Sentenza n. 65 del 1979
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SENTENZA N. 65

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Leonetto AMADEI, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 del r.d. 13 maggio 1929, n. 928, promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1973 dalla Corte d'appello di Venezia, nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e De Boni Angelica, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975.

Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;

udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito l'avvocato Vincenzo Cataldi per l'INAIL.

Ritenuto in fatto

La Corte di appello di Venezia nel corso di un giudizio avente ad oggetto, in punto di diritto, l'interpretazione dell'art. 14 della legge 12 aprile 1943, n. 455 - secondo cui l'estensione della tutela assicurativa contro la silicosi e l'asbestosi si riferisce anche ai casi di malattia manifestatisi prima dell'entrata in vigore di quella legge - ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 13 del r.d. 13 maggio 1929, n. 928, in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3 della Costituzione.

Si osserva nell'ordinanza di rimessione che non può attribuirsi all'art. 14 della legge 455 del 1943 una retroattività tale da farla operare al di là del termine iniziale dal quale ha preso vigore la normativa rivolta per la prima volta alla protezione dalle malattie professionali, perché detto articolo non ha fatto che estendere tale tutela ad altre malattie professionali, non incluse nella tabella allegata alla normativa originaria.

Sarebbe illogico quindi ritenere che il legislatore del 1943 abbia inteso statuire a tutela delle sole malattie della silicosi ed asbestosi una retroattività che non era stata prevista per tutte le altre malattie professionali considerate nella legge originaria.

Su tale presupposto normativo la Corte d'appello di Venezia ha sollevato d'ufficio questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 13 del citato r.d. n. 928 del 1929, per il dubbio che la sua natura non retroattiva contrasti con l'art. 38, secondo comma, Cost., che prevede il diritto dei lavoratori all'assicurazione in caso di infortunio o di malattia. La norma impugnata violerebbe altresì l'art. 3, primo comma, Cost., ingiustamente discriminando tra persone egualmente malate a seconda che la malattia professionale sia stata contratta prima o dopo l'entrata in vigore della legge che ha istituito l'assicurazione obbligatoria contro le suddette malattie.

Innanzi a questa Corte si é costituito l'INAIL, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cataldi e Mario Lamanna, con atto depositato il 15 luglio 1975, chiedendo dichiararsi l'infondatezza delle questioni proposte.

La difesa dell'Istituto premette che nel caso di specie la denuncia di malattia é avvenuta a distanza di circa 35 anni dall'epoca lavorativa in cui si sarebbe verificato l'evento morbigeno, ed osserva che la disposizione costituzionale invocata opera nel senso di far sì che il legislatore debba emanare un organico sistema di norme inteso a disciplinare le prestazioni dovute a tutela del lavoratore al verificarsi degli eventi indicati nell'art. 38 della stessa Costituzione. La norma costituzionale ha lasciato, tuttavia, piena libertà in ordine alla scelta dei modi e delle strutture organizzative dirette allo scopo di garantire il conseguimento delle previdenze cui i lavoratori hanno diritto, anche mediante l'Istituto assicurativo che, pur con particolari caratteristiche, ha per fondamento principi sinallagmatici e suppone la previsione di un sistema contributivo - anch'esso particolare - che ne assicuri la copertura finanziaria.

Ad avviso dell'INAIL, quindi, non é concepibile un'interpretazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, tale da garantire ai lavoratori il diritto a prestazioni assicurative anche per eventi ricollegantisi a lavorazioni svolte in epoca remota allorché non esisteva in Italia l'assicurazione contro le tecnopatie.

La difesa dell'Ente conclude osservando che non v'é violazione del principio d'eguaglianza allorché siano poste a comparazione, come nella specie, situazioni diverse, quali sono quelle del lavoratore che ha, in ipotesi, contratto malattia professionale prima o dopo l'entrata in vigore della normativa del 1929, introduttiva del corrispondente obbligo assicurativo.

