SENTENZA
PRONUNCIATA DALLA CORTE COSTITUZIONALE IN COMPOSIZIONE INTEGRATA
nel
giudizio penale di accusa n. 1 del registro generale 1977
Depositata in cancelleria il 2
agosto 1979 - Pres. Rossi - Procedimento di
accusa nei confronti di Gui Luigi, Tanassi Mario ed altri.
La
Corte costituzionale nella composizione integrata per i giudizi di accusa con
l'intervento del collegio dei commissari di accusa composto dagli avvocati
professori Alberto Dall'Ora, Carlo Smuraglia, Marcello Gallo, e con
l'assistenza del cancelliere; in esito al pubblico dibattimento, sentite le
richieste del collegio dei commissari di accusa e le conclusioni dei difensori,
ha pronunciato la seguente sentenza.
I.
1.
L'indagine sulla fornitura di quattordici C 130 Hercules all'Aeronautica
militare da parte della società. statunitense Lockheed fu iniziata dalla
Procura della Repubblica di Roma nei primi giorni del febbraio 1976, a seguito
di segnalazione di stampa e della pubblicazione di documenti e dichiarazioni
provenienti dalla sottocommissione del Senato degli Stati Uniti (c.d.
Sottocomitato Church). L'inchiesta fu successivamente proseguita dalla Commissione
inquirente per i giudizi di accusa dopo che un memoriale di X.X., presentato al
magistrato ordinario il 23 marzo 1976, ammetteva responsabilità. corruttive,
apertamente coinvolgendovi il Ministro della difesa dell'epoca, on. Tanassi.
2.
L'istruzione si era articolata nell'acquisizione, in varie riprese, di una
copiosa documentazione in possesso della menzionata sottocommissione
d'inchiesta americana, delle deposizioni rese innanzi ad essa, nonché di altro
voluminoso carteggio della Securities and Exchange Commission Statunitense
(SEC) ; nell'esecuzione di sequestri di titoli e documenti bancari relativi ad
operazioni in cui figuravano gli imputati o società ad essi collegate; nella
raccolta di numerosi atti, reperiti per lo più presso il Ministero della
difesa-Aeronautica e l'Istituto mobiliare italiano, riguardanti le motivazioni,
i pareri e le vicende inerenti alla compravendita degli aerei; nella
intercettazione di comunicazioni telefoniche; nell'allegazione della relazione
del comitato amministrativo di inchiesta istituito dal Presidente del Consiglio
dei Ministri e presieduto dal prof. Antonino Papaldo, con il compito di
indagare su irregolarità e responsabilità eventualmente verificatesi nella
procedura contrattuale; nell'assunzione di numerosi testimoni, italiani e
stranieri, questi ultimi in parte per rogatoria e in parte per escussione
diretta all'estero; e infine negli interrogatori degli imputati Gui, Tanassi,
Palmiotti, Melca, Fanali, X.Y., Antonelli e Fava, dei quali gli ultimi quattro
erano stati tratti in arresto e per breve tempo detenuti; mentre X.X., il
Crociani e l'Olivi erano rimasti latitanti.
3.
Nel corso di tale istruzione erano stati valutati di principale rilevanza,
innanzi tutto, taluni documenti facenti parte dell'iniziale carteggio richiesto
agli organi americani e da questi spedito, e precisamente : un memoriale senza
data, indirizzato ai dirigenti della Lockheed Ricke e Morrow da William Cowden,
direttore delle vendite internazionali della compagnia, che successivamente
precisò di averlo scritto nel marzo 1971 ; una lettera di Roger B. Smith,
consulente della società per gli affari europei a Charles Valentine, direttore
dei contratti della stessa, in data 28 marzo 1969; le intese scritte per attività
di assistenza promozionale intervenuta tra la compagnia americana e la soc.
Tezorefo di Panama, nonché tra la medesima compagnia e la società Com.El. di
Roma, il 18 ottobre 1969 e il 16 aprile 1970, e altresì quelle stipulate allo
stesso scopo da X.X. con la società Ikaria di Vaduz il 18 marzo 1970; le
ricevute di versamento rilasciate dalla Tezorefo il 27 ottobre 1971 per
1.456.000 dollari,. dalla Com.EI. rispettivamente 1'11 giugno 1970 e il 30
novembre 1971 per complessive L. 140.000.000, dall'Ikaria il 21 giugno 1970 per
78.000 dollari.
4.
Dalla citata documentazione e dall'altra successivamente acquisita dalla
Commissione inquirente mediante richiesta alla SEC, veniva dagli inquirenti
desunto che nei primi mesi del 1969 la compagnia americana, attivando il
programma di vendita di aerei C 130 in Italia aveva accolto il suggerimento del
consulente X.X. di destinare un importo di circa 2.000.000 di dollari a
funzionari, personalità di Governo e partiti politici italiani per ottenerne
l'appoggio e i favori; che verso la fine del dicembre 1969 era stato operato un
primo trasferimento di tale somma sulla F.N.C.B. di Roma, da corrispondersi al
rilascio di una lettera di intenti da parte del Ministro della difesa on. Gui;
che tale lettera peraltro, non era stata redatta in termini soddisfacenti per
la società, sicché questa aveva ritirato la somma in questione; che
successivamente la Compagnia aveva convenuto con la Tezorefo e la Com.EI.
intermediarie dei pagamenti pattuiti di attuare i versamenti in tre rate: la
prima al momento di una nuova e esauriente lettera di intenti del Ministro
Mario Tanassi, nel frattempo succeduto all'on. Gui, la seconda al momento della
stipulazione del contratto di vendita degli aerei o del prestito che avrebbe
dovuto sostenerlo, l'ultima al momento della registrazione del contratto
stesso; che in ottemperanza a tale programma la Lockheed aveva inviato in
Italia e qui depositato per lo più a favore di destinatari di conti esteri, su
indicazione di X.X., 653.000 dollari nel giugno 1970, 765.000 dollari nel
giugno 1971 e 600.000 dollari nell'ottobre-novembre 1971; che di tali somme
210.000 dollari erano stati incassati da X. come onorari di consulenza con lui
fissati, 50.000 dollari dall'on. Tanassi quale compenso per un aumento del
prezzo della fornitura con lui concertato nel dicembre 1970, 78.000 dollari da
alcuni membri del “team” del precedente Ministro Gui che, passati al Ministero
del Tesoro, avrebbero dovuto rivedere il contratto di vendita, mentre del
residuo ingente ammontare più dell'85 % era o era stato destinato ai partiti
dei due Ministri della difesa succedutisi al Governo in quel periodo.
5.
Notevole valore gli inquirenti avevano altresì attribuito a un memoriale del
Cowden al dirigente Morrow in data 19 febbraio 1969, che puntualizzava la
cronistoria degli sforzi compiuti dalla società americana per la vendita degli
aerei C 130 in Italia a partire dalla richiesta iniziale avanzata dal gen.
Nicolò, della Direzione generale Costarmaereo (Costruzioni armamenti
aeronautici), al sig. Roha della Lockheed. ai primi del settembre 1968. In esso
si riferiva che la compagnia, prima di iniziare trattative dirette con gli
organi militari, aveva stabilito di aumentare del 5 % i prezzi di vendita per
provvedere ai probabili contributi a partiti politici italiani e che, di fatto,
tale aumento era stato conglobato nel prezzo unitario di 2.995.000 dollari,
offerto il 15 febbraio 1969.
6.
Era stata raccolta anche la testimonianza del Cowden, il quale già il 27
febbraio 1976, in una dichiarazione resa alla SEC, aveva affermato di essere
stato presente nel giugno 1970, su richiesta e in compagnia di X.X., al
pagamento effettuato a un “ funzionario governativo ”, per mezzo del segretario
personale di quest'ultimo, al quale il consulente aveva consegnato una borsa
contenente il denaro. In una prima deposizione alla Commissione inquirente il
Cowden ribadiva il contenuto della dichiarazione alla SEC, rilevando che
nell'aprile 1970, allorché egli aveva preso ad occuparsi del programma C 130 in
Italia, già era stato accettato dalla Lockheed uno stanziamento di l20.000
dollari per aereo venduto con finalità di compenso a terzi; che egli poi,
insieme con X.X., era stato testimone dei versamenti avvenuti nel giugno 1970 e
nel giugno 1971 al Ministro Tanassi che aveva, a detta del consulente, preteso
all'uopo denaro contante; che anche un terzo pagamento successivo, per quanto
gli era stato confidato, era avvenuto con analoghe modalità; mentre nulla di
preciso era a sua conoscenza circa versamenti al precedente Ministro e ai suoi
collaboratori; che infine con X.Y. aveva avuto meri rapporti di cortesia,
rimanendo egli estraneo alla consulenza commerciale svolta dal fratello.
Sentito
una seconda volta, il Cowden riconfermava di essere stato presente a due
consegne di denaro all'on. Tanassi, sia pure allegando al riguardo modalità
diverse. Dichiarava di ritenere che il segretario indicato in precedenza come
tramite delle consegne potesse essere il Palmiotti.
7.
La Commissione inquirente aveva acquisito la testimonianza di Archibald C.
Kotchian, presidente della Lockheed Aircraft Corporation, il quale già 1'8
aprile 1976 aveva spiegato alla SEC che i pagamenti e le contribuzioni politiche
al fine di realizzare le vendite erano stati suggeriti da X.X. ed avevano avuto
l'approvazione dei massimi dirigenti sociali. Egli ribadiva questa
dichiarazione, specificando che l'idea di assumere un consulente di mercato per
l'Italia era stata suggerita da un senatore italiano ad un funzionario della
Lockheed, tale Wilder, nel 1968, nel corso della campagna di vendita degli “
Orion p 3 ”, della quale si dirà più specificamente in seguito; che la prima
rata dei pagamenti per contributi politici da lui disposta nel giugno 1970 era
stata anticipata, in deroga alle pattuizioni intervenute per un'espressa
richiesta che a tale versamento condizionava il rilascio della seconda lettera
d'intenti; e che nei prezzi offerti all'Italia era compreso l'importo delle
provvigioni e dei contributi a partiti in un limite prefissato del 4 o 5 %.
8.
Veniva anche esaminato Roger B. Smith, il quale chiariva che nell'agosto 1968
la Lockheed, su indicazione di un senatore italiano e dietro informazioni di una
banca di fiducia romana, si era procurata la collaborazione di X.Y. a titolo di
consulenza legale di un tentativo, rimasto peraltro infruttuoso, di vendere in
Italia aerei “ Orion p 3 ”, e che successivamente, all'inizio del programma di
vendita dei C 130, si era rivolta al fratello di X.Y., Ovidio, abbinandolo
formalmente al primo nella generica indicazione di “ studio X. ”, e stipulando
un nuovo contratto di consulenza, per ottenere un favorevole svolgimento delle
negoziazioni, anche eventualmente con ricorso ad indebite tangenti a pubblici
ufficiali. Aggiungeva il teste che X.X., dopo talune tergiversazioni, aveva
profilato nella cifra presuntiva di $ 120.000 per aereo venduto l'importo da
pagarsi, elencando poi verbalmente alcune denominazioni di cariche alle quali
avrebbe dovuto al riguardo indirizzarsi, e concludendo quindi un'intesa in
proposito con i dirigenti della Lockheed.
9.
La documentazione reperita concerne anche il movimento e, in parte, la presumibile
destinazione delle somme smistate in Italia dalla Lockheed, nonché talune
operazioni compiute dagli imputati a mezzo di istituti di credito in
coincidenza cronologica con le rimesse dagli Stati Uniti.
Sono state poi acquisite le
comunicazioni intervenute per telescrivente tra X.X. e la società americana,
particolarmente in ordine all'attività compiuta dal primo, nonché il carteggio
formatosi durante la procedura negoziale presso gli organi militari, e in
particolare presso il Ministero della difesa, lo stato maggiore Aeronautica,
recante talora annotazioni di pugno di alcuni protagonisti della vicenda.
10.
Particolare rilievo assumeva una lettera spedita il 10 marzo 1971 da X.X. al
dott. Efisio Cao di San Marco, direttore centrale dell'I.M.I., nella quale il
primo segnalava di avere comunicato all'on. Tanassi il contenuto di una
conversazione telefonica tra loro intervenuta, avente per oggetto le
prospettive del prestito I.M.I., della
quale ad ogni buon conto riportava fedelmente i termini (SEC. 46802).
11. Un primo memoriale apparentemente
manoscritto da X.X. era pervenuto per posta al Magistrato inquirente il 16
marzo 1976, nel quale lo scrivente attribuiva ad una funzione promozionale lo
scopo delle erogazioni effettuate dalla compagnia americana, pur ammettendo di
non aver mai completamente dissipato l'equivoco per cui i dirigenti della
compagnia potevano essersi indotti a credere in una finalità corruttiva delle
erogazioni stesse. Precisava che i versamenti fatti alla Tezorefo non avevano
ricevuto sostanziale contropartita, che quelli fatti alla Com.El. sarebbero
stati destinati a sviluppare le future forniture di ricambi e componenti per
gli aerei, e che le somme percepite dall'lkaria corrispondevano ad una reale
attività di studio e di assistenza da questa prestata per oltre due anni di
collaborazione.
12.
Come si è ricordato, un secondo memoriale del X. fu presentato dal suo
difensore allo stesso magistrato il 23 marzo 1976. In tale atto, dopo aver premesso
un riferimento alle dichiarazioni rese nel frattempo, e precisamente il 27
febbraio 1976, da William Cowden alla SEC., il prevenuto ammetteva
esplicitamente di aver concordato ,con la società americana una tangente di
120.000 dollari per aereo, in parte recuperabile con l'aumento dei prezzi, onde
pagare personalità variamente interessate nella vicenda. Aggiungeva che nel
maggio 1970 e nel giugno 1971 il Ministro Tanassi aveva fatto sapere che non
avrebbe emesso né la lettera d'intenti, né il decreto di approvazione del
contratto, se non fossero state prima consegnate le rate direttamente
concordate con lui steso, e che i versamenti erano stati quindi eseguiti alla
presenza del Cowden con modalità tali da rendere incontrovertibile che essi
erano giunti alla prevista destinazione nella loro integrità. Il X. ribadiva
che l'assistenza della società Ikaria era stata sollecitata senza alcuna
intenzione di utilizzarla come paravento di illecite prestazioni.
13.
Negli interrogatori, il Gui aveva dichiarato di essere del tutto estraneo alle
trame nelle quali era stato coinvolto, precisando che il suo comportamento
aveva scrupolosamente rispettato e realizzato gli orientamenti degli organi
militari dell'Aeronautica in campo tecnico e operativo, e che con i dirigenti
della Lockheed egli aveva avuto un unico colloquio al Ministero, nel novembre o
dicembre 1969, su sollecitazione dell'Olivi, fratello di un suo caro amico.
14.
Il Fanali aveva confermato la necessità del rinnovo generale della linea degli
aerei da trasporto da lui propugnato e la regolarità delle scelte effettuate e
delle modalità seguite, contestando qualsiasi natura delittuosa nei rapporti da
lui avuti col Crociani e con X.X dopo aver fornito dettagliati chiarimenti
sulle fasi d'inizio e di svolgimento delle trattative fino alla conclusione
negoziale, aveva negato di essersi recato in America, alla fine del 1968 od ai
primi del 1969, a proporre l'acquisto di aerei dalla Società od a fornire
suggerimenti al riguardo; e, quanto a tre assegni emessi a suo favore per L.
15.000.000 dal Crociani, aveva allegato come causale compensi per attività
svolte dopo aver lasciato il servizio.
15.
Il Tanassi aveva categoricamente smentito la ricezione di alcuna somma di
denaro, sostenendo di avere affrettato, nella negoziazione, i tempi delle
procedure unicamente per evitare maggiori costi, essendo i prezzi in continua
lievitazione, dopo aver ottenuto adeguate assicurazioni sulla contropartita
delle compensazioni industriali; e protestando, altresì, di essere vittima di
una macchinazione ordinata ai suoi danni da X.X. che, in complicità col Cowden,
avrebbe in tal modo anche lucrato indebitamente ai danni della Compagnia
americana.
16.
Il Palmiotti aveva negato di essere stato, anche solo indirettamente, presente
a versamenti di tangenti da parte di X.X. all'on. Tanassi, così come di aver
ricevuto la comunicazione del primo, di cui era in atti copia, in ordine alla
telefonata avvenuta il 10 marzo 1971 col direttore centrale dell'I.M.I. (SEC.
46801).
17.
X.Y. aveva protestato che della relazione d'affari e di consulenza svoltasi tra
lo studio legale e la Lockheed si era occupato unicamente il fratello Ovidio,
anche per quanto concerneva la tentata vendita dei P 3, in ordine alla quale
egli si era limitato a qualche presa di contatto con il Presidente del
Consiglio dell'epoca; aveva aggiunto che la società Tezorefo, apparteneva al
fratello, benché egli vi avesse interposto la persona del presidente Vassar
House, e ribadito che l'intestazione e il riferimento allo studio X. di buona
parte della documentazione in atti avevano un valore formale.
18.
L'Antonelli aveva ammesso di aver svolto attività legale e commerciale per
conto del Crociani, di aver dato vita su richiesta di lui alla società Com.EI.,
di averne seguito le vicende, di aver provveduto alla fittizia intestazione
delle azioni e alla stesura degli accordi con la Lockheed, rendendosi conto che
quella persona giuridica doveva servire a coprire movimenti di affari nei quali
il Crociani, per ragioni soggettive o fiscali, non intendeva apparire; ma
dichiarando, altresì, di non aver mai creduto che a tali movimenti
presiedessero finalità corruttive. Aveva riconosciuto di avere riscosso da X.X.
i 140.000.000 di lire destinati alla Com.EI., senza farli registrare sui libri
sociali, trasferendoli al Crociani stesso.
19.
La Fava, da parte sua, aveva negato di essere fuggita per sottrarsi ad una
probabile cattura, ammettendo di non essere rientrata dall'estero, ove
occasionalmente si trovava, allorché erano apparse sulla stampa notizie che la
collegavano allo scandalo Lockheed. Aveva, su invito dell'Antonelli e del
Crociani, operato da prestanome nell'amministrazione di molte società, tra cui
la .Com.EI., accettato l'intestazione fittizia di parte delle azioni di
quest'ultima e firmato vari documenti, tra i quali gli accordi tra la Com.El. e
la Compagnia americana, dichiarando peraltro di aver agito in tal modo
nell'opinione che il Crociani volesse servirsi della società soltanto per non
apparire personalmente in operazioni finanziarie.
20.
L'Olivi in un memoriale, e il Melca nell'interrogatorio, confermando l'avvenuto
interessamento del primo per predisporre l'incontro del Ministro Gui con i
dirigenti della Lockheed, avevano peraltro a affermato di non aver avuto parte
alcuna in attività illecite, e di aver ricevuto il pagamento di 78.000 dollari
in favore dell'Ikaria nel novembre 1971, anziché nel giugno 1970, come emergeva
dalla relativa attestazione, per le ricerche e gli studi di congiuntura
economica, di produzione concorrezionale e di comparazioni tecniche svolti, su
richiesta di X.X., nel corso delle trattative; e a proposito di tale attività
l'Olivi successivamente aveva fornito ampia documentazione a mezzo del suo
difensore.
21.
Infine anche il Crociani aveva fatto pervenire da parte sua un memoriale, nel
quale asseriva di aver riscosso la somma di 140.000.000 di lire versata dalla
Loekheed alla Com.EI. a compenso di attività di consulenza, di informazioni,
suggerimenti e pareri in favore di X.X., in relazione all'operazione di vendita
degli aerei C 130.
22.
La relazione approvata dalla Commissione parlamentare inquirente il 10 febbraio
1977, è stata assunta a base dell'atto d'accusa del Parlamento, che ha
investito questa Corte del giudizio e che espressamente la richiama.
Questa relazione prende l'avvio da
trattative svoltesi nel 1964 tra la società Lockheed e le autorità italiane per
la vendita di aerei da trasporto nel nostro Paese, rimaste allora senza esito,
e più specificamente poi da un ulteriore tentativo di vendita, nel 1968, del
velivolo antisommergibili “ Orion P 3 ”, al quale peraltro i nostri organi
militari anteposero il tipo francese “ Breguet-Atlantique ”, determinando nei
dirigenti della Compagnia americana l'impressione che la preferenza fosse stata
favorita da influenze politiche e dal pagamento di tangenti e che pertanto a
queste si dovesse ricorrere se si fossero voluti stipulare grossi contratti con
l'amministrazione italiana.
Osserva la relazione che già nell'estate
1968, allorché ancora non erano conclusi i negoziati per l'acquisto del
velivolo antisommergibile, lo stato maggiore dell'Aeronautica aveva ampliato
uno studio in corso sul problema dell'ammodernamento della linea
dell'aviotrasporto, in conseguenza della ritenuta necessità di sostituire gli
aerei C 119 in dotazione, ormai considerati in fase di obsolescenza, per
fronteggiare nuovi impegni militari; che tali studi, conclusi dal capo di stato
maggiore dell'Aeronautica gen. Fanali con un elaborato finale del 21 dicembre
1968, ribadivano l'esigenza di disporre di unità da trasporto logistico a medio
raggio, innovando sulle concezioni fino allora prevalse; e tra i due tipi
riconosciuti più idonei, il franco-tedesco “ Transall ” C 160 e l'americano “
Hercules ” C 130, facevano convergere la scelta verso quest'ultimo, ancorché
apparentemente di maggior costo, trascurando il tipo nazionale G 222 che, pur
appoggiato dagli organi tecnici dell'Aeronautica militare, si trovava ancora
allo stadio di progettazione. In concomitanza con tale orientamento il gen.
Fanali aveva esposto la sua propensione verso il C 130, condizionata peraltro
all'offerta di compensazioni industriali, ai dirigenti della multinazionale, in
un incontro a Washington del dicembre 1968, facendo seguito a una proposta di
vendita da quelli avanzata ; e altri contatti erano stati successivamente
tenuti con la Lockheed al riguardo dal gen. Nicolò della direzione generale
(Costarmaereo) nel gennaio 1969 e dai colonnelli Ciarlini e Terzani inviati
negli Stati Uniti nel febbraio 1969.
Attivando il programma promozionale
delle vendite in Italia, la società americana aveva intanto deciso di aumentare
del 5% il prezzo precedentemente offerto, onde provvedere a probabili
contributi a partiti politici italiani, qualificandolo il 15 febbraio 1969 in
2.995.000 dollari per unità; e aveva altresì stabilito di ricorrere per le
opportune indicazioni a un fiduciario nella persona di X.X., che con il
fratello X.Y. appariva associato nello studio X., già contrattualmente
impegnato come consulente della compagnia.
Nello sviluppo di tale incarico X.X.,
dopo aver predisposto attorno al 26 marzo 1969 un incontro tra gli esponenti
della multinazionale e il Presidente del Consiglio on. Rumor, aveva prospettato
a quelli la necessità di versare fino a 120.000 dollari per aereo in regalie,
al fine di ottenere la massima possibilità di successo, e l'esigenza di
accentrare su di sé in una trattativa diretta la conduzione degli accordi
corruttivi, che avrebbero dovuto essere svolti con una personalità menzionata
come “ Antelope Cobbler ” (identificabile in codice nel Presidente del
Consiglio), la quale, insieme con altri funzionari tra cui “ Pun ” (termine
corrispondente in codice al capo di stato maggiore dell'Aeronautica), avrebbe
probabilmente avuto a sua volta personale interesse nelle tangenti. Accogliendo
le indicazioni fornite dal X., la società aveva stipulato con questi, il 17
aprile 1969, nuove adeguate convenzioni professionali.
Aggiunge
la relazione che il generale Fanali aveva seguito, in continuo contatto con la
Lockheed, le fasi preliminari dell'eventuale acquisto, coltivando in un primo
tempo anche l'ipotesi alternativa di una coproduzione degli aerei tra la
Compagnia americana e la Finmeccanica, o l'Aerfer da quest'ultima controllata
benché tale ipotesi fosse stata scartata dalla Direzione Generale Costarmaereo,
sia per la più elevata spesa prevedibile, sia per la mancanza di una
sufficiente garanzia di impiego delle maestranze al termine della coproduzione
stessa. Di poi, con un promemoria del 9 agosto 1969, egli aveva ufficialmente
per la prima volta portato i propri orientamenti favorevoli all'acquisto dei C
130 a conoscenza del Ministro Gui. Aveva poi inviato al Gui un secondo
memoriale il 22 settembre 1969 per neutralizzare la portata del giudizio
sostanzialmente negativo della Direzione generale Costarmaereo sul programma
delle compensazioni offerte dalla compagnia all'industria italiana, considerate
scarse in relazione al prezzo globale di vendita e assai inferiori nella realtà
a quanto prospettato dalla società americana.
Dopo
che il Ministro aveva manifestato il suo appoggio alla scelta in un primo
colloquio col Presidente del Consiglio in data 10 ottobre 1969, acquisendo il
17 ottobre 1969 anche il parere favorevole del Comitato dei capi di stato
maggiore, gli strumenti e gli accordi corruttivi predisposti da X.X. erano
stati rispettivamente fissati e formalizzati il 18 ottobre 1969 in intese
scritte con la società panamense Tezorefo, messa a disposizione quale copertura
dai fratelli X. che vi erano entrambi interessati, e con la società Com.EI.
appartenente a Camillo Crociani, da costui a tal fine costituita con la
collaborazione dell'avv. Vittorio Antonelli e di Maria Fava. Le menzionate
intese prevedevano la corresponsione, per ogni aereo venduto, di $ 106.000 alla
Tezorefo e di $ 14.000 alla Com.El., da versarsi al momento del rilascio di una
lettera ministeriale di intenti, che avrebbe comunque dovuto essere firmata
entro il 31 marzo 1970.
Proseguendo
l'azione di sostegno, il 30 ottobre 1969 il Gui aveva inviato una lettera
all'on. Rumor, sollecitando un suo intervento per ottenere l'integrazione dei
fondi necessari all'acquisto; e verso la metà del dicembre 1969 aveva accettato
di incontrare al Ministero, dietro intervento di Luigi Olivi, due dirigenti
della Lockheed accompagnati dal X.. Qualche giorno dopo era stata trasferita in
Italia dalla compagnia la somma di $ 2.020.000, corrispondente agli importi
corruttivi pattuiti nonché alla rata di onorari per il consulente, in
precedenza fissata e successivamente riveduta.
Il
27 dicembre 1969 il Gui, rispondendo ad una lettera interlocutoria del
Presidente del Consiglio, aveva stimolato ulteriormente l'appoggio di questi “
nell'interesse generale ” per rimuovere ogni difficoltà finanziaria, auspicando
un immediato incontro al riguardo col Ministro del Tesoro on. Colombo, dal
quale peraltro non era scaturita alcuna concreta soluzione; e comunque,
nonostante la mancanza .delle necessarie disponibilità di pagamento, e il
diniego di nuovi appositi stanziamenti di bilancio, la profilata inadeguatezza
delle compensazioni industriali, e i pericoli di un rallentamento nello
sviluppo dei piani di produzione dell'aereo nazionale G 222, aveva firmato il
15 gennaio 1970 una lettera che esternava l'intento dell'acquisto, peraltro
condizionato alla concessione di un prestito americano; di poi, non avendo tale
lettera soddisfatto le aspettative della Società, si era adoperato per la
ricerca di un finanziamento con l'intervento del Governo statunitense tramite
l'Export-Import Bank da una parte e l'Istituto mobiliare italiano dall'altra,
che del resto egli aveva già sollecitato al Ministro del tesoro in una lettera
del 17 gennaio 1970.
Dimessosi
il Governo il 7 febbraio 1970, le trattative erano ancora continuate con un
altro incontro in data 20 febbraio 1970 del Gui con il Colombo, anch'esso
rimasto d'altronde improduttivo d'effetti.
Allorché
peraltro la Lockheed aveva ritenuto di affrettare i tempi, comunicando il 20
febbraio 1970 di aver dato inizio alla produzione degli aerei, il Gui aveva
espresso la sua opposizione puntualizzando, il 5 marzo 1970, in una risposta
alla Compagnia, che l'unilaterale iniziativa eludeva le condizioni essenziali
imposte nella lettera d'intenti. Nel frattempo la rimessa delle somme in Italia
era stata ritirata dai dirigenti americani, essendo scaduto il prefissato
termine di durata.
23.
La relazione puntualizza ancora che con l'insediamento al Ministero della
difesa del nuovo titolare Tanassi, la compagnia aveva autorizzato X.X. a predisporre
la liquidazione, da effettuarsi all'atto di un nuovo impegno ministeriale,
delle prestazioni fino allora svolte dalla Società Ikaria, di cui Victor Max
Melca era amministratore e nella quale l'Olivi appariva direttamente
interessato. Di tale società la Commissione inquirente disconosce qualsiasi
ruolo di studio e di collaborazione con il X., identificando la causale del
pagamento nel compenso destinato al precedente Ministro e al suo “ team ”,
enucleato dall'iniziale programma di tangenti in conseguenza dell'esaurimento
di quelle prestazioni per le dimissioni del Governo.
Il
16 aprile 1970 erano state altresì stipulate dalla Lockheed nuove intese con la
società Com.El. e la società Tezorefo: in particolare con questa ultima veniva
stabilito di attuare i versamenti in tre
rate, rispettivamente coincidenti con l'emissione di una seconda ed esauriente
lettera d'intenti del Ministro on. Tanassi, con il decreto di approvazione del
contratto di vendita e con la registrazione di quest'ultimo.
Nel
frattempo la compagnia americana aveva ripreso i contatti con gli organo
militari competenti, rinnovando la proposta di vendita al prezzo aumentato di
3.590.000 dollari per aereo, e dichiarandosi disponibile per la ricerca del
finanziamento. Mentre perduravano gli sforzi diretti ad ottenere un prestito o
quanto meno un prefinanziamento da parte dell'I.M.I., cui la Lockheed, in
alternativa con l'approvazione del contratto, subordinava il pagamento della
seconda rata delle tangenti, il 29 maggio 1970 l'on. Tanassi aveva dato ordine
di preparare la lettera d'intenti, che peraltro la Direzione generale di
Costarmaereo suggeriva di condizionare “ al chiarimento delle disponibilità
finanziarie e all'accettazione delle modeste e incerte compensazioni
industriali ” offerte dalla compagnia. Per effetto di tali determinazioni
quest'ultima aveva trasferito, in Italia, il 1° giugno 1970, la prima quota dei
nuovi importi corruttivi convenuti, e due gironi dopo il Ministro, nonostante
le sue esposte obiezioni dei suoi collaboratori tecnici, aveva firmato la uova
lettera, immediatamente consegnata ai rappresentanti della società, limitandosi
ad impegnare genericamente questa a stabilire future forme di garanzia per le
compensazioni; ed aveva altresì a mezzo del suo segretario Palmiotti ricevuto
dal X. il versamento della rata fissata. Analogo pagamento, nella misura e nei
termini pattuiti, era stato operato in quel periodo dal X. in favore della
società Com.El., che aveva ricevuto L. 70.000.000, e della società Ikaria, che
a seguito della menzionata autorizzazione della Lockheed risultava aver
incassato 78.000 dollari.
La
relazione prosegue rilevando che col passare del tempo il problema
dell'anticipazione non riusciva a trovare soluzione, benché al riguardo
autorevoli interventi avessero avuto luogo, come quello del Sottosegretario
alla Presidenza del .Consiglio on. Bisaglia. Comunque nell'ottobre 1970 la
compagnia americana si era indotta col suo consulente a saggiare le reazioni
italiane di fronte ad ulteriori aumenti di prezzo; e tali reazioni,
pessimisticamente previste all'inizio, erano peraltro poi state vinte
promettendo al Ministro un versamento aggiuntivo di 50.000 dollari, a
decurtazione della proposta di 200.000 dollari, da lui a tale fine avanzata.
Nel
frattempo l'on. Tanassi si era risolto a predisporre come prima rata al
pagamento dei velicoli, a1cuni residui passivi di bilancio, lo storno di altri
importi e l'utilizzazione di fondi a disposizione, senza comunque aver ottenuto
la relativa autorizzazione del Ministero del tesoro: sicché alla fine era stato
redatto un progetto definitivo di contratto al prezzo maggiorato di 3.820.000
dollari per aereo, peraltro ridotto rispetto alla richiesta di 3.876.000
dollari sulla quale la Lockheed si era attestata.
Definitivamente abbandonate le.
trattative del prestito I.M.I., nelle quali era intervenuto anche il segretario
del Ministro, Palmiotti, e dopo l'espletamento della prevista procedura
amministrativa, il contratto era stato infine stipulato il 14 giugno 1971, e rapidamente
approvato dall'on. Tanassi il 18 giugno 1971, sebbene nel frattempo fossero
giunte notizie sulle gravi difficoltà sopravvenute alla società americana dal
fallimento della società Rolls Royce, tali da incidere anche nella produzione
che formava oggetto delle compensazioni industriali. Quale condizione imposta
per l'emissione del decreto d'approvazione, era stata consegnata all'esponente
socialdemocratico, la seconda rata delle tangenti, insieme con la menzionata
somma aggiuntiva di 50.000 dollari, sempre per il tramite del Palmiotti.
Altro
tempo era stato ancora impegnato poi dalla ricerca di adeguate fidejussioni che
garantissero l'eventuale restituzione .del1'anticipo da parte della Lockheed,
richieste dagli organi tecnici militari prima di inoltrare il contratto alla
Corte dei conti per la registrazione. Superati anche tali. ultimi ostacoli, e
avvenuta la registrazione il 18 ottobre 1971, nel novembre successivo era stata
trasferita in Italia l'ultima rata, era stata altresì saldata la Com.El. con la
seconda convenuta corresponsione di L. 70.000.000, e del pari era stato
liquidato l'Olivi, rimanendo comunque incerti nei confronti della società"
Ikaria i tempi e la misura dei versamenti effettuati.
II.
24.
Pervenuti i fascicoli, a seguito della messa in stato d'accusa, dopo la
procedura di sorteggio dei giudici aggregati e l'insediamento della Corte
integrata, il. presidente, con decreto del 18 aprile 1977, nominava giudice
istruttore e relatore il giudice costituzionale Giulio Gionfrida che veniva
autorizzato a delegare il compimento di atti istruttori ai giudici
costituzionali Antonino De Stefano e Guglielmo Roehrssen. Risolte poi alcune
questioni attinenti alla composizione del Collegio, la Corte, in parziale
accoglimento di eccezioni sollevate da taluni difensori, riteneva non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme
relative all'estensibilità del giudizio d'accusa a soggetti diversi dai
Ministri e pertanto, in data 7 maggio 1977, rimetteva gli atti alla stessa Cote
nella composizione ordinaria, sospendendo il procedimento.
25.
Questo veniva ripreso dopo che, con sentenza n. 125 del 2 luglio 1977, la questione
era stata dichiarata infondata e si dava inizio agli atti di istruzione
ritenuti necessari e prescritti dalla legge. Venivano quindi disposti
accertamenti d'ordine patrimoniale ai quali, al fine di garantire le
obbligazioni civili nascenti dai reati, conseguivano nuovi sequestri
cautelativi su saldi attivi di conti correnti e su titoli vari, e iscrizioni di
ipoteche legali su immobili.
Venivano
altresì svolte indagini al fine di stabilire le date di presenza in alberghi
romani di esponenti della società Lockheed e di altri stranieri coinvolti nei
pagamenti illeciti, nei periodi di tempo di cui alla imputazione, nonché di
stabilire l'identità del personale civile e militare in servizio presso il
Gabinetto del Ministro della difesa e presso altri organi militari e le
successive destinazioni.
Altre
indagini concernevano la composizione sociale di persone giuridiche cui
apparivano in vario modo interessati alcuni dei prevenuti, o dei loro
congiunti, e si estendevano ai trasferimenti di quote avvenuti in connessione
con le relative posizioni.
Si
ordinava, quindi, il sequestro di ulteriori scritture bancarie e di altri
assegni la cui esistenza era emersa nel corso delle indagini, in modo da
ricostruire varie operazioni che apparivano di significativa rilevanza per i
collegamenti soggettivi; logici e cronologici con le vicende delle rimesse di
denaro e dei pagamenti incriminati.
Inoltre con decreto del 20 settembre
1977, la Corte disponeva altri sequestri di titoli di atti e accertamenti
presso lo Swiss Credit di Chiasso e di Zurigo, la City Bank e la Union Bank of
Switzerland di Zurigo, la First National City Bank e la Corner Bank di Lugano,
la Banque pour le Commerce Suisse-Israelien di Ginevra e la Banca Hofstetter di
Losanna.
26.
Quanto alla documentazione relativa alla fornitura degli aerei C 130 e alle
concomitanti trattative, si ravvisava la necessità di disporne l'acquisizione
integrale ed originale, previa declassificazione.
Il Ministero della difesa trasmetteva
gli atti reperiti presso gli uffici da esso dipendenti. Tra questi erano
comprese le lettere firmate dai Ministri Gui e Tanassi e, per ricevuta, dai
rappresentanti della compagnia americana; tre lettere di X.X. al segretario
generale della Difesa Giraudo, una delle. quali, in data 18 marzo 1970, faceva
riferimento in una nota manoscritta dello stesso Giraudo a una visita
effettuata con il X. al Ministro Gui; una lettera del Kotchian al Fanali in
data 31 marzo 1969, che richiamava una riunione avvenuta cinque giorni prima e
coincidente con l'incontro dello stesso Kotchian con il Presidente del
Consiglio Rumor. Venivano altresì trasmessi lo studio inviato nel settembre
1968 dal comando della 46ª aerobrigata allo stato maggiore dell'Aeronautica in
ordine al rinnovamento della linea di volo dei C 119; un promemoria del Fanali
al Ministro della difesa in data 28 febbraio 1969, in cui si fornivano
ragguagli circa i contatti che la delegazione dello stato maggiore Aeronautica
inviata a quell'epoca negli Stati Uniti aveva avuto tra l'altro con
rappresentanti della società Lockheed, e in relazione ai quali era stato
sollecitato l'interessamento degli organi dell'aviazione americana per ottenere
dalla multinazionale offerte favorevoli e definitive riguardo all'aereo C 130;
una copia dello studio preliminare completato il 10 gennaio 1969 dal 1° reparto
dello stato maggiore Aeronautica sull'ammodernamento del trasporto aereo, nel
quale si prospettava tra l'altro l'esigenza di disporre di 15-18 velivoli a
medio raggio d'azione e grande capacità di carico, con caratteristiche
nettamente superiori al C 119.
Veniva
inoltre consegnato un documento NATO del 24 gennaio 1968, dal quale emergeva
che il velivolo C 119 era stato definito, per il periodo 1968-1972, di limitata
efficienza combattiva, con classificazione intermedia tra la piena efficienza e
l'obsolescenza, rispettivamente usate per altri tipi.
Su
altra richiesta del giudice istruttore, il Ministero della difesa inviava anche
un carteggio attinente ai rapporti tra la SACA e la Lockheed in ordine alle
compensazioni industriali concordate. Ulteriori chiarimenti venivano trasmessi
dallo stesso Ministero. a seguito di richiesta del giudice istruttore del 20
dicembre 1977, accompagnando gli elenchi relativi all'attività di volo svolta
dai velivoli C 130 negli anni successivi al 1972.
Si
disponeva ancora, il 5 gennaio 1978, l'acquisizione dei. registri delle
autorizzazioni d'ingresso ( “ passi ” ) al Ministero della difesa e dei fogli
della cronistoria giornaliera delle visite al Ministero della difesa nel
periodo 1969-72, dei blocchi di annotazione degli appuntamenti e degli
spostamenti dei Ministri Gui e Tanassi, della piantina del primo piano di
Palazzo Baracchini ove erano ubicati gli uffici del Ministro, dei piani di volo
degli aerei militari usati dal sen. Gui nel dicembre 1969 per trasferimenti
personali nel territorio dello Stato.
27.
Il giudice istruttore, avvalendosi anche della collaborazione dei due giudici
delegati, procedeva inoltre all'audizione di 85 testimoni, in parte indicati dalle
difese, sia al fine dell'adozione di provvedimenti cautelativi più sopra
accennati e dell'individuazione di autori o beneficiari delle operazioni
bancarie collegate con i pagamenti corruttivi, sia per l'acquisizione di nuovi
riscontri probatori, sia per il chiarimento di assunti difensivi. Venivano
pertanto escussi su ulteriori circostanze i testi già ascoltati nelle fasi
anteriori, e nel contempo venivano raccolte nuove deposizioni.
I
testi Bartoluccio, Ciarlini e Terzani, già colonnelli dello stato maggiore
Aeronautica, riferivano sulla missione in USA compiuta nel febbraio 1969.
I testi Tupini e Tafuri, rispettivamente
Presidente e Vice direttore centrale della Finmeccanica all'epoca dei fatti,
davano precisazioni sugli interventi del Fanali in ordine alla coproduzione del
C 130.
I testi Nicolò, Carosio e De Maria
appartenenti tutti a Costarmaereo, fornivano spiegazioni in ordine all'iter
amministrativo di acquisizione degli Hercules quale nella realtà si svolse.
Di
particolare importanza la deposizione del teste Zattoni sia perché, in ragione
della carica di direttore generale di Costarmaereo, questi ha potuto fornire
una dettagliata ricostruzione dell'intera trattativa concernente l'acquisto
degli aerei, sia perché egli, avendo provveduto ad affrontare il problema tanto
nella gestione Gui che nella gestione Tanassi, ha lumeggiato tutta la
documentazione acquisita al riguardo.
Quanto
alle modalità della trattativa, è emerso che la stessa venne condotta,
nell'ambito di Costarmaereo da un team ministeriale e da un team di
rappresentanti della Lockheed.
Il
teste ha aggiunto che la presenza dei rappresentanti della Lockheed e i
collegamenti assicurati da X.X. lo indussero ad autorizzare la consegna diretta
brevi manu di tutta la corrispondenza
indirizzata alla Lockheed, concernente l'approvvigionamento degli Hercules C
130.
Riferendo
sulla base della trattativa che segui la proposta della Lockheed in data 25
aprile 1970, il teste si è particolarmente soffermato sulle riunioni, alle
quali aveva partecipato presso il Ministro il 21, il 29 maggio e il 1° giugno
1970.
Nella prima era stata esposta al Tanassi
l'offerta della Lockheed. Il Ministro, che “ appariva già al corrente della questione
”, scartò l'ipotesi del contratto settennale per il gravoso ammontare degli
interessi e ordinò che fosse accettata l'offerta con pagamenti distribuiti in
tre esercizi (1971-1972 e 1973), replicando a Giraudo, il quale faceva presente
l'inesistenza dell'indispensabile copertura finanziaria, “ i fondi si devono
trovare. Finche io sarò Ministro li troverò”.
Dispose
quindi “ di continuare le trattative con la Lockheed nel senso da lui indicato
”. Qualche giorno dopo - ha proseguito Zattoni - la Lockheed presentò
spontaneamente, senza richiesta alcuna, la bozza di una nuova lettera d'intento
in armonia con la scelta operata dal Ministro.
Anche
nella seconda riunione, nella quale il gen. Fanali aveva esposto l'urgente
esigenza operativa dell'approvvigionamento dei C 130 e lamentato la cronica
carenza dei fondi sui capitoli di competenze per la quota aeronautica, il
Ministro - pur avendo il gen. Giraudo mantenuto le proprie osservazioni -
ripeté che avrebbe provveduto lui a reperire i fondi, soggiungendo che sarebbe
intervenuto sullo stato maggiore Difesa per una più equa ripartizione dei fondi
tra le tre forze armate nell'esercizio 1971.
Le
stesse affermazioni fece il Ministro, nella terza riunione del 1° giugno 1970,
dopo che il gen. Giraudo gli aveva letto il promemoria, spontaneamente
presentato da Zattoni per mettere in evidenza l'esigenza di previo accertamento
delle non chiare disponibilità finanziarie a partire dall'esercizio 1971.
A conclusione, il Ministro decise che
avrebbe firmato la lettera: di intenti, secondo il testo che Zattoni aveva
preparato, modificando, in modo meno impegnativo, quello proposto dalla ditta
subordinatamente all'accettazione da parte della Lockheed del testo emendato.
L'accettazione fu poi acquisita a voce
dai rappresentanti della Lockheed la mattina del 3 giugno 1970; nello stesso
giorno, Zattoni fece predisporre la lettera di intento, e, acquisita
personalmente la firma del Ministro, affidò l'originale a Carosio per la
protocollazione, e quindi, a sua volta, sempre lo stesso 3 giugno, alle ore
13,35 la consegnò a Cowden, che appose la sua firma per ricevuta su una minuta.
Con
riferimento al prefinanziamento ha precisato che, sebbene da parte del
Ministero della difesa non vi fosse un diretto interesse a che la Lockheed
concretasse tale operazione, egli - sollecitato da Matthews e Ovidio - scrisse
la lettera 24 giugno 1970 diretta all'I.M.I. per segnalare l'interesse
dell'amministrazione alla fornitura degli aerei nei termini previsti anche
perché la Lockheed, dal suo canto, aveva, appunto, subordinato la produzione
dei velivoli all'ottenimento del prefinanziamento.
Per
quanto riguarda la copertura finanziaria della commessa, il teste ha ricordato
di avere, in data 28 agostol970, chiesto al segretario generale, nel quadro
della confermata carenza di fondi, si potesse ancora contare su una
assegnazione specifica di fondi per il programma C 130, o se, invece, si
dovesse urgentemente comunicare alla Lockheed una sospensione della lettera di
intenti per contenere nella misura più bassa possibile la esposizione
finanziaria della compagnia. Peraltro, tale proposta di sospensiva non ebbe
alcuna risposta ufficiale da parte degli organi responsabili.
Con riferimento al problema del
finanziamento, il teste ha osservato che le disponibilità reperite in occasione
della riunione dei capi di S.M. del novembre 1970 (27.835 milioni) erano
inferiori a quelle necessarie per assumere impegni contrattuali sulla base
dell'offerta Lockheed del 25 aprile, e si rese perciò necessario chiedere alla
ditta di elaborare una nuova offerta con consegna dei velivoli tra il 1972 e il
l973.
Ha ancora precisato, che, rientrando
l'aumento del prezzo nell'ambito delle disponibilità finanziarie e non
esorbitando la sfera della propria competenza, egli non ne informò il Ministro,
né, per quanto ricordava, il segretario generale.
Circa la congruità del prezzo, Zattoni,
ha dichiarato che vi erano concrete difficoltà di analisi dei costi e che,
comunque, furono eseguiti raffronti con altri velivoli, seppure di prestazioni
non analoghe, e si accertò che il costo unitario per Kg. del C 130 era più
basso.
Ha
riferito inoltre Zattoni che 1'8 gennaio 1971 impartì, con urgenza, l'ordine di
avviare a perfezionamento il contratto relativo all'acquisto dei C 130, con
precedenza su ogni altro, sia perché il problema dell'approvvigionamento era
considerato con priorità assoluta da parte del Ministro, dello SMA. e di
Segredifesa, sia perché Fanali gli aveva sollecitato di presentare il contratto
alla prima seduta del Consiglio superiore delle Forze armate, che doveva
svolgersi a metà gennaio.
Ha poi ricordato che, quando, ai primi
di giugno, ricevette da Giraudo l'ordine di firmare il contratto e di
sottoporre il relativo decreto di approvazione alla firma del Ministro, egli
fece presente al segretario generale l'opportunità di “ attendere di essere
tranquillizzati sulla situazione finanziaria della Lockheed ”. Ma gli si
rispose che si trattava di un ordine del Ministro e che, d'altra parte,
certamente la posizione della Lockheed sarebbe migliorata.
Egli ordinò quindi al dott. Fusco capo
della 19ª divisione (contratti con l'estero), di portargli il contratto per la
firma, nonché il decreto di approvazione, e trasmise a Giraudo con un appunto
per il Ministro, nel quale, oltre all'argomento delle compensazioni, si
trattava anche quello delle difficoltà finanziarie della Lockheed.
Zattoni non ha escluso che il contratto
e il decreto siano stati firmati in date anteriori a quelle ufficiali che
appaiono sugli atti stessi (cosa questa confermata anche dal teste Fusco).
Ed ha riferito che successivamente,
sulla base delle notizie fornite il 15 giugno 1971 dall'addetto aeronautico a
Washington, venne predisposto, per l'ufficio del segretario generale, la
lettera 22 giugno 1971 nella quale, con riferimento alla situazione
particolarmente grave della Lockheed, si proponeva che la registrazione del
decreto approvativo del contratto fosse rinviata o, quanto meno, subordinata
alla presentazione di un idoneo testo di fidejussione.
Al
problema delle compensazioni si è riferito infine Zattoni, in più punti della
sua deposizione, ricordando che, proprio allo scopo di indurre la Lockheed a
concretizzare nel termine di sei mesi dalla accettazione il piano di
compensazione, egli richiese in data 6 luglio 1970 una accettazione formale in
aggiunta a quella ottenuta per vie brevi - della lettera di intenti del 3
giugno 1970.
Ha riferito il teste che in tre
occasioni, e precisamente nelle già citate riunioni 21, 29 maggio e 1° giugno
1970, segnalò al Ministro la insufficienza ed incertezza delle compensazioni in
questione, precisando al riguardo che nel successivo accordo Lockheed-Saca del
1° dicembre 1970 l'ammontare delle compensazioni fu ridotto a dollari
17.358.000 e che l'impegno restava peraltro condizionato ad ordinativi alla
Lockheed di n. 327 velivoli L/1011 sicché, non realizzandosi questa condizione,
la Lockheed veniva ad essere esonerata da ogni responsabilità.
Alla contestazione che, nel promemoria a
sua firma dell'll giugno 1971, egli concludeva nei seguenti termini “
l'obiettivo di fare assegnare all'industria nazionale forniture per un minimo
di dollari 18.500.000 potrà, a meno di circostanze non prevedibili, essere
raggiunto ”, il teste ha dichiarato che le conclusioni di questo promemoria rappresentano
“ un vero e proprio capovolgimento delle condizioni fino allora apertamente e
reiteratamente espresse ” da lui stesso e dai suoi collaboratori (Carosio, De
Maria e Nicolò), ed ha spiegato che il mutamento di opinioni su tale punto fu
dovuto, sia alla raccomandazione di Giraudo, nel trasmettergli l'ordine del
Ministro di firmare il contratto e di inviare il decreto per la firma, di non
frapporre difficoltà di alcun genere, sia ad un odine specifico dello stesso
Giraudo di superare le perplessità espresse in un precedente promemoria dell'8
giugno 1971, che illustrava quanto concretato dalla Lockheed in relazione
all'impegno sulle compensazioni industriali.
Pure di rilievo e sostanzialmente atta a
confermare, sui punti specificamente riferiti, la deposizione di Zattoni, è
stata la testimonianza del dott. Fusco. Questi ha, in particolare, riferito di
aver raccolto ritagli di giornale che riportavano la notizia delle difficoltà
finanziarie della Lockheed nel maggio 1971; che di ciò informò subito De Maria,
il quale, a sua volta, informò Zattoni; che, d'accordo con De Maria, predispose
la lettera 31 maggio 1971, diretta all'Addetto aeronautico presso l'Ambasciata
d'Italia a Washington, con la quale si chiedevano notizie sulla situazione
finanziaria della Lockheed, nonché un parere legale (avv. Tesoro) sulla
adeguatezza e idoneità della fidejussione, nel testo proposto dalla ditta; che
le notizie, anche mediante telefonata, fornite dal colonnello Martire,
assistente dell'addetto aeronautico, segnalarono la gravità della situazione
della Lockheed.
Ha precisato ancora che dopo la firma
del contratto e del decreto di approvazione ricevette l'incarico da Zattoni di
ritirare tali atti dal Gabinetto del Ministro, con l'ordine verbale di tenere
fermo l'ulteriore iter e di non
consegnare alla ditta il secondo originale firmato, incombenze queste che il
teste assolse facendo ritirare i documenti da un proprio dipendente (Fulvio
Govetosa) e riponendo gli stessi nella cassaforte dell'ufficio per timore che
qualcuno, a sua insaputa, facesse fotocopia del decreto firmato. Ha pure
aggiunto il teste, a proposito della eventualità di sospendere l'esecuzione del
contratto, che fu tenuta una riunione nell'ufficio del segretario generale
Giraudo, con la presenza di Zattoni e De Maria, oltreché di :lui stesso. Egli
prospettò l'esigenza di rinegoziare il contratto ovvero di acquisire una
fidejussione a totale copertura anche degli interessi; e Giraudo decise che si
tenesse fermo l'iter del contratto
fino a quando non fosse sicura la disponibilità di una fidejussione pienamente
cautelativa.
Il teste Cappon, direttore generale
dell'I.M.I. all'epoca dei fatti, illustrava le fasi della pratica sul
prefinanziamento anche con riguardo alla lettera di segnalazione a firma
Bisaglia, del 24, giugno 1970, a lui diretta.
Sempre
a proposito di tale lettera sono state raccolte le deposizioni di vari testi,
tutti a quell'epoca addetti al gabinetto e alla segreteria della Presidenza del
Consiglio {Ciarmatori Aldo, D'Amato Nicola, Gasbarri Maria, Nanni Luigi, Piga
Franco, Sciarretta Piergiorgio, Ulissi Terze e Zampieri Amedeo), i quali
concordemente hanno escluso di aver visto tale lettera.
Tra
le altre deposizioni, di rilievo era quella di Carmen Valcarcel, moglie
dell'imputato Fanali, la quale previa rinuncia alla facoltà di astenersi,
veniva sentita in ordine a sei assegni circolari per complessivi L. 30.000.000
emessi su richiesta dell'imputato Antonelli il 9 dicembre 1971 a favore di tale
Giuseppe Sandri, a lei girati e da lei riscossi in due istituti bancari
diversi, nonché in ordine ad altri 4 assegni per complessivi L. 30.000.000
emessi su richiesta di Maria Teresa Chilesotti, segretaria del Crociani, il 31
marzo 1972 a favore di tale Mario Bianchi e parimenti da lei incassati: la
teste affermava al riguardo di aver ricevuto i predetti titoli dal marito, che
sapeva essere in quell'epoca in rapporti di affari col Crociani.
Circa la destinazione di un bonifico di
255.000 dollari provenienti da un versamento della Lockheed, effettuato da X.X.
il 29 novembre 1972 a favore di Alberto Lugli, veniva assunto il fratello di
quest'ultimo, Arrigo, che il 30 novembre 1971 e ai primi del dicembre
successivo, a mezzo di un suo dipendente, aveva frazionato un pari importo in
vari assegni circolari per complessive L. 87.080.000, in parte riversate su un
conto corrente del X., e in un assegno di L. 70 milioni, poi tramutato in
assegni circolari a favore della società Com.EI. Il teste si dichiarava quasi
certo della correlazione dell'operazione finanziaria da lui compiuta con
bonifico messo a disposizione del congiunto, che era in rapporti d'affari con
il X..
Veniva
anche esaminato il teste Girolamo Messeri sui primi contatti avuti da X.Y.con
la società Lockheed.
Infine
Maria Gricorcea, moglie del Messeri, ha dichiarato che l'assegno di L.
31.250.000 da lei rilasciato ad X.Y. il 22 dicembre 1970 rappresentava la
restituzione di un precedente prestito, ricordando gli stretti rapporti di
amicizia tra i predetti Messeri e X.Y..
Giulio,
Olivi e Giovannina De Nicola, rispettivamente fratello e moglie degli imputati
Luigi Olivi e Bruno Palmiotti, si sono astenuti dal deporre avvalendosi della
facoltà di cui all'art. 350 del codice di procedura penale.
28.
Si procedeva all'ascolto dei nastri magnetici delle intercettazioni telefoniche
disposte dalla Commissione inquirente e veniva ordinata la trascrizione di
alcune conversazioni svoltesi sulle utenze di X.Y. e del Fanali, aventi qualche
attinenza con i fatti di causa, mentre su talune circostanze da queste
emergenti venivano anche condotte indagini mediante assunzione testimoniale di
persone che in esse erano state indicate, previa loro identificazione.
Peraltro
gli elementi risultanti circa una pretesa identificazione dell'on. Aldo Moro
con l'Antelope Cobbler non venivano ritenuti attendibili, sicché la stessa
Corte il 3 marzo 1978 disponeva con ordinanza di non compiere al riguardo nuovi
atti istruttori né di trasmettere gli atti ad altra autorità.
29.
Nel corso dell'istruzione, essendo pervenuta notizia che in Brasile era stato
arrestato X.X. in esecuzione dell'ordine di cattura emesso nei suoi confronti
dalla Commissione inquirente, il Presidente di questa Corte in via d'urgenza
firmava il 18 giugno 1977 nei riguardi del medesimo mandato di cattura, poi
confermato dalla Corte il 5 luglio 1977, dando nel contempo l'avvio alla
richiesta di estradizione del prevenuto. Essendo stata questa ultima concessa
dalla Magistratura brasiliana, il X. veniva consegnato alle autorità italiane e
tradotto a Roma.
30.
Altri mandati di cattura venivano emessi dalla Corte il 20 luglio 1977 a carico
dell'Olivi e del Crociani. Il primo, arrestato per tale titolo in Svizzera, era
poi posto in libertà provvisoria dai competenti organi elvetici in pendenza
della richiesta di estradizione, che peraltro l'autorità svizzera non riteneva
di accogliere. La ricerca del secondo in località estere in cui si aveva motivo
di sospettare la sua presenza era più volte sollecitata dal giudice istruttore,
ma senza risultato.
31.
La Corte respingeva infine le istanze di revoca dei menzionati mandati di
cattura, successivamente presentate dai rispettivi difensori dei prevenuti;
respingeva altresì una istanza del difensore di X.X. per una perizia tecnica a
fine di stabilire se, nel periodo incriminato, si ravvisassero esigenze di
ammodernamento del trasporto aereo, se fosse fondata la scelta preferenziale del
tipo C 130 e se fosse congruo il
prezzo stipulato; respingeva ancora l'istanza del difensore dell'Olivi tendente
all'incriminazione di taluni esponenti della Lockheed per concorso nei reati di
cui al procedimento.
