SENTENZA N. 282
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai
signori Giudici:
- Cesare
MIRABELLI, Presidente
- Francesco
GUIZZI
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo
VARI
- Cesare
RUPERTO
- Riccardo
CHIEPPA
- Gustavo
ZAGREBELSKY
- Valerio
ONIDA
- Carlo
MEZZANOTTE
- Fernanda
CONTRI
- Guido
NEPPI MODONA
- Piero
Alberto CAPOTOSTI
- Annibale
MARINI
- Franco
BILE
- Giovanni
Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Campania 1°
settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania),
promosso con ordinanza emessa l’11 giugno 1997 dal TAR per la Campania sul ricorso
proposto da Comune di Procida ed altro contro Regione Campania ed altri,
iscritta al n. 101 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
10, prima serie speciale, dell’anno 1999.
Udito nella camera di consiglio dell’8 marzo 2000 il Giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto in fatto
1.
- Nel corso di un giudizio amministrativo promosso dal Comune di Procida ed altro contro la Regione Campania ed altri per impugnare e
chiedere l’annullamento del decreto del Presidente della Giunta regionale della
Regione Campania 2 giugno 1995 n. 5569, recante “Perimetrazione
provvisoria e misure di salvaguardia del Parco regionale dei Campi Flegrei” -
il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha sollevato, in
riferimento all’art. 117 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Campania 1° settembre
1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania).
Il
predetto decreto del Presidente della Giunta regionale veniva
impugnato dal Comune di Procida, il cui territorio risultava incluso nella perimetrazione provvisoria del Parco regionale dei Campi
Flegrei, in quanto adottato senza le previe procedure di cooperazione e
raccordo con gli enti locali previste dall’art. 22 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
Osserva
il collegio rimettente che il decreto impugnato dal Comune ricorrente nel
giudizio amministrativo a quo risulta conforme alla legge della Regione Campania n. 33 del
1993, che non prevede tali procedure. Nondimeno - aggiunge il TAR, motivando
sulla rilevanza nel processo principale della sollevata questione di
legittimità costituzionale - il decreto del Presidente della Giunta regionale
dovrebbe essere annullato, ove questa Corte dichiarasse l’illegittimità
costituzionale dell’art. 6 della legge regionale n. 33
del 1993, per contrasto con l’art. 117 della Costituzione, in relazione
all’art. 22 della legge n. 394 del 1991.
A
norma dell’art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, costituisce principio fondamentale per la disciplina delle aree naturali
protette regionali “la partecipazione delle province, delle comunità montane e
dei comuni al procedimento di istituzione dell’area protetta, fatta salva l’attribuzione
delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell’art. 14 della legge
8 giugno 1990, n.
Il
giudice a quo rileva che l’atto
impugnato dal Comune di Procida, “pur costituendo il momento iniziale di un
procedimento all’esito del quale è condizionata l’istituzione del parco, è caratterizzato
da una propria lesività immediata”, essendo le misure
provvisorie di salvaguardia vincolanti fino alla
redazione del piano del parco.
In ordine alla non manifesta infondatezza della
questione sollevata, il TAR per la Campania argomenta la difformità della
disciplina regionale impugnata dall’art. 22 della legge quadro n. 394 del 1991,
osservando che quest’ultima disposizione richiede la partecipazione al
procedimento di istituzione delle aree naturali protette regionali dei singoli
enti locali il cui territorio possa essere ricompreso in una di queste
attraverso conferenze apposite, finalizzate alla redazione di un documento di
indirizzo concernente l’area destinata a protezione. Tale necessaria
partecipazione non sarebbe garantita, ad avviso del giudice a quo, dalla istituzione
di un Comitato consultivo regionale per le aree naturali protette (art. 3 della
legge regionale impugnata) che “non è integrato con la partecipazione di
rappresentanti dei singoli enti locali interessati in concreto, ma non è
neppure composto stabilmente da rappresentanti dei comuni”; né, aggiunge il
collegio rimettente, la partecipazione “può essere assicurata con la semplice
possibilità di formulare osservazioni e proposte nei confronti dei decreti
istitutivi del parco” (art. 6, lettera b).
