Sentenza n. 470 del 1994

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SENTENZA N. 470

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana del 14 ottobre 1993 (Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 23 ottobre 1993, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 64 del registro ricorsi 1993.

Visti l'atto di costituzione della Regione siciliana e l'atto di intervento di Mercadante Giovanni;

udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1994 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O.Russo, per il ricorrente, gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Laura Ingargiola per la Regione e l'avv. Goffredo Garraffa per Mercadante Giovanni.

Ritenuto in fatto

1. Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana del 14 ottobre 1993 (Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali), in relazione al disposto dell'art. 17, lett.b), dello Statuto speciale della Regione siciliana, che conferisce competenza concorrente in materia di sanità e igiene, entro i principi e interessi generali cui si informa la legislazione nazionale; impugnativa limitata agli artt. 10 comma 2, lett. a) e b), 13 comma 2, 48 comma 3, 49, 50, 51, 55 commi 13 e 17, 56, per violazione dei principi e criteri dettati dalla legislazione statale sull'organizzazione del servizio sanitario nazionale (artt. 3 comma 13, e 18 comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; art. 47, comma quarto, e art.48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; artt. 9, 12 e 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207).

Il ricorrente fa presente che al legislatore siciliano spetta, per quanto attiene alla disciplina dello stato giuridico ed economico del personale appartenente al servizio sanitario nazionale, una mera potestà integrativa o di attuazione, considerato che l'art. 47 della legge n. 833 del 1978 riserva tale competenza allo Stato (cfr. sent. n. 266 del 1993).

Si contesta dunque la legittimità delle seguenti norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana, nella citata seduta del 14 ottobre 1993:

- art. 10, comma 2: previsione secondo cui i componenti il collegio dei revisori designati dall'Assessore regionale alla sanità siano in possesso di un titolo di studio, ma non anche dell'iscrizione nel registro richiesto dalla normativa statale (v. decreto legislativo n.502 del 1992);

- art. 13, comma 2: facoltà per i professionisti che intrattengono rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale di mutarlo, entro centottanta giorni, in rapporto societario convenzionale, diversamente da quanto prescritto dalla normativa statale;

- art. 48, comma 3: estensione al personale comandato presso la Regione del regime previdenziale di cui godono i dipendenti regionali;

- art. 49: proroga dell'avvalimento degli avvocati e procuratori del disciolto INAM, contemporaneamente all'istituzione di un settore delle unità sanitarie locali preposto agli affari legali e del contenzioso;

- art. 50: inquadramento nei ruoli regionali, in maniera totalmente difforme da quanto previsto dalla normativa statale, di personale proveniente da enti mutualistici soppressi;

- art. 51: concorso riservato per il personale che abbia svolto - per almeno due anni - attività, ancorchè discontinua, presso le unità sanitarie locali di provenienza;

- art. 55, comma 13: concorso riservato al personale del II livello dirigenziale per la copertura dei posti di capo di dipartimento, nonostante l'eliminazione della divisione dei distretti in dipartimenti nella stesura definitiva della delibera legislativa impugnata;

- art. 55, comma 17: proroga, per un ulteriore triennio, del regime di convenzionamento dei medici ortopedici per l'erogazione delle prestazioni riabilitative;

- art. 56: proroga di un anno della validità di graduatorie concorsuali.

Il ricorrente aggiunge che per alcune disposizioni impugnate vi sarebbe violazione, oltre che dei limiti propri della potestà legislativa regionale, dei seguenti articoli della Costituzione: artt. 3, 97 e 81 (con riguardo all'art. 48, comma 3 del testo in esame); artt. 3 e 97 (per l'art. 49 e per l'art. 55, comma 13); gli artt. 3, 32 e 97 (per l'art. 55, comma 17); art. 97 (per l'art.56).

2. Si è costituita la Regione siciliana, ricordando, innanzitutto, come nelle more del giudizio di costituzionalità il Presidente della Regione abbia effettuato promulgazione parziale della legge, con l'indicazione della situazione sub iudice degli enunciati normativi oggetto delle censure commissariali.

