Ordinanza n. 80 del 2004

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ORDINANZA N.80

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori :

- Gustavo                      ZAGREBELSKY                    Presidente

- Valerio                        ONIDA                                       Giudice       

- Carlo                           MEZZANOTTE                                "

- Guido                         NEPPI MODONA                            "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                                     "

- Annibale                     MARINI                                            "

- Franco                         BILE                                                  "

- Giovanni Maria           FLICK                                               "

- Francesco                    AMIRANTE                                      "

- Ugo                             DE SIERVO                                      "

- Romano                      VACCARELLA                               "

- Alfio                           FINOCCHIARO                               "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’articolo 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi con ordinanze del 29 gennaio 2003 dal Tribunale di Ravenna — sezione distaccata di Faenza, del 4 febbraio 2003 dal Tribunale di Ferrara, del 18 dicembre 2002 (n. 2 ordinanze) e del 6 febbraio 2003 dal Tribunale di Ravenna, rispettivamente iscritte ai numeri 204, 211, 261, 262 e 263 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 16, 17 e 20, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 17 dicembre 2003 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

          Ritenuto che con le quattro ordinanze, di analogo tenore, indicate in epigrafe, il Tribunale di Ravenna ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), il quale punisce con l’arresto da sei mesi ad un anno lo straniero colpito da provvedimento di espulsione che, «senza giustificato motivo», si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine di lasciare il territorio stesso entro cinque giorni, impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo;

che il giudice a quo premette, in punto di fatto, di essere investito del processo penale nei confronti di soggetti — imputati del reato previsto dalla norma impugnata — i quali avevano dedotto di non aver ottemperato all’ordine, loro impartito, di lasciare il territorio dello Stato, per carenza di mezzi economici (nei casi delle ordinanze r.o. n. 261 e 262 del 2003), unita a problemi di salute (nel caso dell’ordinanza r.o. n. 204 del 2003); ovvero per l’esigenza di guadagnare, tramite l’esercizio della prostituzione, denaro da inviare ai propri familiari residenti nel paese di origine, i quali, in difetto di tale contributo, si sarebbero trovati in condizioni di indigenza (nel caso dell’ordinanza r.o. n. 263 del 2003);

che, ad avviso del rimettente, l’assoluta genericità della nozione di «giustificato motivo» — la cui assenza rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie criminosa contestata — non consentirebbe di stabilire se le circostanze addotte dall’imputato siano ad essa riconducibili;

che non sarebbe possibile individuare, né all’interno della norma incriminatrice — diversamente da quanto avviene, ad esempio, per l’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), in materia di porto «senza giustificato motivo» fuori della propria abitazione di strumenti da punta o da taglio, o comunque atti ad offendere — né all’esterno di essa, elementi che permettano di determinare l’esatta portata della formula in questione;

che non soccorrerebbe, a tal fine, stante la genericità e l’ampiezza della locuzione, il richiamo a beni costituzionalmente garantiti anche agli stranieri, quali la vita, il lavoro, la salute e l’integrità del nucleo familiare: con la conseguenza che — in violazione del principio di determinatezza della fattispecie penale sancito dall’art. 25 Cost. — l’individuazione del contenuto precettivo della norma incriminatrice resterebbe rimessa all’arbitrio dell’interprete;

che ne deriverebbe anche una violazione dell’art. 24 Cost., in quanto l’incertezza in ordine alle situazioni integranti il «giustificato motivo» non consentirebbe all’imputato una difesa adeguata;

che analoga questione è stata altresì sollevata dal Tribunale di Ferrara, con l’altra ordinanza indicata in epigrafe;

che anche ad avviso del Tribunale di Ferrara l’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 violerebbe il principio di tassatività della fattispecie penale sancito dall’art. 25 Cost., in quanto la formula «senza giustificato motivo» — che descrive uno degli elementi costitutivi dell’ipotesi criminosa contestata — risulterebbe talmente indeterminata da rimettere, in sostanza, all’arbitrio dell’interprete l’identificazione del comportamento incriminato;

che il legislatore penale, in effetti, potrebbe — secondo il remittente — far ricorso «ad espressioni indicative di comuni esperienze o a termini presi dal linguaggio comunemente usato», giacché il principio di legalità stabilito dall’art. 25, secondo comma, Cost. non imporrebbe «in ogni caso una rigorosa descrizione del fatto», purché il contenuto precettivo della norma penale resti comunque comprensibile, sulla base dell’interpretazione della disciplina specifica ed in relazione ai fini che la legge si propone;

che nella specie, tuttavia, il significato della locuzione «senza giustificato motivo» non sarebbe in alcun modo desumibile né dall’articolo denunciato e dalla disciplina in cui esso si iscrive, né dalle finalità che la disciplina stessa si prefigge: infatti, se l’obiettivo perseguito è la tutela dell’ordine pubblico ed il rafforzamento del provvedimento di espulsione, da ciò solo non si potrebbe dedurre in quali casi ricorra un giustificato motivo di permanenza dello straniero espulso, poiché il raffronto con beni costituzionali che riguardano anche lo straniero — quali il diritto alla vita, alla salute, alla famiglia o al lavoro — offrirebbe ipotesi interpretative talmente ampie da non potersi porre come «argine ermeneutico»;

che la norma impugnata si porrebbe in contrasto anche con il diritto di difesa, sancito dall’art. 24, secondo comma, Cost.: infatti, essa riverserebbe sullo straniero destinatario dell’ordine di allontanamento — arrestato obbligatoriamente (ex art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998) in quanto si trovi nel territorio nazionale — l’onere di dare giustificazione della propria permanenza, senza peraltro che egli sia in grado di conoscere cosa possa giustificarla e quindi di addurre prove, proprio per l’indeterminatezza della fattispecie;

che in tutti i giudizi di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata, riportandosi alle difese spiegate in rapporto ad analoghe questioni.