32.
Si era proceduto intanto all'interrogatorio degli imputati.
La Fava si difendeva asserendo di avere,
a nome della società Com. EI., sottoscritto i due accordi con la Lockheed in
data 18 ottobre 1969 e 16 aprile 1970 senza soffermarsi sul loro contenuto in
quanto a lei sottoposti dall'Antonelli, nel quale riponeva la massima fiducia e
per il quale svolgeva nominalmente incarichi amministrativi, nell'interesse del
Crociani.
33.
L'Antonelli a sua volta ribadiva di essersi adoperato per la trasformazione
della società Via Varese in Com.El., su richiesta del Crociani, ignorando quale
effettiva attività di consulenza e di assistenza essa avrebbe dovuto spiegare
per conto della compagnia americana, e di avere ogni volta trasferito al
Crociani incassi e corrispondenza che pervenivano alla Fava da lui preposta
all'amministrazione della società sotto un profilo meramente formale. A
contestazione di specifiche bancarie da lui compiute, precisava che i sei
assegni circolari di Lire 5.000.000 ciascuno emessi il 9 dicembre 1971
all'ordine di Giuseppe. Sandri e poi incassati dalla moglie del Fanali erano
stati da lui richiesti per conto del Crociani con denaro da questo fornito.
34.
X.Y.preliminarmente si riportava nella sostanza ai precedenti interrogatori. In
ordine alla parte avuta in alcune operazioni collegate ai fatti, limitava al
solo aspetto di consulente giuridico il ruolo da lui svolto in talune fasi
della procedura d'acquisto degli aerei e dichiarava la propria estraneità
all'avvenuta utilizzazione dei suoi collaboratori da parte del fratello nelle
comunicazioni tenute con la Lockheed.
In
relazione all'ipotesi accusatoria, che i pagamenti al Ministro Tanassi fossero
stati effettuati non direttamente con i dollari delle rimesse Lockheed ma con
somme in lire italiane approntate dai X. (i quali avrebbero essi poi disposto
delle dette rimesse), ad X.Y. venivano quindi rivolte specifiche contestazioni
su movimenti bancari effettuati, in epoche coincidenti con quelle dei detti
pagamenti, su conti propri o di società (risultanti dagli atti) a lui
collegate. Quanto a due assegni da L. 50.000.000 ciascuno da lui emessi il 1° e
il 3 giugno 1970 all'ordine del fratello Ovidio, l'imputato ne indicava la
causale in rapporti familiari di natura ereditaria e di trasferimento azionario;
mentre quanto ad altro assegno dello stesso ammontare, pur in data del 1°
giugno 1970 tratto all'ordine del collaboratore di studio Baragatti che lo
aveva monetizzato, escludeva che il relativo importo fosse stato anch'esso
consegnato ad Ovidio.
Relativamente
poi ad un assegno di L. 200.000.000 emesso 1'11 giugno 1971 all'ordine del
Baragatti, X.Y. assumeva che era servito a procurargli il contante anticipato
al suo amico Renato Cacciapuoti, per l'acquisto, in comune, di un quadro
attribuito al Rembrandt, operazione che avrebbe dovuto poi beneficiaire di un
finanziamento della Società “ Contrade ”.
Quanto
infine a quest'ultima - su un cui conto presso la Banca Nazionale del lavoro
risultavano accreditati $ 545.000 provenienti dal compendio della seconda
rimessa Lockheed - negava che rispondesse al vero quanto indicato negli atti di
un giudizio civile fra lui e Roberto Petrassi e cioè che egli potesse disporre
come cosa propria di tale società. Ammetteva per altro di aver indicato come
procuratore alla “ Contrade ” il Vassar House, cui già aveva affidato la
presidenza della “ Tezorefo ”.
35.
Il sen. Gui confermava in sostanza quanto aveva già dichiarato
nell'interrogatorio innanzi alla Commissione inquirente. Egli affermava di essere
venuto a conoscenza del problema dell'ammodernamento aereo a medio raggio solo
nell'agosto 1969, a seguito del promemoria del capo di stato maggiore
aeronautica Fanali del 9 agosto 1969, e forniva quindi ragguagli sui passi da
lui compiuti in proposito; spiegava le ragioni per le quali, dopo aver
lungamente atteso la risposta del Presidente del Consiglio a una sua lettera
del 30 ottobre 1969, aveva poi alla fine del dicembre dello stesso anno
sollecitato nell'interesse generale la soluzione dei problemi finanziari
connessi col programma, indicando a tal fine di suo pugno il termine massimo
del 10 gennaio 1970. Illustrava poi le modalità dell'appuntamento da lui
fissato a X.X. e ad alcuni esponenti della Lockheed su iniziativa dell'Olivi.
Riferiva quindi dell'attività svolta per giungere alla firma della lettera di
intenti e di quella esplicata, anche dopo le dimissioni del Governo di cui
faceva parte, in ordine agli aspetti e alle prospettive del finanziamento.
Dichiarava
ancora, quanto alle “ somme imprecisate ” che gli si addebitava di aver
ricevuto in pagamento, di non aver avuto “ nemmeno 5 centesimi ”.
E
ribadiva che i 78.000 dollari - che, secondo il rapporto a Ricke e Morrow,
dovevano essere pagati al “ precedente Ministro e alcuni membri della sua
equipe che sono ora al Ministero del tesoro e che rivedranno il contratto ” -
si riferivano evidentemente alla seconda lettera di intenzioni del 3 giugno
1970, in quanto il rapporto era del marzo 1971, aggiungendo che egli aveva
lasciato il Ministero della difesa il 26 marzo 1970, e che nessuno della (sua)
segreteria era passato al Ministero del tesoro.
36. Duilio Fanali dichiarava in primo
luogo all'istruttore della Corte di confermare tutto quanto esposto nella
memoria presentata il 17 gennaio 1977 innanzi la Commissione inquirente e nelle
due memorie difensive (da lui personalmente redatte) depositate presso questa
Corte il 25 ottobre 1977, una delle quali sotto forma di “ annotazioni alla
relazione della Commissione inquirente ”.
In
tali memorie, mentre si insiste sulla obsolescenza degli aerei C 119, che già
nel 1968 era stata dalla NATO prevista come definitiva a partire dall'inizio
del 1970, si indicano ampiamente le gravi conseguenze ancor .prima
verificatesi, sottolineandosi che la stessa Direzione generale delle
costruzioni in data 4 settembre 1968 aveva segnalato la insufficienza delle ore
annue di volo sulle quali si poteva contare negli anni successivi fino al 1972,
epoca in cui non avrebbe più potuto farsi alcun impiego dei velivoli in
questione; al che faceva riscontro lo studio del comando della 46ª aerobrigata
in data 25 settembre 1968, approvato dal comando della seconda regione aerea e
trasmesso allo stato maggiore, nel quale si concludeva raccomandandosi
l'urgente sostituzione del velivolo C 119 con il C 130, ritenuto l'unico che
potesse soddisfare tutte le esigenze operative nazionali e nel campo della
NATO.
Nelle stesse memorie il Fanali, oltre ad
illustrare il contenuto degli studi dello stesso stato maggiore aeronautica che
distinguevano il trasporto tattico da quello logistico, sostiene - riportando
dati in proposito - la maggior efficienza ed economicità dei C 130,
comparativamente, ai C 160 Transall, ai Buffalo e agli stessi G 222. Contesta:
poi minutamente gli elementi di accusa prospettati contro di lui nella
relazione della Commissione inquirente, e in particolare l'assunto che la
scelta degli aerei C 130 avesse pregiudicato, ritardandola di parecchi anni, la
realizzazione del programma relativo all'aereo nazionale G 222. A questo
riguardo, precisa che il G 222 non era mai stato in concorrenza con il C 130
perché aereo di categoria diversa, bensì con il Breguet 941, che era stato
scartato perché le prestazioni, ancora in fase di accertamento, erano poi
risultate non rispondenti alle caratteristiche richieste; e sostiene con
dettagliata esposizione dei dati relativi ai voli dei due prototipi del G 222
(i quali comportarono impegni di spesa per ben 19 miliardi) che il programma
per l'acquisizione e l'impiego di tale tipo di aereo era, all'epoca della
scelta del C 130, ben lungi da una prossima realizzazione.
Dopo
avere confermato il contenuto di tali memorie, il Fanali, nell'ulteriore corso
dell'interrogatorio, rispondeva a precise contestazioni sulla causale del
versamento dei sei assegni per complessive L. 30.000.000 emessi il 9 dicembre
1971 per conto del Crociani e riscossi dalla moglie, asserendo che gli erano
stati consegnati nell'arco di quattro o cinque mesi per l'anticipo di esborsi
futuri, per rifusione di imprecisate spese sostenute o a garanzia della sua
ulteriore collaborazione privata, avendo egli lasciato il servizio attivo
nell'ottobre 1971. Aggiungeva di non aver in precedenza parlato di tali assegni
poiché gli era stato chiesto solo degli altri tre assegni, per complessivi
15.000.000, consegnatigli dal Crociani in relazione alla sua opera di
consulenza per la vendita della Società CISET e per l'attività promozionale in
Spagna. Forniva quindi chiarimenti sul suo operato in relazione agli
orientamenti che avevano portato alla scelta del C 130, con particolare
riguardo ai compiti demandati agli ufficiali italiani che avevano partecipato
al viaggio negli Stati Uniti nel febbraio 1969; nonché in relazione alle
successive trattative; allo svolgimento dei rapporti con X.X. e con i
rappresentanti della Lockheed; alle premesse e comunicazioni di specifico
interessamento a costoro inviate anche nei mesi dal giugno al settembre 1971 per
il sollecito avvio alla registrazione del decreto di approvazione del contratto
di acquisto degli aerei; al versamento di L. 1.500.000 effettuatogli da X.X.
nel marzo 1972 per conto della
Lockheed quale rimborso di spese per un viaggio promozionale in Spagna; ai
contatti con i Ministri Gui e Tanassi e relative riunioni con gli stessi.
Il 28 gennaio 1978 gli veniva ancora
contestato il reperimento di altri due assegni per complessive L. 10.000.000,
rilasciatigli dal Crociani e da lui incassati con le stesse modalità dei primi,
da lui del pari non rivelati in precedenza.
Ancora, il 18 febbraio 1978 gli veniva
contestato il reperimento di altri due assegni analoghi, per i quali il
prevenuto asseriva trattarsi di assegni avuti per l'attività svolta m favore
del Crociani, al fine di procurare la vendita della società CISET (per la quale
erano state condotte trattative infruttuose con la società Plessey) o al fine
di ottenere dal Ministero dell'Aeronautica spagnolo l'appalto della
manutenzione del sistema di controllo del traffico aereo (per il quale erano
stati avviati contatti con la società iberica Nautronica, senza esito
positivo). In ordine a tali attività. presentava alcune dichiarazioni ed una
memoria esplicativa. Aggiungeva su specifica richiesta di non poter escludere
l'esistenza, nel medesimo periodo, di altri assegni (uno o due al massimo).
37.
X.X., tradotto a Roma in stato di detenzione e interrogato in carcere, si
avvaleva della facoltà di non rispondere.
In
una borsa da viaggio, al momento del trasferimento in Italia, era stato, per
altro, rinvenuto un documento manoscritto - che successivamente lo stesso
Ovidio riconosceva per proprio - contenente le risposte preparate per le
domande formulate nel contesto di una rogatoria inviata alle autorità
brasiliane, poi superata dalla concessione della estradizione.
Nel
documento,. di cui veniva ordinato il sequestro, X.X. confermava pienamente il
secondo memorandum di contenuto
accusatorio fatto pervenire al magistrato il 23 marzo 1976, avvertendo che i
rappresentanti della Lockheed avevano preso in considerazione, con la sua
assistenza, “ unicamente la possibilità di effettuare versamenti di con tributi
a partiti politici del cosiddetto arco costituzionale (secondo la prassi del
tempo), non già erogazioni a carattere personale ” e soggiungendo che “ non
bisogna, ad esempio, dimenticare che il Ministro della difesa Tanassi era al
tempo stesso segretario politico e capo riconosciuto del Partito
socialdemocratico ”.
Dichiarava
altresì apocrifo, e derivante da manipolazione e giustapposizione di propri
disparati appunti, il primo memoriale a sua apparente firma giunto al pubblico
ministero il 16 marzo 1976; faceva cenno, dell'inizio e dello svolgimento, dei
rapporti intrattenuti con la compagnia americana, nei quali il fratello Antonio
non aveva avuto sostanzialmente alcuna parte; dichiarava ormai nota la
traduzione dei nomi di codice Antelope e Pun, di cui è cenno nella lettera 28
marzo 1969 di Bixby Smith. E, con riguardo a quanto in essa si legge su
gratifiche da corrispondere, X.X., mentre si riportava a. quanto inizialmente
dichiarato, precisava di avere indicato a Smith organi e autorità che avrebbero
potuto essere coinvolti nella questione dell'acquisto degli aerei, ma di non
aver dato suggerimenti in merito a gratifiche a titolo personale o a uomini
politici o a dirigenti civili o militari; e, inoltre, assumeva di non essere
stato a conoscenza del “ margine di sicurezza ”, comprensivo di eventuali
contributi politici, di cui - secondo la lettera dello Smith e il memorandum di Cowden del 19 febbraio
1969 - sarebbe stato tenuto conto nella determinazione del prezzo con l'offerta
della Lockheed del febbraio 1969; aggiungendo che tale offerta era stata poi
superata dalle successive trattative per l'acquisto del più perfezionato C 130
H, per il quale, comunque, fu pagato un prezzo inferiore a quello di catalogo,
senza alcun addebito per spese promozionali. Precisava ancora che la Com.El.
aveva svolto un'attività di assistenza nell'iter
contrattuale e che l'Ikaria, unica e reale destinataria delle somme che
apparivano versare al team del senatore Gui, aveva prestato una collaborazione
di ordine generale oltre che promozionale sul mercato estero.
Forniva
infine alcuni particolari sugli incontri avuti con l'on. Tanassi e indicazioni
circa le fasi di “ mobilitazioni dei contributi politici ” nel giugno 1970 e
nel giugno 1971, escludendo recisamente che il Tanassi avesse richiesto per sé
un compenso speciale.
A
seguito di ciò, veniva disposta una perizia grafica sul memoriale
disconosciuto, la quale lo giudicava effetto di montaggio manipolato di scritti
del X... opportunamente fotocopiato per occultare le tracce dell'artificio.
38.
All'on. Tanassi, richiamati i precedenti interrogatori, venivano mosse numerose
contestazioni, in particolare sull'incontro avuto con X.X. il 21 maggio 1970,
coincidente con una lettera dello studio X. alla società Tezorefo con cui si
predisponeva l'attuazione del pagamento della prima rata di tangenti “ in vista
del favorevole sviluppo dell'ordinativo ”, nonché sull'incontro con lo stesso X.
avvenuto il 2 febbraio 1971, a seguito del quale quest'ultimo aveva chiesto
alla Lockheed di fornire i fondi per gli ulteriori pagamenti convenuti. Le
contestazioni si estendevano anche a numerosi altri incontri tra i due
imputati, emergenti da comunicazioni ed atti, che peraltro il prevenuto negava,
ai contatti avuti con il Fanali e con altri specie in ordine alla soluzione del
problema finanziario dell'acquisto, all'interessamento svolto secondo talune
risultanze nella procedura per il prestito I.M.I. e in quella amministrativa
inerente alla stipulazione e al perfezionamento del contratto; all'asserita
necessità della seconda lettera d'intenti, alla firma e alla previa
accettazione della stessa lettera per le vie brevi, quale si desumeva da una
nota del gen. Zattoni al Fanali in data 3 giugno 1970. Nella sostanza l'on.
Tanassi negava di aver esercitato alcuna sollecitazione o pressione nella
procedura negoziale, o di essersi interessato dei prezzi o delle modificazioni
da questi subiti. Univa infine un opuscolo difensivo a stampa, col quale aveva
a suo tempo diffuso le proprie giustificazioni in ordine all'imputazione
elevatagli.
39.
Il Palmiotti protestava a sua volta di non essere mai stato il tramite di
illeciti pagamenti all'on. Tanassi né di avervi assistito, di non essersi mai
interessato del finanziamento I.M.I., di non essere stato presente al riguardo
ad una telefonata del X. al direttore centrale dell'Istituto e di non aver
preso parte ai due o tre incontri fissati per suo mezzo tra il X. e il
Ministro. Ribadiva tale assunto in sede di contestazione e poi in sede di
confronto con X.X., che in tale occasione si esprimeva evasivamente.
Successivamente, a contestazione dell'accertamento di forti disponibilità e
movimenti finanziari sui vari conti correnti intestati a lui o alla moglie,
affermava che le somme in parte provenivano dalla sua famiglia originaria o da
quella della consorte, e in parte erano promiscui versamenti di pertinenza
della corrente politica dell'on. Tanassi, di cui egli teneva l'amministrazione.
40.
Il mandato di comparizione nei confronti del Melca rimaneva senza effetto,
mentre la latitanza del Crociani e la pendenza della procedura di estradizione
dell'Olivi impedivano di acquisire le giustificazioni di costoro.
41.
Respinta l'istanza di libertà provvisoria per X.X., la Corte il 14 marzo 1978
dichiarava chiusa l'istruzione, disponendo il deposito degli atti in
cancelleria, e il Presidente fissava la data del dibattimento per il 10 aprile
1978.
42.
Successivamente perveniva la documentazione bancaria richiesta per rogatoria da
cui risultava che i conti cifrati svizzeri “ 161/161 Star ” e “ Sagittario ”,
su cui era affluita parte delle rimesse Lockheed, erano intestati,
rispettivamente, il primo alla “ Contrade ” (acceso da Wassar House) ed, il
secondo, a Renato Cacciapuoti: a società e persona, cioè, in collegamenti
operativi con X.Y.. A quest'ultimo, a seguito di tali acquisizioni, la Corte il
4 aprile 1978, revocava il ,beneficio della libertà provvisoria e
contestualmente ne ordinava e faceva eseguire la cattura per i reati di cui
all'atto di accusa, respingendo poi l'opposizione al provvedimento proposto dai
difensori dell'imputato.
43.
Il dibattimento. che il 10 aprile 1918 veniva rinviato a tempo indeterminato
per assoluto impedimento di X.X., iniziava il 2 maggio 1918 e da tale data
proseguiva fino al 26 luglio; riprendeva dopo la sospensione feriale il cinque
settembre.
Con
ordinanza del 2 maggio 1918 la Corte dichiarava la contumacia dell'Olivi. del
Crociani e del Melca; con altre ordinanze del 3 maggio 1918 rigettava
un'istanza del difensore dell'Olivi che inficiava di nullità l'istruttoria
svolta nella fase predibattimentale e il mandato di cattura emesso contro
quell'imputato e che tendeva ad ottenere in ogni caso l'incriminazione dei
dirigenti della Lockheed implicati nelle manovre corruttive, con invio dei
relativi atti all'organo competente e conseguente sospensione del processo.
Nella stessa data veniva altresì respinta un'eccezione di difetto di
giurisdizione e comunque di competenza della Corte avanzata dal patrocinatore
del Melca.
Veniva
quindi integrata l'imputazione contenuta nell'atto di accusa, su richiesta de
commissari, mediante contestazione agli imputati Gui, Tanassi, Fanali,
Palmiotti, X.X., Antonelli e Fava. dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7
c.p. per tutti i reati e dell'aggravante di cui all'art. 15 l. cost. 15 marzo
1953 n. 1 per i reati di corruzione, nonché mediante contestazione al Gui, al
Tanassi, al Fanali, al Palmiotti e a X.X. della continuazione in ordine ai
reati di cui ai capi A), B) ed E). L'integrazione effettuata nei
confronti di X.X. veniva estesa il 4 maggio 1918 al fratello Antonio,
precedentemente assente.
Il 31 maggio 1978 la .Corte concedeva la
libertà provvisoria a Ovidio e X.Y., previa cauzione o malleveria
rispettivamente di L. 100.000.000 e L. 50.000.000, con l'obbligo per entrambi
di dimorare nel comune di Roma; tale malleveria veniva prestata dai congiunti
dei prevenuti Mario e Carlo X. ed Eugenia Bech e riconosciuta idonea
all'udienza successiva del 1° giugno 1918.
Il
2 giugno la Corte ordinava il sequestro dei dodici .assegni originali,
precedentemente prodotti in fotocopia dalla difesa di X.X.; il 22 giugno 1918
disponeva di richiedere al Ministero della difesa informazioni e documenti
circa l'epoca in cui erano state effettuate modifiche e spostamenti ambientali
negli uffici del Ministero; il 7 luglio 1918 respingeva alcune istanze
difensive di assunzione diretta o per rogatoria di testi americani, in parte
già sentiti dalla Commissione inquirente, ammettendo peraltro la lettura delle
deposizioni e delle dichiarazioni già rese alle quali le difese degli imputati
non si opponevano; il 26 luglio 1978 ordinava l'ulteriore sequestro di assegni
circolari e bancari e la rinnovazione di una richiesta precedentemente rimasta
infruttuosa, relativa all'integrazione della rogatoria in Svizzera effettuata
nella fase degli atti preliminari, concernente il conto n. 161/161 Star sul
Credito svizzero di Chiasso.
Il 12 settembre veniva respinta una
istanza del patrocinatore dell'Olivi che insisteva per la separazione del
giudizio nei confronti degli imputati non ministri.
Venivano altresì allegati al fascicolo
documenti pervenuti in esecuzione di sequestri disposti nell'istruzione, e
altri prodotti da imputati o testimoni o inviati da uffici militari a seguito
di precedenti richieste.
Nel corso del dibattimento, durante il
quale la composizione della Corte subiva parziali modificazioni a causa
dell'impedimento derivante da gravi ragioni di salute dei giudici Luigi
Oggioni, il 9 maggio 1978, e Guido Astuti, il 14 novembre 1978, e a causa
dell'astensione, accolta il 23 giugno 1978, del giudice Orio Giacchi,
sostituito dal giudice Achille Salerni, gli imputati presenti riconfermavano
sostanzialmente le dichiarazioni già rese, rispondendo inoltre ad un'ampia
serie di contestazioni.
44.
X.X. dichiarava che nella visita del 21 novembre 1969 dei dirigenti Lockheed,
da lui accompagnati dal Ministro Gui, non si erano avviate trattative, né si
era parlato dei prezzi dei velivoli. Affermava, inoltre, di essere rimasto del
tutto estraneo e di aver ignorato che nel dicembre 1969, una somma di 2.020.000
dollari era stata stanziata dalla Lockheed e quindi inviata in Italia per
sostenere spese politiche. Attribuiva quindi tale rimessa ad un errore o
equivoco nel quale erano incorsi i dirigenti Lockheed, dal momento che non
poteva assolutamente pensarsi che in circa quattro settimane si potesse
pervenire alla stipula del contratto. Escludeva, quindi, recisamente qualsiasi
responsabilità del senatore Gui, dichiarando che nessuna parte della somma
complessiva messa a disposizione dalla Lockheed aveva avuto quale destinatario
il Ministro, escludendo, inoltre, che la terza rimessa (del novembre 1971)
fosse destinata al Ministro Gui, e che lo stesso Gui fosse stato compensato con
una parte dei 78.000 dollari, che costituirono il compenso di Olivi (e di
Ikaria), unico destinatario della somma anche per l'attività promozionale
svolta nell'area del Mediterraneo.
Ammetteva che la cosa più saliente fatta
dall'Olivi in Italia fu l'aver procurato l'appuntamento con il Ministro Gui,
nel novembre 1969, con i dirigenti- della società americana e che la scelta
dell'Olivi fu determinata dalla riconosciuta capacità del medesimo di
intrattenere relazioni, anche per motivi familiari, con l'ambiente politico
veneto. Chiariva, poi, che la corrispondenza Tezorefo-Lockheed fu costruita in
epoca successiva a quella delle date in essa indicate, ossia nel novembre del
1971, sulla base di eventi significativi verificatisi in precedenza.
Attribuiva, invece, carattere di
autenticità, quanto alla rispettiva data di stipulazione, agli accordi
Com.EI.-Lockheed dell'ottobre 1969 e dell'aprile 1970, redatti da lui stesso
con la collaborazione dell'Antonelli, circostanza da quest'ultimo pienamente
confermata.
Quanto al Crociani, il X. lo indicava
quale suo personale collaboratore, con il quale aveva avuto contatti e rapporti
frequentissimi nel corso dell'intero iter
amministrativo, allo scopo di riceverne consigli e suggerimenti, ma escludendo
qualsiasi ruolo di intermediazione del predetto Crociani nel pagamento di somme
destinate alla corruzione.
Quanto al Fanali, specificava di aver
intrattenuto con lui dei rapporti di cortesia e in ragione della di lui carica
di Capo di Stato Maggiore per riceverne informazioni o per informarlo, a sua
volta, dell'andamento dell'iter.
Dichiarava, poi, di aver avuto degli
orientamenti e delle indicazioni concrete, nei rapporti corruttivi, sin dal
febbraio-marzo 1969, da persona il cui nome rifiutava, tuttavia, di rivelare
assumendo trattarsi di persona defunta da qualche anno, la cui identità era
anche nota a Egan. Solamente nell'aprile-maggio 1970 il ruolo dell'ignoto
consulente si sarebbe trasformato in quello di effettivo mediatore nel corso
delle trattative per la quantificazione dei contributi politici e per la
determinazione delle modalità di erogazione degli stessi. A tale personaggio il
X. attribuiva, in particolare, l'indicazione di prendere contatto, nel maggio
1970, con la Segreteria particolare del Ministro Tanassi e indicazioni più
specifiche in occasione del primo e del secondo pagamento politico, nonché in
occasione del terzo e ultimo pagamento.
Precisava, infine, che l'ignoto
mediatore aveva da lui ricevuto un compenso di dollari 45.000 (30 milioni di
lire) e un fondo spese di dollari 60.000.
Nel corso degli interrogatori X.X.
specificava circostanze, modalità e mezzi utilizzati in occasione dei primi due
versamenti di tangenti, modificando in successive dichiarazioni talune
circostanze sia a seguito di accertamenti disposti dalla Corte costituzionale,
sia a seguito dell'attribuzione al Palmiotti del ruolo di esattore delle somme.
Quanto alla prima operazione di consegna
del denaro, avvenuta nel giugno 1970, precisava di averla effettuata nelle mani
del dott. Palmiotti e nei locali del Ministero della difesa, in un primo tempo
indicando la sala degli ufficiali addetti come luogo della consegna e
successivamente l'ufficio del segretario particolare del Ministro,
giustificando la primitiva indicazione con la necessità di non consentire
l'individuazione del Palmiotti, del quale inizialmente, si era astenuto dal
fare il nome. Aggiungeva di essere stato accompagnato al Ministero da Cowden
non presente, peraltro, all'operazione di consegna, e di essersi recato, sempre
in compagnia del Cowden, subito dopo la consegna, a rendere visita al Ministro
Tanassi.
A documentare i rapporti intercorsi con
il Palmiotti, il X. citava un numero riservato di telefono, attraverso il quale
avvenivano le comunicazioni, numero che successivi accertamenti disposti dalla
Corte confermavano essere utenza riservata e intestata a Segreteria particolare
Ministro difesa.
Specificava, inoltre, che l'erogazione
era stata previamente fissata in 200.000.000 di lire e che, contrariamente ad
una normale aspettativa. gli interlocutori avevano posto come condizione la
consegna diretta della somma in lire e prime dell'emissione della lettera
d'intenti. Precisava ancora di aver attinto, nel giugno 1970, per il versamento
di detta somma a mezzi propri (50 milioni) e a mezzi (150 milioni) di suo
fratello Antonio, peraltro assolutamente ignaro dei motivi della utilizzazione
delle somme e dal quale le somme stesse gli erano pervenute in virtù di un
accordo patrimoniale conseguente al decesso dei vecchi genitori e al passaggio
di quote azionarie di una società di navigazione dall'uno all'altro fratello.
Nell'udienza del 16 maggio 1978 esibiva,
a riprova di quanto dichiarato, fotocopia di 20 assegni intestati a nominativi
di fantasia (Roscoli, Cosseria, Peruzzi, Pergamo, Contrucci, Bettini e Guzzoni)
per l'importo complessivo di 125.000.000. Aggiungeva che l'operazione di
consegna non aveva, però, avuto luogo il 3 giugno 1970, ma qualche giorno dopo,
probabilmente il 5 giugno, dopo aver monetizzato gli assegni rifiutati dal suo
interlocutore.
Contestato
all'imputato, nella successiva udienza pubblica del 5 settembre 1978, che dei 20
assegni da lui esibiti, 7 per l'importo di 35 milioni risultavano, dagli
accertamenti disposti, emessi dalla Banca d'America e d'Italia il 1° giugno e
riscossi lo stesso giorno tramite l'avv. Sperati, presso il Banco di Sicilia, X.X.
ammetteva una diversa proporzione tra assegni e contanti. riconoscendo di
essersi recato, il 3 giugno, al Ministero con un numero inferiore di assegni.
Dichiarava, altresì, di aver dato incarico all'avv. Sperati di convertire in
contanti gli assegni emessi il 1° giugno 1970, circostanza questa che veniva
confermata dal teste Sperati.
Quanto
al secondo versamento, (L. 360.000.000 in contanti) l'imputato asseriva di
averlo effettuato in occasione della firma del decreto di approvazione del
contratto da parte del Ministro, avvenuta nel giugno 1971. Anche in tale
circostanza. le disponibilità finanziarie erano state assicurate, per gran
parte della cifra, da suo fratello Antonio, nella misura complessiva di
300.000.000, e con il prelievo, per la restante parte, dai suoi conti e da un
cambio di dollari effettuato da Cowden. Ribadiva l'estraneità all'operazione di
suo fratello, il quale gli aveva messo a disposizione la somma predetta, sempre
in relazione all'accordo patrimoniale tra loro sussistente. Confermava, altresì,
che i 200.000.000, avuti in contanti dal fratello, provenivano dall'assegno 11
giugno 1971 all'ordine di Baragatti, collaboratore dello studio X. e da questo
incassato.
Relativamente
alle modalità e al luogo del versamento, precisava di aver consegnato al
PaImiotti una borsa contenente l'importo pattuito in un luogo fuori del
Ministero, rifiutandosi tuttavia di indicarlo, se non genericamente come un
ufficio o grande organizzazione sita nelle vicinanze di via Bissolati.
All'incontro
con il Palmiotti era presente, anche questa volta, il Cowden, con il quale si
era, successivamente, recato al Ministero per ringraziare il Ministro Tanassi
della firma del decreto.
Subito
dopo la visita Cowden gli chiese se anche lui (Ovidio) avesse visto, nella
stanza del Ministro, la borsa che in precedenza era stata consegnata al
Palmiotti.
La
borsa fu poi restituita ad Ovidio, dopo qualche giorno, dal Palmiotti negli
uffici del Ministero.
Quanto
al giorno in cui sarebbe avvenuta la visita al Ministro Tanassi, il X. indicava
un giorno che si situa tra 1'11 e il 16 giugno1971.
E
poiché un telex di Cowden del 14 giugno 1971 fa riferimento ad avvenimenti del
giorno precedente, inclusa la visita al Ministro, dichiarava che detto telex
era stato, molto probabilmente, trasmesso da Roma a Parigi il giorno 13 giugno
1971 e ritrasmesso il 14 giugno 1971 in USA, sicché la visita al Ministro deve
considerarsi avvenuta il giorno 12 giugno1971.
Le
circostanze riferite della visita a Tanassi e, soprattutto, della presenza della
borsa di Ovidio nella stanza del Ministro, venivano da quest'ultimo negate in
sede di successivo confronto con X.X..
Questi precisava, inoltre, che, nel
secondo pagamento, era stata inclusa una somma supplementare di 50.000 dollari,
già discussa e pattuita in precedenza, in relazione all'aumento di valore del
contratto, ma escludendo che tale somma fosse in relazione all'aumento del
prezzo e ad un'attivazione del Ministro per consentire tale aumento.
Sempre in occasione del secondo
versamento, aggiungeva X.X., gli era stato richiesto dal Palmiotti un “ omaggio
personale ” che si era concretato nella consegna di 10.000.000 di lire,
corrispondenti a 15.000 dollari, consegna effettuata contemporaneamente a
quella dei 360.000.000 di lire.
Relativamente
al terzo e ultimo pagamento, il X. dava delle vaghe notizie rifiutandosi di
indicare il destinatario della somma (500.000 dollari) o il tramite per la
destinazione della stessa, assumendo di non conoscere tale destinatario pur
escludendo che la terza contribuzione fosse andata agli stessi destinatari
delle prime due. Si limitava a riferire di aver fatto un pagamento con modalità
del tutto diverse dalle precedenti, cioè effettuando, successivamente alla
registrazione del contratto, una rimessa in dollari attraverso istituti di
credito all'estero, e di aver ricevuto istruzioni, in questo senso, dall'ignoto
mediatore e ordine di procedere in tal senso da Egan.
45. Nel corso del suo interrogatorio il
sen. Gui esponeva il ruolo da lui avuto nelle determinazioni che indussero
all'acquisto dei C 130, ribadendo, per lo più, posizioni già espresse nelle
precedenti fasi istruttorie.
Ammetteva di essersi attivato con il
Presidente del Consiglio per ottenere la disponibilità necessaria all'acquisto
dei velivoli incontrandolo a tale scopo il 10 ottobre 1969, e indirizzandogli
le lettere del 30 ottobre e 27 dicembre 1969.
Asseriva che egli non aveva mai avuto il
proposito di bloccare il programma relativo al velivolo nazionale G 222, il che
era comprovato dal fatto che era stato proprio lui a disporre lo stanziamento
di 19 miliardi per i due prototipi, il cui contratto fu firmato nei primi mesi
de1 1970.
Quanto
all'incontro con i dirigenti della Società americana, confermava nuovamente che
esso fu fissato su richiesta di Luigi Olivi, presentatosi come fratello del
parlamentare :Marcello Olivi, indicando come data certa dell'incontro quella
del 21 novembre 1969.
Ribadiva,
inoltre, che l'emissione della lettera d'intenti fu determinata dalla necessità
dell'acquisto dei velivoli americani e da quella di contenere i prezzi ; che
tale ultima esigenza era espressa dalle frequenti segnalazioni di urgenza che
gli provenivano dagli uffici e delle quali si faceva, sovente, portavoce o
interprete il Segretario generale.
Quanto
alla soluzione finanziaria del prestito USA, asseriva essergli stata
prospettata come largamente applicata al Ministero della difesa, e che dopo
aver avuto al riguardo assicurazioni da Colombo, egli l'aveva posta
all'attenzione dei partecipanti alla riunione del 14 gennaio 1970.
Non poteva formare oggetto di sue
preoccupazioni il problema del rimborso che seguiva una strada separata dal
finanziamento, problema alla cui soluzione, in ogni caso, doveva, provvedere n
:Ministero del Tesoro.
Quanto
ai documenti americani ribadiva ancora una volta la contraddittorietà del
rapporto a Ricke e Morrow, laddove fa riferimento a lui stesso e a membri del
suo “ team ” ; protestava la sua assoluta estraneità ai fatti, la sua
propensione alla completa autonomia da indicazioni, suggerimenti o pressioni,
sicché mai esse ebbero a manifestarsi nel corso dell'iter di acquisto da
qualsiasi parte e, soprattutto, dal partito politico cui egli appartiene.
46.
Il Fanali ribadiva nuovamente la propria estraneità alla vicenda corruttiva,
soffermandosi sulla evoluzione del concetto del trasporto aereo; sulla
necessità della sostituzione dei C 119 ormai obsoleti; sulla impossibilità di
ottenere una rapida realizzazione del progettato velivolo nazionale G 222, ancora
allo stato di prototipo, velivolo che, in ogni caso, poteva soddisfare
esclusivamente esigenze tattiche e non logistiche; sulla ineccepibilità e
opportunità. della scelta dei C 130, nei confronti della quale non esistevano
alternative accettabili e non si erano manifestati pareri contrari sia in seno
allo stato maggiore aeronautica sia in seno a Costarmaereo.
Quanto
al problema della coproduzione o delle compensazioni industriali, precisava che
egli non si era occupato di tutto ciò che riguardava il loro aspetto tecnico,
la reale adeguatezza e la sussistenza di garanzie di effettiva realizzazione,
rientrando questi tra i compiti di Costarmaereo, ma si era limitato a tenersi
informato al riguardo in quanto lo Stato maggiore per il suo compito generale di
pianificazione e programmazione deve anche tenere conto dei connessi problemi
di politica industriale.
Negava
di essere stato il primo a proporre la soluzione del prestito del Governo USA nella
riunione del 14 gennaio 1970 - in contrasto con quanto riferito, in udienza,
dal teste Zattoni - affermando di aver proposto quella soluzione secondo
indicazioni maturate, nei mesi precedenti, in altre sedi.
Negava,
contraddetto due volte, su questo punto, da X.X., di aver sollecitato
all'Addetto aeronautico in USA, nel luglio 1971, una udienza per i dirigenti
della Lockheed. Quasnto ai rapporti con la società americana non escludeva di
aver avuto un occasionale incontro, nel corso di una sua visita ufficiale in
USA nell'aprile 1969, con qualche rappresentante della società americana;
dichiarava poi di non ricordare l'incontro-colazione con Kotchian del marzo
1969, confermato dalla lettera di ringraziamento di costui, pur non dubitando
che il pranzo fosse in realtà avvenuto e chiariva che probabilmente si era
trattato di un pranzo ufficiale, organizzato a mezzo della sua segreteria, in
occasione della visita del Kotchian e con intervento di industriali italiani e
di ufficiali dello stato maggiore aeronautica e di Costarmaereo.
Ribadiva
che i rapporti con Crociani erano iniziati solamente dopo il collocamento in
ausiliaria, nell'ottobre 1971.
Quanto
agli assegni ricevuti dal Crociani ripeteva di non poter spiegare la ragione
della loro intestazione a nominativi fittizi, non avendo avuto di ciò
giustificazione dal Crociani.
Riconosceva,
nell'udienza dell'11 maggio 1978, di provenienza del Crociani anche l'assegno
per 10.000.000 all'ordine di Mario Bossi, emesso il 26 settembre 1972,
incassato, come gli altri, dalla moglie Carmen Valcarcel il 25 ottobre 1972,
assegno del quale in istruttoria non aveva saputo indicare la causale.
Analoga
provenienza ammetteva, infine, per due assegni, di L. 5.000.000 ciascuno,
emessi il 27 luglio 1972 all'ordine di Mauro Alberti e girati a Carmen
Valcarcel, assegni che venivano esibiti all'imputato nell'udienza del 20 luglio
1978.
47.
Mario Tanassi confermava le posizioni sostenute nei precedenti interrogatori
dichiarandosi completamente estraneo alle attività corruttive svolte dalla
Lockheed e che ogni affermazione in contrario doveva definirsi calunniosa.
In
particolare precisava che l'acquisto degli Hercules era un atto di esecuzione
di un impegno già assunto dal precedente Ministro, che i fondi necessari furono
reperiti secondo un sistema rientrante nella prassi amministrativa ordinaria,
che l'industria nazionale era stata garantita attraverso l'imposizione alla
Lockheed di un impegno a conferire ordinativi per 18.500.000 dollari.
Quanto
all'accettazione della lettera di intenti da parte della Lockheed, confermava
la probabilità che essa fosse stata ottenuta per le vie brevi, per rendere
possibile la prosecuzione delle trattative, ma essa avrebbe avuto valore
generico, mentre l'accettazione formale era da individuare nella lettera del 14
agosto 1970. Del resto, l'imputato ribadiva di non aver mai fornito nessuna
informazione alla ditta americana, né di aver mai trattato con essa, mentre
altrettanto non poteva dirsi di tutti gli altri uffici del Ministero e in particolare
di Costarmaereo.
Con
riferimento alla versione fornita da X.X. circa i modi e i tempi del versamento
della prima rata di tangente, ribadita dal X. nel corso di un confronto con
lui, Tanassi respingeva le dichiarazioni di quest'ultimo e poneva in rilievo
che il suo accusatore, lungi dal confermare le dichiarazioni di Cowden in
ordine alla data del versamento, aveva dovuto modificare il suo racconto per
adattarlo alle risultanze processuali, dal momento che era stato chiarito che
il prelievo dei dollari Lockheed era avvenuto il 4 giugno e che per la
monetizzazione erano stati necessari “ parecchi giorni ”, secondo la
deposizione di Cowden.
Respingeva quindi le affermazioni di X.X.
circa il versamento di una seconda rata di contributi politici in occasione
dell'approvazione del contratto, ed in particolare negava di aver ricevuto in
quel periodo una visita dello stesso X. e di Cowden.
Circa le affermazioni dei testi Zattoni
e Giraudo, secondo cui Tanassi avrebbe impartito l'ordine di firmare il
contratto ai primi del giugno 1971, l'imputato negava recisamente tale
circostanza rilevando che, se avesse inteso dare quell'ordine, lo avrebbe fatto
per iscritto, il che, comunque, non avrebbe impedito a Zattoni di opporre un rifiuto.
Confermava anche di non ricordare che il
decreto di approvazione del contratto gli fosse stato sottoposto unitamente a
due promemoria, l'uno in data 8 giugno 1971, l'altro in data 11 giugno 1971. Di
fronte alla contestazione che il secondo di tali appunti recava in calce una
decretazione autografa dello stesso Tanassi in data 12 giugno 1971 in cui si
legge tra l'altro “ ...il contratto può essere approvato ” l'imputato ammetteva
di averne preso visione, confermando di non ricordare il promemoria precedente.
Dalla data e dal testo della
decretazione traeva poi argomento per suffragare la sua tesi che il decreto di
approvazione del contratto, recante la data 18 giugno 1971, gli fu sottoposto
per la firma il 16 o il 17 , ma non certamente il 12, perché non sarebbe stato
logico - a suo dire - emettere tale decretazione e contestualmente firmare il
decreto: la firma del decreto avrebbe reso inutile la decretazione.
Questa circostanza, concludeva
l'imputato, rende inattendibile il telex del 14 giugno nel quale Cowden
riferiva l'avvenuto versamento delle somme di denaro, e in base al quale la
data della firma poteva essere individuata nel giorno 12.
L'imputato inoltre attribuiva a se
stesso di aver ordinato il blocco dell'iter
contrattuale, a seguito delle notizie riguardanti il dissesto finanziario
della ditta americana.
48.
L'interrogatorio di Bruno Palmiotti si risolveva nella conferma delle
precedenti dichiarazioni di completa innocenza dal reato ascrittogli.
L'imputato, inoltre, nel corso di un confronto con X.X., negava recisamente di
essere stato lui a ricevere le somme che il X. assumeva di aver versato per il
partito politico del Tanassi, e negava altresì di aver richiesto o percepito a
titolo personale la somma di L. 10.000.000 che lo stesso X. gli avrebbe
corrisposto in occasione del pagamento della seconda rata di contributi
politici.
49.
L'imputato X.Y. confermava di essere assolutamente estraneo alla vicenda
corruttiva e di avere ignorato che il denaro contante fornito al fratello, in
ragione di una sistemazione patrimoniale di famiglia, fosse stato o dovesse
essere utilizzato come prezzo della corruzione.
Ribadiva che il suo ruolo nella vicenda
era stato unicamente quello di dare dei pareri legali in occasione della
formulazione della lettera di intento del giugno 1970 e della pratica I.M.I.,
pareri verbali per i quali non richiese neppure onorari.
Ammetteva di avere avuto nel giugno 1971
la disponibilità di 400.000.000, derivantigli dalla restituzione di un prestito
da lui fatto al suo amico Argenton e di averne dati 300 a suo fratello Ovidio:
di cui 200.000.000 corrispondenti all'importo dell'assegno da lui emesso l'11
giugno a favore di Baragatti e da questi riscosso, in ciò modificando la
posizione precedentemente assunta in istruttoria. Come pure riconosceva di aver
consegnato ad Ovidio anche i 50.000.000 dell'assegno del 1° giugno 1970
all'ordine di Baragatti, per cui aveva inizialmente escluso tale destinazione.
Confermava sostanzialmente ogni altro
aspetto dei suoi interrogatori.
50.
L'imputato Camillo Crociani faceva pervenire alla Corte costituzionale una
lettera datata 8 agosto 1978 con la quale confermava le dichiarazioni rese dal
Fanali in dibattimento, in ordine all'attività di collaborazione da
quest'ultimo prestata e per la quale esso Crociani affermava di aver
corrisposto - dal dicembre 1971 all'estate 1973 - somme ammontanti a L.
75.000.000, escludendo, inoltre, qualsiasi interessamento del Fanali ai problemi
della consulenza Com.El. per l'affare Lockheed.
51.
Vittorio Antonelli ribadiva la .propria innocenza osservando di essersi
limitato a mettere a disposizione dell'ing. Crociani una società costituita
presso il suo studio e che non aveva svolto alcuna attività.
Il Crociani gli aveva detto che
intendeva svolgere una .consulenza tecnico-amministrativa ed egli non ebbe mai
notizia che venisse eseguita o compensata un'attività diversa. Confermava
decisamente, inoltre, con particolare riguardo all'accordo Com.El.-Lockheed 18
ottobre 1969, che nessun documento riferibile a lui era stato artefatto,
contraffatto o post-datato o anti-datato.
52.
Maria Fava confermava le precedenti dichiarazioni in merito al ruolo assai
limitato da lei avuto nell'attività della Com.El., alla sua incapacità di
valutare il contenuto del contratto con la Lockheed, che, oltre tutto, era
stato predisposto dall'avvocato Antonelli, ai motivi del suo viaggio
all'estero, che decise di intraprendere per godere di un periodo di riposo.
53.
Dopo gli interrogatori degli imputati la Corte provvedeva alla escussione di 74
testimoni indotti dall'accusa e dalla difesa, e già sentiti per la maggior
parte in istruttoria.
Alcuni
di essi, generali e ufficiali in servizio presso lo stato maggiore aeronautica
e presso la 46ª aerobrigata all'epoca dei fatti (Banino, De Angelis, Errico,
Casa Beltrame, Capello, Troiano, Bartolucci, Ciarlini, Terzani, Berarducci,
Cavalera, Fanello, Landino, Lombardo, Monti, Tascio, Colagiovanni),
confermavano le deposizioni rese in istruttoria e rispondevano a domande
concernenti lo stato di efficienza e di sicurezza dei C 119 tra il 1967 e il
1972, la classificazione NATO di tali velivoli, gli studi effettuati nello
stesso periodo e predisposti al rinnovo della linea del trasporto aereo, la
missione compiuta da una delegazione dello stato maggiore aeronautica in USA
nel febbraio 1969, la visita compiuta in USA dal generale Fanali ed i contatti
da quest'ultimo avuti con personale Lockheed e con Camillo Crociani.
Sulle
circostanze relative alla convocazione del comitato ai capi di stato maggiore
del 17 ottobre 1969 e sul tenore dei vari interventi in seno allo stesso
riferivano i testi Vedovato e Marchesi.
Sulle
visite del personale Lockheed al Ministro Gui e presso la segreteria del
medesimo hanno deposto Marinello e Zironi, che vi erano addetti.
Quanto
alla lettera di intento Gui e al connesso problema di finanziamento
dell'acquisto dei velivoli sono stati nuovamente sentiti oltre ai più diretti
collaboratori del Ministro (Ciarlo e Gentile) anche Colombo, Milazzo, Giraudo,
Zattoni, Nicolò, Donfrancesco, Cappon e Cao di S. Marco.
Una
ricostruzione delle varie fasi dell'iter amministrativo
di acquisizione dei C 130 veniva esposta dai testi Giraudo, Zattoni, Nicolò, De
Maria, Carosio, Fusco e Cava, tutti appartenenti a Costarmaereo all'epoca dei
fatti.
In particolare il gen. Giraudo, già
previamente escusso nelle varie fasi dell'istruttoria, in ragione della elevata
carica da lui ricoperta durante tutto il corso della vicenda, è stato
approfonditamente esaminato con riguardo ai momenti cruciali della trattativa.
Egli ha sostanzialmente confermato
quanto riferito da Zattoni circa la già presa decisione del Ministro,
manifestatagli durante la riunione del 29 maggio quanto alla emissione di una
nuova lettera di intenti, ha pure asserito la veridicità della deposizione
Zattoni sulla esistenza di un ordine verbale del Tanassi perché fosse firmato
il contratto con la Lockheed nel giugno del 1971.
Ha
pure ricordato, che, informato da Zattoni delle precarie condizioni finanziarie
della Lockheed, decise di fermare il contratto, cosa questa di cui informò il
Ministro.
In
sostanza, la testimonianza di Giraudo ha confermato quella di Zattoni, con
particolare riferimento alle modalità della contrattazione, alle perplessità
concernenti l'assetto finanziario della compagnia americana in seguito al
dissesto della Rolls Royce ingeneratesi negli uffici, nonché alle
preoccupazioni che negli stessi sussistevano circa l'effettivo ammontare delle compensazioni.
Con riferimento all'attività di
consulenza che il Fanali assumeva di aver prestato al Crociani, la Corte
costituzionale procedeva all'audizione dei testi, alcuni dei quali indotti
della difesa e sentiti per la prima volta; tali il Reichmuth, rappresentante
della Plessey, e il Cardenal, presidente della società spagnola Neutronica, i
quali confermavano di aver avuto contatti con il Fanali, tra il 1971 e il 1972,
al fine della eventuale cessione della Ciset o per una collaborazione tra la
Ciset e la Neutronica.
Un interessamento del Fanali per la
vendita della Ciset era, del pari, ammesso da altri testi (Cartia),
interessamento, peraltro, limitato alla individuazione dei possibili acquirenti
della società del Crociani, mentre da altri (Antonelli e Salieri) si assumeva
di non aver avuto conoscenza alcuna di interessamenti o interventi del Fanali
nel corso delle trattative per la vendita della Ciset alla Plessey.
Si avvalevano della facoltà di astenersi
dal deporre Cramen Valcarcel, moglie del Fanali, e De Nicola Giovannina, moglie
del Palmiotti, oltre a Giulio Olivi, fratello di Luigi.
Nel corso della discussione i commissari
d'accusa concludevano per l'assoluzione della Fava e del Melca e per
l'affermazione di responsabilità di tutti gli altri imputati in ordine ai
delitti a loro ascritti, con la condanna a pene varie, l'interdizione dai
pubblici uffici e la confisca dei beni; la difesa di X.X. chiedeva assolversi
l'imputato dal reato di truffa e condannarsi al minimo della pena per il reato
di corruzione per atto d'ufficio; i difensori degli altri imputati chiedevano,
per i rispettivi assistiti, l'assoluzione con formula piena e, per il solo
Crociani, in via subordinata, la condanna al minimo della pena, concesse le
attenuanti generiche.
Il 6 febbraio la Corte si ritirava in
camera di consiglio per la decisione, dopo che gli imputati avevano avuto per
ultimi la parola.
Nel corso della camera di consiglio,
cessava di far parte del Collegio giudicante anche il giudice costituzionale
Vezio Crisafulli, per impedimento derivante da gravi motivi di salute di cui la
Corte dava atto con ordinanza del 12 febbraio 1979.
1. Al fine di accertare la sussistenza
dei reati contestati nell'atto di accusa è necessario ricostruire anzitutto
cronologicamente i momenti fondamentali della intera vicenda, meglio emergendo
da tale ricostruzione le condotte penalmente rilevanti dei singoli, così come
nell'iter degli avvenimenti
progressivamente vengono ad innestarsi e delinearsi.
2.
La vicenda ha un suo antefatto nel precedente tentativo, effettuato dalla
Lockheed nel 1968, di vendere all'Italia il proprio aereo antisommergibile
Orion P 3.
Il
rilievo processuale di tale precedente è, invero, duplice poiché è in questo
contesto, per un verso, che la Lockheed ha i primi rapporti con lo studio X. e
si precisa il ruolo rispettivo dei due ,fratelli Antonio e Ovidio ( di cui,
poi, dovrà tenersi conto nella successiva fase di vendita del C 130) e, per
altro verso, è proprio in esito al fallimento della campagna per il P 3 che
matura nei dirigenti della Compagnia americana il convincimento che per
concludere affari in Italia occorresse trovare canali politici ed essere
disposti a pagare tangenti (il che avrebbe determinato la strategia della
successiva campagna di vendita dell'Hercules C 130).
3.
Sotto il primo profilo (scelta del consulente). risulta dalle ammissioni dello
stesso Kotchian (seduta del 6 febbraio 1916 del sottocomitato Church) che,
durante i tentativi di vendita del P 3 in Italia, Wilder, che ne era
incaricato, fu avvicinato da un senatore italiano che gli suggerì di munirsi di
un consulente se voleva vendere aerei nel nostro Paese.
Questo
senatore si identifica probabilmente con l'ambasciatore Messeri, ben addentro
negli ambienti americani e militari avendo fatto parte della Commissione
parlamentare NATO. Il quale certamente fu lui (v. interrogatorio X.Y.) ad
orientare poi la Lockheed sull'uomo più adatto a rispondere alle sue peculiari
esigenze, individuandolo nella persona di X.Y., suo amico di antica data (e con
lui in rapporti anche di finanziamento o comunque economici, come è dato
desumere dall'assegno in atti di 31.250.000, versato allo stesso Antonio dalla
moglie del Messeri).
Ancora
Messeri, nonostante la sua poco attendibile smentita. partecipò poi al pranzo
offerto da Antonio nella sua villa a Wilder e Smith, dopo la conclusione
dell'accordo di consulenza, com'è puntualmente ricordato e con dovizia di
particolari descritto nella lettera dello stesso Smith 6 agosto 1968 (doc. SEC.
40167).
Ma,
tralasciando le circostanze e le persone che favorirono l'incontro tra X.Y. e
la Lockheed, interessa, a questo punto, piuttosto stabilire quali fossero la
natura ed il contenuto delle prestazioni richieste dalla Compagnia al noto
professionista ( del quale era stato, per altro, anche formalmente acquisito un
elogiativo curriculum personale tramite la banca d'America e d'Italia: vedi
doc. SEC. 40164).
Tali
prestazioni, in armonia con quanto richiesto dalla Lockheed a consulenti locali
di altri paesi, sono indicate retrospettivamente nella lettera 12 febbraio 1969
di Stone a Smith (doc. SEC. 40174), con fraseologia allusiva, come servizio
informazioni ( “ intelligence service ” ) apertura di porte ( “ door openers ”
). Esse dunque certamente non erano di natura legale e neppure del tipo di
quelle che normalmente si richiedono ad un agente o rappresentante di
commercio, involgendo, invece, una peculiare attività di esercizio di influenza
su organi a livello decisionale anche politico.
È prova di ciò lo stesso contenuto
dell'accordo 5 agosto 1968 sottoscritto da X.Y. - che prevedeva, oltre un
onorario di ingaggio di $ 40.000, compensi addizionali percentuali condizionati
al risultato utile della vendita degli aerei - e il fatto, comunque, che
l'attività poi esplicata in dipendenza di detto accordo risulta essere
consistita in due colloqui di X.Y. con l'allora Presidente del Consiglio Leone,
aventi ad oggetto la segnalazione della pratica “ Orion P 3 ” e della sua “
notevole importanza ”. Segnalazione che potrebbe aver concorso a determinare
l'interessamento quale si desume dall'appunto in atti della stessa pratica a
firma Gui: “ Il Presidente Leone attende l'esito ” (atti Commissione
inquirente, III, 2, 179).
Queste considerazioni, sui tipi di
prestazioni “ di consulenza ” richieste (e poi effettuate) nella fase P 3,
mostrano che (al di là delle contrarie asserzioni difensive) quanto sia stato
preponderante in questa fase, il ruolo di X.Y. nei riguardi del fratello
Ovidio.
Quest'ultimo, che fino allora aveva
interessi industriali e commerciali in paesi esteri, non disponeva di un
ufficio a Roma ed era per di più del tutto nuovo all'ambiente politico, amministrativo
ed economico italiano, sicché il suo ingresso nel rapporto di collaborazione
con la Lockheed, unicamente si spiega in dipendenza dell'iniziativa di Antonio.
Iniziativa di affidare appunto ad Ovidio l'attività di gestione all'affare nei
rapporti interni con la Lockheed, dovuta, oltre che a motivi cautelativi di
riservatezza intorno alla propria persona ed alle autorità da lui avvicinabili,
a ragioni soprattutto pratiche di scarsa dimestichezza con la lingua inglese.
In
questa luce si spiega la circostanza riferita da Smith che, nel colloquio
preliminare alla stesura dell'accordo 5 agosto 1968 intervenuto nello studio X.,
Wilder e Ovidio discussero e fissarono i termini dell'intesa parlando in
inglese, mentre saltuariamente Ovidio si. consultava con Antonio in italiano.
E sempre nella stessa linea si colloca
la corresponsione, nell'ottobre 1968, dell'onorario di ingaggio (come detto di
$ 40.000) con assegno all'ordine di Ovidio, corresponsione, per altro, significativamente
accompagnata da espressioni di augurio nei confronti di Antonio.
Del resto, come si vedrà, anche in
momenti successivi della collaborazione con lo studio, ci si preoccuperà
all'interno della Lockheed (vedi appunto di Smith doc. SEC. 40156) di
puntualizzare che i pagamenti vanno fatti a mezzo assegno tratto all'ordine di X.X.,
perché sotto questo nome “ lo Studio Legale tiene il conto in banca
relativamente ai clienti stranieri ”.
4. L'offerta di vendita dell'Orion P 3
non fu però, accolta, avendo il Governo italiano poi optato per il concorrente
aereo francese Breguet Atlantic e la Lockheed ne ricavò il convincimento che la
ragione del suo insuccesso fosse stata un mancato impegno sul piano della
contribuzione politica.
Tanto è ammesso esplicitamente da Wilder
(deposizione alla Commissione inquirente 10 giugno 1976), il quale anzi ricorda
come “ un individuo ” lo avesse avvertito, ancora prima della scelta del
consulente, che la maniera migliore di procedere era quella di fare donativi ad
un partito: avvertimento in quella circostanza non accolto, perché la Compagnia
riteneva di non dover ricorrere a contributi in Italia.
