Sentenza n. 467 del 1991

 

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SENTENZA N. 467

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Dott. Francesco GRECO                                             Giudice

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi secondo e terzo, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), promosso con l'ordinanza emessa il 20 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia nel procedimento penale a carico di Munda Fabrizio, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso di un procedimento a carico del militare di leva Fabrizio Munda, imputato dei reati di omessa presentazione in servizio e di disobbedienza continuata per essersi rifiutato, dopo aver assunto il servizio militare, di adempiere ai doveri inerenti al servizio stesso "a seguito della maturazione dei propri convincimenti religiosi di testimone di Geova", il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 19 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), nella parte in cui non consente che il trattamento previsto dalle disposizioni impugnate per chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della predetta legge, abbia "obiettato" prima di assumere il servizio militare, si estenda a coloro che, trovandosi nelle medesime condizioni, rifiutino di continuare a prestare servizio militare, dopo averlo assunto, adducendo i motivi indicati nell'art. 1 della ricordata legge (cioè il proprio convincimento morale, filosofico o religioso di rifiutare l'uso delle armi).

Secondo il giudice a quo, la questione appare sicuramente rilevante alla luce del fatto che l'imputato è sottoposto a giudizio per essere a lui ascritti otto reati, suddivisi in sette distinti episodi, in ordine ai quali può prospettarsi un trattamento molto più gravoso di quello riservato dall'art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 a chi, per gli stessi motivi di coscienza, rifiuti il servizio militare di leva prima di assumerlo. Ad avviso del giudice rimettente, la condotta dell'imputato, che ha opposto un rifiuto al servizio militare dopo circa quattro mesi dal suo incorporamento a seguito della maturazione dei propri convincimenti religiosi di testimone di Geova, appare sostanzialmente identica a quella degli obiettori "totali", che rifiutino il servizio militare prima dell'incorporamento. Nonostante questa identità di condotte, continua il giudice a quo, sussiste una notevole disparità di trattamento fra le due ipotesi. Agli obiettori di coscienza "tempestivi" si applica il citato art. 8, il quale, al secondo comma, sottopone alla pena ivi prevista "chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'art. 1" e, al terzo comma, stabilisce che "l'espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare di leva". Agli obiettori di coscienza "tardivi", invece, non si applicano le norme suddette, con la conseguenza che si produce a danno di costoro un grave pregiudizio, che consiste nell'innesco di una spirale di condanne simile a quella che colpiva qualsiasi obiettore prima dell'adozione della legge n. 772 del 1972. Infatti, l'obiettore "tardivo" non ottiene, a seguito dell'espiazione della pena, l'estinzione dell'obbligo del servizio militare, ma viene "costretto", in presenza di un suo profondo convincimento religioso, a commettere ulteriori reati fino al raggiungimento dei limiti di età per il congedo assoluto. Questa differenza di disciplina normativa, conclude il giudice rimettente, comporta una lesione del principio costituzionale di parità di trattamento fra situazioni sostanzialmente eguali (art. 3 della Costituzione), dal momento che non può costituire una ragionevole base di differenziazione il fatto che il rifiuto al servizio militare sia manifestato dopo, anziché prima, rispetto all'assunzione del servizio stesso.

Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate anche sotto il profilo della violazione dell'art. 19 della Costituzione, dal momento che l'impossibilità di applicare all'obiettore "tardivo" il miglior trattamento previsto per quello "tempestivo" comprimerebbe ingiustificatamente, in relazione al primo, il diritto di professare la propria fede religiosa. Secondo il giudice rimettente, infatti, non si tiene conto, nelle disposizioni impugnate, del fatto che la scelta di rifiutare il servizio militare di leva può avvenire anche a seguito di un'iniziale esperienza di vita militare, nel corso della quale è possibile maturare quei profondi convincimenti religiosi, filosofici o morali indicati nell'art. 1 della legge sull'obiezione di coscienza.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura generale dello Stato osserva, innanzitutto, che il giudice a quo muove da una premessa errata in relazione alla pretesa posizione di svantaggio dell'obiettore "tardivo" rispetto a quello "tempestivo", poiché, mentre quest'ultimo sarebbe punito, in caso di rifiuto del servizio militare, con la reclusione da sei mesi a due anni (a seguito della parziale declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972, operata dalla sent. n. 409 del 1989), il primo, invece, sarebbe punito con la reclusione fino a sei mesi (art. 123 c.p.m.p.: omessa presentazione in servizio) oppure fino a un anno (art. 173 c.p.m.p.: disobbedienza a un ordine superiore), con pene, cioè, che, anche considerando l'ipotesi della continuazione, risultano inferiori a quelle comminate dal citato art. 8, secondo comma.

