Sentenza n. 376/2001

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SENTENZA N.376

ANNO 2001

 

Commento alla decisione di

Filippo Danovi

Gli arbitri rituali come i giudici di fronte alla sospetta incostituzionalità della legge

 

(per gentile concessione della Rivista telematica Judicium,  Il processo civile in Italia e in Europa)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI         

- Riccardo CHIEPPA  

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Valerio ONIDA        

- Carlo MEZZANOTTE         

- Fernanda CONTRI   

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK        

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell’art. 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della L. 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell’art. 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 2000 dal Collegio arbitrale nell’arbitrato in corso tra il Consorzio Ricostruzione (CO.RI.) ed il Comune di Napoli, iscritta al n. 549 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2000.

  Visti l’atto di costituzione del Consorzio CO.RI. nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nell’udienza pubblica del 6 novembre 2001 il Giudice relatore Annibale Marini;

  uditi l’avv.to Paolo Vosa per il Consorzio CO.RI. e l’avv.to dello Stato Claudio Linda per il Presidente del Consiglio dei ministri

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza emessa il 3 luglio 2000 il Collegio arbitrale di Napoli, nell’arbitrato in corso tra il Consorzio Ricostruzione (CO.RI.) ed il Comune di Napoli – Area Funzionale CIPE, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 77 e 97 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della L. 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell’art. 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144).

Il collegio rimettente – consapevole della problematicità del tema - si interroga preliminarmente sulla propria legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale ed a tale riguardo assume di poter cogliere, nella evoluzione sia normativa che dottrinaria e giurisprudenziale, "una più accentuata adesione alla tesi della configurabilità degli arbitri come giudice a quo".

Deporrebbero in tal senso, in estrema sintesi, la più marcata assimilazione, nella evoluzione normativa, del collegio arbitrale – quando si tratti, come nella specie, di arbitrato rituale – all’autorità giudiziaria, la sostanziale equiparazione del lodo alla sentenza giudiziale, l’introduzione dell’impugnazione per nullità del lodo per violazione del contraddittorio ed infine la nuova formulazione dell’art. 819 del codice di procedura civile.

Passando, quindi, ai profili di merito il collegio arbitrale espone, quanto alla rilevanza della questione, di doversi pronunciare su una controversia, introdotta con atto notificato il 22 giugno 1998, insorta tra il Consorzio CO.RI., concessionario per la realizzazione di parte del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), ed il Comune di Napoli.

Rileva peraltro il rimettente che l’art. 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 354 del 1999, intervenuto successivamente all’instaurazione del giudizio arbitrale, nel prevedere che il commissario straordinario liquidatore, ai fini delle previste transazioni, possa prendere in considerazione solamente i giudizi ordinari o arbitrali in corso o le istanze di accesso ad arbitrato notificate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, avrebbe inequivocamente esteso anche alle controversie relative all’esecuzione delle opere comprese nei programmi di ricostruzione di cui al predetto titolo VIII della legge n. 219 del 1981 l’applicabilità dell’art. 3, comma 2, del suddetto decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, secondo cui "le controversie relative all’esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali". Ne conseguirebbe pertanto l’impossibilità, per il collegio arbitrale adíto, di pervenire ad una decisione di merito.

La normativa denunciata, secondo il rimettente, si porrebbe tuttavia in contrasto, in primo luogo, con gli artt. 76 e 77 Cost.

Il citato art. 3 del decreto-legge n. 180 del 1998 si riferirebbe infatti – come risulterebbe evidente dal suo tenore letterale, oltrechè dal titolo, dal preambolo e dal contenuto dell’intero decreto-legge – alle sole controversie relative ad opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali. La legge n. 219 del 1981 riguarderebbe opere pubbliche di tal genere solamente per i primi sette titoli, mentre il titolo VIII conterrebbe una normativa del tutto distinta, finalizzata alla realizzazione di un programma di edilizia residenziale nell’area metropolitana di Napoli. L’art. 8 del decreto legislativo n. 354 del 1999, estendendo, sia pure implicitamente, anche alle controversie relative a tale programma di edilizia residenziale il divieto di devoluzione ad arbitri, avrebbe sostanzialmente violato il principio – desumibile dall’art. 77 Cost. ed esplicitato dall’art. 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 – secondo cui i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione ed il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

