Sentenza penale Lockeed

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SENTENZA PRONUNCIATA DALLA CORTE COSTITUZIONALE IN COMPOSIZIONE INTEGRATA

nel giudizio penale di accusa n. 1 del registro generale 1977

Depositata in cancelleria il 2 agosto 1979 - Pres. Rossi - Procedimento di accusa nei confronti di Gui Luigi, Tanassi Mario ed altri.

La Corte costituzionale nella composizione integrata per i giudizi di accusa con l'intervento del collegio dei commissari di accusa composto dagli avvocati professori Alberto Dall'Ora, Carlo Smuraglia, Marcello Gallo, e con l'assistenza del cancelliere; in esito al pubblico dibattimento, sentite le richieste del collegio dei commissari di accusa e le conclusioni dei difensori, ha pronunciato la seguente sentenza.

 

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

  1. L'indagine sulla fornitura di quattordici C 130 Hercules all'Aeronautica militare da parte della società. statunitense Lockheed fu iniziata dalla Procura della Repubblica di Roma nei primi giorni del febbraio 1976, a seguito di segnalazione di stampa e della pubblicazione di documenti e dichiarazioni provenienti dalla sottocommissione del Senato degli Stati Uniti (c.d. Sottocomitato Church). L'inchiesta fu successivamente proseguita dalla Commissione inquirente per i giudizi di accusa dopo che un memoriale di X.X., presentato al magistrato ordinario il 23 marzo 1976, ammetteva responsabilità. corruttive, apertamente coinvolgendovi il Ministro della difesa dell'epoca, on. Tanassi.

 

  1. L'istruzione si era articolata nell'acquisizione, in varie riprese, di una copiosa documentazione in possesso della menzionata sottocommissione d'inchiesta americana, delle deposizioni rese innanzi ad essa, nonché di altro voluminoso carteggio della Securities and Exchange Commission Statunitense (SEC) ; nell'esecuzione di sequestri di titoli e documenti bancari relativi ad operazioni in cui figuravano gli imputati o società ad essi collegate; nella raccolta di numerosi atti, reperiti per lo più presso il Ministero della difesa-Aeronautica e l'Istituto mobiliare italiano, riguardanti le motivazioni, i pareri e le vicende inerenti alla compravendita degli aerei; nella intercettazione di comunicazioni telefoniche; nell'allegazione della relazione del comitato amministrativo di inchiesta istituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri e presieduto dal prof. Antonino Papaldo, con il compito di indagare su irregolarità e responsabilità eventualmente verificatesi nella procedura contrattuale; nell'assunzione di numerosi testimoni, italiani e stranieri, questi ultimi in parte per rogatoria e in parte per escussione diretta all'estero; e infine negli interrogatori degli imputati Gui, Tanassi, Palmiotti, Melca, Fanali, X.Y., Antonelli e Fava, dei quali gli ultimi quattro erano stati tratti in arresto e per breve tempo detenuti; mentre X.X., il Crociani e l'Olivi erano rimasti latitanti.

 

  1. Nel corso di tale istruzione erano stati valutati di principale rilevanza, innanzi tutto, taluni documenti facenti parte dell'iniziale carteggio richiesto agli organi americani e da questi spedito, e precisamente : un memoriale senza data, indirizzato ai dirigenti della Lockheed Ricke e Morrow da William Cowden, direttore delle vendite internazionali della compagnia, che successivamente precisò di averlo scritto nel marzo 1971 ; una lettera di Roger B. Smith, consulente della società per gli affari europei a Charles Valentine, direttore dei contratti della stessa, in data 28 marzo 1969; le intese scritte per attività di assistenza promozionale intervenuta tra la compagnia americana e la soc. Tezorefo di Panama, nonché tra la medesima compagnia e la società Com.El. di Roma, il 18 ottobre 1969 e il 16 aprile 1970, e altresì quelle stipulate allo stesso scopo da X.X. con la società Ikaria di Vaduz il 18 marzo 1970; le ricevute di versamento rilasciate dalla Tezorefo il 27 ottobre 1971 per 1.456.000 dollari,. dalla Com.EI. rispettivamente 1'11 giugno 1970 e il 30 novembre 1971 per complessive L. 140.000.000, dall'Ikaria il 21 giugno 1970 per 78.000 dollari.

 

  1. Dalla citata documentazione e dall'altra successivamente acquisita dalla Commissione inquirente mediante richiesta alla SEC, veniva dagli inquirenti desunto che nei primi mesi del 1969 la compagnia americana, attivando il programma di vendita di aerei C 130 in Italia aveva accolto il suggerimento del consulente X.X. di destinare un importo di circa 2.000.000 di dollari a funzionari, personalità di Governo e partiti politici italiani per ottenerne l'appoggio e i favori; che verso la fine del dicembre 1969 era stato operato un primo trasferimento di tale somma sulla F.N.C.B. di Roma, da corrispondersi al rilascio di una lettera di intenti da parte del Ministro della difesa on. Gui; che tale lettera peraltro, non era stata redatta in termini soddisfacenti per la società, sicché questa aveva ritirato la somma in questione; che successivamente la Compagnia aveva convenuto con la Tezorefo e la Com.EI. intermediarie dei pagamenti pattuiti di attuare i versamenti in tre rate: la prima al momento di una nuova e esauriente lettera di intenti del Ministro Mario Tanassi, nel frattempo succeduto all'on. Gui, la seconda al momento della stipulazione del contratto di vendita degli aerei o del prestito che avrebbe dovuto sostenerlo, l'ultima al momento della registrazione del contratto stesso; che in ottemperanza a tale programma la Lockheed aveva inviato in Italia e qui depositato per lo più a favore di destinatari di conti esteri, su indicazione di X.X., 653.000 dollari nel giugno 1970, 765.000 dollari nel giugno 1971 e 600.000 dollari nell'ottobre-novembre 1971; che di tali somme 210.000 dollari erano stati incassati da X. come onorari di consulenza con lui fissati, 50.000 dollari dall'on. Tanassi quale compenso per un aumento del prezzo della fornitura con lui concertato nel dicembre 1970, 78.000 dollari da alcuni membri del “team” del precedente Ministro Gui che, passati al Ministero del Tesoro, avrebbero dovuto rivedere il contratto di vendita, mentre del residuo ingente ammontare più dell'85 % era o era stato destinato ai partiti dei due Ministri della difesa succedutisi al Governo in quel periodo.

 

  1. Notevole valore gli inquirenti avevano altresì attribuito a un memoriale del Cowden al dirigente Morrow in data 19 febbraio 1969, che puntualizzava la cronistoria degli sforzi compiuti dalla società americana per la vendita degli aerei C 130 in Italia a partire dalla richiesta iniziale avanzata dal gen. Nicolò, della Direzione generale Costarmaereo (Costruzioni armamenti aeronautici), al sig. Roha della Lockheed. ai primi del settembre 1968. In esso si riferiva che la compagnia, prima di iniziare trattative dirette con gli organi militari, aveva stabilito di aumentare del 5 % i prezzi di vendita per provvedere ai probabili contributi a partiti politici italiani e che, di fatto, tale aumento era stato conglobato nel prezzo unitario di 2.995.000 dollari, offerto il 15 febbraio 1969.

 

  1. Era stata raccolta anche la testimonianza del Cowden, il quale già il 27 febbraio 1976, in una dichiarazione resa alla SEC, aveva affermato di essere stato presente nel giugno 1970, su richiesta e in compagnia di X.X., al pagamento effettuato a un “ funzionario governativo ”, per mezzo del segretario personale di quest'ultimo, al quale il consulente aveva consegnato una borsa contenente il denaro. In una prima deposizione alla Commissione inquirente il Cowden ribadiva il contenuto della dichiarazione alla SEC, rilevando che nell'aprile 1970, allorché egli aveva preso ad occuparsi del programma C 130 in Italia, già era stato accettato dalla Lockheed uno stanziamento di l20.000 dollari per aereo venduto con finalità di compenso a terzi; che egli poi, insieme con X.X., era stato testimone dei versamenti avvenuti nel giugno 1970 e nel giugno 1971 al Ministro Tanassi che aveva, a detta del consulente, preteso all'uopo denaro contante; che anche un terzo pagamento successivo, per quanto gli era stato confidato, era avvenuto con analoghe modalità; mentre nulla di preciso era a sua conoscenza circa versamenti al precedente Ministro e ai suoi collaboratori; che infine con X.Y. aveva avuto meri rapporti di cortesia, rimanendo egli estraneo alla consulenza commerciale svolta dal fratello.

Sentito una seconda volta, il Cowden riconfermava di essere stato presente a due consegne di denaro all'on. Tanassi, sia pure allegando al riguardo modalità diverse. Dichiarava di ritenere che il segretario indicato in precedenza come tramite delle consegne potesse essere il Palmiotti.

 

  1. La Commissione inquirente aveva acquisito la testimonianza di Archibald C. Kotchian, presidente della Lockheed Aircraft Corporation, il quale già 1'8 aprile 1976 aveva spiegato alla SEC che i pagamenti e le contribuzioni politiche al fine di realizzare le vendite erano stati suggeriti da X.X. ed avevano avuto l'approvazione dei massimi dirigenti sociali. Egli ribadiva questa dichiarazione, specificando che l'idea di assumere un consulente di mercato per l'Italia era stata suggerita da un senatore italiano ad un funzionario della Lockheed, tale Wilder, nel 1968, nel corso della campagna di vendita degli “ Orion p 3 ”, della quale si dirà più specificamente in seguito; che la prima rata dei pagamenti per contributi politici da lui disposta nel giugno 1970 era stata anticipata, in deroga alle pattuizioni intervenute per un'espressa richiesta che a tale versamento condizionava il rilascio della seconda lettera d'intenti; e che nei prezzi offerti all'Italia era compreso l'importo delle provvigioni e dei contributi a partiti in un limite prefissato del 4 o 5 %.

 

  1. Veniva anche esaminato Roger B. Smith, il quale chiariva che nell'agosto 1968 la Lockheed, su indicazione di un senatore italiano e dietro informazioni di una banca di fiducia romana, si era procurata la collaborazione di X.Y. a titolo di consulenza legale di un tentativo, rimasto peraltro infruttuoso, di vendere in Italia aerei “ Orion p 3 ”, e che successivamente, all'inizio del programma di vendita dei C 130, si era rivolta al fratello di X.Y., Ovidio, abbinandolo formalmente al primo nella generica indicazione di “ studio X. ”, e stipulando un nuovo contratto di consulenza, per ottenere un favorevole svolgimento delle negoziazioni, anche eventualmente con ricorso ad indebite tangenti a pubblici ufficiali. Aggiungeva il teste che X.X., dopo talune tergiversazioni, aveva profilato nella cifra presuntiva di $ 120.000 per aereo venduto l'importo da pagarsi, elencando poi verbalmente alcune denominazioni di cariche alle quali avrebbe dovuto al riguardo indirizzarsi, e concludendo quindi un'intesa in proposito con i dirigenti della Lockheed.

 

  1. La documentazione reperita concerne anche il movimento e, in parte, la presumibile destinazione delle somme smistate in Italia dalla Lockheed, nonché talune operazioni compiute dagli imputati a mezzo di istituti di credito in coincidenza cronologica con le rimesse dagli Stati Uniti.

Sono state poi acquisite le comunicazioni intervenute per telescrivente tra X.X. e la società americana, particolarmente in ordine all'attività compiuta dal primo, nonché il carteggio formatosi durante la procedura negoziale presso gli organi militari, e in particolare presso il Ministero della difesa, lo stato maggiore Aeronautica, recante talora annotazioni di pugno di alcuni protagonisti della vicenda.

 

  1. Particolare rilievo assumeva una lettera spedita il 10 marzo 1971 da X.X. al dott. Efisio Cao di San Marco, direttore centrale dell'I.M.I., nella quale il primo segnalava di avere comunicato all'on. Tanassi il contenuto di una conversazione telefonica tra loro intervenuta, avente per oggetto le prospettive del prestito I.M.I., della quale ad ogni buon conto riportava fedelmente i termini (SEC. 46802).
  2. Un primo memoriale apparentemente manoscritto da X.X. era pervenuto per posta al Magistrato inquirente il 16 marzo 1976, nel quale lo scrivente attribuiva ad una funzione promozionale lo scopo delle erogazioni effettuate dalla compagnia americana, pur ammettendo di non aver mai completamente dissipato l'equivoco per cui i dirigenti della compagnia potevano essersi indotti a credere in una finalità corruttiva delle erogazioni stesse. Precisava che i versamenti fatti alla Tezorefo non avevano ricevuto sostanziale contropartita, che quelli fatti alla Com.El. sarebbero stati destinati a sviluppare le future forniture di ricambi e componenti per gli aerei, e che le somme percepite dall'lkaria corrispondevano ad una reale attività di studio e di assistenza da questa prestata per oltre due anni di collaborazione.

 

  1. Come si è ricordato, un secondo memoriale del X. fu presentato dal suo difensore allo stesso magistrato il 23 marzo 1976. In tale atto, dopo aver premesso un riferimento alle dichiarazioni rese nel frattempo, e precisamente il 27 febbraio 1976, da William Cowden alla SEC., il prevenuto ammetteva esplicitamente di aver concordato ,con la società americana una tangente di 120.000 dollari per aereo, in parte recuperabile con l'aumento dei prezzi, onde pagare personalità variamente interessate nella vicenda. Aggiungeva che nel maggio 1970 e nel giugno 1971 il Ministro Tanassi aveva fatto sapere che non avrebbe emesso né la lettera d'intenti, né il decreto di approvazione del contratto, se non fossero state prima consegnate le rate direttamente concordate con lui steso, e che i versamenti erano stati quindi eseguiti alla presenza del Cowden con modalità tali da rendere incontrovertibile che essi erano giunti alla prevista destinazione nella loro integrità. Il X. ribadiva che l'assistenza della società Ikaria era stata sollecitata senza alcuna intenzione di utilizzarla come paravento di illecite prestazioni.

 

  1. Negli interrogatori, il Gui aveva dichiarato di essere del tutto estraneo alle trame nelle quali era stato coinvolto, precisando che il suo comportamento aveva scrupolosamente rispettato e realizzato gli orientamenti degli organi militari dell'Aeronautica in campo tecnico e operativo, e che con i dirigenti della Lockheed egli aveva avuto un unico colloquio al Ministero, nel novembre o dicembre 1969, su sollecitazione dell'Olivi, fratello di un suo caro amico.

 

  1. Il Fanali aveva confermato la necessità del rinnovo generale della linea degli aerei da trasporto da lui propugnato e la regolarità delle scelte effettuate e delle modalità seguite, contestando qualsiasi natura delittuosa nei rapporti da lui avuti col Crociani e con X.X dopo aver fornito dettagliati chiarimenti sulle fasi d'inizio e di svolgimento delle trattative fino alla conclusione negoziale, aveva negato di essersi recato in America, alla fine del 1968 od ai primi del 1969, a proporre l'acquisto di aerei dalla Società od a fornire suggerimenti al riguardo; e, quanto a tre assegni emessi a suo favore per L. 15.000.000 dal Crociani, aveva allegato come causale compensi per attività svolte dopo aver lasciato il servizio.

 

  1. Il Tanassi aveva categoricamente smentito la ricezione di alcuna somma di denaro, sostenendo di avere affrettato, nella negoziazione, i tempi delle procedure unicamente per evitare maggiori costi, essendo i prezzi in continua lievitazione, dopo aver ottenuto adeguate assicurazioni sulla contropartita delle compensazioni industriali; e protestando, altresì, di essere vittima di una macchinazione ordinata ai suoi danni da X.X. che, in complicità col Cowden, avrebbe in tal modo anche lucrato indebitamente ai danni della Compagnia americana.

 

  1. Il Palmiotti aveva negato di essere stato, anche solo indirettamente, presente a versamenti di tangenti da parte di X.X. all'on. Tanassi, così come di aver ricevuto la comunicazione del primo, di cui era in atti copia, in ordine alla telefonata avvenuta il 10 marzo 1971 col direttore centrale dell'I.M.I. (SEC. 46801).

 

  1. X.Y. aveva protestato che della relazione d'affari e di consulenza svoltasi tra lo studio legale e la Lockheed si era occupato unicamente il fratello Ovidio, anche per quanto concerneva la tentata vendita dei P 3, in ordine alla quale egli si era limitato a qualche presa di contatto con il Presidente del Consiglio dell'epoca; aveva aggiunto che la società Tezorefo, apparteneva al fratello, benché egli vi avesse interposto la persona del presidente Vassar House, e ribadito che l'intestazione e il riferimento allo studio X. di buona parte della documentazione in atti avevano un valore formale.

 

  1. L'Antonelli aveva ammesso di aver svolto attività legale e commerciale per conto del Crociani, di aver dato vita su richiesta di lui alla società Com.EI., di averne seguito le vicende, di aver provveduto alla fittizia intestazione delle azioni e alla stesura degli accordi con la Lockheed, rendendosi conto che quella persona giuridica doveva servire a coprire movimenti di affari nei quali il Crociani, per ragioni soggettive o fiscali, non intendeva apparire; ma dichiarando, altresì, di non aver mai creduto che a tali movimenti presiedessero finalità corruttive. Aveva riconosciuto di avere riscosso da X.X. i 140.000.000 di lire destinati alla Com.EI., senza farli registrare sui libri sociali, trasferendoli al Crociani stesso.

 

  1. La Fava, da parte sua, aveva negato di essere fuggita per sottrarsi ad una probabile cattura, ammettendo di non essere rientrata dall'estero, ove occasionalmente si trovava, allorché erano apparse sulla stampa notizie che la collegavano allo scandalo Lockheed. Aveva, su invito dell'Antonelli e del Crociani, operato da prestanome nell'amministrazione di molte società, tra cui la .Com.EI., accettato l'intestazione fittizia di parte delle azioni di quest'ultima e firmato vari documenti, tra i quali gli accordi tra la Com.El. e la Compagnia americana, dichiarando peraltro di aver agito in tal modo nell'opinione che il Crociani volesse servirsi della società soltanto per non apparire personalmente in operazioni finanziarie.

 

  1. L'Olivi in un memoriale, e il Melca nell'interrogatorio, confermando l'avvenuto interessamento del primo per predisporre l'incontro del Ministro Gui con i dirigenti della Lockheed, avevano peraltro a affermato di non aver avuto parte alcuna in attività illecite, e di aver ricevuto il pagamento di 78.000 dollari in favore dell'Ikaria nel novembre 1971, anziché nel giugno 1970, come emergeva dalla relativa attestazione, per le ricerche e gli studi di congiuntura economica, di produzione concorrezionale e di comparazioni tecniche svolti, su richiesta di X.X., nel corso delle trattative; e a proposito di tale attività l'Olivi successivamente aveva fornito ampia documentazione a mezzo del suo difensore.

 

  1. Infine anche il Crociani aveva fatto pervenire da parte sua un memoriale, nel quale asseriva di aver riscosso la somma di 140.000.000 di lire versata dalla Loekheed alla Com.EI. a compenso di attività di consulenza, di informazioni, suggerimenti e pareri in favore di X.X., in relazione all'operazione di vendita degli aerei C 130.

 

  1. La relazione approvata dalla Commissione parlamentare inquirente il 10 febbraio 1977, è stata assunta a base dell'atto d'accusa del Parlamento, che ha investito questa Corte del giudizio e che espressamente la richiama.

Questa relazione prende l'avvio da trattative svoltesi nel 1964 tra la società Lockheed e le autorità italiane per la vendita di aerei da trasporto nel nostro Paese, rimaste allora senza esito, e più specificamente poi da un ulteriore tentativo di vendita, nel 1968, del velivolo antisommergibili “ Orion P 3 ”, al quale peraltro i nostri organi militari anteposero il tipo francese “ Breguet-Atlantique ”, determinando nei dirigenti della Compagnia americana l'impressione che la preferenza fosse stata favorita da influenze politiche e dal pagamento di tangenti e che pertanto a queste si dovesse ricorrere se si fossero voluti stipulare grossi contratti con l'amministrazione italiana.

Osserva la relazione che già nell'estate 1968, allorché ancora non erano conclusi i negoziati per l'acquisto del velivolo antisommergibile, lo stato maggiore dell'Aeronautica aveva ampliato uno studio in corso sul problema dell'ammodernamento della linea dell'aviotrasporto, in conseguenza della ritenuta necessità di sostituire gli aerei C 119 in dotazione, ormai considerati in fase di obsolescenza, per fronteggiare nuovi impegni militari; che tali studi, conclusi dal capo di stato maggiore dell'Aeronautica gen. Fanali con un elaborato finale del 21 dicembre 1968, ribadivano l'esigenza di disporre di unità da trasporto logistico a medio raggio, innovando sulle concezioni fino allora prevalse; e tra i due tipi riconosciuti più idonei, il franco-tedesco “ Transall ” C 160 e l'americano “ Hercules ” C 130, facevano convergere la scelta verso quest'ultimo, ancorché apparentemente di maggior costo, trascurando il tipo nazionale G 222 che, pur appoggiato dagli organi tecnici dell'Aeronautica militare, si trovava ancora allo stadio di progettazione. In concomitanza con tale orientamento il gen. Fanali aveva esposto la sua propensione verso il C 130, condizionata peraltro all'offerta di compensazioni industriali, ai dirigenti della multinazionale, in un incontro a Washington del dicembre 1968, facendo seguito a una proposta di vendita da quelli avanzata ; e altri contatti erano stati successivamente tenuti con la Lockheed al riguardo dal gen. Nicolò della direzione generale (Costarmaereo) nel gennaio 1969 e dai colonnelli Ciarlini e Terzani inviati negli Stati Uniti nel febbraio 1969.

Attivando il programma promozionale delle vendite in Italia, la società americana aveva intanto deciso di aumentare del 5% il prezzo precedentemente offerto, onde provvedere a probabili contributi a partiti politici italiani, qualificandolo il 15 febbraio 1969 in 2.995.000 dollari per unità; e aveva altresì stabilito di ricorrere per le opportune indicazioni a un fiduciario nella persona di X.X., che con il fratello X.Y. appariva associato nello studio X., già contrattualmente impegnato come consulente della compagnia.

Nello sviluppo di tale incarico X.X., dopo aver predisposto attorno al 26 marzo 1969 un incontro tra gli esponenti della multinazionale e il Presidente del Consiglio on. Rumor, aveva prospettato a quelli la necessità di versare fino a 120.000 dollari per aereo in regalie, al fine di ottenere la massima possibilità di successo, e l'esigenza di accentrare su di sé in una trattativa diretta la conduzione degli accordi corruttivi, che avrebbero dovuto essere svolti con una personalità menzionata come “ Antelope Cobbler ” (identificabile in codice nel Presidente del Consiglio), la quale, insieme con altri funzionari tra cui “ Pun ” (termine corrispondente in codice al capo di stato maggiore dell'Aeronautica), avrebbe probabilmente avuto a sua volta personale interesse nelle tangenti. Accogliendo le indicazioni fornite dal X., la società aveva stipulato con questi, il 17 aprile 1969, nuove adeguate convenzioni professionali.

Aggiunge la relazione che il generale Fanali aveva seguito, in continuo contatto con la Lockheed, le fasi preliminari dell'eventuale acquisto, coltivando in un primo tempo anche l'ipotesi alternativa di una coproduzione degli aerei tra la Compagnia americana e la Finmeccanica, o l'Aerfer da quest'ultima controllata benché tale ipotesi fosse stata scartata dalla Direzione Generale Costarmaereo, sia per la più elevata spesa prevedibile, sia per la mancanza di una sufficiente garanzia di impiego delle maestranze al termine della coproduzione stessa. Di poi, con un promemoria del 9 agosto 1969, egli aveva ufficialmente per la prima volta portato i propri orientamenti favorevoli all'acquisto dei C 130 a conoscenza del Ministro Gui. Aveva poi inviato al Gui un secondo memoriale il 22 settembre 1969 per neutralizzare la portata del giudizio sostanzialmente negativo della Direzione generale Costarmaereo sul programma delle compensazioni offerte dalla compagnia all'industria italiana, considerate scarse in relazione al prezzo globale di vendita e assai inferiori nella realtà a quanto prospettato dalla società americana.

Dopo che il Ministro aveva manifestato il suo appoggio alla scelta in un primo colloquio col Presidente del Consiglio in data 10 ottobre 1969, acquisendo il 17 ottobre 1969 anche il parere favorevole del Comitato dei capi di stato maggiore, gli strumenti e gli accordi corruttivi predisposti da X.X. erano stati rispettivamente fissati e formalizzati il 18 ottobre 1969 in intese scritte con la società panamense Tezorefo, messa a disposizione quale copertura dai fratelli X. che vi erano entrambi interessati, e con la società Com.EI. appartenente a Camillo Crociani, da costui a tal fine costituita con la collaborazione dell'avv. Vittorio Antonelli e di Maria Fava. Le menzionate intese prevedevano la corresponsione, per ogni aereo venduto, di $ 106.000 alla Tezorefo e di $ 14.000 alla Com.El., da versarsi al momento del rilascio di una lettera ministeriale di intenti, che avrebbe comunque dovuto essere firmata entro il 31 marzo 1970.

Proseguendo l'azione di sostegno, il 30 ottobre 1969 il Gui aveva inviato una lettera all'on. Rumor, sollecitando un suo intervento per ottenere l'integrazione dei fondi necessari all'acquisto; e verso la metà del dicembre 1969 aveva accettato di incontrare al Ministero, dietro intervento di Luigi Olivi, due dirigenti della Lockheed accompagnati dal X.. Qualche giorno dopo era stata trasferita in Italia dalla compagnia la somma di $ 2.020.000, corrispondente agli importi corruttivi pattuiti nonché alla rata di onorari per il consulente, in precedenza fissata e successivamente riveduta.

Il 27 dicembre 1969 il Gui, rispondendo ad una lettera interlocutoria del Presidente del Consiglio, aveva stimolato ulteriormente l'appoggio di questi “ nell'interesse generale ” per rimuovere ogni difficoltà finanziaria, auspicando un immediato incontro al riguardo col Ministro del Tesoro on. Colombo, dal quale peraltro non era scaturita alcuna concreta soluzione; e comunque, nonostante la mancanza .delle necessarie disponibilità di pagamento, e il diniego di nuovi appositi stanziamenti di bilancio, la profilata inadeguatezza delle compensazioni industriali, e i pericoli di un rallentamento nello sviluppo dei piani di produzione dell'aereo nazionale G 222, aveva firmato il 15 gennaio 1970 una lettera che esternava l'intento dell'acquisto, peraltro condizionato alla concessione di un prestito americano; di poi, non avendo tale lettera soddisfatto le aspettative della Società, si era adoperato per la ricerca di un finanziamento con l'intervento del Governo statunitense tramite l'Export-Import Bank da una parte e l'Istituto mobiliare italiano dall'altra, che del resto egli aveva già sollecitato al Ministro del tesoro in una lettera del 17 gennaio 1970.

Dimessosi il Governo il 7 febbraio 1970, le trattative erano ancora continuate con un altro incontro in data 20 febbraio 1970 del Gui con il Colombo, anch'esso rimasto d'altronde improduttivo d'effetti.

Allorché peraltro la Lockheed aveva ritenuto di affrettare i tempi, comunicando il 20 febbraio 1970 di aver dato inizio alla produzione degli aerei, il Gui aveva espresso la sua opposizione puntualizzando, il 5 marzo 1970, in una risposta alla Compagnia, che l'unilaterale iniziativa eludeva le condizioni essenziali imposte nella lettera d'intenti. Nel frattempo la rimessa delle somme in Italia era stata ritirata dai dirigenti americani, essendo scaduto il prefissato termine di durata.

 

  1. La relazione puntualizza ancora che con l'insediamento al Ministero della difesa del nuovo titolare Tanassi, la compagnia aveva autorizzato X.X. a predisporre la liquidazione, da effettuarsi all'atto di un nuovo impegno ministeriale, delle prestazioni fino allora svolte dalla Società Ikaria, di cui Victor Max Melca era amministratore e nella quale l'Olivi appariva direttamente interessato. Di tale società la Commissione inquirente disconosce qualsiasi ruolo di studio e di collaborazione con il X., identificando la causale del pagamento nel compenso destinato al precedente Ministro e al suo “ team ”, enucleato dall'iniziale programma di tangenti in conseguenza dell'esaurimento di quelle prestazioni per le dimissioni del Governo.

Il 16 aprile 1970 erano state altresì stipulate dalla Lockheed nuove intese con la società Com.El. e la società Tezorefo: in particolare con questa ultima veniva stabilito di attuare i versamenti in tre rate, rispettivamente coincidenti con l'emissione di una seconda ed esauriente lettera d'intenti del Ministro on. Tanassi, con il decreto di approvazione del contratto di vendita e con la registrazione di quest'ultimo.

Nel frattempo la compagnia americana aveva ripreso i contatti con gli organo militari competenti, rinnovando la proposta di vendita al prezzo aumentato di 3.590.000 dollari per aereo, e dichiarandosi disponibile per la ricerca del finanziamento. Mentre perduravano gli sforzi diretti ad ottenere un prestito o quanto meno un prefinanziamento da parte dell'I.M.I., cui la Lockheed, in alternativa con l'approvazione del contratto, subordinava il pagamento della seconda rata delle tangenti, il 29 maggio 1970 l'on. Tanassi aveva dato ordine di preparare la lettera d'intenti, che peraltro la Direzione generale di Costarmaereo suggeriva di condizionare “ al chiarimento delle disponibilità finanziarie e all'accettazione delle modeste e incerte compensazioni industriali ” offerte dalla compagnia. Per effetto di tali determinazioni quest'ultima aveva trasferito, in Italia, il 1° giugno 1970, la prima quota dei nuovi importi corruttivi convenuti, e due gironi dopo il Ministro, nonostante le sue esposte obiezioni dei suoi collaboratori tecnici, aveva firmato la uova lettera, immediatamente consegnata ai rappresentanti della società, limitandosi ad impegnare genericamente questa a stabilire future forme di garanzia per le compensazioni; ed aveva altresì a mezzo del suo segretario Palmiotti ricevuto dal X. il versamento della rata fissata. Analogo pagamento, nella misura e nei termini pattuiti, era stato operato in quel periodo dal X. in favore della società Com.El., che aveva ricevuto L. 70.000.000, e della società Ikaria, che a seguito della menzionata autorizzazione della Lockheed risultava aver incassato 78.000 dollari.

La relazione prosegue rilevando che col passare del tempo il problema dell'anticipazione non riusciva a trovare soluzione, benché al riguardo autorevoli interventi avessero avuto luogo, come quello del Sottosegretario alla Presidenza del .Consiglio on. Bisaglia. Comunque nell'ottobre 1970 la compagnia americana si era indotta col suo consulente a saggiare le reazioni italiane di fronte ad ulteriori aumenti di prezzo; e tali reazioni, pessimisticamente previste all'inizio, erano peraltro poi state vinte promettendo al Ministro un versamento aggiuntivo di 50.000 dollari, a decurtazione della proposta di 200.000 dollari, da lui a tale fine avanzata.

Nel frattempo l'on. Tanassi si era risolto a predisporre come prima rata al pagamento dei velicoli, a1cuni residui passivi di bilancio, lo storno di altri importi e l'utilizzazione di fondi a disposizione, senza comunque aver ottenuto la relativa autorizzazione del Ministero del tesoro: sicché alla fine era stato redatto un progetto definitivo di contratto al prezzo maggiorato di 3.820.000 dollari per aereo, peraltro ridotto rispetto alla richiesta di 3.876.000 dollari sulla quale la Lockheed si era attestata.

Definitivamente abbandonate le. trattative del prestito I.M.I., nelle quali era intervenuto anche il segretario del Ministro, Palmiotti, e dopo l'espletamento della prevista procedura amministrativa, il contratto era stato infine stipulato il 14 giugno 1971, e rapidamente approvato dall'on. Tanassi il 18 giugno 1971, sebbene nel frattempo fossero giunte notizie sulle gravi difficoltà sopravvenute alla società americana dal fallimento della società Rolls Royce, tali da incidere anche nella produzione che formava oggetto delle compensazioni industriali. Quale condizione imposta per l'emissione del decreto d'approvazione, era stata consegnata all'esponente socialdemocratico, la seconda rata delle tangenti, insieme con la menzionata somma aggiuntiva di 50.000 dollari, sempre per il tramite del Palmiotti.

Altro tempo era stato ancora impegnato poi dalla ricerca di adeguate fidejussioni che garantissero l'eventuale restituzione .del1'anticipo da parte della Lockheed, richieste dagli organi tecnici militari prima di inoltrare il contratto alla Corte dei conti per la registrazione. Superati anche tali. ultimi ostacoli, e avvenuta la registrazione il 18 ottobre 1971, nel novembre successivo era stata trasferita in Italia l'ultima rata, era stata altresì saldata la Com.El. con la seconda convenuta corresponsione di L. 70.000.000, e del pari era stato liquidato l'Olivi, rimanendo comunque incerti nei confronti della società" Ikaria i tempi e la misura dei versamenti effettuati.

 

  1. Pervenuti i fascicoli, a seguito della messa in stato d'accusa, dopo la procedura di sorteggio dei giudici aggregati e l'insediamento della Corte integrata, il. presidente, con decreto del 18 aprile 1977, nominava giudice istruttore e relatore il giudice costituzionale Giulio Gionfrida che veniva autorizzato a delegare il compimento di atti istruttori ai giudici costituzionali Antonino De Stefano e Guglielmo Roehrssen. Risolte poi alcune questioni attinenti alla composizione del Collegio, la Corte, in parziale accoglimento di eccezioni sollevate da taluni difensori, riteneva non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme relative all'estensibilità del giudizio d'accusa a soggetti diversi dai Ministri e pertanto, in data 7 maggio 1977, rimetteva gli atti alla stessa Cote nella composizione ordinaria, sospendendo il procedimento.

 

  1. Questo veniva ripreso dopo che, con sentenza n. 125 del 2 luglio 1977, la questione era stata dichiarata infondata e si dava inizio agli atti di istruzione ritenuti necessari e prescritti dalla legge. Venivano quindi disposti accertamenti d'ordine patrimoniale ai quali, al fine di garantire le obbligazioni civili nascenti dai reati, conseguivano nuovi sequestri cautelativi su saldi attivi di conti correnti e su titoli vari, e iscrizioni di ipoteche legali su immobili.

Venivano altresì svolte indagini al fine di stabilire le date di presenza in alberghi romani di esponenti della società Lockheed e di altri stranieri coinvolti nei pagamenti illeciti, nei periodi di tempo di cui alla imputazione, nonché di stabilire l'identità del personale civile e militare in servizio presso il Gabinetto del Ministro della difesa e presso altri organi militari e le successive destinazioni.

Altre indagini concernevano la composizione sociale di persone giuridiche cui apparivano in vario modo interessati alcuni dei prevenuti, o dei loro congiunti, e si estendevano ai trasferimenti di quote avvenuti in connessione con le relative posizioni.

Si ordinava, quindi, il sequestro di ulteriori scritture bancarie e di altri assegni la cui esistenza era emersa nel corso delle indagini, in modo da ricostruire varie operazioni che apparivano di significativa rilevanza per i collegamenti soggettivi; logici e cronologici con le vicende delle rimesse di denaro e dei pagamenti incriminati.

Inoltre con decreto del 20 settembre 1977, la Corte disponeva altri sequestri di titoli di atti e accertamenti presso lo Swiss Credit di Chiasso e di Zurigo, la City Bank e la Union Bank of Switzerland di Zurigo, la First National City Bank e la Corner Bank di Lugano, la Banque pour le Commerce Suisse-Israelien di Ginevra e la Banca Hofstetter di Losanna.

 

  1. Quanto alla documentazione relativa alla fornitura degli aerei C 130 e alle concomitanti trattative, si ravvisava la necessità di disporne l'acquisizione integrale ed originale, previa declassificazione.

Il Ministero della difesa trasmetteva gli atti reperiti presso gli uffici da esso dipendenti. Tra questi erano comprese le lettere firmate dai Ministri Gui e Tanassi e, per ricevuta, dai rappresentanti della compagnia americana; tre lettere di X.X. al segretario generale della Difesa Giraudo, una delle. quali, in data 18 marzo 1970, faceva riferimento in una nota manoscritta dello stesso Giraudo a una visita effettuata con il X. al Ministro Gui; una lettera del Kotchian al Fanali in data 31 marzo 1969, che richiamava una riunione avvenuta cinque giorni prima e coincidente con l'incontro dello stesso Kotchian con il Presidente del Consiglio Rumor. Venivano altresì trasmessi lo studio inviato nel settembre 1968 dal comando della 46ª aerobrigata allo stato maggiore dell'Aeronautica in ordine al rinnovamento della linea di volo dei C 119; un promemoria del Fanali al Ministro della difesa in data 28 febbraio 1969, in cui si fornivano ragguagli circa i contatti che la delegazione dello stato maggiore Aeronautica inviata a quell'epoca negli Stati Uniti aveva avuto tra l'altro con rappresentanti della società Lockheed, e in relazione ai quali era stato sollecitato l'interessamento degli organi dell'aviazione americana per ottenere dalla multinazionale offerte favorevoli e definitive riguardo all'aereo C 130; una copia dello studio preliminare completato il 10 gennaio 1969 dal 1° reparto dello stato maggiore Aeronautica sull'ammodernamento del trasporto aereo, nel quale si prospettava tra l'altro l'esigenza di disporre di 15-18 velivoli a medio raggio d'azione e grande capacità di carico, con caratteristiche nettamente superiori al C 119.

Veniva inoltre consegnato un documento NATO del 24 gennaio 1968, dal quale emergeva che il velivolo C 119 era stato definito, per il periodo 1968-1972, di limitata efficienza combattiva, con classificazione intermedia tra la piena efficienza e l'obsolescenza, rispettivamente usate per altri tipi.

Su altra richiesta del giudice istruttore, il Ministero della difesa inviava anche un carteggio attinente ai rapporti tra la SACA e la Lockheed in ordine alle compensazioni industriali concordate. Ulteriori chiarimenti venivano trasmessi dallo stesso Ministero. a seguito di richiesta del giudice istruttore del 20 dicembre 1977, accompagnando gli elenchi relativi all'attività di volo svolta dai velivoli C 130 negli anni successivi al 1972.

Si disponeva ancora, il 5 gennaio 1978, l'acquisizione dei. registri delle autorizzazioni d'ingresso ( “ passi ” ) al Ministero della difesa e dei fogli della cronistoria giornaliera delle visite al Ministero della difesa nel periodo 1969-72, dei blocchi di annotazione degli appuntamenti e degli spostamenti dei Ministri Gui e Tanassi, della piantina del primo piano di Palazzo Baracchini ove erano ubicati gli uffici del Ministro, dei piani di volo degli aerei militari usati dal sen. Gui nel dicembre 1969 per trasferimenti personali nel territorio dello Stato.

 

  1. Il giudice istruttore, avvalendosi anche della collaborazione dei due giudici delegati, procedeva inoltre all'audizione di 85 testimoni, in parte indicati dalle difese, sia al fine dell'adozione di provvedimenti cautelativi più sopra accennati e dell'individuazione di autori o beneficiari delle operazioni bancarie collegate con i pagamenti corruttivi, sia per l'acquisizione di nuovi riscontri probatori, sia per il chiarimento di assunti difensivi. Venivano pertanto escussi su ulteriori circostanze i testi già ascoltati nelle fasi anteriori, e nel contempo venivano raccolte nuove deposizioni.

I testi Bartoluccio, Ciarlini e Terzani, già colonnelli dello stato maggiore Aeronautica, riferivano sulla missione in USA compiuta nel febbraio 1969.

I testi Tupini e Tafuri, rispettivamente Presidente e Vice direttore centrale della Finmeccanica all'epoca dei fatti, davano precisazioni sugli interventi del Fanali in ordine alla coproduzione del C 130.

I testi Nicolò, Carosio e De Maria appartenenti tutti a Costarmaereo, fornivano spiegazioni in ordine all'iter amministrativo di acquisizione degli Hercules quale nella realtà si svolse.

Di particolare importanza la deposizione del teste Zattoni sia perché, in ragione della carica di direttore generale di Costarmaereo, questi ha potuto fornire una dettagliata ricostruzione dell'intera trattativa concernente l'acquisto degli aerei, sia perché egli, avendo provveduto ad affrontare il problema tanto nella gestione Gui che nella gestione Tanassi, ha lumeggiato tutta la documentazione acquisita al riguardo.

Quanto alle modalità della trattativa, è emerso che la stessa venne condotta, nell'ambito di Costarmaereo da un team ministeriale e da un team di rappresentanti della Lockheed.

Il teste ha aggiunto che la presenza dei rappresentanti della Lockheed e i collegamenti assicurati da X.X. lo indussero ad autorizzare la consegna diretta brevi manu di tutta la corrispondenza indirizzata alla Lockheed, concernente l'approvvigionamento degli Hercules C 130.

Riferendo sulla base della trattativa che segui la proposta della Lockheed in data 25 aprile 1970, il teste si è particolarmente soffermato sulle riunioni, alle quali aveva partecipato presso il Ministro il 21, il 29 maggio e il 1° giugno 1970.

Nella prima era stata esposta al Tanassi l'offerta della Lockheed. Il Ministro, che “ appariva già al corrente della questione ”, scartò l'ipotesi del contratto settennale per il gravoso ammontare degli interessi e ordinò che fosse accettata l'offerta con pagamenti distribuiti in tre esercizi (1971-1972 e 1973), replicando a Giraudo, il quale faceva presente l'inesistenza dell'indispensabile copertura finanziaria, “ i fondi si devono trovare. Finche io sarò Ministro li troverò”.

Dispose quindi “ di continuare le trattative con la Lockheed nel senso da lui indicato ”. Qualche giorno dopo - ha proseguito Zattoni - la Lockheed presentò spontaneamente, senza richiesta alcuna, la bozza di una nuova lettera d'intento in armonia con la scelta operata dal Ministro.

Anche nella seconda riunione, nella quale il gen. Fanali aveva esposto l'urgente esigenza operativa dell'approvvigionamento dei C 130 e lamentato la cronica carenza dei fondi sui capitoli di competenze per la quota aeronautica, il Ministro - pur avendo il gen. Giraudo mantenuto le proprie osservazioni - ripeté che avrebbe provveduto lui a reperire i fondi, soggiungendo che sarebbe intervenuto sullo stato maggiore Difesa per una più equa ripartizione dei fondi tra le tre forze armate nell'esercizio 1971.

Le stesse affermazioni fece il Ministro, nella terza riunione del 1° giugno 1970, dopo che il gen. Giraudo gli aveva letto il promemoria, spontaneamente presentato da Zattoni per mettere in evidenza l'esigenza di previo accertamento delle non chiare disponibilità finanziarie a partire dall'esercizio 1971.

A conclusione, il Ministro decise che avrebbe firmato la lettera: di intenti, secondo il testo che Zattoni aveva preparato, modificando, in modo meno impegnativo, quello proposto dalla ditta subordinatamente all'accettazione da parte della Lockheed del testo emendato.

L'accettazione fu poi acquisita a voce dai rappresentanti della Lockheed la mattina del 3 giugno 1970; nello stesso giorno, Zattoni fece predisporre la lettera di intento, e, acquisita personalmente la firma del Ministro, affidò l'originale a Carosio per la protocollazione, e quindi, a sua volta, sempre lo stesso 3 giugno, alle ore 13,35 la consegnò a Cowden, che appose la sua firma per ricevuta su una minuta.

Con riferimento al prefinanziamento ha precisato che, sebbene da parte del Ministero della difesa non vi fosse un diretto interesse a che la Lockheed concretasse tale operazione, egli - sollecitato da Matthews e Ovidio - scrisse la lettera 24 giugno 1970 diretta all'I.M.I. per segnalare l'interesse dell'amministrazione alla fornitura degli aerei nei termini previsti anche perché la Lockheed, dal suo canto, aveva, appunto, subordinato la produzione dei velivoli all'ottenimento del prefinanziamento.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria della commessa, il teste ha ricordato di avere, in data 28 agostol970, chiesto al segretario generale, nel quadro della confermata carenza di fondi, si potesse ancora contare su una assegnazione specifica di fondi per il programma C 130, o se, invece, si dovesse urgentemente comunicare alla Lockheed una sospensione della lettera di intenti per contenere nella misura più bassa possibile la esposizione finanziaria della compagnia. Peraltro, tale proposta di sospensiva non ebbe alcuna risposta ufficiale da parte degli organi responsabili.

Con riferimento al problema del finanziamento, il teste ha osservato che le disponibilità reperite in occasione della riunione dei capi di S.M. del novembre 1970 (27.835 milioni) erano inferiori a quelle necessarie per assumere impegni contrattuali sulla base dell'offerta Lockheed del 25 aprile, e si rese perciò necessario chiedere alla ditta di elaborare una nuova offerta con consegna dei velivoli tra il 1972 e il l973.

Ha ancora precisato, che, rientrando l'aumento del prezzo nell'ambito delle disponibilità finanziarie e non esorbitando la sfera della propria competenza, egli non ne informò il Ministro, né, per quanto ricordava, il segretario generale.

Circa la congruità del prezzo, Zattoni, ha dichiarato che vi erano concrete difficoltà di analisi dei costi e che, comunque, furono eseguiti raffronti con altri velivoli, seppure di prestazioni non analoghe, e si accertò che il costo unitario per Kg. del C 130 era più basso.

Ha riferito inoltre Zattoni che 1'8 gennaio 1971 impartì, con urgenza, l'ordine di avviare a perfezionamento il contratto relativo all'acquisto dei C 130, con precedenza su ogni altro, sia perché il problema dell'approvvigionamento era considerato con priorità assoluta da parte del Ministro, dello SMA. e di Segredifesa, sia perché Fanali gli aveva sollecitato di presentare il contratto alla prima seduta del Consiglio superiore delle Forze armate, che doveva svolgersi a metà gennaio.

Ha poi ricordato che, quando, ai primi di giugno, ricevette da Giraudo l'ordine di firmare il contratto e di sottoporre il relativo decreto di approvazione alla firma del Ministro, egli fece presente al segretario generale l'opportunità di “ attendere di essere tranquillizzati sulla situazione finanziaria della Lockheed ”. Ma gli si rispose che si trattava di un ordine del Ministro e che, d'altra parte, certamente la posizione della Lockheed sarebbe migliorata.

Egli ordinò quindi al dott. Fusco capo della 19ª divisione (contratti con l'estero), di portargli il contratto per la firma, nonché il decreto di approvazione, e trasmise a Giraudo con un appunto per il Ministro, nel quale, oltre all'argomento delle compensazioni, si trattava anche quello delle difficoltà finanziarie della Lockheed.

Zattoni non ha escluso che il contratto e il decreto siano stati firmati in date anteriori a quelle ufficiali che appaiono sugli atti stessi (cosa questa confermata anche dal teste Fusco).

Ed ha riferito che successivamente, sulla base delle notizie fornite il 15 giugno 1971 dall'addetto aeronautico a Washington, venne predisposto, per l'ufficio del segretario generale, la lettera 22 giugno 1971 nella quale, con riferimento alla situazione particolarmente grave della Lockheed, si proponeva che la registrazione del decreto approvativo del contratto fosse rinviata o, quanto meno, subordinata alla presentazione di un idoneo testo di fidejussione.

Al problema delle compensazioni si è riferito infine Zattoni, in più punti della sua deposizione, ricordando che, proprio allo scopo di indurre la Lockheed a concretizzare nel termine di sei mesi dalla accettazione il piano di compensazione, egli richiese in data 6 luglio 1970 una accettazione formale in aggiunta a quella ottenuta per vie brevi - della lettera di intenti del 3 giugno 1970.

Ha riferito il teste che in tre occasioni, e precisamente nelle già citate riunioni 21, 29 maggio e 1° giugno 1970, segnalò al Ministro la insufficienza ed incertezza delle compensazioni in questione, precisando al riguardo che nel successivo accordo Lockheed-Saca del 1° dicembre 1970 l'ammontare delle compensazioni fu ridotto a dollari 17.358.000 e che l'impegno restava peraltro condizionato ad ordinativi alla Lockheed di n. 327 velivoli L/1011 sicché, non realizzandosi questa condizione, la Lockheed veniva ad essere esonerata da ogni responsabilità.

Alla contestazione che, nel promemoria a sua firma dell'll giugno 1971, egli concludeva nei seguenti termini “ l'obiettivo di fare assegnare all'industria nazionale forniture per un minimo di dollari 18.500.000 potrà, a meno di circostanze non prevedibili, essere raggiunto ”, il teste ha dichiarato che le conclusioni di questo promemoria rappresentano “ un vero e proprio capovolgimento delle condizioni fino allora apertamente e reiteratamente espresse ” da lui stesso e dai suoi collaboratori (Carosio, De Maria e Nicolò), ed ha spiegato che il mutamento di opinioni su tale punto fu dovuto, sia alla raccomandazione di Giraudo, nel trasmettergli l'ordine del Ministro di firmare il contratto e di inviare il decreto per la firma, di non frapporre difficoltà di alcun genere, sia ad un odine specifico dello stesso Giraudo di superare le perplessità espresse in un precedente promemoria dell'8 giugno 1971, che illustrava quanto concretato dalla Lockheed in relazione all'impegno sulle compensazioni industriali.

Pure di rilievo e sostanzialmente atta a confermare, sui punti specificamente riferiti, la deposizione di Zattoni, è stata la testimonianza del dott. Fusco. Questi ha, in particolare, riferito di aver raccolto ritagli di giornale che riportavano la notizia delle difficoltà finanziarie della Lockheed nel maggio 1971; che di ciò informò subito De Maria, il quale, a sua volta, informò Zattoni; che, d'accordo con De Maria, predispose la lettera 31 maggio 1971, diretta all'Addetto aeronautico presso l'Ambasciata d'Italia a Washington, con la quale si chiedevano notizie sulla situazione finanziaria della Lockheed, nonché un parere legale (avv. Tesoro) sulla adeguatezza e idoneità della fidejussione, nel testo proposto dalla ditta; che le notizie, anche mediante telefonata, fornite dal colonnello Martire, assistente dell'addetto aeronautico, segnalarono la gravità della situazione della Lockheed.

Ha precisato ancora che dopo la firma del contratto e del decreto di approvazione ricevette l'incarico da Zattoni di ritirare tali atti dal Gabinetto del Ministro, con l'ordine verbale di tenere fermo l'ulteriore iter e di non consegnare alla ditta il secondo originale firmato, incombenze queste che il teste assolse facendo ritirare i documenti da un proprio dipendente (Fulvio Govetosa) e riponendo gli stessi nella cassaforte dell'ufficio per timore che qualcuno, a sua insaputa, facesse fotocopia del decreto firmato. Ha pure aggiunto il teste, a proposito della eventualità di sospendere l'esecuzione del contratto, che fu tenuta una riunione nell'ufficio del segretario generale Giraudo, con la presenza di Zattoni e De Maria, oltreché di :lui stesso. Egli prospettò l'esigenza di rinegoziare il contratto ovvero di acquisire una fidejussione a totale copertura anche degli interessi; e Giraudo decise che si tenesse fermo l'iter del contratto fino a quando non fosse sicura la disponibilità di una fidejussione pienamente cautelativa.

Il teste Cappon, direttore generale dell'I.M.I. all'epoca dei fatti, illustrava le fasi della pratica sul prefinanziamento anche con riguardo alla lettera di segnalazione a firma Bisaglia, del 24, giugno 1970, a lui diretta.

Sempre a proposito di tale lettera sono state raccolte le deposizioni di vari testi, tutti a quell'epoca addetti al gabinetto e alla segreteria della Presidenza del Consiglio {Ciarmatori Aldo, D'Amato Nicola, Gasbarri Maria, Nanni Luigi, Piga Franco, Sciarretta Piergiorgio, Ulissi Terze e Zampieri Amedeo), i quali concordemente hanno escluso di aver visto tale lettera.

Tra le altre deposizioni, di rilievo era quella di Carmen Valcarcel, moglie dell'imputato Fanali, la quale previa rinuncia alla facoltà di astenersi, veniva sentita in ordine a sei assegni circolari per complessivi L. 30.000.000 emessi su richiesta dell'imputato Antonelli il 9 dicembre 1971 a favore di tale Giuseppe Sandri, a lei girati e da lei riscossi in due istituti bancari diversi, nonché in ordine ad altri 4 assegni per complessivi L. 30.000.000 emessi su richiesta di Maria Teresa Chilesotti, segretaria del Crociani, il 31 marzo 1972 a favore di tale Mario Bianchi e parimenti da lei incassati: la teste affermava al riguardo di aver ricevuto i predetti titoli dal marito, che sapeva essere in quell'epoca in rapporti di affari col Crociani.