Considerato che le ordinanze di rimessione propongono questioni identiche o analoghe, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un’unica decisione;

che questa Corte, con la sentenza n. 5 del 2004, ha già dichiarato infondato il dubbio di costituzionalità sollevato dagli odierni giudici rimettenti;

che, al riguardo — dopo aver rilevato come la clausola «senza giustificato motivo» e formule ad essa equivalenti risultino di largo impiego nell’ambito di norme incriminatrici — si è richiamato il criterio, già reiteratamente affermato da questa Corte, per cui la verifica del rispetto del principio di determinatezza va condotta non già valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo dell’illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce;

che il ricorso, nella individuazione dell’illecito penale, ad espressioni sommarie, a vocaboli polisensi o, come nella specie, a clausole generali o concetti “elastici”, non comporta, infatti, un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato — avuto riguardo anche alle finalità perseguite dall’incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca — consenta comunque al giudice di stabilire il significato di tale elemento, mediante un’operazione interpretativa non esorbitante dai suoi compiti; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma incriminatrice di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo;

che il criterio suddetto appare rispettato nel caso di specie, ove si interpreti la portata della clausola «senza giustificato motivo», che figura nell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, alla luce delle finalità dell’incriminazione e del quadro normativo in cui essa si innesta;

che, sotto il primo profilo, deve infatti tenersi conto della circostanza che la norma incriminatrice — mirando a rendere effettivo il provvedimento di espulsione — persegue l’obiettivo di rimuovere situazioni di illiceità o di pericolo correlate alla presenza dello straniero nel territorio dello Stato: situazioni cui l’ordinamento reagisce, di regola, con l’accompagnamento immediato dello straniero alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998), o, in subordine, con il suo trattenimento in un «centro di permanenza temporanea» (art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998); salvo ricorrere in via di eccezione al meccanismo dell’intimazione penalmente sanzionata, quando sussistano speciali ragioni impeditive, legalmente tipizzate (art. 14, comma 5-bis);

che, sotto il secondo profilo, l’istituto dell’espulsione si colloca in un quadro sistematico che, pur nella tendenziale indivisibilità dei diritti fondamentali, vede regolati in modo diverso — anche a livello costituzionale (art. 10, terzo comma, Cost.) — l’ingresso e la permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato, a seconda che si tratti di richiedenti il diritto di asilo o rifugiati, ovvero di c.d. “migranti economici”;

che, in tale prospettiva, la clausola in questione si riferisce a situazioni ostative di particolare pregnanza, le quali — pur senza integrare delle cause di giustificazione in senso tecnico — incidano sulla stessa possibilità, soggettiva od oggettiva, di adempiere all’intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa; non anche, invece, ad esigenze che riflettano la condizione tipica del “migrante economico”, sebbene espressive di istanze in sé e per sé pienamente legittime: salvo, s’intende, che ricorrano situazioni riconducibili alle scriminanti previste dall’ordinamento;

che il coordinamento della norma incriminatrice con le altre disposizioni del d.lgs. n. 286 del 1998 e con gli ulteriori testi normativi riguardanti lo straniero fornisce, d’altro lato, ulteriori elementi di puntualizzazione del significato della clausola considerata: ad esempio, è evidente — quanto all’aspetto di maggior rilievo pratico, anche nei giudizi a quibus — come i motivi (la necessità di soccorso, la difficoltà nell’ottenimento dei documenti per il viaggio, l’indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo) i quali, ex art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 legittimano la pubblica amministrazione a non procedere all’accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera — in deroga al drastico imperativo di cui all’art. 13, comma 4 («l’espulsione è sempre eseguita …») — non possano non costituire sicuri indici di riconoscimento di situazioni in cui è ravvisabile un «giustificato motivo» di inottemperanza dello straniero all’ordine del questore;

che l’insussistenza della dedotta violazione del principio di determinatezza esclude, altresì, la configurabilità di una lesione del diritto di difesa, sotto il profilo della “non conoscibilità” a priori delle situazioni idonee ad integrare il «giustificato motivo», da parte del destinatario del precetto;

che va altresì escluso che la clausola in parola implichi una inversione dell’onere della prova in danno dell’imputato, poiché essa comporta soltanto — come in tutti gli altri casi in cui compare la formula «senza giustificato motivo» — un onere di allegazione, da parte dello straniero, delle situazioni giustificanti non conosciute né conoscibili dal giudice: situazioni che si tradurranno, quindi, in altrettanti temi di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice;

che le odierne ordinanze di rimessione non prospettano alcun profilo nuovo, rispetto a quelli già scrutinati;

che le questioni vanno dichiarate, pertanto, manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Ravenna e dal Tribunale di Ferrara con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2004.

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2004.

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2004.