Ed analoga ammissione ha fatto Kotchian,
spiegando che era: stato Ovidio a dirgli “ che una ragione per la quale la
Lockheed non aveva avuto successo nel caso dell'Orion P 3 stava nel fatto che
essa, diversamente dalla concorrente, non si era impegnata in pagamenti
politici ”. Lo stesso Ovidio aveva aggiunto, sempre secondo Kotchian che si
doveva “ considerare ciò nello sforzo per il C 130 ”.
5.
E che questa considerazione effettivamente fosse stata poi fatta dalla Lockheed
risulta da vari documenti, e in particolare da quello in data 19 febbraio 1969,
intitolato “ dati privati Lockheed ” ed indirizzato da Cowden a Morrow. Nel
documento si legge che in quel mese la Compagnia aveva - nel corso di apposita
riunione tenutasi per rispondere ad una richiesta di Costarmaereo diretta a
conoscere i termini complessivi dell'offerta del C 130 - stabilito tra l'altro
di “ aumentare del 5 % i prezzi dell'aereo per provvedere a prevedibili
contributi a partiti politici italiani ”.
Dallo stesso documento appena citato
risulta, altresì, l'intenzione della Lockheed di avvalersi, anche in questa
occasione, della consulenza dello studio X..
Per altro, secondo un telegramma di
Morris del 5 febbraio 1969 (doc. SEC. 44477), la Gelac, divisione costruttrice
del C 130, avrebbe dovuto prima “ prendere un discreto contatto ” e solo in un
secondo tempo prospettare il discorso circa eventuali contribuzioni politiche,
tramite il canale legale della Compagnia, Smith, già utilizzato per la
conclusione del precedente accordo (dell'agosto 1968) con la Calac,
costruttrice dell'Orion P 3. Queste istruzioni risulteranno poi puntualmente rispettate.
Ed, invero, nel quadro del previsto
contatto “ preliminare ” è da ritenere che si collochi il colloquio nello
studio X. che Roche ( doc. SEC. n. 44035 del 15 marzo 1969) riferisce di aver
avuto tra il 20 e il 23 febbraio, insieme a Roha e Jackmann, con “ la persona
presa in esame, indicata da Wilder ” (successivamente individuata in X.X.: vedi
deposizioni Roche e Roha), mentre il discorso sulle contribuzioni dovette
effettivamente essere affrontato in un momento successivo, dopo l'approvazione
di Kotcbian in data 11 marzo (vedi doc. SEC. 44035) : non oltre, comunque, il
28 marzo 1969.
6.
A questa ultima data risulta, infatti, che l'argomento aveva costituito
specifico oggetto di discussione al punto che erano già stati compiuti sondaggi
orientativi sulla praticabilità dell'operazione e sul prevedibile ammontare del
relativo onere economico.
Appunto
Ovidio - dopo avere tra l'altro incontrato, insieme col fratello Antonio, il
presidente Kotchian, Roha e Roche (deposizione alla Commissione inquirente del
9 e 10 novembre 1976 di Roha e Kotchian) - rivelò “ con imbarazzo ” a Kotchian,
in un colloquio svoltosi il 21 marzo, che le tangenti avrebbero potuto
aggirarsi sui 120.000 dollari per aereo. E riprese, il giorno successivo, tale
discorso con Smith, che era stato, nel frattempo, incaricato da Kotchian, in
partenza da Roma, di occuparsi degli sviluppi della questione (vedi affidavit
Smith 9 marzo 1976).
Lo
stesso 28 marzo, parallelamente ai colloqui sul tema della eventuale
contribuzione, si giunse alla redazione di una bozza di accordo di consulenza
tra Smith ed Ovidio, risultante dalle correzioni apportate su un precedente
testo, datato 21 febbraio 1969, nel quale, in luogo di Ovidio, figurava X.Y.
(doc. SEC. 40143).
7. La sera dello stesso giorno Smith
riferiva, quindi, gli avvenimenti degli ultimi giorni a Valentine, con una
lettera manoscritta spedita dal Grand Hotel di Roma.
Il
documento costituisce uno degli elementi di maggiore importanza e risonanza del
carteggio processuale, sia per il significativo contesto temporale in cui si
inserisce, sia per il carattere estremamente riservato della comunicazione,
nonché per lo spirito e il tono di preoccupata consapevolezza dell'estensore
che danno spessore di verità alle circostanze riferite.
Invero, rivelatrice dello stato d'animo
di Smith è l'iterazione di espressioni, quali “ ti prego di accettare le mie
scuse se ti scrivo su carta da minuta e nella mia pessima grafia, ma non sono
in condizioni di rivelare a terze persone locali il contenuto della lettera
(Please accept my apologies for addressing you on scratch paper and in my
execrable handwriting, but I am in no position to disclose to local third
persons the contents hereof)... Se io. ottenessi l'informazione mi propongo di
sigillarla (If I get the information I would propose to seal it up)... Non ti
rendo depositario di colpevoli conoscenze? (doesn't this just make you available as a repository
for guilty knowledge?)...: Non dovrei mettere per iscritto nemmeno quanto precede
ma non ho altra scelta (I really should not be p1itting even the foregoing in
writing, but I have no choice)... Spero considererai questa lettera estremamente riservata (I hope you keep
this letter on a very strict
need-to-know basis with respect to your compatriots)... Per quanto concerne la
parte relativa ai compensi a terze persone, stiamo maneggiando dinamite che
potrebbe far saltare la Lockheed fuori dall'Italia con terribili ripercussioni
(as for the compensation to Third Persons part we are dealing with dynamite
that could blow Lockheed right ou of Italy
with terrible ripercussions) ”.
8. La lettera fa anzitutto il punto dei
rapporti con lo studio X., dando la esatta misura del coinvolgimento di
entrambi i fratelli (Ho preventivamente preparato una lettera proforma di
intesa sottolineando ciò che i X. hanno
detto sarebbe accettabile per loro... Alla
luce delle loro spiegazioni circa ciò
che ci aspettiamo da loro non posso
contraddirli... Essi fanno presente
di non essere in realtà dei venditori a commissione... ).
Vero
è quanto osservato dalla difesa di X.Y., e cioè che nella parte del documento
relativa alle tangenti tutte le espressioni usate da Smith sono riferite alla
sola persona di Ovidio. mentre il plurale ( “ i X. ”, “ essi ” ) si trova
adoperato nelle parti prima e terza del manoscritto, rispettivamente
concernenti gli onorari con riguardo alla specifica trattativa per i C 130 e le
discussioni per un accordo di intesa generale “ General Retainer ” con la Corporation
(poi stipulato il 1° luglio 1969). Resta tuttavia chiaro che la prestazione
principale dedotta in accordo, sostanzialmente prevista come un'obbligazione di
risultato, avrebbe dovuto essere svolta, come già accaduto nella vicenda dei P
3 da entrambi i fratelli, con ruoli distinti: quello specifico di Ovidio (“
egli potrà negoziare ”) essendo pur sempre prospettato come un settore (“ this
is strictly his department ”) dell'attività complessiva che la Lockheed si
attendeva dallo studio di Antonio. E perciò. nella parte conclusiva del
manoscritto, appunto a tutti e due i fratelli è riferita la frase “ essi non
vengono a costare poco, ma senza ciò che hanno fatto e faranno la Gelac
potrebbe benissimo essere estromessa e inoltre... se non fosse stato per loro
A.C.K. (Kotchian} e gli altri agenti
commerciali si sarebbero trovati e si troverebbero a battere la testa contro un
muro di indifferenza italiana, per dirla semplicemente ”.
9.
Il manoscritto di Smith, nella sua parte centrale, affronta poi - come detto -
anche l'argomento dei c.d. compensi a terze persone e “ regalie ” (“
cumshaw-pot ”) facendo il punto della situazione; che si rivela, allo stato,
ancora non compiutamente esplorata né definita.
Innanzi
tutto, infatti, la Compagnia deve verificare ed assicurare la sua disponibilità
ad arrivare al tetto indicato di dollari 120.000 per aereo (anche se Ovidio ha
promesso il suo appoggio per mantenere la cifra a livelli più bassi). Ed in
relazione a tale aspetto Valentine è pregato di includere nella sua risposta a
Smith: “ a) la dichiarazione spese massime esterne approvate (che
varrà a significare che la Gelac è disposta ad arrivare a dollari 120.000 per
il “ cumshaw ” se ciò si rendesse necessario) ovvero b) spese esterne di $ XXX
approvate (che varrà a significare che la cifra inserita al posto delle tre
X sarà il massimo per aereo che la Gelac è disposta a tirar fuori dalla
cassetta delle regalie) ”.
In ogni caso, gli importi definitivi ed
i nomi dei destinataci devono essere ancora indicati e ciò Ovidio si ripromette
di fare (una volta a lui noti tali elementi) “ ad una sola persona della
Lockheed ”: lo stesso Smith ovvero, comunque, “ qualcuno che sia in grado di
essere qui (a Roma) di persona, in modo da non affidare nessuna informazione
alle poste ”.
10.
In questo contesto si inseriscono le rivelazioni - che - Smith riferisce
essergli state fatte in via di anticipazione da X.X. - che (ad Ovidio medesimo)
“ verrà detto probabilmente da Antelope
Cobbler quanto esattamente chiede il partito. Inoltre si dovrà tener conto
sia dello stesso Cobbler e di Pun nonché di vari altri funzionari
subalterni ma sempre di alto .grado ”.
In
relazione a queste espressioni si è posto il dubbio se riflettessero
conclusioni tratte da Ovidio, in esito a colloqui o contatti effettivamente
avuti con le persone fisiche (Rumor, Fanali) preposte alle cariche (Presidente
del Consiglio dei Ministri, Capo di stato maggiore dell' Aeronautica) indicate
da Smith con i termini in codice (rispettivamente di Antelope Cobbler e Pun),
ovvero traducessero, allo stato, mere ipotesi, fatte da X. o a lui suggerite,
sul possibile coinvolgimento nell'operazione corruttiva dei soggetti titolari
degli uffici indicati.
Con
riferimento alla situazione quale appunto evolutasi al momento della
compilazione del manoscritto esaminato, la seconda ipotesi, ad avviso della
Corte, deve ritenersi maggiormente rispondente a realtà.
Per
quanto, infatti, riguarda il gen. Fanali, non risulta (come più innanzi si
vedrà) che, alla data in esame, egli avesse incontrato ed anzi neppure
conosciuto X.X. (il quale fa risalire tale conoscenza al successivo mese di
maggio 1969).
Quanto
poi al Presidente del Consiglio on. Rumor - se è pur vero che proprio in quei
giorni (presumibilmente tra il 25 e il 27 marzo) egli aveva ricevuto a Palazzo
Chigi gli americani Kotchian e Roha accompagnati da Ovidio - vero è, altresì,
che tale incontro, di per sé, non vale a provare l'esistenza di contatti
corruttivi con l'on. Rumor, ove si consideri che esso (dati interni della
Lockheed 19 febbraio 1969 cit.; doc. 15 febbraio 1969, SEC. n. 46853) era stato
programmato dalla compagnia già agli inizi del febbraio, nel quadro esplorativo
dell'aspetto - avvertito come “problema chiave” - delle compensazioni
all'industria italiana: cioè in un'epoca in cui la Lockheed (come si è
dimostrato) non aveva ancora affrontato con il proprio consulente italiano
l'argomento dei possibili pagamenti politici; e che, se contatti corruttivi vi
fossero stati, risulterebbe inspiegabile l'assenza di qualsiasi riferimento
all'incontro di Palazzo Chigi da parte di Smith nella sua puntuale relazione a
Valentine e la stessa prospettazione del riferimento all'Antelope in termini di
mera probabilità.
Risulta
perciò credibile l'affermazione di Ovidio di aver nominato a Smith il
Presidente del Consiglio, tra le persone che avrebbero potuto essere
“potenzialmente coinvolte”, unicamente nel senso che sapeva essere possibile che questi fosse consultato.
Sta
di fatto, comunque, che, come riferisce Smith (nella lettera a Valentine più
volte citata) “ qualcuno aveva già rivelato ad Ovidio l’aumento del prezzo che
avrebbe comportato un 'profitto aggiuntivo di $ 150.000 per aereo ”, ed è
verosimile quanto dichiarato da Ovidio che egli ne parlò in Italia con la
persona verso cui aveva riposto “ maggiore fiducia ” in questa fase esplorativa
e che lo avrebbe “ guidato nel seguito di questo iter ”: interrogatorio di X.X.
udienza 17 maggio 1978).
La stessa persona (che nel dibattito
processuale è stata poi indicata come “ Innominato n. 1 ” ) avrebbe quindi
valutato largamente adeguata la cifra, spiegando ad Ovidio che questi per la
sua intermediazione nel pagamento politico, secondo la prassi, avrebbe avuto
diritto a trattenere per sé un 20 % della cifra ($ 30.000). Ma, avendo Ovidio
(il cui compenso era previsto a parte nell'accordo di consulenza con lo studio X.)
defalcato questo 20 %, ne era appunto residuata la cifra finale (riferita a
Kotchian e poi a Smith) di $ 120.000.
11.
Il “ piano ” corruttivo della Lockheed assunse, in quanto tale (nella
dimensione cioè di una determinazione ancora unilaterale), contorni sicuri e
definitivi solo nella successiva seconda decade di aprile.
Ancora il 7 aprile 1969, infatti,
Valentine, rispondendo a Smith (doc. SEC. 40140) manifestava perplessità sulla
corresponsione delle spese esterne “ indipendentemente dal conseguimento del
risultato ” e ribadiva tali preoccupazioni in un successivo telescritto del 9
aprile (doc. SEC. 40139), in cui chiedeva che la questione spese avesse
comunque “ l'approvazione di Egan (vice capo esecutivo della Georgia) quanto
alla somma, alle condizioni e al tempo ”. Solo
il 17 aprile i “ punti ancora aperti ” ebbero, poi, soluzione “ in via di
principio ” nel corso di una telefonata da Marietta fatta allo stesso Smith, a
Roma, da parte appunto di Egan. (Come si desume dalle lettere di Yalentine a
Smith del 17 aprile e di Smith ad Ovidio del 18 aprile 1969: doc. SEC. 40137 e
40136).
12.
Contemporaneamente fu risolto il problema conseguente della collaborazione con
lo studio X.. Sempre in base all'autorizzazione di Egan (avutasi con la
telefonata suddetta), venne redatto, il 17 aprile 1969, il testo definitivo di
accordo tra Smith ed X.X. (documento Church n. 106).
È
questa, dunque una data chiave perché in essa confluiscono tre avvenimenti :
a) la
Lockheed rende definitiva la sua decisione di adottare la strategia della
contribuzione politica ;
b) lo
studio X. perfeziona l'accordo di collaborazione con la Gelac e con ciò è
pronto a passare alla fase esecutiva dell'operazione;
c) si
definisce il ruolo di Egan (già incaricato da Kotchian di trattare con gli
organismi amministrativi militari e l'industria italiana, per i profili di una
eventuale coproduzione del C 130: (vedi deposizione Kotchian a Commissione
inquirente) come quello di colui al quale fanno ora capo, oltre quelli formali
e ufficiali, anche gli aspetti paralleli della campagna di vendita dei C 130
relativi alle intese corruttive ed agli accordi con gli intermediari.
Significative, al riguardo, sono le dichiarazioni di Kotchian (alla SEC.): “
Avevo la sensazione a quel tempo che la vendita italiana era tanto importante
per la continuità della linea di montaggio dei C 130 e per i profitti del
gruppo industriale, così che avevo bisogno di proporre un uomo molto forte
nell'affare... perciò staccai Egan dalla sua posizione ufficiale e lo assegnai
in modo che diventasse il direttore del programma dello sforzo italiano ”.
13. Relativamente al contratto di
collaborazione con lo Studio X., la difesa dell'imputato X.Y., ha ripetuto
l'assunto dell'estraneità di quest'ultimo nell'intermediazione corruttiva,
fondandosi sul testo dell'accordo definitivo di consulenza del 17 aprile che si
riferisce al solo Ovidio.
Sarebbe sufficiente replicare con il
rinvio alla già dimostrata distinzione di ruoli con cui si realizzò la
partecipazione di entrambi i fratelli al rapporto di collaborazione con la
Gelac. Il rilievo, comunque, dà occasione per richiamare a questo punto (in
anticipo sullo sviluppo temporale della vicenda) alcuni documenti, che
inequivocabilmente dimostrano, anche dopo la redazione dell'indicato accordo
indirizzato ad Ovidio, la partecipazione sostanziale di X.Y. alle attività
finalizzate alla promozione della vendita del C 130.
Ciò si ricava da riferimenti ed
ammissioni dello stesso Ovidio come nei seguenti documenti: la lettera in data
23 aprile 1969 con cui egli (nel restituire a Smith la copia firmata
dell'accordo 17 aprile 1969) ringrazia la Lockheed “ per aver dato ad Antonio e a me stesso la possibilità di
collaborare con voi ”; la successiva lettera 10 maggio 1969 (SEC. 44096), con
cui sempre Ovidio, con riguardo ad alcune modifiche apportate da Smith al testo
sono accettabili da lui stesso e da Antonio;
la lettera 30 giugno 1971 di Ovidio e Crockhett (SEC. 44415), in cui (a
proposito della formazione del testo della garanzia, su cui v. infra n. 85) è scritto, tra l'altro, “
non dovete dedurre che io ed Antonio ci
arrendiamo senza combattere ”; il telex
6 luglio 1971 di Ovidio a Crockhett e Kalemberg (SEC. 44406), sempre sul
tema della garanzia, firmato congiuntamente: Antonio e Ovidio; la
lettera 12 agosto 1971 di Ovidio a Matthews (SEC. 44383, ove si promette che “ Antonio guarderà ”; il telex di Ovidio a Cowden 7 settembre 1971 (SEC. 44377), che
preannuncia che l'avvocato Tesoro incaricato
dal Ministero avrà un pranzo “ con
Antonio e con me ” (v. n. 86); la
lettera di Ovidio a Del Pino in data 22 ottobre 1971 (relativa alla pratica
I.M.I., su cui v. infra no. 80), in
cui Ovidio ringrazia anche a nome di
Antonio.
E valgono ancora numerosi atti di
corrispondenza nei quali è chiaramente manifestata la convinzione della
Compagnia di trattare con una unità associativa composta dai fratelli Antonio e
Ovidio, il primo dei due essendo considerato, anzi, il componente di maggior riguardo.
In tal senso vanno ricordati :
l'appunto 28 marzo 1969 di Smith per
Harris, già citato, con cui si puntualizza che X.X., al cui ordine vanno fatti
i pagamenti, “ è il nome sotto il quale lo studio tiene il conto in banca
relativamente ai clienti stranieri ”; la già riferita lettera di Smith a
Valentine del 24 aprile 1969 che dà dettagliate indicazioni circa le modalità
di corrispondenza e di contatto con i X., scendendo a specificare quali
predicati o titoli devono essere usati secondo chi si voglia, in particolare,
riferirsi ad Antonio L. (prof. avv.)
o ad Ovidio L. (sig.);
la comunicazione interdipartimentale 21
agosto 1969 (SEC. 44183) con cui Martin dà disposizione per garantire una sorta
di esclusiva ai X. nella rappresentanza della Lockheed in Italia, precisando
che “ prima che qualsiasi elemento del personale delle divisioni... prenda un
contatto governativo o con l'industria italiana, uno dei X. venga informato delle questioni o delle circostanze ” e
che ciò “ potrebbe essere della massima importanza nelle questioni governative
alla luce del volatile sfondo politico italiano ”;
la comunicazione interdipartimentale 27
agosto 1969 (SEC. 47752) in cui, per l'assistenza in Italia, è tra gli altri
nominativi, segnalato sotto la voce “ consulente ” X.Y. “ socio dello studio legale ”;
la comunicazione interdipartimentale 29
agosto 1969 (SEC. 44467), in cui Roche ripete che prima di qualsiasi contatto
con l'industria e con il Governo italiano, deve essere avvisato uno dei membri dello studio X., che
ancora una volta si precisa essere “ il sig. Ovidio e il prof. avv. Antonio ”.
Di fronte a tale eloquente
documentazione sta la escogitazione difensiva che attribuisce i riferimenti
alla persona di Antonio ad un mero equivoco dovuto alla “ stratificazione ”
delle precedenti informazioni sullo studio X., raccolte dalla Colac in
occasione della tentata vendita del “ Orion P 3 ” che sarebbero state
trasmesse, rimanendo acquisite, alla Gelac, non ostante che il successivo
accordo con questa divisione, per la promozione del C 130, fosse poi stipulata
dal solo Ovidio.
Tale assunto cade, in vero, di fronte
alla semplice considerazione che se un equivoco siffatto effettivamente ci
fosse stato, la Gelac, una volta avvedutasene, non avrebbe mancato di chiarirlo
all'interno della propria organizzazione con la stessa meticolosità con cui
aveva inizialmente precisato di essersi assicurati i servizi di una unità
associativa composta dai due fratelli Antonio ed Ovidio. Il che non avvenne;
mentre, al contrario, espliciti riferimenti alla partecipazione di Antonio si
rinvengono anche nei documenti Gelac di epoca successiva e fino alla
conclusione della vicenda, come nel cablo da Roma 16 aprile 1971 di Brown alla
Lockheed (SEC. 46701) in cui si riferisce che... “ Tony è stato chiamato all'I.M.I. per discutere ” ; o nel telex 11
agosto 1971 di Matthews ad Ovidio (SEC. 44382) in cui si chiede “ se Antonio sarà a Roma ” (durante l'assenza
di Ovidio) per mantenere un continuo controllo per la registrazione del
contratto ”.
Ed è infine appena il caso di ricordare
una comunicazione della Lockheed ad Ovidio del 31 luglio 1975 (SEC. 40211), per
rilevare come - ancora in tale data - la Compagnia sapesse di poter avvalersi
in Italia, come sino ad allora si era avvalsa, non dell'opera del solo Ovidio
ma di quella cumulativa (non disgiungibile) di entrambi i fratelli “ esperienza
vostra e di Antonio corrisponde: allo
schema che siamo abituati ad attendere ”.
14. Ciò che si è detto sulla
impostazione della strategia della Lockheed di prospettare la propria
disponibilità al versamento di tangenti mediante l’opera dei propri canali
legali da svolgersi nei confronti dello studio X. e sulle risultanze probatorie
secondo cui fino alla metà dell’aprile del 1969 lo stesso accordo di “
rappresentanza ” con lo studio predetto non era ancora definito, induce ad
escludere che in precedenza vi fosse
stata nei confronti del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica gen. Fanali la
esplicazione di azione corruttiva, e in particolare che questa rimontasse ad
epoca anteriore al gennaio 1969 e che in dipendenza di essa si fosse svolta
quella missione dei colonnelli dello stato maggiore dell’Aeronautica negli
Stati Uniti di cui è cenno nel su menzionato documento Cowden del 19 febbraio
1969.
La relazione d’accusa ha attribuito
particolare importanza a tale missione, ritenendo che essa fosse stata disposta
dal Fanali in dipendenza del piano corruttivo con i dirigenti della Lockheed,
già in contatto con lui, tramite X.X., fin da epoca precedente.
Il che trova riscontro nel capo di
imputazione, che fa risalire al settembre 1968 l’inizio dell’attività
delittuosa.
Secondo la stessa relazione, la dottrina
impostata dallo S.M.A. in questo periodo (dicembre 1968) sarebbe sorta ex abrupto senza effettive ragioni ed
esigenze che la giustificassero, ma al solo pretestuoso scopo di simulare la
necessità di un velivolo da trasporto logistico avente caratteristiche
corrispondenti al C 130 il cui acquisto si voleva in tal modo propiziare.
La Corte rileva che tali assunti
d’accusa sono disattesi dai documenti acquisiti al processo dai quali risulta
che nel periodo considerato erano stati non solo avviati, ma persino conclusi
studi per l’ammodernamento della linea del trasporto aereo, in relazione alle
mutate esigenze del quadro operativo che si era venuto ad evolversi in quegli
anni.
Ed, infatti, l’attività del Fanali in
quel periodo di tempo appare coerente con l’orientamento di tutto lo stato
maggiore dell’Aeronautica, favorevole all’acquisizione, nel quadro
dell’ammodernamento del trasporto aereo e ad integrazione della linea di
velivoli da trasporto a breve raggio (a volte, impropriamente, definiti “
tattici ”), di un più limitato numero di velivoli con più ampia autonomia e
cioè a medio raggio (altrimenti detti “ logistici ”), i quali potessero
soddisfare le nuove esigenze in campo internazionale con riguardo agli impegni
dell’Italia verso la NATO o anche, per la loro maggiore capacità di carico,
quelle di intervento nello stesso ambito nazionale in caso di calamità o di
turbamento dell’ordine pubblico.
Tali esigenze risultano espresse nello
studio dell’ufficio I, 3° reparto, dello stato maggiore, in data 10 gennaio
1969 (arch. S.M.A. 201426), che espone in modo organico i compiti che il detto
trasporto aereo avrebbe dovuto all’occorrenza assolvere e i requisiti degli
aerei atti allo scopo. Esso non costituisce tuttavia se non il coordinamento in
forma unitaria di precedenti indagini e studi già avviati fin dal luglio del
1968, cioè da epoca nella quale non si era ancora determinato nei dirigenti
della Lockheed - come si è visto - il convincimento che per la campagna di
vendita dell'Hercules C 130 in Italia occorresse essere disposti al pagamento
di tangenti, dal che nasce la impostazione della sopra delineata strategia
promozionale.
15.
Privo di fondamento è inoltre il rilievo sulla insussistenza di mutate esigenze
che giustificassero l'orientamento dello stato maggiore Aeronautica verso
l'acquisizione di un velivolo da trasporto logistico, rilievo che l'accusa ha
inteso desumere dalla lettera del dicembre 1964 del Ministro Andreotti in cui
l'acquisizione del velivolo C 130 sarebbe stata esclusa in relazione alla
configurazione del nostro Paese e alla natura del teatro operativo delle nostre
Forze armate.
Giova al riguardo tener presente: che
con la citata lettera del 1964 il Ministro Andreotti non rifiutò affatto l'acquisto, ma si espresse negativamente
in ordine alla coproduzione dell'aereo
C 130 proposta dalla Lockheed ; che nel promemoria del 3 dicembre 1964, con cui
il Segretario Generale accompagnava detta lettera alla firma del Ministro, si
concludeva formulando l'auspicio “ sotto il profilo operativo di poter contare
su un limitato numero di questi veicoli di elevatissime capacità ”, che,
comunque, nell'arco di tempo che va dal 1964 al 1968 la situazione era
considerevolmente mutata in dipendenza di una serie di avvenimenti di grande
rilievo.
Ed è da precisare, sotto quest'ultimo
aspetto, che la situazione era mutata sia sotto il profilo riguardante il
teatro operativo, che si presentava più ampio anche con riguardo al maggiore
impegno che avrebbe potuto richiedersi all'Italia in dipendenza del suo
inserimento nel quadro della linea atlantica, sia sotto il profilo della
prospettiva di tempestiva realizzabilità da parte della nostra industria
aeronautica di un aereo a breve raggio, il G 222, in modo che potessero
prendere il posto dei C 119, la cui vetustà si era progressivamente aggravata.
Ora, mentre per quanto riguarda i
mutamenti inerenti al secondo profilo suindicato essi risulteranno da quel che
successivamente man mano verrà esposto in ordine agli studi condotti dallo
stato maggiore Aeronautica, è, a questo punto il caso di accennare a quelli
concernenti l'aspetto internazionale.
Dai resoconti parlamentari relativi alle
discussioni sul bilancio di previsione per il 1968 {vedi verbali delle sedute
25 gennaio 1968 e 8 febbraio 1968 della commissione Difesa della Camera) e a quelle
sul bilancio di previsione per il 1969 {verbali delle sedute 4 e 17 ottobre
1968 della commissione Difesa della Camera, della seduta alla Camera 24 gennaio
1969 e di quella 5 febbraio 1969 della commissione Difesa del Senato) emerge
che gli organi della NATO, in considerazione dello stato di tensione nel
Mediterraneo orientale e della crisi cecoslovacca, avevano adottato, nel
dicembre 1967 a Bruxelles, la strategia della “ risposta flessibile ” ed
equilibrata con mezzi convenzionali contro le temute aggressioni o minacce di
aggressione, e - nel maggio-giugno 1968 a Bruxelles e Reykjavick - avevano
raccomandato agli Stati membri di aumentare i loro sforzi nel campo
dell'armamento convenzionale.
E, sebbene il fondamento delle
preoccupazioni poste a base delle dette risoluzioni degli organi NATO e la stessa validità della politica di
adesione dell'Italia al Patto Atlantico avessero, nelle su citate discussioni
parlamentari, formato oggetto di vivaci contrasti tra gli esponenti delle forze
politiche, sorgeva il problema degli strumenti difensivi per far fronte,
all'occorrenza, al maggior impegno che avrebbe potuto richiedersi all'Italia in
dipendenza dell'Alleanza.
In questa prospettiva si inquadra la
serie di studi dello stato maggiore Aeronautica sulle esigenze del trasporto
aereo, che furono infine riassuntivamente esposte nella su ricordata relazione
del 10 gennaio 1969; studi che - come si è detto - risalgono appunto all'estate
1968.
Infatti,
già lo studio del 25 luglio 1968 del 3° reparto dello stato maggiore
Aeronautica (v. doc. arch. stato maggiore Aeronautica - 201502), - esaminate le
esigenze del trasporto aereo e in particolare quelle da affrontarsi con mezzi
dell'Aeronautica militare anche su richiesta dei Comandi alleati o di Dicasteri
o enti civili - segnalava l'opportunità di articolare la linea, oltre che su un
tipo di velivolo anche di caratteristiche inferiori al C 119, su un tipo di
velivolo con caratteristiche superiori (quali la maggiore capacità di carico
utile per rendere minimo il numero di sortite, un più elevato raggio di azione
a pieno carico per missioni in località altrimenti non raggiungibili senza un
eccessivo numero di scali intermedi, e la capacità di trasporto, oltre che
delle autoambulanze, degli automezzi pesanti in dotazione alle Forze armate il
cui caricamento richiedeva determinate dimensioni della rampa e del
portellone).
Nei
primi dell'agosto 1968 furono tracciate le linee direttive per il programma di
triplice articolazione del trasporto aereo in una riunione (documento in
archivio dello stato maggiore Aeronautica - 200178) di tutti i reparti dello
stato maggiore Aeronautica presso il Capo di stato maggiore, il quale segnalò
anche come essenziale che si tenesse presente il particolare problema degli
elicotteri da inserire nel settore trasporto per le esigenze (di soccorso e
trasporto in particolari zone) delle quali si era fatto cenno nello studio del
3° reparto.
Nei
mesi di agosto e di settembre Costarmaereo - su richiesta dello stato maggiore
Aeronautica - acquisisce i dati, da porre a raffronto, sia sugli aerei per il
trasporto a medio raggio sia su quelli per il trasporto a breve raggio: quanto
a questi, relativamente all'Andover, al Breguet 941, al Buffalo e al G 222; e,
quanto ai primi, relativamente al C 160 Transall e al C 130. Ed è in tale
occasione che la Lockheed trasmette, per tramite della nostra ambasciata a
Washington, l'offerta del 6 settembre 1968 diretta al gen. Nicolò, alla quale
si accenna nel su menzionato documento di Cowden del 19 febbraio 1969.
Sempre Costarmaereo riferisce i dati
predetti il 13 settembre (v. atti della Commissione inquirente III/7) al 4°
reparto dello stato maggiore Aeronautica, il quale conduce lo studio
preliminare sull’ammodernamento della linea in stretto coordinamento con lo
stesso Costarmaereo e col 3° reparto.
Parallelamente, intanto, sopravvengono
segnalazioni sullo stato di efficienza dei C 119 in dotazione. Costarmaereo il
4 settembre 1968 (Commissione inquirente XXIII/B, 32-35) - in risposta a
richiesta dello stato maggiore Aeronautica in data 4 luglio 1968 (atti
Commissione inquirente XXIII/B - 29) e ribadendo ciò che aveva comunicato in
precedenza (doc. Costarmaereo 19 febbraio 1968, in atti Commissione inquirente,
III/7 , 136) - indica come termine massimo di impiego l'anno 1972 e specifica
le ore, man mano decrescenti dopo il 1970, della presumibile attività di volo,
di un numero ridotto di C 119, salva sempre l'insorgenza di inconvenienti
imprevedibili. Valutazioni queste, corrispondenti a quelle espresse nello studio
datato 25 settembre 1968 del comando della 46ª aerobrigata (archivio stato
maggiore Aeronautica - 200271 e seguenti), in cui si rinnova, aggiornandola, la
segnalazione degli inconvenienti tecnici dovuti allo stato di usura dei detti
aerei e si prospettano soluzioni sostanzialmente analoghe a quella di cui nel
su citato studio 25 luglio 1968 del 3° reparto dello stato maggiore
Aeronautica.
Tali segnalazioni sul termine massimo di
impiego dei C 119 si spiegano anche in relazione al ritardo del programma di
costruzione del velivolo nazionale G 222, destinato a sostituirli e alla
preoccupazione che si determinasse un pregiudizievole intervallo temporale, non
realizzandosi la prevista saldatura tra la costruzione in serie dell'aereo
nazionale e l'uscita di linea dei C 119
(cfr. doc. Costarmaereo 19 febbraio 1968 cit.).
Il
ritardo del programma era dovuto al fatto che, dopo la lettera di intenti 20
aprile 1965 per due prototipi del G 222, si erano determinate delle perplessità
sulla convenienza economica dell'operazione.
E successivamente, pur essendo iniziata
nel 1967 la fabbricazione dei prototipi, si erano avute, nello stesso anno e in
quello successivo, determinazioni che incidevano negativamente sulla relativa
copertura finanziaria. Al punto che sia il Capo di stato maggiore Difesa (vedi
promemoria 5 settembre 1967 al Ministro: archivio dello stato maggiore
Aeronautica - 200086) sia il Fanali (v. promemoria 28 maggio 1968 al Capo di
stato maggiore Difesa: archivio stato maggiore Aeronautica - 200157) avevano
segnalato che i fondi assegnati non avrebbero consentito la prosecuzione del
programma, ma soltanto il pagamento dei lavori già eseguiti.
Su tutta l'esaminata problematica del
trasporto aereo, si completano, nel dicembre 1968, (rispettivamente il 7 e il
21) gli studi del 3° e del 4° reparto dello stato maggiore Aeronautica
(archivio stato maggiore Aeronautica - 201541 e 201284): il primo dei quali
viene poi, come si è detto, riformulato mediante coordinamento con gli altri,
nello studio del 10 gennaio 1969.
Questo, nell'indicare in via conclusiva
la triplice articolata esigenza di aerei a medio e a breve raggio e di
elicotteri pesanti, non costituisce dunque, come ritiene la Commissione
inquirente, la formulazione di una “ nuova dottrina dello stato maggiore dell'
Aeronautica ” sorta ex abrupto nel
dicembre 1968, ma trae la sua giustificazione dal coerente svolgimento di una
impostazione rimontante ad epoca anteriore anche al settembre del 1968.
Esso, infatti, non fa altro che
riesporre con maggiori dettagli e più appropriata terminologia le risultanze
complessive, indicando come necessario per le esigenze relative al trasporto a
medio raggio - comprese quelle del trasporto in ambito nazionale (aviolancio)
richiedenti la stessa capacità di carico e di caricamento - il numero di 15-18
velivoli con caratteristiche nettamente superiori al C 119 (tra i quali il C
130 e il C 160 Transall); per le altre esigenze dell'aerotrasporto in ambito
nazionale, il numero di 25-30 velivoli a breve raggio di azione e media
capacità di carico con caratteristiche inferiori o pari al C 119 (nella quale
classe risulta compreso il progettato G 222 anche se avente qualche
caratteristica superiore); e inoltre 25-30 elicotteri pesanti per le esigenze
cui si è fatto cenno a proposito della riunione del 2 agosto 1968.
Conclusivamente
può dirsi:
che
l'indicazione dell'esigenza di un aereo da trasporto a medio raggio (c.d.
logistico) sorse in dipendenza di mutamenti (rispetto al 1964) del quadro
operativo e si sviluppò progressivamente attraverso una serie di studi lungo
l'arco di tempo dal luglio 1968 ai primi del gennaio 1969, coordinati
all'interno dello stato maggiore Aeronautica anche sulla base dei dati forniti
da Costarmaereo;
che questa esigenza si affiancava a
quella parallela e permanente di una linea a breve raggio, in relazione alla
quale si ponevano problemi concernenti, da un lato, i tempi di utilizzabilità
dei C 119 in dotazione, e, dall'altro, la scelta del tipo di aereo con cui
sostituirli: scelta che implicava anche, a sua volta, la valutazione dei tempi
di realizzabilità del programma G 222 con riguardo al suo stato di avanzamento
e alle cause che ne avevano determinato il ritardo;
che
con la terza esigenza relativa agli elicotteri si era così delineata la
triplice articolazione della linea di trasporto dell' Aeronautica.
16.
Avendo appunto riguardo alla così emersa esigenza di una linea complementare di
aerei di più elevate prestazioni (a medio raggio), si spiega l'ulteriore
approfondimento della ricerca sui dati relativi a tale tipo di aerei; mentre il
maggiore interesse iniziale verso il C 130, piuttosto che verso il C 160 trova
la sua ragion d'essere nel fatto che dai dati forniti da Costarmaereo con la
sua citata relazione del 13 settembre 1968 risultava, in particolare, esclusa
per il secondo tipo di aereo la possibilità di ottenere compensazioni
industriali; punto questo considerato essenziale nel quadro di un eventuale
approvvigionamento di aerei stranieri.
In ragione di questo interesse per il C
130 si spiega poi la già menzionata missione in USA del febbraio 1969 e il
fatto che nel corso di essa i colonnelli Ciarlini, Terzani e Bartolucci ebbero,
al Pentagono, presso le autorità USAF (il cui interessamento per le migliori
offerte della Lockheed era stato sollecitato il 16 gennaio dal Fanali per
il tramite del generale Wood) quelle
conversazioni in tema di compensazioni industriali di cui è cenno nel documento
19 febbraio 1969.
Gli
ulteriori contatti sull'argomento si svolsero, tuttavia, direttamente tra la
Lockheed e Costarmaereo, a cui fu comunicata (con un telex ritrasmesso da Roha
a Jackmann da Parigi: v. doc. 900563 in arch. Costarmaereo) l'offerta del 15
febbraio 1969 con indicazione del nuovo prezzo degli aerei e delle linee
sommarie di programmi di compensazioni, oltre che di eventuale coproduzione,
seguita da più dettagliate offerte formali del 18 febbraio (arch. cit. n.
900567 a 900573), sulle quali Costarmaereo si espresse con relazione del 21
febbraio al 4° reparto dello stato maggiore Aeronautica (atti della Commissione
inquirente XXIII/b, 54). E con Costarmaereo, e in particolare con Nicolò, si
svolsero entrambi (nella medesima data del 31 marzo) evidentemente protesi a
saggiare la misura dell'interesse italiano, e l'affidamento che la Lockheed
poteva porvi, mentre deve escludersi che vi fosse stato un precedente contatto
con Fanali nel dicembre 1968, come ritenuto dalla Commissione inquirente sulla
base della deposizione di Egan dell'8 giugno 1976, ove si consideri che il
teste, pur nella confusione dei ricordi, riporta l'incontro all'epoca in cui il
Fanali fu ospite del Dipartimento della difesa in USA, cioè all'aprile 1969 (v.
promemoria Bartolucci 11 aprile 1969, stato maggiore Aeronautica - 200482).
18.
Se, come s'è visto, anteriormente alla data (17 aprile 1969) in cui la Lockheed
decise in via definitiva di sostenere con il pagamento di tangenti la propria
campagna promozionale in Italia, e in ogni caso, prima comunque del momento
(fine marzo 1969), in cui, in prospettiva dell'adozione di tale decisione, la
Compagnia intraprese, attraverso i X., sondaggi orientativi per
l'individuazione dei corruttibili e la quantificazione dell'onere della
corruzione, il problema italiano dell'ammodernamento del trasporto aereo si era
- di per sé - già da tempo andato evolvendo in termini tali da aprire
favorevoli prospettive alla Lockheed, per la vendita del suo aereo C 130, le
effettive possibilità di successo della Compagnia americana sul mercato
italiano rimanevano, comunque, incerte e aleatorie.
E
ciò - prescindendo dalla concorrenza del Transall, che la Lockheed, dopo
l'esperienza negativa del P 3, poteva, a ragione (o a torto) temere che si
imponesse con il ricorso a “ regalie ” (dal che la considerazione di Smith,
nella lettera a Valentine citata, “ in questa arena ... stiamo tentando di
controbilanciare tattiche dello stesso tipo messe su questa volta da una
combinazione di francesi e di tedeschi ”) - in dipendenza soprattutto, delle
croniche ristrettezze e difficoltà del bilancio della Difesa e dell'Aeronautica
in particolare: di cui è dato cogliere (a titolo esemplificativo) un riflesso
eloquente nel documento 15 marzo 1969 (arch. dello stato maggiore Aeronautica
201961) con il quale il Capo di stato maggiore Difesa invitava a ridurre le
dimensioni (che “ nell'attuale situazione del Paese ” non sarebbero state
condivise in sede politica dei “ progetti di stato di previsione ” presentati
dalle varie armi, tra cui appunto, il progetto dell'Aeronautica (prevedente una
spesa di 9 miliardi per il programma G 222 e di 15 miliardi per
l'ammodernamento della linea di trasporto con l'acquisto di 20 C 130 o C 160
Transall).
Tali immanenti difficoltà. finanziarie -
ove, come era prevedibile, non avessero consentito la coesistenza temporale
delle programmazioni per entrambi gli obiettivi prefissi - potevano far temere
che venissero proposte le operazioni per l'acquisizione di un aereo a medio
raggio, rispetto a quelle rivolte alla realizzazione dell'aereo a breve raggio;
vuoi perché tale era quello in dotazione (il C 119) la cui situazione era al
centro del problema dell'ammodernamento del trasporto aereo; vuoi perché nella
stessa categoria rientrava il G 222 concepito come il naturale successore del C
119. Il cui programma di fabbricazione, se pure condotto avanti con ritardo
(dovuto - come si è visto - al cronico problema della carenza di fondi: v.
anche deposizione Monti, istrutt.; Zattoni e Filippone, dibatt.) continuava,
comunque, ad essere patrocinato da Costarmaereo, per ragioni di tutela del
lavoro delle maestranze italiane e di prestigio dell'industria aeronautica
nazionale (cfr. Costarmaereo a stato maggiore Aeronautica 19 febbraio 1968 - 12
settembre 1968: atti della Commissione inquirente III/7 cit.), oltreché per la
speranza di acquisizione di un mercato internazionale (v. dep. Filippone,
Zattoni, Monti, Colagiovanni). In linea, del resto, con l'opinione dello stesso
stato maggiore Aeronautica, il quale dopo avere in una comunicazione a
Costarmaereo del 16 febbraio 1969 (n. 63 della doc. relativa al contratto per
prototipi G 222) confermato che la realizzazione dei prototipi rispondeva ad
una “ esigenza dell'Amministrazione militare ” insisteva, alla fine del marzo e
alla metà. dell'aprile nonostante il predetto atteggiamento del Capo di stato
maggiore della Difesa, affinché nella previsione di spesa per il 1970 si
richiedesse, oltre quella per l'approvvigionamento di un aereo a medio raggio,
anche una prima rata di 5 miliardi per il programma relativo ai detti prototipi
da completarsi con ulteriori stanziamenti negli anni successivi (v. doc. 25
marzo e 14 aprile 1969, in arch. dello stato maggiore Aeronautica 200440 e
200479).
19.
La prospettiva di questi ostacoli (di cui era ben consapevole la Lockheed, come
desumesi delle esplicite ammissioni di Kotchian alla SEC. l'8 aprile 1976; e
dal “ riassunto dati ” SEC. 44522 - compilato da Tomlinson il 28 agosto 1969,
ove si trova indicato, sotto la voce “ concorrenza aeromobili ”, accanto al
Transall, appunto il G 222 Fiat) si traduceva in motivo di necessità per la
compagnia americana, di assicurarsi un consistente appoggio e sostegno, già in
fase amministrativo-militare. E ciò anche in funzione di una soluzione che
fosse oltreché favorevole, soprattutto la più sollecita possibile, per
l'urgenza che in quel momento aveva la compagnia di costruire “ per non
interrompere la linea di montaggio del C l3O ” (v. Kotchian deposizione 8
aprile 1976 cit.).
Quest'appoggio,
su cui la Lockheed aveva necessità di contare, doveva d'altro canto, per essere
efficace, essere assicurato a livello non inferiore a quello di Capo di stato
maggiore Aeronautica (appunto il “ Pun ”, di cui alla lettera 28 marzo 1969 di
Smith a Valentine), il quale soltanto avrebbe potuto contrastare in sede interforze
le eventuali resistenze al soddisfacimento in via prioritaria delle esigenze
relative al trasporto logistico e costituire, inoltre, una garanzia di
continuità di indirizzo rispetto alla fase decisionale di competenza del
Ministro, anche in prospettiva di possibili mutamenti del quadro politico quali
paventati dalla Compagnia americana (sul che v. il riferimento, nella
comunicazione interdipartimentale 21 agosto 1969 già citata, al “ sempre
volatile sfondo politico italiano ”).
Il
gen. Fanali, che rivestiva la carica sopradetta, si inseriva, pertanto, come
elemento chiave nel piano strategico della Lockheed: le possibilità di successo
del quale erano, d'altra parte, come si è detto, agevolate dal fatto che lo
stesso Fanali, nell'aprile 1969, risultava già orientato in senso
tendenzialmente favorevole all'acquisizione del C 130.
20.
Questi, dunque, gli antefatti dell'intesa corruttiva. Tale intesa venne poi
effettivamente raggiunta, come è dato desumere dalla circostanza sicuramente
provata che tangenti, almeno per 70.000.000 di lire, furono corrisposte dalla
Lockheed al Fanali, per il tramite del coimputato Camillo Crociani.
Quest'ultimo era in precedenti rapporti
di conoscenza con X.Y., che verosimilmente lo indicò al fratello Ovidio come
l'uomo adatto a pilotarlo negli ambienti militari e delle forniture
aeronautiche. E fu Crociani a mettere, infatti, a disposizione la società, a
lui sostanzialmente appartenente (ed all'uopo costituita) denominata Com.El.,
per stipulare, il 18 ottobre 1969, un accordo di collaborazione con la
Lockheed.
Tale accordo, come risulterà dall'esame
del suo contenuto e dalle emergenze probatorie, aveva l'esclusiva finalità di
copertura di compensi corruttivi. E di fatto la Com.El. (prevalentemente se non
totalmente) fu utilizzata per i pagamenti in favore del gen. Fanali quanto meno
al momento conclusivo della registrazione del contratto di acquisto dei 14 C
130 da parte del Governo italiano.
Riservando, peraltro, ad una parte
successiva l'esame dell'accordo Com.El. - e, con esso, della posizione del
Crociani - occorre a questo punto stabilire gli elementi ulteriori del momento
e del contenuto dell'intesa corruttiva, con la quale già si consuma il reato di
corruzione, attesa la rilevanza di tali elementi proprio ai fini della
qualificazione giuridica della corruzione medesima.
Orbene, quanto al momento, il Collegio
ritiene che esso dovette essere certamente anteriore all'accordo Com.El. del 18
ottobre 1969 - dacché non avrebbe avuto senso altrimenti la predisposizione in
questa data di un accordo strumentale alla corresponsione dei pagamenti
illeciti - e può approssimativamente farsi risalire quanto meno al
luglio-agosto 1969, epoca in cui il Fanali preparò e trasmise il primo
promemoria al Ministro, sicuramente ispirato - come si vedrà - dall'intento di
favorire la Lockheed.
Quanto
al contenuto dell'intesa corruttiva, può affermarsi che il Fanali promise pieno
appoggio alla Lockheed per rendere possibile l'acquisizione del velivolo C 130
da parte del Governo italiano, mediante il superamento degli ostacoli o delle
resistenze che a tale acquisto si potessero frapporre.
21.
Circa la preparazione del promemoria al Ministro del 9 agosto 1969,
significative appaiono le circostanze di fatto e di tempo in cui tale preparazione
si inserisce. Esse evidenziano - parallelamente e in stretto collegamento con
lo svolgersi dei rapporti della Lockheed con il suo interlocutore naturale
Costarmaereo in merito alle offerte, specialmente per quanto attiene alle
compensazioni industriali o alla coproduzione del velivolo - un'attività di
continua informazione circa la evoluzione di tali rapporti, svolta da X.X., nei
confronti del Capo di stato maggiore dell' Aeronautica.
Tale
attività risulta tra l'altro dalla lettera 3 luglio 1969 (atti Martella IV /1),
con cui il X. invia a Fanali dati di confronto sui costi dell'aereo da
trasporto e gli preannuncia che prenderà parte alla visita che i dirigenti
della Lockheed gli farebbero il 12 luglio, e dalla lettera 30 luglio 1969 (atti
Martella IV /1) con cui lo stesso X., con riferimento ad una precedente
conversazione telefonica, informa il Capo di stato maggiore dell'adesione della
Finmeccanica (che tramite la consociata Aerfer, si riteneva a quell'epoca
potesse coprodurre il C 130), alla proroga dell'offerta Lockheed del 17 giugno
con scadenza al 31 luglio.
A ciò corrisponde un coinvolgimento del
Fanali nei detti rapporti con la Finmeccanica (v. anche la deposizione Tupini),
con coordinazione dei tempi e modi più opportuni di intervento in una con X.X..
Il che trova riscontro nell'appunto dello stato maggiore Aeronautica 31 luglio
1969 a firma Bartolucci (atti Martella IV /1) in cui si annota che, secondo il
giudizio del C.S.M. e del professore X., sarebbe stato quello “ il momento
propizio ” per l'inoltro al Ministro di un promemoria sul trasporto logistico,
e che il Fanali, “ dopo un colloquio con il dottor Tafuri assistente del Tupini
”, aveva disposto di attendere il consiglio di quest'ultimo per un coordinamento
del documento “ ai fini di una eventuale e più opportuna presentazione ”.
Analogamente
significativo, del resto, è il fatto in sé dell'iniziativa assunta dal Fanali,
di informare del problema direttamente il Ministro, la quale appare intempestiva
non essendo stata ancora espressa in sede collegiale l'opinione di tutti i Capi
di stato maggiore.
A
parte tali considerazioni, è proprio il contenuto del promemoria 9 agosto 1969
e di quello successivo del 22 settembre, in relazione al comportamento del
Fanali nella seduta dei Capi di stato maggiore del 17 ottobre 1969, che rivela
una condotta, evidentemente corrispondente al patto corruttivo, di pieno
appoggio alla Lockheed: appoggio che si esplica mediante una esposizione dei
dati del problema strumentalmente orientata in funzione del superamento degli
ostacoli di carattere finanziario e industriale che si frapponevano a una
tempestiva scelta del velivolo americano in modo da soddisfare l'esigenza di
continuità della produzione.
22.
Quanto al profilo di carattere finanziario, è sintomatico il modo con cui il
Fanali cerca di superare quello che alla Lockheed appariva il pericolo maggiore
- e cioè che l'avvio del programma relativo all'acquisto dell'aereo logistico
venisse differito (in vista di una coordinata programmazione finanziaria che
tenesse anche conto del trasporto tattico) specialmente per il prevalere di
resistenze dirette a destinare i fondi reperibili al programma G 222.
Occorre
considerare che nel promemoria del 9 agosto 1969:
a) si
sottolinea anzitutto che non è operabile la scelta tra il G 222 e il Breguet
941/S fino al termine (“ la proposta...
potrà essere formulata entro la fine del corrente anno ”) delle prove operative
in corso sul velivolo francese, e si aggiunge che, quale che sia la scelta,
l'onere per l'acquisizione dei velivoli di serie potrà interessare gli esercizi
finanziari 1971-77, per un inizio di produzione previsto intorno al 1972-73;
b) si
indica come prevedibile la diminuzione di efficienza, al di sotto del minimo
sopportabile, dei C 119 in dotazione, e ciò entro l'arco di tempo dal 1971 al
1972, così da rendersi necessario dare al più presto l'avvio al graduale ritiro
dei medesimi dalla linea di volo.
Ed è dalla convergenza di tali
argomentazioni che si fa sostanzialmente discendere (a parte il generico
accenno alla finalità di acquisire una capacità di trasporto su lunghe
distanze, posta già a fondamento della detta articolazione della linea di trasporto)
la conclusione che, non potendosi attendere sino alla data di prevista
acquisizione del velivolo tattico, “ l'acquisizione del velivolo da trasporto
logistico è della massima priorità... per dare tempestivo inizio alla
progressiva improrogabile sostituzione della linea dei velivoli C 119 ”.
Ora, per quanto attiene al punto sub A) deve convenirsi (sulla base delle
risultanze già ampiamente esaminate) che nell'agosto 1969 lo stato di
avanzamento del programma G 222 era tale che l'acquisizione del velivolo di
serie non era ritenuta prevedibile per la data approssimativamente indicata dal
Fanali, quale termine massimo di possibile impiego dei C 119.
Infatti,
lo stesso Costarmaereo prevedeva che l'entrata in linea dei primi velivoli non
potesse avvenire prima di 3-4 anni dalla lettera di intenti, pur se questa
venisse emessa appena avvenuto il volo del prototipo, il quale a sua volta, era
stato ritenuto prevedibile per il secondo semestre 1970, nel quale poi fu
realmente effettuato (v. Costarmaereo 22 marzo e 20 aprile 1967; il promemoria
del generale Nicolò 3 luglio 1972, in doc. sul programma G 222; e stato
maggiore Aeronautica 21 dicembre 1968 cit.).
Ed è anche vero che la necessità di un
raffronto fra il programma G 222 col Breguet in corso di sperimentazione può
apparire, con riguardo a quel momento, giustificata dal fatto che il velivolo
francese era stato appunto fin da principio segnalato negli studi dello stato
maggiore Aeronautica, come meritevole di particolare considerazione, rispetto
al G 222, per le caratteristiche di decollo e atterraggio corto.
Tuttavia
si ha anche motivo di pensare che l'indicazione del Breguet avesse già, in quel
promemoria, funzione strumentale di distogliere l'attenzione dal G 222, tanto
più se si considera che il Fanali continuò a sostenere il Breguet
successivamente, nella seduta dei Capi di stato maggiore allorché - come si
vedrà - egli era già a conoscenza del giudizio sfavorevole degli uffici dello
S.M.A. e ancor prima era stato da Costarmaereo informato, con relazione del 25
settembre 1969, che il Breguet presentava una “ insufficiente tangenza
operativa ” e che per ovviare a tale “ grave limitazione ” sarebbero state
necessarie sostanziali modifiche la cui messa a punto avrebbe richiesto “ un
notevole e dispendioso lavoro di sviluppo ” (Atti Commissione inquirente
XXIII/b).
Ciò che soprattutto rileva riguarda il
secondo punto concernente il termine ultimo di impiego dei C 119, in quanto la
esposizione del Fanali appare non rispondente al dovere di fornire al Ministro
una obiettiva informazione.
La
Corte non intende censurare quella parte del promemoria in cui si richiama una
dichiarazione in sede NATO di obsolescenza del C l19 a decorrere dal gennaio
1970, perché se ne trova, se non un diretto riscontro documentale, un accenno,
nella deposizione dibattimentale del gen. Vedovato.
Né la Corte vuole negare che lo stato di
usura dei C 119 potesse essere allora tale da giustificare la previsione di una
grave diminuzione dell'efficienza, durante il periodo di tempo 1971-72, e la
preoccupazione in ordine alla possibilità di assolvere durante quello stesso
biennio alle esigenze del trasporto aereo nazionale e di quelle relative agli
eventuali compiti NATO (vedi, al riguardo, oltre alle segnalazioni della 46ª
aerobrigata e alle note di Costarmaereo 4 settembre 1968 e 29 agosto 1969, le
numerose dichiarazioni dei testi, tra cui i generali Vedovato, Giraudo e
Filippone).
Ma, nella scelta degli elementi
essenziali da sottoporre al Ministro, non si sarebbe dovuto trascurare di far
riferimento anche alla prospettiva di un possibile prolungamento della vita
residua dei C 119 fino al 1974-1975, in vista della “ saldatura con
l'approvvigionamento del nuovo aereo da trasporto tattico ” (G 222).
Prospettiva, questa, formulata nel ricordato studio del 4° reparto dello stato
maggiore aeronautico in data 21 dicembre 1968 e nel successivo promemoria .del
medesimo ufficio datato 5 maggio 1969, a firma del colonnello Davite, nel quale
venivano esposti in dettaglio gli interventi tecnici necessari e sufficienti, e
l'onere economico era preventivato in 1.500 milioni.
Ed è da evidenziare che lo stesso Fanali
aveva approvato tale proposta (vedi l'appunto del 21 giugno 1969 del 4°
reparto, ufficio 3°), sicché l'averla ignorata nel promemoria al Ministro
palesa la sua preoccupazione che essa potesse contraddire l'urgenza di
immediato acquisto del C 130 prospettata, come si è visto, “ anche in funzione
della improrogabile sostituzione dei C 119 ”.
23.
Sotto altro profilo, anche l'aspetto industriale del propugnato acquisto dei C
130 appare prospettato dal Fanali in termini che vanno al di là della sua
obiettiva consistenza. Sostanzialmente egli espone quanto contenuto nella
relazione del 1° luglio, sulla base dei dati fino allora acquisiti da Costarmaereo,
con particolare riguardo alle proposte di coproduzione-compensazione. Ma le
successive valutazioni critiche e dubitative espresse su tali proposte, in sede
tecnica, vengono trascurate e restano assorbite nel generico marginale inciso “
anche se il valore di queste compensazioni non è ancora valutabile sul piano
dei particolari ”.