Circa la destinazione di un bonifico di 255.000 dollari provenienti da un versamento della Lockheed, effettuato da X.X. il 29 novembre 1972 a favore di Alberto Lugli, veniva assunto il fratello di quest'ultimo, Arrigo, che il 30 novembre 1971 e ai primi del dicembre successivo, a mezzo di un suo dipendente, aveva frazionato un pari importo in vari assegni circolari per complessive L. 87.080.000, in parte riversate su un conto corrente del X., e in un assegno di L. 70 milioni, poi tramutato in assegni circolari a favore della società Com.EI. Il teste si dichiarava quasi certo della correlazione dell'operazione finanziaria da lui compiuta con bonifico messo a disposizione del congiunto, che era in rapporti d'affari con il X..

Veniva anche esaminato il teste Girolamo Messeri sui primi contatti avuti da X.Y.con la società Lockheed.

Infine Maria Gricorcea, moglie del Messeri, ha dichiarato che l'assegno di L. 31.250.000 da lei rilasciato ad X.Y. il 22 dicembre 1970 rappresentava la restituzione di un precedente prestito, ricordando gli stretti rapporti di amicizia tra i predetti Messeri e X.Y..

Giulio, Olivi e Giovannina De Nicola, rispettivamente fratello e moglie degli imputati Luigi Olivi e Bruno Palmiotti, si sono astenuti dal deporre avvalendosi della facoltà di cui all'art. 350 del codice di procedura penale.

 

  1. Si procedeva all'ascolto dei nastri magnetici delle intercettazioni telefoniche disposte dalla Commissione inquirente e veniva ordinata la trascrizione di alcune conversazioni svoltesi sulle utenze di X.Y. e del Fanali, aventi qualche attinenza con i fatti di causa, mentre su talune circostanze da queste emergenti venivano anche condotte indagini mediante assunzione testimoniale di persone che in esse erano state indicate, previa loro identificazione.

Peraltro gli elementi risultanti circa una pretesa identificazione dell'on. Aldo Moro con l'Antelope Cobbler non venivano ritenuti attendibili, sicché la stessa Corte il 3 marzo 1978 disponeva con ordinanza di non compiere al riguardo nuovi atti istruttori né di trasmettere gli atti ad altra autorità.

 

  1. Nel corso dell'istruzione, essendo pervenuta notizia che in Brasile era stato arrestato X.X. in esecuzione dell'ordine di cattura emesso nei suoi confronti dalla Commissione inquirente, il Presidente di questa Corte in via d'urgenza firmava il 18 giugno 1977 nei riguardi del medesimo mandato di cattura, poi confermato dalla Corte il 5 luglio 1977, dando nel contempo l'avvio alla richiesta di estradizione del prevenuto. Essendo stata questa ultima concessa dalla Magistratura brasiliana, il X. veniva consegnato alle autorità italiane e tradotto a Roma.

 

  1. Altri mandati di cattura venivano emessi dalla Corte il 20 luglio 1977 a carico dell'Olivi e del Crociani. Il primo, arrestato per tale titolo in Svizzera, era poi posto in libertà provvisoria dai competenti organi elvetici in pendenza della richiesta di estradizione, che peraltro l'autorità svizzera non riteneva di accogliere. La ricerca del secondo in località estere in cui si aveva motivo di sospettare la sua presenza era più volte sollecitata dal giudice istruttore, ma senza risultato.

 

  1. La Corte respingeva infine le istanze di revoca dei menzionati mandati di cattura, successivamente presentate dai rispettivi difensori dei prevenuti; respingeva altresì una istanza del difensore di X.X. per una perizia tecnica a fine di stabilire se, nel periodo incriminato, si ravvisassero esigenze di ammodernamento del trasporto aereo, se fosse fondata la scelta preferenziale del tipo C 130 e se fosse congruo il prezzo stipulato; respingeva ancora l'istanza del difensore dell'Olivi tendente all'incriminazione di taluni esponenti della Lockheed per concorso nei reati di cui al procedimento.

 

  1. Si era proceduto intanto all'interrogatorio degli imputati.

La Fava si difendeva asserendo di avere, a nome della società Com. EI., sottoscritto i due accordi con la Lockheed in data 18 ottobre 1969 e 16 aprile 1970 senza soffermarsi sul loro contenuto in quanto a lei sottoposti dall'Antonelli, nel quale riponeva la massima fiducia e per il quale svolgeva nominalmente incarichi amministrativi, nell'interesse del Crociani.

 

  1. L'Antonelli a sua volta ribadiva di essersi adoperato per la trasformazione della società Via Varese in Com.El., su richiesta del Crociani, ignorando quale effettiva attività di consulenza e di assistenza essa avrebbe dovuto spiegare per conto della compagnia americana, e di avere ogni volta trasferito al Crociani incassi e corrispondenza che pervenivano alla Fava da lui preposta all'amministrazione della società sotto un profilo meramente formale. A contestazione di specifiche bancarie da lui compiute, precisava che i sei assegni circolari di Lire 5.000.000 ciascuno emessi il 9 dicembre 1971 all'ordine di Giuseppe. Sandri e poi incassati dalla moglie del Fanali erano stati da lui richiesti per conto del Crociani con denaro da questo fornito.

 

  1. X.Y.preliminarmente si riportava nella sostanza ai precedenti interrogatori. In ordine alla parte avuta in alcune operazioni collegate ai fatti, limitava al solo aspetto di consulente giuridico il ruolo da lui svolto in talune fasi della procedura d'acquisto degli aerei e dichiarava la propria estraneità all'avvenuta utilizzazione dei suoi collaboratori da parte del fratello nelle comunicazioni tenute con la Lockheed.

In relazione all'ipotesi accusatoria, che i pagamenti al Ministro Tanassi fossero stati effettuati non direttamente con i dollari delle rimesse Lockheed ma con somme in lire italiane approntate dai X. (i quali avrebbero essi poi disposto delle dette rimesse), ad X.Y. venivano quindi rivolte specifiche contestazioni su movimenti bancari effettuati, in epoche coincidenti con quelle dei detti pagamenti, su conti propri o di società (risultanti dagli atti) a lui collegate. Quanto a due assegni da L. 50.000.000 ciascuno da lui emessi il 1° e il 3 giugno 1970 all'ordine del fratello Ovidio, l'imputato ne indicava la causale in rapporti familiari di natura ereditaria e di trasferimento azionario; mentre quanto ad altro assegno dello stesso ammontare, pur in data del 1° giugno 1970 tratto all'ordine del collaboratore di studio Baragatti che lo aveva monetizzato, escludeva che il relativo importo fosse stato anch'esso consegnato ad Ovidio.

Relativamente poi ad un assegno di L. 200.000.000 emesso 1'11 giugno 1971 all'ordine del Baragatti, X.Y. assumeva che era servito a procurargli il contante anticipato al suo amico Renato Cacciapuoti, per l'acquisto, in comune, di un quadro attribuito al Rembrandt, operazione che avrebbe dovuto poi beneficiaire di un finanziamento della Società “ Contrade ”.

Quanto infine a quest'ultima - su un cui conto presso la Banca Nazionale del lavoro risultavano accreditati $ 545.000 provenienti dal compendio della seconda rimessa Lockheed - negava che rispondesse al vero quanto indicato negli atti di un giudizio civile fra lui e Roberto Petrassi e cioè che egli potesse disporre come cosa propria di tale società. Ammetteva per altro di aver indicato come procuratore alla “ Contrade ” il Vassar House, cui già aveva affidato la presidenza della “ Tezorefo ”.

 

  1. Il sen. Gui confermava in sostanza quanto aveva già dichiarato nell'interrogatorio innanzi alla Commissione inquirente. Egli affermava di essere venuto a conoscenza del problema dell'ammodernamento aereo a medio raggio solo nell'agosto 1969, a seguito del promemoria del capo di stato maggiore aeronautica Fanali del 9 agosto 1969, e forniva quindi ragguagli sui passi da lui compiuti in proposito; spiegava le ragioni per le quali, dopo aver lungamente atteso la risposta del Presidente del Consiglio a una sua lettera del 30 ottobre 1969, aveva poi alla fine del dicembre dello stesso anno sollecitato nell'interesse generale la soluzione dei problemi finanziari connessi col programma, indicando a tal fine di suo pugno il termine massimo del 10 gennaio 1970. Illustrava poi le modalità dell'appuntamento da lui fissato a X.X. e ad alcuni esponenti della Lockheed su iniziativa dell'Olivi. Riferiva quindi dell'attività svolta per giungere alla firma della lettera di intenti e di quella esplicata, anche dopo le dimissioni del Governo di cui faceva parte, in ordine agli aspetti e alle prospettive del finanziamento.

Dichiarava ancora, quanto alle “ somme imprecisate ” che gli si addebitava di aver ricevuto in pagamento, di non aver avuto “ nemmeno 5 centesimi ”.

E ribadiva che i 78.000 dollari - che, secondo il rapporto a Ricke e Morrow, dovevano essere pagati al “ precedente Ministro e alcuni membri della sua equipe che sono ora al Ministero del tesoro e che rivedranno il contratto ” - si riferivano evidentemente alla seconda lettera di intenzioni del 3 giugno 1970, in quanto il rapporto era del marzo 1971, aggiungendo che egli aveva lasciato il Ministero della difesa il 26 marzo 1970, e che nessuno della (sua) segreteria era passato al Ministero del tesoro.

  1. Duilio Fanali dichiarava in primo luogo all'istruttore della Corte di confermare tutto quanto esposto nella memoria presentata il 17 gennaio 1977 innanzi la Commissione inquirente e nelle due memorie difensive (da lui personalmente redatte) depositate presso questa Corte il 25 ottobre 1977, una delle quali sotto forma di “ annotazioni alla relazione della Commissione inquirente ”.

In tali memorie, mentre si insiste sulla obsolescenza degli aerei C 119, che già nel 1968 era stata dalla NATO prevista come definitiva a partire dall'inizio del 1970, si indicano ampiamente le gravi conseguenze ancor .prima verificatesi, sottolineandosi che la stessa Direzione generale delle costruzioni in data 4 settembre 1968 aveva segnalato la insufficienza delle ore annue di volo sulle quali si poteva contare negli anni successivi fino al 1972, epoca in cui non avrebbe più potuto farsi alcun impiego dei velivoli in questione; al che faceva riscontro lo studio del comando della 46ª aerobrigata in data 25 settembre 1968, approvato dal comando della seconda regione aerea e trasmesso allo stato maggiore, nel quale si concludeva raccomandandosi l'urgente sostituzione del velivolo C 119 con il C 130, ritenuto l'unico che potesse soddisfare tutte le esigenze operative nazionali e nel campo della NATO.

Nelle stesse memorie il Fanali, oltre ad illustrare il contenuto degli studi dello stesso stato maggiore aeronautica che distinguevano il trasporto tattico da quello logistico, sostiene - riportando dati in proposito - la maggior efficienza ed economicità dei C 130, comparativamente, ai C 160 Transall, ai Buffalo e agli stessi G 222. Contesta: poi minutamente gli elementi di accusa prospettati contro di lui nella relazione della Commissione inquirente, e in particolare l'assunto che la scelta degli aerei C 130 avesse pregiudicato, ritardandola di parecchi anni, la realizzazione del programma relativo all'aereo nazionale G 222. A questo riguardo, precisa che il G 222 non era mai stato in concorrenza con il C 130 perché aereo di categoria diversa, bensì con il Breguet 941, che era stato scartato perché le prestazioni, ancora in fase di accertamento, erano poi risultate non rispondenti alle caratteristiche richieste; e sostiene con dettagliata esposizione dei dati relativi ai voli dei due prototipi del G 222 (i quali comportarono impegni di spesa per ben 19 miliardi) che il programma per l'acquisizione e l'impiego di tale tipo di aereo era, all'epoca della scelta del C 130, ben lungi da una prossima realizzazione.

Dopo avere confermato il contenuto di tali memorie, il Fanali, nell'ulteriore corso dell'interrogatorio, rispondeva a precise contestazioni sulla causale del versamento dei sei assegni per complessive L. 30.000.000 emessi il 9 dicembre 1971 per conto del Crociani e riscossi dalla moglie, asserendo che gli erano stati consegnati nell'arco di quattro o cinque mesi per l'anticipo di esborsi futuri, per rifusione di imprecisate spese sostenute o a garanzia della sua ulteriore collaborazione privata, avendo egli lasciato il servizio attivo nell'ottobre 1971. Aggiungeva di non aver in precedenza parlato di tali assegni poiché gli era stato chiesto solo degli altri tre assegni, per complessivi 15.000.000, consegnatigli dal Crociani in relazione alla sua opera di consulenza per la vendita della Società CISET e per l'attività promozionale in Spagna. Forniva quindi chiarimenti sul suo operato in relazione agli orientamenti che avevano portato alla scelta del C 130, con particolare riguardo ai compiti demandati agli ufficiali italiani che avevano partecipato al viaggio negli Stati Uniti nel febbraio 1969; nonché in relazione alle successive trattative; allo svolgimento dei rapporti con X.X. e con i rappresentanti della Lockheed; alle premesse e comunicazioni di specifico interessamento a costoro inviate anche nei mesi dal giugno al settembre 1971 per il sollecito avvio alla registrazione del decreto di approvazione del contratto di acquisto degli aerei; al versamento di L. 1.500.000 effettuatogli da X.X. nel marzo 1972 per conto della Lockheed quale rimborso di spese per un viaggio promozionale in Spagna; ai contatti con i Ministri Gui e Tanassi e relative riunioni con gli stessi.

Il 28 gennaio 1978 gli veniva ancora contestato il reperimento di altri due assegni per complessive L. 10.000.000, rilasciatigli dal Crociani e da lui incassati con le stesse modalità dei primi, da lui del pari non rivelati in precedenza.

Ancora, il 18 febbraio 1978 gli veniva contestato il reperimento di altri due assegni analoghi, per i quali il prevenuto asseriva trattarsi di assegni avuti per l'attività svolta m favore del Crociani, al fine di procurare la vendita della società CISET (per la quale erano state condotte trattative infruttuose con la società Plessey) o al fine di ottenere dal Ministero dell'Aeronautica spagnolo l'appalto della manutenzione del sistema di controllo del traffico aereo (per il quale erano stati avviati contatti con la società iberica Nautronica, senza esito positivo). In ordine a tali attività. presentava alcune dichiarazioni ed una memoria esplicativa. Aggiungeva su specifica richiesta di non poter escludere l'esistenza, nel medesimo periodo, di altri assegni (uno o due al massimo).

 

  1. X.X., tradotto a Roma in stato di detenzione e interrogato in carcere, si avvaleva della facoltà di non rispondere.

In una borsa da viaggio, al momento del trasferimento in Italia, era stato, per altro, rinvenuto un documento manoscritto - che successivamente lo stesso Ovidio riconosceva per proprio - contenente le risposte preparate per le domande formulate nel contesto di una rogatoria inviata alle autorità brasiliane, poi superata dalla concessione della estradizione.

Nel documento,. di cui veniva ordinato il sequestro, X.X. confermava pienamente il secondo memorandum di contenuto accusatorio fatto pervenire al magistrato il 23 marzo 1976, avvertendo che i rappresentanti della Lockheed avevano preso in considerazione, con la sua assistenza, “ unicamente la possibilità di effettuare versamenti di con tributi a partiti politici del cosiddetto arco costituzionale (secondo la prassi del tempo), non già erogazioni a carattere personale ” e soggiungendo che “ non bisogna, ad esempio, dimenticare che il Ministro della difesa Tanassi era al tempo stesso segretario politico e capo riconosciuto del Partito socialdemocratico ”.

Dichiarava altresì apocrifo, e derivante da manipolazione e giustapposizione di propri disparati appunti, il primo memoriale a sua apparente firma giunto al pubblico ministero il 16 marzo 1976; faceva cenno, dell'inizio e dello svolgimento, dei rapporti intrattenuti con la compagnia americana, nei quali il fratello Antonio non aveva avuto sostanzialmente alcuna parte; dichiarava ormai nota la traduzione dei nomi di codice Antelope e Pun, di cui è cenno nella lettera 28 marzo 1969 di Bixby Smith. E, con riguardo a quanto in essa si legge su gratifiche da corrispondere, X.X., mentre si riportava a. quanto inizialmente dichiarato, precisava di avere indicato a Smith organi e autorità che avrebbero potuto essere coinvolti nella questione dell'acquisto degli aerei, ma di non aver dato suggerimenti in merito a gratifiche a titolo personale o a uomini politici o a dirigenti civili o militari; e, inoltre, assumeva di non essere stato a conoscenza del “ margine di sicurezza ”, comprensivo di eventuali contributi politici, di cui - secondo la lettera dello Smith e il memorandum di Cowden del 19 febbraio 1969 - sarebbe stato tenuto conto nella determinazione del prezzo con l'offerta della Lockheed del febbraio 1969; aggiungendo che tale offerta era stata poi superata dalle successive trattative per l'acquisto del più perfezionato C 130 H, per il quale, comunque, fu pagato un prezzo inferiore a quello di catalogo, senza alcun addebito per spese promozionali. Precisava ancora che la Com.El. aveva svolto un'attività di assistenza nell'iter contrattuale e che l'Ikaria, unica e reale destinataria delle somme che apparivano versare al team del senatore Gui, aveva prestato una collaborazione di ordine generale oltre che promozionale sul mercato estero.

Forniva infine alcuni particolari sugli incontri avuti con l'on. Tanassi e indicazioni circa le fasi di “ mobilitazioni dei contributi politici ” nel giugno 1970 e nel giugno 1971, escludendo recisamente che il Tanassi avesse richiesto per sé un compenso speciale.

A seguito di ciò, veniva disposta una perizia grafica sul memoriale disconosciuto, la quale lo giudicava effetto di montaggio manipolato di scritti del X... opportunamente fotocopiato per occultare le tracce dell'artificio.

 

  1. All'on. Tanassi, richiamati i precedenti interrogatori, venivano mosse numerose contestazioni, in particolare sull'incontro avuto con X.X. il 21 maggio 1970, coincidente con una lettera dello studio X. alla società Tezorefo con cui si predisponeva l'attuazione del pagamento della prima rata di tangenti “ in vista del favorevole sviluppo dell'ordinativo ”, nonché sull'incontro con lo stesso X. avvenuto il 2 febbraio 1971, a seguito del quale quest'ultimo aveva chiesto alla Lockheed di fornire i fondi per gli ulteriori pagamenti convenuti. Le contestazioni si estendevano anche a numerosi altri incontri tra i due imputati, emergenti da comunicazioni ed atti, che peraltro il prevenuto negava, ai contatti avuti con il Fanali e con altri specie in ordine alla soluzione del problema finanziario dell'acquisto, all'interessamento svolto secondo talune risultanze nella procedura per il prestito I.M.I. e in quella amministrativa inerente alla stipulazione e al perfezionamento del contratto; all'asserita necessità della seconda lettera d'intenti, alla firma e alla previa accettazione della stessa lettera per le vie brevi, quale si desumeva da una nota del gen. Zattoni al Fanali in data 3 giugno 1970. Nella sostanza l'on. Tanassi negava di aver esercitato alcuna sollecitazione o pressione nella procedura negoziale, o di essersi interessato dei prezzi o delle modificazioni da questi subiti. Univa infine un opuscolo difensivo a stampa, col quale aveva a suo tempo diffuso le proprie giustificazioni in ordine all'imputazione elevatagli.

 

  1. Il Palmiotti protestava a sua volta di non essere mai stato il tramite di illeciti pagamenti all'on. Tanassi né di avervi assistito, di non essersi mai interessato del finanziamento I.M.I., di non essere stato presente al riguardo ad una telefonata del X. al direttore centrale dell'Istituto e di non aver preso parte ai due o tre incontri fissati per suo mezzo tra il X. e il Ministro. Ribadiva tale assunto in sede di contestazione e poi in sede di confronto con X.X., che in tale occasione si esprimeva evasivamente. Successivamente, a contestazione dell'accertamento di forti disponibilità e movimenti finanziari sui vari conti correnti intestati a lui o alla moglie, affermava che le somme in parte provenivano dalla sua famiglia originaria o da quella della consorte, e in parte erano promiscui versamenti di pertinenza della corrente politica dell'on. Tanassi, di cui egli teneva l'amministrazione.

 

  1. Il mandato di comparizione nei confronti del Melca rimaneva senza effetto, mentre la latitanza del Crociani e la pendenza della procedura di estradizione dell'Olivi impedivano di acquisire le giustificazioni di costoro.

 

  1. Respinta l'istanza di libertà provvisoria per X.X., la Corte il 14 marzo 1978 dichiarava chiusa l'istruzione, disponendo il deposito degli atti in cancelleria, e il Presidente fissava la data del dibattimento per il 10 aprile 1978.

 

  1. Successivamente perveniva la documentazione bancaria richiesta per rogatoria da cui risultava che i conti cifrati svizzeri “ 161/161 Star ” e “ Sagittario ”, su cui era affluita parte delle rimesse Lockheed, erano intestati, rispettivamente, il primo alla “ Contrade ” (acceso da Wassar House) ed, il secondo, a Renato Cacciapuoti: a società e persona, cioè, in collegamenti operativi con X.Y.. A quest'ultimo, a seguito di tali acquisizioni, la Corte il 4 aprile 1978, revocava il ,beneficio della libertà provvisoria e contestualmente ne ordinava e faceva eseguire la cattura per i reati di cui all'atto di accusa, respingendo poi l'opposizione al provvedimento proposto dai difensori dell'imputato.

 

  1. Il dibattimento. che il 10 aprile 1918 veniva rinviato a tempo indeterminato per assoluto impedimento di X.X., iniziava il 2 maggio 1918 e da tale data proseguiva fino al 26 luglio; riprendeva dopo la sospensione feriale il cinque settembre.

Con ordinanza del 2 maggio 1918 la Corte dichiarava la contumacia dell'Olivi. del Crociani e del Melca; con altre ordinanze del 3 maggio 1918 rigettava un'istanza del difensore dell'Olivi che inficiava di nullità l'istruttoria svolta nella fase predibattimentale e il mandato di cattura emesso contro quell'imputato e che tendeva ad ottenere in ogni caso l'incriminazione dei dirigenti della Lockheed implicati nelle manovre corruttive, con invio dei relativi atti all'organo competente e conseguente sospensione del processo. Nella stessa data veniva altresì respinta un'eccezione di difetto di giurisdizione e comunque di competenza della Corte avanzata dal patrocinatore del Melca.

Veniva quindi integrata l'imputazione contenuta nell'atto di accusa, su richiesta de commissari, mediante contestazione agli imputati Gui, Tanassi, Fanali, Palmiotti, X.X., Antonelli e Fava. dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 c.p. per tutti i reati e dell'aggravante di cui all'art. 15 l. cost. 15 marzo 1953 n. 1 per i reati di corruzione, nonché mediante contestazione al Gui, al Tanassi, al Fanali, al Palmiotti e a X.X. della continuazione in ordine ai reati di cui ai capi A), B) ed E). L'integrazione effettuata nei confronti di X.X. veniva estesa il 4 maggio 1918 al fratello Antonio, precedentemente assente.

Il 31 maggio 1978 la .Corte concedeva la libertà provvisoria a Ovidio e X.Y., previa cauzione o malleveria rispettivamente di L. 100.000.000 e L. 50.000.000, con l'obbligo per entrambi di dimorare nel comune di Roma; tale malleveria veniva prestata dai congiunti dei prevenuti Mario e Carlo X. ed Eugenia Bech e riconosciuta idonea all'udienza successiva del 1° giugno 1918.

Il 2 giugno la Corte ordinava il sequestro dei dodici .assegni originali, precedentemente prodotti in fotocopia dalla difesa di X.X.; il 22 giugno 1918 disponeva di richiedere al Ministero della difesa informazioni e documenti circa l'epoca in cui erano state effettuate modifiche e spostamenti ambientali negli uffici del Ministero; il 7 luglio 1918 respingeva alcune istanze difensive di assunzione diretta o per rogatoria di testi americani, in parte già sentiti dalla Commissione inquirente, ammettendo peraltro la lettura delle deposizioni e delle dichiarazioni già rese alle quali le difese degli imputati non si opponevano; il 26 luglio 1978 ordinava l'ulteriore sequestro di assegni circolari e bancari e la rinnovazione di una richiesta precedentemente rimasta infruttuosa, relativa all'integrazione della rogatoria in Svizzera effettuata nella fase degli atti preliminari, concernente il conto n. 161/161 Star sul Credito svizzero di Chiasso.

Il 12 settembre veniva respinta una istanza del patrocinatore dell'Olivi che insisteva per la separazione del giudizio nei confronti degli imputati non ministri.

Venivano altresì allegati al fascicolo documenti pervenuti in esecuzione di sequestri disposti nell'istruzione, e altri prodotti da imputati o testimoni o inviati da uffici militari a seguito di precedenti richieste.

Nel corso del dibattimento, durante il quale la composizione della Corte subiva parziali modificazioni a causa dell'impedimento derivante da gravi ragioni di salute dei giudici Luigi Oggioni, il 9 maggio 1978, e Guido Astuti, il 14 novembre 1978, e a causa dell'astensione, accolta il 23 giugno 1978, del giudice Orio Giacchi, sostituito dal giudice Achille Salerni, gli imputati presenti riconfermavano sostanzialmente le dichiarazioni già rese, rispondendo inoltre ad un'ampia serie di contestazioni.

 

  1. X.X. dichiarava che nella visita del 21 novembre 1969 dei dirigenti Lockheed, da lui accompagnati dal Ministro Gui, non si erano avviate trattative, né si era parlato dei prezzi dei velivoli. Affermava, inoltre, di essere rimasto del tutto estraneo e di aver ignorato che nel dicembre 1969, una somma di 2.020.000 dollari era stata stanziata dalla Lockheed e quindi inviata in Italia per sostenere spese politiche. Attribuiva quindi tale rimessa ad un errore o equivoco nel quale erano incorsi i dirigenti Lockheed, dal momento che non poteva assolutamente pensarsi che in circa quattro settimane si potesse pervenire alla stipula del contratto. Escludeva, quindi, recisamente qualsiasi responsabilità del senatore Gui, dichiarando che nessuna parte della somma complessiva messa a disposizione dalla Lockheed aveva avuto quale destinatario il Ministro, escludendo, inoltre, che la terza rimessa (del novembre 1971) fosse destinata al Ministro Gui, e che lo stesso Gui fosse stato compensato con una parte dei 78.000 dollari, che costituirono il compenso di Olivi (e di Ikaria), unico destinatario della somma anche per l'attività promozionale svolta nell'area del Mediterraneo.

Ammetteva che la cosa più saliente fatta dall'Olivi in Italia fu l'aver procurato l'appuntamento con il Ministro Gui, nel novembre 1969, con i dirigenti- della società americana e che la scelta dell'Olivi fu determinata dalla riconosciuta capacità del medesimo di intrattenere relazioni, anche per motivi familiari, con l'ambiente politico veneto. Chiariva, poi, che la corrispondenza Tezorefo-Lockheed fu costruita in epoca successiva a quella delle date in essa indicate, ossia nel novembre del 1971, sulla base di eventi significativi verificatisi in precedenza.

Attribuiva, invece, carattere di autenticità, quanto alla rispettiva data di stipulazione, agli accordi Com.EI.-Lockheed dell'ottobre 1969 e dell'aprile 1970, redatti da lui stesso con la collaborazione dell'Antonelli, circostanza da quest'ultimo pienamente confermata.

Quanto al Crociani, il X. lo indicava quale suo personale collaboratore, con il quale aveva avuto contatti e rapporti frequentissimi nel corso dell'intero iter amministrativo, allo scopo di riceverne consigli e suggerimenti, ma escludendo qualsiasi ruolo di intermediazione del predetto Crociani nel pagamento di somme destinate alla corruzione.

Quanto al Fanali, specificava di aver intrattenuto con lui dei rapporti di cortesia e in ragione della di lui carica di Capo di Stato Maggiore per riceverne informazioni o per informarlo, a sua volta, dell'andamento dell'iter.

Dichiarava, poi, di aver avuto degli orientamenti e delle indicazioni concrete, nei rapporti corruttivi, sin dal febbraio-marzo 1969, da persona il cui nome rifiutava, tuttavia, di rivelare assumendo trattarsi di persona defunta da qualche anno, la cui identità era anche nota a Egan. Solamente nell'aprile-maggio 1970 il ruolo dell'ignoto consulente si sarebbe trasformato in quello di effettivo mediatore nel corso delle trattative per la quantificazione dei contributi politici e per la determinazione delle modalità di erogazione degli stessi. A tale personaggio il X. attribuiva, in particolare, l'indicazione di prendere contatto, nel maggio 1970, con la Segreteria particolare del Ministro Tanassi e indicazioni più specifiche in occasione del primo e del secondo pagamento politico, nonché in occasione del terzo e ultimo pagamento.

Precisava, infine, che l'ignoto mediatore aveva da lui ricevuto un compenso di dollari 45.000 (30 milioni di lire) e un fondo spese di dollari 60.000.

Nel corso degli interrogatori X.X. specificava circostanze, modalità e mezzi utilizzati in occasione dei primi due versamenti di tangenti, modificando in successive dichiarazioni talune circostanze sia a seguito di accertamenti disposti dalla Corte costituzionale, sia a seguito dell'attribuzione al Palmiotti del ruolo di esattore delle somme.

Quanto alla prima operazione di consegna del denaro, avvenuta nel giugno 1970, precisava di averla effettuata nelle mani del dott. Palmiotti e nei locali del Ministero della difesa, in un primo tempo indicando la sala degli ufficiali addetti come luogo della consegna e successivamente l'ufficio del segretario particolare del Ministro, giustificando la primitiva indicazione con la necessità di non consentire l'individuazione del Palmiotti, del quale inizialmente, si era astenuto dal fare il nome. Aggiungeva di essere stato accompagnato al Ministero da Cowden non presente, peraltro, all'operazione di consegna, e di essersi recato, sempre in compagnia del Cowden, subito dopo la consegna, a rendere visita al Ministro Tanassi.

A documentare i rapporti intercorsi con il Palmiotti, il X. citava un numero riservato di telefono, attraverso il quale avvenivano le comunicazioni, numero che successivi accertamenti disposti dalla Corte confermavano essere utenza riservata e intestata a Segreteria particolare Ministro difesa.

Specificava, inoltre, che l'erogazione era stata previamente fissata in 200.000.000 di lire e che, contrariamente ad una normale aspettativa. gli interlocutori avevano posto come condizione la consegna diretta della somma in lire e prime dell'emissione della lettera d'intenti. Precisava ancora di aver attinto, nel giugno 1970, per il versamento di detta somma a mezzi propri (50 milioni) e a mezzi (150 milioni) di suo fratello Antonio, peraltro assolutamente ignaro dei motivi della utilizzazione delle somme e dal quale le somme stesse gli erano pervenute in virtù di un accordo patrimoniale conseguente al decesso dei vecchi genitori e al passaggio di quote azionarie di una società di navigazione dall'uno all'altro fratello.

Nell'udienza del 16 maggio 1978 esibiva, a riprova di quanto dichiarato, fotocopia di 20 assegni intestati a nominativi di fantasia (Roscoli, Cosseria, Peruzzi, Pergamo, Contrucci, Bettini e Guzzoni) per l'importo complessivo di 125.000.000. Aggiungeva che l'operazione di consegna non aveva, però, avuto luogo il 3 giugno 1970, ma qualche giorno dopo, probabilmente il 5 giugno, dopo aver monetizzato gli assegni rifiutati dal suo interlocutore.

Contestato all'imputato, nella successiva udienza pubblica del 5 settembre 1978, che dei 20 assegni da lui esibiti, 7 per l'importo di 35 milioni risultavano, dagli accertamenti disposti, emessi dalla Banca d'America e d'Italia il 1° giugno e riscossi lo stesso giorno tramite l'avv. Sperati, presso il Banco di Sicilia, X.X. ammetteva una diversa proporzione tra assegni e contanti. riconoscendo di essersi recato, il 3 giugno, al Ministero con un numero inferiore di assegni. Dichiarava, altresì, di aver dato incarico all'avv. Sperati di convertire in contanti gli assegni emessi il 1° giugno 1970, circostanza questa che veniva confermata dal teste Sperati.

Quanto al secondo versamento, (L. 360.000.000 in contanti) l'imputato asseriva di averlo effettuato in occasione della firma del decreto di approvazione del contratto da parte del Ministro, avvenuta nel giugno 1971. Anche in tale circostanza. le disponibilità finanziarie erano state assicurate, per gran parte della cifra, da suo fratello Antonio, nella misura complessiva di 300.000.000, e con il prelievo, per la restante parte, dai suoi conti e da un cambio di dollari effettuato da Cowden. Ribadiva l'estraneità all'operazione di suo fratello, il quale gli aveva messo a disposizione la somma predetta, sempre in relazione all'accordo patrimoniale tra loro sussistente. Confermava, altresì, che i 200.000.000, avuti in contanti dal fratello, provenivano dall'assegno 11 giugno 1971 all'ordine di Baragatti, collaboratore dello studio X. e da questo incassato.

Relativamente alle modalità e al luogo del versamento, precisava di aver consegnato al PaImiotti una borsa contenente l'importo pattuito in un luogo fuori del Ministero, rifiutandosi tuttavia di indicarlo, se non genericamente come un ufficio o grande organizzazione sita nelle vicinanze di via Bissolati.

All'incontro con il Palmiotti era presente, anche questa volta, il Cowden, con il quale si era, successivamente, recato al Ministero per ringraziare il Ministro Tanassi della firma del decreto.

Subito dopo la visita Cowden gli chiese se anche lui (Ovidio) avesse visto, nella stanza del Ministro, la borsa che in precedenza era stata consegnata al Palmiotti.

La borsa fu poi restituita ad Ovidio, dopo qualche giorno, dal Palmiotti negli uffici del Ministero.

Quanto al giorno in cui sarebbe avvenuta la visita al Ministro Tanassi, il X. indicava un giorno che si situa tra 1'11 e il 16 giugno1971.

E poiché un telex di Cowden del 14 giugno 1971 fa riferimento ad avvenimenti del giorno precedente, inclusa la visita al Ministro, dichiarava che detto telex era stato, molto probabilmente, trasmesso da Roma a Parigi il giorno 13 giugno 1971 e ritrasmesso il 14 giugno 1971 in USA, sicché la visita al Ministro deve considerarsi avvenuta il giorno 12 giugno1971.

Le circostanze riferite della visita a Tanassi e, soprattutto, della presenza della borsa di Ovidio nella stanza del Ministro, venivano da quest'ultimo negate in sede di successivo confronto con X.X..

Questi precisava, inoltre, che, nel secondo pagamento, era stata inclusa una somma supplementare di 50.000 dollari, già discussa e pattuita in precedenza, in relazione all'aumento di valore del contratto, ma escludendo che tale somma fosse in relazione all'aumento del prezzo e ad un'attivazione del Ministro per consentire tale aumento.

Sempre in occasione del secondo versamento, aggiungeva X.X., gli era stato richiesto dal Palmiotti un “ omaggio personale ” che si era concretato nella consegna di 10.000.000 di lire, corrispondenti a 15.000 dollari, consegna effettuata contemporaneamente a quella dei 360.000.000 di lire.

Relativamente al terzo e ultimo pagamento, il X. dava delle vaghe notizie rifiutandosi di indicare il destinatario della somma (500.000 dollari) o il tramite per la destinazione della stessa, assumendo di non conoscere tale destinatario pur escludendo che la terza contribuzione fosse andata agli stessi destinatari delle prime due. Si limitava a riferire di aver fatto un pagamento con modalità del tutto diverse dalle precedenti, cioè effettuando, successivamente alla registrazione del contratto, una rimessa in dollari attraverso istituti di credito all'estero, e di aver ricevuto istruzioni, in questo senso, dall'ignoto mediatore e ordine di procedere in tal senso da Egan.

 

  1. Nel corso del suo interrogatorio il sen. Gui esponeva il ruolo da lui avuto nelle determinazioni che indussero all'acquisto dei C 130, ribadendo, per lo più, posizioni già espresse nelle precedenti fasi istruttorie.

Ammetteva di essersi attivato con il Presidente del Consiglio per ottenere la disponibilità necessaria all'acquisto dei velivoli incontrandolo a tale scopo il 10 ottobre 1969, e indirizzandogli le lettere del 30 ottobre e 27 dicembre 1969.

Asseriva che egli non aveva mai avuto il proposito di bloccare il programma relativo al velivolo nazionale G 222, il che era comprovato dal fatto che era stato proprio lui a disporre lo stanziamento di 19 miliardi per i due prototipi, il cui contratto fu firmato nei primi mesi de1 1970.

Quanto all'incontro con i dirigenti della Società americana, confermava nuovamente che esso fu fissato su richiesta di Luigi Olivi, presentatosi come fratello del parlamentare :Marcello Olivi, indicando come data certa dell'incontro quella del 21 novembre 1969.

Ribadiva, inoltre, che l'emissione della lettera d'intenti fu determinata dalla necessità dell'acquisto dei velivoli americani e da quella di contenere i prezzi ; che tale ultima esigenza era espressa dalle frequenti segnalazioni di urgenza che gli provenivano dagli uffici e delle quali si faceva, sovente, portavoce o interprete il Segretario generale.

Quanto alla soluzione finanziaria del prestito USA, asseriva essergli stata prospettata come largamente applicata al Ministero della difesa, e che dopo aver avuto al riguardo assicurazioni da Colombo, egli l'aveva posta all'attenzione dei partecipanti alla riunione del 14 gennaio 1970.

Non poteva formare oggetto di sue preoccupazioni il problema del rimborso che seguiva una strada separata dal finanziamento, problema alla cui soluzione, in ogni caso, doveva, provvedere n :Ministero del Tesoro.

Quanto ai documenti americani ribadiva ancora una volta la contraddittorietà del rapporto a Ricke e Morrow, laddove fa riferimento a lui stesso e a membri del suo “ team ” ; protestava la sua assoluta estraneità ai fatti, la sua propensione alla completa autonomia da indicazioni, suggerimenti o pressioni, sicché mai esse ebbero a manifestarsi nel corso dell'iter di acquisto da qualsiasi parte e, soprattutto, dal partito politico cui egli appartiene.

 

  1. Il Fanali ribadiva nuovamente la propria estraneità alla vicenda corruttiva, soffermandosi sulla evoluzione del concetto del trasporto aereo; sulla necessità della sostituzione dei C 119 ormai obsoleti; sulla impossibilità di ottenere una rapida realizzazione del progettato velivolo nazionale G 222, ancora allo stato di prototipo, velivolo che, in ogni caso, poteva soddisfare esclusivamente esigenze tattiche e non logistiche; sulla ineccepibilità e opportunità. della scelta dei C 130, nei confronti della quale non esistevano alternative accettabili e non si erano manifestati pareri contrari sia in seno allo stato maggiore aeronautica sia in seno a Costarmaereo.

Quanto al problema della coproduzione o delle compensazioni industriali, precisava che egli non si era occupato di tutto ciò che riguardava il loro aspetto tecnico, la reale adeguatezza e la sussistenza di garanzie di effettiva realizzazione, rientrando questi tra i compiti di Costarmaereo, ma si era limitato a tenersi informato al riguardo in quanto lo Stato maggiore per il suo compito generale di pianificazione e programmazione deve anche tenere conto dei connessi problemi di politica industriale.

Negava di essere stato il primo a proporre la soluzione del prestito del Governo USA nella riunione del 14 gennaio 1970 - in contrasto con quanto riferito, in udienza, dal teste Zattoni - affermando di aver proposto quella soluzione secondo indicazioni maturate, nei mesi precedenti, in altre sedi.

Negava, contraddetto due volte, su questo punto, da X.X., di aver sollecitato all'Addetto aeronautico in USA, nel luglio 1971, una udienza per i dirigenti della Lockheed. Quasnto ai rapporti con la società americana non escludeva di aver avuto un occasionale incontro, nel corso di una sua visita ufficiale in USA nell'aprile 1969, con qualche rappresentante della società americana; dichiarava poi di non ricordare l'incontro-colazione con Kotchian del marzo 1969, confermato dalla lettera di ringraziamento di costui, pur non dubitando che il pranzo fosse in realtà avvenuto e chiariva che probabilmente si era trattato di un pranzo ufficiale, organizzato a mezzo della sua segreteria, in occasione della visita del Kotchian e con intervento di industriali italiani e di ufficiali dello stato maggiore aeronautica e di Costarmaereo.

Ribadiva che i rapporti con Crociani erano iniziati solamente dopo il collocamento in ausiliaria, nell'ottobre 1971.

Quanto agli assegni ricevuti dal Crociani ripeteva di non poter spiegare la ragione della loro intestazione a nominativi fittizi, non avendo avuto di ciò giustificazione dal Crociani.

Riconosceva, nell'udienza dell'11 maggio 1978, di provenienza del Crociani anche l'assegno per 10.000.000 all'ordine di Mario Bossi, emesso il 26 settembre 1972, incassato, come gli altri, dalla moglie Carmen Valcarcel il 25 ottobre 1972, assegno del quale in istruttoria non aveva saputo indicare la causale.

Analoga provenienza ammetteva, infine, per due assegni, di L. 5.000.000 ciascuno, emessi il 27 luglio 1972 all'ordine di Mauro Alberti e girati a Carmen Valcarcel, assegni che venivano esibiti all'imputato nell'udienza del 20 luglio 1978.

 

  1. Mario Tanassi confermava le posizioni sostenute nei precedenti interrogatori dichiarandosi completamente estraneo alle attività corruttive svolte dalla Lockheed e che ogni affermazione in contrario doveva definirsi calunniosa.

In particolare precisava che l'acquisto degli Hercules era un atto di esecuzione di un impegno già assunto dal precedente Ministro, che i fondi necessari furono reperiti secondo un sistema rientrante nella prassi amministrativa ordinaria, che l'industria nazionale era stata garantita attraverso l'imposizione alla Lockheed di un impegno a conferire ordinativi per 18.500.000 dollari.

Quanto all'accettazione della lettera di intenti da parte della Lockheed, confermava la probabilità che essa fosse stata ottenuta per le vie brevi, per rendere possibile la prosecuzione delle trattative, ma essa avrebbe avuto valore generico, mentre l'accettazione formale era da individuare nella lettera del 14 agosto 1970. Del resto, l'imputato ribadiva di non aver mai fornito nessuna informazione alla ditta americana, né di aver mai trattato con essa, mentre altrettanto non poteva dirsi di tutti gli altri uffici del Ministero e in particolare di Costarmaereo.

Con riferimento alla versione fornita da X.X. circa i modi e i tempi del versamento della prima rata di tangente, ribadita dal X. nel corso di un confronto con lui, Tanassi respingeva le dichiarazioni di quest'ultimo e poneva in rilievo che il suo accusatore, lungi dal confermare le dichiarazioni di Cowden in ordine alla data del versamento, aveva dovuto modificare il suo racconto per adattarlo alle risultanze processuali, dal momento che era stato chiarito che il prelievo dei dollari Lockheed era avvenuto il 4 giugno e che per la monetizzazione erano stati necessari “ parecchi giorni ”, secondo la deposizione di Cowden.

Respingeva quindi le affermazioni di X.X. circa il versamento di una seconda rata di contributi politici in occasione dell'approvazione del contratto, ed in particolare negava di aver ricevuto in quel periodo una visita dello stesso X. e di Cowden.

Circa le affermazioni dei testi Zattoni e Giraudo, secondo cui Tanassi avrebbe impartito l'ordine di firmare il contratto ai primi del giugno 1971, l'imputato negava recisamente tale circostanza rilevando che, se avesse inteso dare quell'ordine, lo avrebbe fatto per iscritto, il che, comunque, non avrebbe impedito a Zattoni di opporre un rifiuto.

Confermava anche di non ricordare che il decreto di approvazione del contratto gli fosse stato sottoposto unitamente a due promemoria, l'uno in data 8 giugno 1971, l'altro in data 11 giugno 1971. Di fronte alla contestazione che il secondo di tali appunti recava in calce una decretazione autografa dello stesso Tanassi in data 12 giugno 1971 in cui si legge tra l'altro “ ...il contratto può essere approvato ” l'imputato ammetteva di averne preso visione, confermando di non ricordare il promemoria precedente.

Dalla data e dal testo della decretazione traeva poi argomento per suffragare la sua tesi che il decreto di approvazione del contratto, recante la data 18 giugno 1971, gli fu sottoposto per la firma il 16 o il 17 , ma non certamente il 12, perché non sarebbe stato logico - a suo dire - emettere tale decretazione e contestualmente firmare il decreto: la firma del decreto avrebbe reso inutile la decretazione.

Questa circostanza, concludeva l'imputato, rende inattendibile il telex del 14 giugno nel quale Cowden riferiva l'avvenuto versamento delle somme di denaro, e in base al quale la data della firma poteva essere individuata nel giorno 12.

L'imputato inoltre attribuiva a se stesso di aver ordinato il blocco dell'iter contrattuale, a seguito delle notizie riguardanti il dissesto finanziario della ditta americana.

 

  1. L'interrogatorio di Bruno Palmiotti si risolveva nella conferma delle precedenti dichiarazioni di completa innocenza dal reato ascrittogli. L'imputato, inoltre, nel corso di un confronto con X.X., negava recisamente di essere stato lui a ricevere le somme che il X. assumeva di aver versato per il partito politico del Tanassi, e negava altresì di aver richiesto o percepito a titolo personale la somma di L. 10.000.000 che lo stesso X. gli avrebbe corrisposto in occasione del pagamento della seconda rata di contributi politici.

 

  1. L'imputato X.Y. confermava di essere assolutamente estraneo alla vicenda corruttiva e di avere ignorato che il denaro contante fornito al fratello, in ragione di una sistemazione patrimoniale di famiglia, fosse stato o dovesse essere utilizzato come prezzo della corruzione.

Ribadiva che il suo ruolo nella vicenda era stato unicamente quello di dare dei pareri legali in occasione della formulazione della lettera di intento del giugno 1970 e della pratica I.M.I., pareri verbali per i quali non richiese neppure onorari.

Ammetteva di avere avuto nel giugno 1971 la disponibilità di 400.000.000, derivantigli dalla restituzione di un prestito da lui fatto al suo amico Argenton e di averne dati 300 a suo fratello Ovidio: di cui 200.000.000 corrispondenti all'importo dell'assegno da lui emesso l'11 giugno a favore di Baragatti e da questi riscosso, in ciò modificando la posizione precedentemente assunta in istruttoria. Come pure riconosceva di aver consegnato ad Ovidio anche i 50.000.000 dell'assegno del 1° giugno 1970 all'ordine di Baragatti, per cui aveva inizialmente escluso tale destinazione.

Confermava sostanzialmente ogni altro aspetto dei suoi interrogatori.

 

  1. L'imputato Camillo Crociani faceva pervenire alla Corte costituzionale una lettera datata 8 agosto 1978 con la quale confermava le dichiarazioni rese dal Fanali in dibattimento, in ordine all'attività di collaborazione da quest'ultimo prestata e per la quale esso Crociani affermava di aver corrisposto - dal dicembre 1971 all'estate 1973 - somme ammontanti a L. 75.000.000, escludendo, inoltre, qualsiasi interessamento del Fanali ai problemi della consulenza Com.El. per l'affare Lockheed.

 

  1. Vittorio Antonelli ribadiva la .propria innocenza osservando di essersi limitato a mettere a disposizione dell'ing. Crociani una società costituita presso il suo studio e che non aveva svolto alcuna attività.

Il Crociani gli aveva detto che intendeva svolgere una .consulenza tecnico-amministrativa ed egli non ebbe mai notizia che venisse eseguita o compensata un'attività diversa. Confermava decisamente, inoltre, con particolare riguardo all'accordo Com.El.-Lockheed 18 ottobre 1969, che nessun documento riferibile a lui era stato artefatto, contraffatto o post-datato o anti-datato.

 

  1. Maria Fava confermava le precedenti dichiarazioni in merito al ruolo assai limitato da lei avuto nell'attività della Com.El., alla sua incapacità di valutare il contenuto del contratto con la Lockheed, che, oltre tutto, era stato predisposto dall'avvocato Antonelli, ai motivi del suo viaggio all'estero, che decise di intraprendere per godere di un periodo di riposo.

 

  1. Dopo gli interrogatori degli imputati la Corte provvedeva alla escussione di 74 testimoni indotti dall'accusa e dalla difesa, e già sentiti per la maggior parte in istruttoria.

Alcuni di essi, generali e ufficiali in servizio presso lo stato maggiore aeronautica e presso la 46ª aerobrigata all'epoca dei fatti (Banino, De Angelis, Errico, Casa Beltrame, Capello, Troiano, Bartolucci, Ciarlini, Terzani, Berarducci, Cavalera, Fanello, Landino, Lombardo, Monti, Tascio, Colagiovanni), confermavano le deposizioni rese in istruttoria e rispondevano a domande concernenti lo stato di efficienza e di sicurezza dei C 119 tra il 1967 e il 1972, la classificazione NATO di tali velivoli, gli studi effettuati nello stesso periodo e predisposti al rinnovo della linea del trasporto aereo, la missione compiuta da una delegazione dello stato maggiore aeronautica in USA nel febbraio 1969, la visita compiuta in USA dal generale Fanali ed i contatti da quest'ultimo avuti con personale Lockheed e con Camillo Crociani.

Sulle circostanze relative alla convocazione del comitato ai capi di stato maggiore del 17 ottobre 1969 e sul tenore dei vari interventi in seno allo stesso riferivano i testi Vedovato e Marchesi.

Sulle visite del personale Lockheed al Ministro Gui e presso la segreteria del medesimo hanno deposto Marinello e Zironi, che vi erano addetti.

Quanto alla lettera di intento Gui e al connesso problema di finanziamento dell'acquisto dei velivoli sono stati nuovamente sentiti oltre ai più diretti collaboratori del Ministro (Ciarlo e Gentile) anche Colombo, Milazzo, Giraudo, Zattoni, Nicolò, Donfrancesco, Cappon e Cao di S. Marco.

Una ricostruzione delle varie fasi dell'iter amministrativo di acquisizione dei C 130 veniva esposta dai testi Giraudo, Zattoni, Nicolò, De Maria, Carosio, Fusco e Cava, tutti appartenenti a Costarmaereo all'epoca dei fatti.

In particolare il gen. Giraudo, già previamente escusso nelle varie fasi dell'istruttoria, in ragione della elevata carica da lui ricoperta durante tutto il corso della vicenda, è stato approfonditamente esaminato con riguardo ai momenti cruciali della trattativa.

Egli ha sostanzialmente confermato quanto riferito da Zattoni circa la già presa decisione del Ministro, manifestatagli durante la riunione del 29 maggio quanto alla emissione di una nuova lettera di intenti, ha pure asserito la veridicità della deposizione Zattoni sulla esistenza di un ordine verbale del Tanassi perché fosse firmato il contratto con la Lockheed nel giugno del 1971.

Ha pure ricordato, che, informato da Zattoni delle precarie condizioni finanziarie della Lockheed, decise di fermare il contratto, cosa questa di cui informò il Ministro.

In sostanza, la testimonianza di Giraudo ha confermato quella di Zattoni, con particolare riferimento alle modalità della contrattazione, alle perplessità concernenti l'assetto finanziario della compagnia americana in seguito al dissesto della Rolls Royce ingeneratesi negli uffici, nonché alle preoccupazioni che negli stessi sussistevano circa l'effettivo ammontare delle compensazioni.

Con riferimento all'attività di consulenza che il Fanali assumeva di aver prestato al Crociani, la Corte costituzionale procedeva all'audizione dei testi, alcuni dei quali indotti della difesa e sentiti per la prima volta; tali il Reichmuth, rappresentante della Plessey, e il Cardenal, presidente della società spagnola Neutronica, i quali confermavano di aver avuto contatti con il Fanali, tra il 1971 e il 1972, al fine della eventuale cessione della Ciset o per una collaborazione tra la Ciset e la Neutronica.

Un interessamento del Fanali per la vendita della Ciset era, del pari, ammesso da altri testi (Cartia), interessamento, peraltro, limitato alla individuazione dei possibili acquirenti della società del Crociani, mentre da altri (Antonelli e Salieri) si assumeva di non aver avuto conoscenza alcuna di interessamenti o interventi del Fanali nel corso delle trattative per la vendita della Ciset alla Plessey.

