Sentenza n. 317 del 1989

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SENTENZA N.317

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 292 del codice di procedura civile in riferimento all'art. 215, n. 1, dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1987 dal Tribunale di Cassino nel procedimento civile vertente tra Pio Antonino e Polini Loreto, iscritta al n. 814 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3/1a serie speciale dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

 

Considerato in diritto

 

1.-E sollevata in via incidentale questione di legittimità costituzionale, per sospettata violazione dell'art. 24 della Costituzione, dell'art. 292 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, n. 1, stesso codice, nella parte in cui la normativa non prevede che, nei giudizi davanti al tribunale, al convenuto contumace debba essere notificato il verbale in cui si da atto della produzione in giudizio della scrittura privata - ove questa non sia menzionata nell'atto di citazione-perchè tale scrittura possa aversi per riconosciuta da parte del convenuto medesimo.

L'ordinanza di rimessione fa richiamo alla sentenza di questa Corte n. 250 del 1986, con la quale é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 292 del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede la notificazione del detto verbale, ai fini suindicati, nei giudizi davanti al pretore e in quelli davanti al conciliatore. E afferma che le ragioni allora valse per quei giudizi valgono anche per i giudizi davanti al tribunale.

2. - La questione é fondata.

Non può negarsi che la normativa di cui si discute, la dove sostanzialmente dispone che si abbia per riconosciuta dal contumace una scrittura, della cui produzione egli non e messo in grado di avere notizia, implica ingiustificato aggravio per la posizione del contumace, e quindi lesione del diritto di difesa. E ciò anche se al contumace é consentito (art. 293, ultimo comma, del codice di procedura civile) disconoscere la scrittura in sede di costituzione tardiva, o (secondo giurisprudenza costante) in sede di appello, essendo l'onere della costituzione tardiva o della proposizione del gravame, e del disconoscimento, null'altro che aspetti dell'ingiustificato aggravio.

Orbene, tale profilo di illegittimità, ravvisato dalla sentenza di questa Corte n. 250 del 1986 per i soli giudizi davanti al pretore e al conciliatore, ricorre anche per i giudizi davanti al tribunale. Infatti, anche in tali giudizi, poiché le parti, ai sensi dell'art. 184 del codice di procedura civile, possono nel corso del giudizio produrre documenti nuovi, può verificarsi l'eventualità che il contumace non sia messo in grado di averne notizia.

Va dunque dichiarata l'illegittimità del combinato disposto degli artt. 292, primo comma, e 215, n. 1, del codice di procedura civile, in quanto, nel caso di mancata indicazione della scrittura privata da produrre in atti notificati in precedenza, non esige, perché si abbia per riconosciuta la medesima, la notifica del verbale che da atto della produzione. In tal modo, infatti, si preserva l'efficacia probatoria del riconoscimento tacito da parte del contumace, quando questi sia messo in grado di avere notizia della produzione della scrittura privata, e si corrobora la posizione del producente senza sacrificare ingiustificatamente quella del contumace stesso.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 292, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/05/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 06/06/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE