Sentenza n. 36 del 1991

 

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SENTENZA N.36

 

ANNO 1991

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

Prof. Giovanni CONSO                                  Presidente

Prof. Ettore GALLO                                       Giudice

Dott. Aldo CORASANITI                                 “

Prof. Giuseppe BORZELLINO                          “

Dott. Francesco GRECO                                    “

Prof. Gabriele PESCATORE                              “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                       “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                  “

Prof. Antonio BALDASSARRE                        “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                          “

Avv. Mauro FERRI                                             “

Prof. Luigi MENGONI                                       “

Prof. Enzo CHELI                                              “

Dott. Renato GRANATA                                   “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte e n. 4 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1989 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Marino Carmelo contro S.p.a. Immobiliare S. Giuseppe, iscritta al n. 650 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il Giudice relatore Renato Granata;

 

Ritenuto in fatto

 

 

1. - In un giudizio per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. avverso sentenza della Cassazione che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, un ricorso ex art. 360 nn. 3, 5 c.p.c., unicamente in ragione (secondo la doglianza) di un errore di fatto nella percezione della data di notificazione del ricorso medesimo, la Corte adita - ritenuto che l'errore denunciato effettivamente sussisteva ed era alla base della decisione revocanda, ma che, ai fini dell'ammissibilità della attivata impugnazione, ostava la norma dell'art. 395 c.p.c., pur nel testo risultante dalla sentenza della Corte Cost. n. 17 del 1989 (che aveva bensì esteso la revocazione anche alle pronunzie del giudice di legittimità, ma con espressa limitazione alla sola diversa ipotesi di decisioni adottate su ricorsi proposti "per nullità della sentenza o del procedimento" ex art. 360 n. 4 c.p.c.) - ha considerato, di conseguenza, rilevante, onde ha sollevato, con ordinanza dell'11 luglio 1990, questione di legittimità, in riferimento agli art. 3, 24, co. 1° e 2° Cost., del predetto art. 395 "nella parte in cui non prevede la revocazione delle sentenze della Cassazione affette da errore di fatto, rese anche, su ricorsi non basati sull'art. 395 n. 4 c.p.c.".

2. - L'Avvocatura di Stato, per l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnativa:

sia "in quanto portata su un dispositivo di sentenza della Corte Costituzionale";

sia perché sembrerebbe "arduo ritenere che sul punto (della data di notifica del ricorso) non si sia avuto un giudizio" della Cassazione.

In subordine, ha concluso per una declaratoria di non fondatezza.

 

Considerato in diritto

 

 

1. - Dal dispositivo dell'ordinanza di rinvio, letto in correlazione alla rispettiva motivazione, ed anche in ragione della sua rilevanza nel processo a quo, risulta sottoposto all'esame di questa Corte il quesito se sia ammissibile la revocazione per errore di fatto (ricavabile dagli atti o documenti di causa), ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., con riguardo a sentenze della Corte di cassazione quando - quale che sia il motivo del ricorso proposto a quel giudice - un siffatto errore si appalesi (come, appunto, nella specie) compiuto nella lettura di atti di tale giudizio.

2. - Sono prive di consistenza entrambe le eccezioni di inammissibilità formulate dall'Avvocatura:

a) in quanto l'impugnativa concerne all'evidenza non già (come eccepito) il dispositivo della precedente sentenza n. 17 del 1989, sibbene il testo dell'art. 395 c.p.c. quale risultante da quella statuizione. Ed è, per di più, teleologicamente orientata ad una reductio ad legitimitatem in sintonia con il contenuto di quella stessa pronuncia;

b) in quanto l'effettiva configurazione dell'errore, da cui si assume affetta la sentenza revocanda, come errore di fatto e non di valutazione, ha formato oggetto del giudizio sulla rilevanza, compiuto dall'autorità rimettente, sorretto da congrua motivazione.

3. - La questione è fondata.

Nel motivare la già richiamata declaratoria di parziale illegittimità dell'art. 395 c.p.c. (sent. n. 17 del 1989), la Corte ha, invero, considerato che  il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, garantito dall'art. 24 comma 2 Cost., sarebbe gravemente offeso se l'errore di fatto, così come descritto nell'art. 395 n. 4, non fosse suscettibile di emenda solo per essere stato perpetrato dal Giudice cui spetta il potere-dovere di nomofilachia".

Ed ha aggiunto che "le peculiarità del magistero della Cassazione non svuotano di rilevanza il comandamento di giustizia che di per sé permea la ripetuta disposizione del codice di rito, perché l'indagine cognitoria cui dà luogo il n. 4 dell'art. 360 non è diversa da quella condotta da ogni e qualsiasi giudice di merito allorquando scrutina la ritualità degli atti del processo sottoposto al suo esame".

Tali considerazioni inducono ad accogliere anche l'odierna impugnativa.

Perché quanto detto per l'errore di fatto - per l'errore, cioè, meramente percettivo (svista, puro equivoco) e che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa - in cui la Corte di cassazione incorra nel controllo degli atti del processo a quo, ai fini della decisione sulla sussistenza di eventuali nullità dello stesso procedimento o della correlativa sentenza denunciate ai sensi dell'art. 395 c.p.c., non può non valere anche (anzi, a fortiori) per l'analogo errore in cui quella Corte incorra nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio.

Del resto, non è senza significato che pienamente in linea con le svolte considerazioni si presenti la nuova disciplina relativa alla revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - auspicata dalla precedente sentenza n. 17 del 1989 - quale introdotta dall'art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), e destinata ad entrare in vigore (in parte qua) il 1° gennaio 1992.

4. - Deve essere quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 395 n. 4, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della cassazione (anche) per errore di fatto compiuto nella lettura di atti propri del giudizio di legittimità.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, n. 4, codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

 

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.

 

Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.