Sentenza n. 494/2002

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SENTENZA N.494

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                         RUPERTO                 Presidente

- Gustavo                      ZAGREBELSKY      Giudice

- Valerio                        ONIDA                      "

- Carlo                           MEZZANOTTE        "

- Fernanda                    CONTRI                    "

- Guido                         NEPPI MODONA    "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI             "

- Annibale                     MARINI                    "

- Franco                         BILE                          "

- Giovanni Maria          FLICK                                   "

- Francesco                    AMIRANTE              "

- Ugo                             DE SIERVO              "

- Romano                      VACCARELLA        "

- Paolo                           MADDALENA         "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 278, primo comma, e 251, primo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 2002 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra L. C. e E. F. e altre, iscritta al n. 400 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2002.

  Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2002 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.    

Ritenuto in fatto

1. – La Corte di cassazione, sezione I civile, con ordinanza del 4 luglio 2002, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 251, primo comma, e 278, primo comma, del codice civile, "nella parte in cui non consentono indagini sulla paternità di figli incestuosi", per violazione degli artt. 2, 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, nonché dell’art. 8 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e della Convenzione europea sullo stato giuridico dei figli nati fuori del matrimonio (Strasburgo, 15 ottobre 1975), non ratificata.

2. – La Corte rimettente è chiamata a decidere su ricorso proposto da L. C. per la cassazione di un decreto della Corte d’appello di Roma in data 25 marzo - 25 maggio 1999, che, confermando a sua volta un precedente decreto del Tribunale di Roma in data 12-14 marzo 1998, aveva rigettato la richiesta dell’odierno ricorrente rivolta alla dichiarazione giudiziale di paternità naturale nei confronti di B. C.

  La Cassazione rileva preliminarmente che: 1) il Tribunale di Roma, con il citato decreto del 12-14 marzo 1998, aveva respinto, in applicazione dell’art. 251 cod. civ., la domanda di L. C. volta ad ottenere la dichiarazione di ammissibilità dell’azione per l’accertamento giudiziale di paternità di B. C., deceduto (in data 3 settembre 1995), in quanto, essendo stato accertato che il presunto padre e la madre del ricorrente erano fratelli uterini e che avevano vissuto, durante l’infanzia, nella stessa abitazione, non risultavano elementi probatori che potessero accreditare l’ipotesi dell’ignoranza del rapporto di parentela intercorrente tra loro; 2) L. C. aveva proposto reclamo contro il citato decreto, sostenendo che: (a) non vi sarebbe prova della conoscenza, da parte di sua madre e di B. C., del vincolo parentale che li legava; (b) sarebbero, invece, sufficienti le prove della paternità di B. C., in particolare in considerazione del comportamento tenuto nei confronti dello stesso reclamante; 3) la Corte d’appello di Roma, con il citato decreto del 25 marzo – 25 maggio 1999, aveva respinto il reclamo osservando che era stato documentalmente provato che B. C. e la madre del ricorrente erano fratelli uterini e che avevano convissuto, con la loro madre, dal 1936 al 1947, cosicché non poteva esservi dubbio che, al momento dell’eventuale concepimento del reclamante, essi fossero a conoscenza del rapporto di parentela che intercorreva tra di loro, concludendo pertanto nel senso che risultava preclusa, secondo quanto dispone l’art. 278 cod. civ., qualsiasi indagine sulla paternità di L. C. nei confronti di B. C.; 4) L. C. aveva proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d’appello, lamentando (con il primo e il terzo motivo di impugnazione) la violazione e falsa applicazione del citato art. 278 cod. civ., il difetto di motivazione e l’errata valutazione della buona fede del genitore e prospettando (con il secondo motivo di impugnazione) questione di legittimità costituzionale degli artt. 251, primo comma, e 278, primo comma, cod. civ., in relazione agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione.

3. – Ad avviso della Cassazione rimettente, la questione di legittimità costituzionale è rilevante, poiché: (a) l’art. 278 cod. civ. preclude le indagini sulla paternità nei casi in cui, a norma dell’art. 251 dello stesso codice, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato; (b) nella fattispecie ricorre uno di quei casi, poiché B. C. e la madre del ricorrente erano fratelli uterini; (c) il giudice di merito, con valutazione che la Corte di cassazione ritiene "sufficientemente motivata ed immune da vizi logici e giuridici, risultando così incensurabile in sede di legittimità", ha escluso che ricorra l’ipotesi di buona fede (ignoranza del vincolo di parentela al tempo del concepimento) che consentirebbe il riconoscimento del figlio incestuoso e dunque renderebbe ammissibili le indagini sulla paternità previste dall’art. 278 cod. civ.; (d) che pertanto il primo e il terzo motivo di impugnazione non possono essere accolti; (e) che le norme sospettate di incostituzionalità devono essere applicate al fine di decidere sull’ammissibilità dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità.

4. – La questione di legittimità costituzionale sarebbe inoltre non manifestamente infondata, poiché: (a) l’art. 30 della Costituzione prevede che la legge assicuri "ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima" e detti "le norme e i limiti per la ricerca della paternità"; (b) la tutela in questione non è però accordata ai figli incestuosi, che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità; (c) le responsabilità, anche penali (ex art. 564 cod. pen.), dei genitori incestuosi non giustificano la limitazione dei diritti dei figli, che non possono essere pregiudicati da fatti e scelte a loro non attribuibili; (d) il divieto di conseguire il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale di paternità naturale non potrebbe giustificarsi neppure alla luce delle esigenze di tutela dei membri della famiglia legittima, esigenze che non hanno d’altronde impedito al legislatore, con la riforma del diritto di famiglia introdotta dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, di sopprimere i limiti alla riconoscibilità dei figli adulterini; (e) le stesse esigenze, "se esistessero", dovrebbero impedire il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale anche nei casi di buona fede e di matrimonio dichiarato nullo (ipotesi in cui l’art. 251 cod. civ., derogando al divieto, consente invece il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale) e quando vi sia stato ratto o violenza sessuale (ipotesi in cui il giudice, secondo l’art. 278 cod. civ., può ammettere le indagini sulla maternità o paternità dei figli incestuosi); (f) la citata norma costituzionale giustificherebbe una limitazione del riconoscimento, o della dichiarazione giudiziale di paternità, solo per specifiche esigenze di tutela dell’interesse del figlio, non per la necessità di evitare occasioni di scandalo; (g) l’art. 278, primo comma, cod. civ., in relazione all’art. 251, primo comma, cod. civ., contrasterebbe anche con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, sia perché violerebbe il diritto del figlio all’identità personale – riconosciuto anche dall’art. 8 della Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con la legge n. 176 del 1991 – privandolo della possibilità di avere un genitore, un nome e una famiglia, sia perché lederebbe il principio di uguaglianza, dato che i figli incestuosi, pur trovandosi nella stessa situazione sostanziale di quelli non incestuosi (non essendo loro addebitabile l’unico elemento di differenziazione, consistente nel rapporto di parentela tra i genitori), sono assoggettati a una disciplina diversa; (h) l’art. 3 della Convenzione europea sullo stato giuridico dei figli nati fuori del matrimonio, stipulata a Strasburgo il 15 ottobre 1975 (firmata ma non ratificata dall’Italia), prevede che la paternità di qualsiasi figlio nato fuori del matrimonio possa essere accertata o stabilita in via giudiziaria o mediante riconoscimento volontario.

Precisa infine la rimettente che le disposizioni censurate, per la chiarezza della loro formulazione, non consentono una diversa interpretazione, tale da superare i dubbi di legittimità costituzionale prospettati.

Considerato in diritto

1. – La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell’art. 278, primo comma, e dell’art. 251, primo comma, del codice civile, "nella parte in cui non consentono indagini sulla paternità di figli incestuosi". Ritiene il giudice rimettente che l’anzidetto divieto contrasti con gli artt. 2, 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, oltre che con l’art. 8 della Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989), ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e con l’art. 3 della Convenzione europea sullo stato giuridico dei figli nati fuori del matrimonio (Strasburgo, 15 ottobre 1975), firmata ma non ratificata dall’Italia.

2. – I termini della questione così sottoposta all’esame di questa Corte devono essere precisati come segue.

(a) L’art. 278, primo comma, del codice civile, nel prevedere i casi in cui le indagini sulla paternità e sulla maternità dei "figli incestuosi" non sono ammesse, rinvia ai casi in cui il riconoscimento di tali figli è vietato a norma dell’art. 251, primo comma, del codice civile. Questa tecnica di legiferazione e l’intreccio normativo che ne deriva si riflettono sulla formulazione della questione sollevata, riguardante due norme contenute in distinte sezioni della disciplina della filiazione naturale, dedicate rispettivamente alla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (artt. 269 e seguenti) e al riconoscimento da parte dei genitori (artt. 250 e seguenti). La questione, peraltro, investe esclusivamente un aspetto della disciplina relativa alla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità. Ciò risulta dall’oggetto del giudizio davanti al giudice rimettente (riferito nella narrativa dei fatti di causa) e si riflette nella formula dispositiva dell’ordinanza di rimessione (riportata testualmente nel punto 1 di questa motivazione in diritto). Gli stessi parametri costituzionali e i diritti che essi, in ipotesi, proteggono, per come sono configurati e invocati, riguardano, nel rapporto di filiazione, il lato dei figli e non quello dei genitori.