Si avvalevano della facoltà di astenersi dal deporre Cramen Valcarcel, moglie del Fanali, e De Nicola Giovannina, moglie del Palmiotti, oltre a Giulio Olivi, fratello di Luigi.

Nel corso della discussione i commissari d'accusa concludevano per l'assoluzione della Fava e del Melca e per l'affermazione di responsabilità di tutti gli altri imputati in ordine ai delitti a loro ascritti, con la condanna a pene varie, l'interdizione dai pubblici uffici e la confisca dei beni; la difesa di X.X. chiedeva assolversi l'imputato dal reato di truffa e condannarsi al minimo della pena per il reato di corruzione per atto d'ufficio; i difensori degli altri imputati chiedevano, per i rispettivi assistiti, l'assoluzione con formula piena e, per il solo Crociani, in via subordinata, la condanna al minimo della pena, concesse le attenuanti generiche.

Il 6 febbraio la Corte si ritirava in camera di consiglio per la decisione, dopo che gli imputati avevano avuto per ultimi la parola.

Nel corso della camera di consiglio, cessava di far parte del Collegio giudicante anche il giudice costituzionale Vezio Crisafulli, per impedimento derivante da gravi motivi di salute di cui la Corte dava atto con ordinanza del 12 febbraio 1979.

 

 MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte prima

  1. Al fine di accertare la sussistenza dei reati contestati nell'atto di accusa è necessario ricostruire anzitutto cronologicamente i momenti fondamentali della intera vicenda, meglio emergendo da tale ricostruzione le condotte penalmente rilevanti dei singoli, così come nell'iter degli avvenimenti progressivamente vengono ad innestarsi e delinearsi.

 

  1. La vicenda ha un suo antefatto nel precedente tentativo, effettuato dalla Lockheed nel 1968, di vendere all'Italia il proprio aereo antisommergibile Orion P 3.

Il rilievo processuale di tale precedente è, invero, duplice poiché è in questo contesto, per un verso, che la Lockheed ha i primi rapporti con lo studio X. e si precisa il ruolo rispettivo dei due ,fratelli Antonio e Ovidio ( di cui, poi, dovrà tenersi conto nella successiva fase di vendita del C 130) e, per altro verso, è proprio in esito al fallimento della campagna per il P 3 che matura nei dirigenti della Compagnia americana il convincimento che per concludere affari in Italia occorresse trovare canali politici ed essere disposti a pagare tangenti (il che avrebbe determinato la strategia della successiva campagna di vendita dell'Hercules C 130).

 

  1. Sotto il primo profilo (scelta del consulente). risulta dalle ammissioni dello stesso Kotchian (seduta del 6 febbraio 1916 del sottocomitato Church) che, durante i tentativi di vendita del P 3 in Italia, Wilder, che ne era incaricato, fu avvicinato da un senatore italiano che gli suggerì di munirsi di un consulente se voleva vendere aerei nel nostro Paese.

Questo senatore si identifica probabilmente con l'ambasciatore Messeri, ben addentro negli ambienti americani e militari avendo fatto parte della Commissione parlamentare NATO. Il quale certamente fu lui (v. interrogatorio X.Y.) ad orientare poi la Lockheed sull'uomo più adatto a rispondere alle sue peculiari esigenze, individuandolo nella persona di X.Y., suo amico di antica data (e con lui in rapporti anche di finanziamento o comunque economici, come è dato desumere dall'assegno in atti di 31.250.000, versato allo stesso Antonio dalla moglie del Messeri).

Ancora Messeri, nonostante la sua poco attendibile smentita. partecipò poi al pranzo offerto da Antonio nella sua villa a Wilder e Smith, dopo la conclusione dell'accordo di consulenza, com'è puntualmente ricordato e con dovizia di particolari descritto nella lettera dello stesso Smith 6 agosto 1968 (doc. SEC. 40167).

Ma, tralasciando le circostanze e le persone che favorirono l'incontro tra X.Y. e la Lockheed, interessa, a questo punto, piuttosto stabilire quali fossero la natura ed il contenuto delle prestazioni richieste dalla Compagnia al noto professionista ( del quale era stato, per altro, anche formalmente acquisito un elogiativo curriculum personale tramite la banca d'America e d'Italia: vedi doc. SEC. 40164).

Tali prestazioni, in armonia con quanto richiesto dalla Lockheed a consulenti locali di altri paesi, sono indicate retrospettivamente nella lettera 12 febbraio 1969 di Stone a Smith (doc. SEC. 40174), con fraseologia allusiva, come servizio informazioni ( “ intelligence service ” ) apertura di porte ( “ door openers ” ). Esse dunque certamente non erano di natura legale e neppure del tipo di quelle che normalmente si richiedono ad un agente o rappresentante di commercio, involgendo, invece, una peculiare attività di esercizio di influenza su organi a livello decisionale anche politico.

È prova di ciò lo stesso contenuto dell'accordo 5 agosto 1968 sottoscritto da X.Y. - che prevedeva, oltre un onorario di ingaggio di $ 40.000, compensi addizionali percentuali condizionati al risultato utile della vendita degli aerei - e il fatto, comunque, che l'attività poi esplicata in dipendenza di detto accordo risulta essere consistita in due colloqui di X.Y. con l'allora Presidente del Consiglio Leone, aventi ad oggetto la segnalazione della pratica “ Orion P 3 ” e della sua “ notevole importanza ”. Segnalazione che potrebbe aver concorso a determinare l'interessamento quale si desume dall'appunto in atti della stessa pratica a firma Gui: “ Il Presidente Leone attende l'esito ” (atti Commissione inquirente, III, 2, 179).

Queste considerazioni, sui tipi di prestazioni “ di consulenza ” richieste (e poi effettuate) nella fase P 3, mostrano che (al di là delle contrarie asserzioni difensive) quanto sia stato preponderante in questa fase, il ruolo di X.Y. nei riguardi del fratello Ovidio.

Quest'ultimo, che fino allora aveva interessi industriali e commerciali in paesi esteri, non disponeva di un ufficio a Roma ed era per di più del tutto nuovo all'ambiente politico, amministrativo ed economico italiano, sicché il suo ingresso nel rapporto di collaborazione con la Lockheed, unicamente si spiega in dipendenza dell'iniziativa di Antonio. Iniziativa di affidare appunto ad Ovidio l'attività di gestione all'affare nei rapporti interni con la Lockheed, dovuta, oltre che a motivi cautelativi di riservatezza intorno alla propria persona ed alle autorità da lui avvicinabili, a ragioni soprattutto pratiche di scarsa dimestichezza con la lingua inglese.

In questa luce si spiega la circostanza riferita da Smith che, nel colloquio preliminare alla stesura dell'accordo 5 agosto 1968 intervenuto nello studio X., Wilder e Ovidio discussero e fissarono i termini dell'intesa parlando in inglese, mentre saltuariamente Ovidio si. consultava con Antonio in italiano.

E sempre nella stessa linea si colloca la corresponsione, nell'ottobre 1968, dell'onorario di ingaggio (come detto di $ 40.000) con assegno all'ordine di Ovidio, corresponsione, per altro, significativamente accompagnata da espressioni di augurio nei confronti di Antonio.

Del resto, come si vedrà, anche in momenti successivi della collaborazione con lo studio, ci si preoccuperà all'interno della Lockheed (vedi appunto di Smith doc. SEC. 40156) di puntualizzare che i pagamenti vanno fatti a mezzo assegno tratto all'ordine di X.X., perché sotto questo nome “ lo Studio Legale tiene il conto in banca relativamente ai clienti stranieri ”.

  1. L'offerta di vendita dell'Orion P 3 non fu però, accolta, avendo il Governo italiano poi optato per il concorrente aereo francese Breguet Atlantic e la Lockheed ne ricavò il convincimento che la ragione del suo insuccesso fosse stata un mancato impegno sul piano della contribuzione politica.

Tanto è ammesso esplicitamente da Wilder (deposizione alla Commissione inquirente 10 giugno 1976), il quale anzi ricorda come “ un individuo ” lo avesse avvertito, ancora prima della scelta del consulente, che la maniera migliore di procedere era quella di fare donativi ad un partito: avvertimento in quella circostanza non accolto, perché la Compagnia riteneva di non dover ricorrere a contributi in Italia.

Ed analoga ammissione ha fatto Kotchian, spiegando che era: stato Ovidio a dirgli “ che una ragione per la quale la Lockheed non aveva avuto successo nel caso dell'Orion P 3 stava nel fatto che essa, diversamente dalla concorrente, non si era impegnata in pagamenti politici ”. Lo stesso Ovidio aveva aggiunto, sempre secondo Kotchian che si doveva “ considerare ciò nello sforzo per il C 130 ”.

 

  1. E che questa considerazione effettivamente fosse stata poi fatta dalla Lockheed risulta da vari documenti, e in particolare da quello in data 19 febbraio 1969, intitolato “ dati privati Lockheed ” ed indirizzato da Cowden a Morrow. Nel documento si legge che in quel mese la Compagnia aveva - nel corso di apposita riunione tenutasi per rispondere ad una richiesta di Costarmaereo diretta a conoscere i termini complessivi dell'offerta del C 130 - stabilito tra l'altro di “ aumentare del 5 % i prezzi dell'aereo per provvedere a prevedibili contributi a partiti politici italiani ”.

Dallo stesso documento appena citato risulta, altresì, l'intenzione della Lockheed di avvalersi, anche in questa occasione, della consulenza dello studio X..

Per altro, secondo un telegramma di Morris del 5 febbraio 1969 (doc. SEC. 44477), la Gelac, divisione costruttrice del C 130, avrebbe dovuto prima “ prendere un discreto contatto ” e solo in un secondo tempo prospettare il discorso circa eventuali contribuzioni politiche, tramite il canale legale della Compagnia, Smith, già utilizzato per la conclusione del precedente accordo (dell'agosto 1968) con la Calac, costruttrice dell'Orion P 3. Queste istruzioni risulteranno poi puntualmente rispettate.

Ed, invero, nel quadro del previsto contatto “ preliminare ” è da ritenere che si collochi il colloquio nello studio X. che Roche ( doc. SEC. n. 44035 del 15 marzo 1969) riferisce di aver avuto tra il 20 e il 23 febbraio, insieme a Roha e Jackmann, con “ la persona presa in esame, indicata da Wilder ” (successivamente individuata in X.X.: vedi deposizioni Roche e Roha), mentre il discorso sulle contribuzioni dovette effettivamente essere affrontato in un momento successivo, dopo l'approvazione di Kotcbian in data 11 marzo (vedi doc. SEC. 44035) : non oltre, comunque, il 28 marzo 1969.

 

  1. A questa ultima data risulta, infatti, che l'argomento aveva costituito specifico oggetto di discussione al punto che erano già stati compiuti sondaggi orientativi sulla praticabilità dell'operazione e sul prevedibile ammontare del relativo onere economico.

Appunto Ovidio - dopo avere tra l'altro incontrato, insieme col fratello Antonio, il presidente Kotchian, Roha e Roche (deposizione alla Commissione inquirente del 9 e 10 novembre 1976 di Roha e Kotchian) - rivelò “ con imbarazzo ” a Kotchian, in un colloquio svoltosi il 21 marzo, che le tangenti avrebbero potuto aggirarsi sui 120.000 dollari per aereo. E riprese, il giorno successivo, tale discorso con Smith, che era stato, nel frattempo, incaricato da Kotchian, in partenza da Roma, di occuparsi degli sviluppi della questione (vedi affidavit Smith 9 marzo 1976).

Lo stesso 28 marzo, parallelamente ai colloqui sul tema della eventuale contribuzione, si giunse alla redazione di una bozza di accordo di consulenza tra Smith ed Ovidio, risultante dalle correzioni apportate su un precedente testo, datato 21 febbraio 1969, nel quale, in luogo di Ovidio, figurava X.Y. (doc. SEC. 40143).

  1. La sera dello stesso giorno Smith riferiva, quindi, gli avvenimenti degli ultimi giorni a Valentine, con una lettera manoscritta spedita dal Grand Hotel di Roma.

Il documento costituisce uno degli elementi di maggiore importanza e risonanza del carteggio processuale, sia per il significativo contesto temporale in cui si inserisce, sia per il carattere estremamente riservato della comunicazione, nonché per lo spirito e il tono di preoccupata consapevolezza dell'estensore che danno spessore di verità alle circostanze riferite.

Invero, rivelatrice dello stato d'animo di Smith è l'iterazione di espressioni, quali “ ti prego di accettare le mie scuse se ti scrivo su carta da minuta e nella mia pessima grafia, ma non sono in condizioni di rivelare a terze persone locali il contenuto della lettera (Please accept my apologies for addressing you on scratch paper and in my execrable handwriting, but I am in no position to disclose to local third persons the contents hereof)... Se io. ottenessi l'informazione mi propongo di sigillarla (If I get the information I would propose to seal it up)... Non ti rendo depositario di colpevoli conoscenze? (doesn't this just make you available as a repository for guilty knowledge?)...: Non dovrei mettere per iscritto nemmeno quanto precede ma non ho altra scelta (I really should not be p1itting even the foregoing in writing, but I have no choice)... Spero considererai questa lettera estremamente riservata (I hope you keep this letter on a very strict need-to-know basis with respect to your compatriots)... Per quanto concerne la parte relativa ai compensi a terze persone, stiamo maneggiando dinamite che potrebbe far saltare la Lockheed fuori dall'Italia con terribili ripercussioni (as for the compensation to Third Persons part we are dealing with dynamite that could blow Lockheed right ou of Italy with terrible ripercussions) ”.

  1. La lettera fa anzitutto il punto dei rapporti con lo studio X., dando la esatta misura del coinvolgimento di entrambi i fratelli (Ho preventivamente preparato una lettera proforma di intesa sottolineando ciò che i X. hanno detto sarebbe accettabile per loro... Alla luce delle loro spiegazioni circa ciò che ci aspettiamo da loro non posso contraddirli... Essi fanno presente di non essere in realtà dei venditori a commissione... ).

Vero è quanto osservato dalla difesa di X.Y., e cioè che nella parte del documento relativa alle tangenti tutte le espressioni usate da Smith sono riferite alla sola persona di Ovidio. mentre il plurale ( “ i X. ”, “ essi ” ) si trova adoperato nelle parti prima e terza del manoscritto, rispettivamente concernenti gli onorari con riguardo alla specifica trattativa per i C 130 e le discussioni per un accordo di intesa generale “ General Retainer ” con la Corporation (poi stipulato il 1° luglio 1969). Resta tuttavia chiaro che la prestazione principale dedotta in accordo, sostanzialmente prevista come un'obbligazione di risultato, avrebbe dovuto essere svolta, come già accaduto nella vicenda dei P 3 da entrambi i fratelli, con ruoli distinti: quello specifico di Ovidio (“ egli potrà negoziare ”) essendo pur sempre prospettato come un settore (“ this is strictly his department ”) dell'attività complessiva che la Lockheed si attendeva dallo studio di Antonio. E perciò. nella parte conclusiva del manoscritto, appunto a tutti e due i fratelli è riferita la frase “ essi non vengono a costare poco, ma senza ciò che hanno fatto e faranno la Gelac potrebbe benissimo essere estromessa e inoltre... se non fosse stato per loro A.C.K. (Kotchian} e gli altri agenti commerciali si sarebbero trovati e si troverebbero a battere la testa contro un muro di indifferenza italiana, per dirla semplicemente ”.

 

  1. Il manoscritto di Smith, nella sua parte centrale, affronta poi - come detto - anche l'argomento dei c.d. compensi a terze persone e “ regalie ” (“ cumshaw-pot ”) facendo il punto della situazione; che si rivela, allo stato, ancora non compiutamente esplorata né definita.

Innanzi tutto, infatti, la Compagnia deve verificare ed assicurare la sua disponibilità ad arrivare al tetto indicato di dollari 120.000 per aereo (anche se Ovidio ha promesso il suo appoggio per mantenere la cifra a livelli più bassi). Ed in relazione a tale aspetto Valentine è pregato di includere nella sua risposta a Smith: “ a) la dichiarazione spese massime esterne approvate (che varrà a significare che la Gelac è disposta ad arrivare a dollari 120.000 per il “ cumshaw ” se ciò si rendesse necessario) ovvero b) spese esterne di $ XXX approvate (che varrà a significare che la cifra inserita al posto delle tre X sarà il massimo per aereo che la Gelac è disposta a tirar fuori dalla cassetta delle regalie) ”.

In ogni caso, gli importi definitivi ed i nomi dei destinataci devono essere ancora indicati e ciò Ovidio si ripromette di fare (una volta a lui noti tali elementi) “ ad una sola persona della Lockheed ”: lo stesso Smith ovvero, comunque, “ qualcuno che sia in grado di essere qui (a Roma) di persona, in modo da non affidare nessuna informazione alle poste ”.

 

  1. In questo contesto si inseriscono le rivelazioni - che - Smith riferisce essergli state fatte in via di anticipazione da X.X. - che (ad Ovidio medesimo) “ verrà detto probabilmente da Antelope Cobbler quanto esattamente chiede il partito. Inoltre si dovrà tener conto sia dello stesso Cobbler e di Pun nonché di vari altri funzionari subalterni ma sempre di alto .grado ”.

In relazione a queste espressioni si è posto il dubbio se riflettessero conclusioni tratte da Ovidio, in esito a colloqui o contatti effettivamente avuti con le persone fisiche (Rumor, Fanali) preposte alle cariche (Presidente del Consiglio dei Ministri, Capo di stato maggiore dell' Aeronautica) indicate da Smith con i termini in codice (rispettivamente di Antelope Cobbler e Pun), ovvero traducessero, allo stato, mere ipotesi, fatte da X. o a lui suggerite, sul possibile coinvolgimento nell'operazione corruttiva dei soggetti titolari degli uffici indicati.

Con riferimento alla situazione quale appunto evolutasi al momento della compilazione del manoscritto esaminato, la seconda ipotesi, ad avviso della Corte, deve ritenersi maggiormente rispondente a realtà.

Per quanto, infatti, riguarda il gen. Fanali, non risulta (come più innanzi si vedrà) che, alla data in esame, egli avesse incontrato ed anzi neppure conosciuto X.X. (il quale fa risalire tale conoscenza al successivo mese di maggio 1969).

Quanto poi al Presidente del Consiglio on. Rumor - se è pur vero che proprio in quei giorni (presumibilmente tra il 25 e il 27 marzo) egli aveva ricevuto a Palazzo Chigi gli americani Kotchian e Roha accompagnati da Ovidio - vero è, altresì, che tale incontro, di per sé, non vale a provare l'esistenza di contatti corruttivi con l'on. Rumor, ove si consideri che esso (dati interni della Lockheed 19 febbraio 1969 cit.; doc. 15 febbraio 1969, SEC. n. 46853) era stato programmato dalla compagnia già agli inizi del febbraio, nel quadro esplorativo dell'aspetto - avvertito come “problema chiave” - delle compensazioni all'industria italiana: cioè in un'epoca in cui la Lockheed (come si è dimostrato) non aveva ancora affrontato con il proprio consulente italiano l'argomento dei possibili pagamenti politici; e che, se contatti corruttivi vi fossero stati, risulterebbe inspiegabile l'assenza di qualsiasi riferimento all'incontro di Palazzo Chigi da parte di Smith nella sua puntuale relazione a Valentine e la stessa prospettazione del riferimento all'Antelope in termini di mera probabilità.

Risulta perciò credibile l'affermazione di Ovidio di aver nominato a Smith il Presidente del Consiglio, tra le persone che avrebbero potuto essere “potenzialmente coinvolte”, unicamente nel senso che sapeva essere possibile che questi fosse consultato.

Sta di fatto, comunque, che, come riferisce Smith (nella lettera a Valentine più volte citata) “ qualcuno aveva già rivelato ad Ovidio l’aumento del prezzo che avrebbe comportato un 'profitto aggiuntivo di $ 150.000 per aereo ”, ed è verosimile quanto dichiarato da Ovidio che egli ne parlò in Italia con la persona verso cui aveva riposto “ maggiore fiducia ” in questa fase esplorativa e che lo avrebbe “ guidato nel seguito di questo iter ”: interrogatorio di X.X. udienza 17 maggio 1978).

La stessa persona (che nel dibattito processuale è stata poi indicata come “ Innominato n. 1 ” ) avrebbe quindi valutato largamente adeguata la cifra, spiegando ad Ovidio che questi per la sua intermediazione nel pagamento politico, secondo la prassi, avrebbe avuto diritto a trattenere per sé un 20 % della cifra ($ 30.000). Ma, avendo Ovidio (il cui compenso era previsto a parte nell'accordo di consulenza con lo studio X.) defalcato questo 20 %, ne era appunto residuata la cifra finale (riferita a Kotchian e poi a Smith) di $ 120.000.

 

  1. Il “ piano ” corruttivo della Lockheed assunse, in quanto tale (nella dimensione cioè di una determinazione ancora unilaterale), contorni sicuri e definitivi solo nella successiva seconda decade di aprile.

Ancora il 7 aprile 1969, infatti, Valentine, rispondendo a Smith (doc. SEC. 40140) manifestava perplessità sulla corresponsione delle spese esterne “ indipendentemente dal conseguimento del risultato ” e ribadiva tali preoccupazioni in un successivo telescritto del 9 aprile (doc. SEC. 40139), in cui chiedeva che la questione spese avesse comunque “ l'approvazione di Egan (vice capo esecutivo della Georgia) quanto alla somma, alle condizioni e al tempo ”. Solo il 17 aprile i “ punti ancora aperti ” ebbero, poi, soluzione “ in via di principio ” nel corso di una telefonata da Marietta fatta allo stesso Smith, a Roma, da parte appunto di Egan. (Come si desume dalle lettere di Yalentine a Smith del 17 aprile e di Smith ad Ovidio del 18 aprile 1969: doc. SEC. 40137 e 40136).

 

  1. Contemporaneamente fu risolto il problema conseguente della collaborazione con lo studio X.. Sempre in base all'autorizzazione di Egan (avutasi con la telefonata suddetta), venne redatto, il 17 aprile 1969, il testo definitivo di accordo tra Smith ed X.X. (documento Church n. 106).

È questa, dunque una data chiave perché in essa confluiscono tre avvenimenti :

  1. a) la Lockheed rende definitiva la sua decisione di adottare la strategia della contribuzione politica ;
  2. b) lo studio X. perfeziona l'accordo di collaborazione con la Gelac e con ciò è pronto a passare alla fase esecutiva dell'operazione;
  3. c) si definisce il ruolo di Egan (già incaricato da Kotchian di trattare con gli organismi amministrativi militari e l'industria italiana, per i profili di una eventuale coproduzione del C 130: (vedi deposizione Kotchian a Commissione inquirente) come quello di colui al quale fanno ora capo, oltre quelli formali e ufficiali, anche gli aspetti paralleli della campagna di vendita dei C 130 relativi alle intese corruttive ed agli accordi con gli intermediari. Significative, al riguardo, sono le dichiarazioni di Kotchian (alla SEC.): “ Avevo la sensazione a quel tempo che la vendita italiana era tanto importante per la continuità della linea di montaggio dei C 130 e per i profitti del gruppo industriale, così che avevo bisogno di proporre un uomo molto forte nell'affare... perciò staccai Egan dalla sua posizione ufficiale e lo assegnai in modo che diventasse il direttore del programma dello sforzo italiano ”.

 

  1. Relativamente al contratto di collaborazione con lo Studio X., la difesa dell'imputato X.Y., ha ripetuto l'assunto dell'estraneità di quest'ultimo nell'intermediazione corruttiva, fondandosi sul testo dell'accordo definitivo di consulenza del 17 aprile che si riferisce al solo Ovidio.

Sarebbe sufficiente replicare con il rinvio alla già dimostrata distinzione di ruoli con cui si realizzò la partecipazione di entrambi i fratelli al rapporto di collaborazione con la Gelac. Il rilievo, comunque, dà occasione per richiamare a questo punto (in anticipo sullo sviluppo temporale della vicenda) alcuni documenti, che inequivocabilmente dimostrano, anche dopo la redazione dell'indicato accordo indirizzato ad Ovidio, la partecipazione sostanziale di X.Y. alle attività finalizzate alla promozione della vendita del C 130.

Ciò si ricava da riferimenti ed ammissioni dello stesso Ovidio come nei seguenti documenti: la lettera in data 23 aprile 1969 con cui egli (nel restituire a Smith la copia firmata dell'accordo 17 aprile 1969) ringrazia la Lockheed “ per aver dato ad Antonio e a me stesso la possibilità di collaborare con voi ”; la successiva lettera 10 maggio 1969 (SEC. 44096), con cui sempre Ovidio, con riguardo ad alcune modifiche apportate da Smith al testo sono accettabili da lui stesso e da Antonio; la lettera 30 giugno 1971 di Ovidio e Crockhett (SEC. 44415), in cui (a proposito della formazione del testo della garanzia, su cui v. infra n. 85) è scritto, tra l'altro, “ non dovete dedurre che io ed Antonio ci arrendiamo senza combattere ”; il telex  6 luglio 1971 di Ovidio a Crockhett e Kalemberg (SEC. 44406), sempre sul tema della garanzia, firmato congiuntamente: Antonio e Ovidio; la lettera 12 agosto 1971 di Ovidio a Matthews (SEC. 44383, ove si promette che “ Antonio guarderà ; il telex di Ovidio a Cowden 7 settembre 1971 (SEC. 44377), che preannuncia che l'avvocato Tesoro incaricato dal Ministero avrà un pranzo “ con Antonio e con me ” (v. n. 86); la lettera di Ovidio a Del Pino in data 22 ottobre 1971 (relativa alla pratica I.M.I., su cui v. infra no. 80), in cui Ovidio ringrazia anche a nome di Antonio.

E valgono ancora numerosi atti di corrispondenza nei quali è chiaramente manifestata la convinzione della Compagnia di trattare con una unità associativa composta dai fratelli Antonio e Ovidio, il primo dei due essendo considerato, anzi, il componente di maggior riguardo. In tal senso vanno ricordati :

l'appunto 28 marzo 1969 di Smith per Harris, già citato, con cui si puntualizza che X.X., al cui ordine vanno fatti i pagamenti, “ è il nome sotto il quale lo studio tiene il conto in banca relativamente ai clienti stranieri ”; la già riferita lettera di Smith a Valentine del 24 aprile 1969 che dà dettagliate indicazioni circa le modalità di corrispondenza e di contatto con i X., scendendo a specificare quali predicati o titoli devono essere usati secondo chi si voglia, in particolare, riferirsi ad Antonio L. (prof. avv.) o ad Ovidio L. (sig.);

la comunicazione interdipartimentale 21 agosto 1969 (SEC. 44183) con cui Martin dà disposizione per garantire una sorta di esclusiva ai X. nella rappresentanza della Lockheed in Italia, precisando che “ prima che qualsiasi elemento del personale delle divisioni... prenda un contatto governativo o con l'industria italiana, uno dei X. venga informato delle questioni o delle circostanze ” e che ciò “ potrebbe essere della massima importanza nelle questioni governative alla luce del volatile sfondo politico italiano ”;

la comunicazione interdipartimentale 27 agosto 1969 (SEC. 47752) in cui, per l'assistenza in Italia, è tra gli altri nominativi, segnalato sotto la voce “ consulente ” X.Y. “ socio dello studio legale ”;

la comunicazione interdipartimentale 29 agosto 1969 (SEC. 44467), in cui Roche ripete che prima di qualsiasi contatto con l'industria e con il Governo italiano, deve essere avvisato uno dei membri dello studio X., che ancora una volta si precisa essere “ il sig. Ovidio e il prof. avv. Antonio ”.

Di fronte a tale eloquente documentazione sta la escogitazione difensiva che attribuisce i riferimenti alla persona di Antonio ad un mero equivoco dovuto alla “ stratificazione ” delle precedenti informazioni sullo studio X., raccolte dalla Colac in occasione della tentata vendita del “ Orion P 3 ” che sarebbero state trasmesse, rimanendo acquisite, alla Gelac, non ostante che il successivo accordo con questa divisione, per la promozione del C 130, fosse poi stipulata dal solo Ovidio.

Tale assunto cade, in vero, di fronte alla semplice considerazione che se un equivoco siffatto effettivamente ci fosse stato, la Gelac, una volta avvedutasene, non avrebbe mancato di chiarirlo all'interno della propria organizzazione con la stessa meticolosità con cui aveva inizialmente precisato di essersi assicurati i servizi di una unità associativa composta dai due fratelli Antonio ed Ovidio. Il che non avvenne; mentre, al contrario, espliciti riferimenti alla partecipazione di Antonio si rinvengono anche nei documenti Gelac di epoca successiva e fino alla conclusione della vicenda, come nel cablo da Roma 16 aprile 1971 di Brown alla Lockheed (SEC. 46701) in cui si riferisce che... “ Tony è stato chiamato all'I.M.I. per discutere ” ; o nel telex 11 agosto 1971 di Matthews ad Ovidio (SEC. 44382) in cui si chiede “ se Antonio sarà a Roma ” (durante l'assenza di Ovidio) per mantenere un continuo controllo per la registrazione del contratto ”.

Ed è infine appena il caso di ricordare una comunicazione della Lockheed ad Ovidio del 31 luglio 1975 (SEC. 40211), per rilevare come - ancora in tale data - la Compagnia sapesse di poter avvalersi in Italia, come sino ad allora si era avvalsa, non dell'opera del solo Ovidio ma di quella cumulativa (non disgiungibile) di entrambi i fratelli “ esperienza vostra e di Antonio corrisponde: allo schema che siamo abituati ad attendere ”.

 

  1. Ciò che si è detto sulla impostazione della strategia della Lockheed di prospettare la propria disponibilità al versamento di tangenti mediante l’opera dei propri canali legali da svolgersi nei confronti dello studio X. e sulle risultanze probatorie secondo cui fino alla metà dell’aprile del 1969 lo stesso accordo di “ rappresentanza ” con lo studio predetto non era ancora definito, induce ad escludere che in precedenza vi fosse stata nei confronti del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica gen. Fanali la esplicazione di azione corruttiva, e in particolare che questa rimontasse ad epoca anteriore al gennaio 1969 e che in dipendenza di essa si fosse svolta quella missione dei colonnelli dello stato maggiore dell’Aeronautica negli Stati Uniti di cui è cenno nel su menzionato documento Cowden del 19 febbraio 1969.

La relazione d’accusa ha attribuito particolare importanza a tale missione, ritenendo che essa fosse stata disposta dal Fanali in dipendenza del piano corruttivo con i dirigenti della Lockheed, già in contatto con lui, tramite X.X., fin da epoca precedente.

Il che trova riscontro nel capo di imputazione, che fa risalire al settembre 1968 l’inizio dell’attività delittuosa.

Secondo la stessa relazione, la dottrina impostata dallo S.M.A. in questo periodo (dicembre 1968) sarebbe sorta ex abrupto senza effettive ragioni ed esigenze che la giustificassero, ma al solo pretestuoso scopo di simulare la necessità di un velivolo da trasporto logistico avente caratteristiche corrispondenti al C 130 il cui acquisto si voleva in tal modo propiziare.

La Corte rileva che tali assunti d’accusa sono disattesi dai documenti acquisiti al processo dai quali risulta che nel periodo considerato erano stati non solo avviati, ma persino conclusi studi per l’ammodernamento della linea del trasporto aereo, in relazione alle mutate esigenze del quadro operativo che si era venuto ad evolversi in quegli anni.

Ed, infatti, l’attività del Fanali in quel periodo di tempo appare coerente con l’orientamento di tutto lo stato maggiore dell’Aeronautica, favorevole all’acquisizione, nel quadro dell’ammodernamento del trasporto aereo e ad integrazione della linea di velivoli da trasporto a breve raggio (a volte, impropriamente, definiti “ tattici ”), di un più limitato numero di velivoli con più ampia autonomia e cioè a medio raggio (altrimenti detti “ logistici ”), i quali potessero soddisfare le nuove esigenze in campo internazionale con riguardo agli impegni dell’Italia verso la NATO o anche, per la loro maggiore capacità di carico, quelle di intervento nello stesso ambito nazionale in caso di calamità o di turbamento dell’ordine pubblico.

Tali esigenze risultano espresse nello studio dell’ufficio I, 3° reparto, dello stato maggiore, in data 10 gennaio 1969 (arch. S.M.A. 201426), che espone in modo organico i compiti che il detto trasporto aereo avrebbe dovuto all’occorrenza assolvere e i requisiti degli aerei atti allo scopo. Esso non costituisce tuttavia se non il coordinamento in forma unitaria di precedenti indagini e studi già avviati fin dal luglio del 1968, cioè da epoca nella quale non si era ancora determinato nei dirigenti della Lockheed - come si è visto - il convincimento che per la campagna di vendita dell'Hercules C 130 in Italia occorresse essere disposti al pagamento di tangenti, dal che nasce la impostazione della sopra delineata strategia promozionale.

 

  1. Privo di fondamento è inoltre il rilievo sulla insussistenza di mutate esigenze che giustificassero l'orientamento dello stato maggiore Aeronautica verso l'acquisizione di un velivolo da trasporto logistico, rilievo che l'accusa ha inteso desumere dalla lettera del dicembre 1964 del Ministro Andreotti in cui l'acquisizione del velivolo C 130 sarebbe stata esclusa in relazione alla configurazione del nostro Paese e alla natura del teatro operativo delle nostre Forze armate.

Giova al riguardo tener presente: che con la citata lettera del 1964 il Ministro Andreotti non rifiutò affatto l'acquisto, ma si espresse negativamente in ordine alla coproduzione dell'aereo C 130 proposta dalla Lockheed ; che nel promemoria del 3 dicembre 1964, con cui il Segretario Generale accompagnava detta lettera alla firma del Ministro, si concludeva formulando l'auspicio “ sotto il profilo operativo di poter contare su un limitato numero di questi veicoli di elevatissime capacità ”, che, comunque, nell'arco di tempo che va dal 1964 al 1968 la situazione era considerevolmente mutata in dipendenza di una serie di avvenimenti di grande rilievo.

Ed è da precisare, sotto quest'ultimo aspetto, che la situazione era mutata sia sotto il profilo riguardante il teatro operativo, che si presentava più ampio anche con riguardo al maggiore impegno che avrebbe potuto richiedersi all'Italia in dipendenza del suo inserimento nel quadro della linea atlantica, sia sotto il profilo della prospettiva di tempestiva realizzabilità da parte della nostra industria aeronautica di un aereo a breve raggio, il G 222, in modo che potessero prendere il posto dei C 119, la cui vetustà si era progressivamente aggravata.

Ora, mentre per quanto riguarda i mutamenti inerenti al secondo profilo suindicato essi risulteranno da quel che successivamente man mano verrà esposto in ordine agli studi condotti dallo stato maggiore Aeronautica, è, a questo punto il caso di accennare a quelli concernenti l'aspetto internazionale.

Dai resoconti parlamentari relativi alle discussioni sul bilancio di previsione per il 1968 {vedi verbali delle sedute 25 gennaio 1968 e 8 febbraio 1968 della commissione Difesa della Camera) e a quelle sul bilancio di previsione per il 1969 {verbali delle sedute 4 e 17 ottobre 1968 della commissione Difesa della Camera, della seduta alla Camera 24 gennaio 1969 e di quella 5 febbraio 1969 della commissione Difesa del Senato) emerge che gli organi della NATO, in considerazione dello stato di tensione nel Mediterraneo orientale e della crisi cecoslovacca, avevano adottato, nel dicembre 1967 a Bruxelles, la strategia della “ risposta flessibile ” ed equilibrata con mezzi convenzionali contro le temute aggressioni o minacce di aggressione, e - nel maggio-giugno 1968 a Bruxelles e Reykjavick - avevano raccomandato agli Stati membri di aumentare i loro sforzi nel campo dell'armamento convenzionale.

E, sebbene il fondamento delle preoccupazioni poste a base delle dette risoluzioni degli organi NATO e la stessa validità della politica di adesione dell'Italia al Patto Atlantico avessero, nelle su citate discussioni parlamentari, formato oggetto di vivaci contrasti tra gli esponenti delle forze politiche, sorgeva il problema degli strumenti difensivi per far fronte, all'occorrenza, al maggior impegno che avrebbe potuto richiedersi all'Italia in dipendenza dell'Alleanza.

In questa prospettiva si inquadra la serie di studi dello stato maggiore Aeronautica sulle esigenze del trasporto aereo, che furono infine riassuntivamente esposte nella su ricordata relazione del 10 gennaio 1969; studi che - come si è detto - risalgono appunto all'estate 1968.

Infatti, già lo studio del 25 luglio 1968 del 3° reparto dello stato maggiore Aeronautica (v. doc. arch. stato maggiore Aeronautica - 201502), - esaminate le esigenze del trasporto aereo e in particolare quelle da affrontarsi con mezzi dell'Aeronautica militare anche su richiesta dei Comandi alleati o di Dicasteri o enti civili - segnalava l'opportunità di articolare la linea, oltre che su un tipo di velivolo anche di caratteristiche inferiori al C 119, su un tipo di velivolo con caratteristiche superiori (quali la maggiore capacità di carico utile per rendere minimo il numero di sortite, un più elevato raggio di azione a pieno carico per missioni in località altrimenti non raggiungibili senza un eccessivo numero di scali intermedi, e la capacità di trasporto, oltre che delle autoambulanze, degli automezzi pesanti in dotazione alle Forze armate il cui caricamento richiedeva determinate dimensioni della rampa e del portellone).

Nei primi dell'agosto 1968 furono tracciate le linee direttive per il programma di triplice articolazione del trasporto aereo in una riunione (documento in archivio dello stato maggiore Aeronautica - 200178) di tutti i reparti dello stato maggiore Aeronautica presso il Capo di stato maggiore, il quale segnalò anche come essenziale che si tenesse presente il particolare problema degli elicotteri da inserire nel settore trasporto per le esigenze (di soccorso e trasporto in particolari zone) delle quali si era fatto cenno nello studio del 3° reparto.

Nei mesi di agosto e di settembre Costarmaereo - su richiesta dello stato maggiore Aeronautica - acquisisce i dati, da porre a raffronto, sia sugli aerei per il trasporto a medio raggio sia su quelli per il trasporto a breve raggio: quanto a questi, relativamente all'Andover, al Breguet 941, al Buffalo e al G 222; e, quanto ai primi, relativamente al C 160 Transall e al C 130. Ed è in tale occasione che la Lockheed trasmette, per tramite della nostra ambasciata a Washington, l'offerta del 6 settembre 1968 diretta al gen. Nicolò, alla quale si accenna nel su menzionato documento di Cowden del 19 febbraio 1969.

Sempre Costarmaereo riferisce i dati predetti il 13 settembre (v. atti della Commissione inquirente III/7) al 4° reparto dello stato maggiore Aeronautica, il quale conduce lo studio preliminare sull’ammodernamento della linea in stretto coordinamento con lo stesso Costarmaereo e col 3° reparto.

Parallelamente, intanto, sopravvengono segnalazioni sullo stato di efficienza dei C 119 in dotazione. Costarmaereo il 4 settembre 1968 (Commissione inquirente XXIII/B, 32-35) - in risposta a richiesta dello stato maggiore Aeronautica in data 4 luglio 1968 (atti Commissione inquirente XXIII/B - 29) e ribadendo ciò che aveva comunicato in precedenza (doc. Costarmaereo 19 febbraio 1968, in atti Commissione inquirente, III/7 , 136) - indica come termine massimo di impiego l'anno 1972 e specifica le ore, man mano decrescenti dopo il 1970, della presumibile attività di volo, di un numero ridotto di C 119, salva sempre l'insorgenza di inconvenienti imprevedibili. Valutazioni queste, corrispondenti a quelle espresse nello studio datato 25 settembre 1968 del comando della 46ª aerobrigata (archivio stato maggiore Aeronautica - 200271 e seguenti), in cui si rinnova, aggiornandola, la segnalazione degli inconvenienti tecnici dovuti allo stato di usura dei detti aerei e si prospettano soluzioni sostanzialmente analoghe a quella di cui nel su citato studio 25 luglio 1968 del 3° reparto dello stato maggiore Aeronautica.

Tali segnalazioni sul termine massimo di impiego dei C 119 si spiegano anche in relazione al ritardo del programma di costruzione del velivolo nazionale G 222, destinato a sostituirli e alla preoccupazione che si determinasse un pregiudizievole intervallo temporale, non realizzandosi la prevista saldatura tra la costruzione in serie dell'aereo nazionale e l'uscita di linea dei  C 119 (cfr. doc. Costarmaereo 19 febbraio 1968 cit.).

Il ritardo del programma era dovuto al fatto che, dopo la lettera di intenti 20 aprile 1965 per due prototipi del G 222, si erano determinate delle perplessità sulla convenienza economica dell'operazione.

E successivamente, pur essendo iniziata nel 1967 la fabbricazione dei prototipi, si erano avute, nello stesso anno e in quello successivo, determinazioni che incidevano negativamente sulla relativa copertura finanziaria. Al punto che sia il Capo di stato maggiore Difesa (vedi promemoria 5 settembre 1967 al Ministro: archivio dello stato maggiore Aeronautica - 200086) sia il Fanali (v. promemoria 28 maggio 1968 al Capo di stato maggiore Difesa: archivio stato maggiore Aeronautica - 200157) avevano segnalato che i fondi assegnati non avrebbero consentito la prosecuzione del programma, ma soltanto il pagamento dei lavori già eseguiti.

Su tutta l'esaminata problematica del trasporto aereo, si completano, nel dicembre 1968, (rispettivamente il 7 e il 21) gli studi del 3° e del 4° reparto dello stato maggiore Aeronautica (archivio stato maggiore Aeronautica - 201541 e 201284): il primo dei quali viene poi, come si è detto, riformulato mediante coordinamento con gli altri, nello studio del 10 gennaio 1969.

Questo, nell'indicare in via conclusiva la triplice articolata esigenza di aerei a medio e a breve raggio e di elicotteri pesanti, non costituisce dunque, come ritiene la Commissione inquirente, la formulazione di una “ nuova dottrina dello stato maggiore dell' Aeronautica ” sorta ex abrupto nel dicembre 1968, ma trae la sua giustificazione dal coerente svolgimento di una impostazione rimontante ad epoca anteriore anche al settembre del 1968.

Esso, infatti, non fa altro che riesporre con maggiori dettagli e più appropriata terminologia le risultanze complessive, indicando come necessario per le esigenze relative al trasporto a medio raggio - comprese quelle del trasporto in ambito nazionale (aviolancio) richiedenti la stessa capacità di carico e di caricamento - il numero di 15-18 velivoli con caratteristiche nettamente superiori al C 119 (tra i quali il C 130 e il C 160 Transall); per le altre esigenze dell'aerotrasporto in ambito nazionale, il numero di 25-30 velivoli a breve raggio di azione e media capacità di carico con caratteristiche inferiori o pari al C 119 (nella quale classe risulta compreso il progettato G 222 anche se avente qualche caratteristica superiore); e inoltre 25-30 elicotteri pesanti per le esigenze cui si è fatto cenno a proposito della riunione del 2 agosto 1968.

Conclusivamente può dirsi:

che l'indicazione dell'esigenza di un aereo da trasporto a medio raggio (c.d. logistico) sorse in dipendenza di mutamenti (rispetto al 1964) del quadro operativo e si sviluppò progressivamente attraverso una serie di studi lungo l'arco di tempo dal luglio 1968 ai primi del gennaio 1969, coordinati all'interno dello stato maggiore Aeronautica anche sulla base dei dati forniti da Costarmaereo;

che questa esigenza si affiancava a quella parallela e permanente di una linea a breve raggio, in relazione alla quale si ponevano problemi concernenti, da un lato, i tempi di utilizzabilità dei C 119 in dotazione, e, dall'altro, la scelta del tipo di aereo con cui sostituirli: scelta che implicava anche, a sua volta, la valutazione dei tempi di realizzabilità del programma G 222 con riguardo al suo stato di avanzamento e alle cause che ne avevano determinato il ritardo;

che con la terza esigenza relativa agli elicotteri si era così delineata la triplice articolazione della linea di trasporto dell' Aeronautica.

 

  1. Avendo appunto riguardo alla così emersa esigenza di una linea complementare di aerei di più elevate prestazioni (a medio raggio), si spiega l'ulteriore approfondimento della ricerca sui dati relativi a tale tipo di aerei; mentre il maggiore interesse iniziale verso il C 130, piuttosto che verso il C 160 trova la sua ragion d'essere nel fatto che dai dati forniti da Costarmaereo con la sua citata relazione del 13 settembre 1968 risultava, in particolare, esclusa per il secondo tipo di aereo la possibilità di ottenere compensazioni industriali; punto questo considerato essenziale nel quadro di un eventuale approvvigionamento di aerei stranieri.

In ragione di questo interesse per il C 130 si spiega poi la già menzionata missione in USA del febbraio 1969 e il fatto che nel corso di essa i colonnelli Ciarlini, Terzani e Bartolucci ebbero, al Pentagono, presso le autorità USAF (il cui interessamento per le migliori offerte della Lockheed era stato sollecitato il 16 gennaio dal Fanali per il  tramite del generale Wood) quelle conversazioni in tema di compensazioni industriali di cui è cenno nel documento 19 febbraio 1969.

Gli ulteriori contatti sull'argomento si svolsero, tuttavia, direttamente tra la Lockheed e Costarmaereo, a cui fu comunicata (con un telex ritrasmesso da Roha a Jackmann da Parigi: v. doc. 900563 in arch. Costarmaereo) l'offerta del 15 febbraio 1969 con indicazione del nuovo prezzo degli aerei e delle linee sommarie di programmi di compensazioni, oltre che di eventuale coproduzione, seguita da più dettagliate offerte formali del 18 febbraio (arch. cit. n. 900567 a 900573), sulle quali Costarmaereo si espresse con relazione del 21 febbraio al 4° reparto dello stato maggiore Aeronautica (atti della Commissione inquirente XXIII/b, 54). E con Costarmaereo, e in particolare con Nicolò, si svolsero entrambi (nella medesima data del 31 marzo) evidentemente protesi a saggiare la misura dell'interesse italiano, e l'affidamento che la Lockheed poteva porvi, mentre deve escludersi che vi fosse stato un precedente contatto con Fanali nel dicembre 1968, come ritenuto dalla Commissione inquirente sulla base della deposizione di Egan dell'8 giugno 1976, ove si consideri che il teste, pur nella confusione dei ricordi, riporta l'incontro all'epoca in cui il Fanali fu ospite del Dipartimento della difesa in USA, cioè all'aprile 1969 (v. promemoria Bartolucci 11 aprile 1969, stato maggiore Aeronautica - 200482).

 

  1. Se, come s'è visto, anteriormente alla data (17 aprile 1969) in cui la Lockheed decise in via definitiva di sostenere con il pagamento di tangenti la propria campagna promozionale in Italia, e in ogni caso, prima comunque del momento (fine marzo 1969), in cui, in prospettiva dell'adozione di tale decisione, la Compagnia intraprese, attraverso i X., sondaggi orientativi per l'individuazione dei corruttibili e la quantificazione dell'onere della corruzione, il problema italiano dell'ammodernamento del trasporto aereo si era - di per sé - già da tempo andato evolvendo in termini tali da aprire favorevoli prospettive alla Lockheed, per la vendita del suo aereo C 130, le effettive possibilità di successo della Compagnia americana sul mercato italiano rimanevano, comunque, incerte e aleatorie.

E ciò - prescindendo dalla concorrenza del Transall, che la Lockheed, dopo l'esperienza negativa del P 3, poteva, a ragione (o a torto) temere che si imponesse con il ricorso a “ regalie ” (dal che la considerazione di Smith, nella lettera a Valentine citata, “ in questa arena ... stiamo tentando di controbilanciare tattiche dello stesso tipo messe su questa volta da una combinazione di francesi e di tedeschi ”) - in dipendenza soprattutto, delle croniche ristrettezze e difficoltà del bilancio della Difesa e dell'Aeronautica in particolare: di cui è dato cogliere (a titolo esemplificativo) un riflesso eloquente nel documento 15 marzo 1969 (arch. dello stato maggiore Aeronautica 201961) con il quale il Capo di stato maggiore Difesa invitava a ridurre le dimensioni (che “ nell'attuale situazione del Paese ” non sarebbero state condivise in sede politica dei “ progetti di stato di previsione ” presentati dalle varie armi, tra cui appunto, il progetto dell'Aeronautica (prevedente una spesa di 9 miliardi per il programma G 222 e di 15 miliardi per l'ammodernamento della linea di trasporto con l'acquisto di 20 C 130 o C 160 Transall).

Tali immanenti difficoltà. finanziarie - ove, come era prevedibile, non avessero consentito la coesistenza temporale delle programmazioni per entrambi gli obiettivi prefissi - potevano far temere che venissero proposte le operazioni per l'acquisizione di un aereo a medio raggio, rispetto a quelle rivolte alla realizzazione dell'aereo a breve raggio; vuoi perché tale era quello in dotazione (il C 119) la cui situazione era al centro del problema dell'ammodernamento del trasporto aereo; vuoi perché nella stessa categoria rientrava il G 222 concepito come il naturale successore del C 119. Il cui programma di fabbricazione, se pure condotto avanti con ritardo (dovuto - come si è visto - al cronico problema della carenza di fondi: v. anche deposizione Monti, istrutt.; Zattoni e Filippone, dibatt.) continuava, comunque, ad essere patrocinato da Costarmaereo, per ragioni di tutela del lavoro delle maestranze italiane e di prestigio dell'industria aeronautica nazionale (cfr. Costarmaereo a stato maggiore Aeronautica 19 febbraio 1968 - 12 settembre 1968: atti della Commissione inquirente III/7 cit.), oltreché per la speranza di acquisizione di un mercato internazionale (v. dep. Filippone, Zattoni, Monti, Colagiovanni). In linea, del resto, con l'opinione dello stesso stato maggiore Aeronautica, il quale dopo avere in una comunicazione a Costarmaereo del 16 febbraio 1969 (n. 63 della doc. relativa al contratto per prototipi G 222) confermato che la realizzazione dei prototipi rispondeva ad una “ esigenza dell'Amministrazione militare ” insisteva, alla fine del marzo e alla metà. dell'aprile nonostante il predetto atteggiamento del Capo di stato maggiore della Difesa, affinché nella previsione di spesa per il 1970 si richiedesse, oltre quella per l'approvvigionamento di un aereo a medio raggio, anche una prima rata di 5 miliardi per il programma relativo ai detti prototipi da completarsi con ulteriori stanziamenti negli anni successivi (v. doc. 25 marzo e 14 aprile 1969, in arch. dello stato maggiore Aeronautica 200440 e 200479).

 

  1. La prospettiva di questi ostacoli (di cui era ben consapevole la Lockheed, come desumesi delle esplicite ammissioni di Kotchian alla SEC. l'8 aprile 1976; e dal “ riassunto dati ” SEC. 44522 - compilato da Tomlinson il 28 agosto 1969, ove si trova indicato, sotto la voce “ concorrenza aeromobili ”, accanto al Transall, appunto il G 222 Fiat) si traduceva in motivo di necessità per la compagnia americana, di assicurarsi un consistente appoggio e sostegno, già in fase amministrativo-militare. E ciò anche in funzione di una soluzione che fosse oltreché favorevole, soprattutto la più sollecita possibile, per l'urgenza che in quel momento aveva la compagnia di costruire “ per non interrompere la linea di montaggio del C l3O ” (v. Kotchian deposizione 8 aprile 1976 cit.).

Quest'appoggio, su cui la Lockheed aveva necessità di contare, doveva d'altro canto, per essere efficace, essere assicurato a livello non inferiore a quello di Capo di stato maggiore Aeronautica (appunto il “ Pun ”, di cui alla lettera 28 marzo 1969 di Smith a Valentine), il quale soltanto avrebbe potuto contrastare in sede interforze le eventuali resistenze al soddisfacimento in via prioritaria delle esigenze relative al trasporto logistico e costituire, inoltre, una garanzia di continuità di indirizzo rispetto alla fase decisionale di competenza del Ministro, anche in prospettiva di possibili mutamenti del quadro politico quali paventati dalla Compagnia americana (sul che v. il riferimento, nella comunicazione interdipartimentale 21 agosto 1969 già citata, al “ sempre volatile sfondo politico italiano ”).

Il gen. Fanali, che rivestiva la carica sopradetta, si inseriva, pertanto, come elemento chiave nel piano strategico della Lockheed: le possibilità di successo del quale erano, d'altra parte, come si è detto, agevolate dal fatto che lo stesso Fanali, nell'aprile 1969, risultava già orientato in senso tendenzialmente favorevole all'acquisizione del C 130.

 

  1. Questi, dunque, gli antefatti dell'intesa corruttiva. Tale intesa venne poi effettivamente raggiunta, come è dato desumere dalla circostanza sicuramente provata che tangenti, almeno per 70.000.000 di lire, furono corrisposte dalla Lockheed al Fanali, per il tramite del coimputato Camillo Crociani.

Quest'ultimo era in precedenti rapporti di conoscenza con X.Y., che verosimilmente lo indicò al fratello Ovidio come l'uomo adatto a pilotarlo negli ambienti militari e delle forniture aeronautiche. E fu Crociani a mettere, infatti, a disposizione la società, a lui sostanzialmente appartenente (ed all'uopo costituita) denominata Com.El., per stipulare, il 18 ottobre 1969, un accordo di collaborazione con la Lockheed.

Tale accordo, come risulterà dall'esame del suo contenuto e dalle emergenze probatorie, aveva l'esclusiva finalità di copertura di compensi corruttivi. E di fatto la Com.El. (prevalentemente se non totalmente) fu utilizzata per i pagamenti in favore del gen. Fanali quanto meno al momento conclusivo della registrazione del contratto di acquisto dei 14 C 130 da parte del Governo italiano.

Riservando, peraltro, ad una parte successiva l'esame dell'accordo Com.El. - e, con esso, della posizione del Crociani - occorre a questo punto stabilire gli elementi ulteriori del momento e del contenuto dell'intesa corruttiva, con la quale già si consuma il reato di corruzione, attesa la rilevanza di tali elementi proprio ai fini della qualificazione giuridica della corruzione medesima.

Orbene, quanto al momento, il Collegio ritiene che esso dovette essere certamente anteriore all'accordo Com.El. del 18 ottobre 1969 - dacché non avrebbe avuto senso altrimenti la predisposizione in questa data di un accordo strumentale alla corresponsione dei pagamenti illeciti - e può approssimativamente farsi risalire quanto meno al luglio-agosto 1969, epoca in cui il Fanali preparò e trasmise il primo promemoria al Ministro, sicuramente ispirato - come si vedrà - dall'intento di favorire la Lockheed.

Quanto al contenuto dell'intesa corruttiva, può affermarsi che il Fanali promise pieno appoggio alla Lockheed per rendere possibile l'acquisizione del velivolo C 130 da parte del Governo italiano, mediante il superamento degli ostacoli o delle resistenze che a tale acquisto si potessero frapporre.

 

  1. Circa la preparazione del promemoria al Ministro del 9 agosto 1969, significative appaiono le circostanze di fatto e di tempo in cui tale preparazione si inserisce. Esse evidenziano - parallelamente e in stretto collegamento con lo svolgersi dei rapporti della Lockheed con il suo interlocutore naturale Costarmaereo in merito alle offerte, specialmente per quanto attiene alle compensazioni industriali o alla coproduzione del velivolo - un'attività di continua informazione circa la evoluzione di tali rapporti, svolta da X.X., nei confronti del Capo di stato maggiore dell' Aeronautica.

Tale attività risulta tra l'altro dalla lettera 3 luglio 1969 (atti Martella IV /1), con cui il X. invia a Fanali dati di confronto sui costi dell'aereo da trasporto e gli preannuncia che prenderà parte alla visita che i dirigenti della Lockheed gli farebbero il 12 luglio, e dalla lettera 30 luglio 1969 (atti Martella IV /1) con cui lo stesso X., con riferimento ad una precedente conversazione telefonica, informa il Capo di stato maggiore dell'adesione della Finmeccanica (che tramite la consociata Aerfer, si riteneva a quell'epoca potesse coprodurre il C 130), alla proroga dell'offerta Lockheed del 17 giugno con scadenza al 31 luglio.

A ciò corrisponde un coinvolgimento del Fanali nei detti rapporti con la Finmeccanica (v. anche la deposizione Tupini), con coordinazione dei tempi e modi più opportuni di intervento in una con X.X.. Il che trova riscontro nell'appunto dello stato maggiore Aeronautica 31 luglio 1969 a firma Bartolucci (atti Martella IV /1) in cui si annota che, secondo il giudizio del C.S.M. e del professore X., sarebbe stato quello “ il momento propizio ” per l'inoltro al Ministro di un promemoria sul trasporto logistico, e che il Fanali, “ dopo un colloquio con il dottor Tafuri assistente del Tupini ”, aveva disposto di attendere il consiglio di quest'ultimo per un coordinamento del documento “ ai fini di una eventuale e più opportuna presentazione ”.

Analogamente significativo, del resto, è il fatto in sé dell'iniziativa assunta dal Fanali, di informare del problema direttamente il Ministro, la quale appare intempestiva non essendo stata ancora espressa in sede collegiale l'opinione di tutti i Capi di stato maggiore.

A parte tali considerazioni, è proprio il contenuto del promemoria 9 agosto 1969 e di quello successivo del 22 settembre, in relazione al comportamento del Fanali nella seduta dei Capi di stato maggiore del 17 ottobre 1969, che rivela una condotta, evidentemente corrispondente al patto corruttivo, di pieno appoggio alla Lockheed: appoggio che si esplica mediante una esposizione dei dati del problema strumentalmente orientata in funzione del superamento degli ostacoli di carattere finanziario e industriale che si frapponevano a una tempestiva scelta del velivolo americano in modo da soddisfare l'esigenza di continuità della produzione.

 

  1. Quanto al profilo di carattere finanziario, è sintomatico il modo con cui il Fanali cerca di superare quello che alla Lockheed appariva il pericolo maggiore - e cioè che l'avvio del programma relativo all'acquisto dell'aereo logistico venisse differito (in vista di una coordinata programmazione finanziaria che tenesse anche conto del trasporto tattico) specialmente per il prevalere di resistenze dirette a destinare i fondi reperibili al programma G 222.

Occorre considerare che nel promemoria del 9 agosto 1969:

  1. a) si sottolinea anzitutto che non è operabile la scelta tra il G 222 e il Breguet 941/S fino al termine (“ la proposta... potrà essere formulata entro la fine del corrente anno ”) delle prove operative in corso sul velivolo francese, e si aggiunge che, quale che sia la scelta, l'onere per l'acquisizione dei velivoli di serie potrà interessare gli esercizi finanziari 1971-77, per un inizio di produzione previsto intorno al 1972-73;
  2. b) si indica come prevedibile la diminuzione di efficienza, al di sotto del minimo sopportabile, dei C 119 in dotazione, e ciò entro l'arco di tempo dal 1971 al 1972, così da rendersi necessario dare al più presto l'avvio al graduale ritiro dei medesimi dalla linea di volo.

Ed è dalla convergenza di tali argomentazioni che si fa sostanzialmente discendere (a parte il generico accenno alla finalità di acquisire una capacità di trasporto su lunghe distanze, posta già a fondamento della detta articolazione della linea di trasporto) la conclusione che, non potendosi attendere sino alla data di prevista acquisizione del velivolo tattico, “ l'acquisizione del velivolo da trasporto logistico è della massima priorità... per dare tempestivo inizio alla progressiva improrogabile sostituzione della linea dei velivoli C 119 ”.

Ora, per quanto attiene al punto sub A) deve convenirsi (sulla base delle risultanze già ampiamente esaminate) che nell'agosto 1969 lo stato di avanzamento del programma G 222 era tale che l'acquisizione del velivolo di serie non era ritenuta prevedibile per la data approssimativamente indicata dal Fanali, quale termine massimo di possibile impiego dei C 119.

Infatti, lo stesso Costarmaereo prevedeva che l'entrata in linea dei primi velivoli non potesse avvenire prima di 3-4 anni dalla lettera di intenti, pur se questa venisse emessa appena avvenuto il volo del prototipo, il quale a sua volta, era stato ritenuto prevedibile per il secondo semestre 1970, nel quale poi fu realmente effettuato (v. Costarmaereo 22 marzo e 20 aprile 1967; il promemoria del generale Nicolò 3 luglio 1972, in doc. sul programma G 222; e stato maggiore Aeronautica 21 dicembre 1968 cit.).

Ed è anche vero che la necessità di un raffronto fra il programma G 222 col Breguet in corso di sperimentazione può apparire, con riguardo a quel momento, giustificata dal fatto che il velivolo francese era stato appunto fin da principio segnalato negli studi dello stato maggiore Aeronautica, come meritevole di particolare considerazione, rispetto al G 222, per le caratteristiche di decollo e atterraggio corto.

Tuttavia si ha anche motivo di pensare che l'indicazione del Breguet avesse già, in quel promemoria, funzione strumentale di distogliere l'attenzione dal G 222, tanto più se si considera che il Fanali continuò a sostenere il Breguet successivamente, nella seduta dei Capi di stato maggiore allorché - come si vedrà - egli era già a conoscenza del giudizio sfavorevole degli uffici dello S.M.A. e ancor prima era stato da Costarmaereo informato, con relazione del 25 settembre 1969, che il Breguet presentava una “ insufficiente tangenza operativa ” e che per ovviare a tale “ grave limitazione ” sarebbero state necessarie sostanziali modifiche la cui messa a punto avrebbe richiesto “ un notevole e dispendioso lavoro di sviluppo ” (Atti Commissione inquirente XXIII/b).

Ciò che soprattutto rileva riguarda il secondo punto concernente il termine ultimo di impiego dei C 119, in quanto la esposizione del Fanali appare non rispondente al dovere di fornire al Ministro una obiettiva informazione.

La Corte non intende censurare quella parte del promemoria in cui si richiama una dichiarazione in sede NATO di obsolescenza del C l19 a decorrere dal gennaio 1970, perché se ne trova, se non un diretto riscontro documentale, un accenno, nella deposizione dibattimentale del gen. Vedovato.

Né la Corte vuole negare che lo stato di usura dei C 119 potesse essere allora tale da giustificare la previsione di una grave diminuzione dell'efficienza, durante il periodo di tempo 1971-72, e la preoccupazione in ordine alla possibilità di assolvere durante quello stesso biennio alle esigenze del trasporto aereo nazionale e di quelle relative agli eventuali compiti NATO (vedi, al riguardo, oltre alle segnalazioni della 46ª aerobrigata e alle note di Costarmaereo 4 settembre 1968 e 29 agosto 1969, le numerose dichiarazioni dei testi, tra cui i generali Vedovato, Giraudo e Filippone).

Ma, nella scelta degli elementi essenziali da sottoporre al Ministro, non si sarebbe dovuto trascurare di far riferimento anche alla prospettiva di un possibile prolungamento della vita residua dei C 119 fino al 1974-1975, in vista della “ saldatura con l'approvvigionamento del nuovo aereo da trasporto tattico ” (G 222). Prospettiva, questa, formulata nel ricordato studio del 4° reparto dello stato maggiore aeronautico in data 21 dicembre 1968 e nel successivo promemoria .del medesimo ufficio datato 5 maggio 1969, a firma del colonnello Davite, nel quale venivano esposti in dettaglio gli interventi tecnici necessari e sufficienti, e l'onere economico era preventivato in 1.500 milioni.

Ed è da evidenziare che lo stesso Fanali aveva approvato tale proposta (vedi l'appunto del 21 giugno 1969 del 4° reparto, ufficio 3°), sicché l'averla ignorata nel promemoria al Ministro palesa la sua preoccupazione che essa potesse contraddire l'urgenza di immediato acquisto del C 130 prospettata, come si è visto, “ anche in funzione della improrogabile sostituzione dei C 119 ”.

 

  1. Sotto altro profilo, anche l'aspetto industriale del propugnato acquisto dei C 130 appare prospettato dal Fanali in termini che vanno al di là della sua obiettiva consistenza. Sostanzialmente egli espone quanto contenuto nella relazione del 1° luglio, sulla base dei dati fino allora acquisiti da Costarmaereo, con particolare riguardo alle proposte di coproduzione-compensazione. Ma le successive valutazioni critiche e dubitative espresse su tali proposte, in sede tecnica, vengono trascurate e restano assorbite nel generico marginale inciso “ anche se il valore di queste compensazioni non è ancora valutabile sul piano dei particolari ”.

Laddove ben altra era la puntualità dei rilievi che appena pochi giorni prima aveva formulato l'ufficio centrale allestimenti militari, con una lettera a stato maggiore aeronautico del 22 luglio 1969 firmata dal gen. Matacotta, il quale riferiva notizie attinte direttamente da membri del Dipartimento della Difesa USA, incontrati, il 9 luglio 1969, in una riunione cui avevano partecipato anche ufficiali dello stato maggiore Aeronautica.

In questa lettera - con riguardo, in particolare, alla offerta di concessione da parte degli USA di un congruo numero annuale di grandi revisioni di motori di aerei C 130 (contraddistinte con la sigla IRAN) di stanza in basi mediterranee - si rileva, infatti, che tale ipotesi “ sembra al momento attuale non basata su elementi positivi “ per cui ” se questa realtà non potesse essere modificata, neppure con interventi politici, la conclusione cui si dovrebbe logicamente pervenire, basata su elementi esclusivamente tecnico-economici, sembrerebbe essere quella della rinuncia all'acquisto dei velivoli ”.

 

  1. Nello stesso disegno di accentuare gli elementi (anche eventuali) atti ad agevolare l'acquisto del C 130 rientra da parte del promemoria Fanali, relativa all'aspetto finanziario, laddove sottolinea che “ l'operazione potrebbe essere facilitata mediante l'accensione di crediti governativi concessi dagli USA a basso tasso d'interesse, da rimborsare in sette anni ”, Fanali tace al Ministro quanto da lui ben conosciuto sulla difficoltà di tale operazione.

E, infatti, da rilevare che la prospettiva di prestito USA - effettivamente accennata nell'offerta della Lockheed esaminata da Costarmaereo nel suo rapporto del 21 febbraio 1969 - era stata poi coltivata direttamente dallo stato maggiore Aeronautica (v. i promemoria Bartolucci 11 aprile 1969; 1° luglio 1969) tra l'altro anche nella già menzionata riunione del 9 luglio 1969 presieduta da Monti. Ma tale proposta veniva dal sig. Alne (del Dipartimento della difesa USA), presente alla riunione, definita quale ipotesi di estrema difficoltà (very unhappy subject).

In conclusione, il contenuto del menzionato promemoria 9 agosto 1969, esaminato nelle varie parti di che si compone, dimostra inequivocabilmente come, a mezzo di esso, il Fanali (evidentemente, a questo punto, già legato dal patto corruttivo con la Lockheed) mirasse, più che a dare al Ministro un'informazione aggiornata sul problema del trasporto aereo nella sua globalità, e premere perché, nel contesto di questo, si definisse la “ priorità ed urgenza ” dell'acquisto del C 130 (in ciò essendo, il Fanali, d'altra parte, confortato dalla convinzione, maturata antecedentemente all'intesa corruttiva e del resto condivisa dagli altri organi del Ministero Difesa, che il velivolo in questione fosse tecnicamente valido e rispondente a reali esigenze dell' Aeronautica militare).

 

  1. Dopo il ricordato intervento del Fanali, Costarmaereo non mancò di segnalare allo stato maggiore aeronautico gli aspetti problematici di carattere economico-industriale inerenti alla (eventuale) operazione di approvvigionamento dei C 130.

In una comunicazione al 4° reparto dello stato maggiore Aeronautica del 15 settembre 1969 (a firma Filippone) - in pari data trasmesso in copia anche all'ufficio del segretario generale (ufficio affari tecnici) - la detta Direzione generale commentava le nuove offerte della Lockheed in data 8 settembre, con le quali si prospettavano migliori condizioni sia rispetto alla coproduzione Lockheed-Aerfer che alle compensazioni industriali: e, mentre escludeva in ogni caso, la convenienza della prima, valutava che le compensazioni concretamente ottenibili non superassero 4-5 miliardi di lire, pari al 10 % della spesa di 40-50 miliardi da affrontare nel caso di acquisto diretto dei velivoli completi presso la Lockheed (atti della Commissione inquirente III/g).

Ma il Fanali, che il 22 settembre inviò un nuovo promemoria al Ministro (atti Commissione inquirente III) al dichiarato scopo di “ delineare un punto aggiornato della situazione ”, benché vi accenni alla insufficienza delle compensazioni effettivamente offerte dalla Lockheed, non pone nel dovuto risalto la inadeguatezza di esse e soprattutto – mentre rende noto di aver disposto la continuazione da parte di Costarmaereo delle attività di negoziazione - omette di riferire il giudizio pessimistico della stessa Direzione tecnica, non solo sulla possibilità della Lockheed di garantire altre compensazioni, ma anche sulla reale volontà di “ intraprendere alcuna azione concreta in merito ”.

Ed è da aggiungere che, quale ragione della già prospettata urgenza di affrontare per primo, in ordine di tempo, il problema relativo al velivolo da trasporto logistico, rispetto a quello del trasporlo tattico, egli - riprendendo l'argomento - adduce l'esigenza tecnica di un avvio della produzione del detto velivolo in modo da consentire l'introduzione in linea “ entro il termine di circa 12 mesi ”, quasi che ciò non implicasse la soluzione del problema di carattere finanziario. Il quale problema d'altra parte non sarebbe stato risolto, ma soltanto ridotto, pur se si fosse potuto ragionevolmente contare su un prestito USA, la cui prospettiva, per di più, appariva - s'è visto - tuttora assai incerta.

In altri termini appare chiaro che volutamente il Fanali trascurava una approfondita esposizione dei due problemi, quello finanziario e quello delle compensazioni industriali, che assumeranno poi particolare rilievo, quali ostacoli da superare, anche - come si dirà - nella fase della vicenda in cui sarà in carica il Ministro Tanassi.

Seguirono, il 1° ottobre 1969, nuove offerte di compensazioni da parte della Lockheed, ma pur esse furono valutate con perplessità da Costarmaereo, che le stimò non superiori a 8-9 miliardi di lire (v. doc. Costar. 9 ottobre 1969, atti della Commissione inquirente III/6).

Intanto lo stato maggiore Difesa, al quale, per disposizione del Ministro, era stato trasmesso per il parere il primo promemoria del Fanali, aveva raccolto le opinioni espresse (in vario senso) dai singoli reparti.

 

  1. Si pervenne così – dopo che sul problema del trasporto vi era stato, il 10 ottobre 1969, un incontro tra il Ministro Gui e il Presidente del Consiglio Rumor – alla riunione del comitato dei capi di stato maggiore del 17 ottobre 1969, alla quale parteciparono – oltre al generale Vedovato Capo stato maggiore Difesa, che presiedette, e ai generali Fanali, Marchesi e all’ammiraglio Spigai (questi ultimi due, rispettivamente per l’Esercito e la Marina) – anche il generale Girando, quale segretario generale della Difesa e il generale Zattoni, da poco direttore generale di Costarmaereo.

Risulta dal resoconto della seduta che non vi furono sostanziali contestazioni sulla prospettata necessità di articolazione del trasporto aereo nelle due classi di velivoli e sulla preferenza dell’aereo C 130 per quella a medio raggio, ma soltanto – e da parte del generale Marchesi – in ordine al problema finanziario nel contesto della politica di programmazione degli acquisti.

Egli rilevò che era difficile comprendere come mai le prospettate esigenze di potenziamento del trasporto aereo potessero presentarsi con carattere di “ massima priorità e di estrema urgenza ” subito dopo aver discusso, concretato e presentato una programmazione elaborata durante il primo semestre di quell’anno e proiettata, per i programmi di maggiore impegno al 1974.

Rivendicò, quindi, le attribuzioni del Comitato dei Capi di stato maggiore in sede di programmazione tecnico-finanziaria, lamentando che fosse stato di fatto esautorato. E osservò che, qualora il finanziamento del programma di acquisizione del velivolo logistico dovesse avere inizio dal 1870, le risorse necessarie avrebbe dovuto essere reperite dallo stato maggiore Aeronautica nell’ambito dei propri stanziamenti.

Tuttavia, lo svolgimento della discussione mostra chiaramente, ancora una volta, la consonanza del comportamento del Fanali rispetto agli intenti della Lockheed, soprattutto per ciò che attiene, da un lato, al numero di C 130 da acquistare, e dall’altro alla scelta del velivolo tattico.

Infatti – essendo stata prospettata dal gen. Giraudo la opportunità di limitare per il momento il programma C 130 all’acquisizione di soli 10 velivoli – il Fanali si preoccupò di contenere la riduzione entro il minimo di 16, e per di più, non per ragioni operative, bensì adducendo che una maggiore riduzione avrebbe reso antieconomico l’impianto di una linea di revisione IRAN in Italia, cioè con riguardo alla convenienza delle compensazioni industriali di cui lo stesso Zattoni aveva poco prima dichiarato, nella medesima seduta, di non potere ancora precisare la consistenza. E ciò a volere tacere delle circostanze che la progettata linea di revisione IRAN non era esclusivamente legata al numero degli aerei italiani, ma si riferiva anche agli aerei di stanza in altre basi mediterranee. E il comitato, di fronte alla insistenza del Fanali, finì per far proprio il suo parere.

Quanto alla scelta del velivolo tattico, il comitato, passò ad occuparsene dopo di aver riconosciuto l'opportunità di prospettare che alle esigenze per l'acquisto dei velivoli logistici e anche di quelli tattici si provvedesse con assegnazioni di fondi extrabilancio, senza pregiudizio dei 70 miliardi già richiesti per altri programmi della Difesa.

E il Fanali tornò a porre in rilievo che lo stato maggiore Aeronautica andava orientandosi, anziché sul G 222, sul Breguet, e si dichiarò personalmente favorevole all'adozione di questo, alla duplice condizione che venisse adottato anche dalla Francia e che si avesse sufficiente garanzia circa l'effettivo raggiungimento delle prestazioni dichiarate.

Tali dichiarazioni non possono questa volta - come già si è anticipato nell'esame del promemoria del 9 agosto 1969 - non apparire in funzione dell'intento di stornare l'attenzione dal programma G 222 (di cui la Lockheed si preoccupava), posto che lo stesso Fanali ha ammesso (vedi la sua memoria personale diretta a questa Corte in data 25 ottobre 1977, p. 16) che il 4 ottobre 1969 era rientrato dalla Francia il gruppo di lavoro inviato colà per prendere parte a un ciclo di prove relative all'impiego del velivolo e, sebbene all'epoca della riunione del comitato non si disponesse ancora della relazione completa, “ pur tuttavia era già stato presentato un resoconto verbale della missione molto sfavorevole al Breguet stesso ”.

Non a caso - alla risoluzione del Comitato, che sulla base della situazione prospettata condivise (non escluso in ultimo lo stesso gen. Marchesi: v. p. 21 del resoconto) gli orientamenti del Capo di stato maggiore decidendo di portarli a conoscenza del Ministro - fece seguito Costarmaereo con una nota allo stato maggiore Aeronautica del 21 ottobre 1969 a firma del gen. Zattoni (il quale non sarebbe stato presente all'ultima parte della riunione) con cui ribadiva che “ il Breguet non può essere considerato un sostituto del C 119 ”, laddove il G 222 “ è un velivolo cosviluppato da tutte le industrie qualificate nazionali, aggiornato con l'elettronica più moderna e con capacità di carico secondo gli standards internazionali più aggiornati. Garantisce il massimo di ore di lavoro all'industria italiana ”.

 

  1. Il 18 ottobre 1969 (la data è pacifica ed è stata anche espressamente confermata dall'imputato Antonelli), il giorno quindi immediatamente successivo a quello in cui si era tenuta la riunione dei capi di stato maggiore, conclusasi (in conformità al parere espresso dal Fanali) con l'approvazione della scelta del C 130 (e la decisione di portarla a conoscenza del Ministro), la Lockheed-Georgia, produttrice del velivolo e, per essa, il vicepresidente Egan (plenipotenziario della campagna italiana), stipulò un accordo con la società Com.El. (si dirà poi dell'altro contratto con la società Tezorefo, che risulta, in pari data, firmato dallo stesso Egan), avente formalmente ad oggetto una non meglio definita “ assistenza nella trattativa per la vendita di 20 C 130 H in più o in meno al Governo italiano », dietro commissione di 10 milioni di lire per ogni aereo venduto, da pagarsi metà al rilascio di una lettera di intenti entro il 31 gennaio 1970 e metà alla registrazione del contratto, con clausola di restituzione delle somme riscosse, in caso di cancellazione dell'ordine.

Su questo documento, invero fondamentale, che porta alla ribalta la società Com.El. ed, a mezzo di essa, l'imputato Camillo Crociani che ne è risultato l'effettivo proprietario, occorre ora soffermarsi. Il primo dato di immediata evidenza è rappresentato proprio dalla indicata relazione di conseguenzialità dell'accordo rispetto alla scelta (in sede interforze) del velivolo americano.

La difesa dell'imputato Crociani ha tentato, invero, di negare l'esistenza di qualsiasi collegamento tra i due eventi, sostenendo che la lettera-accordo Com.El. sarebbe stata sottoscritta nell'assoluta ignoranza della riunione dei capi di stato maggiore, e ciò ha preteso di inferire dalla circostanza che nel detto documento si ha riguardo ad un numero i (20) aerei che non coincide con quello (16) sul quale il comitato espresse il suo parere favorevole.

Ma l'argomento rivela. tutta la sua inconsistenza ove soltanto si consideri che, nell'accordo in argomento, si fa in realtà riferimento ad un numero di « 20 aerei in più o in meno », segno evidente che il testo fu formulato in previsione di una decisione definitiva sul numero, che infatti sarebbe stata adottata solo alla fine dell'anno. E non a caso il successivo accordo Com.El.-Lockheed, modificativo del primo, redatto il 16 aprile 1970, preciserà poi il numero di 14 aerei, quale a quel momento si era definitivamente stabilito.

Il vero è - come già anticipato - che scopo effettivo dell'accordo 18 ottobre citato fu soltanto quello di predisporre un meccanismo di copertura dei pagamenti illeciti, nel senso, cioè, che, con formale imputazione alle prestazioni fittizie in esso indicate, la Lockheed si riprometteva di ottenere, per le proprie esigenze contabili, ricevute «pulite» delle erogazioni corruttive, che - al momento dell'avvenuta scelta (in sede interforze) e della ritenuta imminenza della vendita del proprio aereo - doveva dimostrare di essere pronta ad effettuare.

La prima dimostrazione di quanto affermato discende dall'esame delle stesse vicende relative alla costituzione, vita ed estinzione della Com.El., le quali già di per sé evidenziano l'esclusiva finalizzazione della società al detto accordo con la compagnia americana.

Ed invero, quanto alla costituzione - a parte il rilievo di carattere temporale che questa avvenne formalmente il 25 novembre 1969 e, cioè, addirittura dopo la sottoscrizione della lettera contratto del 18 ottobre citato - sono comunque significative le modalità con cui si pervenne, quali risultano dalle convergenti dichiarazioni degli imputati Antonelli e Fava, dalle ammissioni del Crociani nel suo esposto autografo del 1° settembre 1976 e dalle dichiarazioni della teste Ortolani. L'iniziativa partì dal Crociani, che chiese all'avvocato Antonelli del cui studio era da tempo cliente, una « società libera », alla quale affidare attività di rappresentanza.

L' Antonelli mise a disposizione la società « Via Varese » , creata nel lontano 1963 e da allora non funzionante (che appunto il 25 novembre si sarebbe trasformata in Com.El.), provvedendo, dietro richiesta dello stesso Crociani, alla intestazione fittizia delle relative azioni alle sue collaboratrici Maria Fava e Ortolani, le quali già in passato avevano dato la loro adesione ad analoghe operazioni, ricoprendo anche cariche (di amministratore o sindaco) in altre società « di comodo » del Crociani.

Amministratrice della Via Varese-Com.El. fu nominata la stessa Fava presso la cui abitazione fu stabilita la sede sociale.

Creata, dunque, in coincidenza con l'accordo con la Lockheed, la Com.El. d'altra parte, nessuna operazione economica svolse oltre a quella di riscossione (come si vedrà) nel giugno 1970 e nell'ottobre 1971 delle due rate di 70 milioni ciascuna (provenienti dalle tangenti Lockheed alle date stesse affluite in Italia) che X.X. consegnò alla Fava, la quale a sua volta le rimise al Crociani.

In relazione ad un altro contratto che sarebbe stato stipulato con la « Selenia » nel gennaio 1970 ( cui fa riferimento la difesa del Crociani per inferirne l'effettiva operatività della Com.El.), se pur risulta un indiretto riscontro documentale, non si registrano però altri compensi in favore della Com.El. tranne un versamento di circa 9 milioni, a distanza di tempo, nell'aprile 1973.

La Com.El., inoltre, non aveva (o comunque non è risultato che avesse) conti correnti, non un capitale (che nominalmente era indicato in 30 milioni) effettivamente versato, non una cassa o un fondo cassa, mentre, quanto alla sua contabilità lo stesso Antonelli l'ha definita « fantasma ».

Sta in fatto che - dopo che nell'ottobre 1971 intervenne la registrazione del decreto di approvazione del contratto per l'acquisto degli aerei C l3OH (evento in coincidenza del quale, in base all'accordo 18 ottobre 1969, citato ed alla successiva modifica del 16 aprile 1970, doveva avvenire il saldo del pagamento) - la vicenda della Com.El. può dirsi conclusa. Dimessasi la Fava, la società venne, infatti, mantenuta artificiosamente in vita, succedendosi nella carica di amministratore vari prestanome (Ferretti, Mariani, Ingrosso, v. atti Martella II, 118 ss.) e mutando più volte la sede sociale, l'ultimo indirizzo risultando essere quello di via dell'Olmo in Larino (CB), dove si rinvengono varie altre società che, come la Com.El., non hanno mai svolto effettiva attività (atti Martella III, 2,3).

 

  1. La totale finalizzazione della Com.El. all'accordo con la Lockheed è stata, del resto, confermata anche da X.X., là dove, riassumendo le descritte vicende della società, egli ha dichiarato che questa fu la « scatola vuota » suggerita dal Crociani.

Né può darsi credito alla tesi difensiva che questa scatola sia stata poi riempita di un contenuto lecito, rappresentato (dopo che era venuta meno una iniziale prospettiva di collaborazione e distribuzione di pezzi di ricambio) da un'attività di « consulenza » personale del Crociani.

È poco credibile, invero, che quest'ultimo possa essere stato ingaggiato per svolgere le attività indicate nel suo esposto dell'1 settembre 1976, trattandosi, per un verso, di suggerimenti di carattere empirico (quale fase seguire da vicino, presso quale ufficio reperire la pratica, etc.) tali che X.X. certamente non li avrebbe richiesti ad un uomo della statura del Crociani e, per altro verso, di pareri legali, che il Crociani, nonostante la sua « pressoché trentennale esperienza nel campo delle forniture allo Stato », non era il più adatto a rendere, come del resto dimostra il fatto che, per la stesura della semplice lettera-contratto Com.El.-Lockheed, egli si avvalse dell'esperienza del legale Antonelli (che concordò con X.X. le relative clausole).

Lo stesso Ovidio non ha dato, del resto, connotazioni più precise a questa presunta consulenza del Crociani, parlando di un suo ruolo generico di « orientamento » e di un solo suggerimento specifico con riguardo all'ipotesi di un contratto settennale con consegne anticipate.

Né va trascurato, al riguardo, il rilievo che la Lockheed poteva avvalersi, in materia, di un contrattualista di fama internazionale come X.Y. - anche da Ovidio definito il potenziale « lawyer » (legale) per il contratto C 130 - il quale effettivamente poi diede ( come si vedrà) i suoi pareri, sia per la vicenda del prestito I.M.I., sia in occasione dell'emissione della lettera d'intenti del giugno 1970.

Sta di fatto che i documenti della Lockheed, relativi al periodo 1969-71, non contengono nessun riferimento ad attività personali, quali che siano, del Crociani; il che riconferma che, per la compagnia, questi si identificava con la Com.El.

Analogamente i numerosi testi sentiti, civili e militari, hanno concordemente dichiarato di aver conosciuto il Crociani in altre occasioni e per motivi diversi, mai in ragione della asserita qualità di consulente della Lockheed.

Né vale in contrario il rilievo difensivo, secondo cui l'annotazione contenuta nel memorandum di Cowden a Ricke e Morrow - che più dell'85 % delle spese promozionali andò ai partiti politici - implicherebbe che il rimanente 15% (appunto la somma corrisposta alla Com. El. sarebbe stato erogato in maniera legittima, per un'attività, quindi, effettiva e lecita del Crociani.

Dacché, invero, anche il detto 15 %, nel citato memorandum, è pur sempre considerato sotto l'unica voce « spese promozionali », per cui l'annotazione di Cowden non si spiega altrimenti che nel senso che più dell'85 % delle spese (corruttive) complessive andò a partiti politici, mentre il restante 15 % ebbe un'altra destinazione, ma sempre la stessa causa.

Laddove, se la somma indicata nell'accordo Com.El. (ammontante, in relazione al numero poi stabilito di 14 aerei, a L. 140.000.000 pari a dollari 224.000) effettivamente avesse dovuto compensare il Crociani per i suggerimenti dati ad Ovidio - per questa sorta, cioè, di « consulenza del consulente » (come lo stesso Ovidio l'ha definita a dibattimento) - assolutamente inspiegabile risulterebbe allora l'entità della somma, addirittura superiore a quella complessiva (di dollari 210.000} pattuita con lo studio X., che pur rappresenta la chiave della Lockheed per « aprire le porte » del cliente italiano ed era stato - come si è visto - deputato a gestire tutta la delicata operazione corruttiva.

 

  1. D'altra parte lo stesso contenuto dell'accordo 18 ottobre 1969 si dimostra incompatibile con l'esplicazione dell'attività di consulenza quale asserita dal Crociani e da Ovidio.

Particolarmente significativa al riguardo è la strutturazione della prestazione dedotta in contratto che sostanzialmente si risolve in una obbligazione di risultato, non solo per ciò che riguarda la lettera di intenti, a cui è collegato il pagamento del 50 % del compenso, ma anche in ordine alla approvazione definitiva della vendita dei C130 al Governo italiano, in correlazione alla quale è previsto il pagamento del saldo, con l'apposizione per di più di una clausola di restituzione delle somme già riscosse, in caso di mancato buon fine della commissione.

 

  1. In realtà la configurazione dell'accordo Lockheed-Com.El., come sopra descritto, rivela la sua effettiva ragione di essere in relazione al fatto (su cui di qui appresso si tornerà) che (in tutto o in parte) le somme ivi pattuite dovevano servire a compensare il gen. Fanali.

Per cui - alla luce dell'aspettativa che la compagnia aveva di un appoggio da parte del capo di stato maggiore aeronautica, che (come già detto} si proiettasse al di là del momento della scelta interforze fino alla definizione della trattazione, attraverso una influenza da esplicarsi anche nei confronti del vertice decisionale - si spiega, appunto, che la seconda rata fosse stabilita al termine finale del procedimento di acquisto e che a detto evento fosse risolutivamente condizionato anche il pagamento della prima.

E venendo ora appunto alla dimostrazione della effettiva destinazione delle somme contemplate dall'accordo Com.El., va detto subito come - quanto all'importo di 70 milioni, rappresentante il saldo finale ( costituito da 14 assegni da 5 milioni ciascuno, all'ordine della detta società, richiesti da X.X. il 30 novembre 1971, con prelievo, previa conversione in lire, dalla terza tangente Lockheed) - si sia raggiunta la prova piena e circostanziata di tale destinazione: in favore, appunto, del generale Fanali, attraverso l'intermediazione del Crociani.

Come emerge dalla narrativa, l'operazione ha potuto essere ricostruita nella sua completezza solo in esito alla istruttoria dibattimentale della Corte, e ciò sia per la complessità delle cautele e degli espedienti adottati al fine della sua dissimulazione, sia per il contegno processuale del Fanali. Il quale - posto di fronte all'evidenza di progressive scoperte di incasso da parte sua (tramite la moglie Carmen Valcarcel) di assegni del Crociani intestati a nominativi di comodo - si era limitato (negli interrogatori resi al giudice istruttore della Corte) a dare man mano vaghe e non plausibili giustificazioni di tali incassi, senza mai ammettere l'esistenza dei pagamenti ulteriori, poi venuti in luce; evidentemente nell'estremo tentativo di tenere celata alla Corte quantomeno la corrispondenza dell'importo complessivo delle somme da lui ricevute tramite il Crociani (con le modalità suddette) con quello delle somme correlativamente pervenute alla Com.El.

Questi, comunque, i dettagli dell'operazione.

Essa muove dal momento in cui i 70 milioni all'ordine Com.El. consegnati da Ovidio alla Fava e da questa fatti pervenire al Crociani, vengono accreditati sul conto corrente di quest'ultimo n. 37308 presso l'Istituto Bancario Italiano, il 1° dicembre 1971.

Successivamente a tale data, con addebito sul conto I.B.I. citato, per incarico del Crociani, (nel primo caso) Antonelli e (nel secondo) la segretaria dello stesso Crociani, Maria Chilesotti, chiedono l'emissione dei seguenti assegni all'ordine di nominativi di comodo, che - come detto - pervengono poi al Fanali :

  1. a) il 9 dicembre 1971, sei assegni di lire 5 milioni ciascuno all'ordine di Giuseppe Sandri, per complessivi 30 milioni; i quali, previa girata in bianco, vengono portati all'incasso da Carmen Valcarcel, i primi due il 14 dicembre 1971 - uno presso il Banco di Roma, l'altro presso il Credito italiano - gli altri 4 in date successive sempre presso i predetti istituti ;
  2. b) il 21 marzo 1972, 4 assegni da lire 5 milioni ciascuno all'ordine di Mario Bianchi, per complessivi 20 milioni, incassati anche questi da Carmen Valcarcel con analoghe modalità e con cadenza approssimativa di un assegno al mese.

A tali titoli fanno seguito altri due assegni da lire 5 milioni tratti presso il Banco di Santo Spirito il 26 luglio 1972 all'ordine di Mauro Alberti e un terzo assegno da lire 10 milioni emesso dallo stesso istituto il 26 settembre 1972 all'ordine di Mario Rossi [per complessivi 20 milioni che, sommati a quelli sub a) e b), raggiungono appunto il totale di 70 milioni]: i quali, intestati anch'essi a destinatari inesistenti ed incassati dalla moglie del Fanali, per ammissione di quest'ultimo (v. udienza 20 luglio e 11 maggio 1978) pure gli provengono da Camillo Crociani.

 

  1. Il Fanali ha tentato invero di giustificare il ricevimento delle somme suddette, imputandole ad un rapporto di collaborazione-consulenza, che dopo il pensionamento, lo avrebbe legato al Crociani.

Tale rapporto - instaurato su base non scritta, senza previa indicazione di durata e misura di compenso - avrebbe avuto un oggetto che il Fanali, via via adeguandosi alla maggiore entità dei pagamenti che l'istruttoria portava alla luce, ha progressivamente dilatato; in un primo tempo, parlando di due specifici incarichi ricevuti - quali la vendita della società del Crociani denominata « Ciset » e l'organizzazione di qualcosa di simile in Spagna e, in un secondo tempo, assumendo anche di aver assicurato una sorta di « esclusiva » della sua collaborazione (pare contesa da altri offerenti) di cui il Crociani intendeva avvalersi ai fini di una « introduzione presso i massimi dirigenti delle industrie aeronautiche internazionali ».

Nel quadro di tali rapporti l'ex capo di stato maggiore Aeronautica avrebbe effettuato « sondaggi all'estero », intavolato trattative con la società « Plessey » per l'eventuale cessione della « Ciset », contattato la società « Neutronica » per il programma spagnolo, presentato il Crociani al presidente della Rolls Royce.

La prova non ha, però, confortato l'esistenza di questa collaborazione, quantomeno nell'ampiezza voluta. Dei pretesi sondaggi all'estero (che del resto lo stesso imputato ha poi riconosciuto che si sarebbero svolti « senza contatti diretti » con aziende), nessuna documentazione è stata, infatti, fornita e se ne sono per di più dichiarati all'oscuro l'avvocato Antonelli ed il segretario del Crociani, Salieri.

Assolutamente ridimensionato è stato poi il ruolo del Fanali nella trattativa con la Plessey. In concreto egli avrebbe fatto una telefonata, partecipato ad una colazione ed organizzato un incontro tra il Crociani e tale Clark, uscendo quindi di scena: come sostengono il teste Cartia, che seguì la trattativa a livello tecnico, e il teste Reichmuth che ebbe rapporti con il Cartia e l'avvocato Antonelli dal quale ultimo fu predisposta una bozza di contratto e tenuti i contatti in Italia e in Inghilterra con i dirigenti della « Plessey ».

Ancora più vaga è risultata, infine, la partecipazione del Fanali all'affare spagnolo, poiché anche in questo caso la trattativa - con la società «Neutronica» - fu seguita dal Cartia, dopo che l'imputato aveva contattato ed inviato in Italia il Presidente di quella società.

In realtà, è chiaro che, dopo la vicenda Lockheed, il Fanali e il Crociani rimasero in reciproci rapporti che, dopo il pensionamento del primo, poterono assumere anche forme collaborative.

Si trattò, però, di una collaborazione certamente di limitata portata ed entità, cui verosimilmente si riferiscono a titolo di compenso i pagamenti per L. 15.000.000 a suo tempo individuati dalla Commissione inquirente (successivi e distinti rispetto a quelli per L. 70.000.000, di cui si è innanzi parlato), effettuati con tre assegni del Crociani, rispettivamente, il primo, del 29 dicembre 1972 all'ordine di Duilio Fanali e, gli altri due, del 9 marzo 1973 all'ordine di Carmen Valcarcel.

Circostanza questa del resto in un primo tempo ammessa dallo stesso Fanali, nel suo interrogatorio del 21 dicembre 1977, laddove ha dichiarato: « io alla Commissione inquirente indicai l'importo degli assegni (appunto i 15.000.000 del dicembre 1972-marzo 1973) che riguardavano le prestazioni del progetto di vendita della « Ciset ».

D'altra parte, la correlazione tra i titoli (per L. 15.000.000) da u1timo indicati ed una attività sostanzialmente lecita svolta dal Fanali in pro del Crociani si rispecchia nella regolare intestazione degli stessi assegni, questa volta rilasciati direttamente all'ordine del Fanali o della moglie.

 

  1. Ben diverse in precedenza furono, invece, le cautele adottate sia dal Crociani, al momento della erogazione, sia dal Fanali all'atto della riscossione, per dissimulare la conseguenzialità tra il pagamento Lockheed a Com.El. e il ritrasferimento della somma stessa al Fanali.

Ed, invero, al duplice accorgimento del Crociani di frazionare il pagamento nel tempo (simulando una periodicità di scadenza) o di intestare i titoli a nominativi di comodo, fa riscontro una ancor più macchinosa serie di espedienti posti in essere dal Fanali.

Il quale - apposta (non è data sapere come e tramite chi) la firma di girata degli apparenti ordinatari dei titoli (Bianchi, Rossi etc.) - incaricò poi della riscossione la propria moglie, preoccupandosi di scaglionare a sua volta ulteriormente nel tempo anche gli importi ricevuti in unica soluzione ( dimodoché i 6 assegni ad ordine Sandri del 9 dicembre 1971 vennero utilizzati in un periodo dal 14 dicembre 1971 al 1972; ed i 4 assegni del 21 marzo 1972 ad ordine Bianchi dal 27 marzo al 6 giugno 1972, in quest'ultimo caso venendo, per altro, commesso, evidentemente per distrazione, l'errore di portare all'incasso titoli con il numero più alto prima di quelli in sequenza con il numero più basso) e facendo, per di più, attenzione a non riscuotere più di un assegno per volta presso lo stesso istituto (così che, il 14 dicembre 1971, la Valcarcel, per incassare i primi due titoli, si recò, nella stessa mattinata, e presso il Banco di Roma e presso il Credito italiano).

Ed appunto da tale reciproco e convergente comportamento del Crociani e del Fanali, traspare la consapevolezza dell'illiceità del pagamento che il primo si adoperava a far pervenire al secondo.

Né alcun peso ha il contrario rilievo della difesa incentrato sull'intervallo temporale che intercorre tra il 17 ottobre 1969 - data in cui, con la scelta (Interforze) del velivolo, si sarebbero « esauriti gli atti di competenza del capo di stato maggiore Aeronautica » - e il dicembre 1971, momento iniziale del pagamento esaminato; essendo, invero, sufficiente a spiegare tale circostanza la considerazione, già svolta, circa l'obbligazione sostanzialmente di risultato assunta dal Fanali, dal quale la Lockheed - come si è detto - si attendeva anche una esplicazione di appoggio e di influenza lungo l'intero iter amministrativo.

Il che, poi, effettivamente si realizzò: come dimostrano (tra gli altri eventi che di seguito si esamineranno e che qui solo anticipatamente si richiamano): l'intervento del Fanali nella riunione del 14 gennaio 1970, ove prospettò come soluzione del problema finanziario il prestito tra i Governi; il suo interessamento alla soluzione del pagamento settennale (v. lettera di Ovidio a Fanali del 25 febbraio 1970); il successivo interessamento presso l'addetto aeronautico a Washington nell'estate 1971 per far ricevere da costui dirigenti Lockheed, nonché la c.d. « luce verde » del 17 settembre 1971; infine, le continue pressioni esercitate su Costarmaereo per accelerare l'iter del contratto, attestate anche e dalla sollecitazione rivolta a Zattoni per l'immediato inoltro dello schema al Consiglio superiore delle forze armate, e dalla raccomandazione fatta a De Maria « di cercare di superare le difficoltà esistenti » (v. depos. in istruttoria testi Zattoni e De Maria).

 

  1. Tutto ciò a prescindere dall'ulteriore considerazione che, relativamente alla prima quota Com.El. pagata da X.X. nel giugno 1970 (con prelievo dalla prima tangente Lockheed), pur non sussistendo sicuri elementi di riscontro documentale, permangono, comunque, consistenti elementi di sospetto che anche questa, in tutto o in parte, possa essere pervenuta al Fanali.

Il quale, in epoca anteriore all'autunno 1971 e risalente alla primavera del 1970 - oltre all'acquisto di titoli azionari ed obbligazioni - compì operazioni immobiliari (acquisto di un fabbricato e restauri di vari edifici) per alcune decine di milioni, inizialmente dissimulandone l'effettivo costo e successivamente giustificandone le fonti di copertura con ricorso a non controllabili entrate di provenienza familiare propria (prodotto di conversione dì titoli ricevuti dalla madre) e della moglie (liquidi e gioielli provenienti da parenti) (vedi interrogatorio 24 marzo 1976 all'istruttore Martella).

 

  1. In ogni caso, non assoluto essendo il valore probatorio delle dette emergenze, il problema della destinazione della prima rata Com.El. resta aperto: nel senso che questa potrebbe anche essere stata destinata a compensare alcuno tra gli « altri funzionari inferiori ma sempre di alto grado », cui fa riferimento Smith nella lettera a Valentine, ovvero lo stesso Crociani.

Il quale ultimo, d'altra parte, anche a prescindere da tale eventualità di pagamento tramite la Com.El., aveva comunque interesse ad entrare in rapporto con la Lockheed per le prospettive di espansione all'estero dei propri affari, e, in particolare, di collaborazione che potevano derivare {e di fatto derivarono) alla « Ciset » (vedi deposizione Cartia 3 marzo 1976 a Martella).

E non può, infine, neppure escludersi che lo stesso Crociani sia stato anche il reale beneficiario delle somme che X.X. assume di aver corrisposto all'Innominato.

Questa « figura » (volutamente lasciata nel vago) di « pilota » che guidò il X. nella prima fase esplorativa e nel seguito del suo iter, ben potrebbe infatti identificarsi, appunto, con il Crociani: quanto meno in parte, risolvendosi per il resto in una escogitazione processuale per coprire comportamenti di altri soggetti compresi o meno tra gli altri imputati.

Il Crociani, infatti, era aduso a muoversi negli ambienti, oltreché militari ed industriali, politici e governativi, essendo (come da suoi stessi difensori affermato) « uomo assai patente che poteva influenzare anche la designazione di incarichi ministeriali » e quindi aveva la « statura adatta » per ricoprire il ruolo che Ovidio attribuisce all'Innominato. E nella seconda fase della corruzione, proprio il Crociani (come meglio si vedrà) prese i contatti con il nuovo Ministro Tanassi, tramite il segretario di questi Palmiotti, che conosceva al punto da finanziare (egli notoriamente legato ad esponenti ed ambienti della Democrazia cristiana) la campagna elettorale del di lui fratello Tommaso Palmiotti, candidato del Partito socialdemocratico.

 

  1. La stessa data del 18 ottobre 1969, sotto la quale effettivamente fu redatto l'accordo Lockheed-Com.El., risulta apposta sul parallelo accordo tra la Lockheed e la società panamense Tezorefo; documento, quest'ultimo, ricalcato (nei primi due capoversi addirittura letteralmente) sul testo del primo, al quale fa anche espresso rinvio, per specificare che il compenso ivi previsto, (di L. 10.000.000, cioè di dollari 16.000 per aereo venduto) doveva detrarsi da quello complessivo di dollari 120.000, stabilito appunto in favore della Tezorefo.

Le uniche varianti sono, invece, rappresentate dalla previsione (nel caso dell'accordo Tezorefo) del pagamento non in due, ma in unica soluzione, rapportata alla lettera di intento, la cui emissione deve intervenire entro il 31 marzo 1970 (e non entro gennaio come nel testo Com.El.).

Nessun dubbio che anche l'accordo Lockheed-Tezorefo sia stato finalizzato (analogamente all'accordo Com.El.) alla copertura delle previste « spese promozionali »: nessuno degli interessati avendo, invero, mai asserito l'esistenza di alcuna effettiva attività da esplicarsi dalla società panamense in favore della compagnia americana ed essendo stato anzi espressamente confermato (v. deposizione Cowden alla Sec. 7 gennaio 1977) che la Tezorefo « fu utilizzata soltanto per fornire. ricevute di pagamenti che si dovevano corrispondere al partito politico del Ministro della difesa ».

Piuttosto, in relazione al detto documento, il dibattito processuale si è polarizzato su due quesiti involgenti, rispettivamente, la effettiva titolarità della Tezorefo ed il momento della sua effettiva utilizzazione (nel contesto della finalità suddetta): momento che X.X. ha sostenuto essere posteriore a quello risultante dal testo (che sarebbe antidatato) dell'accordo con la compagnia americana.

 

  1. Sul primo punto, l'affermazione di X.X. (coerente al suo costante intendimento di scagionare il fratello Antonio), che la società a lui stesso si apparteneva e da lui sarebbe stata utilizzata per la predisposizione della corrispondenza, fittizia, con la Lockheed, risulta smentita dalle emergenze probatorie. Le quali convergono univocamente a dimostrare che l'effettivo dominus della Tezorefo era, invece, X.Y.: onde è a questo che va conseguenzialmente imputata la scelta dello strumento di copertura delle erogazioni a livello politico.

Ed invero proprio Antonto X., come si è avuto modo di accertare (vedi atti Martella VII/127), nominò il presidente della Tezorefo, nella persona dell'americano John Vassar House, da lui conosciuto sin dal 1968 ed utilizzato per la stessa funzione di prestanome in numerose altre società facenti capo al suo studio.

Il Vassar House, del resto, veniva retribuito per le sue prestazioni con somme prelevate da un conto personale di Antonio (circostanza da quest'ultimo ammessa) (vedi atti Martella, VII/l29); firmava atti della società nello studio X. (v. atti della Commissione inquirente XV /b, 27); ignorava ed ignorò, fino alla pubblicazione sui giornali, della vicenda Lockheed, l'esistenza di collegamenti tra la Tezorefo ed Ovidio; si rivolse ad Antonio, dopo lo scandalo, per dare le sue dimissioni dalla società, e da Antonio ebbe il consiglio di recarsi in Svizzera (cfr. deposizione Vassar House alla Commissione inquirente).

E, d'altra parte, che la Tezorefo fosse strumento di X.Y. risulta dalla ulteriore circostanza che la stessa possedeva quote della « Asami », a sua volta intestataria della villa di Maiori residenza estiva di X.Y..

 

  1. Quanto al punto, poi, relativo alla data di compilazione dell'accordo Lockheed-Tezorefo, osserva la Corte che, in mancanza di prova certa della corrispondenza di tale data a quella (del 18 ottobre 1969) indicata sul documento, non può escludersi la asserita retrodatazione. Ciò potrebbe, inoltre, spiegare la già accennata divergenza tra i due accordi Com.El.-Tezorefo, quanto al diverso termine previsto per la emissione della lettera di intenti Nel senso che l'indicazione, nel secondo documento, di un termine più ampio (ove effettivamente voluta e non meramente accidentale) starebbe a giustificare a posteriori il permanere in Italia - come tra breve si vedrà - della rimessa Lockheed di dollari 2.020.000 del dicembre 1969, oltre la data del 31 gennaio 1970 (indicata nel testo Com.El., come termine entro il quale avrebbe dovuto invece essere emessa una lettera di intento).

Sta di fatto, però, che il cennato accordo Tezorefo, anche se effettivamente antidatato, certamente non fu redatto nel novembre 1971, data indicata da X.X. (v. memo borsa di cui al paragrafo 37 dello « svolgimento del processo ») nel palese intento di proiettare avanti nel tempo tutto ciò che attiene alla intesa a livello politico, circoscrivendo questa alla (sola) seconda fase, cui si riconnette il primo effettivo pagamento di dollari 653.000 del giugno 1970 ed imputando, invece, ad un equivoco la precedente già menzionata rimessa del dicembre 1969.

Dell'accordo Tezorefo 18 ottobre 1969 vi è, infatti, già una sicura citazione in un documento del 2 febbraio 1971 (telex di Valentine a Egan: SEC. 40103). Ed è probabile che ad esso si riferisca anche l'altro precedente documento 19 dicembre 1970 (SEC. 46855), con cui Ovidio trasmette a Cowden, che gliene ha fatto richiesta, la documentazione esistente relativa alle « spese promozionali », non essendo invero tale documentazione riferibile all'accordo modificativo, tra la stessa Lockheed e Tezorefo, del 16 aprile 1970. Il quale ultimo - a sua volta (sicuramente) antidatato - sarebbe stato in effetti compilato dopo il 24 giugno 1971, come emerge dall'appunto in tale data (in calce ad una comunicazione a Martin del 3 giugno 1971: v. SEC. n. 40096) in cui si accenna: ad una esigenza, non ancora adempiuta; di aggiornamento dell'accordo, 18 ottobre 1969 citato.

In ogni caso, quale che sia l'effettiva data di redazione del primo accordo con la Tezorefo - predisposto alla copertura dei pagamenti politici - deve ritenersi che l'intesa relativa ai pagamenti stessi, a livello verbale, fosse stata raggiunta già in precedenza, e verosimilmente nell'ottobre 1969, ove si consideri che lo stesso X.X. ha riconosciuto (v. memo borsa) che il criterio da lui adottato nella retrodatazione di documenti era quello, appunto, di riflettere il momento di effettivo accadimento dei fatti.

 

  1. Per altro, a parte tale rilievo, resta il fatto che l'accordo a livello politico certamente si era perfezionato - e ne doveva sembrare anzi imminente l'attuazione - quanto meno prima dell'ultima decade del dicembre 1969, come inequivocabilmente dimostrato l'invio in Italia in tale epoca della indicata rimessa Lockheed di dollari 2.020.000, i suoi criteri di quantificazione, la connessione causale con le vicende del contratto C 130, la destinazione ed i predisposti canali di trasmissione, la prevista intermediazione di Ovidio nella utilizzazione della somma e la supervisione di Egan all'intera operazione: circostanze, queste, ciascuna delle quali, di per sé, vale a smentire l'asserito « equivoco » che, secondo Ovidio starebbe alla base della rimessa predetta.

In primo luogo, è eloquente l'importo (evidentemente non accidentale) della somma inviata, la cui quantificazione (già precisata nella documentazione del 22 e del 23 dicembre 1969 relativa - come si dirà - al piano inizialmente precisato, e poi modificata, perché Egan potesse disporre in Italia della somma predetta) in complessivi dollari 2.020.000 discende - è chiaro - dalla consapevole ed esatta combinazione dei seguenti elementi :

  1. a) compenso speciale di dollari 120.000 per aereo, quale sin dall'inizio indicato da X.X. e poi definitivamente fissato nell'accordo Lockheed-Tezorefo il 18 ottobre 1969 citato ; riferito a n. 16 aerei: numero sul quale, nell'autunno del 1969, sì era determinato un orientamento nell'ambito del Ministero della difesa (v. anche Costarmaereo 3 novembre 1969, atti della Commissione inquirente XXIII/c; e stato maggiore Aeronautica 25 novembre 1969, 200853);
  2. b) prima rata onorari ad X.X., di dollari 100.000; cosi ridotta rispetto alla cifra di 120.000 {40 % dell'intero compenso di dollari 300.000) inizialmente prevista nell'accordo 17 aprile 1969 con lo studio X. in relazione a 20 aerei, per effetto e in proporzione alla riduzione, da 20 a 16, del numero dei velivoli.

La cifra di dollari 2.020.000 si scinde, dunque in dollari 1.920.000 (id est dollari 120.000 X 16) per « compenso speciale », e dollari 100.000, per onorario X.. Ripartizione questa, che trova riscontro nel fatto (che dà contemporaneamente riprova del coinvolgimento di Ovidio nell'operazione) che la somma dovesse essere resa disponibile « con due assegni », dei quali appunto « uno per dollari 100.000 ed uno per dollari 1.920.000, entrambi pagabili ad X.X. » (v. promemoria Johnston, doc. SEC. 46911).

Analogamente significativo, poi, è il contesto temporale in cui la rimessa si inquadra, che ne conferma l'innegabile correlazione con le vicende della trattativa italiana e la connessione causale con i paralleli impegni di pagamento delle « spese promozionali ».

Risolta, ormai, nel secondo senso, l'alternativa tra coproduzione e vendita diretta del C 130, l'operazione veniva infatti, a dipendere (come del resto prospettato nelle prime offerte Lockheed) dall'adozione di una « lettera impegnativa di intento » da parte del Ministro della difesa: ed in concomitanza a questo evento la compagnia si era impegnata a pagare la contribuzione politica e gli altri compensi illeciti con la copertura di « Tezorefo » e quella collegata di « Com.El. ».

Ora, nel dicembre 1969 - dopo che il comitato dei capi di stato maggiore si era pronunciato in favore dell'acquisto del C 130 e dopo che tale soluzione era stata portata all'attenzione del Ministro, che aveva a sua volta investito il Presidente del Consiglio (v. lettera di Gui a Rumor del 30 ottobre 1969), e inoltre, a ridosso della scadenza dell'ultima offerta Lockheed, di cui Costarmaereo, dopo avere comunicato il 17 novembre 1969 la dilazione di 3-4 settimane aveva sottolineato la difficile prorogabilità a parità di condizioni economiche (v. lettera 5 dicembre 1969 all'ufficio del segretario generale, atti della Commissione inquirente III/6) - la Lockheed (che di tutto ciò era ben edotta, sia attraverso X.X. che Egan, frequentemente in Italia per seguire gli aspetti ufficiali della trattativa) ragionevolmente era indotta a ritenere che fosse imminente l'emissione della lettera impegnativa suddetta.

Da ciò, appunto, la necessità, in prospettiva dell'adempimento degli impegni assunti, di far pervenire in Italia l'importo convenuto delle « spese promozionali ».

Non vale ad infirmare tale correlazione il rilievo difensivo - a conforto dell'assunto dell'« invio per errore » - che Johnston nel suo promemoria relativo alla « transazione speciale » (SEC. doc. n. 46911 cit.) perché i fondi fossero immediatamente disponibili a Roma presso la First National City Bank, dal 29 dicembre 1969 al 28 febbraio 1970, secondo la richiesta di Egan (v. doc. SEC. 46809 e 46906 del 26 dicembre 1969), riferisce di avere compreso che tali fondi saranno utilizzati « alla firma del contratto », mentre non può ragionevolmente pensarsi che nel breve giro di quei due mesi potesse completarsi l'iter burocratico fino all'approvazione del contratto.

Infatti, è anzitutto evidente che il detto periodo di giacenza dei fondi a disposizione di Egan non era previsto e regolato in funzione del tempo occorrente per la stipulazione e approvazione del contratto di acquisto degli aerei, bensì con riferimento al termine entro cui, in linea di massima, la Lockheed era disposta ad attendere la formale assicurazione dell'impegno di acquisto. La quale, seppure ritenuta imminente; avrebbe potuto poi ritardare, e ciò anche oltre quella stessa data del 31 gennaio 1970 che era stata prevista nell'accordo 18 ottobre 1969.

Quanto al termine « contratto » usato nel promemoria di Johnston, è verosimile che questi (posto, come egli dice, il suo « coinvolgimento limitato » nella trattativa in quanto competente solo per gli aspetti strettamente finanziari) erroneamente avesse ancora riguardo alla prospettiva iniziale della coproduzione mediante « contratto di cooperazione associativa » (con l'Aerfer), col quale, nell'accordo 17 aprile 1969 con lo studio X., veniva fatto coincidere il momento di pagamento della prima rata di onorari di cui innanzi si è detto.

Comunque, a parte ciò che ne pensasse Johnston, decisive sono le modalità con cui l'operazione di invio della somma fu predisposta e realizzata, attraverso minuziose disposizioni impartite - oltre che a Egan delegato alla esecuzione della transazione contributiva, di concerto con X.X. - ad altri funzionari Lockheed, perché ne prendessero evidentemente nota, nell'ambito delle rispettive competenze.

Tale operazione, per insorte difficoltà di carattere tecnico-economico, si realizzò - come s'è accennato - attraverso un canale diverso da quello inizialmente predisposto, comportante per di più un immobilizzo della intera somma in banca con sicuro pregiudizio economico.

E la disponibilità della Lockheed a tale soluzione e le febbrili iniziative adottate, anzi, per la sua più immediata attuazione stanno ancora una volta a dimostrare che la rimessa in questione (al di là delle reticenti dichiarazioni rese sul punto da Egan alla Commissione inquirente) non rappresentava una sorta di deposito o fondo cassa per pagamenti eventuali, sebbene si configurava come puntuale esecuzione di un accordo raggiunto (che al momento si riteneva, anche ex altero latere, prossimo all'adempimento).

Come emerge dalla documentazione (SEC. 46900 a 46905) in data del 22 e 23 dicembre 1969 (lettera di Woodal, secondo vice presidente della Lockheed, al Banco di Roma sede di New York; lettere di Johnston e Egan alla Trust Company of Georgia; lettera della Trust Company al Banco di Roma, sedi di Napoli e di Roma), era stata, infatti, in un primo tempo raggiunta una intesa trilaterale tra la Lockheed, la Trust. Company ed il Banco di Roma per cui, senza immediato prelievo della somma, questa sarebbe stata comunque pagabile in Italia presso le sedi del Banco di Roma in Napoli o Roma, alla presentazione da parte di Egan di assegni tratti sul conto corrente n. 50.00005 della Lockheed presso la Trust Company, conto che sarebbe stato a sua volta alimentato ( « accreditato per queste transazioni » v. doc. 46900 cit.), soltanto al momento, e in misura dell'importo, dell'utilizzo che Egan ne avrebbe fatto con l'emissione degli assegni. Il 24 dicembre la Trust Company, comunicò, però, che questa via, per ostacoli legali, non era praticabile (v. promemoria Johnston cit.).

E lo stesso giorno Johnston, dopo un colloquio con Egan, senza essere riuscito a mettersi in contatto con il vicepresidente e tesoriere Brown, « avendo poco tempo a disposizione a causa del giorno festivo », combinò una nuova transazione, che solo il 26 successivo sarebbe stata approvata anche da Brown.

Così, il 26 dicembre 1969, la Trust Company poteva già confermare ad Egan che, in base alla nuova intesa raggiunta con la First National City Bank di Roma (tramite la City Bank di New York), dollari 2.020.000 sarebbero stati a sua disposizione in Italia dal 29 dicembre 1969 al 28 febbraio 1970.

Questa volta l'operazione veniva, però, realizzata con effettivo movimento di fondi, che - prelevati dalla Bank of America - sarebbero stati trasferiti presso la City Bank di New York, per essere accreditati sul conto (10995187) della filiale romana dell'istituto, che così garantiva la disponibilità della somma stessa in Roma.

Tale trasferimento, effettivamente attuato il 30 dicembre 1969, fu preceduto da un telex, datato 29 dicembre 1969, con cui Kanzler della Lockheed Corporation confermava alla F.N.C.B. la intervenuta sistemazione di quella operazione bancaria.

 

  1. Posta, dunque, la dimostrata correlazione esistente tra la rimessa di $ 2.020.000 pervenuta sulla City Bank di Roma il 30 dicembre 1969 ed un precedente accordo di contribuzione politica concluso con esponente del partito (a quell'epoca il solo con responsabilità di Governo) del Ministro della difesa in carica - esponente che, secondo dichiarazioni in atti di Ovidio, Cowden ed altri funzionari della Lockheed, asseriva di agire a favore del partito - resta ancora da accertare se tale esponente fosse, come dall'accusa sostenuto, proprio lo stesso Ministro della difesa, Luigi Gui.

Esaminando, in prospettiva di tale accertamento, il comportamento dell'on. Gui, una prima considerazione ne scaturisce ed è quella relativa alla diversità di « ritmo » che si riscontra tra la condotta iniziale da lui tenuta (approssimativamente) fino alla seconda decade di dicembre e la condotta successiva.

 

  1. Relativamente al primo dei due indicati periodi, gli interventi del Gui direttamente od indirettamente riconducibili al problema dell'acquisto del C 130 (e, cioè, come si vedrà: a) la lettera del 12 agosto 1969 al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri del tesoro e del bilancio; b) l'incontro del 10 ottobre con l'on. Rumor; c) la successiva richiesta di convocazione dei capi di Stato Maggiore; d) la lettera del 30 ottobre allo stesso Rumor; e) l'incontro con i dirigenti della Lockheed del 21 novembre) non presentano, invero, nei loro modi e tempi di esplicazione e nel contesto della situazione in cui si inseriscono, elementi di anomalia che autorizzino l'illazione di un loro orientamento a finalità diverse da quelle attinenti all'espletamento dei compiti istituzionali dell'ufficio del Ministro.

Premesso che, antecedentemente all'inoltro, da parte del gen. Fanali del ricordato promemoria 9 agosto 1969, non risulta (da alcun documento od altra fonte probatoria) che all'on. Gui fosse stata data dagli uffici specifica informazione dello stato di evoluzione del problema del trasporto aereo con riguardo ad orientamenti maturati verso dati tipi di velivolo, è certamente significativo nel senso dell'esclusione di un possibile coordinamento tra l'azione del Capo di Stato Maggiore e quella del Ministro, che il primo atto del Gui, successivo alla compilazione del detto promemoria, non contenga in modo assoluto alcun elemento o premessa per un appoggio alla tesi del Fanali: dacché, invero, scrivendo il 12 agosto 1969, al Presidente del Consiglio ed ai Ministri del Tesoro e del Bilancio in merito allo stato di previsione della spesa per il 1970, l'imputato, nel lamentare l'insufficienza di fondi assegnati alla Difesa, si appellava alla « possibilità prospettata dal Ministro del Tesoro di concedere a suo tempo assegnazioni integrative », indicando le spese per le quali era indispensabile assicurare il finanziamento entro il 1970, senza fare, tra queste, menzione dell'acquisto del C 130 o comunque dell'aereo logistico {come invece sarebbe stato logico se avesse inteso sin da quel momento agevolare la conclusione del contratto con la Lockheed).

Né è esatto, quanto scritto nella Relazione della Commissione Inquirente, che un orientamento del Gui favorevole all'acquisto dell'aereo americano si sarebbe manifestato comunque prima della riunione dei Capi di Stato Maggiore (del 17 ottobre), in un incontro con il Presidente del Consiglio on. Rumor.

L'effettività di tale incontro {che risale al 10 ottobre) e la sua anteriorità alla detta riunione dei capi di Stato Maggiore è documentalmente provata, sia attraverso il riferimento contenuto nella successiva lettera 30 ottobre 1969 di Gui a Rumor, sia per la predisposizione di uno specifico appunto compilato il 6 ottobre dal capo di gabinetto del Ministro, gen. Ciarlo.

Emerge però da tali documenti {al di là dell'imprecisione, sul punto, dei ricordi dell'imputato) che oggetto della discussione dovette essere non specificamente l'acquisto del C 130 bensì, in generale, il rinnovo della linea di trasporto aereo nella sua triplice articolazione strutturale con riguardo, ovviamente, alle implicazioni finanziarie dell'intera operazione.

E non stupisce che un incontro con il Presidente del Consiglio {al quale per altro avrebbe dovuto partecipare anche il Ministro del Tesoro e che si doveva tenere già il 26 settembre 1969, come indicato in un appunto dello Stato Maggiore Difesa datato 24 settembre 1969: v. arch. Stato Maggiore Difesa, 121) fosse stato programmato prima della riunione del comitato dei capi di Stato Maggiore, ove si consideri che ciò rispondeva al pensiero del capo di Stato Maggiore Difesa gen. Vedovato, che {con annotazione in calce al documento 24 settembre cit.) aveva, appunto, manifestato il proposito che la riunione del comitato per l'esame della linea dei trasporti fosse fatta dopo che « avremo conosciuto le decisioni che scaturiranno dalla consultazione con il Presidente del Consiglio e con il Ministro del Tesoro in merito alla nota richiesta di integrazione del bilancio 1970 per 70 miliardi per ammodernamento e potenziamento ».

Il comitato dei capi di Stato Maggiore - come si è detto - si riunì poi effettivamente il 17 ottobre: su richiesta del Ministro. E l'urgenza della convocazione non sembra imputabile al Gui, dacché essa era ritenuta già dallo Stato Maggiore Difesa che aveva programmato tale riunione addirittura per settembre, come si desume da un documento del 6 settembre 1969 {commissione inquirente, 6, 42).

D'altra parte, tutti i generali che parteciparono alla riunione, hanno escluso di avere ricevuto pressioni da parte del Ministro (v. deposizioni in dibattimento).

Ricevuta, quindi, comunicazione della delibera conclusiva (mentre non vi è traccia, nell'Archivio del gabinetto, di analoga comunicazione del verbale di seduta), con cui i capi di Stato Maggiore all'unanimità avevano scelto il C 130 per il trasporto a medio raggio ed il Breguet 941 (subordinatamente alla realizzazione di migliorie ed all'adozione da parte della Francia), per il trasporto a breve raggio, l'on. Gui, con la lettera del 30 ottobre successivo, riferiva tali adottate decisioni all'on. Rumor (da parte sua aggiungendo, per altro, che doveva ritenersi « determinante », al fine dell'eventuale scelta del Breguet, anche la « risoluzione soddisfacente dei problemi connessi al G 222 per i cui prototipi la Difesa ha già speso in questi ultimi anni circa 19 miliardi » ) e, in relazione al fatto (sottolineato dallo stesso comitato) che l'approvvigionamento dei nuovi tipi di velivoli avrebbe comunque importato una ulteriore integrazione di fondi rispetto a quella richiesta con la ricordata lettera del 12 agosto precedente, sollecitava, per discuterne, la convocazione di una apposita riunione con la partecipazione del Ministro del tesoro, on. Colombo.

Anche in questo caso il comportamento di Gui - al di là della consapevolezza che egli doveva avere della estrema difficoltà dell'assegnazione dei nuovi fondi, che andava a richiedere, nel contesto della già sofferente situazione di bilancio della difesa da lui stesso appena segnalata - appare suscettibile, comunque, di spiegazione in prospettiva della funzione di tramite che in definitiva egli adempiva nei confronti del Presidente del Consiglio, rappresentandogli esigenze che i massimi organi dell' A.M. avevano indicato come indifferibili e non risolubili senza ulteriori stanziamenti di bilancio, ed anche alla luce degli affidamenti sia pur vaghi che dovevano essergli stati fatti dal Ministro Colombo (i quali non sono stati da questo esclusi nella sua deposizione, pur se ha dichiarato di non averne ricordo; e, comunque, risultano dai riscontri documentali dianzi esaminati e da altri ancora di cui poi si dirà).

Né, d'altra parte, a proposito della scelta del Breguet, il fatto che il Ministro vi si fosse attenuto riferendone a Rumor, costituisce motivo per estendere nei suoi confronti il rilievo, già formulato a carico del Gen. Fanali, che, date le cattive prove a quel momento fornite dall'aereo francese, la sua indicazione fosse meramente strumentale al superamento della concorrenza finanziaria del G 222 nei sensi innanzi chiariti.

Dacché, infatti. non risulta che il Ministro fosse stato informato dallo Stato Maggiore Aeronautica dell'impressione sfavorevole riportata dal gruppo di lavoro inviato in Francia e neppure che gli fossero stati riferiti i rilievi tecnici negativi sul Breguet formulati da Costarmaereo nella comunicazione del 25 ottobre al Segretario Generale; tanto più che quest'ultimo - come risulta da un appunto del 26 ottobre - mostrava di ritenere ancora sussistente un interesse per l'aereo francese, per cui dava disposizione al Gen. Zattoni di approfondire tra l'altro l'aspetto relativo ai vantaggi che l'acquisizione di esso avrebbe potuto apportare « al previsto sviluppo in Italia di un aereo da trasporto Stoll » (archivio Segredifesa, 24).

A parte ciò, sta di fatto, comunque, che il Ministro non accettò passivamente la scelta del Breguet, ma - come si è detto - richiamò l'attenzione sulla compatibilità di questa proprio con le esigenze relative al programma G 222. Al quale, del resto, egli stesso aveva dato impu1so avanzando richiesta al Tesoro, il 25 agosto 1969 (prot. n. BL/13748 Ministero della difesa ufficio controllo bilancio), di autorizzazione all'assunzione anche per esercizi futuri, degli impegni finanziari per i due prototipi.

E per questi, ottenuta la detta autorizzazione, effettivamente fu poi stipulato il contratto del marzo 1970.

Dopo la lettera del 30 ottobre a Rumor, nessuna altra sollecitazione nell'ambito del periodo esaminato, risulta poi essere stata fatta od iniziativa intrapresa da parte dell'on. Gui, nemmeno a seguito dell'incontro con i dirigenti Lockheed, che la Commissione inquirente inesattamente ha riportato al 14 dicembre 1969 (laddove l'imputato nelle sue prime dichiarazioni aveva genericamente parlato di novembre-dicembre) e che, in realtà, si svolse il 21 novembre, come documentato dalla « cronistoria degli ufficiali addetti al Ministro » (ora acquisita).

Relativamente a tale incontro - a parte la circostanza di rilievo indubbiamente marginale relativa alla presenza del Segretario Generale (affermata da Gui e dal Giraudo, invece, smentita), che può spiegarsi con un probabile errore di memoria o una sovrapposizione di ricordi, anche alla luce della non implausibile affermazione di Ovidio che gli americani entrarono proprio mentre Giraudo stava per uscire (v. memo borsa sub, n. 4) - sta di fatto che non sussistono univoci e sicuri elementi da cui inferire un collocamento con l'intesa corruttiva.

Basti, invero, considerare che, come ricordato dallo stesso Giraudo (deposizione 29 settembre 1976 alla Commissione inquirente), era normale che il Ministro ricevesse i dirigenti di ditte fornitrici del Ministero; che, d'altra parte, nessun documento di provenienza americana (lettera, telegramma, telex) contiene un sia pur minimo od indiretto cenno di correlazione tra la visita a Gui e la questione (sul tappeto) delle spese promozionali; che, correlativamente, sul versante italiano, non risulta (come si è anticipato) alcun seguito dopo l'incontro predetto, di iniziative del Gui nei confronti degli uffici; che, anzi è da Costarmaereo che il 5 dicembre 1969, proviene, per il segretario generale, la segnalazione di scadenza della data di validità dell'offerta Lockheed, con la già riferita previsione della sua difficile prorogabilità a parità di condizioni economiche.

Infine, per quanto attiene alla circostanza sottolineata nella relazione della Commissione inquirente, che « questa riunione fu preparata da Luigi Olivi, che ne fece richiesta alla segreteria del Ministro », è da rilevare a prescindere dalla considerazione che trattasi di circostanza spontaneamente riferita dallo stesso Gui ed a parte quanto più innanzi si verrà a dire sulla figura e sul ruolo dell'imputato Olivi - che appare, comunque, poco plausibile l'attribuzione a quest'ultimo di una funzione di tramite tra la Lockheed ed il Ministro a fini corruttivi, ove si consideri che l'Olivi non fu presente a quell'incontro del 21 novembre; che non risultano altri suoi contatti con Gui, mentre le sue accertate (v. registro « passi » sotto 8 gennaio e 26 maggio 1969) precedenti visite al segretario del Ministero, Marinello, non sembrano ricollegabili al comportamento del Gui.

Dacché se, effettivamente nel maggio 1969 egli già fosse stato in tal modo contattato per il fine della contribuzione politica, sarebbe stato da attendersi che, nel successivo mese di agosto, in occasione della ricordata richiesta integrativa di fondi, il Ministro, inserisse il C 130 tra le priorità dell'Aeronautica Militare per agevolarne l'acquisto. Risultano per converso credibili - e tra loro si conciliano - le dichiarazioni di Egan e dell'on. Gui, in merito all'incontro suddetto, nel senso che questo - programmato dalla compagnia (come assume Egan) « a scopi di cortesia » ed, evidentemente per saggiare l'orientamento del Ministro - costituì, poi, inevitabilmente l'occasione per l'esposizione (così come affermato da Gui) delle istanze della Lockheed, che fece presenti le ragioni dell'urgenza di definire il contratto, di fronte alle quali il Ministro rappresentò le difficoltà italiane di bilancio, ostative ad una pronta conclusione dell'operazione.

Per cui è verosimile che in quella circostanza la Compagnia abbia fatto un primo accenno alla possibilità di mantenere ferma l'offerta in corso oltre il termine già prorogato fino a poco dopo la metà del dicembre 1969 (cfr. Costarmaereo 17 novembre 1969 cit.): accenno che è probabile si sia poi concretato nella comunicazione confermativa che Ovidio assume di aver personalmente consegnato alla segreteria del Ministro il 24 dicembre 1969, e della quale l'on. Gui può aver tenuto conto quando ha aggiunto, nel testo predisposto della lettera a Rumor 27 dicembre 1969, la frase autografa « o al massimo entro il 10 gennaio » dopo le parole dattiloscritte « far pervenire una lettera di intento entro il 30 dicembre 1969 ».

 

  1. Se, dunque, fino al momento esaminato (2ª decade di dicembre), il comportamento del Ministro appare linearmente interpretabile fuori di ogni ipotesi corruttiva, diversa potrebbe risultare la valutazione della sua condotta successiva, caratterizzata da un evidente cambio di ritmo ed accelerazione del passo di marcia, verso il traguardo; prima, dell'emissione di una lettera di intento e, poi, del reperimento della relativa copertura finanziaria; anche se tale cambiamento, come si dirà in seguito, trova, in parte, spiegazione nella scadenza del 15 gennaio 1970.

Dopo il 20 dicembre - data in cui perviene al Gui la risposta dell'on. Rumor con l'assicurazione della sua disponibilità ad una riunione con il Ministro del tesoro per l'esame degli aspetti finanziari de1 problema del trasporto aereo - si registra, infatti, una sequenza ravvicinata di interventi del Ministro, tutti alla luce della massima « urgenza ».

Prescindendo dalla visita di X.X. al Ministro (dalle ore 10,20 alle 11) del 24 dicembre - a proposito della quale resta dubbio se: il X. abbia effettivamente conferito con l'on. Gui (cosa che quest'ultimo nega) ovvero si sia limitato, come egli assume (v. interruzione udienza 17 maggio 1973), a portare al segretario Zironi (cui fa riferimento la richiesta del « passi » ) od a Marinello la già menzionata comunicazione di proroga - il primo atto che sicuramente riflette questo nuovo atteggiamento del Ministro è la seconda lettera a Rumor del 21 dicembre 1969.

In tale missiva, le esigenze operative diventano, infatti, « indilazionabili », l'acquisto del C 130 è prospettato in termini di « immediatezza », le condizioni della Lockheed (per il caso di decisioni entro l'anno) sono dette « di particolare favore » ed anche le compensazioni « interessanti », si ritiene conseguenzialmente « indispensabile indire nel più breve tempo possibile » la prevista riunione con il Ministro del Tesoro e si prospetta l'opportunità, nel frattempo, di « far pervenire alla ditta produttrice... al massimo entro il 10 gennaio 1970 una lettera di intenti che senza impegnare formalmente la Difesa varrebbe a rendere noto il nostro orientamento di massima favorevole e ad assicurarci i benefici », dipendenti dalle avvenute trattative, concludendosi che « la cosa è molto urgente nell'interesse generale ».

Lo stesso 27 , o al più tardi il 28 dicembre, parte da Segredifesa - è da ritenere per iniziativa del Ministro - l'indicazione finale del numero degli aerei da acquistare, definito in (12 + 2 di riserva, id est) 14 unità: così risolvendosi il problema di « riduzione » dell'approvvigionamento del C 130, riproposto da un promemoria dello Stato. Maggiore Aeronautica (a firma del col. Musicanti) del 25 novembre 1969 (arch. Stato Maggiore Aeronautica 200853), sottoposto il 20 dicembre all'esame del gen. Fanali. Il quale, con nota in calce al detto documento, aveva espresso l'avviso che tale riduzione restasse contenuta tra « 12-16 »: del che, probabilmente, convinse, poi, il Ministro nell'incontro (risultante dal registro delle udienze) con lui avuto, appunto, il 27 dicembre.

Il 29, con un telegramma urgentissimo indirizzato allo Stato Maggiore Aeronautica e al segretario generale, Costarmaereo, in adempimento a direttiva analogamente risalente al Ministro (v. le deposizioni di Giraudo, Zattoni e Nicolò e le ammissioni dello stesso Gui, nell'interrogatorio del 9 maggio 1978) , assicura questi che già il successivo giorno 30 inizieranno le « trattative di dettagli » con la Lockheed per l'aggiornamento dell'offerta al nuovo numero di 14 aerei appena indicato (v. M.IV /1,86).

Rimaneva intanto pur sempre aperto il problema del finanziamento.

E - come risulta dallo stesso telegramma di Costarmaereo 29 dicembre citato dalla risposta 31 dicembre dello Stato Maggiore Aereonautica (Commissione inquirente XXIII/c, 56), dai fonogrammi 7 e 10 gennaio 1970 di Costarmaereo (arch. Segredifesa, 713 e M. IV /1,90) e dal telegramma 10 gennaio 1970 dello Stato Maggiore Aeronautica (Commissione inquirente XXIII/c, 76) - si conveniva che tale problema dovesse essere risolto direttamente dal Ministro attraverso il reperimento di fondi « al di fuori e al di là degli impegni già assunti per gli anni 1970-73 ».

Si giunge così - dopo che il 5 gennaio la Lockheed aveva puntualizzato la propria offerta relativa a 14 C 130 (Commissione inquirente XXIII/c, 66), che il 7 Costarmaereo aveva riferito che l'offerta stessa sarebbe stata ferma fino al 15 gennaio 1970 (vedi doc. retro cit.) e che il 9 gennaio il segretario generale Giraudo aveva segnalato l'opportunità di evitare il superamento di tale ultima data (arch. Segredifesa, 37) - al 14 gennaio, giorno in cui, per individuare le possibili soluzioni finanziarie dell'operazione, si tengono due riunioni (il cui svolgimento è riassunto in un appunto della stessa data compilato dal gen. Donfrancesco) (C.I. XXIII/c, 94).

Nella prima riunione, presso il segretario Giraudo, questi Donfrancesco e Zattoni concordano sulle difficoltà di bilancio e, scartando le varie soluzioni prospettate, concludono che « l'operazione potrà avere seguito soltanto se il Tesoro darà i 12,5 miliardi per la rata del '70 e se il finanziamento delle rate successive verrà assicurato dallo Stato Maggiore Difesa in sede di formazione degli stati di previsione relativi a detti anni ».

Alla seconda riunione, presso il Ministro, partecipa anche il gen. Fanali che ripropone la tesi del prestito da parte del Governo USA o di una banca americana, richiamandosi a quanto prospettato fin dall'inizio dalla Lockheed; Giraudo al fine di evitare il gravoso onere degli interessi suggerisce per converso il ricorso alla utilizzazione dei « residui »; ma il Ministro, ritenuta la difficile realizzabilità di ogni altra soluzione in tempi brevi, si orienta verso quella del « prestito che - si legge sempre nel detto appunto Donfrancesco - era stata già discussa con il Ministro del tesoro Colombo e per la quale quest'ultimo aveva dato un'autorizzazione di massima », conseguentemente dando disposizioni perché la lettera di intento, già presentata in bozza dalla Lockheed a Costarmaereo, venisse « modificata in tal senso ».

Quindi, il 15 gennaio - a seguito anche di un promemoria di Costarmaereo dello stesso giorno (archivio Cost. 901457), in cui si sottolineavano le difficoltà insite nella soluzione finanziaria adottata, l'on. Gui firmava una lettera (commissione inquirente XXIII/c, 101) con cui, in relazione alla proposta della Lockheed del 5 gennaio, comunicava l'intendimento del Ministro di procedere all'acquisto di 14 C 130, con l'apposta condizione, oltre che del mantenimento del piano di compensazioni industriali previsto, che « sia possibile stipulare un accordo finanziario con il Governo degli USA per un prestito a lungo termine ».

 

  1. Si conclude così, con l'emissione di questa lettera di intento « condizionata », la prima parte di quella che si è considerata come la seconda fase del periodo Gui: di cui è rimasto al gen. Nicolò (di Costarmaereo) la sensazione viva « ricordo benissimo ») di una « corsa pazzesca... per poter portare le trattative ad un grado di completezza decente... una corsa ansiosa... per avere le compensazioni, i soldi... » (v. deposizione udienza 11 luglio 1978) ed ,a proposito della quale lo stesso Gui ha ammesso che « il tempo bruciava » (udienza 9 maggio 1978).

Ora, valutando (nel quadro dell'indagine sull'eventuale movente corruttivo) il significato e le possibili ragioni dell'accelerazione del procedimento ad opera dell'on. Gui, è da chiedersi - alla luce della duplice coincidenza temporale, tra tale comportamento del Ministro e la parallela spedizione in Italia della rimessa Lockheed destinata (per 1'85 %) alla contribuzione politica, ed oggettiva,. tra l'atto (appunto, la lettera d'intento) cui appare finalizzata l'azione del Ministro e quello che funge da premessa condizionante dell'erogazione politica (secondo l'accordo Tezorefo) - se tutto ciò non dimostri che. in questa fase, il. Gui, prima (per quanto dimostrato) all'oscuro del patto di contribuzione. non ne sia poi divenuto partecipe o ne abbia. comunque, acquisito consapevolezza.

Sussistono elementi, a parere della Corte, che inducono a ritenere del tutto mancante la prova in ordine a tale partecipazione o consapevolezza.

Occorre. infatti, considerare che - se è pur vero che questa corsa con il tempo si concluse con la emissione di una lettera di intenti, quando ancora permanevano dubbi sulla possibilità di futuro finanziamento dell'operazione e non era stata, in particolare, sufficientemente verificata la praticabilità della soluzione « prestito » adottata, né la effettiva consistenza delle prospettate compensazioni (che Costarmaereo, ancora nel promemoria al Ministro 14 gennaio 1970, valutava insufficienti, stimandone il valore in poco meno di 10 milioni, a fronte dei 18 milioni e mezzo di dollari asseriti dalla Lockheed) - vero è anche però che il Ministro Gui (diversamente da quanto avrebbe poi fatto il suo successore Tanassi) non dissimulò tali irrisolti problemi di carattere finanziario ed industriale, ma anzi li esplicitò traducendoli nelle surriferite condizioni apposte alla lettera di intento del 15 gennaio.

Ora l'atto che, come si è visto, la Lockheed si attendeva ansiosamente per risolvere i suoi problemi interni di continuità della produzione ed alla cui emissione aveva quindi subordinato il pagamento della tangente politica (secondo le intese riflesse nell'accordo Tezorefo) era, in realtà, una lettera « impegnativa » di intenzioni, quale anche nella corrispondenza ufficiale tenuta da Costarmaereo era stata sempre prospettata come idonea ed indispensabile ad avviare la fase contrattuale dell'acquisto diretto.

E sin dal febbraio 1969 (cfr. Costarmaereo 21 febbraio 1969, Commissione inquirente XXIII/b, 57) la Lockheed aveva chiarito di ritenere essenziale a tale impegno l'autorizzazione all'inizio della costruzione, il che, in effetti. fu poi contemplato nella bozza di lettera di intenzione predisposta dalla stessa compagnia e successivamente concordata con Costarmaereo a conclusione delle trattative dei primi del gennaio 1970 (v. Commissione inquirente XXIII/c, 91).

La lettera « condizionata » firmata (dopo le riassunte vicende) dall'on. Gui, invece non impegnava affatto la parte italiana, dacché non solo faceva chiaramente intendere che la Difesa non aveva ancora la disponibilità dei fondi necessari all'acquisto, ma neppure dava garanzia certa di averne per il futuro, essendone il reperimento in sostanza rimesso alla volontà di un terzo estraneo al rapporto, e cioè al Governo USA.

E infatti tale lettera non soddisfece gli americani tanto vero che la Lockheed - dopo aver invano tentato, con lettera del 20 gennaio, di ottenere lo scioglimento della surriferita condizione di finanziamento e dopo aver fatto, con altra lettera del 20 febbraio, l'ulteriore tentativo di provocare una risposta dell'on. Gui che suonasse consenso alla iniziativa, che essa dichiarava di aver intrapreso, di avvio della produzione di velivoli - ottenne poi una lettera impegnativa da parte del Ministro Tanassi, nel giugno 1970.

La riprova della mancata rispondenza della lettera di intento del Ministro Gui agli interessi della compagnia (a parte l'esplicita affermazione in tal senso di Egan) è, del resto, fornita, sul parallelo versante della intesa contributiva, dalla circostanza che la tangente politica, anche se già disponibile a Roma, non venne in quel momento pagata.

 

  1. L'avere così agito in modo che ne restavano deluse le aspettative della Lockheed e quelle connesse della parte politica beneficiaria del patto corruttivo costituisce, appunto, ad avviso della Corte, elemento insuperabile di contraddizione con le avanzate ipotesi di reità dell'on. Gui. Il quale, ove avesse perseguito (o comunque condiviso) lo scopo di fare acquisire al proprio partito la contribuzione politica, non avrebbe adottato un atto (come quello descritto) a questo fine incompatibile o per lo meno del tutto inidoneo.

 

  1. Resta allora da spiegare la. ragione per cui il Ministro, di fronte ai detti problemi industriali e soprattutto finanziari dell'operazione, pur avendoli correttamente valutati allo stato irrisolti, emise quella anomala lettera di intento, che la stessa difesa non esita a definire a non altro equivalente che a mera « espressione di speranza e di desiderio di acquistare gli aerei » e che di fatto gli americani considerarono « virtualmente priva di significato » (deposizione Cowden SEC. 7 gennaio 1977).

Ora, non persuade che la giustificazione di tale comportamento possa essere quella assunta dall'imputato, di avere inteso in tal modo « bloccare i prezzi » dell'offerta Lockheed, dacché è evidente, su un piano di logica intrinseca prima ancora che economico-contrattuale, che. l'impegno della Compagnia a non operare futuri aumenti di prezzo non poteva intendersi se non in funzione del corrispondente « impegno » di acquisto del cliente nei sensi come sopra chiariti (e cioè, appunto, del « fermo intendimento » a cui anche Costarmaereo fa riferimento nel menzionato telegramma del 29 dicembre 1969) e sarebbe rimasto, quindi, inoperante a fronte di una semplice comunicazione di proposito della controparte non implicante attuali e neppure sicure prospettive di vendita.

È verosimile, invece, che a tale comportamento dell'on. Gui abbiano concorso pressioni (senza le quali è da ritenere che non sarebbe stata emessa in quel momento una lettera di intento, neppure condizionata), pressioni che su di lui dovettero essere esercitate - nel momento in cui la tangente si era resa disponibile - a mezzo dell'esponente politico (non è dato sapere se anche di Governo) ma che aveva concluso il patto corruttivo: persona verosimilmente in rapporti tali con il Ministro da consentire di dargli suggerimenti o raccomandazioni. Sulle quali è da credere che facesse affidamento il corruttore nel ritenere adempibile la promessa di decisioni di competenza del Ministro, che pur sapeva estraneo alle intese intercorse.

E che fosse nota, anche al corruttore, l'estraneità del Gui al patto di contribuzione è dato ragionevolmente desumere dalle dichiarazioni sul punto assolutamente esplicite e convergenti dei dirigenti della Lockheed, dei X. e dei soggetti tutti implicati nella corruzione, cui danno ulteriore supporto di credibilità la circostanza che ab initio la carica di Ministro della difesa non risulta essere stata presa in considerazione tra quelle (indicate in codice nella lettera 28 marzo 1969 c.d. dell'Antilope), nel cui ambito, secondo Ovidio, avrebbe dovuto operarsi la ricerca dei canali corruttivi, ed anche il fatto che (come si vedrà) pur nel momento della maggior accelerazione, i contatti con il Ministro costituirono per il X. un problema, tanto da indurlo a ricorrere a vie mediate.

 

  1. Piuttosto di fronte a tali esercitate pressioni, potrebbe riproporsi il sospetto di una consapevolezza che il Gui potesse a quel momento avere acquisito degli effettivi vantaggi che la parte politica beneficiaria dell'accordo corruttivo si riprometteva di trarre dall'operazione C 130.

Neppure tale sospetto riesce però a tradursi in principio di prova ove si consideri che il fatto che Gui avesse emesso una lettera d'intenti non impegnativa e, quindi inidonea per il conseguimento della tangente sul prezzo degli aerei, esclude che egli fosse consapevole del patto e in pari tempo conduce logicamente a ritenere che a giustificazione delle pressioni esercitate su di lui dovette essere addotto un diverso motivo, quale appunto quello di natura politica consistente nell'interesse del suo partito (allora solo al Governo) ad una sollecita dimostrazione della buona volontà di collaborazione del Governo italiano nel quadro dell'Alleanza atlantica, al cui soddisfacimento ben poté il Ministro ritenere sufficiente l'emissione di una pur condizionata lettera di intenti.

Al che è da aggiungere che il Ministro non aveva ragione di dubitare che le pressioni di esponenti del partito fossero dovute al motivo prospettatogli, specialmente di fronte alle insistenti richieste allora provenienti dal dipartimento di Stato USA dirette a conoscere le determinazioni dell'Italia in merito all'acquisto dei C 130 (v. comunicazioni della nostra ambasciata 3 gennaio 1970, archivio ministero difesa - Gabinetto, 82; e 7 gennaio 1970, archivio di Stato Maggiore Difesa, 223).

D'altra parte è da tener presente il clima particolare, di generale coinvolgimento, in cui l'operazione si svolgeva.

Un clima, invero, in cui tali pressioni potevano apparire al Ministro convergenti con le sollecitazioni che pur gli provenivano dagli uffici. E non solo dallo Stato Maggiore Aeronautica - il cui capo gen. Fanali troviamo accanto a Gui in tutti i momenti cruciali della vicenda, in visita il 27 dicembre, probabilmente per suggerirgli il numero degli aerei da acquistare e presente alla riunione del 14 per caldeggiare la soluzione « prestito » - ma anche dallo stesso segretario generale Giraudo, che, come si è detto, il 9 gennaio 1969, ricordava l'opportunità di non oltrepassare il termine del 15.

Un clima in cui anche le obiettive difficoltà, relative in particolare al finanziamento dell'operazione, venivano in certo qual modo temperate dalle prospettive di fattibilità del prestito USA - che la Lockheed aveva abilmente gonfiato, anche con l'ottenuto appoggio del Dipartimento di Stato USA (v. le citate comunicazioni della nostra ambasciata) - nonché dagli affidamenti del Ministro del tesoro. I quali dovettero assumere una certa consistenza ove si consideri che di una « autorizzazione di massima » data dall'on. Colombo (proprio relativamente alla soluzione «prestito») si parla nella riunione del 14 gennaio (v: l'appunto Donfrancesco), che a  «precedenti nostri accordi verbali » si richiama Gui nella comunicazione del 17 gennaio con cui riferisce allo stesso on. Colombo il tenore dell'emessa lettera di intento; ed ove ancora si rifletta che, nella riunione del 20 febbraio successivo presso il Tesoro, di fronte alla acclarata impossibilità tecnica di un prestito tra Governi, fu il Ministro Colombo a suggerire di esplorare, sia presso l'IMI che la Corte dei conti,la possibilità di una « convenzione a tre fra la Difesa-I.M.I.-Lockheed » (Commissione inquirente XIII/d, 14).

 

  1. In questa stessa chiave di motivazioni si spiega anche' l'attivazione successiva dell'on. Gui per il reperimento della copertura finanziaria, i cui punti di emergenza la Commissione inquirente ha individuato: nella richiesta di intervento per la stipulazione di un accordo finanziario con il Governo USA, tempestivamente avanzata al Ministro del tesoro con la su menzionata lettera del 17 gennaio; nella comunicazione in pari data al Presidente del Consiglio; nella .lettera del 3 febbraio (che, nel rispondere alla già menzionata richiesta della Lockheed del 20 gennaio di scioglimento della condizione inerente al finanziamento, pur accennando alle difficoltà che ritardavano la soluzione dei relativi problemi, assicurava, comunque, il massimo interessamento della Difesa), e nella sua iniziativa per la ricordata riunione tenutasi presso il Tesoro il 20 febbraio. In una sequenza, cioè, di avvenimenti che, a crisi di Governo già aperta, effettivamente sembrano esorbitare dallo stretto ambito dell'ordinaria amministrazione, ma il cui valore indiziale è - anche in questo caso - neutralizzato da un successivo comportamento del Gui in pieno contrasto con le aspettative e l'interesse della Lockheed e quindi incompatibili con un eventuale intento acquisitivo della contribuzione.

Ci si riferisce alla lettera 5 marzo 1970, con cui il Ministro - di fronte alla precedente già ricordata comunicazione 20 febbraio di Egan che per metterlo avanti al fatto compiuto, lo informava dell'avviato inizio della produzione degli aerei - rispose invece, sottolineando la unilateralità della iniziativa, assunta a rischio della Società. Il che (come ritenuto anche dalla commissione Papaldo nella sua ricostruzione della vicenda contrattuale) equivaleva, in pratica, ad una chiusura (per lo meno allo stato) della trattativa, rimanendo così frustrati i contrari sforzi della Lockheed (in questa fase intensificati) di superare l0 scoglio del problema finanziario.

Ed è significativo che tutti gli interventi operati da X.X. in questa direzione testimonino in ogni caso l'assenza di diretti contatti con l'on. Gui.

Infatti, è al gen. Fanali che Ovidio, il 25 febbraio, si rivolge per esprimergli le sue preoccupazioni sull'andamento dell'operazione e per pregarlo di intervenire presso il Ministro (arch. Stato maggiore Aeronautica 200957).

Ed è al gen. Giraudo che scrive, sia il 2 marzo (v. Atti Segredifesa, 237) - per esporgli una nuova ipotesi di pagamento, scaglionata in sette anni con facoltà di consegne anticipate (di cui il segretario generale effettivamente avrebbe tenuto conto prospettandola nella riunione poi tenutasi presso la Corte dei conti: v. deposizione Zattoni, 17 febbraio 1978) - sia ancora il 18 marzo, per riferirgli dei contatti avuti con il dott. Milazzo, allora ispettore generale capo del bilancio presso la Ragioneria generale dello Stato, da cui avrebbe saputo del positivo avvio dell'operazione I.M.I. -Eximbank (v. Archivio Segredifesa 340).

Il che diede occasione all'ultimo incontro del 20 marzo con il Ministro, dal quale X.X. si recò accompagnato da Giraudo, presente anche Zattoni: incontro conclusosi dopo appena dieci minuti (con l'incarico dato dallo stesso Giraudo a Zattoni di prendere ulteriori contatti con Milazzo: cfr. annotazione a margine lettera 18 marzo 1970 cit.) ed evidentemente privo di alcun significato negativo nei riguardi dell'on. Gui.

 

  1. Le conclusioni così raggiunte sulla inesistenza, quindi, di prova di un coinvolgimento, diretto od indiretto, del Ministro della difesa nel patto corruttivo non sono, d'altra parte, neppure contraddette dalla documentazione americana che al Gui pur fa riferimento in relazione ad asseriti pagamenti.

Documento chiave è il memorandum indirizzato ai dirigenti della Lockheed Ricke e Morrow, che William Cowden ha riconosciuto di aver compilato alla fine del marzo 1971.

Questo documento - che si riferisce, quindi, alla seconda parte della vicenda (in cui è coinvolto il Ministro Tanassi) e si colloca, in particolare, nel momento in cui era ritenuto imminente il pagamento di una seconda quota delle « spese esterne », dopo che una prima quota era stata già corrisposta nel giugno 1970 (si dirà poi degli obiettivi riscontri su tali circostanze) esamina la situazione complessiva degli « accordi per il contratto C 130 ». Ed in questo contesto, appunto, operano retrospettivamente due riferimenti al Ministro Gui.

 

La prima (indiretta) indicazione del Gui è contenuta in una nota esplicativa in calce ad uno specchio riassuntivo dell'intero programma di pagamento, in cui si afferma che « più dell'85 % di ciò è per il partito politico del Ministro. Passato e presente ». È chiaro che con la locuzione « Ministro passato » si allude all'on. Gui. Ma è innegabile che il riferimento nei suoi confronti così operato non sta ad individuare il Gui come beneficiario e percettore della somma in questione. In quanto, invero, l'indicazione del Ministro, nel contesto logico e grammaticale della frase surriferita, risponde all'unica funzione di criterio individuativo del partito, cui invece la somma stessa si afferma destinata : partito appunto indicato come il « partito del Ministro della Difesa ».

Mentre l'aggettivazione « passato e presente » (pastand present), apposta dopo la parola Ministro, sta ulteriormente a specificare che a beneficiare della contribuzione politica (secondo lo scrivente) sarebbe in realtà non un solo partito, bensì due: e cioè, il partito del Ministro passato (vale a dire il partito del Ministro Gui, la DC) oltre che il partito del Ministro presente (vale a dire il partito del Ministro Tanassi: il PSDI). Specificazione questa, peraltro, sicuramente non coeva al testo del documento come è dato desumere dalla considerazione che i detti termini « pastand present » sono apposti a mano, non risultano riscritti in luogo di identiche parole cancellate e seguono il segno d'interpunzione che concludeva la frase dattiloscritta.

Il secondo riferimento a Gui (sempre nell'ambito del memorandum a Ricke e Morrow) è contenuto, invece, nel contesto esplicativo della causale delle c.d. « spese straordinarie ammontanti a dollari 78.000 »; a proposito delle quali, appunto, scrive il Cowden che « dovevano in realtà compensare il precedente Ministro e alcuni membri del suo team che ora sono al Ministero del Tesoro e rivedranno il contratto ».

Anche questa indicazione risulta, però, priva di concretezza per un effettivo coinvolgimento dell'on. Gui nel detto pagamento.

Infatti, a prescindere dal rilievo che una somma come quella indicata sarebbe stata certamente incongrua per compensare un Ministro, tanto più se cumulativa con altri, sta di fatto che alla stregua del riscontro documentale oltre che testimoniale (v. deposizioni Cowden), la frase surriferita si rivela frutto unicamente di un equivoco, in cui incorse il Cowden nel riportare il contenuto della sua precedente annotazione in calce alla lettera indirizzatagli da Ovidio il 19 dicembre 1970 relativa ai 78.000 $ pagati in base ad un accordo concluso con Egan (v. documentazione Church 036,079 e SEC. 40024).

In quella circostanza, il Cowden - riassumendo per sua futura memoria quanto dettogli a voce dal X. sulla effettiva destinazione della somma - scriveva, infatti, di suo pugno la frase (leggibile per esteso nella copia SEC. 40024) « payment for team of Minister Gui » (pagamento per il  «team » del Ministro Gui).

