Sentenza n. 366 del 1991

 

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SENTENZA N. 366

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 270, comma primo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 gennaio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Siena nel procedimento penale a carico di Cinotti Vinicio, iscritta al n. 218 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Siena - investito dal Pubblico Ministero della emissione di un decreto di archiviazione in relazione a un giudizio concernente il delitto di cui all'art. 314 c.p., il quale era stato iniziato a séguito di una notitia criminis emersa nel corso di intercettazioni telefoniche autorizzate in relazione ad altro giudizio relativo all'accertamento del reato di cui all'art. 648 c.p. - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, c.p.p., il quale consente la utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte solo se risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Secondo il giudice a quo, tale divieto assoluto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti contrasterebbe con gli artt. 3 e 112 della Costituzione.

Premesso che per il reato di cui all'art. 314 c.p. è competente per materia il Tribunale e che, pertanto, egli stesso, anziché accogliere la richiesta di archiviazione, dovrebbe emettere sentenza di incompetenza e trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica, il giudice a quo ritiene che gli sia tuttavia inibito emettere anche una sentenza di tale tipo, non potendo egli legittimamente utilizzare la notitia criminis in ragione del disposto di cui all'art. 270, primo comma, c.p.p., il quale vieta l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti (e non già in processi) diversi, salvo che quei risultati siano indispensabili per l'accertamento di reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (ipotesi che non si verifica nel giudizio a quo). Infatti, ad avviso del giudice rimettente, l'estensione del divieto di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni alle indagini preliminari, e cioè a una fase pre- ed extra-processuale avente la finalità di cui all'art. 326 c.p.p., vanifica completamente lo scopo di acquisizione degli elementi necessari al p.m. per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e, di conseguenza, rende impossibile al p.m. stesso tali determinazioni in relazione a elementi rilevabili dalla stessa intercettazione oppure acquisibili per effetto delle indagini consequenziali, anche se coattivamente disposte dal Giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di archiviazione.

Sotto tale profilo, continua il giudice a quo, si può prospettare la lesione del principio, disposto dall'art. 112 della Costituzione, relativo alla obbligatorietà dell'azione penale da parte del p.m., obbligatorietà che non è limitata a determinati tipi di reati e, men che meno, a quelli per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, ma è estesa a tutti i reati. Contro tale principio sembra, dunque, porsi l'art. 270, alinea, c.p.p., in quanto il p.m., di fronte a una notitia criminis emersa da intercettazioni disposte in un certo processo, non potrebbe attivare le indagini di cui all'art. 326 c.p.p. (certamente essenziali e strumentali all'obbligo di esercizio dell'azione penale) e neppure potrebbe esercitare direttamente l'azione penale stessa.

Sempre secondo il giudice a quo, l'art. 270, primo comma, c.p.p., così come sopra interpretato, contrasterebbe anche con "il principio del divieto di illogica differenziazione di cui all'art. 3 Cost., alla luce della corretta mancata limitazione ai soli reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza da parte dello stesso principio di cui all'art. 112 Cost.".

2. - È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Premesso che non può dubitarsi della legittimità della esclusione (e della limitazione) del valore probatorio delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello nel quale furono autorizzate, l'Avvocatura dello Stato osserva che il divieto di cui all'art. 270 c.p.p. "afferisce al piano dell'efficacia probatoria e non a quello, del tutto diverso, della acquisizione degli elementi necessari al pubblico ministero per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale". Conseguentemente, "in nessun caso può ritenersi pregiudicato il potere-dovere del pubblico ministero, di fronte ad una notitia criminis relativa ad un reato per il quale non è obbligatorio l'arresto, di attivare le indagini di cui all'art. 326 c.p.p.". Ad avviso dell'Avvocatura, infatti, le notizie ricavabili da intercettazioni costituiscono pur sempre fatti storici rilevanti al fine di promuovere le indagini necessarie ad accertare la possibile esistenza di reati e ad esercitare l'azione penale.

Esclusa, dunque, la violazione dell'art. 112 della Costituzione, l'Avvocatura conclude contestando anche la fondatezza del richiamo, peraltro estremamente generico, all'art. 3 della Costituzione.