Laddove ben altra era la puntualità dei
rilievi che appena pochi giorni prima aveva formulato l'ufficio centrale
allestimenti militari, con una lettera a stato maggiore aeronautico del 22
luglio 1969 firmata dal gen. Matacotta, il quale riferiva notizie attinte
direttamente da membri del Dipartimento della Difesa USA, incontrati, il 9
luglio 1969, in una riunione cui avevano partecipato anche ufficiali dello
stato maggiore Aeronautica.
In questa lettera - con riguardo, in
particolare, alla offerta di concessione da parte degli USA di un congruo
numero annuale di grandi revisioni di motori di aerei C 130 (contraddistinte
con la sigla IRAN) di stanza in basi mediterranee - si rileva, infatti, che
tale ipotesi “ sembra al momento attuale non basata su elementi positivi “ per cui ” se questa realtà non potesse
essere modificata, neppure con interventi politici, la conclusione cui si
dovrebbe logicamente pervenire, basata su elementi esclusivamente
tecnico-economici, sembrerebbe essere quella della rinuncia all'acquisto dei
velivoli ”.
24.
Nello stesso disegno di accentuare gli elementi (anche eventuali) atti ad
agevolare l'acquisto del C 130 rientra da parte del promemoria Fanali, relativa
all'aspetto finanziario, laddove sottolinea che “ l'operazione potrebbe essere
facilitata mediante l'accensione di crediti governativi concessi dagli USA a
basso tasso d'interesse, da rimborsare in sette anni ”, Fanali tace al Ministro
quanto da lui ben conosciuto sulla difficoltà di tale operazione.
E, infatti, da rilevare che la
prospettiva di prestito USA - effettivamente accennata nell'offerta della
Lockheed esaminata da Costarmaereo nel suo rapporto del 21 febbraio 1969 - era
stata poi coltivata direttamente dallo stato maggiore Aeronautica (v. i
promemoria Bartolucci 11 aprile 1969; 1° luglio 1969) tra l'altro anche nella
già menzionata riunione del 9 luglio 1969 presieduta da Monti. Ma tale proposta
veniva dal sig. Alne (del Dipartimento della difesa USA), presente alla
riunione, definita quale ipotesi di estrema difficoltà (very unhappy subject).
In conclusione, il contenuto del
menzionato promemoria 9 agosto 1969, esaminato nelle varie parti di che si
compone, dimostra inequivocabilmente come, a mezzo di esso, il Fanali
(evidentemente, a questo punto, già legato dal patto corruttivo con la
Lockheed) mirasse, più che a dare al Ministro un'informazione aggiornata sul
problema del trasporto aereo nella sua globalità, e premere perché, nel contesto
di questo, si definisse la “ priorità ed urgenza ” dell'acquisto del C 130 (in
ciò essendo, il Fanali, d'altra parte, confortato dalla convinzione, maturata
antecedentemente all'intesa corruttiva e del resto condivisa dagli altri organi
del Ministero Difesa, che il velivolo in questione fosse tecnicamente valido e
rispondente a reali esigenze dell' Aeronautica militare).
25.
Dopo il ricordato intervento del Fanali, Costarmaereo non mancò di segnalare
allo stato maggiore aeronautico gli aspetti problematici di carattere
economico-industriale inerenti alla (eventuale) operazione di
approvvigionamento dei C 130.
In
una comunicazione al 4° reparto dello stato maggiore Aeronautica del 15
settembre 1969 (a firma Filippone) - in pari data trasmesso in copia anche
all'ufficio del segretario generale (ufficio affari tecnici) - la detta
Direzione generale commentava le nuove offerte della Lockheed in data 8
settembre, con le quali si prospettavano migliori condizioni sia rispetto alla
coproduzione Lockheed-Aerfer che alle compensazioni industriali: e, mentre
escludeva in ogni caso, la convenienza della prima, valutava che le
compensazioni concretamente ottenibili
non superassero 4-5 miliardi di lire, pari al 10 % della spesa di 40-50
miliardi da affrontare nel caso di acquisto diretto dei velivoli completi
presso la Lockheed (atti della Commissione inquirente III/g).
Ma
il Fanali, che il 22 settembre inviò un nuovo promemoria al Ministro (atti
Commissione inquirente III) al dichiarato scopo di “ delineare un punto
aggiornato della situazione ”, benché vi accenni alla insufficienza delle
compensazioni effettivamente offerte dalla Lockheed, non pone nel dovuto
risalto la inadeguatezza di esse e soprattutto – mentre rende noto di aver
disposto la continuazione da parte di Costarmaereo delle attività di
negoziazione - omette di riferire il giudizio pessimistico della stessa
Direzione tecnica, non solo sulla possibilità della Lockheed di garantire altre
compensazioni, ma anche sulla reale volontà di “ intraprendere alcuna azione
concreta in merito ”.
Ed è da aggiungere che, quale ragione
della già prospettata urgenza di affrontare per primo, in ordine di tempo, il
problema relativo al velivolo da trasporto logistico, rispetto a quello del
trasporlo tattico, egli - riprendendo l'argomento - adduce l'esigenza tecnica
di un avvio della produzione del detto velivolo in modo da consentire
l'introduzione in linea “ entro il termine di circa 12 mesi ”, quasi che ciò
non implicasse la soluzione del problema di carattere finanziario. Il quale
problema d'altra parte non sarebbe stato risolto, ma soltanto ridotto, pur se
si fosse potuto ragionevolmente contare su un prestito USA, la cui prospettiva,
per di più, appariva - s'è visto - tuttora assai incerta.
In altri termini appare chiaro che
volutamente il Fanali trascurava una approfondita esposizione dei due problemi,
quello finanziario e quello delle compensazioni industriali, che assumeranno
poi particolare rilievo, quali ostacoli da superare, anche - come si dirà -
nella fase della vicenda in cui sarà in carica il Ministro Tanassi.
Seguirono,
il 1° ottobre 1969, nuove offerte di compensazioni da parte della Lockheed, ma
pur esse furono valutate con perplessità da Costarmaereo, che le stimò non
superiori a 8-9 miliardi di lire (v. doc. Costar. 9 ottobre 1969, atti della
Commissione inquirente III/6).
Intanto
lo stato maggiore Difesa, al quale, per disposizione del Ministro, era stato
trasmesso per il parere il primo promemoria del Fanali, aveva raccolto le opinioni
espresse (in vario senso) dai singoli reparti.
26.
Si pervenne così – dopo che sul problema del trasporto vi era stato, il 10
ottobre 1969, un incontro tra il Ministro Gui e il Presidente del Consiglio
Rumor – alla riunione del comitato dei capi di stato maggiore del 17 ottobre
1969, alla quale parteciparono – oltre al generale Vedovato Capo stato maggiore
Difesa, che presiedette, e ai generali Fanali, Marchesi e all’ammiraglio Spigai
(questi ultimi due, rispettivamente per l’Esercito e la Marina) – anche il
generale Girando, quale segretario generale della Difesa e il generale Zattoni,
da poco direttore generale di Costarmaereo.
Risulta
dal resoconto della seduta che non vi furono sostanziali contestazioni sulla
prospettata necessità di articolazione del trasporto aereo nelle due classi di
velivoli e sulla preferenza dell’aereo C 130 per quella a medio raggio, ma
soltanto – e da parte del generale Marchesi – in ordine al problema finanziario
nel contesto della politica di programmazione degli acquisti.
Egli
rilevò che era difficile comprendere come mai le prospettate esigenze di
potenziamento del trasporto aereo potessero presentarsi con carattere di “
massima priorità e di estrema urgenza ” subito dopo aver discusso, concretato e
presentato una programmazione elaborata durante il primo semestre di quell’anno
e proiettata, per i programmi di maggiore impegno al 1974.
Rivendicò,
quindi, le attribuzioni del Comitato dei Capi di stato maggiore in sede di
programmazione tecnico-finanziaria, lamentando che fosse stato di fatto
esautorato. E osservò che, qualora il finanziamento del programma di
acquisizione del velivolo logistico dovesse avere inizio dal 1870, le risorse
necessarie avrebbe dovuto essere reperite dallo stato maggiore Aeronautica
nell’ambito dei propri stanziamenti.
Tuttavia,
lo svolgimento della discussione mostra chiaramente, ancora una volta, la
consonanza del comportamento del Fanali rispetto agli intenti della Lockheed,
soprattutto per ciò che attiene, da un lato, al numero di C 130 da acquistare,
e dall’altro alla scelta del velivolo tattico.
Infatti
– essendo stata prospettata dal gen. Giraudo la opportunità di limitare per il
momento il programma C 130 all’acquisizione di soli 10 velivoli – il Fanali si
preoccupò di contenere la riduzione entro il minimo di 16, e per di più, non
per ragioni operative, bensì adducendo che una maggiore riduzione avrebbe reso
antieconomico l’impianto di una linea di revisione IRAN in Italia, cioè con
riguardo alla convenienza delle compensazioni industriali di cui lo stesso
Zattoni aveva poco prima dichiarato, nella medesima seduta, di non potere
ancora precisare la consistenza. E ciò a volere tacere delle circostanze che la
progettata linea di revisione IRAN non era esclusivamente legata al numero
degli aerei italiani, ma si riferiva anche agli aerei di stanza in altre basi
mediterranee. E il comitato, di fronte alla insistenza del Fanali, finì per far
proprio il suo parere.
Quanto alla scelta del velivolo tattico,
il comitato, passò ad occuparsene dopo di aver riconosciuto l'opportunità di
prospettare che alle esigenze per l'acquisto dei velivoli logistici e anche di
quelli tattici si provvedesse con assegnazioni di fondi extrabilancio, senza
pregiudizio dei 70 miliardi già richiesti per altri programmi della Difesa.
E il Fanali tornò a porre in rilievo che
lo stato maggiore Aeronautica andava orientandosi, anziché sul G 222, sul
Breguet, e si dichiarò personalmente favorevole all'adozione di questo, alla
duplice condizione che venisse adottato anche dalla Francia e che si avesse
sufficiente garanzia circa l'effettivo raggiungimento delle prestazioni
dichiarate.
Tali
dichiarazioni non possono questa volta - come già si è anticipato nell'esame
del promemoria del 9 agosto 1969 - non apparire in funzione dell'intento di
stornare l'attenzione dal programma G 222 (di cui la Lockheed si preoccupava),
posto che lo stesso Fanali ha ammesso (vedi la sua memoria personale diretta a
questa Corte in data 25 ottobre 1977, p. 16) che il 4 ottobre 1969 era
rientrato dalla Francia il gruppo di lavoro inviato colà per prendere parte a
un ciclo di prove relative all'impiego del velivolo e, sebbene all'epoca della
riunione del comitato non si disponesse ancora della relazione completa, “ pur
tuttavia era già stato presentato un resoconto verbale della missione molto
sfavorevole al Breguet stesso ”.
Non a caso - alla risoluzione del
Comitato, che sulla base della situazione prospettata condivise (non escluso in
ultimo lo stesso gen. Marchesi: v. p. 21 del resoconto) gli orientamenti del
Capo di stato maggiore decidendo di portarli a conoscenza del Ministro - fece
seguito Costarmaereo con una nota allo stato maggiore Aeronautica del 21
ottobre 1969 a firma del gen. Zattoni (il quale non sarebbe stato presente
all'ultima parte della riunione) con cui ribadiva che “ il Breguet non può
essere considerato un sostituto del C 119 ”, laddove il G 222 “ è un velivolo
cosviluppato da tutte le industrie qualificate nazionali, aggiornato con
l'elettronica più moderna e con capacità di carico secondo gli standards
internazionali più aggiornati. Garantisce il massimo di ore di lavoro
all'industria italiana ”.
27.
Il 18 ottobre 1969 (la data è pacifica ed è stata anche espressamente
confermata dall'imputato Antonelli), il giorno quindi immediatamente successivo
a quello in cui si era tenuta la riunione dei capi di stato maggiore,
conclusasi (in conformità al parere espresso dal Fanali) con l'approvazione
della scelta del C 130 (e la decisione di portarla a conoscenza del Ministro),
la Lockheed-Georgia, produttrice del velivolo e, per essa, il vicepresidente
Egan (plenipotenziario della campagna italiana), stipulò un accordo con la
società Com.El. (si dirà poi dell'altro contratto con la società Tezorefo, che
risulta, in pari data, firmato dallo stesso Egan), avente formalmente ad
oggetto una non meglio definita “ assistenza nella trattativa per la vendita di
20 C 130 H in più o in meno al Governo italiano », dietro commissione di 10
milioni di lire per ogni aereo venduto, da pagarsi metà al rilascio di una
lettera di intenti entro il 31 gennaio 1970 e metà alla registrazione del
contratto, con clausola di restituzione delle somme riscosse, in caso di
cancellazione dell'ordine.
Su questo
documento, invero fondamentale, che porta alla ribalta la società Com.El. ed, a
mezzo di essa, l'imputato Camillo Crociani che ne è risultato l'effettivo
proprietario, occorre ora soffermarsi. Il primo dato di immediata evidenza è
rappresentato proprio dalla indicata relazione di conseguenzialità dell'accordo
rispetto alla scelta (in sede interforze) del velivolo americano.
La difesa
dell'imputato Crociani ha tentato, invero, di negare l'esistenza di qualsiasi
collegamento tra i due eventi, sostenendo che la lettera-accordo Com.El.
sarebbe stata sottoscritta nell'assoluta ignoranza della riunione dei capi di
stato maggiore, e ciò ha preteso di inferire dalla circostanza che nel detto
documento si ha riguardo ad un numero i (20) aerei che non coincide con quello
(16) sul quale il comitato espresse il suo parere favorevole.
Ma l'argomento
rivela. tutta la sua inconsistenza ove soltanto si consideri che, nell'accordo
in argomento, si fa in realtà riferimento ad un numero di « 20 aerei in più o
in meno », segno evidente che il testo fu formulato in previsione di una
decisione definitiva sul numero, che infatti sarebbe stata adottata solo alla
fine dell'anno. E non a caso il successivo accordo Com.El.-Lockheed,
modificativo del primo, redatto il 16 aprile 1970, preciserà poi il numero di
14 aerei, quale a quel momento si era definitivamente stabilito.
Il vero è -
come già anticipato - che scopo effettivo dell'accordo 18 ottobre citato fu
soltanto quello di predisporre un meccanismo di copertura dei pagamenti
illeciti, nel senso, cioè, che, con formale imputazione alle prestazioni
fittizie in esso indicate, la Lockheed si riprometteva di ottenere, per le
proprie esigenze contabili, ricevute «pulite» delle erogazioni corruttive, che
- al momento dell'avvenuta scelta (in sede interforze) e della ritenuta
imminenza della vendita del proprio aereo - doveva dimostrare di essere pronta
ad effettuare.
La prima
dimostrazione di quanto affermato discende dall'esame delle stesse vicende
relative alla costituzione, vita ed estinzione della Com.El., le quali già di
per sé evidenziano l'esclusiva finalizzazione della società al detto accordo
con la compagnia americana.
Ed
invero, quanto alla costituzione - a parte il rilievo di carattere temporale
che questa avvenne formalmente il 25 novembre 1969 e, cioè, addirittura dopo la
sottoscrizione della lettera contratto del 18 ottobre citato - sono comunque
significative le modalità con cui si pervenne, quali risultano dalle
convergenti dichiarazioni degli imputati Antonelli e Fava, dalle ammissioni del
Crociani nel suo esposto autografo del 1° settembre 1976 e dalle dichiarazioni
della teste Ortolani. L'iniziativa partì dal Crociani, che chiese all'avvocato
Antonelli del cui studio era da tempo cliente, una « società libera », alla
quale affidare attività di rappresentanza.
L' Antonelli
mise a disposizione la società « Via Varese » , creata nel lontano 1963 e da
allora non funzionante (che appunto il 25 novembre si sarebbe trasformata in
Com.El.), provvedendo, dietro richiesta dello stesso Crociani, alla
intestazione fittizia delle relative azioni alle sue collaboratrici Maria Fava
e Ortolani, le quali già in passato avevano dato la loro adesione ad analoghe
operazioni, ricoprendo anche cariche (di amministratore o sindaco) in altre
società « di comodo » del Crociani.
Amministratrice
della Via Varese-Com.El. fu nominata la stessa Fava presso la cui abitazione fu
stabilita la sede sociale.
Creata,
dunque, in coincidenza con l'accordo con la Lockheed, la Com.El. d'altra parte,
nessuna operazione economica svolse oltre a quella di riscossione (come si
vedrà) nel giugno 1970 e nell'ottobre 1971 delle due rate di 70 milioni
ciascuna (provenienti dalle tangenti Lockheed alle date stesse affluite in
Italia) che X.X. consegnò alla Fava, la quale a sua volta le rimise al
Crociani.
In
relazione ad un altro contratto che sarebbe stato stipulato con la « Selenia »
nel gennaio 1970 ( cui fa riferimento la difesa del Crociani per inferirne
l'effettiva operatività della Com.El.), se pur risulta un indiretto riscontro
documentale, non si registrano però altri compensi in favore della Com.El.
tranne un versamento di circa 9 milioni, a distanza di tempo, nell'aprile 1973.
La
Com.El., inoltre, non aveva (o comunque non è risultato che avesse) conti
correnti, non un capitale (che nominalmente era indicato in 30 milioni)
effettivamente versato, non una cassa o un fondo cassa, mentre, quanto alla sua
contabilità lo stesso Antonelli l'ha definita « fantasma ».
Sta
in fatto che - dopo che nell'ottobre 1971 intervenne la registrazione del
decreto di approvazione del contratto per l'acquisto degli aerei C l3OH (evento
in coincidenza del quale, in base all'accordo 18 ottobre 1969, citato ed alla
successiva modifica del 16 aprile 1970, doveva avvenire il saldo del pagamento)
- la vicenda della Com.El. può dirsi conclusa. Dimessasi la Fava, la società
venne, infatti, mantenuta artificiosamente in vita, succedendosi nella carica
di amministratore vari prestanome (Ferretti, Mariani, Ingrosso, v. atti
Martella II, 118 ss.) e mutando più volte la sede sociale, l'ultimo indirizzo
risultando essere quello di via dell'Olmo in Larino (CB), dove si rinvengono
varie altre società che, come la Com.El., non hanno mai svolto effettiva
attività (atti Martella III, 2,3).
28. La totale
finalizzazione della Com.El. all'accordo con la Lockheed è stata, del resto,
confermata anche da X.X., là dove, riassumendo le descritte vicende della
società, egli ha dichiarato che questa fu la « scatola vuota » suggerita dal
Crociani.
Né può darsi
credito alla tesi difensiva che questa scatola sia stata poi riempita di un
contenuto lecito, rappresentato (dopo che era venuta meno una iniziale
prospettiva di collaborazione e distribuzione di pezzi di ricambio) da
un'attività di « consulenza » personale del Crociani.
È poco
credibile, invero, che quest'ultimo possa essere stato ingaggiato per svolgere
le attività indicate nel suo esposto dell'1 settembre 1976, trattandosi, per un
verso, di suggerimenti di carattere empirico (quale fase seguire da vicino,
presso quale ufficio reperire la pratica, etc.) tali che X.X. certamente non li
avrebbe richiesti ad un uomo della statura del Crociani e, per altro verso, di
pareri legali, che il Crociani, nonostante la sua « pressoché trentennale
esperienza nel campo delle forniture allo Stato », non era il più adatto a
rendere, come del resto dimostra il fatto che, per la stesura della semplice
lettera-contratto Com.El.-Lockheed, egli si avvalse dell'esperienza del legale
Antonelli (che concordò con X.X. le relative clausole).
Lo stesso
Ovidio non ha dato, del resto, connotazioni più precise a questa presunta
consulenza del Crociani, parlando di un suo ruolo generico di « orientamento »
e di un solo suggerimento specifico con riguardo all'ipotesi di un contratto
settennale con consegne anticipate.
Né
va trascurato, al riguardo, il rilievo che la Lockheed poteva avvalersi, in
materia, di un contrattualista di fama internazionale come X.Y. - anche da
Ovidio definito il potenziale « lawyer » (legale) per il contratto C 130 - il
quale effettivamente poi diede ( come si vedrà) i suoi pareri, sia per la
vicenda del prestito I.M.I., sia in occasione dell'emissione della lettera
d'intenti del giugno 1970.
Sta di fatto
che i documenti della Lockheed, relativi al periodo 1969-71, non contengono
nessun riferimento ad attività personali, quali che siano, del Crociani; il che
riconferma che, per la compagnia, questi si identificava con la Com.El.
Analogamente i
numerosi testi sentiti, civili e militari, hanno concordemente dichiarato di
aver conosciuto il Crociani in altre occasioni e per motivi diversi, mai in
ragione della asserita qualità di consulente della Lockheed.
Né vale in
contrario il rilievo difensivo, secondo cui l'annotazione contenuta nel memorandum di Cowden a Ricke e Morrow -
che più dell'85 % delle spese promozionali andò ai partiti politici -
implicherebbe che il rimanente 15% (appunto la somma corrisposta alla Com. El.
sarebbe stato erogato in maniera legittima, per un'attività, quindi, effettiva
e lecita del Crociani.
Dacché,
invero, anche il detto 15 %, nel citato memorandum,
è pur sempre considerato sotto l'unica voce « spese promozionali », per cui
l'annotazione di Cowden non si spiega altrimenti che nel senso che più dell'85
% delle spese (corruttive) complessive andò a partiti politici, mentre il
restante 15 % ebbe un'altra destinazione, ma sempre la stessa causa.
Laddove,
se la somma indicata nell'accordo Com.El. (ammontante, in relazione al numero
poi stabilito di 14 aerei, a L. 140.000.000 pari a dollari 224.000)
effettivamente avesse dovuto compensare il Crociani per i suggerimenti dati ad
Ovidio - per questa sorta, cioè, di « consulenza del consulente » (come lo
stesso Ovidio l'ha definita a dibattimento) - assolutamente inspiegabile
risulterebbe allora l'entità della somma, addirittura superiore a quella
complessiva (di dollari 210.000} pattuita con lo studio X., che pur rappresenta
la chiave della Lockheed per « aprire le porte » del cliente italiano ed era
stato - come si è visto - deputato a gestire tutta la delicata operazione
corruttiva.
29. D'altra
parte lo stesso contenuto dell'accordo 18 ottobre 1969 si dimostra
incompatibile con l'esplicazione dell'attività di consulenza quale asserita dal
Crociani e da Ovidio.
Particolarmente
significativa al riguardo è la strutturazione della prestazione dedotta in
contratto che sostanzialmente si risolve in una obbligazione di risultato, non
solo per ciò che riguarda la lettera di intenti, a cui è collegato il pagamento
del 50 % del compenso, ma anche in ordine alla approvazione definitiva della
vendita dei C130 al Governo italiano, in correlazione alla quale è previsto il
pagamento del saldo, con l'apposizione per di più di una clausola di
restituzione delle somme già riscosse, in caso di mancato buon fine della
commissione.
30. In realtà
la configurazione dell'accordo Lockheed-Com.El., come sopra descritto, rivela
la sua effettiva ragione di essere in relazione al fatto (su cui di qui
appresso si tornerà) che (in tutto o in parte) le somme ivi pattuite dovevano
servire a compensare il gen. Fanali.
Per cui - alla
luce dell'aspettativa che la compagnia aveva di un appoggio da parte del capo
di stato maggiore aeronautica, che (come già detto} si proiettasse al di là del
momento della scelta interforze fino alla definizione della trattazione,
attraverso una influenza da esplicarsi anche nei confronti del vertice
decisionale - si spiega, appunto, che la seconda rata fosse stabilita al
termine finale del procedimento di acquisto e che a detto evento fosse risolutivamente
condizionato anche il pagamento della prima.
E
venendo ora appunto alla dimostrazione della effettiva destinazione delle somme
contemplate dall'accordo Com.El., va detto subito come - quanto all'importo di 70
milioni, rappresentante il saldo finale ( costituito da 14 assegni da 5 milioni
ciascuno, all'ordine della detta società, richiesti da X.X. il 30 novembre
1971, con prelievo, previa conversione in lire, dalla terza tangente Lockheed)
- si sia raggiunta la prova piena e circostanziata di tale destinazione: in
favore, appunto, del generale Fanali, attraverso l'intermediazione del
Crociani.
Come
emerge dalla narrativa, l'operazione ha potuto essere ricostruita nella sua
completezza solo in esito alla istruttoria dibattimentale della Corte, e ciò
sia per la complessità delle cautele e degli espedienti adottati al fine della
sua dissimulazione, sia per il contegno processuale del Fanali. Il quale -
posto di fronte all'evidenza di progressive scoperte di incasso da parte sua
(tramite la moglie Carmen Valcarcel) di assegni del Crociani intestati a
nominativi di comodo - si era limitato (negli interrogatori resi al giudice
istruttore della Corte) a dare man mano vaghe e non plausibili giustificazioni
di tali incassi, senza mai ammettere l'esistenza dei pagamenti ulteriori, poi
venuti in luce; evidentemente nell'estremo tentativo di tenere celata alla
Corte quantomeno la corrispondenza dell'importo complessivo delle somme da lui
ricevute tramite il Crociani (con le modalità suddette) con quello delle somme
correlativamente pervenute alla Com.El.
Questi,
comunque, i dettagli dell'operazione.
Essa muove dal
momento in cui i 70 milioni all'ordine Com.El. consegnati da Ovidio alla Fava e
da questa fatti pervenire al Crociani, vengono accreditati sul conto corrente
di quest'ultimo n. 37308 presso l'Istituto Bancario Italiano, il 1° dicembre
1971.
Successivamente
a tale data, con addebito sul conto I.B.I. citato, per incarico del Crociani,
(nel primo caso) Antonelli e (nel secondo) la segretaria dello stesso Crociani,
Maria Chilesotti, chiedono l'emissione dei seguenti assegni all'ordine di
nominativi di comodo, che - come detto - pervengono poi al Fanali :
a) il 9 dicembre 1971, sei assegni di lire
5 milioni ciascuno all'ordine di Giuseppe Sandri, per complessivi 30 milioni; i
quali, previa girata in bianco, vengono portati all'incasso da Carmen
Valcarcel, i primi due il 14 dicembre 1971 - uno presso il Banco di Roma,
l'altro presso il Credito italiano - gli altri 4 in date successive sempre
presso i predetti istituti ;
b) il 21 marzo
1972, 4 assegni da lire 5 milioni ciascuno all'ordine di Mario Bianchi, per
complessivi 20 milioni, incassati anche questi da Carmen Valcarcel con analoghe
modalità e con cadenza approssimativa di un assegno al mese.
A tali titoli
fanno seguito altri due assegni da lire 5 milioni tratti presso il Banco di
Santo Spirito il 26 luglio 1972 all'ordine di Mauro Alberti e un terzo assegno
da lire 10 milioni emesso dallo stesso istituto il 26 settembre 1972 all'ordine
di Mario Rossi [per complessivi 20 milioni che, sommati a quelli sub a) e b), raggiungono appunto il totale di 70 milioni]: i quali,
intestati anch'essi a destinatari inesistenti ed incassati dalla moglie del
Fanali, per ammissione di quest'ultimo (v. udienza 20 luglio e 11 maggio 1978)
pure gli provengono da Camillo Crociani.
31.
Il Fanali ha tentato invero di giustificare il ricevimento delle somme
suddette, imputandole ad un rapporto di collaborazione-consulenza, che dopo il
pensionamento, lo avrebbe legato al Crociani.
Tale rapporto
- instaurato su base non scritta, senza previa indicazione di durata e misura
di compenso - avrebbe avuto un oggetto che il Fanali, via via adeguandosi alla
maggiore entità dei pagamenti che l'istruttoria portava alla luce, ha
progressivamente dilatato; in un primo tempo, parlando di due specifici
incarichi ricevuti - quali la vendita della società del Crociani denominata «
Ciset » e l'organizzazione di qualcosa di simile in Spagna e, in un secondo
tempo, assumendo anche di aver assicurato una sorta di « esclusiva » della sua
collaborazione (pare contesa da altri offerenti) di cui il Crociani intendeva
avvalersi ai fini di una « introduzione presso i massimi dirigenti delle
industrie aeronautiche internazionali ».
Nel
quadro di tali rapporti l'ex capo di stato maggiore Aeronautica avrebbe
effettuato « sondaggi all'estero », intavolato trattative con la società «
Plessey » per l'eventuale cessione della « Ciset », contattato la società «
Neutronica » per il programma spagnolo, presentato il Crociani al presidente
della Rolls Royce.
La prova non
ha, però, confortato l'esistenza di questa collaborazione, quantomeno
nell'ampiezza voluta. Dei pretesi sondaggi all'estero (che del resto lo stesso
imputato ha poi riconosciuto che si sarebbero svolti « senza contatti diretti »
con aziende), nessuna documentazione è stata, infatti, fornita e se ne sono per
di più dichiarati all'oscuro l'avvocato Antonelli ed il segretario del
Crociani, Salieri.
Assolutamente
ridimensionato è stato poi il ruolo del Fanali nella trattativa con la Plessey.
In concreto egli avrebbe fatto una telefonata, partecipato ad una colazione ed
organizzato un incontro tra il Crociani e tale Clark, uscendo quindi di scena:
come sostengono il teste Cartia, che seguì la trattativa a livello tecnico, e
il teste Reichmuth che ebbe rapporti con il Cartia e l'avvocato Antonelli dal
quale ultimo fu predisposta una bozza di contratto e tenuti i contatti in
Italia e in Inghilterra con i dirigenti della « Plessey ».
Ancora più
vaga è risultata, infine, la partecipazione del Fanali all'affare spagnolo,
poiché anche in questo caso la trattativa - con la società «Neutronica» - fu
seguita dal Cartia, dopo che l'imputato aveva contattato ed inviato in Italia
il Presidente di quella società.
In realtà, è
chiaro che, dopo la vicenda Lockheed, il Fanali e il Crociani rimasero in
reciproci rapporti che, dopo il pensionamento del primo, poterono assumere
anche forme collaborative.
Si trattò,
però, di una collaborazione certamente di limitata portata ed entità, cui
verosimilmente si riferiscono a titolo di compenso i pagamenti per L.
15.000.000 a suo tempo individuati dalla Commissione inquirente (successivi e
distinti rispetto a quelli per L. 70.000.000, di cui si è innanzi parlato),
effettuati con tre assegni del Crociani, rispettivamente, il primo, del 29
dicembre 1972 all'ordine di Duilio Fanali e, gli altri due, del 9 marzo 1973
all'ordine di Carmen Valcarcel.
Circostanza
questa del resto in un primo tempo ammessa dallo stesso Fanali, nel suo
interrogatorio del 21 dicembre 1977, laddove ha dichiarato: « io alla
Commissione inquirente indicai l'importo degli assegni (appunto i 15.000.000
del dicembre 1972-marzo 1973) che riguardavano le prestazioni del progetto di
vendita della « Ciset ».
D'altra parte,
la correlazione tra i titoli (per L. 15.000.000) da u1timo indicati ed una
attività sostanzialmente lecita svolta dal Fanali in pro del Crociani si rispecchia nella regolare intestazione degli
stessi assegni, questa volta rilasciati direttamente all'ordine del Fanali o
della moglie.
32.
Ben diverse in precedenza furono, invece, le cautele adottate sia dal Crociani,
al momento della erogazione, sia dal Fanali all'atto della riscossione, per
dissimulare la conseguenzialità tra il pagamento Lockheed a Com.El. e il
ritrasferimento della somma stessa al Fanali.
Ed,
invero, al duplice accorgimento del Crociani di frazionare il pagamento nel
tempo (simulando una periodicità di scadenza) o di intestare i titoli a nominativi
di comodo, fa riscontro una ancor più macchinosa serie di espedienti posti in
essere dal Fanali.
Il
quale - apposta (non è data sapere come e tramite chi) la firma di girata degli
apparenti ordinatari dei titoli (Bianchi, Rossi etc.) - incaricò poi della
riscossione la propria moglie, preoccupandosi di scaglionare a sua volta
ulteriormente nel tempo anche gli importi ricevuti in unica soluzione (
dimodoché i 6 assegni ad ordine Sandri del 9 dicembre 1971 vennero utilizzati
in un periodo dal 14 dicembre 1971 al 1972; ed i 4 assegni del 21 marzo 1972 ad
ordine Bianchi dal 27 marzo al 6 giugno 1972, in quest'ultimo caso venendo, per
altro, commesso, evidentemente per distrazione, l'errore di portare all'incasso
titoli con il numero più alto prima di quelli in sequenza con il numero più
basso) e facendo, per di più, attenzione a non riscuotere più di un assegno per
volta presso lo stesso istituto (così che, il 14 dicembre 1971, la Valcarcel,
per incassare i primi due titoli, si recò, nella stessa mattinata, e presso il
Banco di Roma e presso il Credito italiano).
Ed appunto da
tale reciproco e convergente comportamento del Crociani e del Fanali, traspare
la consapevolezza dell'illiceità del pagamento che il primo si adoperava a far
pervenire al secondo.
Né
alcun peso ha il contrario rilievo della difesa incentrato sull'intervallo
temporale che intercorre tra il 17 ottobre 1969 - data in cui, con la scelta
(Interforze) del velivolo, si sarebbero « esauriti gli atti di competenza del capo
di stato maggiore Aeronautica » - e il dicembre 1971, momento iniziale del
pagamento esaminato; essendo, invero, sufficiente a spiegare tale circostanza
la considerazione, già svolta, circa l'obbligazione sostanzialmente di
risultato assunta dal Fanali, dal quale la Lockheed - come si è detto - si
attendeva anche una esplicazione di appoggio e di influenza lungo l'intero iter amministrativo.
Il che, poi,
effettivamente si realizzò: come dimostrano (tra gli altri eventi che di
seguito si esamineranno e che qui solo anticipatamente si richiamano):
l'intervento del Fanali nella riunione del 14 gennaio 1970, ove prospettò come
soluzione del problema finanziario il prestito tra i Governi; il suo
interessamento alla soluzione del pagamento settennale (v. lettera di Ovidio a
Fanali del 25 febbraio 1970); il successivo interessamento presso l'addetto
aeronautico a Washington nell'estate 1971 per far ricevere da costui dirigenti
Lockheed, nonché la c.d. « luce verde » del 17 settembre 1971; infine, le
continue pressioni esercitate su Costarmaereo per accelerare l'iter del contratto, attestate anche e
dalla sollecitazione rivolta a Zattoni per l'immediato inoltro dello schema al
Consiglio superiore delle forze armate, e dalla raccomandazione fatta a De
Maria « di cercare di superare le difficoltà esistenti » (v. depos. in
istruttoria testi Zattoni e De Maria).
33. Tutto ciò
a prescindere dall'ulteriore considerazione che, relativamente alla prima quota
Com.El. pagata da X.X. nel giugno 1970 (con prelievo dalla prima tangente
Lockheed), pur non sussistendo sicuri elementi di riscontro documentale,
permangono, comunque, consistenti elementi di sospetto che anche questa, in
tutto o in parte, possa essere pervenuta al Fanali.
Il quale, in
epoca anteriore all'autunno 1971 e risalente alla primavera del 1970 - oltre
all'acquisto di titoli azionari ed obbligazioni - compì operazioni immobiliari
(acquisto di un fabbricato e restauri di vari edifici) per alcune decine di
milioni, inizialmente dissimulandone l'effettivo costo e successivamente
giustificandone le fonti di copertura con ricorso a non controllabili entrate
di provenienza familiare propria (prodotto di conversione dì titoli ricevuti
dalla madre) e della moglie (liquidi e gioielli provenienti da parenti) (vedi
interrogatorio 24 marzo 1976 all'istruttore Martella).
34. In ogni
caso, non assoluto essendo il valore probatorio delle dette emergenze, il
problema della destinazione della prima rata Com.El. resta aperto: nel senso
che questa potrebbe anche essere stata destinata a compensare alcuno tra gli «
altri funzionari inferiori ma sempre di alto grado », cui fa riferimento Smith
nella lettera a Valentine, ovvero lo stesso Crociani.
Il quale
ultimo, d'altra parte, anche a prescindere da tale eventualità di pagamento
tramite la Com.El., aveva comunque interesse ad entrare in rapporto con la
Lockheed per le prospettive di espansione all'estero dei propri affari, e, in
particolare, di collaborazione che potevano derivare {e di fatto derivarono)
alla « Ciset » (vedi deposizione Cartia 3 marzo 1976 a Martella).
E non può,
infine, neppure escludersi che lo stesso Crociani sia stato anche il reale
beneficiario delle somme che X.X. assume di aver corrisposto all'Innominato.
Questa «
figura » (volutamente lasciata nel vago) di « pilota » che guidò il X. nella
prima fase esplorativa e nel seguito del suo iter, ben potrebbe infatti identificarsi, appunto, con il Crociani:
quanto meno in parte, risolvendosi per il resto in una escogitazione
processuale per coprire comportamenti di altri soggetti compresi o meno tra gli
altri imputati.
Il Crociani,
infatti, era aduso a muoversi negli ambienti, oltreché militari ed industriali,
politici e governativi, essendo (come da suoi stessi difensori affermato) «
uomo assai patente che poteva influenzare anche la designazione di incarichi
ministeriali » e quindi aveva la « statura adatta » per ricoprire il ruolo che
Ovidio attribuisce all'Innominato. E nella seconda fase della corruzione,
proprio il Crociani (come meglio si vedrà) prese i contatti con il nuovo
Ministro Tanassi, tramite il segretario di questi Palmiotti, che conosceva al
punto da finanziare (egli notoriamente legato ad esponenti ed ambienti della
Democrazia cristiana) la campagna elettorale del di lui fratello Tommaso
Palmiotti, candidato del Partito socialdemocratico.
35. La stessa
data del 18 ottobre 1969, sotto la quale effettivamente fu redatto l'accordo
Lockheed-Com.El., risulta apposta sul parallelo accordo tra la Lockheed e la
società panamense Tezorefo; documento, quest'ultimo, ricalcato (nei primi due
capoversi addirittura letteralmente) sul testo del primo, al quale fa anche
espresso rinvio, per specificare che il compenso ivi previsto, (di L.
10.000.000, cioè di dollari 16.000 per aereo venduto) doveva detrarsi da quello
complessivo di dollari 120.000, stabilito appunto in favore della Tezorefo.
Le uniche
varianti sono, invece, rappresentate dalla previsione (nel caso dell'accordo
Tezorefo) del pagamento non in due, ma in unica soluzione, rapportata alla
lettera di intento, la cui emissione deve intervenire entro il 31 marzo 1970 (e
non entro gennaio come nel testo Com.El.).
Nessun dubbio
che anche l'accordo Lockheed-Tezorefo sia stato finalizzato (analogamente
all'accordo Com.El.) alla copertura delle previste « spese promozionali »:
nessuno degli interessati avendo, invero, mai asserito l'esistenza di alcuna
effettiva attività da esplicarsi dalla società panamense in favore della
compagnia americana ed essendo stato anzi espressamente confermato (v.
deposizione Cowden alla Sec. 7 gennaio 1977) che la Tezorefo « fu utilizzata
soltanto per fornire. ricevute di pagamenti che si dovevano corrispondere al
partito politico del Ministro della difesa ».
Piuttosto, in
relazione al detto documento, il dibattito processuale si è polarizzato su due
quesiti involgenti, rispettivamente, la effettiva titolarità della Tezorefo ed
il momento della sua effettiva utilizzazione (nel contesto della finalità
suddetta): momento che X.X. ha sostenuto essere posteriore a quello risultante
dal testo (che sarebbe antidatato) dell'accordo con la compagnia americana.
36. Sul primo
punto, l'affermazione di X.X. (coerente al suo costante intendimento di
scagionare il fratello Antonio), che la società a lui stesso si apparteneva e
da lui sarebbe stata utilizzata per la predisposizione della corrispondenza,
fittizia, con la Lockheed, risulta smentita dalle emergenze probatorie. Le quali
convergono univocamente a dimostrare che l'effettivo dominus della Tezorefo era, invece, X.Y.: onde è a questo che va
conseguenzialmente imputata la scelta dello strumento di copertura delle
erogazioni a livello politico.
Ed
invero proprio Antonto X., come si è avuto modo di accertare (vedi atti
Martella VII/127), nominò il presidente della Tezorefo, nella persona
dell'americano John Vassar House, da lui conosciuto sin dal 1968 ed utilizzato
per la stessa funzione di prestanome in numerose altre società facenti capo al
suo studio.
Il Vassar
House, del resto, veniva retribuito per le sue prestazioni con somme prelevate
da un conto personale di Antonio (circostanza da quest'ultimo ammessa) (vedi
atti Martella, VII/l29); firmava atti della società nello studio X. (v. atti
della Commissione inquirente XV /b, 27); ignorava ed ignorò, fino alla
pubblicazione sui giornali, della vicenda Lockheed, l'esistenza di collegamenti
tra la Tezorefo ed Ovidio; si rivolse ad Antonio, dopo lo scandalo, per dare le
sue dimissioni dalla società, e da Antonio ebbe il consiglio di recarsi in
Svizzera (cfr. deposizione Vassar House alla Commissione inquirente).
E,
d'altra parte, che la Tezorefo fosse strumento di X.Y. risulta dalla ulteriore circostanza
che la stessa possedeva quote della « Asami », a sua volta intestataria della
villa di Maiori residenza estiva di X.Y..
31. Quanto al
punto, poi, relativo alla data di compilazione dell'accordo Lockheed-Tezorefo,
osserva la Corte che, in mancanza di prova certa della corrispondenza di tale
data a quella (del 18 ottobre 1969) indicata sul documento, non può escludersi
la asserita retrodatazione. Ciò potrebbe, inoltre, spiegare la già accennata
divergenza tra i due accordi Com.El.-Tezorefo, quanto al diverso termine
previsto per la emissione della lettera di intenti Nel senso che l'indicazione,
nel secondo documento, di un termine più ampio (ove effettivamente voluta e non
meramente accidentale) starebbe a giustificare a posteriori il permanere in
Italia - come tra breve si vedrà - della rimessa Lockheed di dollari 2.020.000
del dicembre 1969, oltre la data del 31 gennaio 1970 (indicata nel testo
Com.El., come termine entro il quale avrebbe dovuto invece essere emessa una
lettera di intento).
Sta di fatto,
però, che il cennato accordo Tezorefo, anche se effettivamente antidatato,
certamente non fu redatto nel novembre 1971, data indicata da X.X. (v. memo
borsa di cui al paragrafo 37 dello « svolgimento del processo ») nel palese
intento di proiettare avanti nel tempo tutto ciò che attiene alla intesa a
livello politico, circoscrivendo questa alla (sola) seconda fase, cui si
riconnette il primo effettivo pagamento di dollari 653.000 del giugno 1970 ed
imputando, invece, ad un equivoco la precedente già menzionata rimessa del
dicembre 1969.
Dell'accordo
Tezorefo 18 ottobre 1969 vi è, infatti, già una sicura citazione in un
documento del 2 febbraio 1971 (telex di Valentine a Egan: SEC. 40103). Ed è
probabile che ad esso si riferisca anche l'altro precedente documento 19
dicembre 1970 (SEC. 46855), con cui Ovidio trasmette a Cowden, che gliene ha
fatto richiesta, la documentazione esistente relativa alle « spese promozionali
», non essendo invero tale documentazione riferibile all'accordo modificativo,
tra la stessa Lockheed e Tezorefo, del 16 aprile 1970. Il quale ultimo - a sua
volta (sicuramente) antidatato - sarebbe stato in effetti compilato dopo il 24
giugno 1971, come emerge dall'appunto in tale data (in calce ad una comunicazione
a Martin del 3 giugno 1971: v. SEC. n. 40096) in cui si accenna: ad una
esigenza, non ancora adempiuta; di aggiornamento dell'accordo, 18 ottobre 1969
citato.
In ogni caso,
quale che sia l'effettiva data di redazione del primo accordo con la Tezorefo - predisposto alla copertura dei pagamenti
politici - deve ritenersi che l'intesa relativa ai pagamenti stessi, a livello
verbale, fosse stata raggiunta già in precedenza, e verosimilmente nell'ottobre
1969, ove si consideri che lo stesso X.X. ha riconosciuto (v. memo borsa) che
il criterio da lui adottato nella retrodatazione di documenti era quello,
appunto, di riflettere il momento di effettivo accadimento dei fatti.
38. Per altro,
a parte tale rilievo, resta il fatto che l'accordo a livello politico
certamente si era perfezionato - e ne doveva sembrare anzi imminente
l'attuazione - quanto meno prima dell'ultima decade del dicembre 1969, come
inequivocabilmente dimostrato l'invio in Italia in tale epoca della indicata rimessa
Lockheed di dollari 2.020.000, i suoi criteri di quantificazione, la
connessione causale con le vicende del contratto C 130, la destinazione ed i
predisposti canali di trasmissione, la prevista intermediazione di Ovidio nella
utilizzazione della somma e la supervisione di Egan all'intera operazione:
circostanze, queste, ciascuna delle quali, di per sé, vale a smentire
l'asserito « equivoco » che, secondo Ovidio starebbe alla base della rimessa
predetta.
In
primo luogo, è eloquente l'importo (evidentemente non accidentale) della somma
inviata, la cui quantificazione (già precisata nella documentazione del 22 e
del 23 dicembre 1969 relativa - come si dirà - al piano inizialmente precisato,
e poi modificata, perché Egan potesse disporre in Italia della somma predetta)
in complessivi dollari 2.020.000 discende - è chiaro - dalla consapevole ed
esatta combinazione dei seguenti elementi :
a) compenso speciale di dollari 120.000
per aereo, quale sin dall'inizio indicato da X.X. e poi definitivamente fissato
nell'accordo Lockheed-Tezorefo il 18 ottobre 1969 citato ; riferito a n. 16
aerei: numero sul quale, nell'autunno del 1969, sì era determinato un
orientamento nell'ambito del Ministero della difesa (v. anche Costarmaereo 3
novembre 1969, atti della Commissione inquirente XXIII/c; e stato maggiore
Aeronautica 25 novembre 1969, 200853);
b) prima rata onorari ad X.X., di dollari
100.000; cosi ridotta rispetto alla cifra di 120.000 {40 % dell'intero compenso
di dollari 300.000) inizialmente prevista nell'accordo 17 aprile 1969 con lo
studio X. in relazione a 20 aerei, per effetto e in proporzione alla riduzione,
da 20 a 16, del numero dei velivoli.
La cifra di
dollari 2.020.000 si scinde, dunque in dollari 1.920.000 (id est dollari 120.000 X 16) per « compenso speciale », e dollari
100.000, per onorario X.. Ripartizione questa, che trova riscontro nel fatto
(che dà contemporaneamente riprova del coinvolgimento di Ovidio
nell'operazione) che la somma dovesse essere resa disponibile « con due assegni
», dei quali appunto « uno per dollari 100.000 ed uno per dollari 1.920.000,
entrambi pagabili ad X.X. » (v. promemoria Johnston, doc. SEC. 46911).
Analogamente
significativo, poi, è il contesto temporale in cui la rimessa si inquadra, che
ne conferma l'innegabile correlazione con le vicende della trattativa italiana
e la connessione causale con i paralleli impegni di pagamento delle « spese
promozionali ».
Risolta,
ormai, nel secondo senso, l'alternativa tra coproduzione e vendita diretta del
C 130, l'operazione veniva infatti, a dipendere (come del resto prospettato
nelle prime offerte Lockheed) dall'adozione di una « lettera impegnativa di
intento » da parte del Ministro della difesa: ed in concomitanza a questo evento
la compagnia si era impegnata a pagare la contribuzione politica e gli altri
compensi illeciti con la copertura di « Tezorefo » e quella collegata di «
Com.El. ».
Ora,
nel dicembre 1969 - dopo che il comitato dei capi di stato maggiore si era
pronunciato in favore dell'acquisto del C 130 e dopo che tale soluzione era
stata portata all'attenzione del Ministro, che aveva a sua volta investito il
Presidente del Consiglio (v. lettera di Gui a Rumor del 30 ottobre 1969), e
inoltre, a ridosso della scadenza dell'ultima offerta Lockheed, di cui
Costarmaereo, dopo avere comunicato il 17 novembre 1969 la dilazione di 3-4
settimane aveva sottolineato la difficile prorogabilità a parità di condizioni
economiche (v. lettera 5 dicembre 1969 all'ufficio del segretario generale,
atti della Commissione inquirente III/6) - la Lockheed (che di tutto ciò era
ben edotta, sia attraverso X.X. che Egan, frequentemente in Italia per seguire
gli aspetti ufficiali della trattativa) ragionevolmente era indotta a ritenere
che fosse imminente l'emissione della lettera impegnativa suddetta.
Da
ciò, appunto, la necessità, in prospettiva dell'adempimento degli impegni
assunti, di far pervenire in Italia l'importo convenuto delle « spese
promozionali ».
Non
vale ad infirmare tale correlazione il rilievo difensivo - a conforto
dell'assunto dell'« invio per errore » - che Johnston nel suo promemoria
relativo alla « transazione speciale » (SEC. doc. n. 46911 cit.) perché i fondi
fossero immediatamente disponibili a Roma presso la First National City Bank,
dal 29 dicembre 1969 al 28 febbraio 1970, secondo la richiesta di Egan (v. doc.
SEC. 46809 e 46906 del 26 dicembre 1969), riferisce di avere compreso che tali
fondi saranno utilizzati « alla firma del contratto », mentre non può ragionevolmente
pensarsi che nel breve giro di quei due mesi potesse completarsi l'iter burocratico fino all'approvazione
del contratto.
Infatti, è
anzitutto evidente che il detto periodo di giacenza dei fondi a disposizione di
Egan non era previsto e regolato in funzione del tempo occorrente per la
stipulazione e approvazione del contratto di acquisto degli aerei, bensì con
riferimento al termine entro cui, in linea di massima, la Lockheed era disposta
ad attendere la formale assicurazione dell'impegno di acquisto. La quale,
seppure ritenuta imminente; avrebbe potuto poi ritardare, e ciò anche oltre
quella stessa data del 31 gennaio 1970 che era stata prevista nell'accordo 18
ottobre 1969.
Quanto
al termine « contratto » usato nel promemoria di Johnston, è verosimile che
questi (posto, come egli dice, il suo « coinvolgimento limitato » nella
trattativa in quanto competente solo per gli aspetti strettamente finanziari)
erroneamente avesse ancora riguardo alla prospettiva iniziale della
coproduzione mediante « contratto di cooperazione associativa » (con l'Aerfer),
col quale, nell'accordo 17 aprile 1969 con lo studio X., veniva fatto
coincidere il momento di pagamento della prima rata di onorari di cui innanzi
si è detto.
Comunque,
a parte ciò che ne pensasse Johnston, decisive sono le modalità con cui
l'operazione di invio della somma fu predisposta e realizzata, attraverso
minuziose disposizioni impartite - oltre che a Egan delegato alla esecuzione
della transazione contributiva, di concerto con X.X. - ad altri funzionari
Lockheed, perché ne prendessero evidentemente nota, nell'ambito delle
rispettive competenze.
Tale
operazione, per insorte difficoltà di carattere tecnico-economico, si realizzò
- come s'è accennato - attraverso un canale diverso da quello inizialmente
predisposto, comportante per di più un immobilizzo della intera somma in banca
con sicuro pregiudizio economico.
E la
disponibilità della Lockheed a tale soluzione e le febbrili iniziative
adottate, anzi, per la sua più immediata attuazione stanno ancora una volta a
dimostrare che la rimessa in questione (al di là delle reticenti dichiarazioni
rese sul punto da Egan alla Commissione inquirente) non rappresentava una sorta
di deposito o fondo cassa per pagamenti eventuali, sebbene si configurava come
puntuale esecuzione di un accordo raggiunto (che al momento si riteneva, anche ex altero latere, prossimo
all'adempimento).
Come
emerge dalla documentazione (SEC. 46900 a 46905) in data del 22 e 23 dicembre
1969 (lettera di Woodal, secondo vice presidente della Lockheed, al Banco di
Roma sede di New York; lettere di Johnston e Egan alla Trust Company of
Georgia; lettera della Trust Company al Banco di Roma, sedi di Napoli e di
Roma), era stata, infatti, in un primo tempo raggiunta una intesa trilaterale
tra la Lockheed, la Trust. Company ed il Banco di Roma per cui, senza immediato
prelievo della somma, questa sarebbe stata comunque pagabile in Italia presso
le sedi del Banco di Roma in Napoli o Roma, alla presentazione da parte di Egan
di assegni tratti sul conto corrente n. 50.00005 della Lockheed presso la Trust
Company, conto che sarebbe stato a sua volta alimentato ( « accreditato per
queste transazioni » v. doc. 46900 cit.), soltanto al momento, e in misura
dell'importo, dell'utilizzo che Egan ne avrebbe fatto con l'emissione degli
assegni. Il 24 dicembre la Trust Company, comunicò, però, che questa via, per
ostacoli legali, non era praticabile (v. promemoria Johnston cit.).
E lo stesso
giorno Johnston, dopo un colloquio con Egan, senza essere riuscito a mettersi
in contatto con il vicepresidente e tesoriere Brown, « avendo poco tempo a
disposizione a causa del giorno festivo », combinò una nuova transazione, che
solo il 26 successivo sarebbe stata approvata anche da Brown.
Così, il 26
dicembre 1969, la Trust Company poteva già confermare ad Egan che, in base alla
nuova intesa raggiunta con la First National City Bank di Roma (tramite la City
Bank di New York), dollari 2.020.000 sarebbero stati a sua disposizione in
Italia dal 29 dicembre 1969 al 28 febbraio 1970.
Questa volta
l'operazione veniva, però, realizzata con effettivo movimento di fondi, che -
prelevati dalla Bank of America - sarebbero stati trasferiti presso la City
Bank di New York, per essere accreditati sul conto (10995187) della filiale
romana dell'istituto, che così garantiva la disponibilità della somma stessa in
Roma.
Tale
trasferimento, effettivamente attuato il 30 dicembre 1969, fu preceduto da un
telex, datato 29 dicembre 1969, con cui Kanzler della Lockheed Corporation
confermava alla F.N.C.B. la intervenuta sistemazione di quella operazione
bancaria.
39. Posta,
dunque, la dimostrata correlazione esistente tra la rimessa di $ 2.020.000
pervenuta sulla City Bank di Roma il 30 dicembre 1969 ed un precedente accordo
di contribuzione politica concluso con esponente del partito (a quell'epoca il
solo con responsabilità di Governo) del Ministro della difesa in carica -
esponente che, secondo dichiarazioni in atti di Ovidio, Cowden ed altri
funzionari della Lockheed, asseriva di agire a favore del partito - resta
ancora da accertare se tale esponente fosse, come dall'accusa sostenuto,
proprio lo stesso Ministro della difesa, Luigi Gui.
Esaminando, in
prospettiva di tale accertamento, il comportamento dell'on. Gui, una prima
considerazione ne scaturisce ed è quella relativa alla diversità di « ritmo »
che si riscontra tra la condotta iniziale da lui tenuta (approssimativamente)
fino alla seconda decade di dicembre e la condotta successiva.
40.
Relativamente al primo dei due indicati periodi, gli interventi del Gui
direttamente od indirettamente riconducibili al problema dell'acquisto del C
130 (e, cioè, come si vedrà: a) la lettera del 12 agosto 1969 al
Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri del tesoro e del bilancio;
b)
l'incontro del 10 ottobre con l'on. Rumor; c) la successiva
richiesta di convocazione dei capi di Stato Maggiore; d) la lettera del 30
ottobre allo stesso Rumor; e) l'incontro con i dirigenti della
Lockheed del 21 novembre) non presentano, invero, nei loro modi e tempi di
esplicazione e nel contesto della situazione in cui si inseriscono, elementi di
anomalia che autorizzino l'illazione di un loro orientamento a finalità diverse
da quelle attinenti all'espletamento dei compiti istituzionali dell'ufficio del
Ministro.
Premesso
che, antecedentemente all'inoltro, da parte del gen. Fanali del ricordato
promemoria 9 agosto 1969, non risulta (da alcun documento od altra fonte
probatoria) che all'on. Gui fosse stata data dagli uffici specifica
informazione dello stato di evoluzione del problema del trasporto aereo con
riguardo ad orientamenti maturati verso dati tipi di velivolo, è certamente
significativo nel senso dell'esclusione di un possibile coordinamento tra
l'azione del Capo di Stato Maggiore e quella del Ministro, che il primo atto
del Gui, successivo alla compilazione del detto promemoria, non contenga in
modo assoluto alcun elemento o premessa per un appoggio alla tesi del Fanali:
dacché, invero, scrivendo il 12 agosto 1969, al Presidente del Consiglio ed ai
Ministri del Tesoro e del Bilancio in merito allo stato di previsione della
spesa per il 1970, l'imputato, nel lamentare l'insufficienza di fondi assegnati
alla Difesa, si appellava alla « possibilità prospettata dal Ministro del
Tesoro di concedere a suo tempo assegnazioni integrative », indicando le spese
per le quali era indispensabile assicurare il finanziamento entro il 1970,
senza fare, tra queste, menzione dell'acquisto del C 130 o comunque dell'aereo
logistico {come invece sarebbe stato logico se avesse inteso sin da quel
momento agevolare la conclusione del contratto con la Lockheed).
Né è esatto,
quanto scritto nella Relazione della Commissione Inquirente, che un orientamento
del Gui favorevole all'acquisto dell'aereo americano si sarebbe manifestato
comunque prima della riunione dei Capi di Stato Maggiore (del 17 ottobre), in
un incontro con il Presidente del Consiglio on. Rumor.
L'effettività
di tale incontro {che risale al 10 ottobre) e la sua anteriorità alla detta
riunione dei capi di Stato Maggiore è documentalmente provata, sia attraverso
il riferimento contenuto nella successiva lettera 30 ottobre 1969 di Gui a
Rumor, sia per la predisposizione di uno specifico appunto compilato il 6
ottobre dal capo di gabinetto del Ministro, gen. Ciarlo.