La medesima norma sarebbe altresì affetta dal vizio di eccesso di delega, non essendovi traccia, nei principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione, "di un’estensione del potere del legislatore delegato tale da consentirgli di considerare la disciplina contenuta nel D.L. 180/98 come applicabile, ai fini delle procedure di liquidazione affidate ad apposito Commissario, anche al contenzioso originato dal programma residenziale" di cui al citato titolo VIII della legge n. 219 del 1981.

Il divieto di devoluzione ad arbitri delle controversie di cui si tratta sarebbe poi in contrasto con il principio di ragionevolezza, apparendo, al contrario, il rito arbitrale, per la sua maggiore speditezza, coerente con un impianto normativo destinato a fronteggiare situazioni di emergenza, quale quello di cui al decreto-legge n. 180 del 1998.

Del pari irragionevole e fonte di ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni analoghe sarebbero poi – ad avviso ancora del rimettente – la fissazione di un termine a decorrere dal quale siffatto divieto opera e la conseguente previsione di esclusione dalla generale procedura transattiva delle istanze di accesso ad arbitrato notificate oltre il suddetto termine.

Nessun specifico argomento é addotto, infine, a sostegno delle censure riferite agli artt. 24 e 97 Cost.

2.- Si é costituito in giudizio il Consorzio CO.RI. concludendo per l’accoglimento della questione.

Preliminarmente la parte privata – sulla scorta, in buona sostanza, degli stessi argomenti addotti dal rimettente – ribadisce la legittimazione del collegio arbitrale a sollevare la questione di legittimità costituzionale.

Nel merito, la medesima parte rileva che il decreto-legge n. 180 del 1998 venne emanato per fronteggiare l’emergenza conseguente al disastro idrogeologico che aveva colpito il comune di Sarno ed assume pertanto che il divieto di devoluzione ai collegi arbitrali delle controversie relative all’esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali, divieto contenuto nell’art. 3 dello stesso decreto-legge, non poteva all’evidenza ritenersi direttamente applicabile anche alle controversie sorte tra concedenti e concessionari per la realizzazione del programma di edilizia residenziale di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, stante l’estraneità di tale programma alla disciplina dettata dal suddetto decreto-legge.

Con la successiva legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), intervenuta nel corso del giudizio arbitrale, il Governo venne delegato (art. 42) ad emanare uno o più decreti legislativi per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, con fissazione dei relativi principi e criteri direttivi.

La delega al Governo non comprendeva peraltro il potere di legiferare in materia di competenza arbitrale nè comunque di ampliare l’ambito di applicazione del divieto di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 180 del 1998. L’art. 8 del decreto legislativo n. 354 del 1999, che di fatto – secondo il Consorzio CO.RI. - avrebbe esteso tale divieto alle controversie riguardanti il programma di edilizia residenziale di cui al citato titolo VIII della legge n. 219 del 1981, sarebbe pertanto in contrasto con l’art. 76 Cost.

Entrambe le norme denunciate violerebbero poi l’art. 77 Cost., sia perchè l’estensione del divieto di arbitrato alle controversie relative al suddetto programma di edilizia residenziale sarebbe stata disposta in difetto dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dalla norma costituzionale, sia perchè il decreto-legge n. 180 del 1998 difetterebbe dei necessari caratteri di specificità ed omogeneità, stante l’eterogeneità delle situazioni colpite dal divieto di giudizio arbitrale.

Le norme stesse, infine, si porrebbero, ad avviso della medesima parte, in contrasto con gli artt. 3, 24 e 97 Cost. sulla base di considerazioni in tutto analoghe a quelle svolte nell’ordinanza di rimessione.

