Sentenza n.125 del 1988

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SENTENZA N.125

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica.) e del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica.), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1983 dal TAR del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Giusino Irene ed altri contro il Ministero della Pubblica Istruzione, iscritta al n. 256 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 204 dell'anno 1984; Visti gli atti di costituzione di Caruso Ignazio ed altri, di Facheris Ranucci Renata ed altri, di Patane Francesco e di Adornato Raffaele ed altri nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Prof. Enzo Cheli;

uditi l'Avv. Carlo Rienzi per Facheris Ranucci Renata ed altri e l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

l. - La questione che viene posta all'esame di questa Corte scaturisce da una vicenda complessa, che ha avuto molteplici sviluppi tanto in sede legislativa che giurisprudenziale.

2. - Gli Istituti superiori di educazione fisica, statali e pareggiati (ma ad oggi l'unico istituto statale esistente resta quello con sede in Roma), sono stati sottoposti a disciplina organica con la legge 7 febbraio 1958 n. 88. L'art. 22, secondo comma, di questa legge ha conferito a tali Istituti <grado universitario>, con conseguente attribuzione di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, ai sensi delle norme sull'istruzione universitaria contenute nel T.U. 31 agosto 1933 n. 1592.

Nel quadro delle istituzioni universitarie gli ISEF vengono, peraltro, a configurarsi con caratteristiche del tutto peculiari, che hanno spesso indotto a qualificare l'ordinamento relativo a tali enti come un <unicum> nell'ambito dell'organizzazione universitaria.

Tali peculiarità, con riferimento ai profili concernenti il personale docente, possono essere ricondotte-come sottolinea la stessa ordinanza di rimessione - a due aspetti: al fatto che agli insegnamenti impartiti negli ISEF si provvede soltanto con personale incaricato, mancando ab origine la configurazione di un ruolo organico per i docenti ISEF (v. art. 22, u.c., legge n. 88), nonchè al fatto che all'interno delle materie di insegnamento gli statuti dei vari Istituti distinguono tra un gruppo scientifico- culturale ed un gruppo tecnico-addestrativo, con diverse modalità di provvista del personale addetto. Mentre all'insegnamento delle materie del primo gruppo si provvede, infatti, di norma mediante incarico a docenti universitario, per le materie del secondo gruppo si ricorre invece, normalmente, per incarico o comando, a personale diplomato in educazione fisica, sovente già nei ruoli dell'istruzione secondaria.

3.-Il testo del progetto di legge di delega per il riordinamento della docenza universitaria, approvato dalla Camera nella seduta del 19 dicembre 1979-da cui verrà a derivare la l. 21 febbraio 1980 n. 28- conteneva, all'art. 12, secondo comma, anche un richiamo espresso agli ISEF, nei cui confronti le norme delegate avrebbero dovuto prevedere <particolari modalità> per l'attribuzione degli insegnamenti. Tale richiamo, in sede di discussione del progetto al Senato, venne peraltro soppresso (v. resoconto stenografico della seduta antimeridiana dell'Assemblea del 12 febbraio 1980, pag. 4764 ss.). Le ragioni di tale soppressione non emergono con chiarezza dal verbale della seduta, nonostante che un rapido accenno fatto dal proponente ad una pronuncia giurisdizionale relativa all'ISEF di Roma da poco adottata dal TAR del Lazio potesse far pensare ad una riconosciuta superfluità della norma, stante la naturale applicabilità della nuova disciplina anche agli ISEF in quanto istituti di grado universitario.

Il fatto é che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 28 e del successivo D.P.R. n. 382, sia il Governo che singoli parlamentari, nel corso della IX legislatura, presentavano alla Camera vari progetti di disciplina relativi agli ISEF (cfr. Atti Senato, IX legislatura, disegno di legge n. 1374; Atti Camera, IX legislatura, proposte di legge n. 1534, 1801, 2258, 3329 e 3710): e questo nella ragionevole e diffusa convinzione che, a seguito dell'emendamento soppressivo ricordato, tutto il settore degli ISEF fosse rimasto escluso dalla nuova disciplina in tema di riordinamento della docenza universitaria.

4. - La mancata previsione di una specifica disciplina legislativa riferita al particolare <status> dei docenti degli ISEF ha dato luogo, negli ultimi anni, ad un vasto contenzioso innanzi agli organi della giustizia amministrativa.

Ancor prima dell'entrata in vigore della legge n.28 e del D.P.R. n. 382 del 1980, alcuni professori incaricati negli ISEF - appartenenti alle materie sia del gruppo scientifico-culturale che del gruppo tecnico-addestrativo-avevano proposto ricorso al fine di vedersi riconoscere l'applicabilità, in quanto docenti di istituzioni universitarie, della disciplina posta dall'art. 4 D.L. 1 ottobre 1973 n. 580 (convertito nella l. 30 novembre 1973 n. 766) in tema di <stabilizzazione> degli incarichi universitari.