Emerge però da
tali documenti {al di là dell'imprecisione, sul punto, dei ricordi
dell'imputato) che oggetto della discussione dovette essere non specificamente
l'acquisto del C 130 bensì, in generale, il rinnovo della linea di trasporto
aereo nella sua triplice articolazione strutturale con riguardo, ovviamente,
alle implicazioni finanziarie dell'intera operazione.
E
non stupisce che un incontro con il Presidente del Consiglio {al quale per
altro avrebbe dovuto partecipare anche il Ministro del Tesoro e che si doveva
tenere già il 26 settembre 1969, come indicato in un appunto dello Stato
Maggiore Difesa datato 24 settembre 1969: v. arch. Stato Maggiore Difesa, 121)
fosse stato programmato prima della riunione del comitato dei capi di Stato
Maggiore, ove si consideri che ciò rispondeva al pensiero del capo di Stato
Maggiore Difesa gen. Vedovato, che {con annotazione in calce al documento 24
settembre cit.) aveva, appunto, manifestato il proposito che la riunione del
comitato per l'esame della linea dei trasporti fosse fatta dopo che « avremo
conosciuto le decisioni che scaturiranno dalla consultazione con il Presidente
del Consiglio e con il Ministro del Tesoro in merito alla nota richiesta di
integrazione del bilancio 1970 per 70 miliardi per ammodernamento e
potenziamento ».
Il comitato
dei capi di Stato Maggiore - come si è detto - si riunì poi effettivamente il
17 ottobre: su richiesta del Ministro. E l'urgenza della convocazione non
sembra imputabile al Gui, dacché essa era ritenuta già dallo Stato Maggiore
Difesa che aveva programmato tale riunione addirittura per settembre, come si
desume da un documento del 6 settembre 1969 {commissione inquirente, 6, 42).
D'altra
parte, tutti i generali che parteciparono alla riunione, hanno escluso di avere
ricevuto pressioni da parte del Ministro (v. deposizioni in dibattimento).
Ricevuta,
quindi, comunicazione della delibera conclusiva (mentre non vi è traccia,
nell'Archivio del gabinetto, di analoga comunicazione del verbale di seduta),
con cui i capi di Stato Maggiore all'unanimità avevano scelto il C 130 per il
trasporto a medio raggio ed il Breguet 941 (subordinatamente alla realizzazione
di migliorie ed all'adozione da parte della Francia), per il trasporto a breve
raggio, l'on. Gui, con la lettera del 30 ottobre successivo, riferiva tali
adottate decisioni all'on. Rumor (da parte sua aggiungendo, per altro, che
doveva ritenersi « determinante », al fine dell'eventuale scelta del Breguet,
anche la « risoluzione soddisfacente dei problemi connessi al G 222 per i cui
prototipi la Difesa ha già speso in questi ultimi anni circa 19 miliardi » ) e,
in relazione al fatto (sottolineato dallo stesso comitato) che
l'approvvigionamento dei nuovi tipi di velivoli avrebbe comunque importato una
ulteriore integrazione di fondi rispetto a quella richiesta con la ricordata
lettera del 12 agosto precedente, sollecitava, per discuterne, la convocazione
di una apposita riunione con la partecipazione del Ministro del tesoro, on.
Colombo.
Anche in
questo caso il comportamento di Gui - al di là della consapevolezza che egli
doveva avere della estrema difficoltà dell'assegnazione dei nuovi fondi, che
andava a richiedere, nel contesto della già sofferente situazione di bilancio
della difesa da lui stesso appena segnalata - appare suscettibile, comunque, di
spiegazione in prospettiva della funzione di tramite che in definitiva egli
adempiva nei confronti del Presidente del Consiglio, rappresentandogli esigenze
che i massimi organi dell' A.M. avevano indicato come indifferibili e non
risolubili senza ulteriori stanziamenti di bilancio, ed anche alla luce degli
affidamenti sia pur vaghi che dovevano essergli stati fatti dal Ministro
Colombo (i quali non sono stati da questo esclusi nella sua deposizione, pur se
ha dichiarato di non averne ricordo; e, comunque, risultano dai riscontri
documentali dianzi esaminati e da altri ancora di cui poi si dirà).
Né,
d'altra parte, a proposito della scelta del Breguet, il fatto che il Ministro
vi si fosse attenuto riferendone a Rumor, costituisce motivo per estendere nei
suoi confronti il rilievo, già formulato a carico del Gen. Fanali, che, date le
cattive prove a quel momento fornite dall'aereo francese, la sua indicazione
fosse meramente strumentale al superamento della concorrenza finanziaria del G
222 nei sensi innanzi chiariti.
Dacché,
infatti. non risulta che il Ministro fosse stato informato dallo Stato Maggiore
Aeronautica dell'impressione sfavorevole riportata dal gruppo di lavoro inviato
in Francia e neppure che gli fossero stati riferiti i rilievi tecnici negativi
sul Breguet formulati da Costarmaereo nella comunicazione del 25 ottobre al
Segretario Generale; tanto più che quest'ultimo - come risulta da un appunto
del 26 ottobre - mostrava di ritenere ancora sussistente un interesse per
l'aereo francese, per cui dava disposizione al Gen. Zattoni di approfondire tra
l'altro l'aspetto relativo ai vantaggi che l'acquisizione di esso avrebbe
potuto apportare « al previsto sviluppo in Italia di un aereo da trasporto
Stoll » (archivio Segredifesa, 24).
A
parte ciò, sta di fatto, comunque, che il Ministro non accettò passivamente la
scelta del Breguet, ma - come si è detto - richiamò l'attenzione sulla
compatibilità di questa proprio con le esigenze relative al programma G 222. Al
quale, del resto, egli stesso aveva dato impu1so avanzando richiesta al Tesoro,
il 25 agosto 1969 (prot. n. BL/13748 Ministero della difesa ufficio controllo
bilancio), di autorizzazione all'assunzione anche per esercizi futuri, degli
impegni finanziari per i due prototipi.
E
per questi, ottenuta la detta autorizzazione, effettivamente fu poi stipulato
il contratto del marzo 1970.
Dopo
la lettera del 30 ottobre a Rumor, nessuna altra sollecitazione nell'ambito del
periodo esaminato, risulta poi essere stata fatta od iniziativa intrapresa da
parte dell'on. Gui, nemmeno a seguito dell'incontro con i dirigenti Lockheed,
che la Commissione inquirente inesattamente ha riportato al 14 dicembre 1969 (laddove
l'imputato nelle sue prime dichiarazioni aveva genericamente parlato di
novembre-dicembre) e che, in realtà, si svolse il 21 novembre, come documentato
dalla « cronistoria degli ufficiali addetti al Ministro » (ora acquisita).
Relativamente
a tale incontro - a parte la circostanza di rilievo indubbiamente marginale
relativa alla presenza del Segretario Generale (affermata da Gui e dal Giraudo,
invece, smentita), che può spiegarsi con un probabile errore di memoria o una
sovrapposizione di ricordi, anche alla luce della non implausibile affermazione
di Ovidio che gli americani entrarono proprio mentre Giraudo stava per uscire
(v. memo borsa sub, n. 4) - sta di
fatto che non sussistono univoci e sicuri elementi da cui inferire un
collocamento con l'intesa corruttiva.
Basti,
invero, considerare che, come ricordato dallo stesso Giraudo (deposizione 29
settembre 1976 alla Commissione inquirente), era normale che il Ministro
ricevesse i dirigenti di ditte fornitrici del Ministero; che, d'altra parte,
nessun documento di provenienza americana (lettera, telegramma, telex) contiene
un sia pur minimo od indiretto cenno di correlazione tra la visita a Gui e la
questione (sul tappeto) delle spese promozionali; che, correlativamente, sul
versante italiano, non risulta (come si è anticipato) alcun seguito dopo
l'incontro predetto, di iniziative del Gui nei confronti degli uffici; che,
anzi è da Costarmaereo che il 5 dicembre 1969, proviene, per il segretario
generale, la segnalazione di scadenza della data di validità dell'offerta
Lockheed, con la già riferita previsione della sua difficile prorogabilità a
parità di condizioni economiche.
Infine,
per quanto attiene alla circostanza sottolineata nella relazione della
Commissione inquirente, che « questa riunione fu preparata da Luigi Olivi, che
ne fece richiesta alla segreteria del Ministro », è da rilevare a prescindere
dalla considerazione che trattasi di circostanza spontaneamente riferita dallo
stesso Gui ed a parte quanto più innanzi si verrà a dire sulla figura e sul
ruolo dell'imputato Olivi - che appare, comunque, poco plausibile
l'attribuzione a quest'ultimo di una funzione di tramite tra la Lockheed ed il
Ministro a fini corruttivi, ove si consideri che l'Olivi non fu presente a
quell'incontro del 21 novembre; che non risultano altri suoi contatti con Gui,
mentre le sue accertate (v. registro « passi » sotto 8 gennaio e 26 maggio
1969) precedenti visite al segretario del Ministero, Marinello, non sembrano
ricollegabili al comportamento del Gui.
Dacché se,
effettivamente nel maggio 1969 egli già fosse stato in tal modo contattato per
il fine della contribuzione politica, sarebbe stato da attendersi che, nel
successivo mese di agosto, in occasione della ricordata richiesta integrativa
di fondi, il Ministro, inserisse il C 130 tra le priorità dell'Aeronautica
Militare per agevolarne l'acquisto. Risultano per converso credibili - e tra
loro si conciliano - le dichiarazioni di Egan e dell'on. Gui, in merito
all'incontro suddetto, nel senso che questo - programmato dalla compagnia (come
assume Egan) « a scopi di cortesia » ed, evidentemente per saggiare
l'orientamento del Ministro - costituì, poi, inevitabilmente l'occasione per
l'esposizione (così come affermato da Gui) delle istanze della Lockheed, che
fece presenti le ragioni dell'urgenza di definire il contratto, di fronte alle
quali il Ministro rappresentò le difficoltà italiane di bilancio, ostative ad
una pronta conclusione dell'operazione.
Per cui è
verosimile che in quella circostanza la Compagnia abbia fatto un primo accenno
alla possibilità di mantenere ferma l'offerta in corso oltre il termine già
prorogato fino a poco dopo la metà del dicembre 1969 (cfr. Costarmaereo 17
novembre 1969 cit.): accenno che è probabile si sia poi concretato nella
comunicazione confermativa che Ovidio assume di aver personalmente consegnato
alla segreteria del Ministro il 24 dicembre 1969, e della quale l'on. Gui può
aver tenuto conto quando ha aggiunto, nel testo predisposto della lettera a
Rumor 27 dicembre 1969, la frase autografa « o al massimo entro il 10 gennaio »
dopo le parole dattiloscritte « far pervenire una lettera di intento entro il
30 dicembre 1969 ».
41. Se,
dunque, fino al momento esaminato (2ª decade di dicembre), il comportamento del
Ministro appare linearmente interpretabile fuori di ogni ipotesi corruttiva,
diversa potrebbe risultare la valutazione della sua condotta successiva,
caratterizzata da un evidente cambio di ritmo ed accelerazione del passo di
marcia, verso il traguardo; prima, dell'emissione di una lettera di intento e,
poi, del reperimento della relativa copertura finanziaria; anche se tale
cambiamento, come si dirà in seguito, trova, in parte, spiegazione nella
scadenza del 15 gennaio 1970.
Dopo
il 20 dicembre - data in cui perviene al Gui la risposta dell'on. Rumor con
l'assicurazione della sua disponibilità ad una riunione con il Ministro del
tesoro per l'esame degli aspetti finanziari de1 problema del trasporto aereo -
si registra, infatti, una sequenza ravvicinata di interventi del Ministro,
tutti alla luce della massima « urgenza ».
Prescindendo
dalla visita di X.X. al Ministro (dalle ore 10,20 alle 11) del 24 dicembre - a
proposito della quale resta dubbio se: il X. abbia effettivamente conferito con
l'on. Gui (cosa che quest'ultimo nega) ovvero si sia limitato, come egli assume
(v. interruzione udienza 17 maggio 1973), a portare al segretario Zironi (cui
fa riferimento la richiesta del « passi » ) od a Marinello la già menzionata
comunicazione di proroga - il primo atto che sicuramente riflette questo nuovo
atteggiamento del Ministro è la seconda lettera a Rumor del 21 dicembre 1969.
In
tale missiva, le esigenze operative diventano, infatti, « indilazionabili »,
l'acquisto del C 130 è prospettato in termini di « immediatezza », le
condizioni della Lockheed (per il caso di decisioni entro l'anno) sono dette «
di particolare favore » ed anche le compensazioni « interessanti », si ritiene
conseguenzialmente « indispensabile indire nel più breve tempo possibile » la
prevista riunione con il Ministro del Tesoro e si prospetta l'opportunità, nel
frattempo, di « far pervenire alla ditta produttrice... al massimo entro il 10
gennaio 1970 una lettera di intenti che senza impegnare formalmente la Difesa
varrebbe a rendere noto il nostro orientamento di massima favorevole e ad
assicurarci i benefici », dipendenti dalle avvenute trattative, concludendosi
che « la cosa è molto urgente nell'interesse generale ».
Lo stesso 27 ,
o al più tardi il 28 dicembre, parte da Segredifesa - è da ritenere per
iniziativa del Ministro - l'indicazione finale del numero degli aerei da
acquistare, definito in (12 + 2 di riserva, id
est) 14 unità: così risolvendosi
il problema di « riduzione » dell'approvvigionamento del C 130, riproposto da
un promemoria dello Stato. Maggiore Aeronautica (a firma del col. Musicanti)
del 25 novembre 1969 (arch. Stato Maggiore Aeronautica 200853), sottoposto il
20 dicembre all'esame del gen. Fanali. Il quale, con nota in calce al detto
documento, aveva espresso l'avviso che tale riduzione restasse contenuta tra «
12-16 »: del che, probabilmente, convinse, poi, il Ministro nell'incontro
(risultante dal registro delle udienze) con lui avuto, appunto, il 27 dicembre.
Il 29, con un
telegramma urgentissimo indirizzato allo Stato Maggiore Aeronautica e al
segretario generale, Costarmaereo, in adempimento a direttiva analogamente
risalente al Ministro (v. le deposizioni di Giraudo, Zattoni e Nicolò e le
ammissioni dello stesso Gui, nell'interrogatorio del 9 maggio 1978) , assicura
questi che già il successivo giorno 30 inizieranno le « trattative di dettagli
» con la Lockheed per l'aggiornamento dell'offerta al nuovo numero di 14 aerei
appena indicato (v. M.IV /1,86).
Rimaneva
intanto pur sempre aperto il problema del finanziamento.
E - come
risulta dallo stesso telegramma di Costarmaereo 29 dicembre citato dalla
risposta 31 dicembre dello Stato Maggiore Aereonautica (Commissione inquirente
XXIII/c, 56), dai fonogrammi 7 e 10 gennaio 1970 di Costarmaereo (arch.
Segredifesa, 713 e M. IV /1,90) e dal telegramma 10 gennaio 1970 dello Stato
Maggiore Aeronautica (Commissione inquirente XXIII/c, 76) - si conveniva che
tale problema dovesse essere risolto direttamente dal Ministro attraverso il
reperimento di fondi « al di fuori e al di là degli impegni già assunti per gli
anni 1970-73 ».
Si giunge così
- dopo che il 5 gennaio la Lockheed aveva puntualizzato la propria offerta
relativa a 14 C 130 (Commissione inquirente XXIII/c, 66), che il 7 Costarmaereo
aveva riferito che l'offerta stessa sarebbe stata ferma fino al 15 gennaio 1970
(vedi doc. retro cit.) e che il 9
gennaio il segretario generale Giraudo aveva segnalato l'opportunità di evitare
il superamento di tale ultima data (arch. Segredifesa, 37) - al 14 gennaio,
giorno in cui, per individuare le possibili soluzioni finanziarie
dell'operazione, si tengono due riunioni (il cui svolgimento è riassunto in un
appunto della stessa data compilato dal gen. Donfrancesco) (C.I. XXIII/c, 94).
Nella prima
riunione, presso il segretario Giraudo, questi Donfrancesco e Zattoni
concordano sulle difficoltà di bilancio e, scartando le varie soluzioni
prospettate, concludono che « l'operazione potrà avere seguito soltanto se il
Tesoro darà i 12,5 miliardi per la rata del '70 e se il finanziamento delle
rate successive verrà assicurato dallo Stato Maggiore Difesa in sede di
formazione degli stati di previsione relativi a detti anni ».
Alla seconda
riunione, presso il Ministro, partecipa anche il gen. Fanali che ripropone la
tesi del prestito da parte del Governo USA o di una banca americana,
richiamandosi a quanto prospettato fin dall'inizio dalla Lockheed; Giraudo al
fine di evitare il gravoso onere degli interessi suggerisce per converso il
ricorso alla utilizzazione dei « residui »; ma il Ministro, ritenuta la
difficile realizzabilità di ogni altra soluzione in tempi brevi, si orienta
verso quella del « prestito che - si legge sempre nel detto appunto
Donfrancesco - era stata già discussa con il Ministro del tesoro Colombo e per
la quale quest'ultimo aveva dato un'autorizzazione di massima »,
conseguentemente dando disposizioni perché la lettera di intento, già
presentata in bozza dalla Lockheed a Costarmaereo, venisse « modificata in tal
senso ».
Quindi,
il 15 gennaio - a seguito anche di un promemoria di Costarmaereo dello stesso
giorno (archivio Cost. 901457), in cui si sottolineavano le difficoltà insite
nella soluzione finanziaria adottata, l'on. Gui firmava una lettera
(commissione inquirente XXIII/c, 101) con cui, in relazione alla proposta della
Lockheed del 5 gennaio, comunicava l'intendimento del Ministro di procedere
all'acquisto di 14 C 130, con l'apposta condizione, oltre che del mantenimento
del piano di compensazioni industriali previsto, che « sia possibile stipulare
un accordo finanziario con il Governo degli USA per un prestito a lungo termine
».
42. Si
conclude così, con l'emissione di questa lettera di intento « condizionata »,
la prima parte di quella che si è considerata come la seconda fase del periodo
Gui: di cui è rimasto al gen. Nicolò (di Costarmaereo) la sensazione viva «
ricordo benissimo ») di una « corsa pazzesca... per poter portare le trattative
ad un grado di completezza decente... una corsa ansiosa... per avere le compensazioni,
i soldi... » (v. deposizione udienza 11 luglio 1978) ed ,a proposito della
quale lo stesso Gui ha ammesso che « il tempo bruciava » (udienza 9 maggio
1978).
Ora, valutando
(nel quadro dell'indagine sull'eventuale movente corruttivo) il significato e
le possibili ragioni dell'accelerazione del procedimento ad opera dell'on. Gui,
è da chiedersi - alla luce della duplice coincidenza temporale, tra tale comportamento del Ministro e la parallela
spedizione in Italia della rimessa Lockheed destinata (per 1'85 %) alla
contribuzione politica, ed oggettiva,. tra
l'atto (appunto, la lettera d'intento) cui appare finalizzata l'azione del
Ministro e quello che funge da premessa condizionante dell'erogazione politica
(secondo l'accordo Tezorefo) - se tutto ciò non dimostri che. in questa fase,
il. Gui, prima (per quanto dimostrato) all'oscuro del patto di contribuzione.
non ne sia poi divenuto partecipe o ne abbia. comunque, acquisito
consapevolezza.
Sussistono
elementi, a parere della Corte, che inducono a ritenere del tutto mancante la
prova in ordine a tale partecipazione o consapevolezza.
Occorre.
infatti, considerare che - se è pur vero che questa corsa con il tempo si
concluse con la emissione di una lettera di intenti, quando ancora permanevano
dubbi sulla possibilità di futuro finanziamento dell'operazione e non era
stata, in particolare, sufficientemente verificata la praticabilità della
soluzione « prestito » adottata, né la effettiva consistenza delle prospettate
compensazioni (che Costarmaereo, ancora nel promemoria al Ministro 14 gennaio
1970, valutava insufficienti, stimandone il valore in poco meno di 10 milioni,
a fronte dei 18 milioni e mezzo di dollari asseriti dalla Lockheed) - vero è
anche però che il Ministro Gui (diversamente da quanto avrebbe poi fatto il suo
successore Tanassi) non dissimulò tali irrisolti problemi di carattere
finanziario ed industriale, ma anzi li esplicitò traducendoli nelle surriferite
condizioni apposte alla lettera di intento del 15 gennaio.
Ora l'atto
che, come si è visto, la Lockheed si attendeva ansiosamente per risolvere i
suoi problemi interni di continuità della produzione ed alla cui emissione
aveva quindi subordinato il pagamento della tangente politica (secondo le
intese riflesse nell'accordo Tezorefo) era, in realtà, una lettera « impegnativa » di intenzioni, quale anche
nella corrispondenza ufficiale tenuta da Costarmaereo era stata sempre
prospettata come idonea ed indispensabile ad avviare la fase contrattuale
dell'acquisto diretto.
E sin dal
febbraio 1969 (cfr. Costarmaereo 21 febbraio 1969, Commissione inquirente
XXIII/b, 57) la Lockheed aveva chiarito di ritenere essenziale a tale impegno
l'autorizzazione all'inizio della costruzione, il che, in effetti. fu poi
contemplato nella bozza di lettera di intenzione predisposta dalla stessa
compagnia e successivamente concordata con Costarmaereo a conclusione delle
trattative dei primi del gennaio 1970 (v. Commissione inquirente XXIII/c, 91).
La lettera «
condizionata » firmata (dopo le riassunte vicende) dall'on. Gui, invece non
impegnava affatto la parte italiana, dacché non solo faceva chiaramente
intendere che la Difesa non aveva ancora la disponibilità dei fondi necessari
all'acquisto, ma neppure dava garanzia certa di averne per il futuro, essendone
il reperimento in sostanza rimesso alla volontà di un terzo estraneo al
rapporto, e cioè al Governo USA.
E infatti tale
lettera non soddisfece gli americani tanto vero che la Lockheed - dopo aver
invano tentato, con lettera del 20 gennaio, di ottenere lo scioglimento della
surriferita condizione di finanziamento e dopo aver fatto, con altra lettera
del 20 febbraio, l'ulteriore tentativo di provocare una risposta dell'on. Gui
che suonasse consenso alla iniziativa, che essa dichiarava di aver intrapreso,
di avvio della produzione di velivoli - ottenne poi una lettera impegnativa da
parte del Ministro Tanassi, nel giugno 1970.
La riprova
della mancata rispondenza della lettera di intento del Ministro Gui agli
interessi della compagnia (a parte l'esplicita affermazione in tal senso di
Egan) è, del resto, fornita, sul parallelo versante della intesa contributiva,
dalla circostanza che la tangente politica, anche se già disponibile a Roma,
non venne in quel momento pagata.
43. L'avere
così agito in modo che ne restavano deluse le aspettative della Lockheed e
quelle connesse della parte politica beneficiaria del patto corruttivo
costituisce, appunto, ad avviso della Corte, elemento insuperabile di
contraddizione con le avanzate ipotesi di reità dell'on. Gui. Il quale, ove
avesse perseguito (o comunque condiviso) lo scopo di fare acquisire al proprio
partito la contribuzione politica, non avrebbe adottato un atto (come quello
descritto) a questo fine incompatibile o per lo meno del tutto inidoneo.
44. Resta
allora da spiegare la. ragione per cui il Ministro, di fronte ai detti problemi
industriali e soprattutto finanziari dell'operazione, pur avendoli
correttamente valutati allo stato irrisolti, emise quella anomala lettera di
intento, che la stessa difesa non esita a definire a non altro equivalente che
a mera « espressione di speranza e di desiderio di acquistare gli aerei » e che
di fatto gli americani considerarono « virtualmente priva di significato »
(deposizione Cowden SEC. 7 gennaio 1977).
Ora,
non persuade che la giustificazione di tale comportamento possa essere quella
assunta dall'imputato, di avere inteso in tal modo « bloccare i prezzi »
dell'offerta Lockheed, dacché è evidente, su un piano di logica intrinseca
prima ancora che economico-contrattuale, che. l'impegno della Compagnia a non
operare futuri aumenti di prezzo non poteva intendersi se non in funzione del
corrispondente « impegno » di acquisto del cliente nei sensi come sopra
chiariti (e cioè, appunto, del « fermo intendimento » a cui anche Costarmaereo
fa riferimento nel menzionato telegramma del 29 dicembre 1969) e sarebbe
rimasto, quindi, inoperante a fronte di una semplice comunicazione di proposito
della controparte non implicante attuali e neppure sicure prospettive di
vendita.
È
verosimile, invece, che a tale comportamento dell'on. Gui abbiano concorso
pressioni (senza le quali è da ritenere che non sarebbe stata emessa in quel
momento una lettera di intento, neppure condizionata), pressioni che su di lui
dovettero essere esercitate - nel momento in cui la tangente si era resa
disponibile - a mezzo dell'esponente politico (non è dato sapere se anche di
Governo) ma che aveva concluso il patto corruttivo: persona verosimilmente in
rapporti tali con il Ministro da consentire di dargli suggerimenti o
raccomandazioni. Sulle quali è da credere che facesse affidamento il corruttore
nel ritenere adempibile la promessa di decisioni di competenza del Ministro,
che pur sapeva estraneo alle intese intercorse.
E
che fosse nota, anche al corruttore, l'estraneità del Gui al patto di
contribuzione è dato ragionevolmente desumere dalle dichiarazioni sul punto
assolutamente esplicite e convergenti dei dirigenti della Lockheed, dei X. e
dei soggetti tutti implicati nella corruzione, cui danno ulteriore supporto di
credibilità la circostanza che ab initio la
carica di Ministro della difesa non risulta essere stata presa in
considerazione tra quelle (indicate in codice nella lettera 28 marzo 1969 c.d.
dell'Antilope), nel cui ambito, secondo Ovidio, avrebbe dovuto operarsi la
ricerca dei canali corruttivi, ed anche il fatto che (come si vedrà) pur nel
momento della maggior accelerazione, i contatti con il Ministro costituirono
per il X. un problema, tanto da indurlo a ricorrere a vie mediate.
45. Piuttosto
di fronte a tali esercitate pressioni, potrebbe riproporsi il sospetto di una
consapevolezza che il Gui potesse a quel momento avere acquisito degli
effettivi vantaggi che la parte politica beneficiaria dell'accordo corruttivo
si riprometteva di trarre dall'operazione C 130.
Neppure tale
sospetto riesce però a tradursi in principio di prova ove si consideri che il
fatto che Gui avesse emesso una lettera d'intenti non impegnativa e, quindi
inidonea per il conseguimento della tangente sul prezzo degli aerei, esclude
che egli fosse consapevole del patto e in pari tempo conduce logicamente a
ritenere che a giustificazione delle pressioni esercitate su di lui dovette
essere addotto un diverso motivo, quale appunto quello di natura politica consistente
nell'interesse del suo partito (allora solo al Governo) ad una sollecita
dimostrazione della buona volontà di collaborazione del Governo italiano nel
quadro dell'Alleanza atlantica, al cui soddisfacimento ben poté il Ministro
ritenere sufficiente l'emissione di una pur condizionata lettera di intenti.
Al che è da
aggiungere che il Ministro non aveva ragione di dubitare che le pressioni di
esponenti del partito fossero dovute al motivo prospettatogli, specialmente di
fronte alle insistenti richieste allora provenienti dal dipartimento di Stato
USA dirette a conoscere le determinazioni dell'Italia in merito all'acquisto
dei C 130 (v. comunicazioni della nostra ambasciata 3 gennaio 1970, archivio
ministero difesa - Gabinetto, 82; e 7 gennaio 1970, archivio di Stato Maggiore
Difesa, 223).
D'altra parte
è da tener presente il clima particolare, di generale coinvolgimento, in cui
l'operazione si svolgeva.
Un clima,
invero, in cui tali pressioni potevano apparire al Ministro convergenti con le
sollecitazioni che pur gli provenivano dagli uffici. E non solo dallo Stato
Maggiore Aeronautica - il cui capo gen. Fanali troviamo accanto a Gui in tutti
i momenti cruciali della vicenda, in visita il 27 dicembre, probabilmente per
suggerirgli il numero degli aerei da acquistare e presente alla riunione del 14
per caldeggiare la soluzione « prestito » - ma anche dallo stesso segretario
generale Giraudo, che, come si è detto, il 9 gennaio 1969, ricordava
l'opportunità di non oltrepassare il termine del 15.
Un clima in
cui anche le obiettive difficoltà, relative in particolare al finanziamento
dell'operazione, venivano in certo qual modo temperate dalle prospettive di
fattibilità del prestito USA - che la Lockheed aveva abilmente gonfiato, anche
con l'ottenuto appoggio del Dipartimento di Stato USA (v. le citate
comunicazioni della nostra ambasciata) - nonché dagli affidamenti del Ministro
del tesoro. I quali dovettero assumere una certa consistenza ove si consideri
che di una « autorizzazione di massima » data dall'on. Colombo (proprio
relativamente alla soluzione «prestito») si parla nella riunione del 14 gennaio
(v: l'appunto Donfrancesco), che a
«precedenti nostri accordi verbali » si richiama Gui nella comunicazione
del 17 gennaio con cui riferisce allo stesso on. Colombo il tenore dell'emessa
lettera di intento; ed ove ancora si rifletta che, nella riunione del 20
febbraio successivo presso il Tesoro, di fronte alla acclarata impossibilità
tecnica di un prestito tra Governi, fu il Ministro Colombo a suggerire di esplorare,
sia presso l'IMI che la Corte dei conti,la possibilità di una « convenzione a
tre fra la Difesa-I.M.I.-Lockheed » (Commissione inquirente XIII/d, 14).
46. In questa
stessa chiave di motivazioni si spiega anche' l'attivazione successiva dell'on.
Gui per il reperimento della copertura finanziaria, i cui punti di emergenza la
Commissione inquirente ha individuato: nella richiesta di intervento per la
stipulazione di un accordo finanziario con il Governo USA, tempestivamente
avanzata al Ministro del tesoro con la su menzionata lettera del 17 gennaio;
nella comunicazione in pari data al Presidente del Consiglio; nella .lettera
del 3 febbraio (che, nel rispondere alla già menzionata richiesta della
Lockheed del 20 gennaio di scioglimento della condizione inerente al
finanziamento, pur accennando alle difficoltà che ritardavano la soluzione dei
relativi problemi, assicurava, comunque, il massimo interessamento della
Difesa), e nella sua iniziativa per la ricordata riunione tenutasi presso il
Tesoro il 20 febbraio. In una sequenza, cioè, di avvenimenti che, a crisi di
Governo già aperta, effettivamente sembrano esorbitare dallo stretto ambito
dell'ordinaria amministrazione, ma il cui valore indiziale è - anche in questo
caso - neutralizzato da un successivo comportamento del Gui in pieno contrasto
con le aspettative e l'interesse della Lockheed e quindi incompatibili con un
eventuale intento acquisitivo della contribuzione.
Ci
si riferisce alla lettera 5 marzo 1970, con cui il Ministro - di fronte alla
precedente già ricordata comunicazione 20 febbraio di Egan che per metterlo
avanti al fatto compiuto, lo informava dell'avviato inizio della produzione
degli aerei - rispose invece, sottolineando la unilateralità della iniziativa,
assunta a rischio della Società. Il che (come ritenuto anche dalla commissione
Papaldo nella sua ricostruzione della vicenda contrattuale) equivaleva, in
pratica, ad una chiusura (per lo meno allo stato) della trattativa, rimanendo
così frustrati i contrari sforzi della Lockheed (in questa fase intensificati)
di superare l0 scoglio del problema finanziario.
Ed è
significativo che tutti gli interventi operati da X.X. in questa direzione
testimonino in ogni caso l'assenza di diretti contatti con l'on. Gui.
Infatti, è al
gen. Fanali che Ovidio, il 25 febbraio, si rivolge per esprimergli le sue
preoccupazioni sull'andamento dell'operazione e per pregarlo di intervenire
presso il Ministro (arch. Stato maggiore Aeronautica 200957).
Ed
è al gen. Giraudo che scrive, sia il 2 marzo (v. Atti Segredifesa, 237) - per
esporgli una nuova ipotesi di pagamento, scaglionata in sette anni con facoltà
di consegne anticipate (di cui il segretario generale effettivamente avrebbe
tenuto conto prospettandola nella riunione poi tenutasi presso la Corte dei
conti: v. deposizione Zattoni, 17 febbraio 1978) - sia ancora il 18 marzo, per
riferirgli dei contatti avuti con il dott. Milazzo, allora ispettore generale
capo del bilancio presso la Ragioneria generale dello Stato, da cui avrebbe
saputo del positivo avvio dell'operazione I.M.I. -Eximbank (v. Archivio
Segredifesa 340).
Il
che diede occasione all'ultimo incontro del 20 marzo con il Ministro, dal quale
X.X. si recò accompagnato da Giraudo, presente anche Zattoni: incontro
conclusosi dopo appena dieci minuti (con l'incarico dato dallo stesso Giraudo a
Zattoni di prendere ulteriori contatti con Milazzo: cfr. annotazione a margine
lettera 18 marzo 1970 cit.) ed evidentemente privo di alcun significato
negativo nei riguardi dell'on. Gui.
47. Le
conclusioni così raggiunte sulla inesistenza, quindi, di prova di un
coinvolgimento, diretto od indiretto, del Ministro della difesa nel patto
corruttivo non sono, d'altra parte, neppure contraddette dalla documentazione
americana che al Gui pur fa riferimento in relazione ad asseriti pagamenti.
Documento
chiave è il memorandum indirizzato ai dirigenti della Lockheed Ricke e Morrow,
che William Cowden ha riconosciuto di aver compilato alla fine del marzo 1971.
Questo
documento - che si riferisce, quindi, alla seconda parte della vicenda (in cui
è coinvolto il Ministro Tanassi) e si colloca, in particolare, nel momento in
cui era ritenuto imminente il pagamento di una seconda quota delle « spese
esterne », dopo che una prima quota era stata già corrisposta nel giugno 1970
(si dirà poi degli obiettivi riscontri su tali circostanze) esamina la
situazione complessiva degli « accordi per il contratto C 130 ». Ed in questo
contesto, appunto, operano retrospettivamente due riferimenti al Ministro Gui.
La prima
(indiretta) indicazione del Gui è contenuta in una nota esplicativa in calce ad
uno specchio riassuntivo dell'intero programma di pagamento, in cui si afferma
che « più dell'85 % di ciò è per il partito politico del Ministro. Passato e
presente ». È chiaro che con la locuzione « Ministro passato » si allude
all'on. Gui. Ma è innegabile che il riferimento nei suoi confronti così operato
non sta ad individuare il Gui come beneficiario e percettore della somma in
questione. In quanto, invero, l'indicazione del Ministro, nel contesto logico e
grammaticale della frase surriferita, risponde all'unica funzione di criterio
individuativo del partito, cui invece la somma stessa si afferma destinata :
partito appunto indicato come il « partito del Ministro della Difesa ».
Mentre
l'aggettivazione « passato e presente » (pastand present), apposta dopo la
parola Ministro, sta ulteriormente a specificare che a beneficiare della
contribuzione politica (secondo lo scrivente) sarebbe in realtà non un solo
partito, bensì due: e cioè, il partito del Ministro
passato (vale a dire il partito del Ministro Gui, la DC) oltre che il
partito del Ministro presente (vale a
dire il partito del Ministro Tanassi: il PSDI). Specificazione questa,
peraltro, sicuramente non coeva al testo del documento come è dato desumere
dalla considerazione che i detti termini « pastand present » sono apposti a
mano, non risultano riscritti in luogo di identiche parole cancellate e seguono
il segno d'interpunzione che concludeva la frase dattiloscritta.
Il secondo
riferimento a Gui (sempre nell'ambito del memorandum a Ricke e Morrow) è
contenuto, invece, nel contesto esplicativo della causale delle c.d. « spese
straordinarie ammontanti a dollari 78.000 »; a proposito delle quali, appunto,
scrive il Cowden che « dovevano in realtà compensare il precedente Ministro e
alcuni membri del suo team che ora sono al Ministero del Tesoro e rivedranno il
contratto ».
Anche questa
indicazione risulta, però, priva di concretezza per un effettivo coinvolgimento
dell'on. Gui nel detto pagamento.
Infatti,
a prescindere dal rilievo che una somma come quella indicata sarebbe stata
certamente incongrua per compensare un Ministro, tanto più se cumulativa con
altri, sta di fatto che alla stregua del riscontro documentale oltre che
testimoniale (v. deposizioni Cowden), la frase surriferita si rivela frutto
unicamente di un equivoco, in cui incorse il Cowden nel riportare il contenuto
della sua precedente annotazione in calce alla lettera indirizzatagli da Ovidio
il 19 dicembre 1970 relativa ai 78.000 $ pagati in base ad un accordo concluso
con Egan (v. documentazione Church 036,079 e SEC. 40024).
In quella
circostanza, il Cowden - riassumendo per sua futura memoria quanto dettogli a
voce dal X. sulla effettiva destinazione della somma - scriveva, infatti, di
suo pugno la frase (leggibile per esteso nella copia SEC. 40024) « payment for
team of Minister Gui » (pagamento per il
«team » del Ministro Gui).
Il
che rende, quindi, evidente che ciò che a distanza di mesi (nell'imprecisione
del ricordo dei termini del summenzionato colloquio) sarebbe divenuto (nel mese
del marzo 1971) una indicazione diretta del Gui, come beneficiario del
pagamento, era, in realtà (nel momento in cui la notizia ricevuta da Cowden
veniva da lui stesso fissata per iscritto) un semplice riferimento indiretto,
per individuare - appunto in collegamento al Gui -, (la o) le persone cui in
effetti erano destinati i dollari 78.000 di che trattasi. Persone che, nella
polivalente significazione del termine « team » adoperato dal Cowden (al di là
delle riduttive interpretazioni tentate da X.X. in dibattimento), sembrano
potersi collocare, in senso lato, « nella cerchia » del Gui, in un ambito cioè,
di soggetti comunque a contatto con il Ministro, per la comune attività di
Governo o di militanza politica, e che, proprio in virtù di tali rapporti,
potevano in qualche modo premere sul Ministro o comunque contribuire ad
orientarne l'azione nella direzione voluta dalla Lockheed. Tale cerchia resterebbe
circoscritta dalla successiva indicazione (che per la. sua specificità è
difficile ascrivere ad errore), secondo cui le dette persone (o persona), al
momento in cui Cowden compilava il memo per Ricke e Morrow (e cioè nel marzo
1971), si sarebbero trovate « al Ministero del Tesoro ». Il che vale ad
escludere che con il termine « team » si sia inteso far riferimento al gruppo
di collaboratori facenti parte degli uffici direttamente dipendenti dal
Ministro Gui, poiché nessuno di questi - secondo gli accertamenti eseguiti -
risulta essere passato al Dicastero del Tesoro.
48. Del resto,
che i 78.000 dollari in questione fossero destinati (e di fatto siano stati
corrisposti) non già (e per nessuna parte) al Ministro ma esclusivamente a
persone (o persone) del suo c.d. « team » risulta confermato dal riscontro
documentale del detto pagamento.
Questo,
con la formale copertura della società « Ikaria » (che rilasciò quietanza per
il relativo importo) fu effettuato (in due tempi):
quanto
ai franchi svizzeri 73.000 (approssimativamente equivalenti a dollari 23.000),
con un accredito del 15 febbraio 1971 disposto da X.X. (tramite il c/c 611
presso la Banque pour le Commerce Suisse lsraelien di un non identificato
cambista) sul conto (n. 5052 presso la stessa banca) personale di Max Melca,
presidente dell'lkaria, che (come risulta dalle contabili acquisite per
rogatoria) ne dispose, poi, in favore di Luigi Olivi;
quanto
a residui dollari 55.000, con due assegni della First National City Bank di
Roma in data 18 novembre 1971, richiesti da Ovidio a favore di Giulio Olivi
(dollari 45.000) e Hans Hussy (dollari 10.000), su indicazione sempre di Luigi
Olivi, rispettivamente fratello del primo e debitore del secondo.
Il
che sta a dimostrare che, in entrambi i casi, il pagamento pervenne a quel
Luigi Olivi, il cui ruolo nella vicenda - esclusa per le ragioni già innanzi
esposte, una sua diretta intermediazione nei confronti dell'on. Gui - resta,
appunto, legato al team del Ministro: in prospettiva di una possibile funzione
di tramite e di contatti con persone della cerchia del Gui, che avrebbero
dovuto premere su lui. Contatti che l'Olivi potrebbe per altro aver mantenuto
anche nel periodo successivo, nei confronti di chi, tra tali persone, poteva
continuare a giovare alla Lockheed, per il motivo indicato nel citato memo
Cowden del marzo 1971.
49. È
conducente in tale direzione, una serie (seppur allo stato non compiutamente
coordinata) di elementi emergenti dal carteggio processuale.
In
primo luogo, l'accertata insussistenza di una effettiva e reale attività
istituzionale dell'Ikaria, cui imputare il pagamento summenzionato.
La
tesi iniziale della difesa Olivi, quanto ai vari studi, ricerche, rilevazioni e
comparazione dati che l'Ikaria avrebbe svolto per conto della Lockheed, si è
rivelata, infatti, inconsistente già alla verifica della Commissione
inquirente, che ha sottolineato l'assoluta inutilità ed inconferenza, ai fini
della trattativa in corso, della pretesa documentazione di detti studi e
ricerche (ad essa) esibita, e che, peraltro, non risulta essere stata
consegnata prima al X. od alla Lockheed e neppure da questi richiesta.
Né maggior
credito può darsi alla successiva affermazione di X.X., circa una attività
promozionale dell'Ikaria per la Lockheed « in altri paesi del Mediterraneo »,
della quale non si rinviene traccia negli atti (né della Lockheed, né di Ovidio
né dello stesso Olivi), mentre sta di fatto che l'accordo Ikaria-Lockheed,
nelle sue varie stesure, fa esclusivo riferimento alla vendita del C 130 in Italia.
50. L'Olivi
dovette essere, dunque, assunto a titolo personale, venendo in considerazione
l'Ikaria, di cui egli era amministratore, solo per la copertura che poteva
fornirgli.
E
verosimilmente ad Ovidio, nuovo dell'ambiente italiano, l'ingaggio dell'Olivi
(come già quello del Crociani) dovette essere suggerito da X.Y., che con
l'Olivi era da tempo in rapporti di conoscenza e d'affari (v. dichiarazione di
Max Melca ed ammissioni di X.Y.). Significativamente il primo incontro tra
Ovidio e Luigi Olivi avvenne, in via del Nuoto, anche se Ovidio - come sempre
proteso ad escludere o coprire interventi del fratello - ha tenuto a
specificare che esso si svolse nel suo studio sito nello stesso ufficio in cui
è lo studio di X.Y..
Ragione
effettiva della scelta dell'Olivi dovette essere, comunque, senza dubbio quella
(a contestazione ammessa dallo stesso Ovidio) rappresentata dalle « sue ampie
relazioni con l'ambiente politico veneto » (a motivo anche della parentela con
il deputato DC di Padova Marcello Olivi), che appunto gli davano modo di
introdursi nella cerchia del Gui.
51. Il
collegamento cronologico tra l'attività svolta dall'Olivi, cui si riferisce il
detto pagamento di 78.000 dollari, e l'epoca del Ministro Gui è del resto
confermato, oltre che dalle ammissioni degli stessi Olivi ed Ovidio ( che
datano l'inizio della loro collaborazione alla « metà del 1969 »): dal citato
documento 19 dicembre 1970 (lettera di Ovidio a Cowden) ove i 78.000 dollari
sono considerati come parte di spese sostenute « fino al dicembre 1969 »; dai
numerosi (25) pernottamenti dell'Olivi in Roma accertati per il 1969 (in un
periodo in cui, secondo Max Melca, l'Ikaria non aveva nessuna attività in
Italia); dalla circostanza, infine, che il detto pagamento fu richiesto, con
riferimento a prestazioni già effettuate, nella seconda decade del marzo 1970.
In tale epoca,
infatti, l'Olivi presentò la prima bozza dell'accordo Ikaria (a firma Melca,
indicante l'originario compenso di dollari 100.000, in due rate da 50.000), la
cui data 18 marzo 1970 (come è .risultato dal dibattimento processuale) è vera
e reale, dacché la questione di una eventuale antidatazione si pone solo in
riferimento al testo modificativo dell'accordo (con compenso ridotto a dollari
78.000 che, secondo Ovidio, sarebbe stato redatto (dopo il saldo del pagamento)
nel novembre 1971 e sostituito alla bozza precedente, mantenendone la data.
Del
resto proprio nel marzo 1970, quando fu noto che l'on. Gui avrebbe lasciato il
dicastero della Difesa, per cui restava superata l'esigenza di mantenere canali
di pressione nei suoi confronti, è spiegabile che chi tale compito appunto si
era assunto si preoccupasse di fissare per iscritto, con una generica attribuzione
promozionale, le precedenti intese (da ritenere per la loro stessa natura solo
oralmente concluse) così procurandosi un titolo autonomo formalmente
giustificativo del pagamento che andava a richiedere.
52. È
risultato comunque, dalla rogatoria espletata in Svizzera, che, oltre quella
sopra indicata, altre somme furono pagate all'Olivi a mezzo dello stesso canale
utilizzato per il primo versamento in franchi svizzeri 73.000 del 15 febbraio
1971 citato e, cioè, con accrediti sul c/c 5052 Melca-Ikaria provenienti dal
conto corrente 611 della Banque pour le Commerce Israelien.
Si
tratta esattamente dei bonifici 11 febbraio 1971, per fs. 99.810; 28 maggio
1971, per fs. 40.000, i quali, uniti a quello di fs. 73.000 del 15 febbraio,
compongono, per equivalenza, quella somma di dollari 50.000 di provenienza
Lockheed che figura indicata nella lettera 2 febbraio 1971, con la quale il
Melca preannunciava al proprio istituto di credito che sul suo conto sarebbe
stata accreditata l'anzidetta somma di dollari 50.000.
Sempre
con provenienza dal c/c 611 risulta, infine, accreditato sul c/c 5052
Melca-Ikaria un ultimo bonifico per fs. 102.564 sotto la data del 18 ottobre
1971.
53. Per quanto
attiene poi al periodo successivo alla gestione Gui, l'Olivi risulta ancora
presente a Roma, esattamente nei giorni 24 aprile, 24 e 26 giugno, 6 e 28
ottobre 1970; e non per conto dell'Ikaria che neppure in quel momento aveva
affari in Italia.
54. Tutti
questi elementi (punti 49 a 53) inducono appunto a ritenere che Luigi Olivi
abbia concorso ad attività corruttiva per conto della Lockheed, nei confronti
però di soggetti diversi dall'on. Gui e allo stato non identificati, ricevendo
per tale sua attività compensi di imprecisato ammontare.
55. Il 27
marzo 1970 si insediava, quale Ministro della difesa, Mario Tanassi e nominava
suo segretario particolare Bruno Palmiotti.
La loro
responsabilità per il reato di corruzione ad essi ascritto è, a giudizio della
Corte, sicuramente provata.
Nonostante
l'ostinato diniego di entrambi di essere stati corrotti e di avere ricevuto
somma alcuna da X.X., questi li ha sempre tenacemente accusati, sia nei suoi
promemoria (ad eccezione del primo riconosciuto falso dal perito) sia nei
confronti e nell'interrogatorio dibattimentale. Ed in verità le prove a loro
carico sono manifeste, indipendentemente dalle accuse di Ovidio. Il quale,
peraltro, come particolarmente si dirà, al n. 68, non avrebbe avuto alcun
interesse ad insistere nell'accusarli.
56. Un primo
elemento che la Corte ritiene rilevante ai fini della prova della corruzione
del Tanassi, è che egli, appena poco tempo dopo il suo insediamento, abbia
preso determinazioni in ordine ai complessi problemi di carattere finanziario e
industriale relativi all'approvvigionamento del C 130, prima ancora di essere
compiutamente informato da Costarmaereo della ripresa delle trattative con la
Lockheed e delle prospettive di soluzione dei detti problemi.
Al
che fa riscontro che, in coincidenza di tali determinazioni o in giorni di poco
precedenti, il Ministro ricevette visite di X.X., che a non altro appaiono
dirette se non a coinvolgerlo nel patto corruttivo.
57. A parte
una prima visita di presentazione in data 8 maggio indicata dal X., della quale
non v'è traccia documentale (presumibilmente perché Ovidio si era fatto
accompagnare da altra persona sotto il cui nome era stata prenotata la visita),
dal registro delle udienze, dalla cronistoria e dal registro « passi »
risultano, infatti, visite di Ovidio a Tanassi il 18, 21 e 27 maggio 1970.
Ora
è significativo che il 21 maggio, dopo aver parlato con il X., il Ministro si
incontrò con i generali Giraudo e Zattoni. Questo ultimo, convocato per esporre
i problemi relativi all'acquisto dei C 130, riportò l'impressione che il
Tanassi ne fosse in realtà già edotto. Al punto che, riferitegli le condizioni
alternative indicate nell'ultima proposta di contratto del 25 aprile 1970,
scartò subito l'ipotesi del pagamento settennale e ordinò che si procedesse a
quanto necessario per l'accettazione dell'offerta con pagamento in tre
esercizi.
E,
di fronte a rilievi di Zattoni sulla mancanza dei fondi e sulla inadeguatezza
ed incertezza delle compensazioni industriali prospettate, replicò che i fondi
li avrebbe trovati lui, aggiungendo (come egli stesso ha sostanzialmente
ammesso) « l'Italia è uno strano Paese! Più si fanno debiti e meglio è »,
(deposizione Zattoni).
Pochi giorni
dopo tale incontro, si verificò una circostanza che conferma l'esistenza di una
trattativa personale - parallela a quella ufficiale - tra il Tanassi e i
rappresentanti della Lockheed.
E, cioè, la
presentazione spontanea, da parte della Compagnia, non sollecitata da
Costarmaereo, di una bozza di lettera di intento predisposta « in armonia con
la scelta (triennale) operata dal Ministro » (deposizione Zattoni).
Analogamente
significativo è che due giorni dopo l'ultimo dei ricordati incontri con Ovidio
- e cioè il 29 maggio - il Tanassi comunicò a Zattoni e Giraudo la decisione,
già presa, di firmare la lettera di intento (deposizione Zattoni). La decisione
fu confermata con l'ordine telefonico impartito il successivo 30 maggio di
preparare la detta lettera per il 1° giugno.
E, di fronte
alla perentorietà di questo ordine Zattoni - che nei citati incontri aveva
reiteratamente rappresentato al Ministro le difficoltà che si opponevano alla
firma - restò sorpreso al puntò che - pur non accogliendo il suggerimento
datogli dal gen. Nicolò, di richiedere un ordine scritto del segretario
generale - volle comunque registrare l'ordine verbale ricevuto, richiamandolo
sia nella lettera, sia nel promemoria datati 1.6.970, con i quali trasmetteva
la bozza di lettera di intento.
58. La
concatenazione di tali elementi smentisce nel modo più palese la prospettazione
difensiva del Tanassi, il quale vanamente ha tentato di sdrammatizzare
l'oggetto delle visite di X.X., rapportandole ad una generica sollecitazione
della pratica per i C 130 e ricordando come si fosse anche parlato di un
progetto per l'edizione dell'« Opera
Omnia » dell'umanista Francesco d'Ovidio, nonno del X., a lui unito
idealmente per la comune origine molisana.
Del
resto Ovidio ha ammesso il reale contenuto delle sue visite al Ministro,
dichiarando che queste rappresentarono « tre tappe »: la prima di
presentazione, la seconda interlocutoria, la terza (evidentemente quella del 27
maggio) più concreta, in quanto Tanassi sciolse ogni riserva nel senso che
avrebbe fatto la lettera di intenti. Lo stesso Ovidio ha aggiunto che tali
incontri seguirono a un colloquio, in Roma, tra la fine di aprile e i primi di
maggio del 1970, di Egan con l'Innominato. Il quale ultimo suggerì, poi, di
prendere il primo contatto con il Ministro, previo appuntamento con il suo
segretario Palmiotti.
Precisazioni,
queste, che, alla luce dei riscontri obiettivi di cui subito si dirà, inducono
ad identificare nell'imputato Camillo Crociani il canale utilizzato da X.X. per
avvicinare il Tanassi, restando superfluo attardarsi nella ricerca di un
supposto Innominato la cui opera si sarebbe risolta in una superfetazione.
Il Crociani,
infatti, era notoriamente amico del segretario di Tanassi e con lui in rapporto
di confidenza politica ed appunto il Crociani, prima delle ricordate visite di
Ovidio al Ministro, si incontrò con Palmiotti il 27 aprile (e poi ancora il 13
maggio: v. registro « passi »).
59.
L'importanza del ruolo svolto dal Crociani in questa fase della vicenda si
desume poi anche dalla circostanza che, in coincidenza con il giorno stabilito
dalla Lockheed per la ripresa delle trattative con Costarmaereo (v. telex ad
Ovidio 3 aprile 1970) e, cioè, il 16 aprile, fu da Egan stipulata a Roma la
modifica dell'accordo Com.El., con spostamento al 30 ottobre del termine per
l'emissione della lettera di intenti (già fissato al 31 gennaio 1970, nel
precedente accordo del 18 ottobre 1969). E che la Com.El. fosse uno strumento
operativo del Crociani, predisposto a fini di copertura dei pagamenti
corruttivi (in particolare in favore del Capo di stato maggiore
dell'Aeronautica) si è già ampiamente dimostrato.
60. La
rinnovazione dell'accordo Com.El., per altro verso, dà riprova della permanente
aspettativa della Lockheed in una attività di appoggio da parte del Fanali.
Ed
è significativo che questi, dopo un colloquio con Ovidio il 19, si recò dal
Ministro il successivo 20 maggio. E, cioè, il giorno stesso in cui Tanassi
riceveva anche il « prof. Crociani », di cui alla annotazione in tale data
nella « cronistoria delle visite », nel quale appunto verosimilmente si
identifica l'imputato Camillo Crociani.
61.
L'evolversi parallelo della vicenda corruttiva sul duplice piano militare e
politico si trova (volutamente) riflesso nei rispettivi accordi di copertura.
La
stessa data del 16 aprile 1970, in cui fu redatto il 2° accordo Com.El.,
appare. infatti anche nel secondo accordo Tezorefo, analogamente firmato da
Egan. E non rileva qui esaminare, l'assunto difensivo che, questo documento sia
stato redatto « a posteriori » nel novembre 1971, giacché ciò che rileva è,
che, quando (in ogni caso molto tempo .prima dello scandalo) si provvide ai
fini contabili a costruire le pezze d'appoggio dei « pagamenti speciali », si
scelse la data predetta. Evidentemente perché proprio in quel giorno la
Lockheed aveva avviato la nuova fase della corruzione, che - come si dirà - si
differenziava rispetto alla prima solo quanto allo scaglionamento del pagamento
in tre rate.
62. La
sequenza degli avvenimenti successivi conferma ulteriormente che l'azione del
Ministro procedeva ormai di concerto ed in sintonia con la controparte
americana; e in prospettiva dell'acquisizione della prima rata delle tangenti,
il Tanassi poteva avere l'esigenza, e insieme l'urgenza, di disporre
(nell'imminenza delle votazioni regionali) di un finanziamento per la campagna
elettorale.
Ancora
il 1° giugno Zattoni presentava a Tanassi un promemoria, preparato
spontaneamente.
Questo
documento faceva seguito (con significativa iterazione) alla relazione del 25
maggio 1970 che lo stesso direttore di Costarmaereo (dopo il ricordato incontro
del 21, in cui il Ministro gli aveva dato disposizione di procedere alla
accettazione della offerta americana) si era affrettato ad inviare sia allo
stato maggiore dell'Aeronautica che all'ufficio del segretario generale,
definendo a chiare lettere « non realistica l'assunzione di un impegno sotto
qualsiasi forma con la Lockheed ».
In
particolare, sotto il profilo della copertura, veniva sottolineato come le
assegnazioni preventivate per gli anni 1971 e 1972 non consentissero
assolutamente l'assunzione di impegni quali quelli connessi all'acquisto del C
130, essendo gli stanziamenti già insufficienti a far fronte ad altri
preesistenti e programmati impegni di spesa. Per cui si concludeva suggerendo
di subordinare la firma « al chiarimento di quelle disponibilità finanziarie ».
Relativamente,
poi, alle compensazioni offerte si reiteravano le perplessità già espresse
sulle effettive possibilità di commesse per l'importo indicato dalla Lockheed
di 18 milioni e 1/2 di dollari, ritenendosi sicuri ordinativi per non più di 5
milioni.
E che tali
preoccupazioni avessero fondamento si era potuto rilevare già alla fine
dell'aprile 1970 quando, per un inatteso irrigidimento della ditta Allison, si
erano vanificati gli accordi raggiunti con l'Alfa Romeo per l'assemblaggio e le
revisioni dei motori T/56 e per le altre compensazioni industriali nel quadro
del programma C 130. Il che emerge dal telegramma 30 aprile 1970 a firma di
Zattoni, indirizzato alla Lockheed - e per conoscenza a Segredifesa e allo
stato maggiore dell'Aeronautica - nel quale si sottolinea inoltre che « il
rifiuto dell'Allison di dare corso all'accordo con l'Alfa Romeo potrebbe
ripercuotersi sulle nostre decisioni finali circa l'approvvigionamento dei
velivoli C 130 ».
L'ampio
testimoniale escusso al riguardo ha, del resto, puntualmente confermato le
valutazioni contenute nei citati documenti: in particolare, Zattoni ha ribadito
di avere esposto a voce, al Ministro, in ogni occasione in cui ebbe ad
incontrarlo, le stesse riserve contenute nei suoi scritti; Giraudo, nel
confermare quanto riferito da Zattoni, ha asserito di avere egli stesso
sostenuto la necessità di subordinare la firma della lettera di intento
all'accertamento delle disponibilità finanziarie; Nicolò ha dichiarato: « sei
volte abbiamo scritto che non c'era la copertura finanziaria ».
63. Pur di
fronte all'evidenza delle difficoltà, così ulteriormente illustrate e ribadite,
il Ministro non desistette, però, dal suo proposito di emettere la nuova
lettera di impegno. Evidentemente perché era proprio questo l'atto che la
Lockheed si aspettava di ottenere da lui, dopo che la precedente lettera del
Ministro Gui - come si è detto - era risultata non soddisfacente, per il suo
contenuto condizionato ad un evento - il prestito USA - di cui si aveva ormai
la certezza che non si sarebbe verificato.
Del resto,
nella sua difesa, Tanassi ha ammesso la sua piena consapevolezza a quel momento
dei detti problemi industriale e finanziario, sostenendo per altro di aver dato
adeguata soluzione al primo; mentre, quanto al secondo, a giustificazione del
suo operato, ha adottato principalmente il motivo di aver appreso, nel corso di
un incontro risalente all'8 maggio 1970 con il Ministro Colombo, che esisteva
la possibilità di reperire i fondi, utilizzando residui passivi della difesa.
Cosa questa che gli avrebbe consentito il finanziamento della legge 27 maggio
1970 n. 365, sull'indennità di volo per i piloti, e che appunto lo avrebbe
convinto che c'era la possibilità di fare ricorso a tale fonte di finanziamento
anche per l'acquisto dei C 130.
Su
quest'ultimo punto, va anzitutto osservato che, alla copertura dell'onere
derivante dalla citata legge per l'esercizio finanziario del 1970, non si
provvide utilizzando residui passivi, bensì mediante riduzione, per l'importo
di 8 miliardi, dello stanziamento iscritto sul capitolo 3523 (fondo occorrente
per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio del
1970 in corso.
Ma, a parte
ciò, non risponde al vero la tesi di una soluzione (ricorso a residui passivi)
che invece fu trovata (si vedrà in che modo) solo dopo avere inutilmente
esperito tutte le vie per ottenere il finanziamento in altra guisa.
Basti
per il momento osservare che - come risulta dall'appunto Donfrancesco in data
29 maggio 1970, confermato dalla deposizione Zattoni - il Ministro, nella
riunione in pari data, si riprometteva di ottenere dal Governo una assegnazione
congrua in bilancio, dimostrando così che, la sua « fI1osofla » era appunto
espressa dalla frase già ricordata: « finché sono ministro i fondi si
troveranno ».
D'altra parte,
anche relativamente al profilo delle compensazioni, l'assunto difensivo del
Tanassi risulta del tutto pretestuoso.
Egli,
infatti, ha ritenuto addirittura di ascrivere a suo merito di avere tenuto in
grande considerazione tale problema.
Ma non si
vede, in realtà, dove ciò si rifletta dato che l'importo degli ordinativi
previsti risulta nella lettera identico a quello originariamente indicato dalla
Lockheed nell'offerta del 5 gennaio 1970, mentre, quanto all'incertezza sulla
possibilità di effettiva assegnazione di tali commesse, nessuna assicurazione o
garanzia ulteriore era stata ottenuta. E se pur la lettera di intento prevedeva
un potere di sospensione del contratto od annullamento dell'impegno per il caso
di mancata realizzazione delle compensazioni, fu subito chiaro che tale
previsione (del resto già contenuta nella bozza predisposta dalla Lockheed) era
destinata, nell'intenzione del Ministro, a rimanere un puro e semplice espediente
verbale. Dacché - come tra breve si vedrà in occasione dell'esame ulteriore
della vicenda Allison - presentatasi l'occasione di far valere la riserva di
sospensione, Tanassi disattese puntualmente i suggerimenti e le proposte in tal
senso pervenutigli dagli Uffici.
64. Il 1°
giugno - verosimilmente sulla base delle assicurazioni di imminente emissione
di una lettera di intenti, date ad Ovidio dal Ministro nel colloquio del 27
maggio - la Lockheed accreditava sulla First National City Bank di Roma, la somma
di $ 653.000 a disposizione di Mr. Johnston, da utilizzarsi per i « pagamenti
speciali », secondo le istruzioni già date il precedente mese di dicembre.
Il 2 giugno,
poi, prima ancora che la lettera di intento fosse stata emessa, Kotchian
telegrafava a Cowden (in Roma) e lo autorizzava ad accettarla ed effettuare «
il pagamento della prima rata dello speciale compenso ».
L'intervento
personale del presidente della Corporation si era reso necessario perché egli
solo - come ha riferito - aveva l'autorità di consentire una « deroga
all'accordo » (Tezorefo), nel senso che il pagamento, per l'urgenza
prospettata, avvenisse (non dopo ma) prima della emissione della lettera di
intento.
65. Il 3
giugno Tanassi firmò, quindi, l'impegno all'acquisto di 14 aerei C 130 e
relativi materiali accessori con la previsione che « la copertura
dell'operazione troverà risoluzione a
partire dall'esercizio 1971 nell'arco di tre anni e gli importi da
corrispondere si riferiranno a tale ripartizione » e che di conseguenza « la
ditta sarà in condizioni di assolvere il piano di consegne riportato nella
proposta del 25 aprile 1970 che verrà incorporata nello schema contrattuale in
corso di definizione », il cui perfezionamento, con la registrazione finale, «
si ritiene potrà aver luogo entro il 30 giugno 1971 ».
Della clausola
relativa alle compensazioni industriali si è già detto prima.
Lo
stesso 3 giugno copia della lettera di intento veniva consegnata a Cowden brevi manu.
Nel
frattempo - tramite il suo segretario Palmiotti - il Ministro si era assicurato
della disponibilità della Lockheed a pagare la prima rata della contribuzione
politica. Che, infatti, gli venne corrisposta con le modalità e nei tempi che
risultano dalla narrazione, sul punto, di X.X..
66. Ritiene,
infatti, la Corte di dover sostanzialmente dar credito, anche per i motivi che
verranno indicati nei paragrafi 67-68, alle dichiarazioni dell'imputato X.X.,
dichiarazioni divenute via via più precise (e sempre più puntualmente
confermate dalle acquisizioni probatorie), man mano il progredire dell'iter del
giudizio, coerentemente all'assunto di fondo espresso nella lettera
all'avvocato De Luca del 7 marzo 1976: « erogazioni... attraverso consegna
materiale di banconote, così come il Ministro volle e guidò per tramite di chi
gli è più vicino ».
Racconta
dunque X.X. che l'indicazione della prima rata in 200 milioni di lire italiane
gli venne data dall'lnnominato e che Palmiotti, nella sua veste di Segretario
del Ministro, gliela confermò. Egli, Ovidio, ebbe contatti con Palmiotti nei
giorni del 1° versamento anche attraverso conversazioni telefoniche, al numero
riservato 485549. In un incontro per combinare la lettera di intento Palmiotti
gli disse: « Io so che debbo ricevere prima 200 milioni e poi vi sarà
consegnata la lettera di intento ».
Si creava,
così, per Ovidio un problema difficilmente districabile perché, mentre la
società Lockheed intendeva pagare soltanto dopo l'emissione della lettera, il
Ministro condizionava tale emissione al previo pagamento.
Ovidio,
quindi, trovò la soluzione predisponendo in anticipo il pagamento in lire
italiane, senza attingere ai dollari Lockheed che sarebbero poi stati
utilizzati a titolo compensativo nel modo che si vedrà.
E
fece all'uopo ricorso al fratello Antonio, che mise a sua disposizione la somma
necessaria essendo pienamente consapevole (come si vedrà al paragrafo 93) dello
scopo e della destinazione della somma.
Dopo
un intricato giro bancario, di cui in seguito, Ovidio il 3 giugno 1970 si recò
con Cowden al Ministero tra le 11 e le 12. Aveva la disponibilità della somma
parte in assegni (120 milioni) ed il resto in contanti (80 milioni). Gli
assegni erano circolari ed intestati per cautela a nomi fittizi di Bettini,
Guzzoni, Cosseria ed altri.
Giunto,
quindi, al Ministero fu ricevuto dal Palmiotti che gli disse che la lettera di
intenti era stata già firmata, ma si rifiutò di ricevere assegni, pretendendo
che il pagamento venisse effettuato interamente in contanti.
Lasciato
il Ministero, Ovidio espresse a Cowden il proprio disappunto per questa
richiesta e, mentre il funzionario della Lockheed si recava a Costarmaereo per
ritirare la lettera di intento, Ovidio, a sua volta, si dirigeva in banca per
le operazioni necessarie.
Tempo
dopo, forse il 5 giugno, preparata la somma liquida, sistemata in buste
contenute nella sua borsa, Ovidio si recò a prendere Cowden al Grand Hotel, gli
mostrò il contenuto della borsa e quindi tornarono insieme al Ministero. Quivi
Ovidio e Cowden furono ricevuti in una saletta (salotto verde) dalla quale il
solo Ovidio venne introdotto nello studio del dott. Palmiotti. Al Palmiotti
consegnò le buste e costui, senza verificarne il contenuto, le ripose nel
cassetto a destra della scrivania.
Subito
dopo, lasciato Palmiotti e gradendo che Cowden conoscesse di persona il
Ministro, chiese ed ottenne di poterlo incontrare per ringraziarlo della
lettera di intento.
67. Nonostante
alcune differenze, peraltro di modesto rilievo (ma tali da indurre a
considerare scarsamente verosimile l'ipotesi di un preventivo accordo
processsuale tra i due) la Corte ritiene le dichiarazioni di Cowden
sostanzialmente conformi a quelle di X.X..
La
sua versione diverge da quella di Ovidio nella circostanza che, a parte la
prima deposizione alla SEC., nelle altre tre deposizioni successive, ha
dichiarato che la consegna fu fatta al Ministro. Ma l'errore è facilmente
spiegabile ove si rifletta che Cowden fu lasciato da Ovidio nel salotto verde e
che può quindi avere equivocato sulla stanza in cui Ovidio si recò o sulla
persona cui eseguì la consegna, sapendo peraltro che il denaro era destinato al
Ministro.
Altra
divergenza consiste nel fatto che in una deposizione (la seconda alla SEC.)
Cowden afferma che, mentre Ovidio era dal Ministro, egli rimase nell'anticamera
e che nell'anticamera v'era Palmiotti. Ciò è stato ritenuto in contrasto con
l'affermazione di Ovidio di aver fatto il pagamento al Palmiotti, sul rilievo
che non fosse possibile che in quel momento questi si trovasse vicino a Cowden.
Senonché, occorre ricordare che Ovidio ha anche dichiarato di aver cercato gli
uscieri e chiesto di vedere il Ministro dopo aver lasciato il Palmiotti.
In questo
frattempo, appunto, il Palmiotti può avere incontrato Cowden, mentre dal suo
ufficio si recava dal Tanassi, attraversando l'anticamera (cosiddetto salotto
verde) in cui il funzionario della Lockheed si trovava. A questo proposito, non
ha peso l'argomento del Palmiotti di non aver potuto avere una conversazione
con Cowden a causa della sua ignoranza della lingua inglese, circostanza questa
di cui la Corte non dubita, ma che non ha rilievo, poiché il Cowden non ha
detto di aver avuto una conversazione, bensì di non ricordare se vi fu una
conversazione.
Un ulteriore
contrasto sussiste nel divario circa il tempo necessario ad ottenere i contanti
( come richiesto da Palmiotti il 3 giugno), che secondo Cowden sarebbe stato di
parecchi giorni, divario psicologicamente spiegabile con il fatto che le
operazioni di provvista in lire iniziarono come si è detto il 1° giugno,
sicché, nel suo ricordo, il Cowden può avere erroneamente assommato circostanza
a circostanza, rimanendogli l'impressione dello svolgersi delle operazioni « in
parecchi giorni ».
Dinanzi
a questi minuti particolari, che spesso tuttavia in altre occasioni concordano,
come quello del disappunto di Ovidio alla richiesta di monetizzazione degli
assegni predisposti, occorre invece sottolineare che la narrazione, nella sua
sostanza, coincide esattamente quanto alle fasi essenziali della vicenda. Il
pagamento vi fu; esso avvenne all'interno del Ministero; fu fatto in due tempi,
a causa della richiesta di denaro contante; la somma si aggirava tra i 350 e i
400 mila dollari (e per- tanto non tutti i 653.000 della prima rimessa vennero
impiegati per il pagamento di questa prima contribuzione politica); Cowden non
partecipò alla materiale consegna del denaro; avvenuto il pagamento, Cowden e
Ovidio furono ricevuti dal Ministro.
68. Conviene a
questo punto esaminare l'argomento difensivo che gli imputati Tanassi e
Palmiotti hanno addotto a sostegno della propria posizione, e cioè che tutti
gli elementi a loro carico si trarrebbero soltanto da affermazioni di X.X. o
del Cowden (in atti di corrispondenza reciproca, alla Compagnia od a terzi),
che non risponderebbero al vero. E troverebbero la loro unica spiegazione nel
fatto che il X., con la complicità appunto del Cowden, avrebbe in realtà
millantato, verso la società Lockheed, un inesistente credito presso il
Tanassi, al fine di appropriarsi di quella somma che la Ditta americana aveva
invece destinato a pretese contribuzioni politiche.
A confutare
tale tesi, alla quale dovrebbe pervenirsi attraverso la dimostrazione puntuale
di falsità, contraddizioni e inverosimiglianze in tutto ciò che afferma X.X.,
basterebbe la ricostruzione della vicenda sotto il profilo del comportamento
del Tanassi, quale si è visto e quale si vedrà, mosso da un evidente interesse
personale a concludere in ogni modo l'acquisto dei C 130-H.
Non è tuttavia
superfluo contrapporre a simile linea difensiva alcune osservazioni, pure di
carattere generale, che valgono tanto per il pagamento che s'è appena
ricordato, tanto per quello successivo del giugno 1971.
Quello
che Ovidio ha riaffermato dopo il suo ritorno in Italia, in piena
consapevolezza delle conseguenze che potevano derivargliene, con la sua
ammissione di pagamenti effettuati in favore del Ministro, costituisce una sorta
di chiamata di correo, la quale, lungi dallo scagionarlo, lo coinvolge come
parte attiva del reato di corruzione. Con maggiore utilità processuale egli
avrebbe potuto fare propria la tesi della (iniziale) millanteria in danno della
Lockheed e della (successiva) calunnia nei confronti del Tanassi. La quale -
ove condivisa ( o almeno posta in dubbio) dalla Corte (e la convergenza con le
difese del Tanassi avrebbe costituito motivo di speranza in tal senso) - di
certo gli avrebbe aperto più favorevoli prospettive.
Poi
che di tali fatti, antecedenti alla sua estradizione e non riconducibili ai
reati per cui questa era stata concessa, difficilmente il X. poteva temere di
essere chiamato a rispondere attesa la clausola di specialità con cui
l'estradizione era stata concessa.
D'altra parte,
lo scopo che avrebbe mosso il X. ad accusare, con il memorandum 16 marzo 1976
alla procura di Roma, il Ministro Tanassi è da quest'ultimo individuato
nell'intento di sottrarre al giudice ordinario la cognizione del caso, in modo
da far sì che fosse la Commissione Inquirente, notoriamente lenta e non incline
a dare sbocco ai provvedimenti, ad assumere l'inchiesta. Il che si sarebbe
risolto in favore del fratello Antonio in quel momento astretto da provvedimento
restrittivo della libertà.
Senonché, tale
scopo si sarebbe potuto realizzare (e con maggiore reale utilità) anche se X.X.
avesse avallato la tesi della millanteria, liberando in tal modo da ogni accusa
il fratello, che egli ben sapeva fornitore della valuta. E ciò tanto più quando
- terminati con celerità i lavori della Commissione inquirente, e rimesso il
processo alla Corte costituzionale - Ovidio veniva estradato e chiamato a
rispondere, in ordine al reato di corruzione propria.
Se quindi Ovidio
ha persistito nell'accusa nei confronti del Tanassi non è per un calcolo di
convenienza a favore proprio o del congiunto. E, per ciò, egli è credibile
quando sostiene di essere stato mosso nelle sue affermazioni dall'obbligo
morale di convalidare le dichiarazioni conformi a verità già rese sul punto dai
dirigenti Lockheed nelle varie sedi USA.
In linea
generale, si può poi ancora osservare che la tesi della millanteria non regge
nemmeno sotto il profilo intrinseco, restando cioè inverosimile, dinanzi alle
cautele ed ai controlli adottati dalla Lockheed.
È, infatti, di
piena evidenza che per poter portare a termine. un piano siffatto, Ovidio
avrebbe, di necessità, dovuto previamente assicurarsi la complicità dei
funzionari della Lockheed, deputati a disporre l'erogazione delle somme in
questione e a controllarne l'effettiva destinazione. Ora basta ripercorrere
cronologicamente lo svolgersi degli avvenimenti per rilevare invece che
l'operazione si svolse in un lungo arco temporale, con modalità spesso
modificate nel corso dell'iter e con conseguenti approvazioni di più
personaggi, la cui partecipazione, non essendo prevedibile, rendeva aleatoria,
se non impossibile, quella previa intesa, indispensabile per nascondere alla
Lockheed la fraudolenta destinazione delle somme erogate. In tal modo, se nel
versamento della prima tangente furono coinvolti come diretti protagonisti
Johnston, Cowden e Ovidio, nella seconda vi furono Brown e Cowden, mentre della
terza tutto rimane incerto, salvo l'intervento personale di Egan, oltre quello
di Cowden. L'ipotesi di un accordo a due, tra Ovidio e Cowden, ventilata dalla
difesa dei coimputati, non risulta perciò atta a spiegare logicamente una
destinazione della somma diversa da quella corruttiva, mentre un'ipotesi di
accordo tra numerose persone va senz'altro esclusa per ragioni di logica
comune.
Ancora sotto
il profilo intrinseco non resta che considerare, in linea generale, che le
modalità prescelte da X.X. per effettuare i pagamenti e che trovano riscontro
documentale, risulterebbero del tutto incomprensibili ove si voglia accedere
alla tesi della millanteria. Sarebbe in particolare inspiegabile il perché
Ovidio, in occasione dell'arrivo a Roma di entrambe le tangenti, abbia avuto la
necessità di dissimulare attraverso complicatissimi giri bancari che saranno
illustrati al paragrafo 90 l'anticipazione di ingenti somme fattegli dal
fratello Antonio.
69.
L'evolversi della situazione dimostra, ora, come privo di ogni consistenza sia
l'assunto difensivo del Tanassi, secondo cui la formulazione della lettera di
intento, col previsto potere di sospensione od annullamento dell'ordine di
acquisto, rappresentava una garanzia per il rispetto dell'impegno delle compensazioni.
Dopo
la firma della lettera, si presentò - come si è detto - l'occasione propizia
per far scattare tale garanzia, ma il Ministro non se ne avvalse.
Ed infatti,
con una lettera datata 19 giugno 1970 diretta a Tanassi, il presidente dell'Alfa
Romeo, Giuseppe Luraghi, lamentava che l'Allison, con argomentazioni « ridicole
e speciose », aveva comunicato che non intendeva rispettare l'accordo raggiunto
con l'Alfa Romeo, nel quadro delle compensazioni offerte dalla Lockheed a
fronte dell'approvvigionamento da parte italiana dei 14 C 130-H, e che tanto
veniva segnalato personalmente al Ministro « perché possa decidere i passi più
opportuni, nell'ambito della difesa dell'autonomia decisionale italiana e della
necessità di assicurare all'azienda di Napoli dell'Alfa Romeo un lavoro (per il
quale stava già attrezzandosi) che le è indispensabile ad evitare una carenza
di lavoro ».
Degna di
significato è l'annotazione manoscritta di Zattoni su detta lettera, nella
quale si legge che « l'indefinibile comportamento dell'Allison » è stato da noi
« stigmatizzato » ( con evidente riferimento al già citato telegramma del 30
aprile 1970 diretto alla Lockheed) e « tre volte esposto a voce al Ministro
Tanassi oltre che al segretario generale » (con altrettanto evidente
riferimento agli incontri avuti da Zattoni col Ministro sotto le note date del
21, 29 maggio e 1° giugno 1970). Ed ancora più significativa al riguardo è la
frase riportata al punto 4 delle note 11 luglio 1970 a firma Zattoni, anche
esse relative alla lettera 19 giugno 1970 di Luraghi al Ministro, frase che
così recita: « A livello superiore e per necessità che trascendono le
competenze di questa Direzione generale fu deciso di inviare alla Lockheed la
lettera di intento per l'ordinativo di 14 velivoli C 130 ». Ed allora, sulla
base di tali risultanze, può affermarsi che il comportamento del Ministro è da
censurare non solo per aver fissato la lettera d'intento nonostante la
consapevolezza della mancanza di una seria offerta di compensazioni, ma anche per
non essersi avvalso della prevista facoltà di sospensione o annullamento della
lettera, quando subito dopo gli furono personalmente segnalati i presupposti
per un legittimo esercizio di tale potere e gli fu dato un chiaro suggerimento
in tal senso.
D'altra parte
non può che qualificarsi sorprendente la giustificazione addotta dal Tanassi in
udienza a proposito del potere di sospensione in genere e con riferimento alle
compensazioni in specie, secondo cui « se a causa delle compensazioni si voleva
sospendere, gli uffici potevano farlo, poiché quella era parte esecutiva che
riguardava gli uffici e non il Ministro ». È sufficiente rilevare, a livello
istituzionale, che soltanto all'organo che aveva firmato la lettera d'intento
poteva competere il potere di sospendere o annullare lo stesso atto e che
definire esecutivo quello che invece è potere che discende da valutazioni
squisitamente discrezionali, si risolve in un inefficace espediente difensivo.
70. Un'altra
occasione per sospendere l'impegno di acquisto, e che condusse ad una richiesta
formale di Costarmaereo in tal senso, si verificò nell'estate del 1970, in
rapporto alla carenza del finanziamento.
L'affermazione
del Tanassi che, Ministro lui, i fondi si sarebbero trovati (cui Costarmaereo
fece evidentemente riferimento quando il 6 giugno 1970 trasmise al segretario
generale il prospetto relativo alle variazioni degli impegni pluriennali, per
gli anni 1971 e successivi, in relazione all'avvenuta firma della lettera di
intento) trovò infatti smentita, quando, il successivo 31 luglio, il Consiglio
dei Ministri, lungi dal rimpinguare nel modo desiderato il bilancio della
Difesa, decurtò invece la previsione di spesa prevista nel progetto di bilancio
per consentire l'ammodernamento del trasporto aereo.
Si
rendeva, così, vano il primitivo proposito di finanziare l'operazione di
acquisto attraverso nuove assegnazioni.
Ed il 28
agosto, Costarmaereo, che già il 26 precedente aveva comunicato allo stato
maggiore dell'Aeronautica la grave situazione di bilancio, richiedeva la
sospensione della lettera di intenti, ovvero di condizionarla (finalizzarla)
alla futura eventuale assegnazione specifica di ulteriori fondi, essendo stata
fatta un'assegnazione di bilancio largamente inferiore all'ammontare dei soli
programmi per cui v'era in atto « un fermo impegno verso l'industria nazionale
o verso altri Governi e già in corso di esecuzione (F l04/G; G 31/Y; prototipi
G 222; G 91/71; PD 808; Atlantic) ».
Di
fronte a questa esplicita richiesta, indirizzata attraverso il segretario
generale al Ministro, l'imputato Tanassi ha sostenuto di non esserne mai venuto
a conoscenza. Ma la Corte esclude che a siffatta affermazione si possa dar
credito, e dalla inerzia del Ministro di fronte alla citata richiesta 28 agosto
1970 di Costarmaereo - peraltro richiamata il successivo 1° settembre in
relazione alla accettazione formale della lettera di intento da parte della
Lockheed, nel frattempo intervenuta - trae ulteriori elementi per rafforzare il
proprio convincimento circa la personale interferenza del Tanassi per portare
in ogni modo avanti l'iter della
vicenda contrattuale.
La
consapevolezza che il Tanassi aveva della proposta degli uffici di fare
slittare o cancellare il programma C 130 risulterà, del resto, anche da un
documento del successivo 22 ottobre 1970, da cui emerge che egli espresse il
giudizio per cui « non sarà possibile cancellare o slittare il programma C 130
che è stato voluto dal Governo ».
Da
quest'ultima frase si può ulteriormente ricavare quale consistenza abbia
l'argomento difensivo addotto oggi dall'imputato, per cui uffici
amministrativi, non meglio precisati, potevano essi assumersi la responsabilità
di sospendere la lettera di intento.
71.
Parallelamente al problema della ricerca del finanziamento, nasceva intanto una
seconda fase di trattative tra l'Eximbank e la Lockheed,da una parte, e
l'I.M.I., dall'altra, per concretare un'operazione di prefinanziamento a breve
termine della fornitura, per un importo di 13 milioni di dollari.
La
pratica del prefinanziamento prende ufficialmente avvio da una lettera del 23
giugno 1970, con cui X.X. richiedeva che il Ministro della difesa dirigesse
all'I.M.I. una nota al fine di sottolineare l'interesse da parte italiana al
buon esito della pratica e da una lettera confermativa di tale richiesta,
indirizzata dalla Lockheed al Ministro della difesa, a firma di Matthews, in
data 24 giugno 1970.
Va
tenuto presente che compito istituzionale dell'I.M.I. è quello di finanziare
l'industria nazionale anche al fine di favorirne le esportazioni. Tale
Istituto, quindi, può agire solo quando si tratti di operazioni che rechino
vantaggio all'economia nazionale.
Nella specie,
l'unico vantaggio che dall'acquisto dei C 130 la nostra industria poteva trarre
risiedeva nelle compensazioni industriali, delle cui incerte prospettive di
realizzo già si è detto.
Nonostante
ciò, lo stesso Costarmaereo, che pure aveva tanto evidenziato l'aleatorietà di
gran parte delle compensazioni, con eccezionale rapidità, il giorno stesso in
cui la lettera di Ovidio era stata protocollata (24/6), si rivolse all'I.M.I.
scrivendo testualmente, « è interesse dell'A.D. che la fornitura in argomento
possa avere luogo nei termini previsti e pertanto verrà dato il massimo impulso
alle azioni di competenza dell'Amministrazione, tendenti a far sì che il
perfezionamento del contratto possa aver luogo sollecitamente, compatibilmente
con le esigenze dell''iter di
perfezionamento».
E
a conferma della inconsueta sollecitudine di disbrigo della pratica si può menzionare
la circostanza che la lettera fu consegnata lo stesso giorno brevi manu a Matthews per il recapito
all'I.M.I.
Esaminato
a tale riguardo, il teste Zattoni - firmatario della lettera - si è giustificato
assumendo che, atteso l'interesse prioritario che si era riconosciuto
all'operazione da parte degli uffici del segretario generale e dello stato
maggiore dell'Aeronautica, aveva aderito alla richiesta in tal senso di X.X..
La
trattativa tra l'I.M.I. e la Lockheed proseguì con l'intervento epistolare, in
pari data del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Antonio Bisaglia, contenente analoghe considerazioni circa l'interesse italiano
ad una favorevole soluzione della pratica.
In
tale lettera si rende noto che la Presidenza del Consiglio ha seguito con
attenzione la trattativa e si motiva tale attenzione sotto il profilo che il C
130, oltre a sopperire ad una inderogabile esigenza della difesa nazionale,
apre utili prospettive di collaborazione industriale tra le aziende
specializzate italiane e l'organizzazione aereo-spaziale.
Per
cui si confida che l'I.M.I., data l'importanza delle forniture, voglia nei
limiti consentiti dar corso allo svolgimento della pratica con ogni possibile
speditezza.
Esaminato
al riguardo, il Bisaglia non ha fornito alcuna spiegazione se non quella per
cui la lettera a sua firma, per considerazioni di stile, non può essere stata
redatta dalla sua segretaria. Non ha saputo indicare chi possa averla
predisposta ed Ovidio, al riguardo interrogato, non ha escluso l'intervento di
Crociani.
72. A monte di
questi atti ufficiali, vi sono, poi, i documenti Lockheed, che dimostrano il
rilievo che questa vicenda del prefinanziamento, peraltro collaterale sul piano
amministrativo alla trattativa dell'acquisto, aveva nell'ottica del piano
corruttivo.
La
lettera 21 maggio 1970 dello studio X. a Tezorefo (autentica o postdatata che
sia non importa stabilire, attesa la sua realistica concordanza con gli
avvenimenti che registra) ricorda infatti che il secondo terzo delle tangenti
sarebbe stato corrisposto alla definizione dell'accordo I.M.I.-Eximbank sul
prefinanziamento.
Ed
il telex 2 giugno 1970, già citato a proposito del primo pagamento, di Kotchian
a Brown e Cowden, raccomandando di precisare nella lettera di intenti che il
finanziamento sarebbe dovuto avvenire prima della fabbricazione degli aerei,
concludeva, anch'esso, ricordando che al momento del prefinanziamento sarebbe
stata pagata la seconda rata del compenso speciale.
Di tanto, come
vedremo, il Tanassi era al corrente, anche se non del tutto d'accordo sul
collegamento temporale tra pagamento e prefinanziamento.
Le successive
fasi della negoziazione Lockheed-I.M.I.-Eximbank sul piano amministrativo non
hanno rilievo fino al 21 dicembre 1970.
In questa
data, una seconda lettera di Costarmaereo all'I.M.I. veniva recapitata da
Ovidio a Cao di San Marco. In essa si comunicava, per l'incidenza che poteva
avere sulla pratica del prefinanziamento, la conclusione della negoziazione del
contratto d'acquisto degli aerei e la sua futura approvazione da parte del
Consiglio superiore delle Forze armate.
Il
15 gennaio 1971 Cowden, a sua volta, informava Ovidio che l'I.M.I. di
Washington era in procinto di ottenere il prestito dall'Eximbank.
Il 25
successivo Ovidio assicurava Cowden che il Ministro aveva promesso di « mettere
una parola con l'I.M.I. ». E, presumibilmente proprio a seguito dell'intervento
del Tanassi, il 2 febbraio 1971, Ovidio era in grado di riferire a Cowden che
Cao di San Marco dava per risolti tutti i problemi, per cui prevedeva che
l'accordo I.M.I. sarebbe stato firmato nel giro di due o tre settimane,
aggiungendo « abbiamo assoluto bisogno di fondi questa settimana ».
L'imminenza
dell'accordo I.M.I. quale riferita nella corrispondenza succitata, trova
riscontro nella documentazione agli atti.
Dalla quale
risulta che il 26 gennaio 1971 l'I.M.I. aveva comunicato al Ministero del
Commercio Estero che l'Eximbank era disposta all'operazione e chiedeva
l'autorizzazione a contrarre il relativo prestito (autorizzazione
effettivamente poi concessa il 22 febbraio 1971).
Questa
situazione veniva però superata per effetto delle notizie, nel frattempo
comunicate dall'I.M.I. di Washington, di un possibile dissesto della Lockheed
travolta dal fallimento della società Rolls Royce.
Le
prospettive del prefinanziamento divenivano così aleatorie e di conseguenza la
richiesta di Ovidio, di invio immediato di fondi, trovava resistenza da parte
della Lockheed.
Tant'è
che Egan lo stesso 2 febbraio 1971 (doc. n. 46735) esprimeva a Cowden l'idea
contraria al « pagamento prima dell'inizio del finanziamento » e questa
decisione veniva, il successivo 3 febbraio 1971 (doc. 46732), teletrasmessa a
Ovidio nei seguenti termini: « Comprendiamo vostra situazione, ma resta fermo
che pagamento non può essere fatto prima della conclusione... ».
Pochi giorni
dopo, il 7 febbraio 1971 (doc. 46787), evidentemente perché pressato, Ovidio
indirizzava a Cowden una lettera nella quale, dopo aver espresso il suo
imbarazzo e la preoccupazione che « alcune persone potrebbero perdere la loro
fiducia in noi e assumere un atteggiamento inattivo a loro volta », insisteva
perché al momento della firma I.M.I. « fosse disponibile la seconda rata di
commissioni di $ 575.000 ».
Il
giorno successivo Cowden (doc. 46729) telegrafava ad Ovidio che la Compagnia,
ed il suo tesoriere Brown, erano pronti a chiudere quando l'I.M.I. fosse
pronto. E il 15 febbraio (doc. 746743) informava il Brown di aver mandato un
telex ad Ovidio perché questi, come aveva richiesto, avesse qualcosa da
mostrare al Ministro. Aggiungeva che, però, il proprio telex conteneva solo
parole che non aiutavano certo a risolvere il problema e ad assicurare che il
contratto si sviluppasse soddisfacentemente « nei meandri della burocrazia
italiana ». Per cui insisteva che si agisse per assicurare il perfezionamento
delle trattative ed i pagamenti richiesti al più presto.
Erano questi i
giorni in cui apparivano anche sulla stampa le notizie del grave dissesto della
Lockheed, che innegabilmente esercitarono un'azione frenante, vuoi nella
trattativa I.M.I. qui in esame, vuoi, come si vedrà, nello svolgimento
dell'iter procedurale del contratto.
A questo punto
l'I.M.I. esige, infatti, garanzie per l'operazione prefinanziamento, ma la
Lockheed non è in grado di darle ( doc. 46737}.
Ovidio
è, perciò, sollecitato da Cowden di rivolgersi al Ministro per vedere se questi
« può premere perché il prestito venga fatto direttamente senza garanzie » (v.
doc. 1° marzo 1971 n. 46724). Egli assolve tale incarico. E difatti, il 12
marzo, risponde a Cowden di avere « informato il Ministro, tramite il suo
assistente principale che apprezziamo il suo tentativo di assisterci
nell'ottenere il prestito I.M.I. senza garanzie » (SEC. 4800).
Nel frattempo,
Ovidio aveva preso anche contatto con Cao di San Marco, direttore centrale
dell'I.M.I., avendone assicurazione che l'Istituto era disposto a rinunciare
alla garanzia Eximbank purché il contratto fosse approvato dal Consiglio di
Stato e dal Ministro (SEC, 46802 del 10 marzo 1971).
Dopo aver il
12 marzo edotto di ciò sia Tanassi che Palmiotti (SEC. 46801} Ovidio scrive a
Morrow della Lockheed che il prestito potrà essere fatto anche senza garanzia
dopo che il Ministro avrà firmato il decreto; che lo stesso Ministro sta
esercitando fortissima pressione all'interno del proprio Ministero e negli
altri Ministeri per essere in grado di firmare il decreto entro il 24 marzo, ma
« non compirà nessuna azione definitiva prima di ricevere il secondo pagamento
», donde la necessità « che questo avvenga prima che si riceva il ricavo del
prestito » (SEC. 46794 del 17 marzo 1971).
Ribadirà,
pochi giorni dopo, in un cablo diretto a Cowden, che la firma (del contratto di
vendita) può avvenire con un preavviso di cinque giorni, ma resta comunque il
fatto che « essi non cominceranno questa fase se non saranno assicurati della
nostra "prontezza" » (SEC. 44425 del 24 marzo 1971).
73. Così la
trattativa I.M.I., che fino ai primi di marzo era rimasta subordinata
all'ottenimento di una garanzia dall'Eximbank, si modifica nel senso che il suo
favorevole esito dipende ora dall'approvazione del contratto da parte del
Ministro.
Tanassi
diviene in tal modo arbitro dell'evolversi di questa pratica, in quanto per
ottenere il prefinanziamento I.M.I. era necessaria la firma del decreto di
approvazione del contratto e, per questa firma, egli richiedeva il pagamento
anticipato della seconda rata delle tangenti (Memo a Ricke e Morrow marzo 1971).
Tale
conclusione, desunta dai documenti citati, è stata integralmente confermata da
Ovidio a dibattimento.
Ha
ricordato che nel marzo 1971 lo stato di allarme per la vicenda della Rolls
Royce fu tale che mise in forse la sopravvivenza della Gelac, società
costruttrice del C 130. In quel periodo le difficoltà della Lockheed
consigliavano di evitare c qualsiasi impegno, ancorché piccolo ».
La
Lockheed intendeva pagare solo dopo aver ottenuto il finanziamento, ma proprio
allora, si ricavò la netta sensazione dell'anno precedente, che cioè per
ottenere il finanziamento bisognava presentare il contratto e il relativo
decreto, ma per avere questi occorreva « il pagamento contestuale…anzi
anticipato sia pure di un secondo…».
Dichiarazioni,
queste, sostanzialmente coincidenti con le espressioni usate dallo stesso
Ovidio nel suo memorandum 16 marzo
1976 « la situazione venne a mutare drasticamente…quando si apprese da canale
inequivocabilmente derivante dal Ministero della difesa che una lettera di
intenti vincolante…come pure in un secondo tempo il decreto di approvazione del
contratto, avrebbe avuto luogo soltanto se prima, però, fossero state versate
le cifre che corrispondono ad una larghissima parte dello stanziamento previsto
».
74.
A fronte di queste risultanze il Palmiotti e il Tanassi si sono trincerati su
una linea di assoluta negazione.
Tanassi
ha affermato di non essere stato informato, di non essere mai intervenuto nella
trattativa I.M.I.-Lockheed, di non sapere nulla delle lettere del 24 giugno 1970
di Zattoni e di Bisaglia all'I.M.I. e delle lettere 10 e 12 marzo 1971 di
Ovidio a Cao di San Marco e a Palmiotti. Analogamente Palmiotti ha negato di
avere mai sentito parlare della pratica I.M.I. ed ha escluso di avere ricevuto
da Ovidio la lettera 12 marzo 1971 in cui si parla di una telefonata fatta dal
suo ufficio a Cao di San Marco.
Al
che Ovidio ha però replicato confermando la verità di quanto contenuto nelle
sue comunicazioni alla Lockheed.
In
particolare, ha ribadito di aver spedito a Palmiotti la detta lettera 12 marzo
1971 e di aver fatto dal suo ufficio la telefonata (ricordata nella stessa
lettera) a Cao di San Marco, pur non potendo precisare se Palmiotti fosse
uscito mentre egli telefonava o se, presente, fosse distratto (v. confronto Ovidio-Palmiotti
6 febbraio 1978).
Quanto
alla lettera 24 giugno 1970 indirizzata da Costarmaereo all'I.M.I. - e così per
quella in pari data scritta da Bisaglia allo stesso Istituto - ha ammesso di
essersi attivato per la loro emissione anche parlandone con il Crociani, il
quale seguiva la pratica I.M.I. quotidianamente (v. interrog. Ovidio 7
settembre 1978).
Ha
anche dichiarato che Tananssi era un ministro dinamico che fece o fece
intendere di avere operato un « pallido intervento » presso l'I.M.I. (v. confronto
Ovidio-Tanassi 17 gennaio 1978).
Il
teste Cao, a sua volta, dopo aver precisato che fu la notoria difficile
situazione economica della Lockheed dell'epoca, a suggerire la misura
precauzionale di subordinare il prefinanziamento I.M.I. alla stipula del contratto,
ha ammesso di aver ricevuto la telefonata e la successiva lettera di Ovidio,
pur escludendo interventi di Tanassi e di Palmiotti sull'I.M.I.
La
convinzione che la Corte trae da siffatte posizioni processuali è che il
Ministro ed il suo segretario, fossero perfettamente consapevoli ed interessati
a questa vicenda, vuoi per i documenti che espressamente li coinvolgono, vuoi
per gli stretti rapporti di amicizia che essi in. trattenevano con Crociani,
suggeritore e guida in questa necessità di attivazione dell'I.M.I., vuoi,
infine, perché all'esito della trattativa Lockheed-I.M.I. Eximbank, era, come
si è detto, subordinata, in un primo momento, la riscossione della seconda rata
delle contribuzioni politiche.
75. Terminato
l'excursus sul problema prefinanziamento, il discorso va adesso ripreso per
esporre le vicende della trattativa Lockheed-Ministero della difesa, successive
alla lettera di intento.
Dopo
la nota del 28 agosto 1970, con la quale Costarmaereo chiedeva la sospensione
della lettera di intento ed a cui il Ministro non aderì, lo stato maggiore
dell'Aeronautica, sempre sul presupposto che le integrazioni di bilancio
venissero concesse, in data 3 e 4 settembre del 1970, ribadiva l'intenzione di
dare attuazione a tutti i programmi in corso per l'acquisto dei velivoli (e,
quindi anche dei C 130), manifestava il parere favorevole per la versione H del
C l30 ed invitava ad esaminare la possibilità di impiego in questi aerei di
sistemi elettronici di produzione o coproduzione nazionale (c.d. modifiche
avioniche). A quest'ultima richiesta dello stato maggiore dell'Aeronautica,
Costarmaereo dava seguito il successivo 23 settembre, chiedendo alla Lockheed
le modifiche di cui trattasi (Martella IV /3).
Da parte della
ditta, intanto, in considerazione del fatto che le offerte del 25 aprile 1970
sarebbero scadute entro l'ottobre, si preannunciava verbalmente (Cowden a
Nicolò 25 settembre 1970) che i prezzi sarebbero stati aumentati se, entro
l'ottobre, il contratto non fosse stato concluso (SEC. 45648).
Ed, infatti, a
seguito di un sondaggio di cui è traccia in un telex di Cowden a Crockett del
19 ottobre 1970 (SEC. 46775), sugli effetti di tale aumento, il 9 dicembre
successivo la Lockheed domandava per ogni C 130 con le modifiche avioniche, -
da prodursi in 14 esemplari con consegna tra il febbraio 1972 e il giugno 1973
- il prezzo di dollari 3.590.900.
Nell'atto di
accusa, si muove all'imputato Tanassi anche l'addebito di aver consentito a
questo aumento del prezzo, dietro corrispettivo della somma aggiuntiva di $
50.000.
Pur risultando
certo che per effetto dell'aumento del prezzo sia aumentata anche la tangente
della corruzione, la Corte esclude che l'ulteriore corresponsione di $ 50.000
sia frutto di autonoma pattuizione corruttiva. Ritiene, infatti, che a seguito
dell'aumento del prezzo degli aerei - e non in funzione di consentirlo - il
compenso aggiuntivo suddetto sia dipeso dalla richiesta che la tangente, già
fissata: nell'accordo precedente in rapporto percentuale con il prezzo
originario, venisse adeguata quantomeno in misura corrispondente al 3 %.
E
se pur risulta che la Lockheed era riluttante a siffatto adeguamento, tanto che
offrì solo 50.000 dollari (in luogo della maggior somma pretesa, risultante dal
detto calcolo percentuale), sta di fatto che la decisione della Compagnia di
pagare non fu comunque in relazione causale con un atto dell'ufficio ricoperto
dal Tanassi.
Il che si
desume da una serie di convergenti elementi probatori.
Innanzitutto,
1a documentazione reperita negli archivi ministeriali evidenzia la circostanza
(che ha trovato riscontro nelle deposizioni dei testi escussi, italiani ed
americani) che il calcolo del prezzo, fuori da ogni intervento del Ministro,
venne operato da Costarmaereo e condusse ad un giudizio di congruità
dell'offerta Lockheed.
Parallelamente,
quanto alla documentazione americana - a parte un cablo di Ovidio a Cowden del
7 febbraio 1971 (SEC. 46787) che, con l'espressione « gratifica speciale
sull'aumento del prezzo: minimo dollari
50.000 », già sottintende una somma elastica - è chiarificativo il successivo
memo Cowden a Ricke e Morrow (SEC. 46803 cit.) che testualmente ricorda: «
originariamente tale compenso doveva ammontare a dollari 200.000, ma è stato
raggiunto un accordo per un unico versamento di dollari 50.000 ».
Il che trova
riscontro nella lettera 9 marzo 1971 (SEC. 40026) di Egan ad Ovidio (da questi
controfirmata) in cui - con formale imputazione ad « ulteriori spese sostenute
dallo Studio » (per evidenti ragioni di documentazione interna dell'esborso
fuori dall'indicazione della causale corruttiva) - è detto appunto: « la
Lockheed accetta di pagare la somma aggiuntiva di $ 50.000 ».
Ed X.X. ha
confermato queste circostanze precisando che fu l'interlocutore estraneo al
Ministero (l'Innominato) che, in base al valore definitivo del contratto di
circa dollari 60.000.000, calcolò che una percentuale minima del 3 % avrebbe
comportato un adeguamento della tangente di circa $ 200.000 e cioè approssimativamente
fino a $ 1.800.000 ; e che la corrispondente richiesta trovò accoglimento da
parte della Lockheed solo per il più limitato importo di $ 50.000.
Ancora
Ovidio - dopo aver escluso che Tanassi si fosse attivato per l'aumento del
prezzo del contratto, che invece dipese da variabili su cui il Ministro non
poteva influire - ha infine rammentato che, quando si recò da Palmiotti per
stabilire l'ammontare del secondo pagamento, gli vennero richiesti 360.000.000
di lire equivalenti a $ 600.000 e cioè proprio 50.000 dollari in più di quanto
si era previsto di dover pagare, prima del detto adeguamento.
Restano le
deposizioni di Cowden secondo cui la somma di $ 50.000 si era resa necessaria,
perché il Ministro non facesse obiezioni ad un aumento di prezzo e che Ovidio
gli aveva riferito che era il Ministro a voler un importo maggiore, che doveva
appunto corrispondere a $ 200.000. A ben vedere tali dichiarazioni non
contrastano con quanto sin qui ritenuto; ove si intendano (e questo sembra alla
Corte l'effettivo pensiero del Cowden) nel senso che il Tanassi - in occasione
e. in relazione, appunto, all'aumento del prezzo degli aerei - non facesse
altro che sollecitare la Lockheed ad aderire a quella richiesta di adeguamento
delle tangenti di cui si è detto.
76. Il
problema proprio dell'Amministrazione militare era ancora e sempre quello di
reperire i mezzi necessari per finanziare il contratto di acquisto, problema
che, nelle speranze degli ambienti della Difesa, nonostante la intervenuta
decurtazione del bilancio 1971, andava risolto con una assegnazione specifica
per il C 130, evidentemente da operarsi con una legge speciale.
Tale,
infatti, è il contenuto di un promemoria del Segretario generale dell'8
settembre 1970 diretto al Capo di stato maggiore Difesa (arch. Segredifesa,
109).
E il 16
settembre il Fanali si attiva per reperire fondi scrivendo una lettera al gen.
Marchesi (arch. stato maggiore Difesa, 563).
Ma questi, ora
Capo di stato maggiore Difesa, annotando il documento, rileva che « gli
stanziamenti in bilancio sono inferiori alle esigenze di ciascuna arma ». Lo
stesso Marchesi, il 18 settembre (arch. stato maggiore Difesa, 1002) a seguito
di una missiva del giorno precedente del Capo di stato maggiore Esercito,
Mereu, che si opponeva alla sottrazione di fondi della sua Arma per far fronte
a programmi dell'Amministrazione aeronautica, avviati senza che vi fosse idoneo
finanziamento, giunge a scrivere al segretario generale un duro messaggio. In
questo, dopo aver ritenuto « difficile da comprendere come possano essere stati
assunti così onerosi impegni » da parte dello stato maggiore Aeronautica, ed
additato le « cause dell'attuale crisi delle costruzioni aeronautiche in alcuni
provvedimenti di carattere tecnico amministrativo (lettere di intento, impegni
di ragioneria ecc.) con i quali si è dato l'avvio a programmi di ampio respiro
senza avere la sicurezza della relativa copertura finanziaria, ma nella
speranza di poter ottenere assegnazioni superiori a quelle che obiettivamente
era possibile prevedere », ne deduceva che il problema doveva essere risolto a
livello tecnico-amministrativo e che pertanto non ravvisava alcuna opportunità
di riunire in proposito il comitato dei Capi di stato maggiore, « perché non
vedo nella situazione precaria in cui si trovano attualmente le tre forze
armate come si possa pervenire ad una ridistribuzione delle disponibilità del
1971 radicalmente diversa da quella già concordata ». Aggiungeva, infine,
quanto all'assegnazione specifica di fondi per il programma C 130 destinato ad
impegnare anche esercizi futuri, che, proprio « la grave situazione
congiunturale del Paese fa ritenere per ora del tutto intempestiva, oltre che
aleatoria, la richiesta di un aprioristico impegno del Governo ».
Dinanzi
a questo lucido quadro della situazione che prefigura la difficile attuabilità
di una redistribuzione tra le tre forze armate delle disponibilità per il 1971
e l'inconsistenza dell'aspettativa di ottenere fondi ulteriori per l'anno 1972,
il Tanassi, seguendo la sua filosofia che, Ministro lui, i fondi si sarebbero
trovati, opererà proprio nel senso deprecato dal Capo di stato maggiore della
Difesa: e ciò per il suo personale interesse alla sollecita soluzione del
problema finanziario, cui era condizionata la possibilità di approvare il contratto
e, quindi, di ottenere il pagamento della seconda rata delle tangenti.
L'intendimento
del Tanassi, di dare ad ogni costo tempestiva attuazione alla fornitura del C
130, risulta indirettamente già da quanto riferisce Giraudo ai sotto capi di
stato maggiore in una riunione del 22 ottobre: « il sig. Ministro ha espresso
l'avviso che il deficit debba essere ripianato nell'ambito del bilancio della
Difesa e che, a suo giudizio, non sarà possibile fare slittare o cancellare il
programma C 130 che è stato voluto dal Governo » (arch. stato maggiore Difesa
869).
Ed una
conferma di tale atteggiamento del Tanassi è data dalla circostanza che il 27
novembre 1970, derogando ad una prassi consolidata nel Ministero della difesa,
egli intervenne personalmente alla riunione dei Capi di stato maggiore, da lui
voluta nonostante il contrario avviso del generale Marchesi, riunione in cui si
decise (come risulta da lettera Segredifesa 15 dicembre 1970) di proporre
variazione dello stato di previsione della spesa per il 1970, in modo da poter
utilizzare opportunamente i futuri residui di stanziamento nel corso del 1971.
La restante somma sarebbe stata reperita sia mediante variazione amministrativa
del bilancio 1971 (con trasferimento dalla quota esercito alla quota aeronautica
di fondi del cap. 2031), sia attraverso provvedimento legislativo. Ciò non
senza resistenza da parte dei Capi di stato maggiore delle altre armi, che
vedevano, attraverso lo storno delle rimanenze di bilancio, sacrificare le
rispettive esigenze, e in particolare del gen. Mereu.
77. Oltre che
in tali continue pressioni per la soluzione del problema finanziario,
l'appoggio del Ministro alla Lockheed si manifesta anche in direzione del
superamento delle tappe amministrative dell'approvazione del contratto da parte
del consiglio superiore delle Forze armate e del Consiglio di Stato.
Il che si
riflette anche nella documentazione americana di quel periodo.
In una
comunicazione del 12 gennaio 1971, Ovidio, dimostrando di sapere con un giorno
di anticipo dell'invio del contratto al Consiglio superiore delle Forze armate,
ne informava la Lockheed, aggiungendo che l'approvazione di questo organo si
prevedeva entro 7 giorni e che egli aveva parlato con il Ministro il quale
avrebbe poi inviato il contratto al consiglio di Stato « con una sua
raccomandazione ».
Ed il teste
Zattoni ha appunto confermato che l'invio del contratto fu sollecitato « dalle
pressioni enormi da parte degli enti superiori » oltreché dal gen. Fanali
(altro esempio questo, di consonanza tra l'attività del Ministro e del Capo di
stato maggiore Aeronautica).
L'8 febbraio
1971 ancora Ovidio telegrafava alla Gelac, confermando che il 5 febbraio il
Ministro aveva firmato una lettera con cui raccomandava il contratto al
Consiglio di Stato e che lo stesso vi sarebbe stato inviato il 9 febbraio.
Circostanza quest'ultima che trova rispondenza nella effettiva sequenza degli
avvenimenti, in quanto lo schema di contratto fu trasmesso all'organo
consultivo il 10 febbraio, con l'imprecisione di un solo giorno rispetto alla
previsione di Ovidio.
78.
L'attenzione del Ministro intanto continua ad essere rivolta al problema
finanziario.
Ottenuto il 31
dicembre 1970 il decreto del Ministro del tesoro, di variazione del bilancio
per l'esercizio finanziario per il 1970, Tanassi il 25 febbraio 1971, in
attuazione del piano di reperire gli altri fondi necessari per il 1971
attraverso un finanziamento ad hoc, chiedeva,
sempre al Ministro del tesoro, una legge speciale di variazione allo stato di
previsione per l'anno 1971, domandando in particolare L. 14.913.470.000 per
provvedere mediante questa somma anche al pagamento della fornitura del C 130.
Il Ministro
del tesoro oppose netto rifiuto ad una variazione di bilancio per il solo
Ministero della difesa. E per reperire la somma necessaria per i pagamenti da
effettuare nel 1971, si pervenne alla soluzione amministrativa, oltreché di
utilizzare i residui di stanziamento di creare anche delle disponibilità
attraverso lo slittamento o la riduzione di altri impegni, evidentemente
ritenuti dal Tanassi secondari rispetto all'imprescindibile esigenza
dell'acquisto del C 130.
Non si tenne
alcun conto di questa occasione di quanto, in epoca non sospetta, il Fanali
aveva avuto modo di rilevare proprio in ordine ai gravi danni che derivano
all'erario dallo slittamento di impegni, allorché, nella lettera 22 luglio 1970
diretta al gen. Marchesi, divenuto Capo dello stato maggiore Difesa, precisava
che lo slittamento de pagamenti del programma F.104/S dagli anni 1968-69 agli
anni 1971-73 aveva determinato, in connessione con gli aumenti dei costi
industriali e con altre cause, una maggiorazione dell'onere totale del
Programma da 272 a 338,8 miliardi, pari ad un incremento percentuale del 25 %.
Risulta così
che il 15 maggio 1971 L. 5.109.160.000 furono reperiti facendo slittare al 1972
un quarto dell'impegno assunto sul bilancio del 1971 per il programma Atlantic;
che L. 3.060.000.000 si ottennero attraverso la riduzione degli impegni del
1971 relativi al programma F.104/S; L. 2.035.000.000 furono prelevati dal cap.
3202 « fondo a disposizione » ; che,
infine; L. 314.546.000 emersero dal cap. 2031 costruzioni aeronautiche. Si
raggiunse così la cifra di L. 10.518.706.500 relativa al pagamento da
effettuare nel 1971.
Il piano di
decurtazione fu approvato da Tanassi il 15 maggio 1971, e ne presero atto i
Capi di stato maggiore nella riunione del successivo 18 maggio.
Dopo di che si
ottenne dal Tesoro l'autorizzazione ai sensi dell'art. 49 della legge di
contabilità generale dello Stato di assumere, sul capitolo corrispondente al
2031 del 1971 « costruzioni aeronautiche », impegni per gli esercizi di
bilancio '72 e '73 per provvedere al pagamento della seconda e terza tranche
ammontanti rispettivamente a Lire 13.694.194.000 e a L. 14.036.941.000.
Il personale
interesse dell'imputato a superare ogni ostacolo pur di addivenire alla
conclusione del contratto, trova anche conferma in deposizioni testimoniali.
Zattoni
ricorda come, convocato dal Ministro nell'ottobre del 1970 per informarlo sullo
stato delle trattative, gli riferì che queste erano in via di conclusione, ma
che, per la stipulazione definitiva, occorreva prima reperire la copertura
finanziaria, come richiesto per legge. Al che Tanassi si mostrò molto seccato,
troncò il discorso e lo congedò freddamente.
Marchesi, a
sua volta commenta che, quando fu convocato dal Ministro per ricevere l'ordine
di riunire il comitato dei Capi di stato maggiore, restò stupito
nell'apprendere da Tanassi che, questi intendeva presiederlo.
La
soluzione del problema finanziario - come si è visto - fu quindi raggiunta per
aggiustamenti successivi e compromessi fra le varie esigenze. E non per
originaria intuizione del Tanassi, che se ne attribuisce il merito: per altro -
e vanamente - tentando di ingenerare una confusione di idee sui residui
passivi, con l'accomunare nello stesso genus
sia l'assestamento di bilancio del 27 novembre 1970, sia il differente
fenomeno dello slittamento del maggio 1971.
79. Si è già
visto nei paragrafi che precedono come per ragioni di interesse (riscossione
della prima rata delle contribuzioni politiche) il Ministro Tanassi, non solo
firmò la propria lettera d'intento, nonostante i rilievi di Costarmaereo sulla
insufficienza ed incertezza delle compensazioni offerte dalla Lockheed, ma per
di più non si avvalse della clausola che consentiva la sospensione o
l'annullamento di tale lettera quando, subito dopo la sua firma, gli fu
segnalato che l'accordo Allison-Alfa Romeo, rientrante nel programma delle
compensazioni, era venuto meno.
Occorre ora
accertare quale ulteriore sviluppo ebbe il problema delle compensazioni e quale
soluzione fu raggiunta prima della firma del decreto di approvazione del
contratto.
Caduto l'accordo
Allison-Alfa Romeo, la Lockheed proseguiva nel frattempo le trattative avviate
con la Fiat per affidarle ordini compensativi, aventi ad oggetto componenti.
dell'aereo L 1011, secondo il programma contenuto nella sua offerta del 25
aprile 1970 richiamato nella lettera di intenti.
Anche questa
trattativa si arenò poco dopo senza giungere a positiva conclusione.
Il
1° dicembre 1970 la Lockheed sottoscrisse allora un memorandum d'intesa con la Società per azioni Costruzioni
aeronavali (SACA) di Brindisi, avente sempre ad oggetto la produzione di 327
serie di componenti strutturali dell'aereo L 1011, intesa che venne
formalizzata il successivo 15 gennaio 1971 e nella quale gli ordinativi erano
previsti in $ 17.358.609.
Ma
tale accordo - come poi ha chiarito il teste Zattoni - aveva il suo « punto
debole » nella riserva apposta dalla Lockheed di subordinare il suo impegno al
verificarsi in futuro di un pacchetto di ordinativi per 327 L 1011.
Si
trattava, infatti, di aerei il cui motore era costruito dalla Rolls Royce,
dimodoché la loro produzione veniva ad essere negativamente condizionata dalla
crisi di questa società che - come già detto - si delineò nel febbraio 1971.
È,
del resto, significativo che già sulla lettera della Lockheed a Costarmaereo
(15 dicembre 1970) che comunicava l'intesa 1° dicembre con la SACA, il gen.