3.- E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità e infondatezza della questione.

In una memoria depositata nell’imminenza dell’udienza pubblica, l’Avvocatura, in via preliminare, manifesta dubbi in ordine alla legittimazione del collegio arbitrale a sollevare questione di legittimità costituzionale, in base al combinato disposto degli artt. 25 e 102 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e tenuto conto altresì dell’orientamento della Corte di giustizia, secondo cui l’arbitro non può essere considerato giurisdizione dello Stato membro ai sensi dell’art. 177 del Trattato CE.

Nel merito, la parte pubblica deduce innanzitutto l’insussistenza del vizio riferito all’art. 77 Cost., derivante dall’asserita disomogeneità della disposizione contenuta nell’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998 rispetto alla materia disciplinata dallo stesso decreto-legge. La norma, ad avviso dell’Avvocatura, intenderebbe infatti affermare un principio valido con riferimento ad ogni tipo di calamità naturale.

Priva di pregio sarebbe altresì la censura sollevata, riguardo all’art. 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 354 del 1999, con riferimento al parametro di cui all’art. 76 Cost.

Il d.P.C.m. 22 maggio 1984 (recte: 22 maggio 1981), emanato ai sensi del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 (Individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980), avrebbe infatti individuato anche il Comune di Napoli tra quelli "gravemente danneggiati" a seguito degli eventi sismici del novembre 1980, cosicchè il programma straordinario di edilizia residenziale per l’area metropolitana di Napoli, di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, rientrerebbe a pieno titolo nell’ambito dei "provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti". La norma del decreto legislativo avrebbe dunque un valore meramente dichiarativo e consequenziale rispetto all’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998, già direttamente applicabile alle controversie relative al suddetto programma straordinario di edilizia residenziale.

Parimenti infondate sarebbero infine le censure riferite agli artt. 3, 24 e 97 Cost.

Osserva al riguardo l’Avvocatura che il giudizio arbitrale – a prescindere dalla dubbia costituzionalità di quello di cui si tratta, in quanto obbligatorio – costituisce comunque una eccezione alla regola della giurisdizione ordinaria e si caratterizza per la rapidità di giudizio ma anche per le minori garanzie offerte alle parti. Tale ridotto livello di garanzia non sarebbe compatibile con la necessità di tutela dell’interesse pubblico, "particolarmente pregnante quando esso é collegato alla ricostruzione e sviluppo di aree colpite da calamità naturali di grave entità".

In punto di fatto, a sostegno di tale assunto, la parte pubblica rileva che la quasi totalità delle procedure arbitrali relative al programma di ricostruzione risultano attivate dopo il 1995, quando cioé la pubblica amministrazione, a seguito dello scioglimento della struttura tecnico-organizzativa che aveva curato la gestione del programma di ricostruzione, risultava ormai priva del necessario supporto tecnico e perciò sostanzialmente incapace di difendersi nella sede arbitrale.

In ogni caso, e conclusivamente, sarebbe decisiva, nel senso della infondatezza della questione, l’inesistenza di qualsiasi limite costituzionale al potere del legislatore di sottrarre alla competenza arbitrale controversie nelle quali sia individuabile un interesse pubblico di particolare rilevanza.

Considerato in diritto

1.- Il collegio arbitrale costituitosi in Napoli per la risoluzione della controversia insorta tra il Consorzio CO.RI. ed il Comune di Napoli dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 77 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e 8, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della L. 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell’art. 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144).

Ad avviso del collegio rimettente le norme impugnate, attribuendo all’esclusiva cognizione del giudice statale le controversie, già oggetto di compromesso arbitrale, relative al programma straordinario di edilizia residenziale per Napoli, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), violerebbero i limiti posti tanto alla decretazione d’urgenza dall’art. 77 Cost, quanto alla legislazione delegata dall’art. 76 Cost., ponendosi sotto altro aspetto in contrasto con il generale canone di ragionevolezza e con il principio di eguaglianza.