Considerato in diritto

1. - Alla Corte é stata proposta questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 13 r.d. 13 maggio 1929, n. 928 (decreto delegato che per la prima volta ha introdotto la garanzia assicurativa contro le malattie professionali), nella parte in cui esclude l'indennità per coloro che hanno contratto le malattie professionali in lavorazioni cessate anteriormente all'entrata in vigore di detta normativa, per il dubbio che ciò confligga con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, secondo cui i lavoratori hanno diritto di essere tutelati contro gli infortuni e le malattie. L'esclusione dall'indennizzo é censurata anche in riferimento all'art. 3 Cost., ravvisandosi una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori affetti dalla stessa malattia professionale, a seconda che abbiano cessato di svolgere l'attività morbigena prima o dopo l'entrata in vigore della normativa che ha introdotto la corrispondente tutela nell'ordinamento giuridico.

Va innanzitutto considerato, come emerge dalla stessa ordinanza di rimessione, che la controversia sottoposta al giudice a quo concerne il caso di un lavoratore colpito da silicosi ricollegabile a lavorazioni svolte negli anni 1922-1923-1924, avendo il medesimo cessato, in quell'epoca, di svolgere attività silicotigena. Di conseguenza va meglio puntualizzato e circoscritto l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, nel senso che la norma da esaminare é quella di cui all'art. 14 della legge 12 aprile 1943, n. 455 (estensiva della tutela assicurativa contro la silicosi e l'asbestosi), in relazione all'art. 13 del r.d. 13 maggio 1929, n. 928, e non direttamente quest'ultima disposizione, concernente le altre malattie professionali indicate nella tabella allegata al predetto r.d., tra cui non rientra la silicosi.

2. - La questione non é fondata.

Esattamente il giudice a quo interpreta il combinato disposto degli artt. 14 legge 12 aprile 1943, n. 455, e 13 r.d. 13 maggio 1929, n. 928, nel senso che non é dovuto indennizzo per silicosi contratte in attività morbigene cessate in epoca antecedente all'entrata in vigore del citato r.d. n. 928 del 1929. Del resto, negli ultimi anni, si é consolidato in tal senso l'orientamento interpretativo della Corte di cassazione.

Peraltro la denunziata esclusione di tutela non viola le invocate norme costituzionali di raffronto.

Invero questa Corte ha già affermato che "la garanzia posta dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione, ispirata ad un fondamentale principio di solidarietà sociale, costituisce una direttiva di ordine generale, vincolante per il legislatore ordinario, cui é, peraltro, demandato il compito di attuarla" (sentenza n. 3 del 1975). Parimenti "la Corte ha ritenuto che la norma costituzionale consente allo Stato di scegliere i modi e le strutture organizzative più idonee allo scopo, e, in particolare, che sia compatibile col precetto costituzionale la scelta, per criterio tecnico organizzativo, della forma assicurativa" (sentenza n. 91 del 1976).

Il legislatore ha potuto quindi legittimamente ricorrere ad un sistema di assicurazioni obbligatorie, che, pur informato a criteri pubblicistici di maggior tutela degli assicurati, presuppone l'attualità del rapporto di lavoro in correlazione all'obbligo assicurativo, istituito per legge.

Esula per ciò da tale sistema la tutela di soggetti che abbiano cessato l'attività lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della legge. Anche l'eccezionale retroattività disposta dall'art. 14 della legge 12 aprile 1943, n. 455, sancita per esigenze pubblicistiche, presuppone sempre che al momento di entrata in vigore di quella legge permanesse il rapporto di lavoro.

Va infine considerato che il sistema delineato dall'art. 38 Cost., é stato realizzato dal legislatore secondo un criterio di gradualità, né irragionevole né incostituzionale, che anzi non urta con il principio secondo cui la tutela assicurativa non può prescindere da criteri che ne garantiscano la copertura finanziaria.

3. - Né presenta maggior pregio la censura proposta per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Invero, secondo quanto questa Corte ha ripetutamente affermato "non può contrastare con il principio di eguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, giacché lo stesso fluire di questo costituisce di per sé un elemento differenziatore" (sentenze nn. 57 del 1973, 92 del 1975, e 138 del 1977). Ciò a prescindere da ogni possibile rilievo critico circa l'asserita omogeneità delle situazioni comparate, essendo insuscettibili di copertura assicurativa le prestazioni lavorative cessate anteriormente all'entrata in vigore della norma che ha imposto, necessariamente per il futuro, l'assicurazione obbligatoria contro quei rischi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del r.d. 13 maggio 1929, n. 928, sollevata, in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza della Corte d'appello di Genova, in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1979.