Ordinanza n. 202/2000
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ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi) e dell'art. 1 della legge 13 dicembre 1928, n. 3233 (Modifiche alle norme di riscossione delle entrate a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese), modificativo degli artt. 11 e 11-bis della legge 23 settembre 1920, n. 1365, di conversione del regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060 (relativo all'istituzione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese), promossi con ordinanze emesse il 13 marzo e il 16 maggio 1998 dal Pretore di Lecce ed il 3 maggio 1999 dal Pretore di Napoli, rispettivamente iscritte ai nn. 350 e 696 del registro ordinanze 1998 ed al n. 593 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1998 e n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1999.

 Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Pretore di Lecce, con due ordinanze emesse il 13 marzo ed il 16 giugno 1998, in altrettanti giudizi di opposizione all'esecuzione promossa dal concessionario del servizio di riscossione per il pagamento di canoni ed eccedenza per forniture d'acqua eseguite dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603 [recte: 602] (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi), nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata relativamente ad entrate pubbliche non aventi natura tributaria, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata priverebbe il debitore di un'adeguata tutela giurisdizionale, consentendogli di agire per l'accertamento negativo della pretesa fatta valere dall'ente creditore soltanto prima che abbia inizio la procedura esecutiva, e precludendogli successivamente qualsiasi contestazione in ordine all'esistenza o all'ammontare del credito, con la conseguente esclusione anche della possibilità di ottenere dal giudice ordinario la sospensione dell'esecuzione;

che tale limitazione, volta ad assicurare la certezza e la rapidità nella riscossione delle entrate tributarie, a tutela del preminente interesse al regolare andamento dei flussi finanziari dello Stato, non troverebbe giustificazione in riferimento alla riscossione delle entrate pubbliche che, come quelle dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, non hanno natura tributaria, anche in ragione del fatto che ad esse non si applica, in caso di contestazione del credito, il sistema di gradualità nella riscossione, previsto dall'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973;

che, inoltre, secondo il giudice rimettente, la norma impugnata determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, sotto il profilo della tutela giurisdizionale, tra i debitori dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e gli utenti di altri servizi pubblici per i quali non è prevista la riscossione esattoriale;

che il Pretore di Napoli, con ordinanza emessa il 3 maggio 1999, in un giudizio avente il medesimo oggetto di quelli pendenti dinanzi al Pretore di Lecce, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione e sulla base di analoghe argomentazioni, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 13 dicembre 1928, n. 3233 (Modifiche alle norme di riscossione delle entrate a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese), nonché degli artt. 11 e 11-bis della legge 23 settembre 1920, n. 1365 (che converte in legge il regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, relativo all'istituzione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese), come modificati dal predetto art. 1, nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette per la soddisfazione dei crediti non tributari dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (ed in particolare agli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973), impediscono al debitore, in caso di contestazione dell'esistenza o dell'entità del credito, di proporre opposizione all'esecuzione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Considerato che le questioni di legittimità costituzionale hanno ad oggetto la disciplina della riscossione coattiva delle entrate dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, ed in particolare il disposto dell'art. 54, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, richiamato dall'art. 11 del regio decreto-legge n. 2060 del 1919, così come modificato dalla legge di conversione n. 1365 del 1920, ed ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge n. 3233 del 1928, il quale prevede che le opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618 del codice di procedura civile non sono ammesse;

che l'identità della norma impugnata e la parziale comunanza delle norme costituzionali parametro invocate dai giudici rimettenti, nonché l'affinità delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di rimessione, rendono opportuna la trattazione congiunta delle questioni;

che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, è stato emanato il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, il quale, nel prevedere la trasformazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese in società per azioni, all'art. 9, lettere a) e c), ha disposto espressamente l'abrogazione del regio decreto-legge n. 2060 del 1919 e della legge n. 3233 del 1928, che estendevano alla riscossione delle entrate del predetto Ente le norme relative alla riscossione delle imposte dirette;

che l'art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973 è stato a sua volta modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entrato in vigore successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, il quale, nell'ambito di una revisione dell'intera disciplina della riscossione mediante ruolo, ha sostituito l'intero Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, avente ad oggetto la riscossione coattiva;

che l'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo novellato dall'art. 16 del decreto legislativo n. 46 del 1999, conferma l'improponibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni, e delle opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo;

che, in particolare, l'art. 29 del decreto legislativo n. 46 del 1999 prevede che «per le entrate (…) non tributarie (…) non si applica la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie»;

che le norme sopravvenute hanno determinato un mutamento complessivo del quadro normativo di riferimento, tale da imporre il riesame della perdurante rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale da parte dei giudici a quibus (cfr. ordinanze nn. 439 e 441 del 1999).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Lecce ed al Pretore di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.