Ordinanza n. 253/2002

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ORDINANZA N.253

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI                     

- Riccardo CHIEPPA             

- Gustavo ZAGREBELSKY               "

- Valerio ONIDA                      

- Carlo MEZZANOTTE                       

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA                  

- Piero Alberto CAPOTOSTI               

- Annibale MARINI               

- Giovanni Maria FLICK        

- Francesco AMIRANTE                   

- Ugo DE SIERVO     

- Romano VACCARELLA                

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 21 giugno 2000, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del dr. Alfredo Montalto, promosso dal Tribunale di Caltanissetta, con ricorso depositato il 27 luglio 2001 ed iscritto al n. 198 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Caltanissetta, investito del giudizio per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico del deputato Vittorio Sgarbi per avere rivolto espressioni ritenute diffamatorie nei confronti del dr. Alfredo Montalto, all'epoca dei fatti giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, aveva sollevato con ordinanza del 19 luglio 2000 conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata dall’Assemblea in data 21 giugno 2000 (documento IV-quater, n. 138), con cui erano state dichiarate insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione le opinioni espresse dal deputato Sgarbi nei confronti del dr. Montalto;

che tale conflitto era stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 499 del 2000;

che con ordinanza del 19 luglio 2001 il Tribunale di Caltanissetta ripropone il conflitto <<negli identici termini di cui all’ordinanza del 19 luglio 2000>>, testualmente riprodotta, in quanto <<per un mero disguido>> la notificazione dell’atto introduttivo e della ordinanza dichiarativa dell’ammissibilità <<non é stata disposta nè effettuata>>;

che il Tribunale ricorrente ritiene che la deliberazione adottata nella seduta del 21 giugno 2000, con la quale la Camera dei deputati ha affermato che i fatti per i quali é in corso il procedimento penale a carico del deputato Sgarbi concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., riguarderebbe dichiarazioni per le quali non é ravvisabile il necessario nesso con la funzione parlamentare, e menomerebbe quindi la sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria investita del giudizio;

che il Tribunale di Caltanissetta solleva pertanto nuovamente conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 21 giugno 2000 e chiede che questa Corte dichiari che non spetta alla Camera affermare che le opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi sono insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. e conseguentemente annulli la predetta deliberazione;

che con atto separato i magistrati componenti del Tribunale di Caltanissetta hanno nominato quale proprio difensore nel presente giudizio l’avv. Adelmo Manna.

Considerato che in questa fase la Corte é chiamata preliminarmente a decidere, senza contraddittorio tra le parti, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, in riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi richiamati dal primo comma dello stesso articolo, impregiudicata ogni decisione definitiva anche sull'ammissibilità;

che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Caltanissetta é legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali ad esso attribuite in relazione al giudizio penale in corso per il reato di diffamazione a mezzo stampa, in conformità al principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parte nei conflitti di attribuzione (v., da ultimo, ordinanze n. 126, n. 93 e n. 37 del 2002);

che, parimenti, la Camera dei deputati é legittimata ad essere parte nel presente conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (v., da ultimo, le ordinanze sopra citate);

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale di Caltanissetta lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, del potere, spettante alla Camera dei deputati, di dichiarare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni;

che dall'ordinanza possono ricavarsi le <<ragioni del conflitto>> e le <<norme costituzionali che regolano la materia>>, come richiesto dall'art. 26, primo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che in questa sede di prima delibazione possono quindi ritenersi sussistenti i requisiti di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, riservata ogni pronuncia definitiva anche in ordine alla ammissibilità del ricorso, con particolare riferimento ai profili - per la prima volta posti all'attenzione di questa Corte, e che é opportuno possano essere discussi in contraddittorio tra le parti - concernenti la ammissibilità della riproposizione del medesimo ricorso quando non sia stata effettuata la notificazione del precedente atto introduttivo e della relativa ordinanza di ammissibilità, prevista dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Caltanissetta ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2002.