Ordinanza n. 125/99

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ORDINANZA N. 125

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA         

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI    

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1997 dal Tribunale di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Sainas Giuseppa e Sabeddu Alessio, iscritta al n. 491 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1998.

  Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il Giudice relatore Fernanda Contri.

  Ritenuto che nel corso di un giudizio di merito, instaurato a seguito della concessione di un provvedimento cautelare, avente ad oggetto l’assegnazione della casa familiare al genitore naturale affidatario di figli minori, il Tribunale di Cagliari, con ordinanza emessa il 4 novembre 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 155, quarto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la possibilità di assegnare in godimento la casa familiare al genitore naturale affidatario di un figlio minore, anche se lo stesso genitore affidatario non sia titolare di diritti reali o di godimento sull’immobile;

  che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 30 della Costituzione, per violazione del principio di eguaglianza e del principio di garanzia di ogni tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori del matrimonio, là dove non prevede la possibilità, sia pure in termini di criterio preferenziale rimesso alla discrezionalità del giudice, di assegnazione della casa familiare al genitore affidatario di un figlio minore nato da una convivenza more uxorio;

  che, come sostiene il rimettente, la ratio della norma é quella di assicurare tutela all’interesse della prole, al fine di evitare alla stessa un forzoso allontanamento dall’ambiente familiare, dovendosi sottolineare come l’art. 30 della Costituzione abbia inteso attribuire all’interesse dei minori pari dignità e tutela, indipendentemente dalla circostanza che i medesimi siano nati dal matrimonio o al di fuori dello stesso.

  Considerato che con sentenza n. 166 del 1998, successiva all’ordinanza di rimessione, questa Corte ha esaminato la medesima questione di legittimità costituzionale, prospettata negli stessi termini proposti dall’odierno rimettente;

  che la detta questione é stata dichiarata non fondata, essendosi rilevato che l’interpretazione sistematica delle norme in tema di filiazione, e specificamente degli artt. 261, 147 e 148 del codice civile, consente di regolamentare le conseguenze, riguardo ai figli, della cessazione della convivenza di fatto, senza necessità di ricorrere all’analogia, nè ad una declaratoria di incostituzionalità;

  che, in particolare, si é osservato come il principio di responsabilità genitoriale, che trova fondamento nell’art. 30 della Costituzione, implichi la soddisfazione delle esigenze di mantenimento dei figli, indipendentemente dalla qualificazione dello status, non potendo l’attuazione del citato obbligo di mantenimento - che si sostanzia anche nell’assicurare ai figli l’idoneità della dimora - essere condizionata dall’assenza del vincolo coniugale tra i genitori;

  che non adducendo il giudice a quo profili nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.155, quarto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Cagliari con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.