Nicolò avesse annotato « è una compensazione fasulla; sogni per ora; effettive
e sicure solo 600.000 ore se vendono 200 L 1011 » (Arch. Costar. 902871).
Successivamente
- dopo che, nel frattempo, era stato risolto il problema del finanziamento del
contratto nei termini già visti al paragrafo precedente - approssimandosi la
data della firma del decreto di approvazione dello stesso (la sua bozza era
stata già approvata dal Consiglio di Stato che, peraltro, aveva espressamente
richiesto di condizionare anche nel contratto l'acquisto dei C 130 a
compensazioni industriali certe) Zattoni, il 3 giugno 1971, chiese alla
Lockheed di far conoscere quali ordinativi fermi aveva conferito all'industria italiana
(archivio Costar. 903559).
E,
1'8 giugno, fece pervenire al Ministro un promemoria nel quale ribadiva
vivacemente che la Lockheed non si era affatto impegnata per l'effettivo
conferimento degli ordini compensativi alla SACA e che dei 17.000.000 di
dollari degli ordinativi pattuiti, solo 10.000.000 potevano dirsi sicuri
(archivio Costar. 953588). Che anche tale importo fosse approssimato per
eccesso risulta da un'annotazione di Nicolò, in calce a detto promemoria
(archivio Costar. 903637}.
Senonché,
tre giorni dopo, e cioè 1'11 giugno, lo stesso Zattoni, in un secondo
promemoria al Ministro, si discostava da tali conclusioni ritenendo che, in
virtù dell'accordo aggiuntivo che la SACA aveva concluso il precedente 10
giugno con la Lockheed (e pervenuto lo stesso giorno a Costarmaereo), il
prefissato obiettivo di forniture per un minimo di $ 18.500.000 si potesse
considerare raggiunto (archivio Costar. 903639).
Aggiungeva,
tuttavia, nel promemoria che « a maggior garanzia » aveva richiesto alla SACA di
trasmettere una comunicazione attestante che la Lockheed avesse già piazzato o
si fosse impegnata a piazzare in un immediato futuro ordinativi fermi ed
irrevocabili per l'indicato complessivo importo.
In
realtà l'accordo integrativo del 10 si limitava a dire che, ove la Lockheed non
riuscisse a conferire ordinativi per $ l8.500.000 concernenti la produzione
dell'L 1011, essa avrebbe assicurato alla SACA altri ordinativi per lavori
similari fino a raggiungere lo stesso ammontare.
E
la stessa lettera SACA, datata 11 giugno (ma recapitata a Costarmaereo non con
la stessa prontezza dell'accordo, sibbene solo il successivo 14) non forniva
affatto l'assicurazione che Zattoni attendeva, limitandosi a indicare
ordinativi fermi e irrevocabili per un importo di $ 9.500.000 (archivio
Costarmaereo 903640).
Zattoni
non dette alcun seguito a questa lettera che sostanzialmente svuotava di
attendibilità. il suo promemoria dell'11 e ciò in quanto, essendo intervenuta
l'approvazione del contratto ed avendo egli d'altra parte ricevuto ordine di
non frapporre ostacoli, era ormai superflua ogni sua ulteriore insistenza e
presa di posizione.
La
sequenza di questi documenti si chiarisce ancor meglio alla luce delle
deposizioni testimoniali.
Il
gen. Zattoni ha deposto che il capovolgimento di posizione tra i due promemoria
fu dovuto alta raccomandazione di Giraudo (che gli aveva trasmesso l'ordine di
firmare il contratto) di non frapporre difficoltà di alcun genere. Non solo, ma
Giraudo gli riferì l'ordine specifico di Tanassi di superare le difficoltà
fatte presenti nel primo promemoria.
E
a sua volta Giraudo ha deposto che era stata presa dal Ministro la decisione di
portare avanti l'affare qualunque fossero le possibilità in ordine alle
compensazioni.
80. Risolto
nel modo che si è visto, dopo il problema della copertura finanziaria, anche
quello delle compensazioni industriali, il Ministro poteva ora approvare il
contratto e così ottenere dalla Lockheed la seconda rata della pattuita
erogazione corruttiva.
In
realtà, già nel corso della trattativa I.M.I., quando questa si era modificata
nel senso che l'esito veniva a dipenderne non più da una garanzia dell'Eximbank
ma dall'approvazione del contratto da parte del Ministro e Tanassi aveva fatto
sapere di essere in grado di firmare verso la fine di marzo subordinatamente
alla effettuazione del secondo pagamento (v. la lettera a Morrow del 17 marzo
1971 già citata), la Compagnia si era affrettata a compiere i passi necessari
perché fosse tempestivamente messa a disposizione di Cowden a Roma, la somma
occorrente per il pagamento suddetto (v. comunicazione Lockheed a F.N. City
Bank del 31 marzo 1971, SEC. 46877).
Ciò in quanto
Ovidio aveva raccomandato che la Compagnia dimostrasse in ogni modo la sua
prontezza ( « readiness » ), anche se egli personalmente dubitava che potesse
procedersi in maniera così spedita (v. telex 24 marzo 1971, SEC. 44425). Ovidio
prevedeva anzi che « la necessità di coordinare il problema I.M.I. avrebbe
causato un ulteriore ritardo » ( doc. 25 marzo 1971, SEC. 44422).
Ma di
quest'ultimo aspetto della trattativa si occupava ora personalmente Antonio, il
quale, dopo una riunione presso l'Istituto, (ove era stato « chiamato a
discutere parecchi punti ») manifestava l'opinione che la firma fosse prossima
(v. telex di Brown a Morrow del 16 aprile 1971, SEC. 46701).
Inopinatamente
il 20 aprile c'era stata, però, una battuta d'arresto dacché- come si è visto -
era andato a vuoto, per il rifiuto opposto dal Tesoro, il tentativo del Tanassi
di ottenere una legge speciale di
variazione dello stato di previsione per il 1971 (v. retro n. 78). Ed il carteggio Lockheed registra il disappunto della
Compagnia (v. doc. 20 aprile 1971, SEC. 44544): « Una nuova richiesta è venuta
alla superficie del programma italiano. La richiesta è che il Parlamento deve
approvare il bilancio della Difesa in
linea generale prima che si possa avere qualsiasi azione del Tesoro in
merito al nostro contratto ».
In
seguito a questi avvenimenti era stata revocata la disponibilità. dei fondi in
Roma: doc. 27 aprile 1971 (M. VIII/A, 59).
Le
« fortissime pressioni » che il Tanassi, contrariamente al suo assunto, andava
esercitando all'interno del proprio Ministero e degli altri dicasteri (v. telex
17 marzo 1971 cit., e deposto Zattoni a giudice istruttore), consentirono di
sbloccare la situazione.
Il 7 giugno la
Lockheed poteva così autorizzare il ritrasferimento a Roma, presso la First
National City Bank, delle somme previste per il pagamento della seconda rata
dei « compensi speciali ».
81. La
concatenazione serrata degli avvenimenti successivi si riflette contestualmente
nella documentazione americana e in quella italiana (di provenienza militare e
bancaria) che compone il quadro parallelo dell'evolversi della trattativa amministrativa
per la fornitura e dell'adempimento dell'intesa corruttiva, risalente
all'aprile-maggio 1970 e successivamente modificata in alcuni suoi termini.
L'11 giugno Kalember telegrafava a Brown
che era stato dato avvio ad un rapporto favorevole al Ministro (evidentemente
riferendosi al secondo promemoria Zattoni che valutava positivamente l'accordo
aggiuntivo SACA-Lockheed sulle compensazioni, di cui già si è detto) ed
aggiungeva: « Cowden si metterà in contatto con il Ministro domani nella speranza che firmi » (SEC.
n. 45692).
Lo stesso 11
giugno X.Y. seguendo uno schema
d'azione già collaudato in occasione del precedente pagamento al Ministro,
completava la provvista in lire per il secondo pagamento, monetizzando, tramite
il suo collaboratore Baragatti, un assegno di L. 200.000.000 tratto dal suo c/c
B.N.L. n. 1065 (sul che vedi amplius
infra n. 94).
Il 12
giugno, sul citato promemoria
Zattoni, Tanassi apponeva l'annotazione: « visto il documento allegato, il
contratto può essere approvato ». Ed in una lettera a Cowden del successivo 19
luglio (SEC. n. 47245) Ovidio. commentava: « la fortuna ha voluto che Fusco
fosse in Germania quando il Ministro ha firmato il 12 giugno ».
Il 13
giugno, da Roma, Cowden telegrafava a
Crockett (il telex, trasmesso via Parigi, perveniva a Marietta il 14) : «
Documenti firmati ieri. Visitato il
Ministro, rivisti i documenti con il consulente e ricevuta promessa di continuo
aiuto nella fase finale. Denaro trasmesso
secondo accordi ».
Con data del 12 giugno risultano rilasciati da Ovidio
quietanza alla Lockheed per dollari 500.000, « in collegamento delle
obbligazioni di questa Compagnia rispetto alla Tezorefo » (SEC. n. 45826) e
l'altra ricevuta per $ 50.000, per compensi speciali in relazione all'aumento
del prezzo, di cui si è detto al n. 75.
Il
23 giugno, complessivi $ 545.000
della rimessa Lockheed (formati da sei assegni all'ordine di William Cowden,
richiesti alla First National City Bank) venivano quindi versati su un conto
(B.N.L. n. 818923) della società Contrade, da cui poi venivano prelevati per
conto di X.Y. (v. infra n. 97).
Come
già l'anno precedente, anche il 12 giugno 1971 il Ministro era stato infatti
pagato con liquidi predisposti dai fratelli X., di modo che non risultasse alcun
collegamento tra tale operazione ed i dollari della Lockheed. Ed i questi
ultimi X.Y., che aveva sostenuto il peso principale della provvista, aveva di
conseguenza disposto nel proprio interesse, così rimborsandosi delle
anticipazioni fatte. (Per i dettagli v. n. 97).
82. Le
circostanze e modalità della materiale consegna dell'importo corruttivo al
Ministro in questo caso ammontante a L. 360 milioni (comprendente oltre
l'equivalente in lire della seconda rata delle contribuzioni, il compenso
aggiuntivo dipendente dall'aumento del prezzo degli aerei) - risultano dai
successivi puntuali chiarimenti forniti da X.X., materiale esecutore
dell'operazione, che a Corte ritiene, sul punto, credibile per le ragioni già
illustrate quando si è esclusa la tesi di una sua possibile millanteria in
danno del Tanassi (v. n. 68).
Ricorda,
dunque, Ovidio che il 12 giugno 1971 egli preparò la somma in questione,
formata da biglietti da 100.000, inserendola in alcune buste che, a loro volta,
ripose in una borsa di color marrone scuro « dai fianchi :flosci e dilatabili,
tipo 72 ore ». Per la consegna vi fu una previa intesa telefonica con Palmiotti
che suggerì di vedersi questa volta fuori dal Ministero. Ovidio da parte sua
scelse ed indicò il luogo ed il Palmiotti aderì.
Su
questo luogo l'imputato, pur precisando trattarsi di un ufficio tra via Veneto
e via Bissolati, messo a sua disposizione per la cortesia di un amico
inconsapevole, ha mantenuto il riserbo, motivando appunto il suo silenzio con
la necessità di non coinvolgere una persona estranea. All'appuntamento giunse
prima lui con Cowden e furono introdotti da un commesso. Arrivò poi Palmiotti
al quale fu consegnata la borsa, senza verificarne il contenuto.
Poiché in
precedenza il Palmiotti gli aveva fatto intendere « che non sarebbe stato
insensibile ad un gesto di omaggio personale » Ovidio, corrispondendo a questo
invito, gli consegnò una busta contenente 10.000.000 di lire.
Avvenuta la
consegna della borsa, allontanatosi il Palmiotti, gli altri due, su
suggerimento del segretario, si recarono al Ministero per ringraziare il
Tanassi del decreto di approvazione. Quivi giunti, in prossimità della stanza
del Ministro, scorsero il Palmiotti che ne usciva e introdotti dal Tanassi
questi non fece cenno a quanto era prima avvenuto, ma li intrattenne per
qualche minuto in convenevoli. Il Ministro mostrò loro il decreto che aveva sul
tavolo « un foglio di carta leggermente pergamenata più grande di un foglio
protocollo ». Ovidio non ricorda con precisione se vi fosse apposta o meno la
firma; ma propende per il sì.
Usciti
che furono dalla stanza del Ministro, Cowden richiamò la sua attenzione sul
fatto che la borsa di color marrone era posata sull'angolo sinistro vicino alla
scrivania. Ovidio, che per memoria visiva riconobbe immediatamente l'esattezza
dell'osservazione di Cowden, gli sussurrò « fammi il piacere, sta zitto ».
Pochi giorni dopo, al Ministero, Palmiotti gli restituì la sola borsa,
dicendogli: « Professore, ieri l'ha dimenticata ».
83. Di fronte
a tali convergenti risultanze probatorie l'imputato Tanassi si difende
affermando che egli non firmò il 12 giugno 1971 il decreto di approvazione del
contratto; che comunque egli nulla ricevette in quella data né in altra e che
in ordine ai pretesi pagamenti in suo favore sussisterebbero contraddizioni tra
le dichiarazioni di Ovidio e quelle rese da Cowden alla Commissione inquirente
e alla SEC.; che, infine, il riscontro documentale consentirebbe di escludere
che Ovidio disponesse della somma in lire italiane di 360 milioni, che assume
di avergli corrisposto.
Mentre
di quest'ultimo assunto ci si occuperà al paragrafo 94, conviene qui confutare
gli altri argomenti difensivi.
In
ordine alla data di approvazione del contratto, Tanassi avvalora la sua
affermazione sostenendo, da un lato, essere illogico ch'egli firmasse in pari
data sia la decretazione sul promemoria Zattoni dell'11 giugno 1971 (« visto il
documento allegato il contratto può essere approvato ») sia il decreto vero e
proprio; dall'altro, non essere sua abitudine tenere ferme le carte sulla
scrivania per più di 48 ore, col risultato che, se avesse realmente firmato il
12, il decreto avrebbe recato al massimo la data del 15 o del 16, non mai quella
del 18 che invece vi risulta apposta.
Ora, risulta
anzitutto in maniera incontrovertibile dalle deposizioni di Zattoni e di
Giraudo, che lo schema del decreto di approvazione fu inviato al Ministro fin
dall'8 giugno 1971 insieme al contratto già firmato dallo stesso Zattoni; ed
inoltre, più che dagli incerti ricordi dibattimentali di Ovidio, si evince dal
citato telex di Cowden del 13 giugno 1971, che alla data del giorno precedente
(12) i documenti (contratto e decreto), da lui rivisti insieme con Ovidio,
erano già stati firmati. A ciò si aggiunga che, nella citata lettera a Cowden
del successivo 19 luglio, Ovidio scriveva che Fusco era in Germania quando il
Ministro aveva firmato « il 12 giugno ».
Tanto
basterebbe sul punto; ma la Corte ritiene anche di aggiungere che non è affatto
illogico, anzi ampiamente spiegabile, che la decretazione sul promemoria e la
firma del decreto siano avvenute lo stesso giorno; infatti, mentre la firma del
decreto conferiva formalmente efficacia al contratto, la decretazione serviva
invece al Tanassi, non per informare gli uffici che in futuro egli avrebbe
firmato un decreto che già era sul suo tavolo, ma per attestare che egli
procedeva in quel momento alla firma, in quanto, alla base degli atti (vedasi
il riferimento nella decretazione « al documento allegato » ), considerava
risolto il problema delle compensazioni e superata, così, l'obiezione in
proposito formulata da Costarmaereo nel promemoria dell'8 giugno.
Quanto
poi all'argomento tratto dal tempo intercorso tra l'uscita del decreto
dall'ufficio del Ministro e la sua datazione, esso pure è inconsistente, perché
il Tanassi non poteva disporre dello zelo di colui che appose la data (Fusco),
il quale, anzi, come sarà successivamente indicato, tendeva, su direttive di
Zattoni, a ritardare per quanto possibile l'invio del decreto alla Corte dei
conti, in attesa che si chiarisse la nota crisi della Lockheed.
Relativamente
poi al pagamento dell'importo corruttivo - mentre non è il caso di ripetere
quanto già rilevato sulla insostenibilità di un intento millantatorio da parte
di Ovidio - va qui aggiunto, quanto alle pretese contraddizioni tra le
dichiarazioni di Ovidio e quelle di Cowden, che, in realtà, l'unico contrasto
che la Corte riesca a percepire è quello relativo alle dichiarazioni rese dal
Cowden 1'11 giugno 1976 per cui il 2° pagamento sarebbe avvenuto nel dicembre
1970, in occasione dell'inoltro del contratto per la registrazione.
Ma lo stesso
Cowden si è subito corretto, precisando poi che il periodo era quello del
giugno 1971. E l'equivoco iniziale è ben spiegabile a sette anni di distanza
dai fatti.
Ma,
più che a questa pretesa contraddizione, occorre guardare alle concordanze,
anche nei particolari più minuti, tra Cowden ed Ovidio, quali quelle che la
somma del secondo pagamento fu maggiore della prima volta; che il consulente
ottenne il denaro contante necessario con varie operazioni; che il versamento
avvenne fuori del Ministero previo appuntamento col segretario del Ministro;
che circa un'ora dopo visitarono il Ministro nel suo ufficio; che la borsa
consegnata al segretario era in evidenza nell'ufficio del Ministro.
Aggiunse per
di più Cowden alla SEC. una circostanza che Ovidio non ha ricordato e che
Cowden non poteva conoscere altrimenti, se non dalla partecipazione diretta
agli avvenimenti dell'opera: « Io credetti » ( che i fondi) « fossero destinati
al partito politico del segretario del Ministro della Difesa, nella sua veste
di tesoriere e suppongo che lo fosse. Mi era stato detto che lo era, in qualità
di depositario di quei: fondi ».
Orbene
la circostanza che il Palmiotti fosse il tesoriere della corrente tanassiana
del P.S.D.I., è emersa appunto in seguito, nell'istruttoria condotta da questa
Corte, per ammissione dello stesso imputato, quando gli sono state contestate
le risultanze dei suoi conti bancari.
La
difesa degli imputati Tanassi e Palmiotti ha tratto infine larghi motivi di
inaffidabilità morale del Cowden e di X.X. da un ulteriore frase contenuta in
una nota di pugno del primo, in calce alla già ricordata ricevuta 12 giugno
1971 di dollari 50.000, in cui si precisa che il pagamento fu in realtà di
circa dollari 15.000 in più aggiunti di propria tasca dal X. e che il Cowden
assistette alla dazione di questa ulteriore somma. Circostanza quest'ultima poi
smentita in sede di deposizione, ove il Cowden ha aggiunto che la nota suddetta
serviva a coprire il X..
Ma
Cowden equivoca ed è ben comprensibile, dato il numero vorticoso di assegni e
di operazioni bancarie che fece su direttiva di Ovidio, in quel giugno 1971.
In
realtà l'equivalente in lire dei 50.000 dollari rientrava - come si è detto -
nel « crogiuolo » del pagamento politico ammontante a totali 360.000.000, mentre,
quanto ai 15.000 dollari in più, la loro corrispondenza a 10.000.000 di lire,
induce a credere che questa sia la somma versata a titolo di omaggio al
Palmiotti. I 65.000 dollari (50.000 + 15. 000) complessivi di cui alla ricevuta
in questione si riconducono, dunque, al pagamento effettuato da Ovidio nel
giugno 1971, cui il Cowden fu
presente come sempre coerentemente ha sostenuto.
Fu,
invece, la necessità della Lockheed di avere distinte pezze di appoggio
contabili a frazionare l'operazione nei documenti, a fronte di un versamento
nella realtà unico.
84. Gli
avvenimenti successivi alla firma del decreto dimostrano come il Tanassi
intendesse tener fede all'impegno assunto con la compagnia corruttrice di
appoggiarla fino alla definitiva conclusione dell'iter amministrativo della fornitura. Impegno riconfermato il 12
giugno 1971, come è dato desumere dal già citato telex del 13 giugno del
Cowden: « ricevuta promessa (dal Ministro) di continuo aiuto fino alla fase
finale ».
Ed anche in
questo periodo, fino alla registrazione del contratto, gli ostacoli da superare
non mancarono.
La notizia che
il Ministro aveva firmato il decreto di approvazione formò infatti oggetto di
commenti critici nell'ambito di coloro che seguivano la trattativa
dell'acquisto, traendosene l'impressione « che vi fosse un interesse a mandare
avanti l'operazione » (deputato Fusco), mentre da parte di tutti si avvertiva
l'esigenza di non completare l'iter del
contratto con un fornitore che rischiava di fallire (deputato Cava).
Le notizie
sulla crisi della Rolls Royce e la grave situazione della Lockheed - che, come
si è visto, avevano preoccupato l'I.M.I. al punto da indurlo a non perfezionare
la pratica del prefinanziamento dell'operazione senza un'idonea garanzia -
trovavano in quei giorni puntuale conferma.
Il 15 giugno,
l'addetto aeronautico presso l'ambasciata d'Italia a Washington, generale
Tommasi, ribadendo notizie precedentemente fornite per vie brevi dal suo
assistente colonnello Martire, precisava che la situazione era talmente seria
che si temeva il fallimento della Lockheed.
Ciò motivò la
reazione del gen. Zattoni, alla notizia dell'avvenuta approvazione del
contratto.
Egli diede
infatti, incarico al Fusco di ritirare gli atti dal Gabinetto del Ministro e
gli ordinò verbalmente di tenere fermo l'ulteriore iter e di non consegnare alla ditta il secondo originale firmato:
incombenze che il Fusco assolse facendo riporre i documenti nella cassaforte
del suo ufficio, per timore (v. deputato Fusco) che qualcuno facesse fotocopia
del decreto firmato. Precauzione evidentemente vana poiché - come risulta dal
più volte citato telex di Cowden del 13 giugno 1971 - Ovidio e Cowden avevano
già preso visione dei documenti firmati.
E
la verità di questo blocco materiale del contratto nella cassaforte di
Costarmaereo è stata ammessa in dibattimento anche dal Tanassi, il quale
incautamente ha tentato però di attribuirsene il merito e la iniziativa,
dimenticando che in precedenza aveva sostenuto che di tale circostanza aveva
saputo solo nel corso dell'istruttoria della Corte, a seguito della deposizione
del teste Fusco.
La gravità
della situazione economica della Lockheed non poteva, poi, non avere diretta
influenza sul problema fideiussione in quel momento in esame a Costarmaereo. Il
contratto di acquisto, infatti, prevedeva il pagamento, entro 60 giorni dalla
sua registrazione, di dollari 16.857.387, pari al 27% del prezzo pattuito, a
titolo di anticipo: anticipo la cui restituzione in caso di risoluzione del
contratto andava garantita a norma della legge sulla contabilità generale dello
Stato.
Il 22 giugno
1971, Zattoni richiese formalmente al segretario generale di rinviare la
registrazione del contratto, finché non fosse acquisita una garanzia
fideiussoria che coprisse non solo la somma capitale, ma anche gli interessi,
per le ipotesi di mancata consegna nei termini degli aerei acquistati, di
risoluzione totale o parziale del contratto e di insolvenza della Lockheed.
Da questa
richiesta scaturì la riunione del giorno successivo, nell'ufficio del
segretario generale, alla quale presero parte Zattoni, De Maria e Fusco per
discutere l'atteggiamento da assumere.
Come
narrato dai testi citati, e come risulta anche da un appunto per gli atti che
reca la data del 23 giugno 1971, tutti convennero sulla necessità di tener
fermo l'ulteriore iter del contratto.
A questo proposito, sospesa la riunione, Giraudo, Zattoni e De Maria andarono
ad illustrare la questione al Ministro.
Ma
Tanassi non fu d'accordo e dispose, invece, che fosse provveduto « al più
presto possibile » ad acquisire una garanzia con validità legale negli U.SA.
85. La vicenda
del dissesto Lockheed e la difficoltà nell'acquisizione di un testo accettabile
di fideiussione, idoneo a far superare le opposizioni di Costarmaereo, trovano
corrispondente eco nei documenti americani del periodo.
In
una fitta corrispondenza del giugno-luglio 1971, Ovidio sollecita la Lockheed a giungere ad un accordo sul
problema della fideiussione e, se da un canto Hanson in una comunicazione di
Cowden del 29 giugno 1971, annota che « il Governo italiano sta raccogliendo
pettegolezzi a Washington che dicono che la situazione della Lockheed è critica
» (SEC. 45690), dall'altro Ovidio, rivolgendosi a Crockett, Vice Presidente
della ditta, segnala « l'ondata di preoccupazione che sta invadendo il
Ministero riguardo alla situazione della Lockheed », osservando che « meno
dichiarazioni appariranno sulla stampa dai superiori quartieri, tanto meglio
sarà ».
Precisa poi
Ovidio che la questione della garanzia degli interessi sulla somma che sarà
anticipata alla Lockheed preoccupa il Ministero perché « si ritiene che la
Corte dei conti solleverà la questione e rimanderà indietro il contratto »,
preoccupazione questa confermata da « indagini private » presso un « giudice
amico » (SEC. 45615; 44416).
L'estrema
delicatezza della situazione induce a questo punto Antonio ad attivarsi
anch'egli in prima persona.
I due
fratelli, uno al fianco dell'altro, nel superamento di quest'ultimo ostacolo,
assicurano la Lockheed, con un telex del 30 giugno 1971: « non ci arrendiamo
senza combattere e non concediamo nemmeno un punto alla controparte ».
Il
successivo 5 luglio, X.Y. predispone per Crockett una dettagliata relazione sul
promemoria fideiussorio, dando consiglio alla Società di chiudere la vicenda «
anche in vista di una temuta possibile crisi politica che arresterebbe la vita
amministrativa per parecchie settimane ».
Ed
Ovidio sensibilizza Cowden rammentandogli il 19 luglio 1971, che Fusco aveva
messo in guardia sulla necessità della soluzione del problema della
fideiussione prima della registrazione del contratto e che « la questione fu se
ciò avrebbe trattenuto la mano del Ministro o della Corte dei conti... fortuna
ha voluto che Fusco fosse in Germania quando il Ministro firmò il 12 giugno ».
Ora, però, il ritardo per l'invio del contratto per la registrazione può essere
causa di un esame più accurato della Corte dei Conti. Una fideiussione
inadeguata potrebbe determinare un'accusa di cattiva amministrazione e « le
notizie attuali sulla situazione della Lockheed richiedono che il Ministro
abbia la prova di aver preso le necessarie precauzioni ».
Sia
Antonio che Ovidio avevano comunque manifestato il convincimento che l'intero quadro
potesse mutare il 6 luglio con l'aiuto delle autorità americane (v. documento 5
luglio 1971, cit.).
I
X. traevano siffatti motivi di affidamento da una lettera dell'Ambasciatore
Martin a Tanassi, che appunto pervenne il 7 successivo, con la quale si
sollecitava l'invio del contratto alla Corte dei conti per la registrazione,
assicurandosi che, indipendentemente dalla sorte del dissesto della Lockheed,
gli aerei C 130, ordinati dall'Italia, sarebbero stati senza meno consegnati.
Riguardo
a questa lettera, il Tanassi, ha sostenuto non ricordare di averla avuta tra le
mani o se qualcuno gliene parlò. Essa, in ogni caso, rappresenterebbe una prova
importante a suo favore dimostrando che nulla egli fece dopo averla ricevuta;
che nessun rapporto di confidenza egli aveva con Ovidio, altrimenti questi non
si sarebbe rivolto all'ambasciatore per raccomandare il contratto; che
peraltro, alla data della lettera (7 luglio 1971), egli non aveva potuto avere
né pagamenti, né promessa di pagamenti.
Ma
tale posizione difensiva appare insostenibile.
Lo
stesso Tanassi, contraddicendosi, ha infatti ammesso di aver passato la lettera
in questione al suo Gabinetto per una eventuale risposta, che non venne poi
data, perché inutile.
E
ciò risponde alla realtà dei fatti, dacché invero quella lettera, costituiva di
per sé, una sufficiente copertura, contenendo un impegno del Governo USA.
La
successiva spiegazione di Giraudo che « non conveniva più rispondere perché
l'Ambasciatore conosce benissimo come si è svolto il caso » (nota 13 agosto
1971 per il Gabinetto del Ministro), sottintende la circostanza che un cospicuo
prestito del Governo federale stava sbloccando la situazione. Tale lettera,
d'altra parte, non rappresenta affatto una prova importante per l'imputato in
ordine all'assenza di rapporti tra lui e Ovidio, ma al contrario è sintomo ed
indizio di quella trattativa parallela e di quella collaborazione informale tra
i due che si è riscontrata in ogni passo della vicenda. In altri termini
Tanassi e Ovidio cercarono di ottenere una garanzia informale da parte del
Governo USA, diretta non tanto a tranquillizzare il Ministro della Difesa, il
quale si era già pronunciato nel senso di mandare avanti il contratto comunque,
quanto a fornire allo stesso Ministro un mezzo per vincere, all'interno del
Ministero e all'esterno di esso, eventuali possibili resistenze.
Ed
è significativo, d'altra parte. sotto il profilo della convergenza di condotta
dei vari imputati, che in questa vicenda si sia parallelamente attivato il Fanali,
creando « una ondata favorevole con l'Addetto Aeronautico a Washington, Tommasi
» (SEC. 45615), il quale, appunto per l'intervento del Capo di stato maggiore
Aeronautica, si sarebbe indotto a ricevere un rappresentante della Lockheed che
doveva rassicurarlo sulle sorti della Compagnia (interrogatorio Ovidio).
86. Nel
frattempo andava maturando la soluzione del problema della fideiussione, sempre
sotto lo stretto controllo dei fratelli X..
Sintomatico
al riguardo è un telex del 7 settembre 1971, in cui Ovidio - riferendosi
all'arrivo a Roma del legale americano, avv. Tesoro, al quale il Ministero
della difesa aveva chiesto un parere tecnico sulla questione - comunicava alla
Lockheed: « avvocato di Washington... mercoledì vedrà le persone del Ministero
e avrà un pranzo con Antonio e me stesso ».
Il
capitolo fideiussione si chiuse comunque in maniera che si potrebbe definire
transattiva, perché questa non comprendeva la garanzia degli interessi
sull'anticipo in caso di restituzione del medesimo.
Dopo
di ciò il contratto venne finalmente inviato alla Corte dei conti per la
registrazione il 25 settembre 1971.
L'assidua
presenza dello staff Lockheed presso il Ministero - che è stata suggestivamente
definita l'« assedio » - è attestata anche in quest'ultima fase dei documenti
SEC. Così il 10 settembre 1971 Ovidio telegrafava di avere avuto
l'assicurazione che « la nostra questione è sistemata »; il successivo 17
comunicava la soluzione del problema relativo ai capitoli dello stato di
previsione del bilancio 1972 e aggiungeva « immediatamente il Capo di stato
maggiore Aeronautica ha dato luce verde » (riscontro puntuale è sul documento
stato maggiore Aeronautica di pari data a firma Fanali). Il 24 settembre, con
notazione RUSH-RUSH-RUSH, («urgentissimo») Ovidio inviava un breve messaggio: «
contratto spedito a C/C oggi ».
È
chiaro da questo messaggio che Ovidio era stato informato in anticipo
dell'invio del decreto del Ministro e del contratto di acquisto alla Corte dei
conti.
Ma
la consuetudine di Ovidio col Ministro non doveva interrompersi a questo punto,
se il 4 ottobre 1971, in attesa della registrazione del contratto che poi si
verificherà il 10, l'imputato scriveva alla Lockheed « siamo assicurati
dell'appoggio del Ministro e facciamo quello che possiamo per parte nostra per
evitare conclusioni sfavorevoli ».
87. L'8
novembre 1971 la F.N.C.B. di New York preannunciava una terza operazione nella
filiale di Roma per $ 600.000 all'ordine di W. Cowden.
A differenza
delle altre due precedenti rimesse, in questo caso Ovidio non ha voluto
specificare né i destinatari, né le modalità di pagamento di questa somma o di
corrispondente valuta da lui anticipata. Si è limitato a dire che egli seguì le
istruzioni bancarie dell'Innominato, senza approfondire a chi fosse intestato
il conto che avrebbe beneficiato della somma ed ha aggiunto che l'accredito è
avvenuto all'estero.
In
questa sua determinazione di non scoprire i retroscena della vicenda sarebbe
stato suffragato da Egan che, nell'autorizzare il pagamento, gli avrebbe
appunto suggerito di astenersi da qualsiasi approfondimento. La Corte non può
dar credito all'imputato sia per l'intrinseca inverosimiglianza della storia,
sia perché egli, avendo potuto e voluto escludere con sicurezza che beneficiari
fossero Gui e Tanassi e per quest'ultimo, anche che fosse il P.S.D.I., deve
conoscere il reale destinatario della somma, sia perché lo stesso Ovidio ha
svelato le vere ragioni del suo silenzio, affermando che egli non vuole dire
oltre quello che è stato detto dai suoi mandanti (società Lockheed).
La Corte,
peraltro, ha svolto una approfondita istruttoria su questo punto ricercando, in
parte inutilmente, la sorte ultima della terza rimessa e dei movimenti
collegati ad essa. Di ciò, in una con le risultanze bancarie relative alla
prima e seconda tangente, si dirà nei paragrafi che seguono con i quali si
conclude la ricostruzione del fatto.
88.
Venendo appunto ai vari aspetti e fasi dei pagamenti corruttivi di cui si è sin
qui rinviata la trattazione, la Corte si prepone ora di esaminarli in
prospettiva unitaria, ricostruendo - sulla base di una coordinata lettura della
documentazione bancaria italiana e svizzera - la complessa dinamica di
utilizzazione delle tre rimesse Lockheed, quali affluite sulla City Bank di
Roma, rispettivamente, il 1° giugno 1970 ($ 653.000), il 29 marzo (con
effettivo utilizzo il 9 giugno) 1971 ($ 765.000) e 1'8 novembre 1971 ($
600.000), per totali dollari 2,018.000.
Giova per il
momento avere riguardo alle sole prime due tangenti, che presentano problemi
comuni di ricostruzione.
Rileva la
Corte che quanto si è già avuto modo di dimostrare - sulla realtà ed
effettività di contribuzioni versate all'on. Tanassi e sulla necessità che
venne a determinarsi per X.X., di operare i relativi pagamenti anticipatamente
ed indipendentemente dalla diretta utilizzazione dei dollari americani (v. retro n. 66) - orienta l'indagine in
duplice direzione, relativamente agli aspetti paralleli, rispettivamente, della
provvista delle somme in lire
(materialmente consegnate al segretario del Ministro, Bruno Palmiotti) e della destinazione successivamente data ai
dollari Lockheed.
Ineriscono al
primo soprattutto di tali aspetti dell'indagine le eccezioni difensive degli
imputati Palmiotti e Tanassi, tendenti in varia guisa e misura ad infirmare la
prova della disponibilità da parte di Ovidio delle somme in lire che egli
stesso ammette di aver utilizzato per la contribuzione politica; mentre ad
entrambi i detti aspetti delle operazioni di pagamento, attiene il problema
sollevato dalla difesa di X.Y., relativo alla denegata consapevolezza di
questi, sia quanto alla effettiva destinazione ad erogazioni corruttive delle
somme procurate al fratello Ovidio, sia quanto alla provenienza dalle rimesse
Lockheed dei dollari impiegati nel finanziamento di operazioni commerciali
dello stesso Antonio e/o del suo socio in affari Renato Cacciapuoti.
89. Ciò posto
in via generale e passando in particolare ad occuparsi della prima rimessa, è
da rilevare che l'imponente documentazione contabile acquisita permette di dare
compiuta ed analitica dimostrazione - per quanto, in primo luogo attiene al
punto della provvista - di ciò che
precedentemente già si è affermato sul reperimento nei primi del giugno 1970,
da parte di X.X. con l'intervento del fratello Antonio, dei 200.000.000 di lire
richiesti come prima rata della contribuzione politica; sulle tortuose
operazioni di emissione di assegni circolari intestati a nominativi fittizi (e
parziale riconversione in contanti) poste in atto ai fini cautelativi, e sulla
finale monetizzazione dell'intera cifra di fronte al rifiuto del segretario del
Ministro di ricevere un pagamento (anche solo in parte) in assegni (v. retro n. 66).
I 200.000.000
per il pagamento politico risultano così reperiti:
1) 50.000.00
con prelievo dal c/c n. 90027 di X.X. presso la Banca d'America e
d'Italia, mediante emissione dell'assegno n. 915 del 1° giugno 1970 a firma di X.X.
e all'ordine di Paola Funaro, moglie del collaboratore dello « Studio X. »,
avv. Ercole: assegno incassato lo stesso giorno tramite Egidio Baragatti, altro
e più diretto collaboratore di Antonio;
2) 150.000.000
con prelievo dal c/c n. 1065 di X.Y. presso la Banca Nazionale del
Lavoro, mediante emissione dei seguenti tre titoli da L. 50.000.000 ciascuno :
a) assegno n. 682
dello giugno 1970 a firma di X.Y. e all'ordine di Baragatti, che lo incassò
nella stessa data ;
b) assegno n. 684
del 3 giugno 1970 a firma di Antonio e all'ordine di X.X., che - sempre tramite
Baragatti - lo versò sul proprio conto B.A.I. dal quale prelevò contestualmente
il corrispondente importo con assegno n. 916 all'ordine di se medesimo;
c) assegno n. 685
del 3 giugno 1970 a firma di Antonio all'ordine di X.X., incassato dal solito
Baragatti.
La difesa del
Palmiotti, nel tentativo di infirmare la puntualità e completezza della prova
relativa alla detta provvista di 200.000.000, ha negato che a questa possa
riferirsi l'assegno sub2a), il cui
importo sarebbe stato, invece, diversamente utilizzato, come dimostrerebbero
sia la stessa intestazione del titolo, non all'ordine di Ovidio come gli altri,
sia il fatto che Antonio in un primo tempo (e cioè nella deposizione in sede
istruttoria) aveva dichiarato di poter escludere che quella somma gli fosse
stata richiesta dal fratello.
L'argomento
è però del tutto privo di consistenza. Che il ricavato di tale ultimo assegno
abbia avuto la stessa destinazione degli altri tre si desume infatti dalle
circostanze oggettive, comuni a tutti, dell'incasso tramite Baragatti e del
successivo collegamento (su cui si tornerà) all'emissione di assegni circolari
all'ordine di nominativi di fantasia nello stesso torno di tempo; mentre
l'originaria affermazione di X.Y. rientrava nella sua linea difensiva
(successivamente smentita dai riscontri obiettivi) volta a negare la sua
partecipazione ai pagamenti corruttivi ed alle operazioni strumentali.
Reperiti
in tal modo i 200.000.000 di lire, seguì - come si è detto - un complesso e
tortuoso giro di operazioni, in quanto il contante ottenuto dalla
monetizzazione dei quattro assegni su indicati venne, in parte, utilizzato per
l'emissione di titoli circolari intestati a nominativi di comodo e parte di
questi ultimi fu a sua volta pressoché contestualmente riconvertita in
contanti. Il tutto allo scopo di dissimulare, come Ovidio stesso ha ammesso,
ogni collegamento tra provenienza e destinazione della somma utilizzata, onde
cautelarsi dall'eventualità che dall'una potesse in futuro risalirsi all'altra.
90. In
dettaglio, relativamente a ciascuno dei quattro assegni iniziali di L.
50.000.000, tratti dai conti dei X., queste furono le successive operazioni
cautelative di copertura:
1)
quanto all'assegno del 1° giugno 1970 tratto dal c/c B.A.I. di Ovidio,
lo stesso .Baragatti che lo aveva portato all'incasso richiese
contestualmente sette assegni circolari da 5.000.000 ciascuno, all'ordine dei nominativi
fittizi Rinaldo Peruzzi, Luigi Pergamo ed Alberto Contrucci: titoli che, sempre
il 1° giugno 1970, vennero a loro volta incassati presso il Banco di Sicilia da
un altro collaboratore dello studio X., l'avv. Sperati. In definitiva, dopo
tali operazioni, Ovidio tornava ad essere in possesso di L. 50.000.000 in
contanti (v. anche depos. Funaro, Baragatti, Sperati);
2)
quanto all'assegno del 1° giugno 1970 n. 682
tratto dal c/c B.N.L. cit. di Antonio, il
ricavato dell'incasso venne verosimilmente utilizzato per richiedere, lo stesso
1° giugno 1970 alla B.N.L. titoli all'ordine di soggetti di comodo (la cui
documentazione non è stata reperita per decorso termine di conservazione, ma
che Ovidio ha esibito in fotocopia) e precisamente cinque assegni da L.
10.000.000, di cui due all'ordine di Ugo Cosseria e tre all'ordine di Carlo
Roscoli;
3)
quanto all'assegno del 3 giugno 1970 tratto dal c/c B.A.I. di Ovidio (dopo che su questo - come si è
detto - era stato versato l'assegno n. 684 del c/c B.N.L. di Antonio) Ovidio
stesso lo utilizzò per ottenere, sempre in data del 3 giugno 1970, 10.000.000
in contanti ed otto assegni circolari da 5.000.000 ciascuno, di cui tre
all'ordine di Carlo Guzzoni e cinque all'ordine di Enzo Bettini (nominativi
anche questi, com'è pacifico, di pura fantasia);
4) quanto all'assegno del 3 giugno 1970 n. 685 tratto dal c/c B.N.L. cit. di Antonio, Baragatti,
che ne aveva effettuato l'incasso presso il Banco di Napoli, utilizzò la quota parte
di 30.000.000 per richiedere tre titoli da 10.000.000 all'ordine del nominativo
(di comodo) Antonio Tessore, consegnando il resto m contanti.
91. Dopo che
l'importo della corruzione era stato predisposto nel modo suddetto, parte in
titoli (L. 120.000.000) e parte in liquido (L. 80.000.000), si verificò un
ulteriore non previsto elemento di complicazione, in tale di per sé già
intricato giro di operazioni, quando, il.3 giugno 1970, Palmiotti pretese di
ricevere soltanto denaro contante.
Ciò
costrinse Ovidio a convertire in contanti anche la residua parte dei titoli da
lui destinati ad essere consegnati come tali.
E fu per tale
ragione, appunto, che, tra il 3 e il 4 giugno, lo stesso Ovidio incassò i vari
assegni all'ordine Bettini e Guzzoni, Tessore, Cosseria e Roscoli. Il che gli
consentì di ritornare da Palmiotti con i 200.000.000 di lire interamente in
contanti.
Su
tali minuti riscontri non sarebbe stato neppure il caso di diffondersi, se la
difesa del Palmiotti, per riproporre la tesi della millanteria, non avesse
tratto spunto proprio da un errore compiuto da X.X. nell'indicare in
dibattimento, tra i titoli riconvertiti in contanti dopo il rifiuto del
Palmiotti di riceverli, gli assegni all'ordine di Peruzzi, Pergamo e Contrucci,
che, invece erano stati già monetizzati il precedente 1° giugno.
Ma
è evidente che proprio per la tortuosità del sistema seguito e in più per la
fretta e la concitazione del momento (dovute alla pressante ed inaspettata
richiesta di pagamento anticipato e alla successiva pretesa di esclusiva
consegna di denaro contante) X.X. a distanza di anni sia caduto in errore nel
ricordare - con riferimento a quel tre giugno 1970 - quali titoli fossero
ancora allo stato cartolare e quali già convertiti in contanti.
D'altra
parte, ad ulteriore dimostrazione della inconsistenza della tesi della
millanteria, va in via generale ribadito che, se Ovidio avesse voluto realmente
ingannare la Lockheed, avrebbe seguito un sistema non così tortuoso ma il più
rettilineo possibile per far risaltare con immediatezza ed evidenza la
disponibilità di quella provvista che avrebbe dovuto servigli a convalidare
l'affermazione di aver pagato il Ministro con propri fondi.
92. Risolto in
tal modo, con il ricorso a proventi personali e del fratello, il problema del
pagamento anticipato della prima rata di contribuzione politica, X.X. poteva
quindi disporre dei 653.000 dollari rimessi dalla Lockheed, per pagare alla
Com.El. la 1ª rata di L. 70.000.000 (corrispondenti a $ 112.000) e, stando alle
sue dichiarazioni dare all'Innominato un compenso equivalente a circa 80.000
dollari. Egli rimaneva quindi libero di allocare su conti propri, del fratello
o di società ad essi collegate la residua parte della rimessa, a titolo
compensativo dei 200.000.000 di lire anticipati e per formazione di un fondo di
manovra per le residue « spese speciali », tra cui rimanevano da definire
(nell'ammontare e nel tempo della corresponsione} le spese Ikaria, richieste da
Olivi nel marzo 1970.
Ed
è ciò che avvenne, come risulta dalla documentazione relativa all'utilizzo
della detta rimessa.
Questa,
infatti, (ammontante, come si è detto, a 653.000 $), il 4 giugno 1970, su
richiesta del tesoriere della Lockheed Mr. Johnston e dietro indicazione di X.X.
(che rilasciò quietanza per il relativo importo: v. doc. SEC. 40114), fu
distribuita in tre assegni non trasferibili, di cui :
un assegno di $ 325.000
in favore (del conto 66.741.136
presso la Banca of America di New York) della
Pan Carribean, società panamense di cui sono risultati vicepresidenti i due
X.: i quali può dirsi (stante l'approssimativa equivalenza, al cambio
dell'epoca, di $ 323.000 a L. 200.000.000) che si siano così rimborsati della
somma anticipata per il Ministro;
un
secondo assegno di $ 78.000 a favore direttamente di X.X. (sul conto
in dollari n. 815212 presso la Banca Nazionale del Lavoro), imputabile ad
accantonamento per i futuri pagamenti, tra cui quello di $ 23.000 ad lkaria nel
successivo febbraio 1971 (v. retro n.
48);
un
terzo assegno di $ 250.000 sul c/c 161/161 Star presso il Credit Swiss di Chiasso, di cui è risultata
intestataria la « Contrade » società nel cui nome operava X.Y. (del che è
riprova il fatto che il conto suddetto fu aperto dal suo prestanome abituale,
John Vassar House).
Quest'ultimo
assegno (in corrispondenza del cui accredito si trova registrato in pari data
sul conto Star un bonifico in uscita dello stesso importo di $ 250.000)
realizzò verosimilmente (tramite appunto il destinatario del detto bonifico in
uscita dalla Contrade) una operazione di cambio - come, a contestazione,
ammesso dallo stesso Ovidio - che gli procurò in lire italiane l'equivalente di
$ 250.000 e, cioè, (approssimativamente) 150.000.000.
Di questi è
stata puntualmente trovata traccia documentale, che ne comprova la destinazione
:
quanto a 70.000.000, alla Com.El. (v. ricevuta dell'l1 giugno 1970 a firma Maria Fava: doc.
SEC. 46015), in pagamento appunto della prima rata delle sue spettanze;
quanto ai
residui 80.000.000 accreditati 10
stesso 11 giugno 1970 sul c/c B.N.L. n. 1065 di X.Y..
La difesa del
Palmiotti ha tentato, invero, di negare che questa operazione di transito sul
conto 161/161 Star abbia avuto la funzione di cambio suddetto, rilevando che,
se Ovidio avesse avuto questo scopo, egli « avrebbe utilizzato il sistema più
elementare », chiedendo alla stessa City Bank di dargli (anziché dollari)
valuta italiana. E da ciò ha preteso di inferire che i detti 70.000.000 a Com.El.
più gli 80.000.000 versati sul conto corrente di X.Y., 1'11 giugno altro in
realtà non sarebbero stati che i « medesimi 150.000.000 precedentemente usciti
dallo stesso conto di Antonio i primi di giugno »: i quali perciò non sarebbero
stati mai consegnati al segretario del Ministro.
Ora,
a parte la illogicità delle conclusioni così tratte, sta di fatto che la
premessa da cui muovono resta superata dalla duplice considerazione che Ovidio,
per i detti suoi scopi di cautela, non era - come si è visto - uomo da
operazioni lineari e che, comunque, anche nel successivo novembre 1971, egli,
per convertire dollari in lire, adottò lo stesso sistema via Svizzera spedendo (come appresso meglio si vedrà) $ 253.000 sul
conto di Alberto Lugli, il quale parallelamente gli procurò in Italia (tramite
il fratello Arrigo) i corrispondenti 150.000.000.
Conclusivamente,
sotto un profilo di imputazione contabile, questa è, dunque, in sintesi, la
destinazione dei $ 653.000 della prima rimessa :
al
Ministro (L. 200.000.000 e cioè) $
325.000
alla
Com.El. (L. 70.000.000 e cioè) $
112.000
all'Ikaria
$ 23.000
all'Innomiriato
$ 80.000
residuo
in conto Fondo di manovra $ 113.000
_________
$ 653.000
93.
Così ricostruite - relativamente alla prima rimessa Loekheed - la preventiva
provvista della somma in lire per il pagamento politico e la parallela
utilizzazione dei dollari americani, mette conto a questo punto replicare alla
già accennata tesi difensiva di X.Y., secondo cui i suoi sarebbero stati
compiuti con consapevolezza della finalità corruttiva, ma per diversee1ecite
causali.
Ora,
basterebbe riportarsi a quanto già dimostrato sul ruolo essenziale e decisivo
svolto da X.Y. sin dalla genesi della vicenda corruttiva, per dedurne, in via
di logica conseguenzialità, la piena consapevolezza dell'imputato in ordine
agli sviluppi attuativi della corruzione, così restando superata ogni contraria
asserzione difensiva. A parte tale considerazione, esiste, comunque, una serie
imponente di elementi processuali, strettamente attinenti allo specifico
aspetto delle operazioni di pagamento qui trattato, che danno riprova del
totale e cosciente coinvolgimento in esse di X.Y..
In
particolare, che i 150.000.000 tratti il 1° e il 3 giugno dal c/c B.N.L. 1065
di X.Y. fossero stati da lui procurati al fratello in piena consapevolezza
della destinazione al pagamento del Ministro si desume:
dal già
sottolineato tentativo iniziale dell'imputato di dissimulare la effettiva
entità dell'esborso, ammettendo di aver consegnato al fratello soltanto i due
assegni che documentalmente risultavano tratti all'ordine del medesimo ed «
escludendo » di avergli consegnato anche il denaro ottenuto con il terzo
assegno emesso all'ordine di Baragatti (v. retro
n. 89 sub 2 a);
dalle poco
plausibili spiegazioni fornite in ordine a tale consegna di denaro: imputata,
quanto a L. 100.000.000, ad una pretesa prima rata dovuta ad Ovidio per
regolamento di rapporti di eredità, in realtà non risultante da alcuna prova
documentale e a rapporti dipendenti dalla cessione di azioni della Soc. Linee
Marittime, che è risultata, invece, avvenuta soltanto nel 1972; quanto agli
altri 50.000.000 (quelli appunto ottenuti con l'assegno all'ordine di
Baragatti) a un non meglio specificato « finanziamento » al fratello (v.
interr. Antonio 25 maggio 1978);
dal
collegamento esistente tra la consegna delle dette somme ad Ovidio e la
(pressoché) contestuale provvista del corrispondente importo da parte di
Antonio (il cui c/c al momento era « passivo ») a mezzo di accredito sul detto
conto. alla data stessa dell'1 giugno 1970; di assegno per lire 140 milioni,
ottenuto, secondo lo stesso imputato, ad estinzione di un suo vecchio eredito
nei confronti di Vittoria Michitto e congiunti: circostanza, questa, che lascia
argomentare il carattere inopinato e urgente e non già preventivato (quale sarebbe stato, se vere fossero le
giustificazioni offerte di precedenti già concordati regolamenti) rivestito
dalla richiesta di Ovidio al fratello;
dal
collegamento esistente tra la detta anticipazione di L. 150 milioni da parte di
Antonio, in una con quelle di altre L. 50.000.000 da parte di Ovidio, con la
successiva anzidetta destinazione di $ 325.000 della rimessa Lockheed (appunto
equivalente a 200.000.000) in favore della società Pan Carribean, cui erano
interessati entrambi i fratelli;
dal verosimile
intervento di Antonio nella suddescritta operazione di cambio di $ 250.000,
ottenuta tramite la « Contrade », sua società operativa;
dal suo
coinvolgimento anche nelle ricordate operazioni cautelative di apprestamento di
titoli circolari e nominativi fittizi, il cui materiale espletamento fu
affidato esclusivamente a collaboratori dello stesso Antonio, come gli avvocati
Ercole e Sperati e soprattutto Baragatti.
D'altra parte
proprio la consapevolezza di tali accorgimenti, posti in atto per eliminare
ogni possibile traccia di collegamento, tra provenienza e destinazione della
somma di lire anticipata, spiega poi la circostanza (dalla difesa di X.Y.
vanamente addotta a favore di lui) che egli non abbia esitato a rilasciare due
assegni direttamente all'ordine di Ovidio. Ciò infatti non poteva certo
comprometterlo, dato il tortuoso iter che
il denaro avrebbe dovuto percorrere.
94. Passando,
quindi, alla seconda rimessa (del giugno 1971) - che, come detto, ripropone una
dinamica di utilizzo analoga alla prima - e venendo direttamente alle
operazioni di provvista, della seconda rata della contribuzione politica
ammontante a complessivi 360.000.000 di lire (v. retro n. 82), osserva la Corte che resta, anche in questo caso,
puntualmente dimostrata la acquisita disponibilità preventiva del relativo
importo in lire da parte di Ovidio.
Il quale
realizzò il detto importo nel modo seguente:
40.000.000, li
prelevò direttamente dal suo c/c B.A.I., con assegno tratto all'ordine di sé
medesimo il 7 giugno 1971, incassato tramite Baragatti ;
100.000.000 in contanti,
li ottenne dal fratello Antonio, che a sua volta li aveva ricevuti il 9 giugno
dal suo debitore Argenton (v. ammissioni Antonio, ud. 25 maggio 1978 e
deposizione Argenton, ud. 15 giugno 1978) ;
200.000.000,
li ebbe parimenti da Antonio che se li procurò con la monetizzazione di un assegno
di pari importo, tratto dal suo c/c B.N.L.
n. 1065 in data 11 giugno 1971, all'ordine di Baragatti ;
20.000.000, secondo
quanto Ovidio stesso ha dichiarato, gli furono procurati da Cowden che,
all'uopo, il 9 giugno negoziò presso la City Bank, dollari della rimessa
Lockheed contro banconote in lire (v. infra
n.96).
I
difensori del Tanassi e del Palmiotti obiettano che l'assegno di L. 200.000.000
di Antonio a Baragatti risulta (sulla scheda del conto corrente intestato ad
Antonio) registrato in uscita il 15 giugno.
E
da ciò inferiscono che il relativo importo non avrebbe potuto essere
realizzato, e quindi posto a disposizione di Ovidio il precedente giorno 12,
data in cui si dice avvenuto il pagamento al Ministro.
L'eccezione
è frutto però di un equivoco nella lettura della scheda del c/c n. 1065 cit. A
margine di questa - sotto la voce « impegni » ed in corrispondenza del detto
assegno di 200.000.000 - risulta, infatti, annotata la data dell'11 giugno, in
cui il titolo effettivamente fu pagato. E la registrazione in uscita in data 15
si spiega in ragione del fatto che l'incasso dell'assegno fu operato presso la
sede della B.N.L. di via Bissolati e non presso l'agenzia di Piazza delle
Medaglie d'Oro, ove il X. teneva il proprio conto e dove il titolo dovette,
quindi, successivamente pervenire prima che ne potesse essere registrata
l'emissione.
Né vale a ciò
replicare che il conto del X. a quel momento superava lo scoperto
contrattualmente consentito, per sostenere che l'11 giugno l'assegno suddetto
non avrebbe potuto ottenere il « benestare fondi » e quindi essere negoziato.
A
parte, infatti, la garanzia fornita ad Antonio presso la B.N.L. dalla «
Contrade » e l'indiscusso credito e prestigio di cui, comunque, all'epoca egli
godeva, sta di fatto che, se l'esistenza dello scoperto avesse rappresentato un
ostacolo, ciò avrebbe impedito il pagamento anche nei giorni successivi,
giacché la situazione del detto conto era rimasta immutata. È, invece, certo
che il pagamento vi fu.
D'altra
parte che il pagamento avvenne proprio il giorno 11, è stato confermato dallo
stesso X.Y.. Né può porsi in dubbio il valore probatorio della sua ammissione
ove si consideri che egli aveva prima - come più volte detto - tentato in ogni
modo di occultare le anticipazioni fatte ad Ovidio, ed in particolare aveva
sostenuto che l'assegno di 200.000.000 di lire che trattasi era servito per
finanziare l'operazione di acquisto di un quadro di Rembrandt, in società con
Renato Cacciapuoti.
95. Raccolti
in tal modo i 360.000.000 di lire occorrenti per il pagamento della 2ª rata
delle contribuzioni politiche, Ovidio si procurò poi, facendo ricorso a proprie
disponibilità, altri l0.000.000 di lire che rappresentarono l'« omaggio »
personale al segretario del Ministro, di cui si è già detto (v. retro n. 82).
Quest'ultima
somma si ritrova appunto versata in data del 18 giugno sul conto (4633 B.N.A.)
della moglie del Palmiotti, Giovannina De Nicola: senza che sia stata
concretamente dimostrata dal Palmiotti (la De Nicola si è astenuta dal deporre)
una causale diversa da quella corruttiva.
Altri
20.000.000 di lire, X.X., secondo le sue stesse dichiarazioni, li corrispose
infine all'Innominato.
96. La
conseguente destinazione dei 765.000 dollari Lockheed, costituenti l'importo
della 2ª rimessa, segue anche in questo caso la logica della utilizzazione
diretta da parte dei X., che così si rimborsavano delle somme in ,ire
anticipate.
Queste
anticipazioni ammontavano infatti, a complessivi 370 milioni di lire, di cui 10
milioni dati al Palmiotti, 20 all'Innominato e 340 al Ministro (per
quest'ultimo la somma convenuta, di 360 milioni, era stata infatti completata
con altri 20 milioni procurati da Cowden attraverso operazione di conversione
in lire di dollari prelevati direttamente dalla rimessa Lockheed).
