SENTENZA N.311
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art.
Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 1990
il Giudice relatore Francesco Greco;
uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato,
per il ricorrente, e l'avv. Achille Chiappetti per
Ritenuto in fatto
1.- Il Consiglio della Regione Lazio, con deliberazione n. 297 dei 20 dicembre 1986, approvava lo studio di fattibilità per
la realizzazione di un sistema informativo automatizzato presentato dalla ditta
ISED S.p.A. e, nella seduta del 6 dicembre 1989, una legge recante la
disciplina del sistema informativo regionale.
Dopo avere precisato all'art. 4 che i criteri e
le linee programmatiche per l'attuazione del sistema informativo e le
caratteristiche progettuali di massima erano indicate nel suddetto studio, la
citata legge, all'art. 5 stabiliva che, in attuazione del progetto di cui al
precedente art. 4,
Il Governo rinviava la legge al Consiglio regionale per il riesame
osservando che l'art. 5 della stessa, autorizzando
Il Consiglio regionale, nella seduta del 14 febbraio 1990, riapprovava la
legge apportandovi alcune modifiche.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso del 17 marzo
Deduce che il Consiglio regionale si é limitato ad apportare al testo
dell'art. 5 modifiche solamente formali, sostituendo
alla denominazione "programma operativo" quella di "previsione
degli interventi operativi ed attuativi" lasciando, però, inalterata la
sostanza delle deliberazioni attribuite alla Giunta regionale, le quali
deliberazioni costituiscono esercizio di potestà regolamentare e ciò in
contrasto con l'art. 121 della Costituzione.
Aggiunge che il contenuto della deliberazione conciliare é l'approvazione di un semplice studio di fattibilità
recante solo indicazioni di larga massima. Sono, invece, affidate
alla Giunta attività di pianificazione e programmazione implicanti rilevanti
scelte strategiche e sostanziali; previsioni di carattere normativa in ordine
agli obiettivi da perseguire ed i vincoli da rimuovere; la deliberazione di
piani di definizione dei settori e delle aree di attività da informatizzare; la
scelta degli interventi e dei soggetti tenuti a realizzarli; delle modalità e
degli strumenti di attuazione nonchè delle risorse
finanziarie.
Trattasi di attività normativa di spettanza del
Consiglio regionale. Tanto che le determinazioni inerenti al subsistema già ipotizzato nel citato studio di fattibilità
sono state effettuate con deliberazione conciliare (n.
363 del 28 maggio 1987).
2.- Nel giudizio é intervenuto il Presidente della Giunta regionale. Egli
ha osservato che i compiti attribuiti alla Giunta regionale, secondo quanto risulta dalla stessa legge e dall'art.
Peraltro, in base alle successive disposizioni della stessa legge, le
dette attività devono svolgersi secondo i precisi criteri stabiliti dal
Consiglio regionale (artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12), sotto
il suo costante controllo (artt. 6, ultimo comma, 8, secondo comma) e nei
limiti di spesa da esso stabiliti.
Ha concluso per la infondatezza o la
inammissibilità della questione.
Considerato in diritto
1. -
2. - La questione non è fondata.
Gli interventi operativi ed attuativi dei
criteri e delle linee programmatiche per la realizzazione del sistema
informativo regionale nonchè delle caratteristiche
progettuali di massima per la introduzione dei processi di informazione, già
deliberati dal Consiglio regionale, hanno natura meramente esecutiva. Lo si evince con assoluta certezza dall'esame valutativo
delle attività demandate alla Giunta regionale elencate nell'art. 5 ora
impugnato. Esse consistono nella individuazione dei
settori e delle aree di attività; nella scelta dei soggetti tenuti a realizzare
gli interventi necessari; nella determinazione delle modalità e degli strumenti
di attuazione; nella compilazione dei piani di formazione del personale;
nell'utilizzazione delle risorse finanziarie già individuate e specificate
nella stessa legge regionale (art. 14).
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Lazio riapprovata il 14
febbraio 1990 recante <Disciplina del sistema informativo regionale>, in
relazione all'art. 4 della stessa legge sollevata, in riferimento all'art. 121
della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/06/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 22/06/90.