Ordinanza n. 908 del 1988

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ORDINANZA N.908

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo, secondo e terzo comma, del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1987 dal T.A.R. per la Sicilia - Sezione di Catania - sul ricorso proposto da MINEO Biagio contro la U.S.L. n. 39, iscritta al n. 604 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46/1a ss dell'anno 1987;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso del giudizio promosso dal dr. Mineo Biagio contro l'USL n. 39 di Bronte per l'annullamento della delibera del Comitato di gestione n. 406 del 1984 con cui gli sono state assegnate le mansioni superiori di aiuto radiologo per la durata di sessanta giorni senza diritto al corrispondente trattamento economico ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione di Catania, con ordinanza del 27 gennaio 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo, secondo e terzo comma del decreto citato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.;

che al dr. Mineo, in servizio con la qualifica di assistente radiologo presso il presidio Ospedaliero <Castiglione-Prestianni> di Bronte, nel cui organico non é previsto il posto di aiuto, le dette mansioni erano già state affidate dal Presidente dell'Ospedale con nota 2591 del 6 agosto 1982, <al fine di garantire continuità, direzione e responsabilità> del servizio, in attesa dell'espletamento del concorso per il posto di primario;

che in esito alla domanda del dipendente, in data 15 giugno 1984, rivolta ad ottenere la corresponsione del trattamento corrispondente alle mansioni superiori effettivamente svolte, il Comitato di gestione, <in considerazione delle esigenze di servizio>, ha adottato la delibera sopra riferita, contro la quale l'interessato ha proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo;

che il Tribunale, pur ritenendo illegittima la delibera impugnata per difetto di logica correlazione con l'oggetto della domanda, ha soprasseduto alla pronuncia di annullamento, sul riflesso che essa <lascerebbe la situazione nei termini presistenti>, e quindi sarebbe <inutiliter data>, in quanto l'accoglimento della domanda di avanzamento del dipendente e precluso dal primo comma dell'art. 29, a mente del quale egli <non può essere assegnato, neppure di fatto, a mansioni superiori o inferiori>, e, d'altro lato, non soccorrono né il secondo comma, che per esigenze di servizio consente l'assegnazione temporanea a mansioni superiori per non più di sessanta giorni, senza diritto a variazioni del trattamento economico, né il terzo comma (coordinato con l'art. 7, quinto e settimo comma, del d.p.r. n. 128 del 1969), secondo cui <non costituisce esercizio di mansioni superiori la sostituzione di personale di posizione funzionale più elevata, qualora la sostituzione rientri tra gli ordinari compiti della propria posizione funzionale>;

che le citate disposizioni dell'art. 29 del d.p.r. n. 761 del 1979 sembrano al giudice remittente essere in contrasto con più norme della Costituzione: il primo comma con l'art. 97, perché <laddove non consente, nemmeno in via di fatto, l'adibizione del personale a mansioni superiori, confligge con le esigenze di ordine organizzativo, e pertanto col principio di buon andamento dell'amministrazione>; il secondo comma, <e di riflesso il terzo comma>, con gli artt. 3 e 36, perché a mansioni disuguali fa corrispondere uguale retribuzione, risultandone un diverso trattamento del personale addetto al servizio sanitario rispetto a quello di altri rami del pubblico impiego (per esempio, l'art. 14 del d.p.r. n. 509 del 1979 per il personale del parastato);

che nel giudizio davanti alla Corte non si é costituita la parte privata, mentre é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, domandando <che la questione in epigrafe sia dichiarata inammissibile o comunque infondata>;

che, per quanto attiene all'ammissibilità, l'Avvocatura osserva che la censura mossa dal giudice a quo riguarda più l'opportunità che la legittimità dell'art. 29, del quale si chiede alla Corte una riformulazione <meno rigida e più articolata>, mentre nel merito nessuna norma costituzionale appare violata: non gli artt. 3 e 36, perché lo svolgimento temporaneo di mansioni superiori per esigenze di servizio rientra nei normali doveri di ufficio di tutti i sanitari, e d'altra parte e esclusa la comparabilità con la disciplina del personale del parastato, <trattandosi di ordinamenti e di funzioni profondamente diversificati>; non l'art. 97, <atteso che é proprio nel l'interesse del buon andamento dei servizi che il legislatore, per quanto possibile, esclude che l'esercizio delle mansioni superiori possa condurre ad ottenere superiore qualifica>.

Considerato che il primo e il terzo comma dell'art. 29 del d.p.r. n. 761 del 1979 sono estranei al caso di specie: il primo comma, perché il ricorrente ha in sostanza abbandonato l'originaria pretesa di riconoscimento formale della qualifica di aiuto radiologo (non essendo nella pianta organica istituito il posto corrispondente, e comunque l'applicabilità dell'art. 2103 c.c. essendo impedita dalla disciplina speciale di cui all'art. 9 e segg. del d.p.r. n. 761 del 1979) e si é limitato a domandare un trattamento retributivo proporzionato alle mansioni effettivamente svolte; il terzo comma perché concernente un caso diverso da quello di cui si controverte; onde, rispetto a queste due norme, la sollevata questione di costituzionalità appare senz'altro priva di rilevanza, é perciò inammissibile;

che la pretesa del ricorrente, essendo fondata sull'argomento che nel suo caso <si versa in ipotesi diversa da quella contemplata nel secondo comma dell'art. 29 citato>, implica che il detto trattamento economico é domandato con riferimento alla durata dell'incarico eccedente il periodo, non superiore a sessanta giorni nell'anno, per il quale l'assegnazione del prestatore di lavoro a mansioni superiori, senza maggiorazione di retribuzione, risulti giustificata da esigenze eccezionali di servizio;

che, pertanto, nemmeno il secondo comma dell'art. 29, nella parte in cui esclude il diritto a variazioni del trattamento economico, é applicabile nella specie, così che, pure sotto questo profilo, la proposta questione di legittimità costituzionale non é rilevante: invero, l'eccezionalità della norma impone una interpretazione rigorosa del secondo comma, nel senso che l'assegnazione a mansioni superiori senza maggiorazione retributiva é consentita solo se giustificata dalla condizione indicata e contenuta nel detto limite massimo di tempo, trascorso il quale cessa l'efficacia del provvedimento, e quindi la prestazione ulteriore di lavoro in tali mansioni produce al datore un arricchimento senza causa, che alla stregua dell'art. 36, primo comma, Cost., direttamente applicabile, comporta l'obbligazione di adeguare il trattamento economico del dipendente alla natura del lavoro effettivamente prestato.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo, secondo e terzo comma del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 (<Stato giuridico del personale delle unita sanitarie locali>) sollevata, in riferimento agli artt. 3. 36 e 97 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.

 

Francesco SAJA - Luigi MENGONI

 

Depositata in cancelleria il 26/07/88.