Ordinanza n. 271 del 1989

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ORDINANZA N.271

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 382, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1988 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente tra la S.p.A. Star e il Ministero della Difesa Esercito, iscritta al n. 642 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Corte di appello di Milano, nel procedimento civile vertente tra Star S.p.A. e Ministero della Difesa Esercito, con ordinanza del 13 aprile 1988 (R.O. n. 642 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 382, primo comma, del codice di procedura civile, interpretato nel senso che consente alla Corte di cassazione, in sede di annullamento di sentenza dichiarativa della giurisdizione, di rimettere la causa ad altra sezione dello stesso ufficio giudiziario, diversa da quella che ha pronunciato la sentenza impugnata;

che, a parere del giudice rimettente, risulterebbe violato l'art. 25 della Costituzione, in quanto la causa sarebbe sottratta al giudice naturale precostituito ed individuato nella sezione della Corte di appello che ha emanato la sentenza;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità o infondatezza della questione.

Considerato che il giudice naturale precostituito per legge e l'ufficio giudiziario individuabile secondo i criteri di competenza previamente stabiliti, rispetto a fattispecie astratte, dall'ordinamento processuale e che non corrono rapporti di competenza tra le varie sezioni in cui si articolano gli uffici giudiziari complessi;

che, peraltro, il principio del giudice naturale che realizza finalità di imparzialità ed indipendenza del giudice nell'esercizio della giurisdizione non é leso allorché, dall'organo giurisdizionale competente per legge a pronunciarsi sulla giurisdizione e la cui decisione non e suscettibile di ulteriore sindacato, sia designato altro giudice, dopo che la competenza di quello originariamente indicato sia venuta meno in applicazione di norme di legge ed in contemplazione di obiettive esigenze processuali;

che, pertanto, la questione sollevata é manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 382, primo comma, del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, sollevata dalla Corte di appello di Milano con l’ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/05/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 18/05/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE