Ordinanza n.210 del 2003

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ORDINANZA N.210

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo                               CHIEPPA                  Presidente

- Valerio                                 ONIDA                                  "

- Carlo                                    MEZZANOTTE                    "

- Fernanda                              CONTRI                                "

- Guido                                   NEPPI MODONA                "

- Piero Alberto                        CAPOTOSTI                         "

- Annibale                               MARINI                                "

- Franco                                  BILE                                      "

- Giovanni Maria                    FLICK                                   "

- Francesco                             AMIRANTE                          "

- Ugo                                      DE SIERVO                          "

- Romano                                VACCARELLA                    "

- Paolo                                    MADDALENA                     "

- Alfio                                     FINOCCHIARO                   "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 13 giugno 2002 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Cesare Previti nei confronti di S. A., promosso dal Tribunale di Como, con ricorso depositato il 19 giugno 2002 ed iscritto al n. 225 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Como, nel corso di un procedimento penale a carico del deputato Cesare Previti, imputato del reato di diffamazione per il contenuto di alcune affermazioni, ritenute offensive della reputazione di S. A., pronunciate durante una intervista trasmessa dalla RAI il 16 settembre 1997, ha sollevato, con ricorso depositato il 19 giugno 2002, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata dall’Assemblea nella seduta del 13 giugno 2002 (atti Camera, doc. IV-quater, n. 31, seduta n. 158), con la quale le affermazioni del deputato sono state dichiarate insindacabili a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che ad avviso del Tribunale ricorrente la predetta deliberazione - con la quale la Camera dei deputati ha affermato che i fatti oggetto del procedimento penale a carico del deputato Previti concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni - menomerebbe la sfera di attribuzioni dell’autorità giudiziaria investita del giudizio in quanto «basata su erronea valutazione dei presupposti della prerogativa», alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 10 e n. 11 del 2000;

che, in particolare, le dichiarazioni rese extra moenia sono riconducibili all’art. 68, primo comma, Cost. solo ove siano qualificabili «come esercizio di attività parlamentare, il che normalmente accade se e in quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significato con le opinioni già espresse nell’ambito dell’esercizio delle funzioni parlamentari tipiche»;

che nel caso di specie le dichiarazioni in esame non sarebbero in alcun modo ricollegabili ad iniziative parlamentari tipiche adottate dal medesimo deputato e non potrebbero, quindi, ritenersi connesse con l’esercizio delle funzioni parlamentari;

che pertanto il Tribunale di Como propone ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo alla Corte costituzionale di dichiarare che «non spettava alla Camera dei deputati la valutazione della condotta attribuita all’on. Cesare Previti, in quanto estranea alle previsioni dell’art. 68, primo comma, Cost.» e, conseguentemente, di annullare la deliberazione adottata dall’Assemblea.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata preliminarmente a decidere, senza contraddittorio tra le parti, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, in riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi richiamati dal primo comma dello stesso articolo, impregiudicata ogni decisione definitiva anche sull'ammissibilità;

che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Como è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali ad esso attribuite in relazione al giudizio penale in corso per il reato di diffamazione, in conformità al principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parte nei conflitti di attribuzione (v., da ultimo, ordinanze n. 23, n. 31, n. 35, n. 58, n. 59 e n. 86 del 2003);

che, parimenti, la Camera dei deputati è legittimata ad essere parte nel presente conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (v., da ultimo, le ordinanze sopra citate);

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale di Como lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, del potere, spettante alla Camera dei deputati, di dichiarare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni;

che dall'ordinanza possono ricavarsi le «ragioni del conflitto» e le «norme costituzionali che regolano la materia», come richiesto dall'art. 26, primo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che in questa sede di prima delibazione possono quindi ritenersi sussistenti i requisiti di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Como nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia comunicazione della presente ordinanza al ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria l'11  giugno 2003.