Ordinanza n. 391/98

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ORDINANZA N.391

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI              

- Prof. Francesco GUIZZI      

- Prof. Cesare MIRABELLI               

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO            

- Avv.    Massimo VARI                                

- Dott.   Cesare RUPERTO                            

- Dott.   Riccardo CHIEPPA                         

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                               

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                    

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto  CAPOTOSTI                       

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 66 e 71 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), degli artt. 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e degli artt. 29, 30 e 31 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno), promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1997 dal Commissario regionale per il riordinamento sugli usi civici in Abruzzo, nel procedimento civile vertente tra il Comune di Civita D'Antino e l'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero di Sora e altri, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1998.

  Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'accertamento della natura demaniale o allodiale di vari fondi siti nel territorio del comune di Civita d'Antino, alcuni tra i molteplici ricorrenti formulavano, in via subordinata all'accertamento della natura demaniale dei fondi da loro occupati, domanda di legittimazione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno);

che il Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici provvedeva sulla domanda di accertamento, dichiarando la natura demaniale dei fondi occupati dai ricorrenti, e si riservava di decidere, nelle forme opportune, sulla domanda di legittimazione;

che tale sentenza era annullata dalla Corte d'appello di Roma, sezione specializzata per gli usi civici, secondo la quale la formulazione di una domanda di legittimazione costituiva implicito riconoscimento della natura demaniale del fondo occupato, non essendo possibile chiedere la legittimazione di un fondo privato;

che gli atti venivano così trasmessi nuovamente al Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici, il quale, prima di procedere all'istruzione del giudizio di legittimazione, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 66 e 71 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), a sua volta recante "Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione", degli artt. 9 e 10 della citata legge n. 1766 del 1927, degli artt. 29, 30 e 31 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno);

che il giudice rimettente dubita in particolare, in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale delle suddette norme ove interpretate nel senso che il potere di emettere il provvedimento di legittimazione sia stato sottratto al Commissario dall'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, e trasferito alle Regioni.

Considerato che il procedimento di legittimazione previsto dall'art. 9 della richiamata legge n. 1766 del 1927 ha natura amministrativa e non giurisdizionale;

che il Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici, nel corso del procedimento di legittimazione, ha il potere di statuire con accertamento avente natura giurisdizionale soltanto qualora insorga controversia tra le parti circa la sussistenza dei presupposti per la legittimazione (durata dell'occupazione, apporto di migliorie, conservazione della continuità dei terreni);

che nel caso di specie non consta dall'ordinanza di rimessione, nè risulta altrimenti, se nel procedimento a quo sia insorta controversia tra le parti circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 9, comma primo, della legge n. 1766 del 1927;

che, in assenza di tale precisazione, non può stabilirsi se il procedimento nel corso del quale é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale debba considerarsi di natura amministrativa o giurisdizionale;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 66 e 71 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382); 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno); 29, 30 e 31 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 della Costituzione, dal Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici dell'Abruzzo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Francesco GUIZZI

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.