Sentenza n. 34 del 1993

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SENTENZA N. 34

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 13 marzo 1958, n. 296 "Costituzione del Ministero della Sanità" iscritto al n. 52 del Registro Referendum.

Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

udito l'avvocato Mario Bertolissi per i delegati dei Consigli regionali del Veneto, dell'Umbria, del Trentino-Alto Adige e delle Marche.

 

Ritenuto in fatto

1. L'ufficio Centrale per il referendum, costituito presso la Corte di Cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 22 gennaio 1992 da dieci delegati dei Consigli Regionali delle Regioni Trentino Alto Adige, Umbria, Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Marche, Basilicata, Toscana, Emilia Romagna e Veneto, tra l'altro, sul seguente quesito: "Volete che sia abrogata la legge 13 marzo 1958, n.296 (Costituzione del Ministero della Sanità)?".

2. Con ordinanza del 15 dicembre 1992, l'Ufficio Centrale, richiamate le precedenti delibere, ha dato atto che le delibere dei suddetti Consigli regionali sono state ritualmente adottate.

Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato, per la conseguente deliberazione, il giorno 13 gennaio 1993, dandone comunicazione, a sua volta, ai presentatori della richiesta e al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

3. In data 8 gennaio 1993 i consiglieri delegati per i Consigli Regionali del Veneto, dell'Umbria, del Trentino Alto Adige e delle Marche hanno depositato una memoria a sostegno dell'ammissibilità del referendum.

4. Nella camera di consiglio del 13 gennaio è stato udito, in qualità di difensore dei promotori, l'avvocato Mario Bertolissi, che ha insistito per l'ammissibilità del referendum.

Considerato in diritto

1. Il quesito referendario è rivolto a porre all'elettore la domanda se egli voglia < >.

Nella sua testuale formulazione, dunque, la proposta referendaria sembra orientata al conseguimento del risultato di far scomparire dal complesso dell'apparato di governo oggi esistente la struttura ministeriale considerata.

É da rilevare, peraltro, che con una serie di provvedimenti successivi alla legge n. 296 del 1958, il legislatore ha ridisegnato un complesso di competenze attribuite sia al ministro che al ministero (vedi, ad esempio, nel primo senso, art. 1, secondo comma, art. 26, terzo comma, art. 27, primo e terzo comma, art. 28, primo comma, art. 29, nono comma, art. 54, art.58, art. 61, primo comma, art. 62, primo comma, legge n. 132 del 1968; art.5, art. 8, terzo, quarto e settimo comma, art. 9, art.51, secondo comma, legge n. 833 del 1978; e, nel secondo senso, art. 1, quinto comma, art. 28, primo comma, lett. g), art. 56, secondo comma, legge n. 132 del 1968; art.7, secondo e terzo comma, art. 8, terzo comma, lett. b, art. 50, terzo comma, legge n. 833 del 1978), complesso di competenze che implicano, ovviamente, la esistenza del ministero.

Questi testi legislativi, successivi alla legge n. 296 del 1958, non sono stati dai promotori inclusi nella proposta referendaria.

Ne consegue che la richiesta abrogativa - limitata al primo complesso normativo e non estesa anche al secondo - esprime un quesito referendario privo di quella evidenza ed univocità del momento teleologico, cioè del suo "fine intrinseco", di cui invece deve essere dotato, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sent. 29/1987; sent. 47/1991), affinchè il corpo elettorale sia garantito nell'esercizio del suo potere (sent.29/1987); un quesito quindi carente della chiarezza necessaria per assicurare l'espressione di un voto consapevole (sent.28/1987; sent.29/87).

La richiesta di referendum va quindi dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge 13 marzo 1958 n. 296 (Costituzione del Ministero della Sanità).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/01/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 04/02/93.