2.
- Non si sono costituite davanti alla Corte costituzionale le parti del
giudizio amministrativo a quo.
Considerato in diritto
1.
- Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania dubita, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, in relazione
all’art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree
protette), della legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della
Regione Campania 1° settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve
naturali in Campania), che disciplina la istituzione delle aree naturali
protette nella Regione.
A
tal fine, la disciplina regionale impugnata prevede che, sentito il comitato
consultivo regionale per le aree naturali protette, vengano
istituiti i parchi e le riserve naturali con decreti temporanei del presidente
della giunta regionale destinati a definire provvisoriamente la perimetrazione del territorio, la descrizione dei luoghi,
la probabile zonizzazione e le misure transitorie di salvaguardia. Tali decreti
devono essere notificati agli enti territoriali interessati, i quali, entro
trenta giorni, possono formulare “osservazioni e proposte”. A norma della
lettera c) del medesimo art. 6, la giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni,
su proposta del comitato consultivo regionale per le aree naturali protette,
istituisce in via definitiva, con singoli provvedimenti, i parchi e le riserve
naturali.
Ad
avviso del collegio rimettente, tale disciplina è in contrasto con l’art. 22 della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991,
il quale, tra i princìpi fondamentali per la
disciplina delle aree naturali protette regionali, include “la partecipazione
delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di
istituzione dell’area protetta, fatta salva l’attribuzione delle funzioni
amministrative alle province, ai sensi dell’art. 14 della legge 8 giugno 1990,
n.
La
prevista partecipazione non potrebbe, si legge nell’ordinanza di rimessione,
“essere assicurata con la semplice possibilità di formulare osservazioni e
proposte nei confronti dei decreti istitutivi del parco”, dovendo il comune
interessato “avere la possibilità di spiegare il suo intervento prima
dell’emanazione di un atto che, quantunque temporaneo, è
efficace e quindi potenzialmente lesivo”, attraverso conferenze apposite,
finalizzate alla redazione di un documento di indirizzo relativo all’area
destinata a protezione, in base all’art. 22 della legge n. 394 del 1991.
2.
- La questione è fondata.
L’art.
22 della legge n. 394 del 1991, evocato come parametro
interposto, prevede, da un lato, che al procedimento di istituzione delle aree
protette regionali partecipino le province, le comunità montane e i comuni
interessati; dall’altro, che tale partecipazione si realizzi “attraverso
conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all’analisi
territoriale dell’area da destinare a protezione, alla perimetrazione
provvisoria, all’individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione
degli effetti dell’istituzione dell’area protetta sul territorio”.
La
partecipazione al procedimento di istituzione delle
aree protette regionali dei singoli enti locali il cui territorio sia destinato
a far parte dell’istituenda area protetta, richiesta
dall’art. 22 della legge quadro, non può ritenersi garantita dalla previsione,
ad opera della legge regionale impugnata, di un comitato consultivo regionale
per le aree naturali protette (art. 3) che, come osserva il giudice a quo, non prevede la partecipazione di
rappresentanti dei singoli enti locali interessati in concreto, né è composto
stabilmente da rappresentanti dei comuni. La richiesta partecipazione dei
comuni interessati neppure può ritenersi legittimamente surrogata dalla
possibilità di formulare osservazioni e proposte nei confronti dei decreti
istitutivi del parco, loro concessa dalla lettera b) dell’impugnato art. 6.
La
disciplina regionale denunciata, discostandosi dall’art. 22
della legge quadro n. 394 del 1991 sia per l’omessa previsione di forme di
partecipazione degli enti locali territorialmente coinvolti nell’istituzione
dell’area naturale protetta, sia per l’omessa previsione dello strumento della
conferenza, specificamente incluso dal legislatore statale tra i princìpi fondamentali della materia, viola l’art. 117 della
Costituzione, che impone il rispetto dei princìpi
fondamentali stabiliti dal legislatore statale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Campania
1° settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in
Campania).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Cesare
MIRABELLI, Presidente
Fernanda
CONTRI, Redattore
Depositata
in cancelleria il 14 luglio 2000.