Sentenza n. 282/2000

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SENTENZA N. 282

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI 

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Campania 1° settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania), promosso con ordinanza emessa l’11 giugno 1997 dal TAR per la Campania sul ricorso proposto da Comune di Procida ed altro contro Regione Campania ed altri, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 1999.

 Udito nella camera di consiglio dell’8 marzo 2000 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio amministrativo promosso dal Comune di Procida ed altro contro la Regione Campania ed altri per impugnare e chiedere l’annullamento del decreto del Presidente della Giunta regionale della Regione Campania 2 giugno 1995 n. 5569, recante “Perimetrazione provvisoria e misure di salvaguardia del Parco regionale dei Campi Flegrei” - il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha sollevato, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Campania 1° settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania).

Il predetto decreto del Presidente della Giunta regionale veniva impugnato dal Comune di Procida, il cui territorio risultava incluso nella perimetrazione provvisoria del Parco regionale dei Campi Flegrei, in quanto adottato senza le previe procedure di cooperazione e raccordo con gli enti locali previste dall’art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

Osserva il collegio rimettente che il decreto impugnato dal Comune ricorrente nel giudizio amministrativo a quo risulta conforme alla legge della Regione Campania n. 33 del 1993, che non prevede tali procedure. Nondimeno - aggiunge il TAR, motivando sulla rilevanza nel processo principale della sollevata questione di legittimità costituzionale - il decreto del Presidente della Giunta regionale dovrebbe essere annullato, ove questa Corte dichiarasse l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge regionale n. 33 del 1993, per contrasto con l’art. 117 della Costituzione, in relazione all’art. 22 della legge n. 394 del 1991.

A norma dell’art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, costituisce principio fondamentale per la disciplina delle aree naturali protette regionali “la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell’area protetta, fatta salva l’attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell’art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142”. L’evocato art. 22 della legge quadro sulle aree protette precisa che “tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell’art. 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all’analisi territoriale dell’area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all’individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell’istituzione dell’area protetta sul territorio”.

Il giudice a quo rileva che l’atto impugnato dal Comune di Procida, “pur costituendo il momento iniziale di un procedimento all’esito del quale è condizionata l’istituzione del parco, è caratterizzato da una propria lesività immediata”, essendo le misure provvisorie di salvaguardia vincolanti fino alla redazione del piano del parco.

In ordine alla non manifesta infondatezza della questione sollevata, il TAR per la Campania argomenta la difformità della disciplina regionale impugnata dall’art. 22 della legge quadro n. 394 del 1991, osservando che quest’ultima disposizione richiede la partecipazione al procedimento di istituzione delle aree naturali protette regionali dei singoli enti locali il cui territorio possa essere ricompreso in una di queste attraverso conferenze apposite, finalizzate alla redazione di un documento di indirizzo concernente l’area destinata a protezione. Tale necessaria partecipazione non sarebbe garantita, ad avviso del giudice a quo, dalla istituzione di un Comitato consultivo regionale per le aree naturali protette (art. 3 della legge regionale impugnata) che “non è integrato con la partecipazione di rappresentanti dei singoli enti locali interessati in concreto, ma non è neppure composto stabilmente da rappresentanti dei comuni”; né, aggiunge il collegio rimettente, la partecipazione “può essere assicurata con la semplice possibilità di formulare osservazioni e proposte nei confronti dei decreti istitutivi del parco” (art. 6, lettera b).

2. - Non si sono costituite davanti alla Corte costituzionale le parti del giudizio amministrativo a quo.

Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania dubita, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, in relazione all’art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), della legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Campania 1° settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania), che disciplina la istituzione delle aree naturali protette nella Regione.

A tal fine, la disciplina regionale impugnata prevede che, sentito il comitato consultivo regionale per le aree naturali protette, vengano istituiti i parchi e le riserve naturali con decreti temporanei del presidente della giunta regionale destinati a definire provvisoriamente la perimetrazione del territorio, la descrizione dei luoghi, la probabile zonizzazione e le misure transitorie di salvaguardia. Tali decreti devono essere notificati agli enti territoriali interessati, i quali, entro trenta giorni, possono formulare “osservazioni e proposte”. A norma della lettera c) del medesimo art. 6, la giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni, su proposta del comitato consultivo regionale per le aree naturali protette, istituisce in via definitiva, con singoli provvedimenti, i parchi e le riserve naturali.

Ad avviso del collegio rimettente, tale disciplina è in contrasto con l’art. 22 della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, il quale, tra i princìpi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali, include “la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell’area protetta, fatta salva l’attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell’art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142”. L’art. 22 della legge quadro precisa altresì che “tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell’art. 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all’analisi territoriale dell’area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all’individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell’istituzione dell’area protetta sul territorio”.

La prevista partecipazione non potrebbe, si legge nell’ordinanza di rimessione, “essere assicurata con la semplice possibilità di formulare osservazioni e proposte nei confronti dei decreti istitutivi del parco”, dovendo il comune interessato “avere la possibilità di spiegare il suo intervento prima dell’emanazione di un atto che, quantunque temporaneo, è efficace e quindi potenzialmente lesivo”, attraverso conferenze apposite, finalizzate alla redazione di un documento di indirizzo relativo all’area destinata a protezione, in base all’art. 22 della legge n. 394 del 1991.

2. - La questione è fondata.

L’art. 22 della legge n. 394 del 1991, evocato come parametro interposto, prevede, da un lato, che al procedimento di istituzione delle aree protette regionali partecipino le province, le comunità montane e i comuni interessati; dall’altro, che tale partecipazione si realizzi “attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all’analisi territoriale dell’area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all’individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell’istituzione dell’area protetta sul territorio”.

La partecipazione al procedimento di istituzione delle aree protette regionali dei singoli enti locali il cui territorio sia destinato a far parte dell’istituenda area protetta, richiesta dall’art. 22 della legge quadro, non può ritenersi garantita dalla previsione, ad opera della legge regionale impugnata, di un comitato consultivo regionale per le aree naturali protette (art. 3) che, come osserva il giudice a quo, non prevede la partecipazione di rappresentanti dei singoli enti locali interessati in concreto, né è composto stabilmente da rappresentanti dei comuni. La richiesta partecipazione dei comuni interessati neppure può ritenersi legittimamente surrogata dalla possibilità di formulare osservazioni e proposte nei confronti dei decreti istitutivi del parco, loro concessa dalla lettera b) dell’impugnato art. 6.

La disciplina regionale denunciata, discostandosi dall’art. 22 della legge quadro n. 394 del 1991 sia per l’omessa previsione di forme di partecipazione degli enti locali territorialmente coinvolti nell’istituzione dell’area naturale protetta, sia per l’omessa previsione dello strumento della conferenza, specificamente incluso dal legislatore statale tra i princìpi fondamentali della materia, viola l’art. 117 della Costituzione, che impone il rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dal legislatore statale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Campania 1° settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.