Dopo alcune oscillazioni registrate dalla giurisprudenza dei TAR, il Consiglio di Stato si attestava sulla linea, già seguita dal Ministero della Pubblica Istruzione, di consentire la <stabilizzazione> nei confronti dei docenti delle materie scientifico-culturali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, ma di escluderla nei confronti dei docenti delle materie tecnico-addestrative, in quanto assunti in servizio senza il rispetto dei procedimenti e delle garanzie previste dall'art. 6 l. 26 gennaio 1962 n. 16 per il conferimento degli incarichi universitari.

Analoga situazione si é riprodotta, dopo l'entrata in vigore delle norme sul riordinamento della docenza universitaria, oggetto della presente controversia, quando vari docenti degli ISEF, sempre adducendo la natura universitaria degli istituti di appartenenza, hanno proposto ricorso alla giustizia amministrativa al fine di vedersi riconoscere il diritto a partecipare ai giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati, ai sensi dell'art. 5 l. n. 28 del 1980. Anche in questo caso il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover riconfermare la distinzione tra la posizione dei docenti incaricati di materie scientifico-culturali e quella dei docenti di materie tecnico-addestrative, riconoscendo ai primi (in quanto stabilizzati o stabilizzabili) e non ai secondi (in quanto sprovvisti dei requisiti necessari ai fini della stabilizzazione) il diritto a partecipare ai giudizi idoneativi.

Questa linea giurisprudenziale é stata, di recente, condivisa dal Ministero della Pubblica Istruzione che, dopo le incertezze iniziali, ha ritenuto di dover ammettere sia alla <stabilizzazione> che ai conseguenti giudizi di idoneità per professori associati i docenti degli ISEF incaricati di materie scientifico- culturali, escludendo di contro, per insufficienza dei requisiti posseduti, i docenti delle materie tecnico-addestrative.

5.-A questo quadro, va, dunque, ricondotta l'ordinanza di rimessione del TAR del Lazio di cui é causa.

Secondo il TAR del Lazio i docenti incaricati presso gli ISEF, in quanto istituzioni di grado universitario, dovrebbero risultare tutti inquadrabili nella categoria dei docenti universitari, senza possibilità di distinguere, per questo aspetto, tra docenti di materie scientifico-culturali e docenti di materie tecnico - addestrative.

La legge n. 28 del 1980 ed il D.P.R. n. 382 del 1980, trascurando, in sede di riordinamento della docenza universitaria e di eliminazione del precariato, questa particolare categoria di docenti universitari, avrebbero, dunque, operato una discriminazione irragionevole, lesiva dei principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

Ma poichè non risulta possibile-sempre a giudizio del TAR del Lazio-estendere in via di interpretazione la disciplina sul riordinamento della docenza universitaria ai docenti degli ISEF, l'ordinanza di rimessione chiede a questa Corte una pronuncia additiva diretta a dichiarare l'incostituzionalità sia della l. 21 febbraio 1980 n. 28 che del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 < nella parte in cui non includono gli ISEF nell'area di applicazione della introdotta riforma universitaria>.

6. - Nei termini in cui é stata proposta la questione deve ritenersi inammissibile.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare, anche in recenti pronunce, come una decisione additiva sia consentita <soltanto quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di una valutazione discrezionale, ma consegua necessariamente al giudizio di legittimità, sì che la Corte in realtà procede ad una estensione logicamente necessitata e spesso implicita nella potenzialità interpretativa del contesto normativo in cui e inserita la disposizione impugnata. Quando, invece, si profili una pluralità di soluzioni, derivanti da varie possibili valutazioni, l'intervento della Corte non é ammissibile, spettando la relativa scelta unicamente al legislatore> (v. sent. n. 109 del 22 aprile 1986).

Nella specie, siamo in presenza di una complessa situazione normativa che, oltre a non permettere interpretazioni estensive (tra l'altro, precluse dall'art. 9 della legge interpretativa 19 dicembre 1985 n. 705) non consentirebbe neppure, come conseguenza dell'adozione di una pronuncia additiva, un'estensione automatica e logicamente necessitata della disciplina in tema di riordinamento della docenza universitaria a tutte le categorie di docenti incaricati presso gli ISEF, senza distinguere tra i vari gruppi di materie.

Al contrario, tale estensione comporterebbe quanto meno -come la stessa ordinanza di rimessione riconosce-l'esigenza di un adattamento della disciplina generale posta in sede di riordinamento della docenza universitaria alla particolare natura degli ISEF ed alle caratteristiche peculiari di <status> proprie delle diverse categorie di personale insegnante presso tali Istituti. Le modalità di tale adattamento, potenzialmente molteplici, cosi come la scelta dei tempi per l'eventuale estensione della riforma alle varie categorie riconducibili alla sfera dell'istruzione superiore, intesa nella sua accezione più ampia, non possono spettare altro che alle valutazioni politiche del legislatore, insindacabili in questa sede.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta dal TAR del Lazio, con l'ordinanza di cui in epigrafe, nei confronti della l. 21 febbraio 1980 n. 28 e del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Enzo CHELI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1988.