Tenendo conto
che il cambio all'epoca si aggirava sulle L. 624 per dollaro, ne discende che i
X., in corrispondenza della suddetta anticipazione - di 370 milioni di lire -,
avevano diritto a rimborsarsi per dollari 595.000.
Ora, se dai $
765.000 della rimessa si detraggono i $ 30.000 direttamente utilizzati da
Cowden (per ottenere come detto i 20 milioni che completarono la somma
occorrente per pagare Tanassi) ed i $ 140.000 che rappresentano la prima rata
di onorari dello studio X. (v. ricevuta 12 giugno 1971; SEC. 4003), residuano
esattamente $ 595.000.
E di questi
appunto i X. si rimborsarono in proporzione delle rispettive anticipazioni.
Infatti, i
residui $ 595.000 della seconda rimessa vennero allocati:
quanto a $ 50.000 sul conto (in dollari n. 815212
B.N.L.) di X.X.;
quanto a $ 545.000 sul conto appositamente acceso
((B.N.L. n. 818923) intestato alla Contrade, società di manovra di Antonio.
97. Il collegamento
operativo tra X.Y. e la Contrade è stato vanamente contestato dalla difesa.
Esso risulta,
infatti, confermato da una serie univoca e convergente di elementi processuali,
quali:
la deposizione
di Petrassi (« Antonio era l'effettivo proprietario della Contrade »);
il carteggio
del giudizio civile Petrassi-X.Y. da cui risulta l'esercizio da parte di
Antonio di una facoltà di riscatto contrattualmente spettante alla Contrade;
l'esistenza di
conti « Contrade »con funzione di garanzia in favore di Antonio;
l'abbinamento
Antonio-Contrade nel contesto della Pan Carribean (v. scheda in atti su Pan
Carribean);
l'introduzione
nella Contrade di Wassar House, proposta dallo stesso Antonio, come procuratore
per agire su vari conti della società, tra cui il 161/161 Star;
il recapito
della Contrade presso lo Studio di via del Nuoto, risultante da ordini della
stessa società (v. interr. Antonio 20 maggio 1978);
la presenza
della Contrade, in veste di accomandante, nelle società proprietarie delle
ville (abitate da Antonio) sulla Cassia e sulla Costa Amalfitana;
la costante
presenza della Contrade nelle principali operazioni finanziarie intraprese da
Antonio negli ultimi anni (v. int. Antonio 25 giugno 1978): costituzione della
Metalfer-Fias (v. deposizione Petrassi e Cacciapuoti); acquisto dell'immobile
in via della Frezza (v. dep. Cacciapuoti); passaggio della partecipazione
sociale della Intefi nella Ipim alla Golden River (v. dep. Argenton); ecc.
D'altra
parte, a prescindere dai rapporti in via generale esistenti tra la Contrade ed X.Y.,
sta di fatto in particolare che la somma di $ 545.000, con cui fu acceso il
detto conto 818923, venne utilizzata esclusivamente
e fino a totale esaurimento per operazioni economiche programmate proprio
da Antonio ed attuate nella forma di finanziamenti al suo socio in affari
Renato Cacciapuoti.
La prima operazione -
come si è accertato - ebbe inizio il 15 luglio 1971, data in cui, con addebito
sul detto c/c 818923 cit., venne emesso un bonifico di 320.000 $ a favore di
Margherita Chalkias, che provvide ad incassarlo il 19 luglio con firma di
avallo di Renato Cacciapuoti.
Questa somma
(pari a 200 milioni) servì appunto a finanziare il già ricordato acquisto di un
quadro (del marchese Miccolis) attribuito al Rembrandt.
Il Miccolis
versò i 200 milioni al Banco di S. Spirito, liberando il quadro dato in pegno
per tale cifra che consegnò quindi al Cacciapuoti. X.Y. sperava di poter
vendere all'estero il dipinto per 800 milioni dividendo l'utile dell'operazione
con il suo socio. Sorsero, però dei dubbi sull'autenticità del quadro, per cui
l'affare andò a monte.
Prese così il
via la seconda operazione ricostruita
solo dopo che il carteggio svizzero ha consentito di appurare che dietro il
fantomatico conte corrente « Sagittario ), che Antonio aveva escluso di poter
identificare, si celava in realtà il solito Cacciapuoti. Queste in dettaglio le
relative fasi:
a) il
3 agosto 1971, la somma accantonata sul c/c 818923 Contrade di $ 225.000
(risultanti da iniziali $ 545.000-320.000 di cui al bonifico a Chalkias) venne
alimentata di altri dollari 50.000 dal 161/161 Star;
b) il 17 dicembre
1971 fu acceso - sempre tramite Cacciapuoti - il conto svizzero Sagittario, per
farvi affluire un complessivo importo di $
350.000 : composti dai dollari 275.000 di cui si è detto sub a) depositati sull'818923 ; da
dollari 55.000 provenienti da altro conto Contrade e da dollari 20.000
momentaneamente anticipati da Ovidio con prelievo dalla seconda sua quota di
onorari (v. sub 3ª rimessa);
c) in
base a disposizioni impartite. lo stesso 21 dicembre 1971, il c/c Sagittario fu, a sua volta, addebitato
dell'intero importo su di esso contestualmente accreditato per 2 bonifici,
appunto di complessivi dollari 350.000, effettuati nel gennaio 1972, in favore
della « Leman Corporation ».
Lo
stesso X.Y. ha finito con l'ammettere che l'operazione come sopra descritta si
svolse dietro sua richiesta (interrogatorio 2 maggio 1978) nella forma di una «
garanzia a breve termine », per partecipazione a gara pubblica, concessa al
Cacciapuoti. Il quale, ricevuti i 350.000 dollari sul conto Sagittario, li
restituì poi alla « Leman » del gruppo Contrade.
E, però, pur
di fronte a questa corrispondenza (assolutamente puntuale) tra anticipazione in
lire e utilizzo di dollari Lockheed da parte di Antonio la sua difesa non ha
mancato di reiterare la tesi della inconsapevole partecipazione dell'imputato
alle operazioni finalizzate al pagamento corruttivo, ipotizzando un diaframma
tra la consegna dei 300 milioni ad Ovidio, giustificata con i consueti rapporti
di regolamento ereditario e l'utilizzazione dei 545.000 dollari, a sua volta
spiegata con un finanziamento concesso dalla Contrade, per conto di Antonio,
del tutto indipendente dal precedente versamento (di pari importo) sullo stesso
conto della società effettuato da X.X..
Già per quanto
riguarda la procurata provvista del denaro liquido, l'iterazione ed il perfetto
parallelismo della vicenda, rispetto alla precedente fase del giugno 1970,
erodono ogni margine di credibilità alla tesi di questi regolamenti
patrimoniali tra fratelli relativi ad una fantomatica eredità ed
immancabilmente scadenti in concomitanza con le date dei pagamenti politici.
A
parte ciò, è soprattutto la pretesa autonomia tra il versamento fatto da Ovidio
e le successive operazioni di Antonio sullo stesso conto (818923) Contrade, ad
essere insostenibile.
Non è invero
pensabile che possa verificarsi una simile sommatoria di « coincidenze » :
per
mera coincidenza, infatti, Antonio avrebbe deciso in concomitanza o quanto meno
in prossimità dell'arrivo delle tangenti Lockheed di finanziare il programmato
acquisto di un quadro in società con Cacciapuoti tramite la soc. Contrade;
sempre per
coincidenza, Ovidio, disponendo in proprio delle rimesse Lockheed, avrebbe
deciso di fare un deposito proprio su Contrade ed acceso un apposito conto
(B.N.L. 818923);
ancora
per pura coincidenza la Contrade avrebbe concesso il finanziamento a
Cacciapuoti dopo aver ricevuto il deposito di Ovidio e con prelievo dal conto
stesso su cui detto deposito era stato effettuato;
per
ulteriore coincidenza, la residua parte dei dollari Lockheed depositati sul c/c
Contrade (che erano inizialmente 545.000 e divennero 225.000 dopo il
finanziamento di $ 325.000 a Cacciapuoti) sarebbe stata prelevata (il
successivo dicembre 1971) per un altro « finanziamento » richiesto sempre da
Antonio e destinato allo stesso Cacciapuoti.
Il
vero è invece che fu proprio Antonio in previsione dell'anticipazione di lire
che sapeva di dover fare per il pagamento politico a programmare
l'utilizzazione (per lui restitutoria) dei dollari Lockheed, dando istruzioni
ad Ovidio di depositarli sulla Contrade, che rappresentava - come detto - il
suo principale strumento operativo.
98. Si
perviene così alla terza rimessa di $ 600.000, dell'8 novembre 1971.
In relazione
alla quale il tema dell'indagine si articola (come già detto) in termini
diversi, in dipendenza delle enunciate modalità di pagamento politico:
direttamente in dollari, secondo le affermazioni di Ovidio, che trovano
riscontro nell'accertata inesistenza (in questo periodo) di movimenti bancari
sui conti italiani dei due fratelli X.
Ciò, appunto,
implica che non si pone, in questo caso, un problema di controllo di una
(previa) provvista di lire, dovendo piuttosto verificarsi se esista -
nell'ambito della detta rimessa (una volta da essa prelevato l'importo per i
saldi Com.El. Olivi e Studio X.) e dei precedenti accantonamenti - una
effettiva capienza per la cifra di $ 500.000, che lo stesso Ovidio ha indicato
come misura della terza erogazione contributiva.
Occorre,
quindi, muovere direttamente dalla utilizzazione dei 6 mila dollari accreditati
dalla Lockheed sulla City Bank.
Dalla
documentazione acquisita risulta che di questi venne disposto con i seguenti
cinque assegni:
1)
assegno di 70.000 $ a favore di X.X.
per la 2ª (e ultima) rata di onorari, secondo gli accordi con lo studio X.
(20.000 di questi dollari, il 21 dicembre furono - come già detto - poi
accreditati sul c/c « Sagittario » nel contesto della seconda operazione X.
Contrade-Cacciapuoti v. retro n. 97);
2)
assegno di $ 10.000 in favore di H. Hussj,
così richiesto da Luigi Olivi ed
3)
assegno di $ 45.000 in favore dello stesso Luigi Olivi (che
ne disporrà in favore del fratello Giulio): i quali (uniti ai precedenti $
23.000 corrisposti nel febbraio 1971) rappresentano il saldo Ikaria per il quale
vi è ricevuta antidata 21 giugno 1970 di complessivi 78.000 dollari ( doc. SEC.
40025) ;
4)
assegno di $ 220.000 sullo Swiss Credit di Zurigo, di cui si
è potuto da ultimo accertare la destinazione in favore di Bruno Pagliai,
presidente della Pan Carribean. Questo accredito verosimilmente rappresenta
l'adempimento di una obbligazione personale di X.Y., che nel 1968 coinvolse
appunto il Pagliai nella operazione, risultata poi fallimentare, di
costituzione della nuova società Metalfer-Fias, della quale il Pagliai avrebbe
dovuto assumere la presidenza (v. deposizione Petrassi);
5)
assegno di 255.000 $ a favore di Alberto Lugli. Ha una storia
più complessa che, peraltro, si è potuto dettagliatamente ricostruire.
Il 18 novembre
William Cowden aveva messo questa somma a disposizione di X.X. il quale il 29
novembre chiese alla City Bank il suo trasferimento telegrafico sul conto di
Alberto Lugli presso la Corner Bank di Lugano. A questa rimessa fece seguito
un'operazione di cambio in lire condotta
a Roma da Arrigo Lugli, fratello di Alberto, attraverso la banca Privata
Finanziaria.
Per
effetto di detta operazione, Arrigo Lugli consegnò ad Ovidio:
a) un assegno di
L. 70.000.000 in data 30 novembre
1971, tratto dal suo c/c presso la banca Privata Finanziaria, e
b) 17
assegni da 5.000.000 cadauno e un assegno da L. 2.080.000 (totale L. 87.080.000) all'ordine di Mario Rossi, assegni
richiesti il 2 dicembre 1971 alla Banca Privata Finanziaria (che li emise in
rappresentanza della Com.It.).
Gli
assegni sub a) e b) risultano a loro volta, così utilizzati:
a) quanto
a L. 70.000.000, l'assegno 30
novembre 1971 di tale importo servì ad Ovidio per richiedere in pari data 14
assegni da 5 milioni ciascuno all'ordine del Com.El., i quali il 1° dicembre
1971, vennero accreditati sul c/c I.B.I. di Camillo Crociani. Detto conto a
partire dalla settimana successiva (e cioè dal 9 dicembre 1971) venne
addebitato dell'importo dei vari assegni tratti all'ordine di nominativi
fittizi (Sandri, Bianchi, Alberti e Rossi) che, progressivamente fino
all'ammontare appunto di 70.000.000 - come già detto - vennero consegnati dal
Crociani al Fanali ;
b) quanto
a L. 87.080.000, gli assegni a Mario
Rossi, per detto importo complessivo, vennero divisi tra Ovidio (L. 47.080.000)
ed X.Y. (L. 40.000.000), che li utilizzarono: il primo, versandoli su propri
conti ed, il secondo, in operazioni con il Cacciapuoti.
Ricapitolando,
con l'assegno (di $ 70.000) sub 1) fu
completato il pagamento degli onorari di « assistenza » come da accordo con lo
Studio X., con gli assegni sub 2) e
3) saldata l'lkaria e con l'assegno sub 5
a (di 70 milioni equivalente di $
l12.000) versata la 2ª rata Com.El., per l'intero poi pervenuta al generale
Fanali.
99. Residua
appunto, il (3°) pagamento politico.
Ora, secondo
il consueto accorgimento cautelativo (di prescindere, nei pagamenti, dalla
diretta utilizzazione dei dollari Lockheed) già adottato dai X. nelle
precedenti due fasi, il valore di detto « pagamento », quali che ne furono le
modalità di corresponsione (verosimilmente con bonifico da conto estero della
Pan Carribean o di una sua associata) dovette, comunque, corrispondere
all'importo complessivo delle somme Lockheed di cui Ovidio ed Antonio disposero
a titolo per così dire compensativo.
In
questa fase, i dollari Lockheed pervenuti ai X. o da loro utilizzati in proprio
sono appunto:
$ 120.000
equivalenti agli 87.000.000 circa di lire ( di cui sub 5 b ) che, come
detto, finirono sui conti di Ovidio o in mano di Antonio ;
ed i $ 220.000 del bonifico a Bruno Pagliai,
relativo a regolamento di rapporti interni tra questi ed i X..
A questa cifra
($ 120.000 + 220.000 = 340.000) vanno aggiunti i $ 113.000 accantonati dalla
prima rimessa (v. retro n. 92).
Sommata
ancora, all'importo di 453.000 $ (340.000 + 113.000) così raggiunto, la
differenza di $ 47.000 che Ovidio (per sua stessa ammissione) lucrò attraverso
« cambi favorevoli » nelle varie operazioni, si raggiunge, appunto il tetto
finale di $ 500.000, cui effettivamente dovette ammontare il 3° pagamento
politico.
100. Detta
cifra, insieme con quelle già corrisposte nel giugno 1970 e 1971 al Ministro
Tanassi ed al Palmiotti (complessivi L. 570 milioni, equivalenti ad oltre
900.000 $ forma il coacervo del pagamento politico per cui vi è ricevuta
globale rilasciata dalla Tezorefo per $ 1.456.000 (SEC.40011) ed è
corrispondente a quell'85 % delle « spese speciali » che si trova programmato
per la contribuzione al partito nel già menzionato memorandum a Ricke e Morrow.
La Corte
ritiene che tale « terza rata », diversamente dalle due precedenti, non sia
stata corrisposta al Tanassi, poiché non esiste in atti alcun elemento di
riscontro in tal senso e perché ciò è stato escluso anche da Ovidio. Il quale,
dopo aver ammesso la destinazione al Ministro dei primi due pagamenti politici,
altra ragione non poteva avere, nell'ammettere una diversa destinazione di
quest'ultima erogazione, se non quella di rispecchiare l'effettiva realtà dei
fatti.
Ed anche
perché appare verosimile che la somma in questione sia stata invece corrisposta
a quella parte politica, beneficiaria dell'intesa corruttiva conclusa dalla
Lockheed nell'ottobre 1969, della quale si è già detto a proposito della
rimessa di dollari 2.020.000 del dicembre 1969, e che per l'appoggio già dato o
comunque promesso, non è credibile che avesse rinunziato ad ogni vantaggio
dell'operazione.
Ciò
spiegherebbe la già ricordata annotazione sul memo di Cowden, che le spese
politiche furono per « il partito del Ministro passato e presente » ;
rimanendo d'altra parte fuor di discussione l'estraneità dell'on. Gui a tale
ultimo pagamento, stante la già ampiamente dimostrata sua ignoranza del patto
corruttivo.
Parte III
101. La Corte,
a questo punto, può passare all'esame delle posizioni dei singoli imputati al
fine di motivare le conclusioni di innocenza o colpevolezza alle quali è
pervenuta.
Per i
colpevoli saranno precisate le qualificazioni giuridiche dei reati commessi e
determinate le relative sanzioni.
102. Quanto a
Luigi Gui, ciò che si è ampiamente esposto ha indotto il Collegio a ritenere
provato che egli rimase estraneo alla stipulazione del patto di contribuzione
politica avvenuta tra persona legata al partito di lui e la Lockheed, prima del
22 dicembre 1969 (al quale avrebbe fatto da copertura l'accordo Tezorefo
verosimilmente prossimo, o di poco posteriore, alla data del 18 ottobre 1969);
né vi fu, in altro modo coinvolto.
Manca,
inoltre, del tutto la prova che egli, durante tutto il periodo in cui rimase in
carica, sia divenuto consapevole che contribuzioni politiche sarebbero state
pagate in connessione alle pressioni su di lui esercitate per determinarlo, con
la firma della lettera di intento, ad una sollecita dimostrazione della buona
volontà di collaborazione del Governo italiano nel quadro dell'Alleanza
atlantica, al che il Ministro ben poté ritenere sufficiente l'emissione di una
pur condizionata lettera d'intento.
Alla
stregua di tali emergenze, il Gui va assolto dal reato di corruzione a lui
contestato nell'atto di accusa per non aver commesso il fatto.
103. Luigi
Olivi e Victor Max Melca, rispettivamente amministratore e presidente della
società Ikaria di Vaduz, che della ipotizzata corruzione nei riguardi del solo
Ministro Gui sono chiamati a rispondere, conseguentemente alla accertata
inesistenza di questa, vanno a loro volta assolti perché il fatto non sussiste.
104. Per
altro, relativamente all'Olivi, gli emersi elementi (v. numeri 49 e 53) che
inducono a ritenerne possibile il coinvolgimento in attività corruttive -
sempre per conto della Lockheed ma nei confronti di soggetti diversi dal
Ministro Gui - motivano la decisione della Corte di rimettere gli atti relativi
al giudice ordinario, per gli ulteriori accertamenti del caso.
105. Va
assolto anche Vittorio Antonelli dal reato di corruzione ascrittogli.
In fatto è
risultato pacifico il ruolo svolto da questo imputato nella costituzione, per
conto del Crociani, della società Com.El., in funzione esclusiva dell'accordo
Com.El.-Lockheed (del 18 ottobre 1969, modificato il 16 aprile 1970) alla cui
stesura lo stesso Antonelli collaborò con X.X., dietro istruzioni sempre del
Crociani.
Ora è pur vero
che ad un professionista esperto come l'Antonelli non poteva sfuggire che la
strutturazione obiettiva di questo accordo (con la previsione di pagamento
condizionato al risultato utile della vendita) ne contraddiceva il dichiarato
contenuto di « assistenza ».
Ma ciò - se
induce, ad avviso della Corte, a ritenere che l'Antonelli dovesse essersi
avveduto della rispondenza dell'accordo suddetto a scopi diversi da quelli in
esso enunciati - non vale, però, anche a fondare la prova della sua
consapevolezza - in ordine alla effettiva e specifica funzione di copertura di
pagamenti corruttivi, che nei disegni del Crociani la Com.El. era chiamata ad
assolvere.
Conduce a
questa conclusione anche la considerazione dell'ampiezza e natura dei rapporti
di collegamento dell'Antonelli con il Crociani.
L'Antonelli,
infatti - al di là del naturale ambito della sua professione di procuratore
legale, e non certo in conformità ai principi di deontologia che avrebbero
dovuto ispirarne l'esercizio - curava, oltre la Com.El. una ben più numerosa
serie (quasi una vera e propria rete) di. società, che (anche con ricorso a
prestanomi e a contabilità più o meno addomesticate) consentivano al Crociani
di svolgere, dietro la facciata di uomo pubblico e dirigente di pubbliche
imprese, una rilevante attività affaristica.
L'ampiezza e
la natura di questi rapporti inducono appunto a presumere che l'Antonelli in
genere non dovesse spingere la sua collaborazione con il Crociani oltre il
limite dell'approntamento e tenuta di dette società e sino alla cognizione dei
singoli affari od operazioni alla cui realizzazione queste erano
strumentalmente preordinate.
E non vi sono
elementi per ritenere che questo limite fosse stato superato nel caso
particolare della Com.El.
Né vale in
contrario considerare che l'Antonelli usò l'accorgimento di fissare la sede di
quest'ultima società in un luogo diverso del suo studio (presso l'abitazione di
Maria Fava). Dacché tale accorgimento - adottato del resto non in questo solo
caso - ben si spiega, fuori dell'ottica di una eventuale consapevolezza delle
specifiche finalità perseguite tramite la Com.El. nel contesto invece di una
linea di condotta abituale, in cui un uso spregiudicato e disinvolto della
professione si riflette anche in questi espedienti volti a dissimulare i
possibili collegamenti tra il professionista e l'attività effettivamente
svolta, per i riflessi che ciò può avere sotto il profilo tributario.
Analogamente
per quanto attiene alla ulteriore circostanza (emersa nell'istruttoria della
Corte) relativa al personale intervento dell'Antonelli nella richiesta degli
assegni circolari ad ordine Sandri per 30 milioni poi pervenuti al Fanali (v. sub 30), osserva la Corte che non v'è
prova che l'imputato sapesse della effettiva destinazione di questi e comunque
della causale corruttiva.
Per queste
ragioni - che si risolvono sul piano soggettivo in una mancanza di prova del
dolo - Vittorio Antonelli va assolto dal reato contestatogli nell'atto di
accusa perché il fatto non costituisce reato.
106. Le
medesime considerazioni appena svolte per l'Antonelli valgono - a maggior
ragione - a motivare l'assoluzione, dallo stesso reato di corruzione e con
identica formula, di Maria Fava.
L'apporto di
questa imputata alle vicende della società Com.El. (di cui assunse
l'amministrazione, firmò gli accordi con la Lockheed, ricevendo poi i relativi
pagamenti, che passò al Crociani), esauritosi su un piano di collaborazione
esterna e formale, agevolmente si spiega in funzione dei suoi rapporti di
cooperazione con lo studio Antonelli, di cui il Crociani era il cliente di
maggiore riguardò.
Né, d'altra
parte, la prova di una eventuale conoscenza da parte della Fava della
sottostante vicenda corruttiva può desumersi dal suo allontanamento precipitoso
da Roma allo scoppiare dello scandalo.
Poiché questo
comportamento - anche se effettivamente fu determinato dall'intenzione di
sottrarsi alle investigazioni dell'Autorità giudiziaria (come inducono a
ritenere le sue stesse modalità e parallelamente le vistose contraddizioni e
reticenze che costellano la contraria tesi difensiva di un viaggio-vacanza) -
resta sempre spiegabile con motivi di preoccupazione e timore che l'imputata
potette avere di essere coinvolta nello scandalo emergente proprio in
conseguenza della prestata collaborazione a società di Crociani.
107. Il quadro
delle assoluzioni si completa, infine, con quella dei fratelli Antonio ed X.X.,
limitatamente al reato di truffa loro ascritto al capo B) dell'atto di accusa, per non avere commesso il fatto.
La decisione
della Corte è in questo caso motivata dalle risultanze documentali che provano
come siano stati direttamente funzionari della società americana - e non i X. -
trattando con Costarmaereo, a presentare e discutere le varie offerte di
vendita, con riguardo alle quali andrebbe ora valutato se vi fu specificazione
degli elementi del prezzo maliziosamente dissimulativa della inclusione, in
esso, della tangente corruttiva. Nel che appunto risiederebbe, secondo
l'accusa, l'artificio del reato in esame.
Tale
considerazione, interrompendo ogni possibile collegamento tra la truffa
ipotizzata e la condotta degli attuali imputati, evidentemente assorbe ogni
altro profilo di indagine, circa la sussistenza degli altri elementi
costitutivi della fattispecie criminosa.
108. Va invece
dichiarato colpevole Mario Tanassi del reato di corruzione ascrittogli
nell'atto di accusa della Commissione Inquirente, essendo risultante in fatto
pienamente provate le contestazioni mossegli, con esclusione - come si è visto
- del solo addebito relativo all'aver consentito un ulteriore aumento di prezzo
per ricevere la somma aggiuntiva di dollari 50.000 (v. retro n. 75).
Per il resto,
procedendo per sintesi, è anzitutto da ricordare che il Tanassi: accettò
nell'aprile-maggio 1970, a seguito di contatti personali e diretti con i rappresentanti
della Lockheed, la promessa di ingenti contribuzioni politiche per far
conseguire alla compagnia la vendita all'Italia di 14 C 130, sia con la propria
attività di carattere decisionale, sia per mezzo di pressioni che egli avrebbe
potuto esercitare, nella sua qualità di ministro, sugli altri organi competenti
; ricevette nei primi giorni del giugno 1970 da X.X. la somma di duecento
milioni di lire, quale prima rata dei detti contributi politici in anticipo
sulla rimessa della Lockheed; firmò la lettera di intento per l'acquisto dei
quattordici C 130, non tenendo affatto conto né delle difficoltà relative al
finanziamento del futuro contratto, né della incertezza che si potessero
conseguire le compensazioni industriali offerte.
Una volta
firmata la lettera di intento, si rifiutò di sospenderne o condizionarne gli
effetti di fronte a rappresentati e ben fondati motivi di carenza di mezzi
finanziari ed insufficienza delle compensazioni. Anzi - dopo aver fatto ricorso
ad un sistema di finanziamento che importava il sacrificio di esigenze
dell'Aeronautica e delle altre Armi - addivenne il 12 giugno 1971 alla firma
del decreto di approvazione del contratto di acquisto degli aerei, in un
momento in cui era già noto il pericolo di crisi economica della Compagnia
venditrice.
Tutto
il comportamento suddetto del Tanassi non fu dettato da una valutazione
comparativa degli interessi da considerare per l'esercizio del suo potere
discrezionale di Ministro, bensì dal fatto che egli aveva condizionato la sua
firma del decreto di approvazione al pagamento della seconda rata delle
tangenti pattuite, la quale gli venne appunto corrisposta il detto giorno 12
giugno 1971 per l'importo di circa trecentosessantamilioni.
Parallelamente
a queste attività il personale interesse dell'imputato è stato rilevato nella
pratica del prefinanziamento I.M.I., negli ordini e nelle pressioni ad organi
interni all'Amministrazione militare e nelle raccomandazioni presso organi
esterni all'Amministrazione medesima.
Anche successivamente
alla firma del decreto di approvazione del contratto, il Tanassi non mancò di
esercitare analoghe pressioni e raccomandazioni al fine della sollecita
registrazione del decreto, col che, assolvendosi l'impegno assunto con gli
originari patti corruttivi con la Lockheed, questa avrebbe provveduto alla
corresponsione della restante parte delle tangenti pattuite. E una parte di
queste - come si è visto - era destinata, e fu effettivamente corrisposta,
tramite la Com.El., al Fanali, che appunto a tal fine, si è visto operare anche
in quest'ultima fase della vicenda in concorso col Tanassi.
In conclusione
va ripetuto che il comportamento complessivo dell'imputato dimostra che, a
fronte della promessa di contributi politici, egli sin dal maggio 1970 aveva
promesso di rimuovere e superare ogni ostacolo che si frapponeva o si sarebbe
nel futuro eventualmente frapposto all'acquisto dei 14 aerei C 130. Con ciò
egli evidentemente rinunciava preventivamente alla valutazione comparativa
degli interessi contrapposti cui era nella specie deputato quale capo del
Dicastero della Difesa.
Indipendentemente
dalla consapevolezza che il Ministro doveva avere circa la inclusione
dell'ammontare delle tangenti nel prezzo della fornitura, e da tutti gli altri
rilievi sopra indicati, ciò basta a ravvisare un assorbente profilo di
contrasto con i doveri di ufficio, onde consegue la qualificazione del reato
come corruzione propria.
109. Passando
alla posizione dell'imputato Duilio Fanali, da tutto ciò che si è esposto nella
prima parte di questa motivazione risulta provato che egli, in dipendenza di
ampi studi dello stato maggiore dell'Aeronautica risalenti ad epoca anteriore
all'inizio della campagna promozionale della Lockheed per la vendita dei C 130
in Italia, era già convinto della effettiva esigenza che la Difesa disponesse
anche di un congruo numero di aerei logistici e che, tra questi, il C 130 fosse
preferibile al Transall, sia sotto il profilo operativo che sotto quello
economico e delle compensazioni industriali. E ciò in conformità dello stesso
giudizio di Costarmaereo, che manifestava soltanto delle perplessità in merito
alla adeguatezza delle compensazioni ed alla realizzabilità del prestito da
parte del Governo U.S.A.
Tuttavia
la Lockheed, preoccupata che la soluzione dell'acquisto potesse incontrare
resistenze specialmente per carenza di mezzi finanziari e che tali resistenze
potessero indurre in sede interforze o a livello decisionale, a procrastinare
l'acquisto predetto, cerca di assicurarsi l'incondizionato appoggio del Fanali
mediante intesa corruttiva, che fu raggiunta con lui tra la fine di luglio e i
primi di agosto 1969, per tramite di X.X., efficacemente pilotato dal Crociani,
soggetto che per la sua diretta e antica esperienza nel campo delle forniture
militari aveva larghe conoscenze nell'ambiente della Difesa.
Di
fronte all'offerta di un corrispettivo commisurato al numero degli aerei il
Fanali, mentre era in carica il Ministro Gui, svolse parte dell'impegno assunto
(cioè di far comunque conseguire alla Lockheed la vendita dei C 130 all'Italia
superando qualsiasi ostacolo o resistenza si frapponesse) col predisporre,
mediante invio di promemoria al Ministro, l'animo di questi in favore
dell'acquisto; col contribuire efficacemente in seno al Comitato dei Capi di
Stato Maggiore alle indicazioni che furono riassunte nella relazione poi
comunicata al Ministro medesimo; e successivamente col cercare di indurre
quest'ultimo alla sollecita emanazione di una lettera di intento impegnativa.
Poiché
il Ministro Gui emise invece una lettera di intento condizionata, il Fanali -
dopo l'insediamento del Tanassi al Ministero della Difesa - svolse una
molteplice attività, la quale dà prova del ritenuto concorso di lui col Tanassi
nel reato di corruzione; concorso che inequivocabilmente si riflette nella
sintonia, altrimenti inspiegabile, dei loro comportamenti nei momenti più
delicati della vicenda. Come si constata, tra l'altro, nella ripresa delle
trattative nell'aprile-maggio 1970, nell'azione parallela di entrambi gli
imputati per la soluzione dei problemi del finanziamento e delle compensazioni,
e nell'attività - sempre parallela - diretta a sdrammatizzare presso
l'amministrazione Difesa la situazione di dissesto della Lockheed e a premere
presso uffici interni od esterni fino alla registrazione del decreto di
approvazione del contratto di acquisto dei C 130. Col che (come si è già detto
nell'esame della posizione del Tanassi) la Lockheed avrebbe provveduto alla
corresponsione dell'ultima parte delle tangenti pattuite.
Entrambi
gli imputati - ripetesi ancora una volta - agiscono in perfetta consapevole
consonanza nel comune intento di assolvere gli impegni da loro originariamente
e rispettivamente assunti verso la Lockheed, e non perché la loro azione fosse,
volta per volta, dettata dalla libera disinteressata valutazione degli
interessi contrapposti dell'Amministrazione della Difesa e della Lockheed. Essi
appaiono quindi stretti, per effetto del concorso, in unico reato di corruzione
propria.
A
tale conclusione non osta il fatto che la corruzione del Fanali rimontasse ad
epoca (agosto 1969) anteriore rispetto a quella del Tanassi (aprile-maggio
1970).
Né d'altra
parte tale diversità temporale comporta che nella primavera del 1970 si fosse
realizzato col Fanali un secondo patto corruttivo autonomo rispetto a quello
originario del 1969, giacché l'opera spiegata dal detto imputato in concorso
col Tanassi costituisce l'ulteriore dispiegamento, con diverse modalità, di
quello stesso iniziale impegno da lui assunto verso la Lockheed.
In altri
termini, l'azione del Fanali di continuo appoggio alla Lockheed nel periodo Gui
era stata promessa e fu realizzata sotto forma di pressioni nei riguardi del
Ministro della difesa del tempo; e si esplicò poi diversamente durante la
gestione del nuovo Ministro, Tanassi, in ragione della comune adesione al patto
corruttivo, con una attività di sostegno mediante la quale il Fanali, con la
sua autorità di capo di stato maggiore dell'Aeronautica, controbilanciava le
osservazioni, le perplessità e le riserve da parte di Costarmaereo in modo che
l'operato del Ministro potesse apparire nel complesso in sintonia con quello
degli uffici militari.
110. Quanto a
Bruno Palmiotti, tesoriere della corrente del Tanassi del quale era segretario
particolare, la ricostruzione dei fatti dimostra come, in piena consapevolezza,
egli abbia partecipato all'attività criminosa del Tanassi, riscuotendo per
conto del Ministro le due tangenti del giugno 1970 e del giugno 1971.
Tale
consapevolezza emerge anzitutto dalla narrazione di Ovidio che attribuisce al
Palmiotti la frase: « io so che devo ricevere prima 200.000.000 e poi vi sarà
consegnata la lettera di intento », dalle deposizioni di Cowden e inoltre dal
contenuto delle lettere 10 e 12 marzo 1971 sul prefinanziamento I.M.I., e del
cablo 17 marzo 1971 di Cowden a Morrow (incontro di Ovidio con Tanassi ed il
suo « assistente » ). Complesso probatorio, questo, che mostra oltre ad una
generica informazione dell'imputato anche la sua diretta partecipazione in
alcuni punti nodali della vicenda.
È anzi da
credere ad Ovidio quando afferma che col Ministro non si parlò concretamente
delle tangenti, ma si riservò tale compito al più modesto segretario
particolare, il quale, peraltro, come già si è detto, trasse l'utile personale
di 10 milioni, corrispostigli perché si era apprezzata la cortesia dimostrata.
Il comprovato
dolo di partecipazione, oltre che di adesione per quegli aspetti tecnici della
vicenda che trascendevano dai suoi compiti, porta a ritenere fondato l'addebito
di concorso in corruzione propria, mossagli nell'atto di accusa, trovando qui
applicazione il principio espresso dall'art. 110 c.p., con riferimento al tema
di concorso di persone nel reato proprio.
111. In ordine
al lato attivo della corruzione, i tre imputati Antonio ed X.X. e Camillo
Crociani, con ruoli distinti ma complementari, risultano - come si è visto -
tutti parimenti coinvolti per l'intero arco temporale della vicenda.
In primo
luogo, X.Y..
È certo in
considerazione della sua persona che si determinò la scelta del « consulente
locale » per l'intermediazione corruttiva al fine della promozione della
vendita del C 130 al Governo italiano, dacché proprio Antonio, con le sue
diffuse relazioni anche ad elevati livelli politici e con l'organizzazione e
l'esperienza che gli derivavano dall'essere titolare in Roma di uno dei più
avviati studi professionali, era in grado di rispondere alle reali aspettative
della Lockheed.
Antonio
affiancò a sé Ovidio, che già aveva introdotto nel precedente rapporto con la
Lockheed California relativo alla vendita del P 3, designandolo, quindi, come
parte formale nel successivo accordo con la Lockheed Georgia, in cui Antonio
non intendeva apparire per motivi di opportunità e cautela intorno alla persona
propria e delle autorità da lui avvicinabili.
Fu comunque
Ovidio a sostenere poi il peso preponderante dell'attività volta a
concretizzare il proposito corruttivo della Compagnia, attraverso sondaggi e
contatti dai quali con precisione trasse l'ammontare delle tangenti da
corrispondere. Tale ammontare (salvo le modeste variazioni connesse all'aumento
del prezzo) è risultato poi in fatto rimesso dalla Lockheed ed effettivamente
pagato, a coronamento del piano di corruzione, iniziato nel 1969.
Emerge
con tutta evidenza che nel corso delle trattative, mentre durante la gestione
del Ministro Gui X.X. mantenne rapporti personali e diretti col capo di stato
maggiore dell'Aeronautica, nella seconda fase della vicenda egli agì anche a
livello politico in contatti personali col Ministro Tanassi.
Il
ruolo di protagonista palese della trattativa, in tal modo assolto da Ovidio,
consentì al fratello Antonio, di rimanere - come intendeva - in posizione più
discreta e defilata.
Il
suo apporto non mancò comunque di manifestarsi ulteriormente e sino alla
conclusione della vicenda, realizzandosi con interventi di carattere legale in
occasione della formulazione della lettera di intenti del Tanassi, della
pratica relativa al finanziamento ponte I.M.I.-Eximbank, della definizione
della clausola di fideiussione; e, soprattutto, col mettere a disposizione del
fratello Ovidio le somme in contanti occorrenti per il pagamento anticipato del
Ministro, sia nel giugno 1970 che nel giugno 1971, cui fa riscontro la diretta
utilizzazione dei dollari in tali date rimessi in Italia dalla Lockheed; e
predisponendo una formale copertura delle erogazioni contributive per cui
utilizzò la società Tezorefo da lui di fatto gestita.
Camillo
Crociani - uomo « molto introdotto » negli ambienti sia politici che militari,
secondo i suoi stessi difensori « potente al punto che poteva influenzare anche
designazioni ad incarichi ministeriali » - si affiancò, a sua volta, ai X.,
svolgendo un ruolo chiave per la definizione dell'intesa corruttiva a livello
militare nei confronti del generale Fanali.
Egli curò poi
personalmente di corrispondere al Fanali le somme a questo destinate dalla
Lockheed, e a ciò provvide, predisponendone la copertura, con formale
imputazione alla società Com.El. a lui appartenente e consegnando in varie
soluzioni al Fanali assegni circolari intestati a persone di pura fantasia.
Analogo ruolo
il Crociani svolse anche per la definizione della contestuale e parallela intesa
a livello politico, verosimilmente sin dalla sua fase iniziale, come inducono a
ritenere i suoi stretti legami con esponenti della parte politica cui era
destinata gran parte della rimessa Lockheed del dicembre 1969; la circostanza,
riferita dal Cowden, che la stessa Com.El. sembrava inizialmente dovere
assicurare la copertura anche della erogazione politica (per questa solo in un
secondo tempo essendosi deciso di far ricorso alla copertura tramite la società
Tezorefo di X.Y.); la constatazione infine che certamente il Crociani una volta
subentrato Tanassi al Dicastero della difesa, avvalendosi delle sue relazioni
con il segretario particolare Palmiotti e dei suoi collegamenti anche con
ambienti del partito socialdemocratico italiano, consentì ad Ovidio di porsi in
contatto con il Ministro coinvolgendolo nel patto corruttivo.
Il
Crociani, come si è visto, operò ancora, in veste di suggeritore dl Ovidio, in
direzione del superamento dell'ostacolo finanziario e nella trattativa
collaterale del prestito I.M.I.
Resta
così dimostrato che i tre imputati agirono in concorso tra loro, nella
reciproca consapevolezza dei rispettivi apporti dall'inizio alla fine della
vicenda.
Al reato da
loro commesso va riconosciuta la qualificazione di corruzione attiva propria,
giacché - prescindendo da ogni altro rilievo - essi, ottenendo dal Fanali e dal
Tanassi la promessa di superare comunque gli ostacoli presenti e futuri che
impedissero l'acquisto dei C 130, erano ben consapevoli che i corrotti si
impegnavano preventivamente, contro i doveri del loro ufficio, a non esercitare
quel potere di libero apprezzamento dei contrapposti interessi che era inerente
alle loro funzioni.
112. A tutti
gli imputati è stata contestata nell'atto di accusa l'aggravante di cui al n. 1
cpv. dell'art. 319 c.p. A quelli presenti in aula sono state contestate anche
le aggravanti di cui all'art. 15 l. cost. 11 marzo 1953 n. 1 (eccezionale
gravità del reato) e all'art. 61, n. 7, c.p. per avere cagionato un danno di
rilevante gravità alla Pubblica Amministrazione.
Ai
sensi dell'art. 81 cpv. c.p. è stata. infine, contestata al Tanassi, al Fanali,
al Palmiotti, a Ovidio e ad X.Y. la continuazione in ordine alla corruzione.
Per ciò che
attiene alla circostanza aggravante speciale prevista al n. 1 del capoverso
dell'art. 319 c.p., appare evidente che la stessa sussiste pienamente. Si è in
precedenza ricordato come l'oggetto stesso della controprestazione cui gli
imputati Tanassi e Fanali si erano impegnati fosse proprio quello della
conclusione del contratto di acquisto di aerei C 130 H della società Lockheed.
Acquirente di 14 C 130 fu in effetti l'Amministrazione della difesa, e risulta
anche concretato il requisito di legge dell'appartenenza degli imputati Tanassi
e Fanali all'amministrazione contraente.
Quanto al
Palmiotti, è, poi, appena il caso di ricordare come sia stato chiarito che lo
stesso deve essere ritenuto concorrente nel reato attribuito al Tanassi, di
talché la ricordata aggravante è applicabile anche nei suoi confronti per tale
attività di concorso.
Ritiene invece
la Corte di dover escludere l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, c.p. E ciò
in considerazione del fatto che il prezzo pagato dall'amministrazione, pur
comprensivo dell'ammontare delle tangenti, fu, comunque, valutato equo da
Costarmaereo. Elemento questo che osta ad una configurazione del danno in
termini di rilevante gravità.
Ad
analoghe conclusioni deve pervenirsi per ciò che attiene all'aggravante di cui
all'art. 15 l. cost. n. 1 del 1953, pure contestata in udienza agli imputati
presenti. Per vero, la legge, nel riferirsi a circostanze che rivelino «
l'eccezionale gravità » del fatto, immediatamente rende chiaro che il reato
ministeriale di qualunque tipo esso sia, non è di per sé eccezionalmente grave,
ma che nell'ambito del tipo di reato che si esamina occorre svolgere un
giudizio di comparazione tra la fattispecie concreta in giudizio ed altre
possibili fattispecie, con riguardo alla natura, ai mezzi, all'oggetto, al
tempo, al luogo dell'azione, alla gravità del danno o al pericolo cagionato.
Sotto il
profilo soggettivo, poi, la norma si pone con tutta evidenza il proposito di
adeguare la pena ai reati i cui effetti, per le cariche pubbliche che alcuni
tra gli autori ricoprivano, non possono dirsi adeguatamente sanzionati mediante
l'applicazione delle pene previste nelle leggi che i detti reati prevedono e
puniscono.
Le
conclusioni cui la Corte è pervenuta circa la qualità tecnica degli aerei
acquistati e la loro rispondenza ad effettiva esigenza dell'Aeronautica
italiana, la esclusione della rilevante gravità del danno patrimoniale,
consentono di negare che nella specie vi sia stata una così rilevante lesione
del pubblico interesse (quale invece si sarebbe avuto in caso - ad esempio - di
comprovato indebolimento della capacità difensiva della Nazione, derivato dal
delitto) da giustificare l'applicazione dell'aggravante di che trattasi, tra
l'altro neppure evidenziata, nella contestazione, con la precisione di
riferimenti obiettivi che la necessaria genericità delle norme avrebbe
richiesto.
Quanto,
infine, alla continuazione, la sopra illustrata (v. nn. 108 e 109) saldatura
logica tra i comportamenti del Tanassi e del Fanali agenti in concorso tra
loro, l'esclusione per il primo della imputazione relativa al compenso speciale
di dollari 50.000, la identità delle promesse fatte da entrambi alla Lockheed,
l'unicità del risultato che si proponevano di raggiungere (acquisto degli
aerei), dimostrano che non di più corruzioni si tratta, ma, rispettivamente dal
lato attivo e passivo, di un unico fatto corruttivo con modalità articolate.
Ciò porta ad escludere l'applicabilità dell'art. 81 cpv. c.p.
113. Quanto ai
criteri, di cui all'art. 133 c.p., per la determinazione della misura della
pena da irrogare a ciascuno degli imputati riconosciuti colpevoli, la Corte ha
ben presente la gravità del delitto di corruzione propria, tanto più evidente
quando a commettere i fatti di reato sono stati anche soggetti che hanno agito
nell'esercizio delle funzioni l'uno di Ministro del Governo della Repubblica,
l'altro di Capo di Stato Maggiore di una delle sue forze armate. Il
comportamento di costoro non solo ha offeso i beni giuridici oggetto della
specifica tutela penale, ma ha anche attentato alla credibilità delle
istituzioni democratiche.
Nello stesso
tempo, la Corte non ignora che l'episodio portato alla propria cognizione si è
verificato anteriormente all'entrata in vigore della l. 2 maggio 1974 n. 195:
in una situazione, cioè, nella quale la pratica diffusa delle contribuzioni,
non sempre illecite, a partiti politici, può aver indebolito la sensibilità
giuridica e morale di taluno dei colpevoli.
E ritiene,
Infine, la Corte che la propria sentenza tragga il suo valore più che dalla
misura della pena dal reciso giudizio di condanna dei comportamenti
incriminati, dal fermo monito, in essa contenuto, al rispetto de1 dovere di
fedeltà alla Repubblica che compete ai pubblici ufficiali, specie se investiti
dalle più elevate funzioni.
114.
La Corte stima di applicare al Tanassi le attenuanti di cui all'art. 61-bis c.p., in considerazione della sua
condizione di incensurato.
Tali
attenuanti possono essere considerate equivalenti all'aggravante contestata.
La
Corte ritiene quindi equa, ai sensi dell'art. 133 c.p., la pena di anni due e
mesi quattro di reclusione e di L. 400.000 di multa. Segue per legge, ai sensi
dell'art. 31 c.p., la condanna all'interdizione temporanea dai pubblici uffici,
che deve essere inflitta per il periodo di anni due, mesi sei e gironi venti,
così determinato tenendo anche conto della pena pecuniaria (art. 37 c.p.).
In
applicazione dell'art. 15 l. cost. n. 1 della11 marzo 1953, la Corte irroga
infine al Tanassi la decadenza dall'ufficio di deputato.
Quanto
al Fanali, considerazioni in ordine al suo valoroso passato militare, ad una
trascorsa tragica esperienza familiare e al suo convincimento circa la bontà
dell'acquisto da lui propugnato, in direzione del quale si era orientato prima
ed indipendentemente dalle sollecitazioni corruttive, inducono la Corte a
riconoscergli le attenuanti di cui all'art. 62-bis ed a considerarle prevalenti sull'aggravante di cui all'art.
319 cpv. n. 1 c.p. E pertanto, partendo dalla pena base di anni due di reclusione
e 250.000 lire di multa (così determinata ai sensi dell'art. 133 c.p.), si
ritiene irrogare la pena di anni uno e mesi nove di reclusione e di L. 200.000
di multa.
Presumendosi
che il Fanali si asterrà nel futuro dal commettere altri reati, la Corte ordina
che l'esecuzione della pena come sopra inflitta resti sospesa per anni cinque
alle condizioni di legge.
Consegue
la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per il
periodo di anni uno, mesi dieci e giorni dieci, così commisurato tenendo anche
conto della pena pecuniaria.
Quanto
al Palmiotti, la sua minima partecipazione al fatto, per la scarsa rilevanza
del ruolo esecutivo da lui svolto, insieme al suo stato di incensurato nonché
alla sua posizione personale, che gli avrebbe reso difficile non ottemperare a
un ordine, induce la Corte a riconoscergli le attenuanti di cui all'art. 114 e
62-bis c.p., da considerarsi
prevalenti sull'aggravante di cui al n. 1 dell'art. 319 cpv. c.p. Pertanto,
partendo dalla pena base di anni due di reclusione e L. 180.000 di multa,
ritenuta equa ai sensi dell'art. 133 c.p., la Corte stima di irrogare la pena
di anni uno e mesi sei di reclusione e L. 120.000 di multa. Nella previsione
che il Palmiotti si asterrà in futuro dal commettere altri reati, la Corte
ritiene che possa disporsi la sospensione condizionale della pena come sopra
inflitta.
Anche
al Palmiotti va irrogata la pena accessoria della interdizione temporanea dai
pubblici uffici, che consegue all'affermazione di responsabilità penale relativamente
al delitto di cui all'art. 319 c.p. Tale pena accessoria va determinata,
tenendo anche conto della pena pecuniaria, nel periodo di anni uno, mesi sei e
giorni ventiquattro.
Quanto a
Ovidio e X.Y. e a Camillo Crociani, è appena il caso di notare che le
pronunciate assoluzioni dell'Antonelli, della Fava, dell'Olivi e del Max Melca
comportano l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 112, n. 1 c.p.
Per
X.X. ritiene la Corte di riconoscere le :attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p., in ragione e della
incensuratezza e della avanzata età da stimarsi equivalenti alla ritenuta
aggravante di cui all'art. 319 cpv. n. 1 c.p. Ciò posto, si considera equa, in
applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., la pena di anni due e mesi
quattro di reclusione e L. 400.000 di multa.
In ragione
della incensuratezza e degli acquisiti meriti sul piano scientifico, la Corte
ritiene di concedere pure all'imputato X.Y. le attenuanti generiche che atteso
il suo coinvolgimento relativamente più limitato nella fase dei diretti
contatti corruttivi, si stimano di intensità tale da prevalere sull'aggravante
di cui all'art. 319, n. 1 c.p. Per cui appare in definitiva equa, in
applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., la pena di anni due e mesi
due di reclusione e L. 300.000 di multa.
Per
il Crociani infine - esclusa la concessione delle attenuanti generiche, in
considerazioni di vari negativi aspetti della sua personalità come lo
svolgimento di attività affaristiche parallelamente e in contrasto con la sua
qualità di imprenditore pubblico, il possesso di ingenti redditi di non
spiegabile provenienza, la scarsa correttezza che già nel 1951 gli aveva valso
l'inibizione all'ingresso al Ministero della difesa - si ritiene equa, ai sensi
dell'art. 133 c.p. per il reato di corruzione aggravata ascrittogli al capo di
imputazione, la pena di anni due e mesi quattro di reclusione e L. 400.000 di
multa.
115. É stata
inoltre richiesta, nei confronti degli imputati per i quali il collegio dei
commissari di accusa ha sollecitato l'affermazione della penale responsabilità,
la confisca dei beni, in applicazione dell'art. 15 l. cost. 11 marzo 1953 n. 1,
secondo il quale « la Corte può infliggere altresì le sanzioni...
amministrative adeguate al fatto ».
Peraltro
l'art. 15 menzionato, riferendosi a misure giuridiche di particolare natura e
di diversa disciplina, enuncia pur sempre, attraverso la qualificazione di «
sanzione », la loro funzione repressiva come conseguenza del reato e mezzo integrativo
della pena. Con la tipica caratteristica dell'irrevocabilità. La confisca è
invece nel nostro sistema normalmente una misura di sicurezza, come tale
autonoma di fronte alla pena e al reato che non ne sono nemmeno un presupposto
costante, ancorché il più delle volte ne rappresentino l'occasione: non ha
quindi una finalità repressiva come la « sanzione » ma è dettata dalla
previsione della probabilità di un impiego socialmente nocivo di cose e di beni
che non vi sono sottoposti per il solo fatto dell'appartenenza al soggetto ma
per divieti o limitazione di fabbricazione, d'uso, di detenzione o di
alienazione, o per particolari rapporti col reato commesso (v. ad es. artt. 240
c.p., 301 e 334 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, 9 l. 22 maggio 1975 n. 152, 3 l.
8 agosto 1977 n. 533, ecc.); e può essere modificata o revocata, fino a che non
sia integralmente eseguita.
Si
deve allora osservare che le misure di sicurezza, e le « sanzioni » alle quali
fa riferimento il citato art. 15, hanno in comune unicamente la natura
amministrativa e la garanzia giurisdizionale della loro applicazione, ma
offrono caratteristiche differenti e rispondono a presupposti e a scopi
diversi.
Ne
consegue che la richiesta confisca, non applicabile sotto il profilo penale
nemmeno su quella parte dei beni che si potrebbero sospettare, peraltro senza
prova, come prodotto o profitto del reato affermato, non può d'altro canto
essere accordata e conseguentemente inflitta come sanzione amministrativa per
il palese contrasto con i richiamati principi dell'ordinamento giuridico.
Per
gli esposti motivi la richiesta va quindi respinta.
PER QUESTI MOTIVI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La
Corte, visti gli artt. 28 e 34 l. 25 gennaio 1962 n. 20 e l'art. 479 c.p.p.
assolve:
Luigi
Gui dall'imputazione del reato di corruzione per atti contrari ai doveri
d'ufficio aggravato di cui al capo A) dell'atto
di accusa per non aver commesso il fatto;
X.X.
d'Ovidio e X.Y. d'Ovidio dall'imputazione di truffa aggravata loro ascritta al
capo B) dell'atto di accusa per non
aver commesso il fatto;
Vittorio
Antonelli e Maria Fava dall'imputazione di concorso nel reato di corruzione per
atti contrari ai doveri d'ufficio, aggravato, loro ascritto al capo D) dell'atto di accusa perché il fatto
non costituisce reato;
Luigi
Olivi e Victor Max Melca dall'imputazione di concorso nel reato di corruzione
per atti contrari ai doveri d'ufficio, aggravato, loro ascritto al capo E) dell'atto di accusa perché il fatto
addebitato non sussiste.
Visti
gli artt. 28 e 34 l. 25 gennaio 1962 n. 20, 15 cpv. l. cost. 11 marzo 1953 n.
1, 483 e 488 c.p.p., 319, parte I e cpv. n. 1, 321, no, ll4, 133, 163, 62-bis , 69, 31 e 28 c.p. :
dichiara
Mario Tanassi colpevole del reato di corruzione per atti contrari ai doveri
d'ufficio, aggravato, ascrittogli al capo A)
dell'atto di accusa e, in concorso di circostanze attenuanti generiche
ritenute equivalenti alla circostanza aggravante di cui al cpv. n. 1 dell'art.
319 c.p., escluse la continuazione e le altre aggravanti contestate, lo
condanna ad anni due e mesi quattro di reclusione e a lire 400.000 di multa; lo
condanna inoltre all'interdizione dai pubblici uffici per il periodo di anni
due, mesi sei e giorni venti; e gli infligge la sanzione costituzionale della
decadenza dall'ufficio di deputato;
dichiara
Duilio Fanali colpevole del reato di corruzione per atti contrari ai doveri
d'ufficio, aggravato, ascrittogli al capo A)
dell'atto di accusa e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche ritenute
prevalenti sulla contestata circostanza aggravante di cui al cpv. n. 1
dell'art. 319 c.p., escluse la continuazione e le altre aggravanti contestate,
lo condanna alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione e lire 200.000 di
multa; ordina che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per anni cinque alle
condizioni di legge; lo condanna inoltre all'interdizione dai pubblici uffici
per il periodo di anni uno, mesi dieci e giorni dieci;
dichiara
Bruno Palmiotti colpevole del reato di corruzione per atti contrari ai doveri
d'ufficio, aggravato, ascrittogli al capo A}
dell'atto di accusa e, in concorso delle circostanze attenuanti di cui agli
artt. 62-bis e 114 parte I c.p.
ritenute prevalenti sulla contestata circostanza aggravante di cui al cpv. n. 1
dell'art. 319 c.p., escluse la continuazione e le altre aggravanti contestate,
lo condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e lire 120.000 di
multa; ordina che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per anni cinque alle
condizioni di legge; lo condanna inoltre all'interdizione dai pubblici uffici
per il periodo di anni uno, mesi sei e giorni ventiquattro;
dichiara
X.X. d'Ovidio colpevole del reato di corruzione per atti contrari ai doveri
d'ufficio, aggravato, ascrittogli al capo C)
dell'atto di accusa e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche
ritenute equivalenti alla contestata aggravante del cpv. n. 1 dell'art. 319
c.p., escluse la continuazione e le altre aggravanti contestate, lo condanna
alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e lire 400.000 di multa;
dichiara
X.Y. d'Ovidio colpevole del reato di corruzione per atti contrari ai doveri di
ufficio aggravato, ascrittogli al capo C)
dell'atto di accusa e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche
ritenute prevalenti sulla contestata circostanza aggravante di cui al cpv. n. 1
dell'art. 319 c.p., escluse la continuazione e le altre aggravanti contestate,
lo condanna alla pena di anni due e mesi due di reclusione e lire 300.000 di
multa;
dichiara
Camillo Crociani colpevole del reato di corruzione per atti contrari ai doveri
di ufficio, aggravato, ascrittogli al capo D)
dell'atto di accusa, e lo condanna alla pena di anni due e mesi quattro di
reclusione e lire 400.000 di multa;
condanna
Mario Tanassi, Duilio Fanali, Bruno Palmiotti, X.X. d'Ovidio, X.Y. d'Ovidio e
Camillo Crociani in solido tra di loro al pagamento delle spese processuali;
condanna Mario Tanassi, Duilio Fanali,
Ovidio Ufebvre d'Ovidio, X.Y. d'Ovidio e Camillo Crociani ciascuno per la
propria parte al pagamento delle spese di mantenimento in carcere;
dispone
che copia autentica del presente dispositivo venga immediatamente trasmessa per
l'esecuzione al Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma.
Visto
l'art. 477, ultimo comma, c.p.p. dispone la trasmissione al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma degli atti processuali con riferimento
all'attività di Luigi Olivi, come da separata ordinanza.
Roma,
1 marzo 1979.