 

Considerato in diritto

 

1. - L'art. 270, primo comma, c.p.p., il quale dispone che "i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza", è sospettato d'illegittimità costituzionale dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Siena per violazione dell'art. 112 della Costituzione ("il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale") e del divieto di illogica disparità stabilito dall'art. 3 della Costituzione. Secondo il giudice a quo, la disposizione impugnata - nel vietare che i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di un determinato processo possano essere utilizzati "in procedimenti diversi", e pertanto anche nella fase pre- ed extra-processuale delle indagini preliminari, - vanificherebbe il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale e contrasterebbe, inoltre, con il principio "del divieto di illogica differenziazione di cui all'art. 3 Cost., alla luce della corretta mancata limitazione ai soli reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza da parte dello stesso principio di cui all'art. 112 Cost.".

2. - Deve innanzitutto essere dichiarata la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto, in difetto di adeguata motivazione, non può individuarsi in modo univoco il contenuto e il senso della censura proposta.

3. - La questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 112 della Costituzione non è fondata.

L'art. 270 c.p.p. costituisce l'attuazione in via legislativa del bilanciamento di due valori costituzionali fra loro contrastanti: il diritto dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni e l'interesse pubblico a reprimere i reati e a perseguire in giudizio coloro che delinquono.

Sin dalla sentenza n. 34 del 1973, questa Corte ha affermato che la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione costituiscono un diritto dell'individuo rientrante tra i valori supremi costituzionali, tanto da essere espressamente qualificato dall'art. 15 della Costituzione come diritto inviolabile.

La stretta attinenza di tale diritto al nucleo essenziale dei valori di personalità - che inducono a qualificarlo come parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana - comporta una duplice caratterizzazione della sua inviolabilità. In base all'art. 2 della Costituzione, il diritto a una comunicazione libera e segreta è inviolabile, nel senso generale che il suo contenuto essenziale non può essere oggetto di revisione costituzionale, in quanto incorpora un valore della personalità avente un carattere fondante rispetto al sistema democratico voluto dal Costituente. In base all'art. 15 della Costituzione, lo stesso diritto è inviolabile nel senso che il suo contenuto di valore non può subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell'inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante, sempreché l'intervento limitativo posto in essere sia strettamente necessario alla tutela di quell'interesse e sia rispettata la duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della riserva assoluta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivato dell'autorità giudiziaria.

Non v'è dubbio - e questa Corte l'ha affermato più volte (v. sentt. nn. 34 del 1973, 120 del 1975, 98 del 1976 e 223 del 1987) - che l'esigenza di amministrare la giustizia e, in particolare, quella di reprimere i reati corrisponda a un interesse pubblico primario, costituzionalmente rilevante, il cui soddisfacimento è assolutamente inderogabile. Allo stesso modo, non si può dubitare - e questa Corte non ha mai dubitato - che tale interesse primario giustifichi anche il ricorso a un mezzo dotato di formidabile capacità intrusiva, quale l'intercettazione telefonica. Tuttavia, proprio perché si tratta di uno strumento estremamente penetrante e in grado di invadere anche la privacy di soggetti terzi, del tutto estranei ai reati per i quali si procede, e proprio perché la Costituzione riconosce un particolare pregio all'intangibilità della sfera privata negli aspetti più significativi e più legati alla vita intima della persona umana, le restrizioni alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni conseguenti alle intercettazioni telefoniche sono sottoposte a condizioni di validità particolarmente rigorose, commisurate alla natura indubbiamente eccezionale dei limiti apponibili a un diritto personale di carattere inviolabile, quale la libertà e la segretezza delle comunicazioni (art. 15 della Costituzione).

In base a tali premesse, questa Corte (v., in particolare, sent. n. 34 del 1973) ha sottolineato con forza tanto che l'atto dell'autorità giudiziaria con il quale vengono autorizzate le intercettazioni telefoniche deve essere "puntualmente motivato" o, per usare un'altra espressione presente nella stessa sentenza, deve avere una "adeguata e specifica motivazione", quanto che l'utilizzazione in giudizio come elementi di prova delle informazioni raccolte con le intercettazioni legittimamente disposte nell'ambito di un processo deve essere circoscritta alle informazioni strettamente rilevanti al processo stesso.

