Ordinanza n. 432/2000

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ORDINANZA N. 432

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 1° dicembre 1998 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Olindo Pilon e l'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), iscritta al n. 98 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione di Olindo Pilon e dell'INAIL;

 udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2000 il Giudice relatore Franco Bile;

 uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per Olindo Pilon e Rita Raspanti per l'INAIL.

Ritenuto che con ordinanza del 1° dicembre 1998 il Pretore di Venezia - in un giudizio tra un pensionato, titolare di rendita per malattia professionale, e l'INAIL, che, nel resistere alla domanda proposta nei suoi confronti, ha chiesto in via riconvenzionale la restituzione dei ratei di rendita percepiti indebitamente in ragione dell'allegata insussistenza della malattia professionale - ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondato - in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione - il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n.662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) che, con riferimento alle <<prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite>> liquidate da enti pubblici di previdenza obbligatoria per periodi anteriori al 10 gennaio 1996, esclude la ripetibilità delle somme indebitamente erogate solo se il soggetto assicurato sia stato percettore, nell'anno 1995, di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF di un importo pari od inferiore a lire 16 milioni;

che - secondo il Pretore rimettente - la disposizione citata - nel sostituire retroattivamente la previgente disciplina dell'indebito previdenziale (art. 80 regio decreto 28 agosto 1924, n.1422, art. 52 della legge 9 marzo 1989, n.88, art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n.412), fondata sul principio dell'irripetibilità delle prestazioni percepite in buona fede, avrebbe determinato una situazione analoga a quella censurata da questa Corte in una precedente pronuncia, che ha dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., il citato art. 13, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), nella parte in cui estendeva le innovazioni introdotte nella disciplina della ripetizione di indebito, in materia pensionistica, ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data;

che, per le stesse ragioni ed in relazione ai medesimi parametri, sussiste - secondo il Pretore rimettente - il dubbio non manifestamente infondato di illegittimità costituzionale dei citati commi 260 e 261 della legge n.662 del 1996;

che si è costituito il pensionato, aderendo alla prospettazione dell'ordinanza di rimessione;

che si è costituito anche l'INAIL, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della questione di costituzionalità e, nel merito, sostenendone la infondatezza.

Considerato che la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità è stata dal giudice rimettente motivata per relationem richiamando le ragioni poste da questa Corte a fondamento della menzionata dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (sentenza n. 39 del 1993);

che invece, tra la fattispecie esaminata da tale pronuncia e quella oggetto dell'ordinanza di rimessione, sussistono rimarchevoli e significative differenze;

che infatti il citato art. 13 della legge n.412 del 1991 ha riguardato la disciplina della ripetibilità delle prestazioni previdenziali erogate dall'INPS, quale in precedenza posta dall'art. 52 della legge n.88 del 1989, e, nel dettare una nuova, più restrittiva, regolamentazione, l'ha anche estesa retroattivamente agli indebiti previdenziali pregressi, senza peraltro dare rilievo alla situazione reddituale del percettore della prestazione indebita, talché risultavano colpiti pensionati a reddito non elevato che avevano fatto affidamento sulla legittimità di tale erogazione;

che invece la disposizione censurata dal Pretore rimettente - con riferimento peraltro alla ripetizione di prestazioni previdenziali erogate dall’INAIL (art. 55 della legge n.88 del 1989, non inciso, a differenza del citato art. 52, dall’art. 13 della legge n.413 del 1991) - non estende retroattivamente una nuova disciplina a regime, ma regola esclusivamente gli indebiti previdenziali pregressi (quelli maturati prima del 1° gennaio 1996) e comunque sancisce l'irripetibilità in caso di reddito inferiore alla soglia suddetta e quindi assegna rilevanza alla situazione reddituale del percettore della prestazione previdenziale indebita;

che pertanto il giudice rimettente non poteva esimersi da un'autonoma e specifica motivazione del giudizio di non manifesta infondatezza, che <<deve consistere in una sommaria, ma esaustiva prospettazione dei profili di conflitto tra la norma censurata e quella costituzionale>> (sentenza n.242 del 1999).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n.662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in cancelleria il 20 ottobre 2000.