(b) La questione che la Corte si trova a decidere concerne, entro l’istituto della dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità, esclusivamente la previsione dei casi in cui la prova e quindi necessariamente, ancor prima, l’azione non sono ammissibili; la disciplina della titolarità del diritto di azione nel procedimento e la configurazione del procedimento medesimo e, in questo, dei diritti e degli interessi dei soggetti coinvolti, restano invece fuori dell’ambito del presente giudizio di legittimità costituzionale.

3. – La questione è fondata.

4. – La disciplina della condizione – per usare l’espressione tuttora impiegata dalla legge – dei figli incestuosi, nati cioè da rapporti sessuali tra soggetti appartenenti alla stessa cerchia familiare, come definita dall’art. 251, primo comma, del codice civile (il matrimonio tra i quali è vietato dall’art. 87 del codice medesimo), è ciò che residua del tradizionale orientamento di radicale disfavore nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio. Da qui, il divieto di attribuire al loro legame biologico con i genitori naturali un valore giuridico formale, tramite riconoscimento o dichiarazione della pubblica autorità. L’originaria tradizione di chiusura rispetto ai diritti morali dei figli nati fuori del matrimonio, ispirata al codice Napoleone (artt. 171-173) e ribadita dalla legislazione italiana unitaria, è stata attenuata e poi superata con riguardo ai figli naturali nati da genitori legati in matrimonio con altra persona. L’art. 252 del codice civile del 1942 ha introdotto il riconoscimento dei figli allora denominati "adulterini", ma solo da parte del genitore che, all’epoca del concepimento, fosse libero da vincoli matrimoniali. La riforma del diritto di famiglia, operata con la legge 19 maggio 1975, n. 151, poi, ha fatto cadere questa limitazione. I figli generati in violazione del dovere di fedeltà coniugale sono stati così resi riconoscibili in ogni caso da parte dei loro genitori naturali e nei confronti di questi ultimi, in forza dell’art. 269 del codice civile, è esperibile l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.

Quanto ai "figli incestuosi", la riforma del 1975 ha mantenuto invece la scelta tradizionale che li esclude dal riconoscimento e dalla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturali. L’attuale art. 251, conformemente al corrispondente articolo del codice civile del 1942, stabilisce che "i figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori". La stessa cosa, in forza dell’art. 269, vale per la dichiarazione giudiziale. In conseguenza, le indagini sulla paternità o sulla maternità dei figli nati dalle persone anzidette non sono ammesse (art. 278, primo comma, del codice civile). Questi divieti non operano soltanto in due casi, relativi a situazioni ed eventi che riguardano i rapporti tra genitori, sui quali comunque il figlio nulla può: l’ignoranza in cui quelli, al momento del concepimento, versassero circa il vincolo esistente tra loro (nel caso in cui uno solo dei genitori fosse in buona fede, solo questi può effettuare il riconoscimento; ipotesi cui è assimilato il caso di chi ha subìto violenza sessuale) e, ovviamente, la dichiarata nullità del matrimonio da cui il rapporto di affinità sarebbe derivato.

I figli nati fuori del matrimonio indicati nell’art. 251, primo comma, del codice civile, salvi i limitati casi ora menzionati, sono perciò privati della possibilità di assumere uno status filiationis.

Essi non mancano totalmente di una tutela, essendo loro riconosciuta l’azione nei confronti dei genitori naturali per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione o, se maggiorenni in stato di bisogno, per ottenere gli alimenti (art. 279, primo comma, del codice civile). In conseguenza del divieto di riconoscimento e di dichiarazione, però, nei loro confronti non può operare l’art. 261 del codice civile, secondo il quale il riconoscimento e (per effetto del primo comma dell’art. 277) la dichiarazione comportano da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi, compresa la potestà prevista dall’art. 317-bis; non può operare l’art. 262, secondo il quale il figlio naturale riconosciuto o dichiarato assume il cognome del genitore; non possono operare infine le disposizioni relative alla successione dei figli naturali, che si applicano loro solo quando la filiazione sia stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata (art. 573 del codice civile), essendo previsto invece che ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all’istruzione e alla educazione, a norma del ricordato art. 279 del codice civile, spetti un assegno vitalizio (artt. 580 e 594 cod. civ.).