Nel collegare questa affermazione direttamente agli artt. 2 e 15 della Costituzione, questa Corte ha chiaramente presupposto che la predetta garanzia sia una immediata conseguenza del principio costituzionale che le intercettazioni telefoniche debbano essere disposte senza eccezioni con atto motivato dell'autorità giudiziaria, poiché è da quest'ultimo che deriva direttamente il vincolo che nell'atto giudiziale di autorizzazione delle intercettazioni siano quantomeno predeterminati sia i soggetti da sottoporre al controllo, sia i fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede. Infatti, giova sottolineare che l'art. 15 della Costituzione - oltre a garantire la "segretezza" della comunicazione e, quindi, il diritto di ciascun individuo di escludere ogni altro soggetto diverso dal destinatario della conoscenza della comunicazione - tutela pure la "libertà" della comunicazione: libertà che risulterebbe pregiudicata, gravemente scoraggiata o, comunque, turbata ove la sua garanzia non comportasse il divieto di divulgazione o di utilizzazione successiva delle notizie di cui si è venuti a conoscenza a seguito di una legittima autorizzazione di intercettazioni al fine dell'accertamento in giudizio di determinati reati. Di qui consegue che l'utilizzazione come prova in altro procedimento trasformerebbe l'intervento del giudice richiesto dall'art. 15 della Costituzione in un'inammissibile autorizzazione in bianco", con conseguente lesione della "sfera privata" legata alla garanzia della libertà di comunicazione e al connesso diritto di riservatezza incombente su tutti coloro che ne siano venuti a conoscenza per motivi di ufficio.

Dalla tutela della libertà di comunicazione deriva dunque che, in via di principio, è vietata l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni validamente disposte nell'ambito di un determinato giudizio come elementi di prova in processi diversi, per il semplice fatto che, ove così non fosse, si vanificherebbe l'esigenza più volte affermata da questa Corte che l'atto giudiziale di autorizzazione delle intercettazioni debba essere puntualmente motivato nei sensi e nei modi precedentemente chiariti.

4. - Interpretato come divieto di utilizzabilità, quali fonti di prova in procedimenti diversi, dei risultati delle intercettazioni legittimamente disposte in un determinato giudizio, l'art. 270, primo comma, c.p.p., appare nel suo complesso come l'immediata attuazione in via legislativa dei principi costituzionali sopra enunciati. Il giudice a quo, tuttavia, muovendo dal rilievo che l'espressione "procedimenti" denota un campo semantico comprensivo della fase pre-processuale delle indagini preliminari, ritiene che l'art. 270, primo comma, c.p.p., possa essere interpretato in un senso più ampio, comportante anche la preclusione dell'utilizzazione delle informazioni raccolte attraverso intercettazioni legittimamente disposte in un determinato procedimento come fonti da cui eventualmente desumere una notitia criminis. Sulla base di questa interpretazione, lo stesso giudice a quo dubita che siffatta preclusione sia conforme a Costituzione, poiché, a suo avviso, quest'ultima vanificherebbe il principio costituzionale della obbligatorietà dell'azione penale, disposto dall'art. 112 della Costituzione.

Occorre premettere che, fermo restando che l'eventuale utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello per cui sono state disposte deve commisurarsi con i principi costituzionali sopra enunciati, per altro verso, l'ipotetica estensione di tale divieto al di là del campo probatorio rientra nel discrezionale apprezzamento del legislatore allorché determina la conformazione del processo penale sulla base dei principi ispiratori da esso prescelti, sempreché questi, naturalmente, non siano contrari alla Costituzione. Il limite che in tale direzione incontra il legislatore è, come sempre si richiede in questi casi, quello della non irragionevolezza delle sue scelte e della coerenza della disciplina predisposta con il sistema di cui quella è parte e con i relativi principi ispiratori. È su questa base, quindi, che va apprezzata la validità dell'interpretazione proposta dal giudice a quo e, prima ancora, la plausibilità della stessa.