In ogni caso, continua l'Avvocatura dello Stato, la situazione di chi tempestivamente esprime la propria decisione di rifiutare il servizio militare è profondamente diversa da quella di chi tale decisione manifesta dopo aver iniziato il servizio stesso. Nel primo caso, che è quello regolato dalla legge n. 772 del 1972, la manifestazione del rifiuto prima dell'assunzione del servizio appare funzionale alla possibilità per le autorità competenti di procedere agli adempimenti previsti dagli artt. 2 e seguenti della predetta legge (accertamenti circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti, esame delle domande per il servizio sostitutivo, etc.). Nel secondo caso, invece, poiché la crisi di coscienza insorge dopo che il sottoposto alla leva abbia accettato incondizionatamente di svolgere il servizio militare, sembrano entrare in gioco e prevalere gli interessi che ragionevolmente la collettività annette alla buona organizzazione e al buon andamento degli ordinamenti militari, i quali non possono essere sconvolti o incisi nei loro aspetti programmatici da resipiscenze o defezioni tardive senza che venga violato l'art. 52 della Costituzione sulla obbligatorietà del servizio militare.

 

Considerato in diritto

 

1. - Durante un procedimento penale promosso contro un soldato di leva, che, a seguito della maturazione del proprio convincimento religioso di testimone di Geova mentre prestava il servizio militare, si è reiteratamente rifiutato di continuare a svolgere quest'ultimo ed è stato, perciò, imputato di omessa presentazione in servizio e di disobbedienza continuata, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui non consente che il trattamento previsto dalle disposizioni impugnate per chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della predetta legge (servizio militare non armato o servizio civile sostitutivo), abbia espresso obiezione di coscienza prima di assumere il servizio militare, si estenda anche a chi, adducendo gli stessi motivi di coscienza (ai sensi dell'art. 1 della predetta legge), rifiuti di prestare il servizio militare dopo averlo assunto.

Secondo il giudice a quo, l'omessa equiparazione delle due ipotesi, la cui unica differenza risiede nel diverso momento di maturazione del convincimento religioso posto a base della obiezione di coscienza, comporterebbe un trattamento deteriore riguardo all'obiettore che si rifiuti di prestare il servizio militare dopo averlo assunto, sia sotto il profilo delle sanzioni applicabili (artt. 123 e 173 c.p.m.p.), sia sotto quello per il quale soltanto a chi abbia obiettato per motivi di coscienza prima di assumere il servizio è dato il beneficio dell'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a seguito dell'espiazione della pena. Da ciò scaturirebbe, sempre secondo il giudice a quo, la violazione dell'art. 3 della Costituzione, il quale non tollera che situazioni eguali siano trattate diversamente, nonché la violazione dell'art. 19 della Costituzione, per il quale la discriminazione operata comporterebbe un'ingiustificata compressione del diritto fondamentale alla libertà di professione della propria fede religiosa a danno dell'obiettore di coscienza che maturi il proprio convincimento religioso nel corso della prestazione del servizio militare di leva.

2. - La questione è fondata.