Il che rende, quindi, evidente che ciò che a distanza di mesi (nell'imprecisione del ricordo dei termini del summenzionato colloquio) sarebbe divenuto (nel mese del marzo 1971) una indicazione diretta del Gui, come beneficiario del pagamento, era, in realtà (nel momento in cui la notizia ricevuta da Cowden veniva da lui stesso fissata per iscritto) un semplice riferimento indiretto, per individuare - appunto in collegamento al Gui -, (la o) le persone cui in effetti erano destinati i dollari 78.000 di che trattasi. Persone che, nella polivalente significazione del termine « team » adoperato dal Cowden (al di là delle riduttive interpretazioni tentate da X.X. in dibattimento), sembrano potersi collocare, in senso lato, « nella cerchia » del Gui, in un ambito cioè, di soggetti comunque a contatto con il Ministro, per la comune attività di Governo o di militanza politica, e che, proprio in virtù di tali rapporti, potevano in qualche modo premere sul Ministro o comunque contribuire ad orientarne l'azione nella direzione voluta dalla Lockheed. Tale cerchia resterebbe circoscritta dalla successiva indicazione (che per la. sua specificità è difficile ascrivere ad errore), secondo cui le dette persone (o persona), al momento in cui Cowden compilava il memo per Ricke e Morrow (e cioè nel marzo 1971), si sarebbero trovate « al Ministero del Tesoro ». Il che vale ad escludere che con il termine « team » si sia inteso far riferimento al gruppo di collaboratori facenti parte degli uffici direttamente dipendenti dal Ministro Gui, poiché nessuno di questi - secondo gli accertamenti eseguiti - risulta essere passato al Dicastero del Tesoro.

 

  1. Del resto, che i 78.000 dollari in questione fossero destinati (e di fatto siano stati corrisposti) non già (e per nessuna parte) al Ministro ma esclusivamente a persone (o persone) del suo c.d. « team » risulta confermato dal riscontro documentale del detto pagamento.

Questo, con la formale copertura della società « Ikaria » (che rilasciò quietanza per il relativo importo) fu effettuato (in due tempi):

quanto ai franchi svizzeri 73.000 (approssimativamente equivalenti a dollari 23.000), con un accredito del 15 febbraio 1971 disposto da X.X. (tramite il c/c 611 presso la Banque pour le Commerce Suisse lsraelien di un non identificato cambista) sul conto (n. 5052 presso la stessa banca) personale di Max Melca, presidente dell'lkaria, che (come risulta dalle contabili acquisite per rogatoria) ne dispose, poi, in favore di Luigi Olivi;

quanto a residui dollari 55.000, con due assegni della First National City Bank di Roma in data 18 novembre 1971, richiesti da Ovidio a favore di Giulio Olivi (dollari 45.000) e Hans Hussy (dollari 10.000), su indicazione sempre di Luigi Olivi, rispettivamente fratello del primo e debitore del secondo.

Il che sta a dimostrare che, in entrambi i casi, il pagamento pervenne a quel Luigi Olivi, il cui ruolo nella vicenda - esclusa per le ragioni già innanzi esposte, una sua diretta intermediazione nei confronti dell'on. Gui - resta, appunto, legato al team del Ministro: in prospettiva di una possibile funzione di tramite e di contatti con persone della cerchia del Gui, che avrebbero dovuto premere su lui. Contatti che l'Olivi potrebbe per altro aver mantenuto anche nel periodo successivo, nei confronti di chi, tra tali persone, poteva continuare a giovare alla Lockheed, per il motivo indicato nel citato memo Cowden del marzo 1971.

 

  1. È conducente in tale direzione, una serie (seppur allo stato non compiutamente coordinata) di elementi emergenti dal carteggio processuale.

In primo luogo, l'accertata insussistenza di una effettiva e reale attività istituzionale dell'Ikaria, cui imputare il pagamento summenzionato.

La tesi iniziale della difesa Olivi, quanto ai vari studi, ricerche, rilevazioni e comparazione dati che l'Ikaria avrebbe svolto per conto della Lockheed, si è rivelata, infatti, inconsistente già alla verifica della Commissione inquirente, che ha sottolineato l'assoluta inutilità ed inconferenza, ai fini della trattativa in corso, della pretesa documentazione di detti studi e ricerche (ad essa) esibita, e che, peraltro, non risulta essere stata consegnata prima al X. od alla Lockheed e neppure da questi richiesta.

Né maggior credito può darsi alla successiva affermazione di X.X., circa una attività promozionale dell'Ikaria per la Lockheed « in altri paesi del Mediterraneo », della quale non si rinviene traccia negli atti (né della Lockheed, né di Ovidio né dello stesso Olivi), mentre sta di fatto che l'accordo Ikaria-Lockheed, nelle sue varie stesure, fa esclusivo riferimento alla vendita del C 130 in Italia.

 

  1. L'Olivi dovette essere, dunque, assunto a titolo personale, venendo in considerazione l'Ikaria, di cui egli era amministratore, solo per la copertura che poteva fornirgli.

E verosimilmente ad Ovidio, nuovo dell'ambiente italiano, l'ingaggio dell'Olivi (come già quello del Crociani) dovette essere suggerito da X.Y., che con l'Olivi era da tempo in rapporti di conoscenza e d'affari (v. dichiarazione di Max Melca ed ammissioni di X.Y.). Significativamente il primo incontro tra Ovidio e Luigi Olivi avvenne, in via del Nuoto, anche se Ovidio - come sempre proteso ad escludere o coprire interventi del fratello - ha tenuto a specificare che esso si svolse nel suo studio sito nello stesso ufficio in cui è lo studio di X.Y..

Ragione effettiva della scelta dell'Olivi dovette essere, comunque, senza dubbio quella (a contestazione ammessa dallo stesso Ovidio) rappresentata dalle « sue ampie relazioni con l'ambiente politico veneto » (a motivo anche della parentela con il deputato DC di Padova Marcello Olivi), che appunto gli davano modo di introdursi nella cerchia del Gui.

 

  1. Il collegamento cronologico tra l'attività svolta dall'Olivi, cui si riferisce il detto pagamento di 78.000 dollari, e l'epoca del Ministro Gui è del resto confermato, oltre che dalle ammissioni degli stessi Olivi ed Ovidio ( che datano l'inizio della loro collaborazione alla « metà del 1969 »): dal citato documento 19 dicembre 1970 (lettera di Ovidio a Cowden) ove i 78.000 dollari sono considerati come parte di spese sostenute « fino al dicembre 1969 »; dai numerosi (25) pernottamenti dell'Olivi in Roma accertati per il 1969 (in un periodo in cui, secondo Max Melca, l'Ikaria non aveva nessuna attività in Italia); dalla circostanza, infine, che il detto pagamento fu richiesto, con riferimento a prestazioni già effettuate, nella seconda decade del marzo 1970.

In tale epoca, infatti, l'Olivi presentò la prima bozza dell'accordo Ikaria (a firma Melca, indicante l'originario compenso di dollari 100.000, in due rate da 50.000), la cui data 18 marzo 1970 (come è .risultato dal dibattimento processuale) è vera e reale, dacché la questione di una eventuale antidatazione si pone solo in riferimento al testo modificativo dell'accordo (con compenso ridotto a dollari 78.000 che, secondo Ovidio, sarebbe stato redatto (dopo il saldo del pagamento) nel novembre 1971 e sostituito alla bozza precedente, mantenendone la data.

Del resto proprio nel marzo 1970, quando fu noto che l'on. Gui avrebbe lasciato il dicastero della Difesa, per cui restava superata l'esigenza di mantenere canali di pressione nei suoi confronti, è spiegabile che chi tale compito appunto si era assunto si preoccupasse di fissare per iscritto, con una generica attribuzione promozionale, le precedenti intese (da ritenere per la loro stessa natura solo oralmente concluse) così procurandosi un titolo autonomo formalmente giustificativo del pagamento che andava a richiedere.

 

  1. È risultato comunque, dalla rogatoria espletata in Svizzera, che, oltre quella sopra indicata, altre somme furono pagate all'Olivi a mezzo dello stesso canale utilizzato per il primo versamento in franchi svizzeri 73.000 del 15 febbraio 1971 citato e, cioè, con accrediti sul c/c 5052 Melca-Ikaria provenienti dal conto corrente 611 della Banque pour le Commerce Israelien.

Si tratta esattamente dei bonifici 11 febbraio 1971, per fs. 99.810; 28 maggio 1971, per fs. 40.000, i quali, uniti a quello di fs. 73.000 del 15 febbraio, compongono, per equivalenza, quella somma di dollari 50.000 di provenienza Lockheed che figura indicata nella lettera 2 febbraio 1971, con la quale il Melca preannunciava al proprio istituto di credito che sul suo conto sarebbe stata accreditata l'anzidetta somma di dollari 50.000.

Sempre con provenienza dal c/c 611 risulta, infine, accreditato sul c/c 5052 Melca-Ikaria un ultimo bonifico per fs. 102.564 sotto la data del 18 ottobre 1971.

 

  1. Per quanto attiene poi al periodo successivo alla gestione Gui, l'Olivi risulta ancora presente a Roma, esattamente nei giorni 24 aprile, 24 e 26 giugno, 6 e 28 ottobre 1970; e non per conto dell'Ikaria che neppure in quel momento aveva affari in Italia.

 

  1. Tutti questi elementi (punti 49 a 53) inducono appunto a ritenere che Luigi Olivi abbia concorso ad attività corruttiva per conto della Lockheed, nei confronti però di soggetti diversi dall'on. Gui e allo stato non identificati, ricevendo per tale sua attività compensi di imprecisato ammontare.

Parte II

  1. Il 27 marzo 1970 si insediava, quale Ministro della difesa, Mario Tanassi e nominava suo segretario particolare Bruno Palmiotti.

La loro responsabilità per il reato di corruzione ad essi ascritto è, a giudizio della Corte, sicuramente provata.

Nonostante l'ostinato diniego di entrambi di essere stati corrotti e di avere ricevuto somma alcuna da X.X., questi li ha sempre tenacemente accusati, sia nei suoi promemoria (ad eccezione del primo riconosciuto falso dal perito) sia nei confronti e nell'interrogatorio dibattimentale. Ed in verità le prove a loro carico sono manifeste, indipendentemente dalle accuse di Ovidio. Il quale, peraltro, come particolarmente si dirà, al n. 68, non avrebbe avuto alcun interesse ad insistere nell'accusarli.

 

  1. Un primo elemento che la Corte ritiene rilevante ai fini della prova della corruzione del Tanassi, è che egli, appena poco tempo dopo il suo insediamento, abbia preso determinazioni in ordine ai complessi problemi di carattere finanziario e industriale relativi all'approvvigionamento del C 130, prima ancora di essere compiutamente informato da Costarmaereo della ripresa delle trattative con la Lockheed e delle prospettive di soluzione dei detti problemi.

Al che fa riscontro che, in coincidenza di tali determinazioni o in giorni di poco precedenti, il Ministro ricevette visite di X.X., che a non altro appaiono dirette se non a coinvolgerlo nel patto corruttivo.

 

  1. A parte una prima visita di presentazione in data 8 maggio indicata dal X., della quale non v'è traccia documentale (presumibilmente perché Ovidio si era fatto accompagnare da altra persona sotto il cui nome era stata prenotata la visita), dal registro delle udienze, dalla cronistoria e dal registro « passi » risultano, infatti, visite di Ovidio a Tanassi il 18, 21 e 27 maggio 1970.

Ora è significativo che il 21 maggio, dopo aver parlato con il X., il Ministro si incontrò con i generali Giraudo e Zattoni. Questo ultimo, convocato per esporre i problemi relativi all'acquisto dei C 130, riportò l'impressione che il Tanassi ne fosse in realtà già edotto. Al punto che, riferitegli le condizioni alternative indicate nell'ultima proposta di contratto del 25 aprile 1970, scartò subito l'ipotesi del pagamento settennale e ordinò che si procedesse a quanto necessario per l'accettazione dell'offerta con pagamento in tre esercizi.

E, di fronte a rilievi di Zattoni sulla mancanza dei fondi e sulla inadeguatezza ed incertezza delle compensazioni industriali prospettate, replicò che i fondi li avrebbe trovati lui, aggiungendo (come egli stesso ha sostanzialmente ammesso) « l'Italia è uno strano Paese! Più si fanno debiti e meglio è », (deposizione Zattoni).

Pochi giorni dopo tale incontro, si verificò una circostanza che conferma l'esistenza di una trattativa personale - parallela a quella ufficiale - tra il Tanassi e i rappresentanti della Lockheed.

E, cioè, la presentazione spontanea, da parte della Compagnia, non sollecitata da Costarmaereo, di una bozza di lettera di intento predisposta « in armonia con la scelta (triennale) operata dal Ministro » (deposizione Zattoni).

Analogamente significativo è che due giorni dopo l'ultimo dei ricordati incontri con Ovidio - e cioè il 29 maggio - il Tanassi comunicò a Zattoni e Giraudo la decisione, già presa, di firmare la lettera di intento (deposizione Zattoni). La decisione fu confermata con l'ordine telefonico impartito il successivo 30 maggio di preparare la detta lettera per il 1° giugno.

E, di fronte alla perentorietà di questo ordine Zattoni - che nei citati incontri aveva reiteratamente rappresentato al Ministro le difficoltà che si opponevano alla firma - restò sorpreso al puntò che - pur non accogliendo il suggerimento datogli dal gen. Nicolò, di richiedere un ordine scritto del segretario generale - volle comunque registrare l'ordine verbale ricevuto, richiamandolo sia nella lettera, sia nel promemoria datati 1.6.970, con i quali trasmetteva la bozza di lettera di intento.

 

  1. La concatenazione di tali elementi smentisce nel modo più palese la prospettazione difensiva del Tanassi, il quale vanamente ha tentato di sdrammatizzare l'oggetto delle visite di X.X., rapportandole ad una generica sollecitazione della pratica per i C 130 e ricordando come si fosse anche parlato di un progetto per l'edizione dell'« Opera Omnia » dell'umanista Francesco d'Ovidio, nonno del X., a lui unito idealmente per la comune origine molisana.

Del resto Ovidio ha ammesso il reale contenuto delle sue visite al Ministro, dichiarando che queste rappresentarono « tre tappe »: la prima di presentazione, la seconda interlocutoria, la terza (evidentemente quella del 27 maggio) più concreta, in quanto Tanassi sciolse ogni riserva nel senso che avrebbe fatto la lettera di intenti. Lo stesso Ovidio ha aggiunto che tali incontri seguirono a un colloquio, in Roma, tra la fine di aprile e i primi di maggio del 1970, di Egan con l'Innominato. Il quale ultimo suggerì, poi, di prendere il primo contatto con il Ministro, previo appuntamento con il suo segretario Palmiotti.

Precisazioni, queste, che, alla luce dei riscontri obiettivi di cui subito si dirà, inducono ad identificare nell'imputato Camillo Crociani il canale utilizzato da X.X. per avvicinare il Tanassi, restando superfluo attardarsi nella ricerca di un supposto Innominato la cui opera si sarebbe risolta in una superfetazione.

Il Crociani, infatti, era notoriamente amico del segretario di Tanassi e con lui in rapporto di confidenza politica ed appunto il Crociani, prima delle ricordate visite di Ovidio al Ministro, si incontrò con Palmiotti il 27 aprile (e poi ancora il 13 maggio: v. registro « passi »).

 

  1. L'importanza del ruolo svolto dal Crociani in questa fase della vicenda si desume poi anche dalla circostanza che, in coincidenza con il giorno stabilito dalla Lockheed per la ripresa delle trattative con Costarmaereo (v. telex ad Ovidio 3 aprile 1970) e, cioè, il 16 aprile, fu da Egan stipulata a Roma la modifica dell'accordo Com.El., con spostamento al 30 ottobre del termine per l'emissione della lettera di intenti (già fissato al 31 gennaio 1970, nel precedente accordo del 18 ottobre 1969). E che la Com.El. fosse uno strumento operativo del Crociani, predisposto a fini di copertura dei pagamenti corruttivi (in particolare in favore del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica) si è già ampiamente dimostrato.

 

  1. La rinnovazione dell'accordo Com.El., per altro verso, dà riprova della permanente aspettativa della Lockheed in una attività di appoggio da parte del Fanali.

Ed è significativo che questi, dopo un colloquio con Ovidio il 19, si recò dal Ministro il successivo 20 maggio. E, cioè, il giorno stesso in cui Tanassi riceveva anche il « prof. Crociani », di cui alla annotazione in tale data nella « cronistoria delle visite », nel quale appunto verosimilmente si identifica l'imputato Camillo Crociani.

 

  1. L'evolversi parallelo della vicenda corruttiva sul duplice piano militare e politico si trova (volutamente) riflesso nei rispettivi accordi di copertura.

La stessa data del 16 aprile 1970, in cui fu redatto il 2° accordo Com.El., appare. infatti anche nel secondo accordo Tezorefo, analogamente firmato da Egan. E non rileva qui esaminare, l'assunto difensivo che, questo documento sia stato redatto « a posteriori » nel novembre 1971, giacché ciò che rileva è, che, quando (in ogni caso molto tempo .prima dello scandalo) si provvide ai fini contabili a costruire le pezze d'appoggio dei « pagamenti speciali », si scelse la data predetta. Evidentemente perché proprio in quel giorno la Lockheed aveva avviato la nuova fase della corruzione, che - come si dirà - si differenziava rispetto alla prima solo quanto allo scaglionamento del pagamento in tre rate.

 

  1. La sequenza degli avvenimenti successivi conferma ulteriormente che l'azione del Ministro procedeva ormai di concerto ed in sintonia con la controparte americana; e in prospettiva dell'acquisizione della prima rata delle tangenti, il Tanassi poteva avere l'esigenza, e insieme l'urgenza, di disporre (nell'imminenza delle votazioni regionali) di un finanziamento per la campagna elettorale.

Ancora il 1° giugno Zattoni presentava a Tanassi un promemoria, preparato spontaneamente.

Questo documento faceva seguito (con significativa iterazione) alla relazione del 25 maggio 1970 che lo stesso direttore di Costarmaereo (dopo il ricordato incontro del 21, in cui il Ministro gli aveva dato disposizione di procedere alla accettazione della offerta americana) si era affrettato ad inviare sia allo stato maggiore dell'Aeronautica che all'ufficio del segretario generale, definendo a chiare lettere « non realistica l'assunzione di un impegno sotto qualsiasi forma con la Lockheed ».

In particolare, sotto il profilo della copertura, veniva sottolineato come le assegnazioni preventivate per gli anni 1971 e 1972 non consentissero assolutamente l'assunzione di impegni quali quelli connessi all'acquisto del C 130, essendo gli stanziamenti già insufficienti a far fronte ad altri preesistenti e programmati impegni di spesa. Per cui si concludeva suggerendo di subordinare la firma « al chiarimento di quelle disponibilità finanziarie ».

Relativamente, poi, alle compensazioni offerte si reiteravano le perplessità già espresse sulle effettive possibilità di commesse per l'importo indicato dalla Lockheed di 18 milioni e 1/2 di dollari, ritenendosi sicuri ordinativi per non più di 5 milioni.

E che tali preoccupazioni avessero fondamento si era potuto rilevare già alla fine dell'aprile 1970 quando, per un inatteso irrigidimento della ditta Allison, si erano vanificati gli accordi raggiunti con l'Alfa Romeo per l'assemblaggio e le revisioni dei motori T/56 e per le altre compensazioni industriali nel quadro del programma C 130. Il che emerge dal telegramma 30 aprile 1970 a firma di Zattoni, indirizzato alla Lockheed - e per conoscenza a Segredifesa e allo stato maggiore dell'Aeronautica - nel quale si sottolinea inoltre che « il rifiuto dell'Allison di dare corso all'accordo con l'Alfa Romeo potrebbe ripercuotersi sulle nostre decisioni finali circa l'approvvigionamento dei velivoli C 130 ».

L'ampio testimoniale escusso al riguardo ha, del resto, puntualmente confermato le valutazioni contenute nei citati documenti: in particolare, Zattoni ha ribadito di avere esposto a voce, al Ministro, in ogni occasione in cui ebbe ad incontrarlo, le stesse riserve contenute nei suoi scritti; Giraudo, nel confermare quanto riferito da Zattoni, ha asserito di avere egli stesso sostenuto la necessità di subordinare la firma della lettera di intento all'accertamento delle disponibilità finanziarie; Nicolò ha dichiarato: « sei volte abbiamo scritto che non c'era la copertura finanziaria ».

 

  1. Pur di fronte all'evidenza delle difficoltà, così ulteriormente illustrate e ribadite, il Ministro non desistette, però, dal suo proposito di emettere la nuova lettera di impegno. Evidentemente perché era proprio questo l'atto che la Lockheed si aspettava di ottenere da lui, dopo che la precedente lettera del Ministro Gui - come si è detto - era risultata non soddisfacente, per il suo contenuto condizionato ad un evento - il prestito USA - di cui si aveva ormai la certezza che non si sarebbe verificato.

Del resto, nella sua difesa, Tanassi ha ammesso la sua piena consapevolezza a quel momento dei detti problemi industriale e finanziario, sostenendo per altro di aver dato adeguata soluzione al primo; mentre, quanto al secondo, a giustificazione del suo operato, ha adottato principalmente il motivo di aver appreso, nel corso di un incontro risalente all'8 maggio 1970 con il Ministro Colombo, che esisteva la possibilità di reperire i fondi, utilizzando residui passivi della difesa. Cosa questa che gli avrebbe consentito il finanziamento della legge 27 maggio 1970 n. 365, sull'indennità di volo per i piloti, e che appunto lo avrebbe convinto che c'era la possibilità di fare ricorso a tale fonte di finanziamento anche per l'acquisto dei C 130.

Su quest'ultimo punto, va anzitutto osservato che, alla copertura dell'onere derivante dalla citata legge per l'esercizio finanziario del 1970, non si provvide utilizzando residui passivi, bensì mediante riduzione, per l'importo di 8 miliardi, dello stanziamento iscritto sul capitolo 3523 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio del 1970 in corso.

Ma, a parte ciò, non risponde al vero la tesi di una soluzione (ricorso a residui passivi) che invece fu trovata (si vedrà in che modo) solo dopo avere inutilmente esperito tutte le vie per ottenere il finanziamento in altra guisa.

Basti per il momento osservare che - come risulta dall'appunto Donfrancesco in data 29 maggio 1970, confermato dalla deposizione Zattoni - il Ministro, nella riunione in pari data, si riprometteva di ottenere dal Governo una assegnazione congrua in bilancio, dimostrando così che, la sua « fI1osofla » era appunto espressa dalla frase già ricordata: « finché sono ministro i fondi si troveranno ».

D'altra parte, anche relativamente al profilo delle compensazioni, l'assunto difensivo del Tanassi risulta del tutto pretestuoso.

Egli, infatti, ha ritenuto addirittura di ascrivere a suo merito di avere tenuto in grande considerazione tale problema.

Ma non si vede, in realtà, dove ciò si rifletta dato che l'importo degli ordinativi previsti risulta nella lettera identico a quello originariamente indicato dalla Lockheed nell'offerta del 5 gennaio 1970, mentre, quanto all'incertezza sulla possibilità di effettiva assegnazione di tali commesse, nessuna assicurazione o garanzia ulteriore era stata ottenuta. E se pur la lettera di intento prevedeva un potere di sospensione del contratto od annullamento dell'impegno per il caso di mancata realizzazione delle compensazioni, fu subito chiaro che tale previsione (del resto già contenuta nella bozza predisposta dalla Lockheed) era destinata, nell'intenzione del Ministro, a rimanere un puro e semplice espediente verbale. Dacché - come tra breve si vedrà in occasione dell'esame ulteriore della vicenda Allison - presentatasi l'occasione di far valere la riserva di sospensione, Tanassi disattese puntualmente i suggerimenti e le proposte in tal senso pervenutigli dagli Uffici.

 

  1. Il 1° giugno - verosimilmente sulla base delle assicurazioni di imminente emissione di una lettera di intenti, date ad Ovidio dal Ministro nel colloquio del 27 maggio - la Lockheed accreditava sulla First National City Bank di Roma, la somma di $ 653.000 a disposizione di Mr. Johnston, da utilizzarsi per i « pagamenti speciali », secondo le istruzioni già date il precedente mese di dicembre.

Il 2 giugno, poi, prima ancora che la lettera di intento fosse stata emessa, Kotchian telegrafava a Cowden (in Roma) e lo autorizzava ad accettarla ed effettuare « il pagamento della prima rata dello speciale compenso ».

L'intervento personale del presidente della Corporation si era reso necessario perché egli solo - come ha riferito - aveva l'autorità di consentire una « deroga all'accordo » (Tezorefo), nel senso che il pagamento, per l'urgenza prospettata, avvenisse (non dopo ma) prima della emissione della lettera di intento.

 

  1. Il 3 giugno Tanassi firmò, quindi, l'impegno all'acquisto di 14 aerei C 130 e relativi materiali accessori con la previsione che « la copertura dell'operazione troverà risoluzione a partire dall'esercizio 1971 nell'arco di tre anni e gli importi da corrispondere si riferiranno a tale ripartizione » e che di conseguenza « la ditta sarà in condizioni di assolvere il piano di consegne riportato nella proposta del 25 aprile 1970 che verrà incorporata nello schema contrattuale in corso di definizione », il cui perfezionamento, con la registrazione finale, « si ritiene potrà aver luogo entro il 30 giugno 1971 ».

Della clausola relativa alle compensazioni industriali si è già detto prima.

Lo stesso 3 giugno copia della lettera di intento veniva consegnata a Cowden brevi manu.

Nel frattempo - tramite il suo segretario Palmiotti - il Ministro si era assicurato della disponibilità della Lockheed a pagare la prima rata della contribuzione politica. Che, infatti, gli venne corrisposta con le modalità e nei tempi che risultano dalla narrazione, sul punto, di X.X..

 

  1. Ritiene, infatti, la Corte di dover sostanzialmente dar credito, anche per i motivi che verranno indicati nei paragrafi 67-68, alle dichiarazioni dell'imputato X.X., dichiarazioni divenute via via più precise (e sempre più puntualmente confermate dalle acquisizioni probatorie), man mano il progredire dell'iter del giudizio, coerentemente all'assunto di fondo espresso nella lettera all'avvocato De Luca del 7 marzo 1976: « erogazioni... attraverso consegna materiale di banconote, così come il Ministro volle e guidò per tramite di chi gli è più vicino ».

Racconta dunque X.X. che l'indicazione della prima rata in 200 milioni di lire italiane gli venne data dall'lnnominato e che Palmiotti, nella sua veste di Segretario del Ministro, gliela confermò. Egli, Ovidio, ebbe contatti con Palmiotti nei giorni del 1° versamento anche attraverso conversazioni telefoniche, al numero riservato 485549. In un incontro per combinare la lettera di intento Palmiotti gli disse: « Io so che debbo ricevere prima 200 milioni e poi vi sarà consegnata la lettera di intento ».

Si creava, così, per Ovidio un problema difficilmente districabile perché, mentre la società Lockheed intendeva pagare soltanto dopo l'emissione della lettera, il Ministro condizionava tale emissione al previo pagamento.

Ovidio, quindi, trovò la soluzione predisponendo in anticipo il pagamento in lire italiane, senza attingere ai dollari Lockheed che sarebbero poi stati utilizzati a titolo compensativo nel modo che si vedrà.

E fece all'uopo ricorso al fratello Antonio, che mise a sua disposizione la somma necessaria essendo pienamente consapevole (come si vedrà al paragrafo 93) dello scopo e della destinazione della somma.

Dopo un intricato giro bancario, di cui in seguito, Ovidio il 3 giugno 1970 si recò con Cowden al Ministero tra le 11 e le 12. Aveva la disponibilità della somma parte in assegni (120 milioni) ed il resto in contanti (80 milioni). Gli assegni erano circolari ed intestati per cautela a nomi fittizi di Bettini, Guzzoni, Cosseria ed altri.

Giunto, quindi, al Ministero fu ricevuto dal Palmiotti che gli disse che la lettera di intenti era stata già firmata, ma si rifiutò di ricevere assegni, pretendendo che il pagamento venisse effettuato interamente in contanti.

Lasciato il Ministero, Ovidio espresse a Cowden il proprio disappunto per questa richiesta e, mentre il funzionario della Lockheed si recava a Costarmaereo per ritirare la lettera di intento, Ovidio, a sua volta, si dirigeva in banca per le operazioni necessarie.

Tempo dopo, forse il 5 giugno, preparata la somma liquida, sistemata in buste contenute nella sua borsa, Ovidio si recò a prendere Cowden al Grand Hotel, gli mostrò il contenuto della borsa e quindi tornarono insieme al Ministero. Quivi Ovidio e Cowden furono ricevuti in una saletta (salotto verde) dalla quale il solo Ovidio venne introdotto nello studio del dott. Palmiotti. Al Palmiotti consegnò le buste e costui, senza verificarne il contenuto, le ripose nel cassetto a destra della scrivania.

Subito dopo, lasciato Palmiotti e gradendo che Cowden conoscesse di persona il Ministro, chiese ed ottenne di poterlo incontrare per ringraziarlo della lettera di intento.

 

  1. Nonostante alcune differenze, peraltro di modesto rilievo (ma tali da indurre a considerare scarsamente verosimile l'ipotesi di un preventivo accordo processsuale tra i due) la Corte ritiene le dichiarazioni di Cowden sostanzialmente conformi a quelle di X.X..

La sua versione diverge da quella di Ovidio nella circostanza che, a parte la prima deposizione alla SEC., nelle altre tre deposizioni successive, ha dichiarato che la consegna fu fatta al Ministro. Ma l'errore è facilmente spiegabile ove si rifletta che Cowden fu lasciato da Ovidio nel salotto verde e che può quindi avere equivocato sulla stanza in cui Ovidio si recò o sulla persona cui eseguì la consegna, sapendo peraltro che il denaro era destinato al Ministro.

Altra divergenza consiste nel fatto che in una deposizione (la seconda alla SEC.) Cowden afferma che, mentre Ovidio era dal Ministro, egli rimase nell'anticamera e che nell'anticamera v'era Palmiotti. Ciò è stato ritenuto in contrasto con l'affermazione di Ovidio di aver fatto il pagamento al Palmiotti, sul rilievo che non fosse possibile che in quel momento questi si trovasse vicino a Cowden. Senonché, occorre ricordare che Ovidio ha anche dichiarato di aver cercato gli uscieri e chiesto di vedere il Ministro dopo aver lasciato il Palmiotti.

In questo frattempo, appunto, il Palmiotti può avere incontrato Cowden, mentre dal suo ufficio si recava dal Tanassi, attraversando l'anticamera (cosiddetto salotto verde) in cui il funzionario della Lockheed si trovava. A questo proposito, non ha peso l'argomento del Palmiotti di non aver potuto avere una conversazione con Cowden a causa della sua ignoranza della lingua inglese, circostanza questa di cui la Corte non dubita, ma che non ha rilievo, poiché il Cowden non ha detto di aver avuto una conversazione, bensì di non ricordare se vi fu una conversazione.

Un ulteriore contrasto sussiste nel divario circa il tempo necessario ad ottenere i contanti ( come richiesto da Palmiotti il 3 giugno), che secondo Cowden sarebbe stato di parecchi giorni, divario psicologicamente spiegabile con il fatto che le operazioni di provvista in lire iniziarono come si è detto il 1° giugno, sicché, nel suo ricordo, il Cowden può avere erroneamente assommato circostanza a circostanza, rimanendogli l'impressione dello svolgersi delle operazioni « in parecchi giorni ».

Dinanzi a questi minuti particolari, che spesso tuttavia in altre occasioni concordano, come quello del disappunto di Ovidio alla richiesta di monetizzazione degli assegni predisposti, occorre invece sottolineare che la narrazione, nella sua sostanza, coincide esattamente quanto alle fasi essenziali della vicenda. Il pagamento vi fu; esso avvenne all'interno del Ministero; fu fatto in due tempi, a causa della richiesta di denaro contante; la somma si aggirava tra i 350 e i 400 mila dollari (e per- tanto non tutti i 653.000 della prima rimessa vennero impiegati per il pagamento di questa prima contribuzione politica); Cowden non partecipò alla materiale consegna del denaro; avvenuto il pagamento, Cowden e Ovidio furono ricevuti dal Ministro.

 

  1. Conviene a questo punto esaminare l'argomento difensivo che gli imputati Tanassi e Palmiotti hanno addotto a sostegno della propria posizione, e cioè che tutti gli elementi a loro carico si trarrebbero soltanto da affermazioni di X.X. o del Cowden (in atti di corrispondenza reciproca, alla Compagnia od a terzi), che non risponderebbero al vero. E troverebbero la loro unica spiegazione nel fatto che il X., con la complicità appunto del Cowden, avrebbe in realtà millantato, verso la società Lockheed, un inesistente credito presso il Tanassi, al fine di appropriarsi di quella somma che la Ditta americana aveva invece destinato a pretese contribuzioni politiche.

A confutare tale tesi, alla quale dovrebbe pervenirsi attraverso la dimostrazione puntuale di falsità, contraddizioni e inverosimiglianze in tutto ciò che afferma X.X., basterebbe la ricostruzione della vicenda sotto il profilo del comportamento del Tanassi, quale si è visto e quale si vedrà, mosso da un evidente interesse personale a concludere in ogni modo l'acquisto dei C 130-H.

 

Non è tuttavia superfluo contrapporre a simile linea difensiva alcune osservazioni, pure di carattere generale, che valgono tanto per il pagamento che s'è appena ricordato, tanto per quello successivo del giugno 1971.

Quello che Ovidio ha riaffermato dopo il suo ritorno in Italia, in piena consapevolezza delle conseguenze che potevano derivargliene, con la sua ammissione di pagamenti effettuati in favore del Ministro, costituisce una sorta di chiamata di correo, la quale, lungi dallo scagionarlo, lo coinvolge come parte attiva del reato di corruzione. Con maggiore utilità processuale egli avrebbe potuto fare propria la tesi della (iniziale) millanteria in danno della Lockheed e della (successiva) calunnia nei confronti del Tanassi. La quale - ove condivisa ( o almeno posta in dubbio) dalla Corte (e la convergenza con le difese del Tanassi avrebbe costituito motivo di speranza in tal senso) - di certo gli avrebbe aperto più favorevoli prospettive.

Poi che di tali fatti, antecedenti alla sua estradizione e non riconducibili ai reati per cui questa era stata concessa, difficilmente il X. poteva temere di essere chiamato a rispondere attesa la clausola di specialità con cui l'estradizione era stata concessa.

D'altra parte, lo scopo che avrebbe mosso il X. ad accusare, con il memorandum 16 marzo 1976 alla procura di Roma, il Ministro Tanassi è da quest'ultimo individuato nell'intento di sottrarre al giudice ordinario la cognizione del caso, in modo da far sì che fosse la Commissione Inquirente, notoriamente lenta e non incline a dare sbocco ai provvedimenti, ad assumere l'inchiesta. Il che si sarebbe risolto in favore del fratello Antonio in quel momento astretto da provvedimento restrittivo della libertà.

Senonché, tale scopo si sarebbe potuto realizzare (e con maggiore reale utilità) anche se X.X. avesse avallato la tesi della millanteria, liberando in tal modo da ogni accusa il fratello, che egli ben sapeva fornitore della valuta. E ciò tanto più quando - terminati con celerità i lavori della Commissione inquirente, e rimesso il processo alla Corte costituzionale - Ovidio veniva estradato e chiamato a rispondere, in ordine al reato di corruzione propria.

Se quindi Ovidio ha persistito nell'accusa nei confronti del Tanassi non è per un calcolo di convenienza a favore proprio o del congiunto. E, per ciò, egli è credibile quando sostiene di essere stato mosso nelle sue affermazioni dall'obbligo morale di convalidare le dichiarazioni conformi a verità già rese sul punto dai dirigenti Lockheed nelle varie sedi USA.

In linea generale, si può poi ancora osservare che la tesi della millanteria non regge nemmeno sotto il profilo intrinseco, restando cioè inverosimile, dinanzi alle cautele ed ai controlli adottati dalla Lockheed.

È, infatti, di piena evidenza che per poter portare a termine. un piano siffatto, Ovidio avrebbe, di necessità, dovuto previamente assicurarsi la complicità dei funzionari della Lockheed, deputati a disporre l'erogazione delle somme in questione e a controllarne l'effettiva destinazione. Ora basta ripercorrere cronologicamente lo svolgersi degli avvenimenti per rilevare invece che l'operazione si svolse in un lungo arco temporale, con modalità spesso modificate nel corso dell'iter e con conseguenti approvazioni di più personaggi, la cui partecipazione, non essendo prevedibile, rendeva aleatoria, se non impossibile, quella previa intesa, indispensabile per nascondere alla Lockheed la fraudolenta destinazione delle somme erogate. In tal modo, se nel versamento della prima tangente furono coinvolti come diretti protagonisti Johnston, Cowden e Ovidio, nella seconda vi furono Brown e Cowden, mentre della terza tutto rimane incerto, salvo l'intervento personale di Egan, oltre quello di Cowden. L'ipotesi di un accordo a due, tra Ovidio e Cowden, ventilata dalla difesa dei coimputati, non risulta perciò atta a spiegare logicamente una destinazione della somma diversa da quella corruttiva, mentre un'ipotesi di accordo tra numerose persone va senz'altro esclusa per ragioni di logica comune.

Ancora sotto il profilo intrinseco non resta che considerare, in linea generale, che le modalità prescelte da X.X. per effettuare i pagamenti e che trovano riscontro documentale, risulterebbero del tutto incomprensibili ove si voglia accedere alla tesi della millanteria. Sarebbe in particolare inspiegabile il perché Ovidio, in occasione dell'arrivo a Roma di entrambe le tangenti, abbia avuto la necessità di dissimulare attraverso complicatissimi giri bancari che saranno illustrati al paragrafo 90 l'anticipazione di ingenti somme fattegli dal fratello Antonio.

 

  1. L'evolversi della situazione dimostra, ora, come privo di ogni consistenza sia l'assunto difensivo del Tanassi, secondo cui la formulazione della lettera di intento, col previsto potere di sospensione od annullamento dell'ordine di acquisto, rappresentava una garanzia per il rispetto dell'impegno delle compensazioni.

Dopo la firma della lettera, si presentò - come si è detto - l'occasione propizia per far scattare tale garanzia, ma il Ministro non se ne avvalse.

Ed infatti, con una lettera datata 19 giugno 1970 diretta a Tanassi, il presidente dell'Alfa Romeo, Giuseppe Luraghi, lamentava che l'Allison, con argomentazioni « ridicole e speciose », aveva comunicato che non intendeva rispettare l'accordo raggiunto con l'Alfa Romeo, nel quadro delle compensazioni offerte dalla Lockheed a fronte dell'approvvigionamento da parte italiana dei 14 C 130-H, e che tanto veniva segnalato personalmente al Ministro « perché possa decidere i passi più opportuni, nell'ambito della difesa dell'autonomia decisionale italiana e della necessità di assicurare all'azienda di Napoli dell'Alfa Romeo un lavoro (per il quale stava già attrezzandosi) che le è indispensabile ad evitare una carenza di lavoro ».

Degna di significato è l'annotazione manoscritta di Zattoni su detta lettera, nella quale si legge che « l'indefinibile comportamento dell'Allison » è stato da noi « stigmatizzato » ( con evidente riferimento al già citato telegramma del 30 aprile 1970 diretto alla Lockheed) e « tre volte esposto a voce al Ministro Tanassi oltre che al segretario generale » (con altrettanto evidente riferimento agli incontri avuti da Zattoni col Ministro sotto le note date del 21, 29 maggio e 1° giugno 1970). Ed ancora più significativa al riguardo è la frase riportata al punto 4 delle note 11 luglio 1970 a firma Zattoni, anche esse relative alla lettera 19 giugno 1970 di Luraghi al Ministro, frase che così recita: « A livello superiore e per necessità che trascendono le competenze di questa Direzione generale fu deciso di inviare alla Lockheed la lettera di intento per l'ordinativo di 14 velivoli C 130 ». Ed allora, sulla base di tali risultanze, può affermarsi che il comportamento del Ministro è da censurare non solo per aver fissato la lettera d'intento nonostante la consapevolezza della mancanza di una seria offerta di compensazioni, ma anche per non essersi avvalso della prevista facoltà di sospensione o annullamento della lettera, quando subito dopo gli furono personalmente segnalati i presupposti per un legittimo esercizio di tale potere e gli fu dato un chiaro suggerimento in tal senso.

D'altra parte non può che qualificarsi sorprendente la giustificazione addotta dal Tanassi in udienza a proposito del potere di sospensione in genere e con riferimento alle compensazioni in specie, secondo cui « se a causa delle compensazioni si voleva sospendere, gli uffici potevano farlo, poiché quella era parte esecutiva che riguardava gli uffici e non il Ministro ». È sufficiente rilevare, a livello istituzionale, che soltanto all'organo che aveva firmato la lettera d'intento poteva competere il potere di sospendere o annullare lo stesso atto e che definire esecutivo quello che invece è potere che discende da valutazioni squisitamente discrezionali, si risolve in un inefficace espediente difensivo.

 

  1. Un'altra occasione per sospendere l'impegno di acquisto, e che condusse ad una richiesta formale di Costarmaereo in tal senso, si verificò nell'estate del 1970, in rapporto alla carenza del finanziamento.

L'affermazione del Tanassi che, Ministro lui, i fondi si sarebbero trovati (cui Costarmaereo fece evidentemente riferimento quando il 6 giugno 1970 trasmise al segretario generale il prospetto relativo alle variazioni degli impegni pluriennali, per gli anni 1971 e successivi, in relazione all'avvenuta firma della lettera di intento) trovò infatti smentita, quando, il successivo 31 luglio, il Consiglio dei Ministri, lungi dal rimpinguare nel modo desiderato il bilancio della Difesa, decurtò invece la previsione di spesa prevista nel progetto di bilancio per consentire l'ammodernamento del trasporto aereo.

Si rendeva, così, vano il primitivo proposito di finanziare l'operazione di acquisto attraverso nuove assegnazioni.

Ed il 28 agosto, Costarmaereo, che già il 26 precedente aveva comunicato allo stato maggiore dell'Aeronautica la grave situazione di bilancio, richiedeva la sospensione della lettera di intenti, ovvero di condizionarla (finalizzarla) alla futura eventuale assegnazione specifica di ulteriori fondi, essendo stata fatta un'assegnazione di bilancio largamente inferiore all'ammontare dei soli programmi per cui v'era in atto « un fermo impegno verso l'industria nazionale o verso altri Governi e già in corso di esecuzione (F l04/G; G 31/Y; prototipi G 222; G 91/71; PD 808; Atlantic) ».

Di fronte a questa esplicita richiesta, indirizzata attraverso il segretario generale al Ministro, l'imputato Tanassi ha sostenuto di non esserne mai venuto a conoscenza. Ma la Corte esclude che a siffatta affermazione si possa dar credito, e dalla inerzia del Ministro di fronte alla citata richiesta 28 agosto 1970 di Costarmaereo - peraltro richiamata il successivo 1° settembre in relazione alla accettazione formale della lettera di intento da parte della Lockheed, nel frattempo intervenuta - trae ulteriori elementi per rafforzare il proprio convincimento circa la personale interferenza del Tanassi per portare in ogni modo avanti l'iter della vicenda contrattuale.

La consapevolezza che il Tanassi aveva della proposta degli uffici di fare slittare o cancellare il programma C 130 risulterà, del resto, anche da un documento del successivo 22 ottobre 1970, da cui emerge che egli espresse il giudizio per cui « non sarà possibile cancellare o slittare il programma C 130 che è stato voluto dal Governo ».

Da quest'ultima frase si può ulteriormente ricavare quale consistenza abbia l'argomento difensivo addotto oggi dall'imputato, per cui uffici amministrativi, non meglio precisati, potevano essi assumersi la responsabilità di sospendere la lettera di intento.

 

  1. Parallelamente al problema della ricerca del finanziamento, nasceva intanto una seconda fase di trattative tra l'Eximbank e la Lockheed,da una parte, e l'I.M.I., dall'altra, per concretare un'operazione di prefinanziamento a breve termine della fornitura, per un importo di 13 milioni di dollari.

La pratica del prefinanziamento prende ufficialmente avvio da una lettera del 23 giugno 1970, con cui X.X. richiedeva che il Ministro della difesa dirigesse all'I.M.I. una nota al fine di sottolineare l'interesse da parte italiana al buon esito della pratica e da una lettera confermativa di tale richiesta, indirizzata dalla Lockheed al Ministro della difesa, a firma di Matthews, in data 24 giugno 1970.

Va tenuto presente che compito istituzionale dell'I.M.I. è quello di finanziare l'industria nazionale anche al fine di favorirne le esportazioni. Tale Istituto, quindi, può agire solo quando si tratti di operazioni che rechino vantaggio all'economia nazionale.

Nella specie, l'unico vantaggio che dall'acquisto dei C 130 la nostra industria poteva trarre risiedeva nelle compensazioni industriali, delle cui incerte prospettive di realizzo già si è detto.

Nonostante ciò, lo stesso Costarmaereo, che pure aveva tanto evidenziato l'aleatorietà di gran parte delle compensazioni, con eccezionale rapidità, il giorno stesso in cui la lettera di Ovidio era stata protocollata (24/6), si rivolse all'I.M.I. scrivendo testualmente, « è interesse dell'A.D. che la fornitura in argomento possa avere luogo nei termini previsti e pertanto verrà dato il massimo impulso alle azioni di competenza dell'Amministrazione, tendenti a far sì che il perfezionamento del contratto possa aver luogo sollecitamente, compatibilmente con le esigenze dell''iter di perfezionamento».

E a conferma della inconsueta sollecitudine di disbrigo della pratica si può menzionare la circostanza che la lettera fu consegnata lo stesso giorno brevi manu a Matthews per il recapito all'I.M.I.

Esaminato a tale riguardo, il teste Zattoni - firmatario della lettera - si è giustificato assumendo che, atteso l'interesse prioritario che si era riconosciuto all'operazione da parte degli uffici del segretario generale e dello stato maggiore dell'Aeronautica, aveva aderito alla richiesta in tal senso di X.X..

La trattativa tra l'I.M.I. e la Lockheed proseguì con l'intervento epistolare, in pari data del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Antonio Bisaglia, contenente analoghe considerazioni circa l'interesse italiano ad una favorevole soluzione della pratica.

In tale lettera si rende noto che la Presidenza del Consiglio ha seguito con attenzione la trattativa e si motiva tale attenzione sotto il profilo che il C 130, oltre a sopperire ad una inderogabile esigenza della difesa nazionale, apre utili prospettive di collaborazione industriale tra le aziende specializzate italiane e l'organizzazione aereo-spaziale.

Per cui si confida che l'I.M.I., data l'importanza delle forniture, voglia nei limiti consentiti dar corso allo svolgimento della pratica con ogni possibile speditezza.

Esaminato al riguardo, il Bisaglia non ha fornito alcuna spiegazione se non quella per cui la lettera a sua firma, per considerazioni di stile, non può essere stata redatta dalla sua segretaria. Non ha saputo indicare chi possa averla predisposta ed Ovidio, al riguardo interrogato, non ha escluso l'intervento di Crociani.

 

  1. A monte di questi atti ufficiali, vi sono, poi, i documenti Lockheed, che dimostrano il rilievo che questa vicenda del prefinanziamento, peraltro collaterale sul piano amministrativo alla trattativa dell'acquisto, aveva nell'ottica del piano corruttivo.

La lettera 21 maggio 1970 dello studio X. a Tezorefo (autentica o postdatata che sia non importa stabilire, attesa la sua realistica concordanza con gli avvenimenti che registra) ricorda infatti che il secondo terzo delle tangenti sarebbe stato corrisposto alla definizione dell'accordo I.M.I.-Eximbank sul prefinanziamento.

Ed il telex 2 giugno 1970, già citato a proposito del primo pagamento, di Kotchian a Brown e Cowden, raccomandando di precisare nella lettera di intenti che il finanziamento sarebbe dovuto avvenire prima della fabbricazione degli aerei, concludeva, anch'esso, ricordando che al momento del prefinanziamento sarebbe stata pagata la seconda rata del compenso speciale.

Di tanto, come vedremo, il Tanassi era al corrente, anche se non del tutto d'accordo sul collegamento temporale tra pagamento e prefinanziamento.

Le successive fasi della negoziazione Lockheed-I.M.I.-Eximbank sul piano amministrativo non hanno rilievo fino al 21 dicembre 1970.

In questa data, una seconda lettera di Costarmaereo all'I.M.I. veniva recapitata da Ovidio a Cao di San Marco. In essa si comunicava, per l'incidenza che poteva avere sulla pratica del prefinanziamento, la conclusione della negoziazione del contratto d'acquisto degli aerei e la sua futura approvazione da parte del Consiglio superiore delle Forze armate.

Il 15 gennaio 1971 Cowden, a sua volta, informava Ovidio che l'I.M.I. di Washington era in procinto di ottenere il prestito dall'Eximbank.

Il 25 successivo Ovidio assicurava Cowden che il Ministro aveva promesso di « mettere una parola con l'I.M.I. ». E, presumibilmente proprio a seguito dell'intervento del Tanassi, il 2 febbraio 1971, Ovidio era in grado di riferire a Cowden che Cao di San Marco dava per risolti tutti i problemi, per cui prevedeva che l'accordo I.M.I. sarebbe stato firmato nel giro di due o tre settimane, aggiungendo « abbiamo assoluto bisogno di fondi questa settimana ».

L'imminenza dell'accordo I.M.I. quale riferita nella corrispondenza succitata, trova riscontro nella documentazione agli atti.

Dalla quale risulta che il 26 gennaio 1971 l'I.M.I. aveva comunicato al Ministero del Commercio Estero che l'Eximbank era disposta all'operazione e chiedeva l'autorizzazione a contrarre il relativo prestito (autorizzazione effettivamente poi concessa il 22 febbraio 1971).

Questa situazione veniva però superata per effetto delle notizie, nel frattempo comunicate dall'I.M.I. di Washington, di un possibile dissesto della Lockheed travolta dal fallimento della società Rolls Royce.

Le prospettive del prefinanziamento divenivano così aleatorie e di conseguenza la richiesta di Ovidio, di invio immediato di fondi, trovava resistenza da parte della Lockheed.

Tant'è che Egan lo stesso 2 febbraio 1971 (doc. n. 46735) esprimeva a Cowden l'idea contraria al « pagamento prima dell'inizio del finanziamento » e questa decisione veniva, il successivo 3 febbraio 1971 (doc. 46732), teletrasmessa a Ovidio nei seguenti termini: « Comprendiamo vostra situazione, ma resta fermo che pagamento non può essere fatto prima della conclusione... ».

Pochi giorni dopo, il 7 febbraio 1971 (doc. 46787), evidentemente perché pressato, Ovidio indirizzava a Cowden una lettera nella quale, dopo aver espresso il suo imbarazzo e la preoccupazione che « alcune persone potrebbero perdere la loro fiducia in noi e assumere un atteggiamento inattivo a loro volta », insisteva perché al momento della firma I.M.I. « fosse disponibile la seconda rata di commissioni di $ 575.000 ».

Il giorno successivo Cowden (doc. 46729) telegrafava ad Ovidio che la Compagnia, ed il suo tesoriere Brown, erano pronti a chiudere quando l'I.M.I. fosse pronto. E il 15 febbraio (doc. 746743) informava il Brown di aver mandato un telex ad Ovidio perché questi, come aveva richiesto, avesse qualcosa da mostrare al Ministro. Aggiungeva che, però, il proprio telex conteneva solo parole che non aiutavano certo a risolvere il problema e ad assicurare che il contratto si sviluppasse soddisfacentemente « nei meandri della burocrazia italiana ». Per cui insisteva che si agisse per assicurare il perfezionamento delle trattative ed i pagamenti richiesti al più presto.

Erano questi i giorni in cui apparivano anche sulla stampa le notizie del grave dissesto della Lockheed, che innegabilmente esercitarono un'azione frenante, vuoi nella trattativa I.M.I. qui in esame, vuoi, come si vedrà, nello svolgimento dell'iter procedurale del contratto.

A questo punto l'I.M.I. esige, infatti, garanzie per l'operazione prefinanziamento, ma la Lockheed non è in grado di darle ( doc. 46737}.

Ovidio è, perciò, sollecitato da Cowden di rivolgersi al Ministro per vedere se questi « può premere perché il prestito venga fatto direttamente senza garanzie » (v. doc. 1° marzo 1971 n. 46724). Egli assolve tale incarico. E difatti, il 12 marzo, risponde a Cowden di avere « informato il Ministro, tramite il suo assistente principale che apprezziamo il suo tentativo di assisterci nell'ottenere il prestito I.M.I. senza garanzie » (SEC. 4800).

Nel frattempo, Ovidio aveva preso anche contatto con Cao di San Marco, direttore centrale dell'I.M.I., avendone assicurazione che l'Istituto era disposto a rinunciare alla garanzia Eximbank purché il contratto fosse approvato dal Consiglio di Stato e dal Ministro (SEC, 46802 del 10 marzo 1971).

