Sentenza n. 529 del 1990

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SENTENZA N.529

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 420, comma quinto, del codice di procedura penale (d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247), promosso con le seguenti ordinanze: I) ordinanza emessa il 9 gennaio 1990 dal G.I.P. presso il Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Cresci Susanna ed altri, iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 19 aprile 1990 dal G.I.P. presso il Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Fugiaschi Ubaldo, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990;

3) ordinanza emessa il 26 maggio 1990 dal G.I.P. presso il Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Turri Massimo ed altri, iscritta al n. 452 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto in fatto

1.- Con tre identiche ordinanze, emesse il 9 gennaio, il 19 aprile e il 26 maggio 1990, il giudice per le indagini Preliminari Presso il Tribunale di Lucca ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 420, quinto comma, dei codice di procedura penale del 1988 "nella parte in cui prevede che il verbale dell'udienza preliminare sia in ogni caso redatto in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 140, secondo comma, stesso codice, anzichè prevedere che il giudice possa disporre, anche in tale fase processuale, la redazione del verbale in forma stenotipica o fonografica".

Osserva il giudice remittente che l'art. 2, punto 8, della legge delega n. 81 del 1987 contiene il principio secondo cui la verbalizzazione degli atti del processo sarebbe dovuta avvenire, in ogni fase processuale, mediante strumenti di uso semplice e rapido e con l'ausilio di mezzi tecnici adeguati per una integrale e fedele trasposizione delle parole adoperate dalle parti. Resterebbe invece affidata alla discrezionalità del giudice l'adozione di una diversa forma di documentazione degli atti in relazione alla loro semplicità o limitata rilevanza, nonchè alla contingente indisponibilità di mezzi o ausiliari tecnici.

Ciò posto, non sembra, ad avviso del giudice a quo, che il legislatore delegato si sia attenuto alla direttiva del delegante, in quanto non ha previsto la verbalizzazione mediante mezzi tecnici di riproduzione in ogni fase dei procedimento, ma l'ha limitata alla sola fase dibattimentale, precludendo al giudice dell'udienza preliminare di utilizzare mezzi tecnici idonei ad una integrale verbalizzazione delle proprie operazioni, anche quando la complessità del caso consiglierebbe il ricorso a tale strumento.

Il richiamo effettuato dalla norma impugnata al solo secondo comma dell'art. 140 del codice di procedura penale eliminerebbe ogni dubbio sul fatto che per fasi processuali differenti da quella dibattimentale é vietata qualsiasi forma di verbalizzazione che non sia meramente riassuntiva.

Può peraltro darsi il caso in cui, come nella fattispecie, l'udienza preliminare, a seguito dell'esercizio del diritto alla prova esercitato dalle parti, assuma caratteri di complessità e che una verbalizzazione non riassuntiva delle dichiarazioni delle parti risulti opportuna ai fini sia dell'esercizio del diritto di difesa, sia della speditezza processuale e dell'attendibilità stessa dell'atto.

2.- É intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.

Osserva in primo luogo l'Avvocatura dello Stato che la disposizione impugnata, in deroga a quanto stabilito in via generale dall'art. 134 del codice di procedura penale e in linea con quanto previsto per tutti i procedimenti in camera di consiglio dall'art. 127, decimo comma, si limita a consentire la redazione del verbale dell'udienza preliminare in forma soltanto riassuntiva, cioé non accompagnata dalla riproduzione fonografica. Ciò, peraltro, non esclude l'uso della stenotipia o di altro strumento meccanico adeguato per la redazione di tale verbale, come si evince chiaramente dalla formulazione dell'art. 134, secondo comma, che tali strumenti indica sia per la redazione del verbale nella forma integrale, che per quella del verbale in forma riassuntiva.