Il Presidente della Regione, così operando, ha esercitato - prosegue la difesa della resistente - un potere che ha fondamento nello Statuto siciliano, come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte.

Una volta ammesso il fondamento della promulgazione parziale, non ne deriverebbe, però, cessazione della materia del contendere: la continuazione del giudizio consente, infatti, di rispettare meglio le determinazioni dell'organo legislativo, evitando che il solo Presidente della Regione possa decidere - nell'esercitare il suo potere di promulgazione - se espungere definitivamente dal testo legislativo alcune disposizioni.

Nel merito, la Regione ritiene infondate le censure avanzate dal Commissario dello Stato. In particolare, con riguardo all'art.13, comma 1, richiama la sent. n. 355 del 1993 di questa Corte, che distingue tre diverse specie di norme di dettaglio correlate alle riforme economico-sociali: il Commissario lamenta la violazione dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502 del 1992, ma tale norma - obietta la resistente - non è organicamente legata a nessun principio di riforma, nè corrisponde a un determinato e individuabile interesse nazionale.

Anche le altre censure sarebbero infondate, sia per quanto attiene al rispetto del limite di cui all'art. 17, lett. b) dello Statuto speciale, sia per quanto concerne gli altri parametri evocati, e si sottolinea, anzi, come le disposizioni elaborate dal legislatore regionale operino una razionalizzazione, specie per quanto afferisce all'organizzazione e alla gestione previdenziale (nel senso di escludere una pluralità di trattamenti previdenziali di soggetti della medesima amministrazione aventi uguale anzianità), di modo che si dovrebbe concludere per la loro conformità ai princìpi costituzionali e, in particolare, al canone di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

3. É intervenuto, fuori termine, il dottor Giovanni Mercadante, convenzionato con il servizio sanitario per l'erogazione di prestazioni medico- specialistiche per la branca di radiologia, sostenendo di avere interesse a partecipare alla discussione del ricorso proposto dal Commissario dello Stato ed affermando il diritto della Regione siciliana di gestire rapporti in regime di convenzionamento esterno con il servizio sanitario nazionale mediante strutture private in forma societaria.

4. Con ordinanza letta in udienza, la Corte, premesso che il dottor Giovanni Mercadante ha depositato, in data 29 novembre 1994, atto di intervento in giudizio, ne ha dichiarato l'inammissibilità sulla scorta della costante giurisprudenza secondo la quale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione.

Considerato in diritto

1. Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato gli articoli 10 comma 2, 13 comma 2, 48 comma 3, 49, 50, 51, 55 commi 13 e 17 e 56, della delibera legislativa adottata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 ottobre 1993, per violazione dei principi introdotti dal decreto legislativo n. 502 del 1992, dalla legge n. 833 del 1978, dal d.P.R. 761 del 1979, dalla legge n. 56 del 1987, dalla legge n. 207 del 1985, in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett. b) dello Statuto speciale, e per lesione degli artt. 3, 32, 51, 81 e 97 della Costituzione.

2. In via preliminare, peraltro, va considerato che le disposizioni impugnate sono state espunte dal testo vigente, a seguito dell'esercizio, da parte del Presidente della Regione siciliana, del potere di promulgazione parziale (v. ora la legge regionale 3 novembre 1993, n.0). L'esercizio del potere di promulgazione, attribuito al Presidente della Regione, si è esaurito nell'atto che tale organo ha già emesso in ordine alla legge in esame: le disposizioni impugnate sono state espunte dal testo vigente, senza che sussista la possibilità della loro successiva, autonoma promulgazione. Deve dunque dichiararsi cessata, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la materia del contendere, secondo il principio affermato, da ultimo, nelle sentenze nn. 235 e 84 del 1994.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana relativamente agli artt. 10 comma 2, 13 comma 2, 48 comma 3, 49, 50, 51, 55 commi 13 e 17, 56, della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana del 14 ottobre 1993 (Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 30/12/94.