  5. – Dalla disciplina testé indicata deriva, in danno della prole nata da genitori legati dai rapporti familiari indicati dall’art. 251 del codice civile, una capitis deminutio perpetua e irrimediabile, come conseguenza oggettiva di comportamenti di terzi soggetti; una discriminazione compendiata, anche nel lessico del legislatore, nell’espressione "figli incestuosi". La violazione del diritto a uno status filiationis, riconducibile all’art. 2 della Costituzione, e del principio costituzionale di uguaglianza, come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali, è evidente e non richiede parole di spiegazione. Nessuna discrezionalità delle scelte legislative, con riferimento al quarto comma dell’art. 30 della Costituzione, che abilita la legge a dettare norme e limiti per la ricerca della paternità, può essere invocata in contrario: non è il principio di uguaglianza a dover cedere di fronte alla discrezionalità del legislatore, ma l’opposto.

Si può aggiungere la seguente annotazione, circa le conseguenze irragionevoli della normativa vigente. Il figlio che intenda richiedere l’adempimento nei propri confronti dei doveri "naturali" che gravano sui suoi genitori – il mantenimento, l’istruzione e l’educazione – dovrebbe esercitare un’azione, quella prevista dall’art. 279 ricordato, che oggi (dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975 che ha reso riconoscibili e dichiarabili giudizialmente tutti gli altri figli nati fuori del matrimonio) è riferibile solo ai "figli incestuosi", in quanto solo rispetto ad essi "non può proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità" (ancorché la giurisprudenza, talora, con interpretazione antiletterale, abbia riconosciuto l’azione in quella norma prevista anche ai figli naturali riconoscibili ma non riconosciuti o dichiarati). Di conseguenza, il figlio nato da un rapporto tra le persone indicate nell’art. 251, per ottenere l’adempimento dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione nei suoi confronti, si trova nella necessità di proclamare egli stesso la propria condizione di discriminato; a meno che, comprensibilmente, non preferisca invece rinunciare a ciò che a lui, come a ogni figlio, è dovuto, con la conseguenza paradossale, oltretutto, che i genitori – essi sì "incestuosi" – andrebbero totalmente indenni da quella responsabilità alla quale, con la procreazione, sono soggetti, secondo ciò che è sancito come principio, valido rispetto a ogni genere di prole, dall’art. 30, primo comma, della Costituzione (v. sentenza n. 166 del 1998).

6. – L’attribuzione dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale ai figli di genitori incestuosi, alla stessa stregua di quanto spetta ai figli naturali riconoscibili, è conforme alla classificazione operata dalla Costituzione. Questa, come avviene nella stragrande maggioranza degli ordinamenti oggi vigenti, conosce, all’art. 30, primo e terzo comma, solo due categorie di figli: quelli nati entro e quelli nati fuori del matrimonio, senza ulteriori distinzioni tra questi ultimi. La possibilità di prevedere sub-distinzioni, entro la seconda categoria, è stata tuttavia sostenuta sulla base di due argomenti: (a) l’ordine pubblico familiare e (b) i diritti dei membri della famiglia legittima.

6.1. – Come misura di ordine pubblico familiare, la discriminazione dei figli di genitori incestuosi varrebbe a tutela della concezione costituzionale stessa della famiglia, esigente che fatti tanto gravi come quelli di endogamia, dalla "coscienza sociale" considerati alla stregua di attentati all’ordine naturale dei rapporti interpersonali e, a certe condizioni, puniti come reato, restino fuori dell’ordine giuridico e non possano determinare l’attribuzione di status filiationis.

