Ordinanza n. 469/98

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ORDINANZA N.469

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull’ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 22 ottobre 1997, relativa all’insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Luigi Esposito, promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno con ricorso depositato l’11 luglio 1998 e iscritto al n. 95 del registro ammissibilità dei conflitti.

  Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

  Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno ha promosso conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato a seguito della delibera con la quale la Camera dei deputati, nella seduta del 22 ottobre 1997, ha affermato la sussistenza della insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, per affermazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi;

  che nel corso della trasmissione televisiva "Sgarbi quotidiani" del 24 gennaio 1995, in onda sull’emittente "Canale 5", il parlamentare avrebbe offeso la reputazione del sostituto procuratore della Repubblica Luigi Esposito;

   che il Procuratore della Repubblica di Salerno, con richiesta depositata presso il Giudice per le indagini preliminari il 26 luglio 1997, ha chiesto il rinvio a giudizio del deputato Sgarbi per il delitto previsto e punito dagli artt. 595 del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

  che nell’udienza preliminare del 22 aprile 1998, la difesa del deputato ha fatto presente che il 22 ottobre 1997 la Camera dei deputati, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha ritenuto sussistente l’insindacabilità, richiedendo, ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, la declaratoria di improcedibilità dell’azione penale;

  che il Giudice per le indagini preliminari sottolinea, in primo luogo, che la fattispecie al suo esame ha carattere peculiare, essendo la deliberazione della Camera dei deputati intervenuta dopo la decadenza del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, volto ad attuare la nuova disciplina dell’immunità parlamentare quale risulta dal testo dell’art. 68 della Costituzione, novellato dalla legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3;

  che si deve vagliare, ad avviso del GIP, se persista il potere parlamentare di valutazione della condotta al fine di stabilire se essa rientri nell’ambito protetto dalla prerogativa costituzionale, con inibizione di difforme pronuncia giurisdizionale;

  che il GIP richiama la giurisprudenza di questa Corte sul controllo delle deliberazioni parlamentari affermative dell’insindacabilità, le quali possono essere censurate per vizi in procedendo, quando manchino i presupposti richiesti dalla Costituzione - fra i quali é essenziale il collegamento delle opinioni espresse con la funzione parlamentare - o quando vi sia arbitraria valutazione di detti presupposti;

  che il ricorrente, con riguardo ai vizi in procedendo, afferma che la Camera dei deputati ha deliberato secondo una procedura disciplinata da un decreto-legge decaduto;

  che egli denuncia, altresì, la carenza (o arbitraria valutazione) dei presupposti per l’applicazione della prerogativa, richiamando, a tal riguardo, l’orientamento della Corte di cassazione secondo cui non rientrano nell’ambito coperto dalla prerogativa le manifestazioni del pensiero che, espresse in comizi, cortei, trasmissioni radiotelevisive o durante lo svolgimento di scioperi, non abbiano alcun collegamento funzionale con l’attività parlamentare se non quello meramente soggettivo, in quanto poste in essere da persona fisica che é anche membro del Parlamento.

  Considerato che in questa fase del giudizio la Corte é chiamata a deliberare senza contraddittorio in ordine all’ammissibilità del conflitto, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

  che la forma dell’ordinanza, utilizzata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, deve ritenersi idonea per la proposizione del conflitto, in considerazione del principio della tipicità dei provvedimenti del giudice (fra le varie, v. ordinanze nn. 25 del 1997 e 339 del 1996);

  che il Giudice per le indagini preliminari é legittimato a sollevare il conflitto, giusta il costante insegnamento di questa Corte secondo cui i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati - sia sotto il profilo attivo sia sotto quello passivo - a essere parte nei conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato;

  che, del pari, la Camera dei deputati é legittimata, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, in relazione alle opinioni espresse e ai voti dati dai propri componenti nell’esercizio delle funzioni;

  che sussiste l’elemento oggettivo del conflitto, essendo la Corte chiamata a valutare la legittimità della deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati sotto il profilo della correttezza del procedimento e dell’esistenza dei presupposti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione promosso, con l’ordinanza in epigrafe, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno nei confronti della Camera dei deputati;

  dispone:

  a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ricorrente;

  b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Francesco GUIZZI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.