Ordinanza n. 294 del 1993

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ORDINANZA N. 294

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, di conversione del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), in relazione agli artt. 1 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917), promossi con ordinanze emesse il 19 novembre 1990 dalla Commissione tributaria di primo grado di Biella; il 24 maggio 1991 (n. 3 ordinanze) ed il 4 ottobre 1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 135, 730, 747 e 748 del registro ordinanze 1991 ed al n. 69 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991, n.4, prima serie speciale, dell'anno 1992 e n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visti gli atti di costituzione di Mario Aubert, Mario Pignatelli e Giuseppe Danese.

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;

udito l'avvocato Mario Pignatelli per Mario Aubert, Mario Pignatelli e Giuseppe Danese.

Ritenuto che nel procedimento promosso da Giovanni Samory contro l'Intendenza di Finanza di Vercelli avverso il silenzio- rifiuto maturato sulla sua istanza di rimborso dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrisposta sulla pensione relativamente agli anni 1988 e 1989, la Commissione tributaria di primo grado di Biella, con ordinanza del 19 novembre 1991 (R.O. n. 135 del 1991), ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - con riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art.2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69), in relazione agli artt. 1 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonchè in relazione agli artt. 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, nella parte in cui tali norme "limitano ad alcune categorie il beneficio dell'assoggettamento in misura ridotta (sessanta per cento) ad imposta I.R.PE.F. degli importi corrisposti per trattamento pensionistico";

che ad avviso del giudice remittente la norma impugnata - equiparando, a far data dal 1° luglio 1986, i vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art.29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alle rendite vitalizie di cui all'art. 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - comporta, in relazione all'art. 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, l'assoggettamento in misura ridotta all'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti degli assegni vitalizi dovuti ai parlamentari cessati dalla carica ed ai soggetti inclusi in altre categorie equiparate, in conseguenza dell'abbattimento della base imponibile al sessanta per cento dell'ammontare di detti assegni;

che, sempre ad avviso del giudice a quo, la riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - se può trovare fondamento nei confronti delle indennità di carica spettanti ai parlamentari (od ai soggetti compresi nelle categorie equiparate) in relazione alle spese straordinarie che gli stessi, nell'esercizio del loro mandato, devono affrontare - non trova, invece, alcuna giustificazione nel momento in cui tali soggetti cessino dalle rispettive funzioni: e questo perchè, secondo il giudice re mittente, i parlamentari e gli appartenenti alle categorie equiparate, una volta cessata la carica, vengono a trovarsi, ai fini dell'imposta sulle persone fisiche, in una posizione del tutto identica a quella propria della generalità dei dipendenti pubblici collocati in pensione, con la conseguenza che il regime di privilegio accordato dalla normativa impugnata avrebbe carattere arbitrario e si porrebbe in contrasto sia con il principio di eguaglianza sancito dall'art.3 della Costituzione sia con la regola dettata dall'art. 53, primo comma, della Costituzione, secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva;

che, nei tre procedimenti promossi da Mario Aubert, Mario Pignatelli e Giuseppe Danese contro l'Intendenza di Finanza di Torino avverso il silenzio-rifiuto maturato sulle loro istanze di rimborso dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrisposta sul trattamento di pensione relativamente agli anni 1988 e 1989, la Commissione tributaria di primo grado di Torino, con tre ordinanze del 24 maggio 1991 (R.O. n. 730, 747 e 748 del 1991), di identico contenuto, ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, "nella parte in cui non ricomprende tra i destinatari di detta norma la pensione corrisposta al personale del pubblico impiego";

che anche in questa ordinanza la questione è stata sollevata sul rilievo che la normativa impugnata darebbe vita ad un ingiustificato regime di privilegio contrastante con gli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione;

che, nel giudizio promosso da Arturo Sofi contro l'Intendenza di Finanza di Torino per ottenere la riliquidazione delle denuncie dei redditi presentate per gli anni 1988 e 1989, la Commissione tributaria di primo grado di Torino, con ordinanza del 4 ottobre 1991 (R.O. n. 69 del 1993), ha sollevato nuovamente questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art.2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, in termini identici a quelli prospettati nelle tre precedenti ordinanze della stessa Commissione;

che, a seguito dell'udienza pubblica 5 maggio 1992, questa Corte ha adottato l'ordinanza istruttoria 22 maggio 1992, mediante la quale si è disposto di acquisire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica elementi informativi in ordine all'attuale regime degli assegni vitalizi concessi ai parlamentari cessati dal mandato, al fine di poter comparare tale regime - in relazione alla contestata lesione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione - da un lato, con quello delle rendite vitalizie di cui all'art, 47, primo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986 e, dall'altro, con le pensioni spettanti ai dipendenti pubblici collocati a riposo;