Non v'è dubbio che, come correttamente presuppone il giudice a quo, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge n. 772 del 1972, si sia prodotta nell'ordinamento legislativo una diversità di trattamento fra gli obiettori di coscienza che non abbiano fruito del servizio militare disarmato o del servizio sostitutivo civile. Infatti, mentre chi, fra questi, rifiuta il servizio militare di leva prima di assumerlo è sottoposto alla sanzione della reclusione da sei mesi a due anni (art. 8, secondo comma, nel testo risultante a seguito della decisione di questa Corte n. 409 del 1989), salva la concessione dell'esonero dalla prestazione del servizio militare a pena espiata; al contrario, chi, trovandosi nelle stesse condizioni, rifiuta per i medesimi motivi di coscienza di prestare il servizio militare dopo averlo assunto, resta soggetto al regime sanzionatorio che si applicava generalmente agli obiettori di coscienza anteriormente all'adozione della legge n. 772 del 1972.

Esiste, dunque, un'indiscutibile differenza di trattamento fra due ipotesi riferibili a una medesima espressione di obiezione di coscienza, il cui unico discrimine è rinvenuto dal legislatore nel momento della manifestazione del convincimento religioso posto dall'obiettore di coscienza a base del proprio rifiuto del servizio militare di leva. Onde valutare se tale discrimine non sia irragionevole e non comporti, conseguentemente, un'ingiustificata compressione del diritto inviolabile alla libertà di professione della propria fede religiosa, occorre procedere secondo il paradigma logico proprio dei giudizi di ragionevolezza: innanzitutto, bisogna individuare quali siano gli interessi di rilievo costituzionale che il legislatore ha ritenuto di far prevalere nella sua discrezionale ponderazione degli interessi attinenti ai due casi trattati differentemente e, quindi, occorre raffrontare il particolare bilanciamento operato dal legislatore nell'ipotesi denunziata con la gerarchia dei valori coinvolti nella scelta legislativa quale risulta stabilita nelle norme costituzionali.

3. - Come ha correttamente osservato l'Avvocatura dello Stato nel suo scritto difensivo, il diverso trattamento riservato alle due ricordate ipotesi dipende senz'altro dal differente rilievo che nell'uno e nell'altro caso è stato dato agli interessi, costituzionalmente rilevanti, rappresentati dal buon andamento dell'organizzazione militare in relazione al servizio di leva (art. 97 della Costituzione) e dalla piena ed effettiva attuazione dell'obbligo generale di prestare il servizio militare, connesso al dovere di solidarietà relativo alla difesa della Patria (art. 52, secondo comma, della Costituzione). Nella valutazione del legislatore, infatti, si è ritenuto che, solo nel caso in cui l'obiettore di coscienza rifiuti il servizio militare nel corso della sua prestazione, si potrebbe produrre un pregiudizio agli assetti organizzativi e programmatici propri del servizio militare e, comunque, un turbamento all'ordinato adempimento del relativo dovere di solidarietà, di tale dimensione da esigere una tutela più forte dell'interesse generale alla prestazione del servizio militare (anche in relazione all'obbligo di leva) rispetto a quella accordata allo stesso interesse nel caso in cui l'obiettore di coscienza rifiuti di prestare il servizio di leva prima di assumerlo.

Più in generale, con l'adozione della legge n. 772 del 1972 il legislatore - nello stesso tempo in cui, al fine di ammettere gli obiettori al godimento del beneficio del servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile, ha riconosciuto valore a motivi di coscienza, basati su radicati convincimenti religiosi (oltreché morali o filosofici) comportanti il rifiuto di usare in ogni circostanza le armi, - ha, invece, conservato il carattere di illecito penale alla condotta di chi, in tempo di pace, rifiuta, pur se per motivi di coscienza, qualsiasi tipo di prestazione del servizio militare, anche nella forma di quello sostitutivo (c.d. obiettore totale). In quest'ultima ipotesi, comunque, egli ha previsto, per chi rifiuta il servizio militare prima di esser incorporato, che l'espiazione della pena irrogata esonera dalla prestazione del servizio militare. Tale disciplina penalistica, con il connesso beneficio dell'esonero a pena espiata, non si applica, tuttavia, all'ipotesi dell'obiettore di coscienza, che, nelle stesse condizioni e per gli stessi motivi riferibili al c.d. obiettore totale tempestivo, rifiuta il servizio militare soltanto dopo averlo assunto. È evidente, dunque, che il legislatore, supponendo in tal caso una più forte rilevanza dell'interesse pubblico al buon andamento del servizio militare e all'ordinato adempimento di un generale dovere di solidarietà, ha conservato per l'ipotesi da ultimo esaminata la disciplina legislativa stabilita dal codice penale militare di pace.