Vengono, infine, evocati, dallo stesso rimettente, in modo del tutto apodittico i parametri di cui agli artt. 24 e 97 Cost.

2.- Si deve preliminarmente accertare - in riferimento alla eccezione di inammissibilità avanzata dall’Avvocatura dello Stato – se il collegio arbitrale sia legittimato a sollevare, ai sensi dell’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, la questione di legittimità costituzionale.

In proposito, occorre muovere dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, per aversi giudizio a quo, é sufficiente che sussista esercizio di "funzioni giudicanti per l’obiettiva applicazione della legge" da parte di soggetti, "pure estranei all’organizzazione della giurisdizione", "posti in posizione super partes" (sentenze n. 387 del 1996, n. 226 del 1976 e n. 83 del 1966).

Ai limitati fini che qui interessano, e senza addentrarsi nella complessa problematica relativa alla natura giuridica dell’arbitrato rituale, basta osservare che l’arbitrato costituisce un procedimento previsto e disciplinato dal codice di procedura civile per l’applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto, ai fini della risoluzione di una controversia, con le garanzie di contraddittorio e di imparzialità tipiche della giurisdizione civile ordinaria. Sotto l’aspetto considerato, il giudizio arbitrale non si differenzia da quello che si svolge davanti agli organi statali della giurisdizione, anche per quanto riguarda la ricerca e l’interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie.

Il dubbio sulla legittimità costituzionale della legge da applicare non é diverso, in linea di principio, da ogni altro problema che si ponga nell’itinerario logico del decidente al fine di pervenire ad una decisione giuridicamente corretta: anche le norme costituzionali, con i loro effetti eventualmente invalidanti delle norme di legge ordinaria con esse contrastanti, fanno parte del diritto che deve essere applicato dagli arbitri i quali - come ogni giudice - sono vincolati al dovere di interpretare le leggi secundum Constitutionem.

In un assetto costituzionale nel quale é precluso ad ogni organo giudicante tanto il potere di disapplicare le leggi, quanto quello di definire il giudizio applicando leggi di dubbia costituzionalità, anche gli arbitri - il cui giudizio é potenzialmente fungibile con quello degli organi della giurisdizione - debbono utilizzare il sistema di sindacato incidentale sulle leggi.

La tesi della sospensione del giudizio arbitrale al fine di consentire alle parti di sottoporre il dubbio di legittimità costituzionale al giudice ordinario, é solo apparentemente coerente con la disciplina dettata dall’art. 819 cod. proc. civ. in tema di questioni incidentali. La norma codicistica, infatti, postula che – una volta sospeso il procedimento arbitrale – il giudice competente adíto dalle parti decida la questione incidentale; mentre, nel caso della questione di costituzionalità, al giudice ordinario sarebbe demandato solo il compito di reiterare la valutazione di rilevanza e di non manifesta infondatezza, già effettuata dagli arbitri, al fine di sollevare davanti a questa Corte una questione pregiudiziale rispetto ad una decisione di merito che non spetta al giudice medesimo ma agli arbitri.

Conclusivamente, dunque, va affermato, alla luce della richiamata giurisprudenza di questa Corte, che anche gli arbitri rituali possono e debbono sollevare incidentalmente questione di legittimità costituzionale delle norme di legge che sono chiamati ad applicare, quando risulti impossibile superare il dubbio attraverso l’opera interpretativa.

3.- Nel merito la questione non é fondata.

3.1.- Il collegio rimettente muove dalla premessa che l’art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, secondo il quale "le controversie relative all’esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali", non possa riferirsi alle controversie riguardanti le opere di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981. Ciò, sia perchè il decreto-legge n. 180 del 1998 sarebbe stato emanato esclusivamente per fronteggiare la situazione di emergenza derivante dai disastri idrogeologici del maggio 1998, sia perchè, in ogni caso, il programma di edilizia di cui al titolo VIII della menzionata legge n. 219 del 1981 non potrebbe qualificarsi come programma di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali. Ne discenderebbe che la norma di cui all’art. 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, solo apparentemente dichiarativa, avrebbe in realtà esteso il divieto di arbitrato alle suddette controversie, con palese eccesso di delega.

