Ordinanza n.165 del 1985

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 165

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, secondo comma, del c.p.m.p. promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1984 dal Tribunale Militare di Verona nel procedimento penale a carico di Rondoni Claudio ed altri iscritta al n. 1013 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con ordinanza 18 aprile 1984, il Tribunale Militare di Verona sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma secondo, c.p.m.p. in riferimento agli artt. 3, 4, 25, 27, 35 e 36 Cost.,

- che l'impugnazione era proposta nel corso di un processo penale a carico di tale Rondoni Claudio ed altri tre, imputati il Rondoni di violata consegna aggravata da parte di militare di sentinella (art. 118, commi primo e secondo, n. 1, c.p.m.p.), e gli altri di concorso in forzata consegna aggravata (artt. 110 cod. pen., 140, primo e secondo comma, c.p.m.p. in relazione all'art. 118, secondo comma, n. 1 e all'art. 140, terzo comma, c.p.m.p.),

- che lamentava il Tribunale nell'ordinanza l'automatismo con il quale la legge commina così grave sanzione accessoria impedendo così al giudice qualsiasi valutazione circa la misura e l'intensità dell'apporto concorsuale e la reale dimensione del fatto commesso, conseguentemente vanificando il di lui potere-dovere di commisurare la pena alla entità del fatto e al contenuto della volontà colpevole,

- che, peraltro, l'indiscriminata perdita di una posizione economicamente retribuita si troverebbe anche in un obbiettivo conflitto con i principi deducibili dagli artt. 4, 35 e 36 Cost.,

- che spiegava intervento il Presidente del Consiglio del Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale chiedeva che la questione fosse dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata,

considerato che effettivamente non é dato sapere dall'ordinanza se fra gl'imputati vi sia taluno rivestito di grado, ché, anzi, dal testo dell'ordinanza stessa non risulta nemmeno contestata ad alcuno la circostanza di cui all'art. 58 c.p.m.p.,

- che, in conformità a costante giurisprudenza di questa Corte, tutti gli elementi afferenti alla questione sollevata, e particolannente quelli che riguardano la sua rilevanza, devono apparire dal testo dell'ordinanza di rimessione, mentre nella specie la rilevanza é soltanto apoditticamente affermata a conclusione della motivazione,

- che, pertanto, così come prospettata la questione é inammissibile,

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, secondo comma, c.p.m.p. sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 25, 35 e 36 Cost., dal Tribunale militare di Verona con ordinanza 18 aprile 1984.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.

Leopoldo ELIA - Ettore GALLO

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1985.