Occorre sottolineare, tuttavia, che al contrario di quanto ritiene il giudice a quo, la diversità del trattamento sanzionatorio penale, prevista nel vigente ordinamento per le due ipotesi di rifiuto del servizio militare ora considerate, non gioca necessariamente a danno dell'obiettore di coscienza che effettui quel rifiuto dopo essere stato incorporato.

Mentre quest'ultimo, infatti, potrebbe essere condannato, come nel caso del giudizio a quo, per i reati di omessa presentazione in servizio e di disobbedienza (artt. 123 e 173 c.p.m.p.) - i quali comportano la pena della reclusione fino a sei mesi, il primo, e la pena della reclusione fino a un anno, il secondo, - al contrario l'obiettore che rifiuti il servizio militare prima di assumerlo è sottoposto - ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 e in conformità alla sentenza n. 409 del 1989 di questa Corte - alla pena della reclusione da sei mesi a due anni. In altri termini, sotto il mero profilo delle pene edittali previste, sussiste una diversità di disciplina fra le due ipotesi, la quale comporta un trattamento deteriore a danno dell'obiettore che compie lo stesso rifiuto prima di esser incorporato, pur se in tal caso si deve ammettere una pregnanza dell'interesse pubblico al buon andamento del servizio militare e all'ordinato adempimento di un dovere generale di solidarietà più debole di quella che si manifesta nella ipotesi precedente.

Un trattamento palesemente deteriore a danno dell'obiettore di coscienza che rifiuta il servizio militare dopo averlo assunto deriva, invece, dalla omessa assimilazione di questa ipotesi a quella relativa all'obiettore che manifesta il suo rifiuto anteriormente all'incorporazione e dalla conseguente mancata estensione al primo del beneficio, concesso invece al secondo, relativo all'esonero dalla prestazione del servizio militare in conseguenza dell'espiazione della pena. Tale omissione, infatti, pone l'obiettore di coscienza, che rifiuta il servizio militare dopo averlo assunto, nella stessa situazione obiettiva - nel caso che non rinunzi ai dettami morali della propria coscienza o, comunque, non ne rinchiuda nel silenzio del proprio animo le manifestazioni di obiezione al servizio militare - di subire quella "tragica spirale delle condanne a catena", protraentesi per tutta la durata della soggezione dell'interessato all'obbligo della leva, che si verificava a danno di tutti gli obiettori di coscienza prima dell'adozione della legge n. 772 del 1972 e che è già stata stigmatizzata da questa Corte nella sentenza n. 409 del 1989.

4. - Considerata alla luce dei valori costituzionali coinvolti, la ponderazione degli interessi compiuta dal legislatore con le disposizioni impugnate, e ora descritta, si rivela palesemente irragionevole, in quanto comporta un bilanciamento dei valori arbitrariamente differenziato e contrastante con quello presupposto dalla Costituzione riguardo alla protezione della coscienza religiosa dei singoli individui e alla libertà di professare la propria fede religiosa.

A livello dei valori costituzionali, la protezione della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all'uomo come singolo, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, dal momento che non può darsi una piena ed effettiva garanzia di questi ultimi senza che sia stabilita una correlativa protezione costituzionale di quella relazione intima e privilegiata dell'uomo con se stesso che di quelli costituisce la base spirituale-culturale e il fondamento di valore etico-giuridico. In altri termini, poiché la coscienza individuale ha rilievo costituzionale quale principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell'uomo e quale regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di relazione, essa gode di una protezione costituzionale commisurata alla necessità che quelle libertà e quei diritti non risultino irragionevolmente compressi nelle loro possibilità di manifestazione e di svolgimento a causa di preclusioni o di impedimenti ingiustificatamente posti alle potenzialità di determinazione della coscienza medesima.