Dopo aver il 12 marzo edotto di ciò sia Tanassi che Palmiotti (SEC. 46801} Ovidio scrive a Morrow della Lockheed che il prestito potrà essere fatto anche senza garanzia dopo che il Ministro avrà firmato il decreto; che lo stesso Ministro sta esercitando fortissima pressione all'interno del proprio Ministero e negli altri Ministeri per essere in grado di firmare il decreto entro il 24 marzo, ma « non compirà nessuna azione definitiva prima di ricevere il secondo pagamento », donde la necessità « che questo avvenga prima che si riceva il ricavo del prestito » (SEC. 46794 del 17 marzo 1971).

Ribadirà, pochi giorni dopo, in un cablo diretto a Cowden, che la firma (del contratto di vendita) può avvenire con un preavviso di cinque giorni, ma resta comunque il fatto che « essi non cominceranno questa fase se non saranno assicurati della nostra "prontezza" » (SEC. 44425 del 24 marzo 1971).

 

  1. Così la trattativa I.M.I., che fino ai primi di marzo era rimasta subordinata all'ottenimento di una garanzia dall'Eximbank, si modifica nel senso che il suo favorevole esito dipende ora dall'approvazione del contratto da parte del Ministro.

Tanassi diviene in tal modo arbitro dell'evolversi di questa pratica, in quanto per ottenere il prefinanziamento I.M.I. era necessaria la firma del decreto di approvazione del contratto e, per questa firma, egli richiedeva il pagamento anticipato della seconda rata delle tangenti (Memo a Ricke e Morrow marzo 1971).

Tale conclusione, desunta dai documenti citati, è stata integralmente confermata da Ovidio a dibattimento.

Ha ricordato che nel marzo 1971 lo stato di allarme per la vicenda della Rolls Royce fu tale che mise in forse la sopravvivenza della Gelac, società costruttrice del C 130. In quel periodo le difficoltà della Lockheed consigliavano di evitare c qualsiasi impegno, ancorché piccolo ».

La Lockheed intendeva pagare solo dopo aver ottenuto il finanziamento, ma proprio allora, si ricavò la netta sensazione dell'anno precedente, che cioè per ottenere il finanziamento bisognava presentare il contratto e il relativo decreto, ma per avere questi occorreva « il pagamento contestuale…anzi anticipato sia pure di un secondo…».

Dichiarazioni, queste, sostanzialmente coincidenti con le espressioni usate dallo stesso Ovidio nel suo memorandum 16 marzo 1976 « la situazione venne a mutare drasticamente…quando si apprese da canale inequivocabilmente derivante dal Ministero della difesa che una lettera di intenti vincolante…come pure in un secondo tempo il decreto di approvazione del contratto, avrebbe avuto luogo soltanto se prima, però, fossero state versate le cifre che corrispondono ad una larghissima parte dello stanziamento previsto ».

 

  1. A fronte di queste risultanze il Palmiotti e il Tanassi si sono trincerati su una linea di assoluta negazione.

Tanassi ha affermato di non essere stato informato, di non essere mai intervenuto nella trattativa I.M.I.-Lockheed, di non sapere nulla delle lettere del 24 giugno 1970 di Zattoni e di Bisaglia all'I.M.I. e delle lettere 10 e 12 marzo 1971 di Ovidio a Cao di San Marco e a Palmiotti. Analogamente Palmiotti ha negato di avere mai sentito parlare della pratica I.M.I. ed ha escluso di avere ricevuto da Ovidio la lettera 12 marzo 1971 in cui si parla di una telefonata fatta dal suo ufficio a Cao di San Marco.

Al che Ovidio ha però replicato confermando la verità di quanto contenuto nelle sue comunicazioni alla Lockheed.

In particolare, ha ribadito di aver spedito a Palmiotti la detta lettera 12 marzo 1971 e di aver fatto dal suo ufficio la telefonata (ricordata nella stessa lettera) a Cao di San Marco, pur non potendo precisare se Palmiotti fosse uscito mentre egli telefonava o se, presente, fosse distratto (v. confronto Ovidio-Palmiotti 6 febbraio 1978).

Quanto alla lettera 24 giugno 1970 indirizzata da Costarmaereo all'I.M.I. - e così per quella in pari data scritta da Bisaglia allo stesso Istituto - ha ammesso di essersi attivato per la loro emissione anche parlandone con il Crociani, il quale seguiva la pratica I.M.I. quotidianamente (v. interrog. Ovidio 7 settembre 1978).

Ha anche dichiarato che Tananssi era un ministro dinamico che fece o fece intendere di avere operato un « pallido intervento » presso l'I.M.I. (v. confronto Ovidio-Tanassi 17 gennaio 1978).

Il teste Cao, a sua volta, dopo aver precisato che fu la notoria difficile situazione economica della Lockheed dell'epoca, a suggerire la misura precauzionale di subordinare il prefinanziamento I.M.I. alla stipula del contratto, ha ammesso di aver ricevuto la telefonata e la successiva lettera di Ovidio, pur escludendo interventi di Tanassi e di Palmiotti sull'I.M.I.

La convinzione che la Corte trae da siffatte posizioni processuali è che il Ministro ed il suo segretario, fossero perfettamente consapevoli ed interessati a questa vicenda, vuoi per i documenti che espressamente li coinvolgono, vuoi per gli stretti rapporti di amicizia che essi in. trattenevano con Crociani, suggeritore e guida in questa necessità di attivazione dell'I.M.I., vuoi, infine, perché all'esito della trattativa Lockheed-I.M.I. Eximbank, era, come si è detto, subordinata, in un primo momento, la riscossione della seconda rata delle contribuzioni politiche.

 

  1. Terminato l'excursus sul problema prefinanziamento, il discorso va adesso ripreso per esporre le vicende della trattativa Lockheed-Ministero della difesa, successive alla lettera di intento.

Dopo la nota del 28 agosto 1970, con la quale Costarmaereo chiedeva la sospensione della lettera di intento ed a cui il Ministro non aderì, lo stato maggiore dell'Aeronautica, sempre sul presupposto che le integrazioni di bilancio venissero concesse, in data 3 e 4 settembre del 1970, ribadiva l'intenzione di dare attuazione a tutti i programmi in corso per l'acquisto dei velivoli (e, quindi anche dei C 130), manifestava il parere favorevole per la versione H del C l30 ed invitava ad esaminare la possibilità di impiego in questi aerei di sistemi elettronici di produzione o coproduzione nazionale (c.d. modifiche avioniche). A quest'ultima richiesta dello stato maggiore dell'Aeronautica, Costarmaereo dava seguito il successivo 23 settembre, chiedendo alla Lockheed le modifiche di cui trattasi (Martella IV /3).

Da parte della ditta, intanto, in considerazione del fatto che le offerte del 25 aprile 1970 sarebbero scadute entro l'ottobre, si preannunciava verbalmente (Cowden a Nicolò 25 settembre 1970) che i prezzi sarebbero stati aumentati se, entro l'ottobre, il contratto non fosse stato concluso (SEC. 45648).

Ed, infatti, a seguito di un sondaggio di cui è traccia in un telex di Cowden a Crockett del 19 ottobre 1970 (SEC. 46775), sugli effetti di tale aumento, il 9 dicembre successivo la Lockheed domandava per ogni C 130 con le modifiche avioniche, - da prodursi in 14 esemplari con consegna tra il febbraio 1972 e il giugno 1973 - il prezzo di dollari 3.590.900.

Nell'atto di accusa, si muove all'imputato Tanassi anche l'addebito di aver consentito a questo aumento del prezzo, dietro corrispettivo della somma aggiuntiva di $ 50.000.

Pur risultando certo che per effetto dell'aumento del prezzo sia aumentata anche la tangente della corruzione, la Corte esclude che l'ulteriore corresponsione di $ 50.000 sia frutto di autonoma pattuizione corruttiva. Ritiene, infatti, che a seguito dell'aumento del prezzo degli aerei - e non in funzione di consentirlo - il compenso aggiuntivo suddetto sia dipeso dalla richiesta che la tangente, già fissata: nell'accordo precedente in rapporto percentuale con il prezzo originario, venisse adeguata quantomeno in misura corrispondente al 3 %.

E se pur risulta che la Lockheed era riluttante a siffatto adeguamento, tanto che offrì solo 50.000 dollari (in luogo della maggior somma pretesa, risultante dal detto calcolo percentuale), sta di fatto che la decisione della Compagnia di pagare non fu comunque in relazione causale con un atto dell'ufficio ricoperto dal Tanassi.

Il che si desume da una serie di convergenti elementi probatori.

Innanzitutto, 1a documentazione reperita negli archivi ministeriali evidenzia la circostanza (che ha trovato riscontro nelle deposizioni dei testi escussi, italiani ed americani) che il calcolo del prezzo, fuori da ogni intervento del Ministro, venne operato da Costarmaereo e condusse ad un giudizio di congruità dell'offerta Lockheed.

Parallelamente, quanto alla documentazione americana - a parte un cablo di Ovidio a Cowden del 7 febbraio 1971 (SEC. 46787) che, con l'espressione « gratifica speciale sull'aumento del prezzo: minimo dollari 50.000 », già sottintende una somma elastica - è chiarificativo il successivo memo Cowden a Ricke e Morrow (SEC. 46803 cit.) che testualmente ricorda: « originariamente tale compenso doveva ammontare a dollari 200.000, ma è stato raggiunto un accordo per un unico versamento di dollari 50.000 ».

Il che trova riscontro nella lettera 9 marzo 1971 (SEC. 40026) di Egan ad Ovidio (da questi controfirmata) in cui - con formale imputazione ad « ulteriori spese sostenute dallo Studio » (per evidenti ragioni di documentazione interna dell'esborso fuori dall'indicazione della causale corruttiva) - è detto appunto: « la Lockheed accetta di pagare la somma aggiuntiva di $ 50.000 ».

Ed X.X. ha confermato queste circostanze precisando che fu l'interlocutore estraneo al Ministero (l'Innominato) che, in base al valore definitivo del contratto di circa dollari 60.000.000, calcolò che una percentuale minima del 3 % avrebbe comportato un adeguamento della tangente di circa $ 200.000 e cioè approssimativamente fino a $ 1.800.000 ; e che la corrispondente richiesta trovò accoglimento da parte della Lockheed solo per il più limitato importo di $ 50.000.

Ancora Ovidio - dopo aver escluso che Tanassi si fosse attivato per l'aumento del prezzo del contratto, che invece dipese da variabili su cui il Ministro non poteva influire - ha infine rammentato che, quando si recò da Palmiotti per stabilire l'ammontare del secondo pagamento, gli vennero richiesti 360.000.000 di lire equivalenti a $ 600.000 e cioè proprio 50.000 dollari in più di quanto si era previsto di dover pagare, prima del detto adeguamento.

Restano le deposizioni di Cowden secondo cui la somma di $ 50.000 si era resa necessaria, perché il Ministro non facesse obiezioni ad un aumento di prezzo e che Ovidio gli aveva riferito che era il Ministro a voler un importo maggiore, che doveva appunto corrispondere a $ 200.000. A ben vedere tali dichiarazioni non contrastano con quanto sin qui ritenuto; ove si intendano (e questo sembra alla Corte l'effettivo pensiero del Cowden) nel senso che il Tanassi - in occasione e. in relazione, appunto, all'aumento del prezzo degli aerei - non facesse altro che sollecitare la Lockheed ad aderire a quella richiesta di adeguamento delle tangenti di cui si è detto.

 

  1. Il problema proprio dell'Amministrazione militare era ancora e sempre quello di reperire i mezzi necessari per finanziare il contratto di acquisto, problema che, nelle speranze degli ambienti della Difesa, nonostante la intervenuta decurtazione del bilancio 1971, andava risolto con una assegnazione specifica per il C 130, evidentemente da operarsi con una legge speciale.

Tale, infatti, è il contenuto di un promemoria del Segretario generale dell'8 settembre 1970 diretto al Capo di stato maggiore Difesa (arch. Segredifesa, 109).

E il 16 settembre il Fanali si attiva per reperire fondi scrivendo una lettera al gen. Marchesi (arch. stato maggiore Difesa, 563).

Ma questi, ora Capo di stato maggiore Difesa, annotando il documento, rileva che « gli stanziamenti in bilancio sono inferiori alle esigenze di ciascuna arma ». Lo stesso Marchesi, il 18 settembre (arch. stato maggiore Difesa, 1002) a seguito di una missiva del giorno precedente del Capo di stato maggiore Esercito, Mereu, che si opponeva alla sottrazione di fondi della sua Arma per far fronte a programmi dell'Amministrazione aeronautica, avviati senza che vi fosse idoneo finanziamento, giunge a scrivere al segretario generale un duro messaggio. In questo, dopo aver ritenuto « difficile da comprendere come possano essere stati assunti così onerosi impegni » da parte dello stato maggiore Aeronautica, ed additato le « cause dell'attuale crisi delle costruzioni aeronautiche in alcuni provvedimenti di carattere tecnico amministrativo (lettere di intento, impegni di ragioneria ecc.) con i quali si è dato l'avvio a programmi di ampio respiro senza avere la sicurezza della relativa copertura finanziaria, ma nella speranza di poter ottenere assegnazioni superiori a quelle che obiettivamente era possibile prevedere », ne deduceva che il problema doveva essere risolto a livello tecnico-amministrativo e che pertanto non ravvisava alcuna opportunità di riunire in proposito il comitato dei Capi di stato maggiore, « perché non vedo nella situazione precaria in cui si trovano attualmente le tre forze armate come si possa pervenire ad una ridistribuzione delle disponibilità del 1971 radicalmente diversa da quella già concordata ». Aggiungeva, infine, quanto all'assegnazione specifica di fondi per il programma C 130 destinato ad impegnare anche esercizi futuri, che, proprio « la grave situazione congiunturale del Paese fa ritenere per ora del tutto intempestiva, oltre che aleatoria, la richiesta di un aprioristico impegno del Governo ».

Dinanzi a questo lucido quadro della situazione che prefigura la difficile attuabilità di una redistribuzione tra le tre forze armate delle disponibilità per il 1971 e l'inconsistenza dell'aspettativa di ottenere fondi ulteriori per l'anno 1972, il Tanassi, seguendo la sua filosofia che, Ministro lui, i fondi si sarebbero trovati, opererà proprio nel senso deprecato dal Capo di stato maggiore della Difesa: e ciò per il suo personale interesse alla sollecita soluzione del problema finanziario, cui era condizionata la possibilità di approvare il contratto e, quindi, di ottenere il pagamento della seconda rata delle tangenti.

L'intendimento del Tanassi, di dare ad ogni costo tempestiva attuazione alla fornitura del C 130, risulta indirettamente già da quanto riferisce Giraudo ai sotto capi di stato maggiore in una riunione del 22 ottobre: « il sig. Ministro ha espresso l'avviso che il deficit debba essere ripianato nell'ambito del bilancio della Difesa e che, a suo giudizio, non sarà possibile fare slittare o cancellare il programma C 130 che è stato voluto dal Governo » (arch. stato maggiore Difesa 869).

Ed una conferma di tale atteggiamento del Tanassi è data dalla circostanza che il 27 novembre 1970, derogando ad una prassi consolidata nel Ministero della difesa, egli intervenne personalmente alla riunione dei Capi di stato maggiore, da lui voluta nonostante il contrario avviso del generale Marchesi, riunione in cui si decise (come risulta da lettera Segredifesa 15 dicembre 1970) di proporre variazione dello stato di previsione della spesa per il 1970, in modo da poter utilizzare opportunamente i futuri residui di stanziamento nel corso del 1971. La restante somma sarebbe stata reperita sia mediante variazione amministrativa del bilancio 1971 (con trasferimento dalla quota esercito alla quota aeronautica di fondi del cap. 2031), sia attraverso provvedimento legislativo. Ciò non senza resistenza da parte dei Capi di stato maggiore delle altre armi, che vedevano, attraverso lo storno delle rimanenze di bilancio, sacrificare le rispettive esigenze, e in particolare del gen. Mereu.

 

  1. Oltre che in tali continue pressioni per la soluzione del problema finanziario, l'appoggio del Ministro alla Lockheed si manifesta anche in direzione del superamento delle tappe amministrative dell'approvazione del contratto da parte del consiglio superiore delle Forze armate e del Consiglio di Stato.

Il che si riflette anche nella documentazione americana di quel periodo.

In una comunicazione del 12 gennaio 1971, Ovidio, dimostrando di sapere con un giorno di anticipo dell'invio del contratto al Consiglio superiore delle Forze armate, ne informava la Lockheed, aggiungendo che l'approvazione di questo organo si prevedeva entro 7 giorni e che egli aveva parlato con il Ministro il quale avrebbe poi inviato il contratto al consiglio di Stato « con una sua raccomandazione ».

Ed il teste Zattoni ha appunto confermato che l'invio del contratto fu sollecitato « dalle pressioni enormi da parte degli enti superiori » oltreché dal gen. Fanali (altro esempio questo, di consonanza tra l'attività del Ministro e del Capo di stato maggiore Aeronautica).

L'8 febbraio 1971 ancora Ovidio telegrafava alla Gelac, confermando che il 5 febbraio il Ministro aveva firmato una lettera con cui raccomandava il contratto al Consiglio di Stato e che lo stesso vi sarebbe stato inviato il 9 febbraio. Circostanza quest'ultima che trova rispondenza nella effettiva sequenza degli avvenimenti, in quanto lo schema di contratto fu trasmesso all'organo consultivo il 10 febbraio, con l'imprecisione di un solo giorno rispetto alla previsione di Ovidio.

 

  1. L'attenzione del Ministro intanto continua ad essere rivolta al problema finanziario.

Ottenuto il 31 dicembre 1970 il decreto del Ministro del tesoro, di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario per il 1970, Tanassi il 25 febbraio 1971, in attuazione del piano di reperire gli altri fondi necessari per il 1971 attraverso un finanziamento ad hoc, chiedeva, sempre al Ministro del tesoro, una legge speciale di variazione allo stato di previsione per l'anno 1971, domandando in particolare L. 14.913.470.000 per provvedere mediante questa somma anche al pagamento della fornitura del C 130.

Il Ministro del tesoro oppose netto rifiuto ad una variazione di bilancio per il solo Ministero della difesa. E per reperire la somma necessaria per i pagamenti da effettuare nel 1971, si pervenne alla soluzione amministrativa, oltreché di utilizzare i residui di stanziamento di creare anche delle disponibilità attraverso lo slittamento o la riduzione di altri impegni, evidentemente ritenuti dal Tanassi secondari rispetto all'imprescindibile esigenza dell'acquisto del C 130.

Non si tenne alcun conto di questa occasione di quanto, in epoca non sospetta, il Fanali aveva avuto modo di rilevare proprio in ordine ai gravi danni che derivano all'erario dallo slittamento di impegni, allorché, nella lettera 22 luglio 1970 diretta al gen. Marchesi, divenuto Capo dello stato maggiore Difesa, precisava che lo slittamento de pagamenti del programma F.104/S dagli anni 1968-69 agli anni 1971-73 aveva determinato, in connessione con gli aumenti dei costi industriali e con altre cause, una maggiorazione dell'onere totale del Programma da 272 a 338,8 miliardi, pari ad un incremento percentuale del 25 %.

Risulta così che il 15 maggio 1971 L. 5.109.160.000 furono reperiti facendo slittare al 1972 un quarto dell'impegno assunto sul bilancio del 1971 per il programma Atlantic; che L. 3.060.000.000 si ottennero attraverso la riduzione degli impegni del 1971 relativi al programma F.104/S; L. 2.035.000.000 furono prelevati dal cap. 3202 « fondo a disposizione » ; che, infine; L. 314.546.000 emersero dal cap. 2031 costruzioni aeronautiche. Si raggiunse così la cifra di L. 10.518.706.500 relativa al pagamento da effettuare nel 1971.

Il piano di decurtazione fu approvato da Tanassi il 15 maggio 1971, e ne presero atto i Capi di stato maggiore nella riunione del successivo 18 maggio.

Dopo di che si ottenne dal Tesoro l'autorizzazione ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità generale dello Stato di assumere, sul capitolo corrispondente al 2031 del 1971 « costruzioni aeronautiche », impegni per gli esercizi di bilancio '72 e '73 per provvedere al pagamento della seconda e terza tranche ammontanti rispettivamente a Lire 13.694.194.000 e a L. 14.036.941.000.

Il personale interesse dell'imputato a superare ogni ostacolo pur di addivenire alla conclusione del contratto, trova anche conferma in deposizioni testimoniali.

Zattoni ricorda come, convocato dal Ministro nell'ottobre del 1970 per informarlo sullo stato delle trattative, gli riferì che queste erano in via di conclusione, ma che, per la stipulazione definitiva, occorreva prima reperire la copertura finanziaria, come richiesto per legge. Al che Tanassi si mostrò molto seccato, troncò il discorso e lo congedò freddamente.

Marchesi, a sua volta commenta che, quando fu convocato dal Ministro per ricevere l'ordine di riunire il comitato dei Capi di stato maggiore, restò stupito nell'apprendere da Tanassi che, questi intendeva presiederlo.

La soluzione del problema finanziario - come si è visto - fu quindi raggiunta per aggiustamenti successivi e compromessi fra le varie esigenze. E non per originaria intuizione del Tanassi, che se ne attribuisce il merito: per altro - e vanamente - tentando di ingenerare una confusione di idee sui residui passivi, con l'accomunare nello stesso genus sia l'assestamento di bilancio del 27 novembre 1970, sia il differente fenomeno dello slittamento del maggio 1971.

 

  1. Si è già visto nei paragrafi che precedono come per ragioni di interesse (riscossione della prima rata delle contribuzioni politiche) il Ministro Tanassi, non solo firmò la propria lettera d'intento, nonostante i rilievi di Costarmaereo sulla insufficienza ed incertezza delle compensazioni offerte dalla Lockheed, ma per di più non si avvalse della clausola che consentiva la sospensione o l'annullamento di tale lettera quando, subito dopo la sua firma, gli fu segnalato che l'accordo Allison-Alfa Romeo, rientrante nel programma delle compensazioni, era venuto meno.

Occorre ora accertare quale ulteriore sviluppo ebbe il problema delle compensazioni e quale soluzione fu raggiunta prima della firma del decreto di approvazione del contratto.

Caduto l'accordo Allison-Alfa Romeo, la Lockheed proseguiva nel frattempo le trattative avviate con la Fiat per affidarle ordini compensativi, aventi ad oggetto componenti. dell'aereo L 1011, secondo il programma contenuto nella sua offerta del 25 aprile 1970 richiamato nella lettera di intenti.

Anche questa trattativa si arenò poco dopo senza giungere a positiva conclusione.

Il 1° dicembre 1970 la Lockheed sottoscrisse allora un memorandum d'intesa con la Società per azioni Costruzioni aeronavali (SACA) di Brindisi, avente sempre ad oggetto la produzione di 327 serie di componenti strutturali dell'aereo L 1011, intesa che venne formalizzata il successivo 15 gennaio 1971 e nella quale gli ordinativi erano previsti in $ 17.358.609.

Ma tale accordo - come poi ha chiarito il teste Zattoni - aveva il suo « punto debole » nella riserva apposta dalla Lockheed di subordinare il suo impegno al verificarsi in futuro di un pacchetto di ordinativi per 327 L 1011.

Si trattava, infatti, di aerei il cui motore era costruito dalla Rolls Royce, dimodoché la loro produzione veniva ad essere negativamente condizionata dalla crisi di questa società che - come già detto - si delineò nel febbraio 1971.

È, del resto, significativo che già sulla lettera della Lockheed a Costarmaereo (15 dicembre 1970) che comunicava l'intesa 1° dicembre con la SACA, il gen. Nicolò avesse annotato « è una compensazione fasulla; sogni per ora; effettive e sicure solo 600.000 ore se vendono 200 L 1011 » (Arch. Costar. 902871).

Successivamente - dopo che, nel frattempo, era stato risolto il problema del finanziamento del contratto nei termini già visti al paragrafo precedente - approssimandosi la data della firma del decreto di approvazione dello stesso (la sua bozza era stata già approvata dal Consiglio di Stato che, peraltro, aveva espressamente richiesto di condizionare anche nel contratto l'acquisto dei C 130 a compensazioni industriali certe) Zattoni, il 3 giugno 1971, chiese alla Lockheed di far conoscere quali ordinativi fermi aveva conferito all'industria italiana (archivio Costar. 903559).

E, 1'8 giugno, fece pervenire al Ministro un promemoria nel quale ribadiva vivacemente che la Lockheed non si era affatto impegnata per l'effettivo conferimento degli ordini compensativi alla SACA e che dei 17.000.000 di dollari degli ordinativi pattuiti, solo 10.000.000 potevano dirsi sicuri (archivio Costar. 953588). Che anche tale importo fosse approssimato per eccesso risulta da un'annotazione di Nicolò, in calce a detto promemoria (archivio Costar. 903637}.

Senonché, tre giorni dopo, e cioè 1'11 giugno, lo stesso Zattoni, in un secondo promemoria al Ministro, si discostava da tali conclusioni ritenendo che, in virtù dell'accordo aggiuntivo che la SACA aveva concluso il precedente 10 giugno con la Lockheed (e pervenuto lo stesso giorno a Costarmaereo), il prefissato obiettivo di forniture per un minimo di $ 18.500.000 si potesse considerare raggiunto (archivio Costar. 903639).

Aggiungeva, tuttavia, nel promemoria che « a maggior garanzia » aveva richiesto alla SACA di trasmettere una comunicazione attestante che la Lockheed avesse già piazzato o si fosse impegnata a piazzare in un immediato futuro ordinativi fermi ed irrevocabili per l'indicato complessivo importo.

In realtà l'accordo integrativo del 10 si limitava a dire che, ove la Lockheed non riuscisse a conferire ordinativi per $ l8.500.000 concernenti la produzione dell'L 1011, essa avrebbe assicurato alla SACA altri ordinativi per lavori similari fino a raggiungere lo stesso ammontare.

E la stessa lettera SACA, datata 11 giugno (ma recapitata a Costarmaereo non con la stessa prontezza dell'accordo, sibbene solo il successivo 14) non forniva affatto l'assicurazione che Zattoni attendeva, limitandosi a indicare ordinativi fermi e irrevocabili per un importo di $ 9.500.000 (archivio Costarmaereo 903640).

Zattoni non dette alcun seguito a questa lettera che sostanzialmente svuotava di attendibilità. il suo promemoria dell'11 e ciò in quanto, essendo intervenuta l'approvazione del contratto ed avendo egli d'altra parte ricevuto ordine di non frapporre ostacoli, era ormai superflua ogni sua ulteriore insistenza e presa di posizione.

La sequenza di questi documenti si chiarisce ancor meglio alla luce delle deposizioni testimoniali.

Il gen. Zattoni ha deposto che il capovolgimento di posizione tra i due promemoria fu dovuto alta raccomandazione di Giraudo (che gli aveva trasmesso l'ordine di firmare il contratto) di non frapporre difficoltà di alcun genere. Non solo, ma Giraudo gli riferì l'ordine specifico di Tanassi di superare le difficoltà fatte presenti nel primo promemoria.

E a sua volta Giraudo ha deposto che era stata presa dal Ministro la decisione di portare avanti l'affare qualunque fossero le possibilità in ordine alle compensazioni.

 

  1. Risolto nel modo che si è visto, dopo il problema della copertura finanziaria, anche quello delle compensazioni industriali, il Ministro poteva ora approvare il contratto e così ottenere dalla Lockheed la seconda rata della pattuita erogazione corruttiva.

In realtà, già nel corso della trattativa I.M.I., quando questa si era modificata nel senso che l'esito veniva a dipenderne non più da una garanzia dell'Eximbank ma dall'approvazione del contratto da parte del Ministro e Tanassi aveva fatto sapere di essere in grado di firmare verso la fine di marzo subordinatamente alla effettuazione del secondo pagamento (v. la lettera a Morrow del 17 marzo 1971 già citata), la Compagnia si era affrettata a compiere i passi necessari perché fosse tempestivamente messa a disposizione di Cowden a Roma, la somma occorrente per il pagamento suddetto (v. comunicazione Lockheed a F.N. City Bank del 31 marzo 1971, SEC. 46877).

Ciò in quanto Ovidio aveva raccomandato che la Compagnia dimostrasse in ogni modo la sua prontezza ( « readiness » ), anche se egli personalmente dubitava che potesse procedersi in maniera così spedita (v. telex 24 marzo 1971, SEC. 44425). Ovidio prevedeva anzi che « la necessità di coordinare il problema I.M.I. avrebbe causato un ulteriore ritardo » ( doc. 25 marzo 1971, SEC. 44422).

Ma di quest'ultimo aspetto della trattativa si occupava ora personalmente Antonio, il quale, dopo una riunione presso l'Istituto, (ove era stato « chiamato a discutere parecchi punti ») manifestava l'opinione che la firma fosse prossima (v. telex di Brown a Morrow del 16 aprile 1971, SEC. 46701).

Inopinatamente il 20 aprile c'era stata, però, una battuta d'arresto dacché- come si è visto - era andato a vuoto, per il rifiuto opposto dal Tesoro, il tentativo del Tanassi di ottenere una legge speciale di variazione dello stato di previsione per il 1971 (v. retro n. 78). Ed il carteggio Lockheed registra il disappunto della Compagnia (v. doc. 20 aprile 1971, SEC. 44544): « Una nuova richiesta è venuta alla superficie del programma italiano. La richiesta è che il Parlamento deve approvare il bilancio della Difesa in linea generale prima che si possa avere qualsiasi azione del Tesoro in merito al nostro contratto ».

In seguito a questi avvenimenti era stata revocata la disponibilità. dei fondi in Roma: doc. 27 aprile 1971 (M. VIII/A, 59).

Le « fortissime pressioni » che il Tanassi, contrariamente al suo assunto, andava esercitando all'interno del proprio Ministero e degli altri dicasteri (v. telex 17 marzo 1971 cit., e deposto Zattoni a giudice istruttore), consentirono di sbloccare la situazione.

Il 7 giugno la Lockheed poteva così autorizzare il ritrasferimento a Roma, presso la First National City Bank, delle somme previste per il pagamento della seconda rata dei « compensi speciali ».

 

  1. La concatenazione serrata degli avvenimenti successivi si riflette contestualmente nella documentazione americana e in quella italiana (di provenienza militare e bancaria) che compone il quadro parallelo dell'evolversi della trattativa amministrativa per la fornitura e dell'adempimento dell'intesa corruttiva, risalente all'aprile-maggio 1970 e successivamente modificata in alcuni suoi termini.

L'11 giugno Kalember telegrafava a Brown che era stato dato avvio ad un rapporto favorevole al Ministro (evidentemente riferendosi al secondo promemoria Zattoni che valutava positivamente l'accordo aggiuntivo SACA-Lockheed sulle compensazioni, di cui già si è detto) ed aggiungeva: « Cowden si metterà in contatto con il Ministro domani nella speranza che firmi » (SEC. n. 45692).

Lo stesso 11 giugno X.Y. seguendo uno schema d'azione già collaudato in occasione del precedente pagamento al Ministro, completava la provvista in lire per il secondo pagamento, monetizzando, tramite il suo collaboratore Baragatti, un assegno di L. 200.000.000 tratto dal suo c/c B.N.L. n. 1065 (sul che vedi amplius infra n. 94).

Il 12 giugno, sul citato promemoria Zattoni, Tanassi apponeva l'annotazione: « visto il documento allegato, il contratto può essere approvato ». Ed in una lettera a Cowden del successivo 19 luglio (SEC. n. 47245) Ovidio. commentava: « la fortuna ha voluto che Fusco fosse in Germania quando il Ministro ha firmato il 12 giugno ».

Il 13 giugno, da Roma, Cowden telegrafava a Crockett (il telex, trasmesso via Parigi, perveniva a Marietta il 14) : « Documenti firmati ieri. Visitato il Ministro, rivisti i documenti con il consulente e ricevuta promessa di continuo aiuto nella fase finale. Denaro trasmesso secondo accordi ».

Con data del 12 giugno risultano rilasciati da Ovidio quietanza alla Lockheed per dollari 500.000, « in collegamento delle obbligazioni di questa Compagnia rispetto alla Tezorefo » (SEC. n. 45826) e l'altra ricevuta per $ 50.000, per compensi speciali in relazione all'aumento del prezzo, di cui si è detto al n. 75.

Il 23 giugno, complessivi $ 545.000 della rimessa Lockheed (formati da sei assegni all'ordine di William Cowden, richiesti alla First National City Bank) venivano quindi versati su un conto (B.N.L. n. 818923) della società Contrade, da cui poi venivano prelevati per conto di X.Y. (v. infra n. 97).

Come già l'anno precedente, anche il 12 giugno 1971 il Ministro era stato infatti pagato con liquidi predisposti dai fratelli X., di modo che non risultasse alcun collegamento tra tale operazione ed i dollari della Lockheed. Ed i questi ultimi X.Y., che aveva sostenuto il peso principale della provvista, aveva di conseguenza disposto nel proprio interesse, così rimborsandosi delle anticipazioni fatte. (Per i dettagli v. n. 97).

 

  1. Le circostanze e modalità della materiale consegna dell'importo corruttivo al Ministro in questo caso ammontante a L. 360 milioni (comprendente oltre l'equivalente in lire della seconda rata delle contribuzioni, il compenso aggiuntivo dipendente dall'aumento del prezzo degli aerei) - risultano dai successivi puntuali chiarimenti forniti da X.X., materiale esecutore dell'operazione, che a Corte ritiene, sul punto, credibile per le ragioni già illustrate quando si è esclusa la tesi di una sua possibile millanteria in danno del Tanassi (v. n. 68).

Ricorda, dunque, Ovidio che il 12 giugno 1971 egli preparò la somma in questione, formata da biglietti da 100.000, inserendola in alcune buste che, a loro volta, ripose in una borsa di color marrone scuro « dai fianchi :flosci e dilatabili, tipo 72 ore ». Per la consegna vi fu una previa intesa telefonica con Palmiotti che suggerì di vedersi questa volta fuori dal Ministero. Ovidio da parte sua scelse ed indicò il luogo ed il Palmiotti aderì.

Su questo luogo l'imputato, pur precisando trattarsi di un ufficio tra via Veneto e via Bissolati, messo a sua disposizione per la cortesia di un amico inconsapevole, ha mantenuto il riserbo, motivando appunto il suo silenzio con la necessità di non coinvolgere una persona estranea. All'appuntamento giunse prima lui con Cowden e furono introdotti da un commesso. Arrivò poi Palmiotti al quale fu consegnata la borsa, senza verificarne il contenuto.

Poiché in precedenza il Palmiotti gli aveva fatto intendere « che non sarebbe stato insensibile ad un gesto di omaggio personale » Ovidio, corrispondendo a questo invito, gli consegnò una busta contenente 10.000.000 di lire.

Avvenuta la consegna della borsa, allontanatosi il Palmiotti, gli altri due, su suggerimento del segretario, si recarono al Ministero per ringraziare il Tanassi del decreto di approvazione. Quivi giunti, in prossimità della stanza del Ministro, scorsero il Palmiotti che ne usciva e introdotti dal Tanassi questi non fece cenno a quanto era prima avvenuto, ma li intrattenne per qualche minuto in convenevoli. Il Ministro mostrò loro il decreto che aveva sul tavolo « un foglio di carta leggermente pergamenata più grande di un foglio protocollo ». Ovidio non ricorda con precisione se vi fosse apposta o meno la firma; ma propende per il sì.

Usciti che furono dalla stanza del Ministro, Cowden richiamò la sua attenzione sul fatto che la borsa di color marrone era posata sull'angolo sinistro vicino alla scrivania. Ovidio, che per memoria visiva riconobbe immediatamente l'esattezza dell'osservazione di Cowden, gli sussurrò « fammi il piacere, sta zitto ». Pochi giorni dopo, al Ministero, Palmiotti gli restituì la sola borsa, dicendogli: « Professore, ieri l'ha dimenticata ».

 

  1. Di fronte a tali convergenti risultanze probatorie l'imputato Tanassi si difende affermando che egli non firmò il 12 giugno 1971 il decreto di approvazione del contratto; che comunque egli nulla ricevette in quella data né in altra e che in ordine ai pretesi pagamenti in suo favore sussisterebbero contraddizioni tra le dichiarazioni di Ovidio e quelle rese da Cowden alla Commissione inquirente e alla SEC.; che, infine, il riscontro documentale consentirebbe di escludere che Ovidio disponesse della somma in lire italiane di 360 milioni, che assume di avergli corrisposto.

Mentre di quest'ultimo assunto ci si occuperà al paragrafo 94, conviene qui confutare gli altri argomenti difensivi.

In ordine alla data di approvazione del contratto, Tanassi avvalora la sua affermazione sostenendo, da un lato, essere illogico ch'egli firmasse in pari data sia la decretazione sul promemoria Zattoni dell'11 giugno 1971 (« visto il documento allegato il contratto può essere approvato ») sia il decreto vero e proprio; dall'altro, non essere sua abitudine tenere ferme le carte sulla scrivania per più di 48 ore, col risultato che, se avesse realmente firmato il 12, il decreto avrebbe recato al massimo la data del 15 o del 16, non mai quella del 18 che invece vi risulta apposta.

Ora, risulta anzitutto in maniera incontrovertibile dalle deposizioni di Zattoni e di Giraudo, che lo schema del decreto di approvazione fu inviato al Ministro fin dall'8 giugno 1971 insieme al contratto già firmato dallo stesso Zattoni; ed inoltre, più che dagli incerti ricordi dibattimentali di Ovidio, si evince dal citato telex di Cowden del 13 giugno 1971, che alla data del giorno precedente (12) i documenti (contratto e decreto), da lui rivisti insieme con Ovidio, erano già stati firmati. A ciò si aggiunga che, nella citata lettera a Cowden del successivo 19 luglio, Ovidio scriveva che Fusco era in Germania quando il Ministro aveva firmato « il 12 giugno ».

Tanto basterebbe sul punto; ma la Corte ritiene anche di aggiungere che non è affatto illogico, anzi ampiamente spiegabile, che la decretazione sul promemoria e la firma del decreto siano avvenute lo stesso giorno; infatti, mentre la firma del decreto conferiva formalmente efficacia al contratto, la decretazione serviva invece al Tanassi, non per informare gli uffici che in futuro egli avrebbe firmato un decreto che già era sul suo tavolo, ma per attestare che egli procedeva in quel momento alla firma, in quanto, alla base degli atti (vedasi il riferimento nella decretazione « al documento allegato » ), considerava risolto il problema delle compensazioni e superata, così, l'obiezione in proposito formulata da Costarmaereo nel promemoria dell'8 giugno.

Quanto poi all'argomento tratto dal tempo intercorso tra l'uscita del decreto dall'ufficio del Ministro e la sua datazione, esso pure è inconsistente, perché il Tanassi non poteva disporre dello zelo di colui che appose la data (Fusco), il quale, anzi, come sarà successivamente indicato, tendeva, su direttive di Zattoni, a ritardare per quanto possibile l'invio del decreto alla Corte dei conti, in attesa che si chiarisse la nota crisi della Lockheed.

Relativamente poi al pagamento dell'importo corruttivo - mentre non è il caso di ripetere quanto già rilevato sulla insostenibilità di un intento millantatorio da parte di Ovidio - va qui aggiunto, quanto alle pretese contraddizioni tra le dichiarazioni di Ovidio e quelle di Cowden, che, in realtà, l'unico contrasto che la Corte riesca a percepire è quello relativo alle dichiarazioni rese dal Cowden 1'11 giugno 1976 per cui il 2° pagamento sarebbe avvenuto nel dicembre 1970, in occasione dell'inoltro del contratto per la registrazione.

Ma lo stesso Cowden si è subito corretto, precisando poi che il periodo era quello del giugno 1971. E l'equivoco iniziale è ben spiegabile a sette anni di distanza dai fatti.

Ma, più che a questa pretesa contraddizione, occorre guardare alle concordanze, anche nei particolari più minuti, tra Cowden ed Ovidio, quali quelle che la somma del secondo pagamento fu maggiore della prima volta; che il consulente ottenne il denaro contante necessario con varie operazioni; che il versamento avvenne fuori del Ministero previo appuntamento col segretario del Ministro; che circa un'ora dopo visitarono il Ministro nel suo ufficio; che la borsa consegnata al segretario era in evidenza nell'ufficio del Ministro.

Aggiunse per di più Cowden alla SEC. una circostanza che Ovidio non ha ricordato e che Cowden non poteva conoscere altrimenti, se non dalla partecipazione diretta agli avvenimenti dell'opera: « Io credetti » ( che i fondi) « fossero destinati al partito politico del segretario del Ministro della Difesa, nella sua veste di tesoriere e suppongo che lo fosse. Mi era stato detto che lo era, in qualità di depositario di quei: fondi ».

Orbene la circostanza che il Palmiotti fosse il tesoriere della corrente tanassiana del P.S.D.I., è emersa appunto in seguito, nell'istruttoria condotta da questa Corte, per ammissione dello stesso imputato, quando gli sono state contestate le risultanze dei suoi conti bancari.

La difesa degli imputati Tanassi e Palmiotti ha tratto infine larghi motivi di inaffidabilità morale del Cowden e di X.X. da un ulteriore frase contenuta in una nota di pugno del primo, in calce alla già ricordata ricevuta 12 giugno 1971 di dollari 50.000, in cui si precisa che il pagamento fu in realtà di circa dollari 15.000 in più aggiunti di propria tasca dal X. e che il Cowden assistette alla dazione di questa ulteriore somma. Circostanza quest'ultima poi smentita in sede di deposizione, ove il Cowden ha aggiunto che la nota suddetta serviva a coprire il X..

Ma Cowden equivoca ed è ben comprensibile, dato il numero vorticoso di assegni e di operazioni bancarie che fece su direttiva di Ovidio, in quel giugno 1971.

In realtà l'equivalente in lire dei 50.000 dollari rientrava - come si è detto - nel « crogiuolo » del pagamento politico ammontante a totali 360.000.000, mentre, quanto ai 15.000 dollari in più, la loro corrispondenza a 10.000.000 di lire, induce a credere che questa sia la somma versata a titolo di omaggio al Palmiotti. I 65.000 dollari (50.000 + 15. 000) complessivi di cui alla ricevuta in questione si riconducono, dunque, al pagamento effettuato da Ovidio nel giugno 1971, cui il Cowden fu presente come sempre coerentemente ha sostenuto.

Fu, invece, la necessità della Lockheed di avere distinte pezze di appoggio contabili a frazionare l'operazione nei documenti, a fronte di un versamento nella realtà unico.

 

  1. Gli avvenimenti successivi alla firma del decreto dimostrano come il Tanassi intendesse tener fede all'impegno assunto con la compagnia corruttrice di appoggiarla fino alla definitiva conclusione dell'iter amministrativo della fornitura. Impegno riconfermato il 12 giugno 1971, come è dato desumere dal già citato telex del 13 giugno del Cowden: « ricevuta promessa (dal Ministro) di continuo aiuto fino alla fase finale ».

Ed anche in questo periodo, fino alla registrazione del contratto, gli ostacoli da superare non mancarono.

La notizia che il Ministro aveva firmato il decreto di approvazione formò infatti oggetto di commenti critici nell'ambito di coloro che seguivano la trattativa dell'acquisto, traendosene l'impressione « che vi fosse un interesse a mandare avanti l'operazione » (deputato Fusco), mentre da parte di tutti si avvertiva l'esigenza di non completare l'iter del contratto con un fornitore che rischiava di fallire (deputato Cava).

Le notizie sulla crisi della Rolls Royce e la grave situazione della Lockheed - che, come si è visto, avevano preoccupato l'I.M.I. al punto da indurlo a non perfezionare la pratica del prefinanziamento dell'operazione senza un'idonea garanzia - trovavano in quei giorni puntuale conferma.

Il 15 giugno, l'addetto aeronautico presso l'ambasciata d'Italia a Washington, generale Tommasi, ribadendo notizie precedentemente fornite per vie brevi dal suo assistente colonnello Martire, precisava che la situazione era talmente seria che si temeva il fallimento della Lockheed.

Ciò motivò la reazione del gen. Zattoni, alla notizia dell'avvenuta approvazione del contratto.

Egli diede infatti, incarico al Fusco di ritirare gli atti dal Gabinetto del Ministro e gli ordinò verbalmente di tenere fermo l'ulteriore iter e di non consegnare alla ditta il secondo originale firmato: incombenze che il Fusco assolse facendo riporre i documenti nella cassaforte del suo ufficio, per timore (v. deputato Fusco) che qualcuno facesse fotocopia del decreto firmato. Precauzione evidentemente vana poiché - come risulta dal più volte citato telex di Cowden del 13 giugno 1971 - Ovidio e Cowden avevano già preso visione dei documenti firmati.

E la verità di questo blocco materiale del contratto nella cassaforte di Costarmaereo è stata ammessa in dibattimento anche dal Tanassi, il quale incautamente ha tentato però di attribuirsene il merito e la iniziativa, dimenticando che in precedenza aveva sostenuto che di tale circostanza aveva saputo solo nel corso dell'istruttoria della Corte, a seguito della deposizione del teste Fusco.

La gravità della situazione economica della Lockheed non poteva, poi, non avere diretta influenza sul problema fideiussione in quel momento in esame a Costarmaereo. Il contratto di acquisto, infatti, prevedeva il pagamento, entro 60 giorni dalla sua registrazione, di dollari 16.857.387, pari al 27% del prezzo pattuito, a titolo di anticipo: anticipo la cui restituzione in caso di risoluzione del contratto andava garantita a norma della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Il 22 giugno 1971, Zattoni richiese formalmente al segretario generale di rinviare la registrazione del contratto, finché non fosse acquisita una garanzia fideiussoria che coprisse non solo la somma capitale, ma anche gli interessi, per le ipotesi di mancata consegna nei termini degli aerei acquistati, di risoluzione totale o parziale del contratto e di insolvenza della Lockheed.

Da questa richiesta scaturì la riunione del giorno successivo, nell'ufficio del segretario generale, alla quale presero parte Zattoni, De Maria e Fusco per discutere l'atteggiamento da assumere.

Come narrato dai testi citati, e come risulta anche da un appunto per gli atti che reca la data del 23 giugno 1971, tutti convennero sulla necessità di tener fermo l'ulteriore iter del contratto. A questo proposito, sospesa la riunione, Giraudo, Zattoni e De Maria andarono ad illustrare la questione al Ministro.

Ma Tanassi non fu d'accordo e dispose, invece, che fosse provveduto « al più presto possibile » ad acquisire una garanzia con validità legale negli U.SA.

 

  1. La vicenda del dissesto Lockheed e la difficoltà nell'acquisizione di un testo accettabile di fideiussione, idoneo a far superare le opposizioni di Costarmaereo, trovano corrispondente eco nei documenti americani del periodo.

In una fitta corrispondenza del giugno-luglio 1971, Ovidio sollecita la Lockheed a giungere ad un accordo sul problema della fideiussione e, se da un canto Hanson in una comunicazione di Cowden del 29 giugno 1971, annota che « il Governo italiano sta raccogliendo pettegolezzi a Washington che dicono che la situazione della Lockheed è critica » (SEC. 45690), dall'altro Ovidio, rivolgendosi a Crockett, Vice Presidente della ditta, segnala « l'ondata di preoccupazione che sta invadendo il Ministero riguardo alla situazione della Lockheed », osservando che « meno dichiarazioni appariranno sulla stampa dai superiori quartieri, tanto meglio sarà ».

Precisa poi Ovidio che la questione della garanzia degli interessi sulla somma che sarà anticipata alla Lockheed preoccupa il Ministero perché « si ritiene che la Corte dei conti solleverà la questione e rimanderà indietro il contratto », preoccupazione questa confermata da « indagini private » presso un « giudice amico » (SEC. 45615; 44416).

L'estrema delicatezza della situazione induce a questo punto Antonio ad attivarsi anch'egli in prima persona.

I due fratelli, uno al fianco dell'altro, nel superamento di quest'ultimo ostacolo, assicurano la Lockheed, con un telex del 30 giugno 1971: « non ci arrendiamo senza combattere e non concediamo nemmeno un punto alla controparte ».

Il successivo 5 luglio, X.Y. predispone per Crockett una dettagliata relazione sul promemoria fideiussorio, dando consiglio alla Società di chiudere la vicenda « anche in vista di una temuta possibile crisi politica che arresterebbe la vita amministrativa per parecchie settimane ».

Ed Ovidio sensibilizza Cowden rammentandogli il 19 luglio 1971, che Fusco aveva messo in guardia sulla necessità della soluzione del problema della fideiussione prima della registrazione del contratto e che « la questione fu se ciò avrebbe trattenuto la mano del Ministro o della Corte dei conti... fortuna ha voluto che Fusco fosse in Germania quando il Ministro firmò il 12 giugno ». Ora, però, il ritardo per l'invio del contratto per la registrazione può essere causa di un esame più accurato della Corte dei Conti. Una fideiussione inadeguata potrebbe determinare un'accusa di cattiva amministrazione e « le notizie attuali sulla situazione della Lockheed richiedono che il Ministro abbia la prova di aver preso le necessarie precauzioni ».

Sia Antonio che Ovidio avevano comunque manifestato il convincimento che l'intero quadro potesse mutare il 6 luglio con l'aiuto delle autorità americane (v. documento 5 luglio 1971, cit.).

I X. traevano siffatti motivi di affidamento da una lettera dell'Ambasciatore Martin a Tanassi, che appunto pervenne il 7 successivo, con la quale si sollecitava l'invio del contratto alla Corte dei conti per la registrazione, assicurandosi che, indipendentemente dalla sorte del dissesto della Lockheed, gli aerei C 130, ordinati dall'Italia, sarebbero stati senza meno consegnati.

Riguardo a questa lettera, il Tanassi, ha sostenuto non ricordare di averla avuta tra le mani o se qualcuno gliene parlò. Essa, in ogni caso, rappresenterebbe una prova importante a suo favore dimostrando che nulla egli fece dopo averla ricevuta; che nessun rapporto di confidenza egli aveva con Ovidio, altrimenti questi non si sarebbe rivolto all'ambasciatore per raccomandare il contratto; che peraltro, alla data della lettera (7 luglio 1971), egli non aveva potuto avere né pagamenti, né promessa di pagamenti.

Ma tale posizione difensiva appare insostenibile.

Lo stesso Tanassi, contraddicendosi, ha infatti ammesso di aver passato la lettera in questione al suo Gabinetto per una eventuale risposta, che non venne poi data, perché inutile.

E ciò risponde alla realtà dei fatti, dacché invero quella lettera, costituiva di per sé, una sufficiente copertura, contenendo un impegno del Governo USA.

La successiva spiegazione di Giraudo che « non conveniva più rispondere perché l'Ambasciatore conosce benissimo come si è svolto il caso » (nota 13 agosto 1971 per il Gabinetto del Ministro), sottintende la circostanza che un cospicuo prestito del Governo federale stava sbloccando la situazione. Tale lettera, d'altra parte, non rappresenta affatto una prova importante per l'imputato in ordine all'assenza di rapporti tra lui e Ovidio, ma al contrario è sintomo ed indizio di quella trattativa parallela e di quella collaborazione informale tra i due che si è riscontrata in ogni passo della vicenda. In altri termini Tanassi e Ovidio cercarono di ottenere una garanzia informale da parte del Governo USA, diretta non tanto a tranquillizzare il Ministro della Difesa, il quale si era già pronunciato nel senso di mandare avanti il contratto comunque, quanto a fornire allo stesso Ministro un mezzo per vincere, all'interno del Ministero e all'esterno di esso, eventuali possibili resistenze.

Ed è significativo, d'altra parte. sotto il profilo della convergenza di condotta dei vari imputati, che in questa vicenda si sia parallelamente attivato il Fanali, creando « una ondata favorevole con l'Addetto Aeronautico a Washington, Tommasi » (SEC. 45615), il quale, appunto per l'intervento del Capo di stato maggiore Aeronautica, si sarebbe indotto a ricevere un rappresentante della Lockheed che doveva rassicurarlo sulle sorti della Compagnia (interrogatorio Ovidio).

 

  1. Nel frattempo andava maturando la soluzione del problema della fideiussione, sempre sotto lo stretto controllo dei fratelli X..

Sintomatico al riguardo è un telex del 7 settembre 1971, in cui Ovidio - riferendosi all'arrivo a Roma del legale americano, avv. Tesoro, al quale il Ministero della difesa aveva chiesto un parere tecnico sulla questione - comunicava alla Lockheed: « avvocato di Washington... mercoledì vedrà le persone del Ministero e avrà un pranzo con Antonio e me stesso ».