Sotto il profilo ora indicato, va sottolineato che la stessa lettura integrale dell'art. 270 c.p.p. induce a escludere la plausibilità dell'interpretazione proposta dal giudice rimettente. In particolare, occorre considerare che l'art. 270, al secondo comma, stabilisce che "ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento". E, subito dopo, aggiunge: "si applicano le disposizioni dell'articolo 268, commi 6, 7 e 8". Ebbene, oltre a sottolineare che il rinvio a queste ultime disposizioni, le quali concernono le garanzie della difesa per l'acquisizione delle intercettazioni degli atti del procedimento, presuppone chiaramente la pendenza di un diverso procedimento all'interno del quale utilizzare le intercettazioni legittimamente disposte in altro procedimento, si può affermare con certezza che la previsione dell'applicazione della procedura stabilita nell'art. 268 ai commi citati ha un senso unicamente nella prospettiva che ai risultati delle intercettazioni telefoniche si attribuisca efficacia probatoria. E ciò è confermato dal terzo comma dello stesso articolo impugnato, il quale attribuisce al pubblico ministero e ai difensori delle parti "la facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositate nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate". In altri termini, l'art. 270, visto nell'insieme dei suoi commi, mostra di presupporre che il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni legittimamente disposte in un determinato procedimento debba esser riferito soltanto a processi diversi e all'utilizzabilità degli stessi risultati come elementi di prova.

Né, invece, può riconoscersi valore decisivo al rilievo che la dizione originariamente contenuta nella rubrica dell'art. 270 era "utilizzazione in altri processi" e che questa nel corso dei lavori preparatori è stata successivamente sostituita con la diversa dizione "utilizzazione in altri procedimenti". Infatti, a parte che tale modifica è stata presumibilmente apportata, non già al fine di modificare il significato della disposizione, ma al solo scopo di uniformare la dizione della rubrica al testo contenuto nel primo comma dell'articolo, occorre considerare che argomenti meramente lessicali, come quello ora esaminato, possono avere un significato soltanto nel caso che risultino suffragati da sicuri argomenti di ordine sistematico o attinenti alla ratio delle disposizioni considerate. Tuttavia, nell'ipotesi esaminata, non solo ciò non si verifica, ma all'argomento testuale addotto dal giudice a quo se ne può contrapporre uno opposto della stessa natura, consistente nel rilievo che nel nuovo codice di procedura penale il termine "utilizzazione" è normalmente riferito alle sole prove (v., ad esempio, artt. 191, 238, quarto comma, 526 e 606, lettera c).

5. - Su tali basi e in linea con la giurisprudenza consolidata formatasi sotto il codice precedente, può concludersi che il divieto disposto dall'art. 270 c.p.p. è estraneo al tema della possibilità di dedurre "notizie di reato" dalle intercettazioni legittimamente disposte nell'ambito di altro procedimento. La conoscenza di fatti astrattamente qualificabili come illeciti penali che venga acquisita attraverso intercettazioni legittimamente autorizzate o, all'interno del medesimo procedimento, per altri reati, non impone al P.M. l'inizio di un procedimento, ma consente piuttosto che egli proceda ad accertamenti volti ad acquisire nuovi elementi di prova sulla cui base soltanto potrà successivamente proporre l'azione penale. Tanto più ciò vale in un sistema nel quale si prevede che "il P.M. e la polizia giudiziaria acquisiscono le notizie di reato di propria iniziativa" (art. 330 c.p.p.), e si attribuisce rilevanza pure a eventuali notizie di reato apprese dal pubblico ministero al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni (v. art. 70 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 20 del d.P.R. 22 settembre 1948, n. 449).

In definitiva, dovendosi escludere che il divieto di utilizzazione in altri procedimenti dei risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente disposte in un determinato processo possa estendersi, stando a una corretta interpretazione dell'art. 270 c.p.p., anche all'utilizzazione degli stessi risultati al fine dell'eventuale e successiva proposizione dell'azione penale, vengono meno in radice i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal giudice a quo.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Siena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.