Di qui deriva che - quando sia ragionevolmente necessaria rispetto al fine della garanzia del nucleo essenziale di uno o più diritti inviolabili dell'uomo, quale, ad esempio, la libertà di manifestazione dei propri convincimenti morali o filosofici (art. 21 della Costituzione) o della propria fede religiosa (art. 19 della Costituzione) - la sfera intima della coscienza individuale deve esser considerata come il riflesso giuridico più profondo dell'idea universale della dignità della persona umana che circonda quei diritti, riflesso giuridico che, nelle sue determinazioni conformi a quell'idea essenziale, esige una tutela equivalente a quella accordata ai menzionati diritti, vale a dire una tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuti nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana. Sotto tale profilo, se pure a seguito di una delicata opera del legislatore diretta a bilanciarla con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale e a graduarne le possibilità di realizzazione in modo da non arrecar pregiudizio al buon funzionamento delle strutture organizzative e dei servizi d'interesse generale, la sfera di potenzialità giuridiche della coscienza individuale rappresenta, in relazione a precisi contenuti espressivi del suo nucleo essenziale, un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dall'assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili (c.d. obiezione di coscienza).

5. - In relazione alla tutela dei propri convincimenti religiosi, morali o filosofici (artt. 21 e 19 della Costituzione) di fronte al dovere di prestare il servizio militare di leva (art. 52 della Costituzione), il legislatore ha attuato l'anzidetto ordinamento di valori costituzionali con la ricordata legge n. 772 del 1972, distinguendo, secondo un paradigma che questa Corte ha già giudicato come non irragionevole (v. sent. n. 409 del 1989), due posizioni fondamentali: quella di chi rifiuta per motivi di coscienza il servizio militare di leva aderendo tuttavia alla possibilità di prestare servizi civili o militari alternativi e quella di chi, per gli stessi motivi, rifiuta in toto qualsiasi prestazione di servizi, ordinaria o sostitutiva, connessa all'obbligo di leva. Mentre la prima fattispecie viene espunta dal campo dell'illecito penale, in considerazione del rilievo che realizza un bilanciamento satisfattivo delle opposte esigenze costituzionali della tutela dei diritti della coscienza e del dovere di solidarietà connesso al servizio di leva, la seconda fattispecie, invece, viene conservata nell'ambito del penalmente sanzionato, in dipendenza del fatto che, sulla base di un non irragionevole bilanciamento fra gli opposti valori costituzionali rappresentati dalle pretese di coscienza e dall'obbligo militare, i primi non possono cancellare totalmente i secondi e ledere, così, l'interesse "a una regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva nell'organizzazione militare" (v. sent. n. 409 del 1989). Nell'ambito dell'ultima ipotesi, come si è prima ricordato, il legislatore ha prodotto un'ulteriore suddistinzione fra il caso dell'obiettore di coscienza "totale" che rifiuta in tempo di pace il servizio militare prima di assumerlo e quello dello stesso tipo di obiettore che compie il medesimo rifiuto dopo aver assunto quel servizio, provvedendo a stabilire un trattamento giuridico differenziato.

Questa diversità di trattamento è palesemente irragionevole, poiché introduce un discrimine all'interno di una disciplina concernente condotte riferibili alla protezione di un bene giuridico costituzionalmente unitario e comportante, a livello di norme costituzionali, un medesimo bilanciamento di valori. Considerate alla luce della Costituzione, pertanto, le due ipotesi da ultimo esaminate non tollerano diversità di trattamento, né sotto il profilo penale, né sotto quello della concessione dell'esonero a seguito dell'espiazione della pena, non potendo costituire un ragionevole criterio di discrimine il momento in cui l'obiezione viene manifestata, momento che, salva sempre la prova contraria, si deve presumere coincidente con il tempo della maturazione di un profondo e imprescindibile convincimento religioso (ovvero morale o filosofico).

