Sentenza n.183 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N.183

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (<Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori>), promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1986 dalla Corte d'appello di Venezia-Sezione per i minorenni-sul reclamo proposto da Moro Lorenzo ed altra, iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima Serie speciale, dell'anno 1987.

Visto l'atto di costituzione di Moro Lorenzo ed altra;

udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Considerato in diritto

l. - La Corte d'appello di Venezia - Sezione per i minorenni-con ordinanza del 28 novembre 1986 (R.O. n. 228/87) chiede a questa Corte verifica di costituzionalità dell'art. 79, primo comma, della legge n. 184 del 1983, in relazione agli artt. 3, 2 e 30, commi primo e secondo, della Costituzione, in quanto non consente l'estensione degli effetti dell'adozione pleno iure nei confronti degli adottati con effetto di adozione ordinaria ai sensi della previgente normativa se, a norma dell'art. 6, comma secondo (e a differenza di quanto previsto in casi particolari dall'art. 44, quinto comma), la differenza di età tra adottante e adottato superi i 40 anni.

Il giudice remittente sottolinea l'ispirazione del legislatore, rilevata anche da questa Corte nelle sentenze 197 e 198 del 1986, di unificare al massimo la disciplina dell'adozione e di garantire il diritto dell'adottato ad avere un'unica famiglia nella quale goda dello status di figlio legittimo pleno iure.

Il requisito del divario di età tra adottante e adottato - 18 anni nel minimo e 40 nel massimo - in base al principio adoptio naturam imitatur, stabilito nell'art. 6 della legge n. 184, e derogato nel suo limite massimo nell'ultimo comma dell'art. 44 della stessa legge. Non si vede ragione perchè ai casi particolari dell'art. 44, non si debba aggiungere la <particolarità> delle ipotesi di cui all'art. 79-estensione degli effetti della adozione legittimante ai già adottati secondo la previgente normativa-con eguale deroga del limite massimo, anzichè con il richiamo ad entrambi i limiti minimo e massimo di 18 e 40 anni di cui all'art. 6.

2. - La questione é fondata.

L'art. 79, primo comma, della legge n. 184 del 1983 sancisce <l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell'articolo 291 del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo provvedimento>, su richiesta dei coniugi in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge. Il secondo comma di tale disposizione stabilisce in particolare: <L'eta degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando>).

L'art. 314/2, secondo comma, del codice civile, del Capo III <Dell'adozione speciale>, aggiunto dall'art. 4 della legge 5 giugno 1967, n. 431, disponeva: <L'età degli adottanti deve superare di almeno venti e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando>.

L'art. 291, primo comma, del codice civile, in tema di adozione ordinaria, recita: <L'adozione e permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare>.

3.-Prima di esaminare la questione di diritto intertemporale implicata dall'art. 79 della legge n. 184, é opportuno identificare la ratio delle variazioni adottata dal legislatore del 1983 rispetto a quello del 1967, in materia di divario di età tra adottanti e adottando diminuendo il minimo da 20 a 18 e il massimo da 45 a 40 anni.

E' palese l'intento del legislatore italiano del 1983 di accostarsi alle prescrizioni di cui agli artt. 7 e 8 della Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967.

L'art. 7, n. 1, dispone: <Un enfant ne peut etre adopte que si l'adoptant a atteint l'age minimum prescrit a cette fin, cet age n'etant ni inferieur a 21 ans, ni superieur a 35 ans>.

Inoltre, all'art. 8, n. 3 la Convenzione europea esige, in punto di principio, che tra adottante ed adottando intercorra quel divario di età che é naturale nel rapporto generativo genitori- figli.

E' qui riecheggiata la regola romana: <Adoptio enim naturam imitatur et pro monstro est, ut maior sit filius quam pater. Debet itaque is, qui sibi per adrogationem vel adoptionem filium facit, plena pubertate, id est decem et octo annis praecedere (Inst. l.11.4)>.

Il legislatore italiano, che nel codice civile si era limitato alla regola romana, nella legge del 1983, stabilendo la distanza minima di eté, che coincide oggi con gli anni della maggiore età, si adegua alla Convenzione europea: infatti, ex art. 84 del codice civile, la capacita matrimoniale si acquista con la maggiore età, cioé a 18 anni. Se si calcolano i tre anni di matrimonio richiesti ex art. 6, primo comma, della legge n. 184 del 1983 perche i coniugi possano adottare, si raggiunge il limite minimo dei 21 anni stabilito dall'art. 7, n. 1, della Convenzione di Strasburgo.

