Ordinanza n. 459/99

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ORDINANZA N. 459

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera dell'11 febbraio 1999 della Camera dei Deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Tiziana Parenti nei confronti del dott. Antonio Di Pietro, promosso dal Tribunale di Roma, sezione sesta penale, con ricorso depositato il 16 giugno 1999 ed iscritto al n. 121 del registro ammissibilità conflitti.

 Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il Giudice relatore Fernanda Contri.

 Ritenuto che il Tribunale di Roma, nel corso di un giudizio penale a carico del deputato Tiziana Parenti per il reato di diffamazione a mezzo stampa, con ordinanza emessa il 27 aprile 1999, ha promosso conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell’11 febbraio 1999 con la quale, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti oggetto dell’imputazione concernono opinioni espresse dal parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni e sono perciò insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

 che, ad avviso del ricorrente, dalla formulazione della norma costituzionale emergerebbe chiaramente che l’immunità penale dei membri del Parlamento è strettamente limitata alla loro attività istituzionale, e che esulerebbe da tale previsione ogni altra loro attività, sia pure in senso lato politica, svolta al di fuori di tali funzioni;

che, secondo il Tribunale di Roma, nel caso in esame la Camera dei deputati non avrebbe legittimamente esercitato il potere di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato, in quanto la condotta addebitata all’on. Parenti - che consiste in dichiarazioni, ritenute diffamatorie, rese nel corso di una intervista ad un organo di stampa - esulerebbe dall’esercizio delle funzioni parlamentari intese in senso stretto;

 che il ricorrente ritiene perciò che vi siano i presupposti per sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dal momento che, sotto il profilo soggettivo, il tribunale è competente a decidere in ordine alla illiceità della condotta addebitata all’on. Parenti, e che, sotto il profilo oggettivo, si verte in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost. ed alla lesione, da parte della Camera dei deputati, di attribuzioni giurisdizionali costituzionalmente garantite;

 che il Tribunale di Roma chiede perciò alla Corte di dichiarare che non spetta alla Camera dei deputati di deliberare che i fatti per i quali pende il procedimento nei confronti dell’on. Parenti concernono opinioni dalla stessa espresse nell’esercizio delle sue funzioni di parlamentare e conseguentemente di annullare, per violazione degli artt. 68, primo comma, 3, primo comma, 24, primo comma, 101, secondo comma e 104, primo comma, Cost., la deliberazione assunta in data 11 febbraio 1999.

 Considerato che nella presente fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte è chiamata a delibare, senza contraddittorio, se, nel concorso dei requisiti soggettivi prescritti, e in quanto esista la materia di un conflitto la cui decisione appartenga alla sua competenza, il ricorso sia ammissibile, restando impregiudicata ogni altra decisione;

 che, sotto il profilo soggettivo, il Tribunale di Roma è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto, come questa Corte ha più volte affermato, i singoli organi giurisdizionali, in relazione al carattere diffuso che connota il potere di cui fanno parte, svolgono le loro funzioni in piena autonomia ed hanno perciò, nell’esercizio della loro attività, assistita dalla garanzia costituzionale, competenza a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono (cfr. da ultimo le ordinanze nn. 363 e 319 del 1999);

 che, sempre secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, anche la Camera dei deputati è parimenti legittimata ad essere parte del conflitto, posto che essa è competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in relazione all’ambito di applicazione ai suoi componenti dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

 che, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente assume che la propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, è stata illegittimamente lesa dalla citata deliberazione della Camera dei deputati;

 che dal ricorso si ricavano le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione promosso, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati;

 dispone:

 a) che la Cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Roma ricorrente;

 b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere depositati nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.

Giuliano VASSALLI, Presidente

 Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.