che, a seguito di tale ordinanza, con lettera del 1° marzo 1993, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il Regolamento vigente della previdenza per i deputati, lo Statuto della Cassa di Previdenza per i deputati ed il Regolamento per la sua attuazione previgenti all'attuale disciplina nonchè un appunto riepilogativo dei cambiamenti subiti dall'istituto dell'assegno vitalizio a partire dal 1956, appunto nel quale vengono esposte le peculiarità della disciplina dell'assegno vitalizio ed in particolare le caratteristiche che vengono a differenziare tale disciplina da quella del trattamento di quiescenza previsto per i dipendenti statali;

che, a sua volta, il Presidente del Senato, con lettera del 4 marzo 1993, ha trasmesso il testo aggiornato ed i testi precedenti del Regolamento per la previdenza e assistenza agli onorevoli senatori e loro familiari, nonchè un parere pro-veritate acquisito dal Senato nell'ottobre 1991 in tema di contribuzioni al Servizio sanitario nazionale dovute in relazione agli assegni vitalizi spettanti agli ex parlamentari ed ha richiamato l'appunto trasmesso dalla Camera dei deputati in ragione del rigoroso parallelismo che ha sempre caratterizzato lo status del parlamentare nelle due Camere;

che, con lettera del 2 giugno 1993, il Presi dente della Camera dei deputati, ad integrazione delle informazioni già trasmesse il 1° marzo 1993, ha altresì fatto rilevare che l'Ufficio di Presidenza della Camera ha apportato, in data 1° aprile 1993, alcune modificazioni all'art. 1 del Regolamento della previdenza dei deputati, in linea con un più generale disegno di riforma dell'istituto dell'assegno vitalizio destinato ad accentuare la sua omogeneità con le rendite derivanti da rapporti assicurativi.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle ordinanze sopra richiamate investe l'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui limita il trattamento fiscale privilegiato risultante dal combinato disposto dell'art. 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 - e consistente nell'abbattimento al 60% della base imponibile per l'imposta sul reddito delle persone fisiche - ai vitalizi percepiti dalle categorie richiamate negli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, senza estendere lo stesso trattamento a favore della generalità delle pensioni percepite dal personale del pubblico impiego;

che la questione è stata sollevata con riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, sul presupposto della sostanziale identità degli assegni vitalizi spettanti agli ex parlamentari (o ai soggetti inclusi nelle categorie equiparate) con le pensioni ordinarie erogate ai pubblici dipendenti in quiescenza;

che le informazioni assunte presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, a seguito della ordinanza istruttoria di questa Corte del 22 maggio 1992, hanno posto in evidenza elementi che concorrono a differenziare il regime giuridico degli assegni vitalizi dovuti ai parlamentari cessati dalla carica da quello delle pensioni ordinarie spettanti ai pubblici dipendenti collocati a riposo, ma che non forniscono, di contro, giustificazioni in ordine alla equiparazione, conseguente dalla norma impugnata, tra il trattamento fiscale di detti assegni vitalizi e quello delle rendite vitalizie di cui al primo comma, lett. h), dell'art.47 del testo unico approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

che, ai fini del giudizio sulla questione proposta con le ordinanze in esame - che mira ad estendere a tutta l'area delle pensioni connesse al pubblico impiego il trattamento fiscale privilegiato riconosciuto dalla norma impugnata nei confronti degli assegni vitalizi spettanti a determinate categorie - si presenta, peraltro, pregiudiziale valutare la legittimità costituzionale, sempre con riferimento agli artt.3 e 53, primo comma, della Costituzione, dello stesso art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui prevede un trattamento fiscale privilegiato rispetto al regime ordinario - mediante l'abbattimento della base imponibile al 60% del reddito percepito - a favore degli assegni vitalizi percepiti dai soggetti inclusi nelle categorie elencate dagli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. n.600 del 1973;

che appare, pertanto, necessario sollevare incidentalmente tale questione di legittimità costituzionale, riunendo l'esame della stessa al presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

1) dispone la trattazione innanzi a sè della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n.154, nella parte in cui prevede un trattamento tributario privilegiato rispetto al regime ordinario - mediante l'abbattimento della base imponibile al 60% del reddito percepito - a favore degli assegni vitalizi percepiti dai soggetti inclusi nelle categorie elencate dagli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione;

2) ordina il rinvio del presente giudizio, per poter trattare la questione relativa congiuntamente a quella di cui al numero precedente;

3) ordina che la Cancelleria provveda agli adempimenti di legge;

4) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/06/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Enzo CHELI, Redattore

Depositata in cancelleria il 24/06/93.