Il limite massimo stabilito in 40 anni-5 in più rispetto ai 35 della Convenzione europea-é dovuto alla elevazione dell'età degli adottabili da 8 anni della legge del 1967 ai 18 della legge del 1983.

La diminuzione del minimo da 20 a 18 e del massimo da 45 a 40 ha la funzione di offrire al minore genitori adottivi giovani, in modo che il modello della famiglia degli affetti sia non dissimile nel divario generazionale da quello della famiglia del sangue. Non va tuttavia taciuto che, osservando il canone dell'id quod plerumque accidit, il legislatore avrebbe potuto più realisticamente rilevare come la maggior parte delle adozioni riguarda bambini in tenera età nei cui confronti il divario massimo di 40 anzichè di 45 anni per i genitori adottivi ha l'effetto di escludere dalla domanda di adozione coppie ancora giovani e pienamente idonee al compito di procurare al minore <un focolare stabile ed armonioso>.

4.-L'art. 79 della legge n. 184 del 1983 e norma transitoria, che entro un triennio dall'entrata in vigore della legge tende a realizzare, su impulso degli interessati, un vasto processo di unificazione dello status familiae degli adottati e degli affiliati in base alla previgente normativa, estendendo loro gli effetti dell'adozione legittimante.

Questa Corte, con sentenza n. 198 del 1986, l'ha così interpretata: <La norma é dunque chiaramente ispirata al criterio - che presiede alla complessiva disciplina di cui alla legge 184/1983-di garantire il diritto dell'adottato (o affiliato) ex art. 291 c.c. ad avere - ove ciò risponda al suo interesse-un'unica famiglia, acquisendo lo status di figlio legittimo pleno iure, recidendo i residui legami con la famiglia di origine e cosi ponendo fine all'ambiguità della condizione che deriva dalla disciplina dell'adozione ordinaria, in cui da un lato tali legami permangono e, dall'altro, l'inserimento nella nuova famiglia e solo parziale>.

Se tale é la ratio dell'art. 75, il richiamo ai requisiti del l'art. 6, nella misura in cui determina contraddittoriamente un effetto limitativo anzichè estensivo del programma di unificazione della disciplina dell'adozione voluto dal legislatore del 1983, viola il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione ed ostacola la realizzazione di un diritto inviolabile dell'uomo, che nella combinazione dei valori costituzionali di cui agli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, della Costituzione, si specifica nel diritto al riconoscimento pleno iure di quella formazione sociale primaria che e la famiglia, i cui titolari sono sia la coppia adottante, sia il minore adottato (o affiliato).

5.-L'art. 3 della Costituzione é altresì violato, nel contenuto precettivo del principio di eguaglianza, se si assume come tertium comparationis l ' ultimo comma dell'art. 44 della stessa legge n. 184 del 1983, che recita: <In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare>.

Se nel Titolo IV della legge del 1983, che recupera per casi particolari la disciplina residuale della adozione ordinaria, figura una disposizione adeguata al requisito minimo della distanza di età posto dall'art. 8, n. 3, della Convenzione di Strasburgo, non si vede perchè trattamento diseguale e più sfavorevole debba essere riservato a soggetti i cui rapporti sono stati anch'essi in origine regolati dalla disciplina codicistica dell'adozione ordinaria.

6.-Questa Corte, nella citata sentenza n. 198 del 1986, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, <nella ipotesi di coniugi non più uniti in matrimonio alla data della presentazione della domanda di estensione degli effetti dell'adozione, non consente di pronunziare l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore>.

La ratio decidendi, in tema di requisiti di cui all'art. 6 della legge n. 184 del 1983 richiamati dall'art. 79, primo comma, sia che si tratti della sussistenza del matrimonio, sia che si tratti dei termini di età, e la medesima.

Per le norme transitorie e regola di diritto intertemporale che le fattispecie costituite sulla base della normativa previgente e che si vogliano assorbire nella disciplina recenziore conservino i requisiti allora previsti e sussistenti, a meno che la scelta legislativa non sia esplicitamente ispirata a fini selettivi e restrittivi.

Data invece la finalità dell'art. 79, estensiva della disciplina dell'adoptio plena, i termini di distanza di età da considerarsi validi sono non quelli stabiliti nel minimo e nel massimo, di cui all'art. 6-18 e 40 anni-ma quello di origine romana di cui all'art. 291, primo comma, del codice civile, stabilito nel solo limite minimo di 18 anni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (<Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori>), nella parte in cui non consente l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei confronti dei minori adottati con adozione ordinaria quando la differenza di età tra adottanti ed adottato superi i 40 anni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 18 Febbraio 1988.