La Costituzione contiene bensì una clausola generale di riconoscimento dei diritti della famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio (art. 29, primo comma), e ciò consente di esigere comportamenti conformi e di prevedere conseguenze e misure, anche penali, nei confronti degli autori di condotte che della famiglia compromettano l’identità, ciò che avviene, per l’appunto, nel caso dell’incesto. Ma l’adozione di misure sanzionatorie al di là di questa cerchia, che coinvolga soggetti totalmente privi di responsabilità – come sono i figli di genitori incestuosi, meri portatori delle conseguenze del comportamento dei loro genitori e designati dalla sorte a essere involontariamente, con la loro stessa esistenza, segni di contraddizione dell’ordine familiare – non sarebbe giustificabile se non in base a una concezione "totalitaria" della famiglia. Lo stesso codice civile prende in considerazione ipotesi di involontarietà, riferite ai genitori, di fronte alle quali la difesa della famiglia come istituzione si arresta per fare posto alle posizioni individuali: il primo comma dell’art. 251 attribuisce rilievo, ai fini del riconoscimento, alla buona fede dei genitori incestuosi e il secondo comma dell’art. 278 deroga al divieto di indagini sulla paternità e sulla maternità nel caso di forza maggiore (ratto e violenza carnale). La Costituzione non giustifica una concezione della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti: nella specie, il diritto del figlio, ove non ricorrano costringenti ragioni contrarie nel suo stesso interesse, al riconoscimento formale di un proprio status filiationis, un diritto che, come affermato da questa Corte (sentenza n. 120 del 2001), è elemento costitutivo dell’identità personale, protetta, oltre che dagli artt. 7 e 8 della citata Convenzione sui diritti del fanciullo, dall’art. 2 della Costituzione. E proprio da tale ultima disposizione, conformemente a quello che è stato definito il principio personalistico che essa proclama, risulta che il valore delle "formazioni sociali", tra le quali eminentemente la famiglia, è nel fine a esse assegnato, di permettere e anzi promuovere lo svolgimento della personalità degli esseri umani.

6.2. – Come misura di protezione della famiglia legittima, il divieto di agire per la dichiarazione della filiazione, con le connesse limitazioni delle indagini sulla paternità e maternità naturali, varrebbe a escludere un evento perturbatore della tranquillità della vita familiare tanto grave, quale è l’ingresso in essa, per atto formale, di figli nati da genitori incestuosi. Il fondamento costituzionale di tale protezione sarebbe il terzo comma dell’art. 30 e la riserva ivi prevista a favore dei diritti dei membri della famiglia legittima.

Sennonché tale riserva mal si presta a essere interpretata in modo tanto generico e atecnico, fino a ricomprendervi la protezione di condizioni di serenità psicologica, ciò che potrebbe condurre a negare del tutto il riconoscimento giuridico della filiazione naturale, premessa della tutela che la Costituzione vuole assicurare nel modo più pieno possibile a tutti i figli nati al di fuori del matrimonio. I diritti dei membri della famiglia legittima, di cui all’art. 30, terzo comma, della Costituzione, sono diritti in senso proprio e il problema della loro compatibilità con la tutela da assicurare ai figli nati fuori del matrimonio nasce logicamente solo in quanto vi sia stata una constatazione formale del rapporto di filiazione. In ogni caso, l’ingresso di figli naturali in un rapporto coniugale e in una vita familiare legittima di per sé non è una violazione di diritti ma un incerto del mestiere di vivere.

7. – Nemmeno varrebbe concepire la disciplina in esame come protezione dell’interesse del figlio medesimo, contro l’eventualità che, con l’accertamento del carattere incestuoso del concepimento, anziché vantaggi possano derivargli nocumenti morali e sociali. L’interesse del figlio a evitare l’accertamento formale del rapporto di filiazione, nel caso dell’azione proposta per la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali – quest’ultimo soltanto, si ripete, oggetto del presente giudizio –, è in re ipsa protetto dal fatto che il diritto di azione è riconosciuto a lui solo (e, in caso di morte, ai suoi discendenti) (art. 270 del codice civile), mentre, per il figlio minore, possono agire, ma nel suo esclusivo interesse, il genitore esercente la potestà o – previa autorizzazione del tribunale per i minorenni – il tutore (o il curatore speciale) (art. 273, primo comma, del codice civile). Inoltre, se il minore è ultrasedicenne, occorre comunque il suo consenso (art. 273, secondo comma), mentre, se è infrasedicenne, la rispondenza al suo interesse dell’azione promossa è oggetto di valutazione da parte del tribunale per i minorenni (art. 274, primo comma, e sentenza n. 341 del 1990 di questa Corte).

8. – Dall’accoglimento della questione nei termini precisati alla lettera (a) del punto 2 di questa motivazione in diritto, e quindi dalla conseguente riconosciuta esperibilità dell’azione per la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali nelle ipotesi previste dall’art. 251, primo comma, del codice civile e dalla connessa ammissibilità delle relative indagini – accoglimento che non coinvolge il parallelo divieto di riconoscimento nelle medesime ipotesi – deriva, come conseguenza della presente decisione, che l’art. 269, primo comma, del codice civile, deve essere interpretato (secondo la sua formulazione letterale) nel senso che la paternità e la maternità naturali possono essere dichiarate nelle ipotesi in cui il riconoscimento è ammesso, ma non nel senso reciproco: cioè anche che il riconoscimento sia effettuabile in tutte le ipotesi in cui vi possa essere la dichiarazione giudiziale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 278, primo comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell’art. 251, primo comma, del codice civile, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2002.