Siffatta premessa interpretativa é sicuramente erronea.

L’inequivoco tenore letterale dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998 rende infatti palese che esso enuncia una regola di carattere generale, riguardante le controversie relative alle opere pubbliche comprese in tutti i programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali. Nè in ciò può ravvisarsi una violazione dell’art. 77 Cost. – che comunque risulterebbe sanata dall’intervenuta conversione in legge del decreto – atteso che una norma di carattere generale in tema di programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non può certo ritenersi estranea o disomogenea rispetto alla materia di un decreto-legge adottato in conseguenza della straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in merito ad una specifica calamità naturale.

Non può d’altro canto dubitarsi che il programma straordinario di edilizia residenziale per l’area metropolitana di Napoli, di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, rientri a pieno titolo tra i programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali.

A favore di tale conclusione depone infatti la ratio complessiva della legge n. 219 del 1981 – recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 – unita alla circostanza che il Comune di Napoli era già stato a suo tempo individuato – con d.P.C.m. 22 maggio 1981, adottato ai sensi del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 (Individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980), convertito, con modificazioni, in legge 15 aprile 1981, n. 128 – tra quelli "gravemente danneggiati" dal terremoto che aveva colpito la regione Campania nel 1980.

L’art. 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, escludendo che il commissario straordinario possa prendere in esame, ai fini della definizione transattiva delle controversie di cui si tratta, le istanze di accesso ad arbitrato notificate dopo l’entrata in vigore del decreto-legge n. 180 del 1998, non ha dunque affatto ampliato l’ambito di applicazione del divieto di arbitrato introdotto dall’art. 3, secondo comma, del suddetto decreto-legge e non é pertanto censurabile, a tale riguardo, sotto il profilo dell’eccesso di delega.

3.2.- Il parametro di cui all’art. 3 Cost. é evocato dal rimettente sia con riguardo al generale canone di ragionevolezza, sia sotto il profilo dell’asserita violazione del principio di eguaglianza.

Per ciò che concerne il primo aspetto, va premesso che la discrezionalità di cui il legislatore sicuramente gode nell’individuazione delle materie sottratte alla possibilità di compromesso incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza. Siffatto limite non può certo dirsi superato nella specie, considerato il rilevante interesse pubblico di cui risulta permeata la materia relativa alle opere di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali, anche in ragione dell’elevato valore delle relative controversie e della conseguente entità dei costi che il ricorso ad arbitrato comporterebbe per le pubbliche amministrazioni interessate.

Nessuna lesione del principio di eguaglianza può d’altro canto ravvisarsi nel fatto che controversie di uguale natura ed oggetto siano assoggettate o meno al divieto di arbitrato a seconda della data di notifica del relativo atto introduttivo.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, il fluire del tempo costituisce idoneo elemento di differenziazione delle situazioni soggettive, cosicchè non sussiste alcuna ingiustificata disparità di trattamento per il solo fatto che situazioni pur identiche siano soggette a diversa disciplina ratione temporis (sentenze n. 409 del 1998 e n. 18 del 1994).

La circostanza che il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, abbia nella specie ritenuto di porre al riparo dagli effetti della nuova legge non soltanto le controversie per le quali fosse già stato emesso il lodo – così come una rigorosa applicazione del suddetto principio avrebbe consentito - ma anche quelle in relazione alle quali fosse stata solo notificata, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 180 del 1998, l’istanza di accesso ad arbitrato, non può d’altro canto ascriversi a violazione dell’art. 3 Cost. in danno di coloro i quali, alla stessa data, non avevano nemmeno introdotto il giudizio arbitrale.

3.3.- Del tutto prive di specifica motivazione risultano infine le censure riferite agli artt. 24 e 97 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e 8, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della L. 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell’art. 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 77 e 97 della Costituzione, dal Collegio arbitrale di Napoli con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2001.