Con particolare riguardo alla posizione denunciata dal giudice a quo - quella del trattamento deteriore a danno dell'obiettore di coscienza che manifesta il rifiuto del servizio militare dopo averlo assunto - si deve sottolineare che l'irragionevolezza della mancata estensione dell'esonero a seguito dell'espiazione della pena deriva manifestamente dal rilievo che la sottoponibilità di tale obiettore alla "tragica spirale delle condanne a catena" produce un effetto devastante nei confronti della protezione della propria coscienza religiosa e del godimento del diritto inviolabile alla professione della propria fede religiosa (art. 19 della Costituzione), tanto più quando il relativo convincimento intimo sia più radicato e più sentito come irrinunciabile.

Un effetto del genere non è conforme alla regola della ragionevole proporzionalità e della necessarietà della limitazione di un diritto inviolabile dell'uomo in riferimento all'adempimento di un dovere costituzionale inderogabile, qual è l'obbligo di prestare il servizio militare di leva in tempo di pace. Quella regola, infatti, impone che il legislatore, nel suo discrezionale bilanciamento dei valori costituzionali, possa restringere il contenuto di un diritto inviolabile dell'uomo soltanto nei limiti strettamente necessari alla protezione dell'interesse pubblico sottostante al dovere costituzionale contrapposto. E tali limiti sono indubitabilmente superati dalla possibilità concreta che, per effetto della sua fede religiosa - la cui tutela, peraltro, è stata già ritenuta meritevole in via di principio dal legislatore anche sotto il profilo della obiezione di coscienza al servizio militare armato -, colui che per propri irrinunciabili convincimenti religiosi rifiuta il servizio militare, dopo averlo assunto, sia sottoposto, per la mancata estensione ad esso dell'esonero, a una serie di condanne penali così lunga e pesante da poterne distruggere la sua intima personalità umana e la speranza di una vita normale.

6. - Sulla base dei motivi sopra indicati va dichiarata l'illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3 e 19 della Costituzione - dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui non prevede che l'espiazione della pena da parte di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici concessi dalla suddetta legge, rifiuta, in tempo di pace, per i motivi di coscienza indicati nell'art. 1 della stessa legge, il servizio militare di leva, dopo averlo assunto, esonera dalla prestazione del servizio militare, sempreché la durata della pena espiata sia complessivamente almeno pari al tempo residuo di servizio militare da prestare.

Per quanto concerne la diversità della previsione delle pene edittali relative all'obiettore di coscienza che rifiuta il servizio militare in dipendenza del rilievo che la contestazione sia effettuata prima dell'incorporazione o dopo la stessa, questa Corte, pur avendone rilevato la palese irragionevolezza e, quindi, l'incompatibilità con l'ordinamento dei valori fissato in Costituzione, non può addivenire a una pronunzia di accoglimento, poiché ciò comporterebbe la possibilità di un effetto peggiorativo sulle sanzioni penali relative a una delle categorie di obiettori prima considerate. D'altra parte, questa Corte non può intervenire neppure con una pronunzia demolitoria, poiché con essa si priverebbe di sanzione penale comportamenti che la stessa Corte, pur in tale occasione, ha ritenuto non irragionevolmente inclusi, in considerazione dei valori costituzionali coinvolti, nella sfera dell'illecito penale.

Ciò esige dal legislatore un urgente intervento razionalizzatore dell'insieme delle pene considerate, in armonia con l'ordinamento dei valori costituzionali delucidato da questa Corte.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui non prevede che l'espiazione della pena da parte di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici concessi dalla suddetta legge, rifiuta, in tempo di pace, per i motivi di coscienza indicati nell'art. 1 della predetta legge, il servizio militare di leva, dopo averlo assunto, esonera dalla prestazione del servizio militare;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 19 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.

 

Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.