Neppure può ritenersi, prosegue l'Avvocatura, che la disposizione citata precluda al giudice l'adozione di forme integrali di documentazione laddove le ritenga necessarie. L'art. 134, quarto comma, infatti, in via generale, consentirebbe al giudice di disporre la riproduzione audiovisiva dell'atto, quando ritenga insufficiente le altre modalità di documentazione previste dal medesimo articolo; analogo potere discrezionale dovrebbe a maggior ragione riconoscersi al giudice in ordine alla effettuazione della riproduzione fonografica quando questa, se pure non richiesta dalla legge, si riveli necessaria ed opportuna in relazione alle caratteristiche dell'atto da documentare.

Infine, i poteri di vigilanza del giudice previsti dall'art. 140, secondo comma, al quale la disposizione denunciata fa espresso richiamo, sembrerebbero sufficienti a garantire che anche la verbalizzazione riassuntiva sia effettuata in modo da riprodurre fedelmente e adeguatamente le dichiarazioni rese nell'udienza preliminare.

Ciò posto, ad avviso dell'Avvocatura, non sembra potersi ravvisare nella disposizione denunciata alcun contrasto con le direttiva della legge-delega. Infatti, tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'udienza preliminare, nell'ambito della quale l'espletamento dell'attività consentita dall'art. 422 é una mera eventualità, la previsione di forme semplificate quali forme ordinarie di verbalizzazione costituirebbe attuazione del criterio di adeguatezza degli strumenti di documentazione in relazione alle caratteristiche della fase processuale e alla natura delle attività da documentare, indicato dalla direttiva n. 8, oltre che del criterio di massima semplificazione delle attività processuali enunciato dalla direttiva n. 2 (recte n. 1) della legge delega.

Considerato in diritto

1.-É sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 420, comma 5, del nuovo codice di procedura penale (approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247) il quale prevede che il verbale dell'udienza preliminare <è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2> . Ad avviso del giudice a quo, che ha sollevato la stessa questione con tre distinte ordinanze di identico contenuto, è così precluso al giudice di disporre la verbalizzazione integrale di tale fase processuale, in violazione del criterio direttivo di cui all'art. 2, n. 8, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, che prevede la verbalizzazione mediante mezzi tecnici di riproduzione in ogni fase del procedimento, salva la facoltà del giudice di disporre <l'adozione di una diversa documentazione degli atti processuali in relazione alla semplicità o alla limitata rilevanza degli stessi o alla contingente indisponibilità degli strumenti o degli ausiliari tecnici>.

2.-I tre giudizi possono essere riuniti in quanto le relative ordinanze di rimessione sono di identico contenuto.

3.-La questione è fondata, sia pur nei limiti che verranno in prosieguo precisati.

Nell'elenco dei criteri e dei principi dell'art. 2 della legge di delega al Governo, per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (legge 16 febbraio 1987, n. 81), il punto 8 prevede .adozione di strumenti opportuni per la documentazione degli atti processuali; previsione della partecipazione di ausiliari tecnici nel processo per la redazione degli atti processuali con adeguati strumenti, in ogni sua fase; possibilità che il giudice disponga l'adozione di una diversa documentazione degli atti processuali in relazione alla semplicità o alla limitata rilevanza degli stessi ovvero alla contingente indisponibilità degli strumenti e degli ausiliari tecnici>.

A1 riguardo va preliminarmente considerato che se dal complesso della disposizione richiamata si evince la preferenza del legislatore delegante per la verbalizzazione integrale degli atti processuali, questa non costituisce però una regola assoluta essendo prevista la forma alternativa di una diversa documentazione in relazione alla loro <semplicità e limitata rilevanza>.

Il carattere alternativo delle forme di verbalizzazione ivi indicate, in relazione alla ricorrenza o meno di certi presupposti, rende legittimo in sede di attuazione della delega la possibilità, a seconda delle peculiari caratteristiche di ognuna delle fasi processuali di volta in volta considerate, di prevedere l'una o l'altra forma di verbalizzazione, cioé quella integrale o quella riassuntiva, come la regola di ciascuna di esse, però sempre rimettendo al giudice la possibilità di ricorrere all'altra.

Così, mentre appare legittimo che per le fasi, per loro natura complesse, la regola sia quella della verbalizzazione integrale, per converso è possibile che la regola contraria valga, per una giusta esigenza di rapidità del processo, quando in altre fasi non siano di norma ravvisabili, attesa la natura degli atti che vi si svolgono, la stessa complessità e rilevanza.

Ciò che non è però consentito dalla legge di delega è la possibilità che, in quest'ultima ipotesi, la ricorrenza dei presupposti della <semplicità e della limitata rilevanza> assurga a presunzione assoluta, e che quindi la verbalizzazione riassuntiva venga a costituire per alcune fasi processuali una regola insuscettibile di deroga da parte del giudice che dovesse, in relazione a determinati atti, escludere la sussistenza dei presupposti che giustificano, in via di principio, la forma semplificata di documentazione.

4.-L'art. 420 del nuovo codice di procedura penale, facente parte del Titolo IX che disciplina l'udienza preliminare e recante il titolo <Costituzione delle parti>, prevede, come si è già riferito, al comma 5, che <Il verbale dell'udienza preliminare è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2>, ponendo così una regola assoluta che non consente al giudice, che ne ravvisi i presupposti, di effettuare la verbalizzazione negli altri modi previsti dal Titolo III per la documentazione degli atti.

In base a quanto si è avuto modo di esporre nel punto precedente, in ossequio al principio di rapidità degli atti processuali, che pur costituisce un altro dei cardini fondamentali del nuovo processo penale, non è da ritenersi in contrasto con i criteri ed i principi dell'art. 2, punto 8, della legge di delega, che il legislatore delegato abbia previsto, tenuto conto delle caratteristiche dell'udienza preliminare e della natura degli atti che normalmente vi si compiono, che la documentazione di questi avvenga mediante la loro verbalizzazione riassuntiva.

Il contrasto con i suddetti criteri e principi si manifesta però nella circostanza che la disposizione impugnata prevede in modo esclusivo tale forma di verbalizzazione, impedendo al giudice, che ne ravvisi i presupposti, di ricorrere a quella alternativa della verbalizzazione integrale. Difatti, la peculiare natura dell'udienza preliminare può ragionevolmente giustificare la presunzione di <semplicità e di limitata rilevanza> degli atti che in essa si compiono, tale da far elevare a regola la forma della verbalizzazione riassuntiva e ad eccezione, rimessa alla espressa valutazione del giudice, la forma della verbalizzazione integrale, ma non la possibilità di considerare come assoluta quella presunzione, facendo assurgere a regola inderogabile la forma semplificata di documentazione di quegli atti. Difatti, in base ai criteri e principi della delega, qualunque delle due forme alternative sia prevista come regola nella fase di volta in volta considerata, deve pur sempre essere conservata al giudice la possibilità di avvalersi dell'altra forma di verbalizzazione in relazione alle concrete esigenze processuali, il che determina l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata perchè essa prevede che la verbalizzazione dell'udienza preliminare avvenga <soltanto> anzichè <di regola> in forma riassuntiva.

5.-Le considerazioni che precedono suggeriscono altresì di estendere -ex art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87-la dichiarazione di illegittimità costituzionale all ' ultimo comma dell'art. 127 e all'ultimo comma dell'art. 666 del nuovo codice di procedura penale che, con disposizioni di identico contenuto, prevedono, per i procedimenti in camera di consiglio e per il procedimento di esecuzione, la redazione soltanto in forma riassuntiva del relativo verbale di udienza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 420, comma 5, del codice di procedura penale (approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247), nella parte in cui dopo la parola <redatto> prevede <soltanto> anzichè <di regola>; visto l'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 127, comma 10, del codice di procedura penale (approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247) nella parte in cui dopo la parola <redatto> prevede <soltanto> anzichè <di regola>; b) dell'art. 666, comma 9, del codice di procedura penale (approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247) nella parte in cui dopo la parola <redatto> prevede <soltanto> anzichè <di regola>.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/11/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 03/12/90.