Il capitolo fideiussione si chiuse comunque in maniera che si potrebbe definire transattiva, perché questa non comprendeva la garanzia degli interessi sull'anticipo in caso di restituzione del medesimo.

Dopo di ciò il contratto venne finalmente inviato alla Corte dei conti per la registrazione il 25 settembre 1971.

L'assidua presenza dello staff Lockheed presso il Ministero - che è stata suggestivamente definita l'« assedio » - è attestata anche in quest'ultima fase dei documenti SEC. Così il 10 settembre 1971 Ovidio telegrafava di avere avuto l'assicurazione che « la nostra questione è sistemata »; il successivo 17 comunicava la soluzione del problema relativo ai capitoli dello stato di previsione del bilancio 1972 e aggiungeva « immediatamente il Capo di stato maggiore Aeronautica ha dato luce verde » (riscontro puntuale è sul documento stato maggiore Aeronautica di pari data a firma Fanali). Il 24 settembre, con notazione RUSH-RUSH-RUSH, («urgentissimo») Ovidio inviava un breve messaggio: « contratto spedito a C/C oggi ».

È chiaro da questo messaggio che Ovidio era stato informato in anticipo dell'invio del decreto del Ministro e del contratto di acquisto alla Corte dei conti.

Ma la consuetudine di Ovidio col Ministro non doveva interrompersi a questo punto, se il 4 ottobre 1971, in attesa della registrazione del contratto che poi si verificherà il 10, l'imputato scriveva alla Lockheed « siamo assicurati dell'appoggio del Ministro e facciamo quello che possiamo per parte nostra per evitare conclusioni sfavorevoli ».

 

  1. L'8 novembre 1971 la F.N.C.B. di New York preannunciava una terza operazione nella filiale di Roma per $ 600.000 all'ordine di W. Cowden.

A differenza delle altre due precedenti rimesse, in questo caso Ovidio non ha voluto specificare né i destinatari, né le modalità di pagamento di questa somma o di corrispondente valuta da lui anticipata. Si è limitato a dire che egli seguì le istruzioni bancarie dell'Innominato, senza approfondire a chi fosse intestato il conto che avrebbe beneficiato della somma ed ha aggiunto che l'accredito è avvenuto all'estero.

In questa sua determinazione di non scoprire i retroscena della vicenda sarebbe stato suffragato da Egan che, nell'autorizzare il pagamento, gli avrebbe appunto suggerito di astenersi da qualsiasi approfondimento. La Corte non può dar credito all'imputato sia per l'intrinseca inverosimiglianza della storia, sia perché egli, avendo potuto e voluto escludere con sicurezza che beneficiari fossero Gui e Tanassi e per quest'ultimo, anche che fosse il P.S.D.I., deve conoscere il reale destinatario della somma, sia perché lo stesso Ovidio ha svelato le vere ragioni del suo silenzio, affermando che egli non vuole dire oltre quello che è stato detto dai suoi mandanti (società Lockheed).

La Corte, peraltro, ha svolto una approfondita istruttoria su questo punto ricercando, in parte inutilmente, la sorte ultima della terza rimessa e dei movimenti collegati ad essa. Di ciò, in una con le risultanze bancarie relative alla prima e seconda tangente, si dirà nei paragrafi che seguono con i quali si conclude la ricostruzione del fatto.

 

  1. Venendo appunto ai vari aspetti e fasi dei pagamenti corruttivi di cui si è sin qui rinviata la trattazione, la Corte si prepone ora di esaminarli in prospettiva unitaria, ricostruendo - sulla base di una coordinata lettura della documentazione bancaria italiana e svizzera - la complessa dinamica di utilizzazione delle tre rimesse Lockheed, quali affluite sulla City Bank di Roma, rispettivamente, il 1° giugno 1970 ($ 653.000), il 29 marzo (con effettivo utilizzo il 9 giugno) 1971 ($ 765.000) e 1'8 novembre 1971 ($ 600.000), per totali dollari 2,018.000.

Giova per il momento avere riguardo alle sole prime due tangenti, che presentano problemi comuni di ricostruzione.

Rileva la Corte che quanto si è già avuto modo di dimostrare - sulla realtà ed effettività di contribuzioni versate all'on. Tanassi e sulla necessità che venne a determinarsi per X.X., di operare i relativi pagamenti anticipatamente ed indipendentemente dalla diretta utilizzazione dei dollari americani (v. retro n. 66) - orienta l'indagine in duplice direzione, relativamente agli aspetti paralleli, rispettivamente, della provvista delle somme in lire (materialmente consegnate al segretario del Ministro, Bruno Palmiotti) e della destinazione successivamente data ai dollari Lockheed.

 

Ineriscono al primo soprattutto di tali aspetti dell'indagine le eccezioni difensive degli imputati Palmiotti e Tanassi, tendenti in varia guisa e misura ad infirmare la prova della disponibilità da parte di Ovidio delle somme in lire che egli stesso ammette di aver utilizzato per la contribuzione politica; mentre ad entrambi i detti aspetti delle operazioni di pagamento, attiene il problema sollevato dalla difesa di X.Y., relativo alla denegata consapevolezza di questi, sia quanto alla effettiva destinazione ad erogazioni corruttive delle somme procurate al fratello Ovidio, sia quanto alla provenienza dalle rimesse Lockheed dei dollari impiegati nel finanziamento di operazioni commerciali dello stesso Antonio e/o del suo socio in affari Renato Cacciapuoti.

 

  1. Ciò posto in via generale e passando in particolare ad occuparsi della prima rimessa, è da rilevare che l'imponente documentazione contabile acquisita permette di dare compiuta ed analitica dimostrazione - per quanto, in primo luogo attiene al punto della provvista - di ciò che precedentemente già si è affermato sul reperimento nei primi del giugno 1970, da parte di X.X. con l'intervento del fratello Antonio, dei 200.000.000 di lire richiesti come prima rata della contribuzione politica; sulle tortuose operazioni di emissione di assegni circolari intestati a nominativi fittizi (e parziale riconversione in contanti) poste in atto ai fini cautelativi, e sulla finale monetizzazione dell'intera cifra di fronte al rifiuto del segretario del Ministro di ricevere un pagamento (anche solo in parte) in assegni (v. retro n. 66).

I 200.000.000 per il pagamento politico risultano così reperiti:

1) 50.000.00 con prelievo dal c/c n. 90027 di X.X. presso la Banca d'America e d'Italia, mediante emissione dell'assegno n. 915 del 1° giugno 1970 a firma di X.X. e all'ordine di Paola Funaro, moglie del collaboratore dello « Studio X. », avv. Ercole: assegno incassato lo stesso giorno tramite Egidio Baragatti, altro e più diretto collaboratore di Antonio;

2) 150.000.000 con prelievo dal c/c n. 1065 di X.Y. presso la Banca Nazionale del Lavoro, mediante emissione dei seguenti tre titoli da L. 50.000.000 ciascuno :

  1. a) assegno n. 682 dello giugno 1970 a firma di X.Y. e all'ordine di Baragatti, che lo incassò nella stessa data ;
  2. b) assegno n. 684 del 3 giugno 1970 a firma di Antonio e all'ordine di X.X., che - sempre tramite Baragatti - lo versò sul proprio conto B.A.I. dal quale prelevò contestualmente il corrispondente importo con assegno n. 916 all'ordine di se medesimo;
  3. c) assegno n. 685 del 3 giugno 1970 a firma di Antonio all'ordine di X.X., incassato dal solito Baragatti.

La difesa del Palmiotti, nel tentativo di infirmare la puntualità e completezza della prova relativa alla detta provvista di 200.000.000, ha negato che a questa possa riferirsi l'assegno sub2a), il cui importo sarebbe stato, invece, diversamente utilizzato, come dimostrerebbero sia la stessa intestazione del titolo, non all'ordine di Ovidio come gli altri, sia il fatto che Antonio in un primo tempo (e cioè nella deposizione in sede istruttoria) aveva dichiarato di poter escludere che quella somma gli fosse stata richiesta dal fratello.

L'argomento è però del tutto privo di consistenza. Che il ricavato di tale ultimo assegno abbia avuto la stessa destinazione degli altri tre si desume infatti dalle circostanze oggettive, comuni a tutti, dell'incasso tramite Baragatti e del successivo collegamento (su cui si tornerà) all'emissione di assegni circolari all'ordine di nominativi di fantasia nello stesso torno di tempo; mentre l'originaria affermazione di X.Y. rientrava nella sua linea difensiva (successivamente smentita dai riscontri obiettivi) volta a negare la sua partecipazione ai pagamenti corruttivi ed alle operazioni strumentali.

Reperiti in tal modo i 200.000.000 di lire, seguì - come si è detto - un complesso e tortuoso giro di operazioni, in quanto il contante ottenuto dalla monetizzazione dei quattro assegni su indicati venne, in parte, utilizzato per l'emissione di titoli circolari intestati a nominativi di comodo e parte di questi ultimi fu a sua volta pressoché contestualmente riconvertita in contanti. Il tutto allo scopo di dissimulare, come Ovidio stesso ha ammesso, ogni collegamento tra provenienza e destinazione della somma utilizzata, onde cautelarsi dall'eventualità che dall'una potesse in futuro risalirsi all'altra.

 

  1. In dettaglio, relativamente a ciascuno dei quattro assegni iniziali di L. 50.000.000, tratti dai conti dei X., queste furono le successive operazioni cautelative di copertura:

1) quanto all'assegno del 1° giugno 1970 tratto dal c/c B.A.I. di Ovidio, lo stesso .Baragatti che lo aveva portato all'incasso richiese contestualmente sette assegni circolari da 5.000.000 ciascuno, all'ordine dei nominativi fittizi Rinaldo Peruzzi, Luigi Pergamo ed Alberto Contrucci: titoli che, sempre il 1° giugno 1970, vennero a loro volta incassati presso il Banco di Sicilia da un altro collaboratore dello studio X., l'avv. Sperati. In definitiva, dopo tali operazioni, Ovidio tornava ad essere in possesso di L. 50.000.000 in contanti (v. anche depos. Funaro, Baragatti, Sperati);

2) quanto all'assegno del 1° giugno 1970 n. 682 tratto dal c/c B.N.L. cit. di Antonio, il ricavato dell'incasso venne verosimilmente utilizzato per richiedere, lo stesso 1° giugno 1970 alla B.N.L. titoli all'ordine di soggetti di comodo (la cui documentazione non è stata reperita per decorso termine di conservazione, ma che Ovidio ha esibito in fotocopia) e precisamente cinque assegni da L. 10.000.000, di cui due all'ordine di Ugo Cosseria e tre all'ordine di Carlo Roscoli;

3) quanto all'assegno del 3 giugno 1970 tratto dal c/c B.A.I. di Ovidio (dopo che su questo - come si è detto - era stato versato l'assegno n. 684 del c/c B.N.L. di Antonio) Ovidio stesso lo utilizzò per ottenere, sempre in data del 3 giugno 1970, 10.000.000 in contanti ed otto assegni circolari da 5.000.000 ciascuno, di cui tre all'ordine di Carlo Guzzoni e cinque all'ordine di Enzo Bettini (nominativi anche questi, com'è pacifico, di pura fantasia);

4) quanto all'assegno del 3 giugno 1970 n. 685 tratto dal c/c B.N.L. cit. di Antonio, Baragatti, che ne aveva effettuato l'incasso presso il Banco di Napoli, utilizzò la quota parte di 30.000.000 per richiedere tre titoli da 10.000.000 all'ordine del nominativo (di comodo) Antonio Tessore, consegnando il resto m contanti.

 

  1. Dopo che l'importo della corruzione era stato predisposto nel modo suddetto, parte in titoli (L. 120.000.000) e parte in liquido (L. 80.000.000), si verificò un ulteriore non previsto elemento di complicazione, in tale di per sé già intricato giro di operazioni, quando, il.3 giugno 1970, Palmiotti pretese di ricevere soltanto denaro contante.

Ciò costrinse Ovidio a convertire in contanti anche la residua parte dei titoli da lui destinati ad essere consegnati come tali.

E fu per tale ragione, appunto, che, tra il 3 e il 4 giugno, lo stesso Ovidio incassò i vari assegni all'ordine Bettini e Guzzoni, Tessore, Cosseria e Roscoli. Il che gli consentì di ritornare da Palmiotti con i 200.000.000 di lire interamente in contanti.

Su tali minuti riscontri non sarebbe stato neppure il caso di diffondersi, se la difesa del Palmiotti, per riproporre la tesi della millanteria, non avesse tratto spunto proprio da un errore compiuto da X.X. nell'indicare in dibattimento, tra i titoli riconvertiti in contanti dopo il rifiuto del Palmiotti di riceverli, gli assegni all'ordine di Peruzzi, Pergamo e Contrucci, che, invece erano stati già monetizzati il precedente 1° giugno.

Ma è evidente che proprio per la tortuosità del sistema seguito e in più per la fretta e la concitazione del momento (dovute alla pressante ed inaspettata richiesta di pagamento anticipato e alla successiva pretesa di esclusiva consegna di denaro contante) X.X. a distanza di anni sia caduto in errore nel ricordare - con riferimento a quel tre giugno 1970 - quali titoli fossero ancora allo stato cartolare e quali già convertiti in contanti.

D'altra parte, ad ulteriore dimostrazione della inconsistenza della tesi della millanteria, va in via generale ribadito che, se Ovidio avesse voluto realmente ingannare la Lockheed, avrebbe seguito un sistema non così tortuoso ma il più rettilineo possibile per far risaltare con immediatezza ed evidenza la disponibilità di quella provvista che avrebbe dovuto servigli a convalidare l'affermazione di aver pagato il Ministro con propri fondi.

 

  1. Risolto in tal modo, con il ricorso a proventi personali e del fratello, il problema del pagamento anticipato della prima rata di contribuzione politica, X.X. poteva quindi disporre dei 653.000 dollari rimessi dalla Lockheed, per pagare alla Com.El. la 1ª rata di L. 70.000.000 (corrispondenti a $ 112.000) e, stando alle sue dichiarazioni dare all'Innominato un compenso equivalente a circa 80.000 dollari. Egli rimaneva quindi libero di allocare su conti propri, del fratello o di società ad essi collegate la residua parte della rimessa, a titolo compensativo dei 200.000.000 di lire anticipati e per formazione di un fondo di manovra per le residue « spese speciali », tra cui rimanevano da definire (nell'ammontare e nel tempo della corresponsione} le spese Ikaria, richieste da Olivi nel marzo 1970.

Ed è ciò che avvenne, come risulta dalla documentazione relativa all'utilizzo della detta rimessa.

Questa, infatti, (ammontante, come si è detto, a 653.000 $), il 4 giugno 1970, su richiesta del tesoriere della Lockheed Mr. Johnston e dietro indicazione di X.X. (che rilasciò quietanza per il relativo importo: v. doc. SEC. 40114), fu distribuita in tre assegni non trasferibili, di cui :

un assegno di $ 325.000 in favore (del conto 66.741.136 presso la Banca of America di New York) della Pan Carribean, società panamense di cui sono risultati vicepresidenti i due X.: i quali può dirsi (stante l'approssimativa equivalenza, al cambio dell'epoca, di $ 323.000 a L. 200.000.000) che si siano così rimborsati della somma anticipata per il Ministro;

un secondo assegno di $ 78.000 a favore direttamente di X.X. (sul conto in dollari n. 815212 presso la Banca Nazionale del Lavoro), imputabile ad accantonamento per i futuri pagamenti, tra cui quello di $ 23.000 ad lkaria nel successivo febbraio 1971 (v. retro n. 48);

un terzo assegno di $ 250.000 sul c/c 161/161 Star presso il Credit Swiss di Chiasso, di cui è risultata intestataria la « Contrade » società nel cui nome operava X.Y. (del che è riprova il fatto che il conto suddetto fu aperto dal suo prestanome abituale, John Vassar House).

Quest'ultimo assegno (in corrispondenza del cui accredito si trova registrato in pari data sul conto Star un bonifico in uscita dello stesso importo di $ 250.000) realizzò verosimilmente (tramite appunto il destinatario del detto bonifico in uscita dalla Contrade) una operazione di cambio - come, a contestazione, ammesso dallo stesso Ovidio - che gli procurò in lire italiane l'equivalente di $ 250.000 e, cioè, (approssimativamente) 150.000.000.

Di questi è stata puntualmente trovata traccia documentale, che ne comprova la destinazione :

quanto a 70.000.000, alla Com.El. (v. ricevuta dell'l1 giugno 1970 a firma Maria Fava: doc. SEC. 46015), in pagamento appunto della prima rata delle sue spettanze;

quanto ai residui 80.000.000 accreditati 10 stesso 11 giugno 1970 sul c/c B.N.L. n. 1065 di X.Y..

La difesa del Palmiotti ha tentato, invero, di negare che questa operazione di transito sul conto 161/161 Star abbia avuto la funzione di cambio suddetto, rilevando che, se Ovidio avesse avuto questo scopo, egli « avrebbe utilizzato il sistema più elementare », chiedendo alla stessa City Bank di dargli (anziché dollari) valuta italiana. E da ciò ha preteso di inferire che i detti 70.000.000 a Com.El. più gli 80.000.000 versati sul conto corrente di X.Y., 1'11 giugno altro in realtà non sarebbero stati che i « medesimi 150.000.000 precedentemente usciti dallo stesso conto di Antonio i primi di giugno »: i quali perciò non sarebbero stati mai consegnati al segretario del Ministro.

Ora, a parte la illogicità delle conclusioni così tratte, sta di fatto che la premessa da cui muovono resta superata dalla duplice considerazione che Ovidio, per i detti suoi scopi di cautela, non era - come si è visto - uomo da operazioni lineari e che, comunque, anche nel successivo novembre 1971, egli, per convertire dollari in lire, adottò lo stesso sistema via Svizzera spedendo (come appresso meglio si vedrà) $ 253.000 sul conto di Alberto Lugli, il quale parallelamente gli procurò in Italia (tramite il fratello Arrigo) i corrispondenti 150.000.000.

Conclusivamente, sotto un profilo di imputazione contabile, questa è, dunque, in sintesi, la destinazione dei $ 653.000 della prima rimessa :

al Ministro (L. 200.000.000 e cioè)                          $ 325.000

alla Com.El. (L. 70.000.000 e cioè)                          $ 112.000

all'Ikaria                                                                     $   23.000

all'Innomiriato                                                           $   80.000

residuo in conto Fondo di manovra                          $ 113.000

                                                                                   _________

$ 653.000

  1. Così ricostruite - relativamente alla prima rimessa Loekheed - la preventiva provvista della somma in lire per il pagamento politico e la parallela utilizzazione dei dollari americani, mette conto a questo punto replicare alla già accennata tesi difensiva di X.Y., secondo cui i suoi sarebbero stati compiuti con consapevolezza della finalità corruttiva, ma per diversee1ecite causali.

Ora, basterebbe riportarsi a quanto già dimostrato sul ruolo essenziale e decisivo svolto da X.Y. sin dalla genesi della vicenda corruttiva, per dedurne, in via di logica conseguenzialità, la piena consapevolezza dell'imputato in ordine agli sviluppi attuativi della corruzione, così restando superata ogni contraria asserzione difensiva. A parte tale considerazione, esiste, comunque, una serie imponente di elementi processuali, strettamente attinenti allo specifico aspetto delle operazioni di pagamento qui trattato, che danno riprova del totale e cosciente coinvolgimento in esse di X.Y..

In particolare, che i 150.000.000 tratti il 1° e il 3 giugno dal c/c B.N.L. 1065 di X.Y. fossero stati da lui procurati al fratello in piena consapevolezza della destinazione al pagamento del Ministro si desume:

dal già sottolineato tentativo iniziale dell'imputato di dissimulare la effettiva entità dell'esborso, ammettendo di aver consegnato al fratello soltanto i due assegni che documentalmente risultavano tratti all'ordine del medesimo ed « escludendo » di avergli consegnato anche il denaro ottenuto con il terzo assegno emesso all'ordine di Baragatti (v. retro n. 89 sub 2 a);

dalle poco plausibili spiegazioni fornite in ordine a tale consegna di denaro: imputata, quanto a L. 100.000.000, ad una pretesa prima rata dovuta ad Ovidio per regolamento di rapporti di eredità, in realtà non risultante da alcuna prova documentale e a rapporti dipendenti dalla cessione di azioni della Soc. Linee Marittime, che è risultata, invece, avvenuta soltanto nel 1972; quanto agli altri 50.000.000 (quelli appunto ottenuti con l'assegno all'ordine di Baragatti) a un non meglio specificato « finanziamento » al fratello (v. interr. Antonio 25 maggio 1978);

dal collegamento esistente tra la consegna delle dette somme ad Ovidio e la (pressoché) contestuale provvista del corrispondente importo da parte di Antonio (il cui c/c al momento era « passivo ») a mezzo di accredito sul detto conto. alla data stessa dell'1 giugno 1970; di assegno per lire 140 milioni, ottenuto, secondo lo stesso imputato, ad estinzione di un suo vecchio eredito nei confronti di Vittoria Michitto e congiunti: circostanza, questa, che lascia argomentare il carattere inopinato e urgente e non già preventivato (quale sarebbe stato, se vere fossero le giustificazioni offerte di precedenti già concordati regolamenti) rivestito dalla richiesta di Ovidio al fratello;

dal collegamento esistente tra la detta anticipazione di L. 150 milioni da parte di Antonio, in una con quelle di altre L. 50.000.000 da parte di Ovidio, con la successiva anzidetta destinazione di $ 325.000 della rimessa Lockheed (appunto equivalente a 200.000.000) in favore della società Pan Carribean, cui erano interessati entrambi i fratelli;

dal verosimile intervento di Antonio nella suddescritta operazione di cambio di $ 250.000, ottenuta tramite la « Contrade », sua società operativa;

dal suo coinvolgimento anche nelle ricordate operazioni cautelative di apprestamento di titoli circolari e nominativi fittizi, il cui materiale espletamento fu affidato esclusivamente a collaboratori dello stesso Antonio, come gli avvocati Ercole e Sperati e soprattutto Baragatti.

D'altra parte proprio la consapevolezza di tali accorgimenti, posti in atto per eliminare ogni possibile traccia di collegamento, tra provenienza e destinazione della somma di lire anticipata, spiega poi la circostanza (dalla difesa di X.Y. vanamente addotta a favore di lui) che egli non abbia esitato a rilasciare due assegni direttamente all'ordine di Ovidio. Ciò infatti non poteva certo comprometterlo, dato il tortuoso iter che il denaro avrebbe dovuto percorrere.

 

  1. Passando, quindi, alla seconda rimessa (del giugno 1971) - che, come detto, ripropone una dinamica di utilizzo analoga alla prima - e venendo direttamente alle operazioni di provvista, della seconda rata della contribuzione politica ammontante a complessivi 360.000.000 di lire (v. retro n. 82), osserva la Corte che resta, anche in questo caso, puntualmente dimostrata la acquisita disponibilità preventiva del relativo importo in lire da parte di Ovidio.

Il quale realizzò il detto importo nel modo seguente:

40.000.000, li prelevò direttamente dal suo c/c B.A.I., con assegno tratto all'ordine di sé medesimo il 7 giugno 1971, incassato tramite Baragatti ;

100.000.000 in contanti, li ottenne dal fratello Antonio, che a sua volta li aveva ricevuti il 9 giugno dal suo debitore Argenton (v. ammissioni Antonio, ud. 25 maggio 1978 e deposizione Argenton, ud. 15 giugno 1978) ;

200.000.000, li ebbe parimenti da Antonio che se li procurò con la monetizzazione di un assegno di pari importo, tratto dal suo c/c B.N.L. n. 1065 in data 11 giugno 1971, all'ordine di Baragatti ;

20.000.000, secondo quanto Ovidio stesso ha dichiarato, gli furono procurati da Cowden che, all'uopo, il 9 giugno negoziò presso la City Bank, dollari della rimessa Lockheed contro banconote in lire (v. infra n.96).

I difensori del Tanassi e del Palmiotti obiettano che l'assegno di L. 200.000.000 di Antonio a Baragatti risulta (sulla scheda del conto corrente intestato ad Antonio) registrato in uscita il 15 giugno.

E da ciò inferiscono che il relativo importo non avrebbe potuto essere realizzato, e quindi posto a disposizione di Ovidio il precedente giorno 12, data in cui si dice avvenuto il pagamento al Ministro.

L'eccezione è frutto però di un equivoco nella lettura della scheda del c/c n. 1065 cit. A margine di questa - sotto la voce « impegni » ed in corrispondenza del detto assegno di 200.000.000 - risulta, infatti, annotata la data dell'11 giugno, in cui il titolo effettivamente fu pagato. E la registrazione in uscita in data 15 si spiega in ragione del fatto che l'incasso dell'assegno fu operato presso la sede della B.N.L. di via Bissolati e non presso l'agenzia di Piazza delle Medaglie d'Oro, ove il X. teneva il proprio conto e dove il titolo dovette, quindi, successivamente pervenire prima che ne potesse essere registrata l'emissione.

Né vale a ciò replicare che il conto del X. a quel momento superava lo scoperto contrattualmente consentito, per sostenere che l'11 giugno l'assegno suddetto non avrebbe potuto ottenere il « benestare fondi » e quindi essere negoziato.

A parte, infatti, la garanzia fornita ad Antonio presso la B.N.L. dalla « Contrade » e l'indiscusso credito e prestigio di cui, comunque, all'epoca egli godeva, sta di fatto che, se l'esistenza dello scoperto avesse rappresentato un ostacolo, ciò avrebbe impedito il pagamento anche nei giorni successivi, giacché la situazione del detto conto era rimasta immutata. È, invece, certo che il pagamento vi fu.

D'altra parte che il pagamento avvenne proprio il giorno 11, è stato confermato dallo stesso X.Y.. Né può porsi in dubbio il valore probatorio della sua ammissione ove si consideri che egli aveva prima - come più volte detto - tentato in ogni modo di occultare le anticipazioni fatte ad Ovidio, ed in particolare aveva sostenuto che l'assegno di 200.000.000 di lire che trattasi era servito per finanziare l'operazione di acquisto di un quadro di Rembrandt, in società con Renato Cacciapuoti.

 

  1. Raccolti in tal modo i 360.000.000 di lire occorrenti per il pagamento della 2ª rata delle contribuzioni politiche, Ovidio si procurò poi, facendo ricorso a proprie disponibilità, altri l0.000.000 di lire che rappresentarono l'« omaggio » personale al segretario del Ministro, di cui si è già detto (v. retro n. 82).

Quest'ultima somma si ritrova appunto versata in data del 18 giugno sul conto (4633 B.N.A.) della moglie del Palmiotti, Giovannina De Nicola: senza che sia stata concretamente dimostrata dal Palmiotti (la De Nicola si è astenuta dal deporre) una causale diversa da quella corruttiva.

Altri 20.000.000 di lire, X.X., secondo le sue stesse dichiarazioni, li corrispose infine all'Innominato.

 

  1. La conseguente destinazione dei 765.000 dollari Lockheed, costituenti l'importo della 2ª rimessa, segue anche in questo caso la logica della utilizzazione diretta da parte dei X., che così si rimborsavano delle somme in ,ire anticipate.

Queste anticipazioni ammontavano infatti, a complessivi 370 milioni di lire, di cui 10 milioni dati al Palmiotti, 20 all'Innominato e 340 al Ministro (per quest'ultimo la somma convenuta, di 360 milioni, era stata infatti completata con altri 20 milioni procurati da Cowden attraverso operazione di conversione in lire di dollari prelevati direttamente dalla rimessa Lockheed).

Tenendo conto che il cambio all'epoca si aggirava sulle L. 624 per dollaro, ne discende che i X., in corrispondenza della suddetta anticipazione - di 370 milioni di lire -, avevano diritto a rimborsarsi per dollari 595.000.

Ora, se dai $ 765.000 della rimessa si detraggono i $ 30.000 direttamente utilizzati da Cowden (per ottenere come detto i 20 milioni che completarono la somma occorrente per pagare Tanassi) ed i $ 140.000 che rappresentano la prima rata di onorari dello studio X. (v. ricevuta 12 giugno 1971; SEC. 4003), residuano esattamente $ 595.000.

E di questi appunto i X. si rimborsarono in proporzione delle rispettive anticipazioni.

Infatti, i residui $ 595.000 della seconda rimessa vennero allocati:

quanto a $ 50.000 sul conto (in dollari n. 815212 B.N.L.) di X.X.;

quanto a $ 545.000 sul conto appositamente acceso ((B.N.L. n. 818923) intestato alla Contrade, società di manovra di Antonio.

 

  1. Il collegamento operativo tra X.Y. e la Contrade è stato vanamente contestato dalla difesa.

Esso risulta, infatti, confermato da una serie univoca e convergente di elementi processuali, quali:

la deposizione di Petrassi (« Antonio era l'effettivo proprietario della Contrade »);

il carteggio del giudizio civile Petrassi-X.Y. da cui risulta l'esercizio da parte di Antonio di una facoltà di riscatto contrattualmente spettante alla Contrade;

l'esistenza di conti « Contrade »con funzione di garanzia in favore di Antonio;

l'abbinamento Antonio-Contrade nel contesto della Pan Carribean (v. scheda in atti su Pan Carribean);

l'introduzione nella Contrade di Wassar House, proposta dallo stesso Antonio, come procuratore per agire su vari conti della società, tra cui il 161/161 Star;

il recapito della Contrade presso lo Studio di via del Nuoto, risultante da ordini della stessa società (v. interr. Antonio 20 maggio 1978);

la presenza della Contrade, in veste di accomandante, nelle società proprietarie delle ville (abitate da Antonio) sulla Cassia e sulla Costa Amalfitana;

la costante presenza della Contrade nelle principali operazioni finanziarie intraprese da Antonio negli ultimi anni (v. int. Antonio 25 giugno 1978): costituzione della Metalfer-Fias (v. deposizione Petrassi e Cacciapuoti); acquisto dell'immobile in via della Frezza (v. dep. Cacciapuoti); passaggio della partecipazione sociale della Intefi nella Ipim alla Golden River (v. dep. Argenton); ecc.

D'altra parte, a prescindere dai rapporti in via generale esistenti tra la Contrade ed X.Y., sta di fatto in particolare che la somma di $ 545.000, con cui fu acceso il detto conto 818923, venne utilizzata esclusivamente e fino a totale esaurimento per operazioni economiche programmate proprio da Antonio ed attuate nella forma di finanziamenti al suo socio in affari Renato Cacciapuoti.

La prima operazione - come si è accertato - ebbe inizio il 15 luglio 1971, data in cui, con addebito sul detto c/c 818923 cit., venne emesso un bonifico di 320.000 $ a favore di Margherita Chalkias, che provvide ad incassarlo il 19 luglio con firma di avallo di Renato Cacciapuoti.

Questa somma (pari a 200 milioni) servì appunto a finanziare il già ricordato acquisto di un quadro (del marchese Miccolis) attribuito al Rembrandt.

Il Miccolis versò i 200 milioni al Banco di S. Spirito, liberando il quadro dato in pegno per tale cifra che consegnò quindi al Cacciapuoti. X.Y. sperava di poter vendere all'estero il dipinto per 800 milioni dividendo l'utile dell'operazione con il suo socio. Sorsero, però dei dubbi sull'autenticità del quadro, per cui l'affare andò a monte.

Prese così il via la seconda operazione ricostruita solo dopo che il carteggio svizzero ha consentito di appurare che dietro il fantomatico conte corrente « Sagittario ), che Antonio aveva escluso di poter identificare, si celava in realtà il solito Cacciapuoti. Queste in dettaglio le relative fasi:

  1. a) il 3 agosto 1971, la somma accantonata sul c/c 818923 Contrade di $ 225.000 (risultanti da iniziali $ 545.000-320.000 di cui al bonifico a Chalkias) venne alimentata di altri dollari 50.000 dal 161/161 Star;
  2. b) il 17 dicembre 1971 fu acceso - sempre tramite Cacciapuoti - il conto svizzero Sagittario, per farvi affluire un complessivo importo di $ 350.000 : composti dai dollari 275.000 di cui si è detto sub a) depositati sull'818923 ; da dollari 55.000 provenienti da altro conto Contrade e da dollari 20.000 momentaneamente anticipati da Ovidio con prelievo dalla seconda sua quota di onorari (v. sub 3ª rimessa);
  3. c) in base a disposizioni impartite. lo stesso 21 dicembre 1971, il c/c Sagittario fu, a sua volta, addebitato dell'intero importo su di esso contestualmente accreditato per 2 bonifici, appunto di complessivi dollari 350.000, effettuati nel gennaio 1972, in favore della « Leman Corporation ».

Lo stesso X.Y. ha finito con l'ammettere che l'operazione come sopra descritta si svolse dietro sua richiesta (interrogatorio 2 maggio 1978) nella forma di una « garanzia a breve termine », per partecipazione a gara pubblica, concessa al Cacciapuoti. Il quale, ricevuti i 350.000 dollari sul conto Sagittario, li restituì poi alla « Leman » del gruppo Contrade.

E, però, pur di fronte a questa corrispondenza (assolutamente puntuale) tra anticipazione in lire e utilizzo di dollari Lockheed da parte di Antonio la sua difesa non ha mancato di reiterare la tesi della inconsapevole partecipazione dell'imputato alle operazioni finalizzate al pagamento corruttivo, ipotizzando un diaframma tra la consegna dei 300 milioni ad Ovidio, giustificata con i consueti rapporti di regolamento ereditario e l'utilizzazione dei 545.000 dollari, a sua volta spiegata con un finanziamento concesso dalla Contrade, per conto di Antonio, del tutto indipendente dal precedente versamento (di pari importo) sullo stesso conto della società effettuato da X.X..

Già per quanto riguarda la procurata provvista del denaro liquido, l'iterazione ed il perfetto parallelismo della vicenda, rispetto alla precedente fase del giugno 1970, erodono ogni margine di credibilità alla tesi di questi regolamenti patrimoniali tra fratelli relativi ad una fantomatica eredità ed immancabilmente scadenti in concomitanza con le date dei pagamenti politici.

A parte ciò, è soprattutto la pretesa autonomia tra il versamento fatto da Ovidio e le successive operazioni di Antonio sullo stesso conto (818923) Contrade, ad essere insostenibile.

Non è invero pensabile che possa verificarsi una simile sommatoria di « coincidenze » :

per mera coincidenza, infatti, Antonio avrebbe deciso in concomitanza o quanto meno in prossimità dell'arrivo delle tangenti Lockheed di finanziare il programmato acquisto di un quadro in società con Cacciapuoti tramite la soc. Contrade;

sempre per coincidenza, Ovidio, disponendo in proprio delle rimesse Lockheed, avrebbe deciso di fare un deposito proprio su Contrade ed acceso un apposito conto (B.N.L. 818923);

ancora per pura coincidenza la Contrade avrebbe concesso il finanziamento a Cacciapuoti dopo aver ricevuto il deposito di Ovidio e con prelievo dal conto stesso su cui detto deposito era stato effettuato;

per ulteriore coincidenza, la residua parte dei dollari Lockheed depositati sul c/c Contrade (che erano inizialmente 545.000 e divennero 225.000 dopo il finanziamento di $ 325.000 a Cacciapuoti) sarebbe stata prelevata (il successivo dicembre 1971) per un altro « finanziamento » richiesto sempre da Antonio e destinato allo stesso Cacciapuoti.

Il vero è invece che fu proprio Antonio in previsione dell'anticipazione di lire che sapeva di dover fare per il pagamento politico a programmare l'utilizzazione (per lui restitutoria) dei dollari Lockheed, dando istruzioni ad Ovidio di depositarli sulla Contrade, che rappresentava - come detto - il suo principale strumento operativo.

 

  1. Si perviene così alla terza rimessa di $ 600.000, dell'8 novembre 1971.

In relazione alla quale il tema dell'indagine si articola (come già detto) in termini diversi, in dipendenza delle enunciate modalità di pagamento politico: direttamente in dollari, secondo le affermazioni di Ovidio, che trovano riscontro nell'accertata inesistenza (in questo periodo) di movimenti bancari sui conti italiani dei due fratelli X.

Ciò, appunto, implica che non si pone, in questo caso, un problema di controllo di una (previa) provvista di lire, dovendo piuttosto verificarsi se esista - nell'ambito della detta rimessa (una volta da essa prelevato l'importo per i saldi Com.El. Olivi e Studio X.) e dei precedenti accantonamenti - una effettiva capienza per la cifra di $ 500.000, che lo stesso Ovidio ha indicato come misura della terza erogazione contributiva.

Occorre, quindi, muovere direttamente dalla utilizzazione dei 6 mila dollari accreditati dalla Lockheed sulla City Bank.

Dalla documentazione acquisita risulta che di questi venne disposto con i seguenti cinque assegni:

1) assegno di 70.000 $ a favore di X.X. per la 2ª (e ultima) rata di onorari, secondo gli accordi con lo studio X. (20.000 di questi dollari, il 21 dicembre furono - come già detto - poi accreditati sul c/c « Sagittario » nel contesto della seconda operazione X. Contrade-Cacciapuoti v. retro n. 97);

2) assegno di $ 10.000 in favore di H. Hussj, così richiesto da Luigi Olivi ed

3) assegno di $ 45.000 in favore dello stesso Luigi Olivi (che ne disporrà in favore del fratello Giulio): i quali (uniti ai precedenti $ 23.000 corrisposti nel febbraio 1971) rappresentano il saldo Ikaria per il quale vi è ricevuta antidata 21 giugno 1970 di complessivi 78.000 dollari ( doc. SEC. 40025) ;

4) assegno di $ 220.000 sullo Swiss Credit di Zurigo, di cui si è potuto da ultimo accertare la destinazione in favore di Bruno Pagliai, presidente della Pan Carribean. Questo accredito verosimilmente rappresenta l'adempimento di una obbligazione personale di X.Y., che nel 1968 coinvolse appunto il Pagliai nella operazione, risultata poi fallimentare, di costituzione della nuova società Metalfer-Fias, della quale il Pagliai avrebbe dovuto assumere la presidenza (v. deposizione Petrassi);

5) assegno di 255.000 $ a favore di Alberto Lugli. Ha una storia più complessa che, peraltro, si è potuto dettagliatamente ricostruire.

Il 18 novembre William Cowden aveva messo questa somma a disposizione di X.X. il quale il 29 novembre chiese alla City Bank il suo trasferimento telegrafico sul conto di Alberto Lugli presso la Corner Bank di Lugano. A questa rimessa fece seguito un'operazione di cambio in lire condotta a Roma da Arrigo Lugli, fratello di Alberto, attraverso la banca Privata Finanziaria.

Per effetto di detta operazione, Arrigo Lugli consegnò ad Ovidio:

  1. a) un assegno di 70.000.000 in data 30 novembre 1971, tratto dal suo c/c presso la banca Privata Finanziaria, e
  2. b) 17 assegni da 5.000.000 cadauno e un assegno da L. 2.080.000 (totale L. 87.080.000) all'ordine di Mario Rossi, assegni richiesti il 2 dicembre 1971 alla Banca Privata Finanziaria (che li emise in rappresentanza della Com.It.).

Gli assegni sub a) e b) risultano a loro volta, così utilizzati:

  1. a) quanto a 70.000.000, l'assegno 30 novembre 1971 di tale importo servì ad Ovidio per richiedere in pari data 14 assegni da 5 milioni ciascuno all'ordine del Com.El., i quali il 1° dicembre 1971, vennero accreditati sul c/c I.B.I. di Camillo Crociani. Detto conto a partire dalla settimana successiva (e cioè dal 9 dicembre 1971) venne addebitato dell'importo dei vari assegni tratti all'ordine di nominativi fittizi (Sandri, Bianchi, Alberti e Rossi) che, progressivamente fino all'ammontare appunto di 70.000.000 - come già detto - vennero consegnati dal Crociani al Fanali ;
  2. b) quanto a 87.080.000, gli assegni a Mario Rossi, per detto importo complessivo, vennero divisi tra Ovidio (L. 47.080.000) ed X.Y. (L. 40.000.000), che li utilizzarono: il primo, versandoli su propri conti ed, il secondo, in operazioni con il Cacciapuoti.

Ricapitolando, con l'assegno (di $ 70.000) sub 1) fu completato il pagamento degli onorari di « assistenza » come da accordo con lo Studio X., con gli assegni sub 2) e 3) saldata l'lkaria e con l'assegno sub 5 a (di 70 milioni equivalente di $ l12.000) versata la 2ª rata Com.El., per l'intero poi pervenuta al generale Fanali.

 

  1. Residua appunto, il (3°) pagamento politico.

Ora, secondo il consueto accorgimento cautelativo (di prescindere, nei pagamenti, dalla diretta utilizzazione dei dollari Lockheed) già adottato dai X. nelle precedenti due fasi, il valore di detto « pagamento », quali che ne furono le modalità di corresponsione (verosimilmente con bonifico da conto estero della Pan Carribean o di una sua associata) dovette, comunque, corrispondere all'importo complessivo delle somme Lockheed di cui Ovidio ed Antonio disposero a titolo per così dire compensativo.

In questa fase, i dollari Lockheed pervenuti ai X. o da loro utilizzati in proprio sono appunto:

$ 120.000 equivalenti agli 87.000.000 circa di lire ( di cui sub 5 b ) che, come detto, finirono sui conti di Ovidio o in mano di Antonio ;

ed i $ 220.000 del bonifico a Bruno Pagliai, relativo a regolamento di rapporti interni tra questi ed i X..

A questa cifra ($ 120.000 + 220.000 = 340.000) vanno aggiunti i $ 113.000 accantonati dalla prima rimessa (v. retro n. 92).

Sommata ancora, all'importo di 453.000 $ (340.000 + 113.000) così raggiunto, la differenza di $ 47.000 che Ovidio (per sua stessa ammissione) lucrò attraverso « cambi favorevoli » nelle varie operazioni, si raggiunge, appunto il tetto finale di $ 500.000, cui effettivamente dovette ammontare il 3° pagamento politico.

 

  1. Detta cifra, insieme con quelle già corrisposte nel giugno 1970 e 1971 al Ministro Tanassi ed al Palmiotti (complessivi L. 570 milioni, equivalenti ad oltre 900.000 $ forma il coacervo del pagamento politico per cui vi è ricevuta globale rilasciata dalla Tezorefo per $ 1.456.000 (SEC.40011) ed è corrispondente a quell'85 % delle « spese speciali » che si trova programmato per la contribuzione al partito nel già menzionato memorandum a Ricke e Morrow.

La Corte ritiene che tale « terza rata », diversamente dalle due precedenti, non sia stata corrisposta al Tanassi, poiché non esiste in atti alcun elemento di riscontro in tal senso e perché ciò è stato escluso anche da Ovidio. Il quale, dopo aver ammesso la destinazione al Ministro dei primi due pagamenti politici, altra ragione non poteva avere, nell'ammettere una diversa destinazione di quest'ultima erogazione, se non quella di rispecchiare l'effettiva realtà dei fatti.

Ed anche perché appare verosimile che la somma in questione sia stata invece corrisposta a quella parte politica, beneficiaria dell'intesa corruttiva conclusa dalla Lockheed nell'ottobre 1969, della quale si è già detto a proposito della rimessa di dollari 2.020.000 del dicembre 1969, e che per l'appoggio già dato o comunque promesso, non è credibile che avesse rinunziato ad ogni vantaggio dell'operazione.

Ciò spiegherebbe la già ricordata annotazione sul memo di Cowden, che le spese politiche furono per « il partito del Ministro passato e presente » ; rimanendo d'altra parte fuor di discussione l'estraneità dell'on. Gui a tale ultimo pagamento, stante la già ampiamente dimostrata sua ignoranza del patto corruttivo.

 

 

Parte III

 

 

  1. La Corte, a questo punto, può passare all'esame delle posizioni dei singoli imputati al fine di motivare le conclusioni di innocenza o colpevolezza alle quali è pervenuta.

Per i colpevoli saranno precisate le qualificazioni giuridiche dei reati commessi e determinate le relative sanzioni.

 

  1. Quanto a Luigi Gui, ciò che si è ampiamente esposto ha indotto il Collegio a ritenere provato che egli rimase estraneo alla stipulazione del patto di contribuzione politica avvenuta tra persona legata al partito di lui e la Lockheed, prima del 22 dicembre 1969 (al quale avrebbe fatto da copertura l'accordo Tezorefo verosimilmente prossimo, o di poco posteriore, alla data del 18 ottobre 1969); né vi fu, in altro modo coinvolto.

Manca, inoltre, del tutto la prova che egli, durante tutto il periodo in cui rimase in carica, sia divenuto consapevole che contribuzioni politiche sarebbero state pagate in connessione alle pressioni su di lui esercitate per determinarlo, con la firma della lettera di intento, ad una sollecita dimostrazione della buona volontà di collaborazione del Governo italiano nel quadro dell'Alleanza atlantica, al che il Ministro ben poté ritenere sufficiente l'emissione di una pur condizionata lettera d'intento.

Alla stregua di tali emergenze, il Gui va assolto dal reato di corruzione a lui contestato nell'atto di accusa per non aver commesso il fatto.

 

  1. Luigi Olivi e Victor Max Melca, rispettivamente amministratore e presidente della società Ikaria di Vaduz, che della ipotizzata corruzione nei riguardi del solo Ministro Gui sono chiamati a rispondere, conseguentemente alla accertata inesistenza di questa, vanno a loro volta assolti perché il fatto non sussiste.

 

  1. Per altro, relativamente all'Olivi, gli emersi elementi (v. numeri 49 e 53) che inducono a ritenerne possibile il coinvolgimento in attività corruttive - sempre per conto della Lockheed ma nei confronti di soggetti diversi dal Ministro Gui - motivano la decisione della Corte di rimettere gli atti relativi al giudice ordinario, per gli ulteriori accertamenti del caso.

 

  1. Va assolto anche Vittorio Antonelli dal reato di corruzione ascrittogli.

In fatto è risultato pacifico il ruolo svolto da questo imputato nella costituzione, per conto del Crociani, della società Com.El., in funzione esclusiva dell'accordo Com.El.-Lockheed (del 18 ottobre 1969, modificato il 16 aprile 1970) alla cui stesura lo stesso Antonelli collaborò con X.X., dietro istruzioni sempre del Crociani.

Ora è pur vero che ad un professionista esperto come l'Antonelli non poteva sfuggire che la strutturazione obiettiva di questo accordo (con la previsione di pagamento condizionato al risultato utile della vendita) ne contraddiceva il dichiarato contenuto di « assistenza ».

Ma ciò - se induce, ad avviso della Corte, a ritenere che l'Antonelli dovesse essersi avveduto della rispondenza dell'accordo suddetto a scopi diversi da quelli in esso enunciati - non vale, però, anche a fondare la prova della sua consapevolezza - in ordine alla effettiva e specifica funzione di copertura di pagamenti corruttivi, che nei disegni del Crociani la Com.El. era chiamata ad assolvere.

Conduce a questa conclusione anche la considerazione dell'ampiezza e natura dei rapporti di collegamento dell'Antonelli con il Crociani.

L'Antonelli, infatti - al di là del naturale ambito della sua professione di procuratore legale, e non certo in conformità ai principi di deontologia che avrebbero dovuto ispirarne l'esercizio - curava, oltre la Com.El. una ben più numerosa serie (quasi una vera e propria rete) di. società, che (anche con ricorso a prestanomi e a contabilità più o meno addomesticate) consentivano al Crociani di svolgere, dietro la facciata di uomo pubblico e dirigente di pubbliche imprese, una rilevante attività affaristica.

L'ampiezza e la natura di questi rapporti inducono appunto a presumere che l'Antonelli in genere non dovesse spingere la sua collaborazione con il Crociani oltre il limite dell'approntamento e tenuta di dette società e sino alla cognizione dei singoli affari od operazioni alla cui realizzazione queste erano strumentalmente preordinate.

E non vi sono elementi per ritenere che questo limite fosse stato superato nel caso particolare della Com.El.

Né vale in contrario considerare che l'Antonelli usò l'accorgimento di fissare la sede di quest'ultima società in un luogo diverso del suo studio (presso l'abitazione di Maria Fava). Dacché tale accorgimento - adottato del resto non in questo solo caso - ben si spiega, fuori dell'ottica di una eventuale consapevolezza delle specifiche finalità perseguite tramite la Com.El. nel contesto invece di una linea di condotta abituale, in cui un uso spregiudicato e disinvolto della professione si riflette anche in questi espedienti volti a dissimulare i possibili collegamenti tra il professionista e l'attività effettivamente svolta, per i riflessi che ciò può avere sotto il profilo tributario.

Analogamente per quanto attiene alla ulteriore circostanza (emersa nell'istruttoria della Corte) relativa al personale intervento dell'Antonelli nella richiesta degli assegni circolari ad ordine Sandri per 30 milioni poi pervenuti al Fanali (v. sub 30), osserva la Corte che non v'è prova che l'imputato sapesse della effettiva destinazione di questi e comunque della causale corruttiva.

Per queste ragioni - che si risolvono sul piano soggettivo in una mancanza di prova del dolo - Vittorio Antonelli va assolto dal reato contestatogli nell'atto di accusa perché il fatto non costituisce reato.

 

  1. Le medesime considerazioni appena svolte per l'Antonelli valgono - a maggior ragione - a motivare l'assoluzione, dallo stesso reato di corruzione e con identica formula, di Maria Fava.

L'apporto di questa imputata alle vicende della società Com.El. (di cui assunse l'amministrazione, firmò gli accordi con la Lockheed, ricevendo poi i relativi pagamenti, che passò al Crociani), esauritosi su un piano di collaborazione esterna e formale, agevolmente si spiega in funzione dei suoi rapporti di cooperazione con lo studio Antonelli, di cui il Crociani era il cliente di maggiore riguardò.

Né, d'altra parte, la prova di una eventuale conoscenza da parte della Fava della sottostante vicenda corruttiva può desumersi dal suo allontanamento precipitoso da Roma allo scoppiare dello scandalo.

Poiché questo comportamento - anche se effettivamente fu determinato dall'intenzione di sottrarsi alle investigazioni dell'Autorità giudiziaria (come inducono a ritenere le sue stesse modalità e parallelamente le vistose contraddizioni e reticenze che costellano la contraria tesi difensiva di un viaggio-vacanza) - resta sempre spiegabile con motivi di preoccupazione e timore che l'imputata potette avere di essere coinvolta nello scandalo emergente proprio in conseguenza della prestata collaborazione a società di Crociani.

 

  1. Il quadro delle assoluzioni si completa, infine, con quella dei fratelli Antonio ed X.X., limitatamente al reato di truffa loro ascritto al capo B) dell'atto di accusa, per non avere commesso il fatto.

La decisione della Corte è in questo caso motivata dalle risultanze documentali che provano come siano stati direttamente funzionari della società americana - e non i X. - trattando con Costarmaereo, a presentare e discutere le varie offerte di vendita, con riguardo alle quali andrebbe ora valutato se vi fu specificazione degli elementi del prezzo maliziosamente dissimulativa della inclusione, in esso, della tangente corruttiva. Nel che appunto risiederebbe, secondo l'accusa, l'artificio del reato in esame.

Tale considerazione, interrompendo ogni possibile collegamento tra la truffa ipotizzata e la condotta degli attuali imputati, evidentemente assorbe ogni altro profilo di indagine, circa la sussistenza degli altri elementi costitutivi della fattispecie criminosa.

 

  1. Va invece dichiarato colpevole Mario Tanassi del reato di corruzione ascrittogli nell'atto di accusa della Commissione Inquirente, essendo risultante in fatto pienamente provate le contestazioni mossegli, con esclusione - come si è visto - del solo addebito relativo all'aver consentito un ulteriore aumento di prezzo per ricevere la somma aggiuntiva di dollari 50.000 (v. retro n. 75).

Per il resto, procedendo per sintesi, è anzitutto da ricordare che il Tanassi: accettò nell'aprile-maggio 1970, a seguito di contatti personali e diretti con i rappresentanti della Lockheed, la promessa di ingenti contribuzioni politiche per far conseguire alla compagnia la vendita all'Italia di 14 C 130, sia con la propria attività di carattere decisionale, sia per mezzo di pressioni che egli avrebbe potuto esercitare, nella sua qualità di ministro, sugli altri organi competenti ; ricevette nei primi giorni del giugno 1970 da X.X. la somma di duecento milioni di lire, quale prima rata dei detti contributi politici in anticipo sulla rimessa della Lockheed; firmò la lettera di intento per l'acquisto dei quattordici C 130, non tenendo affatto conto né delle difficoltà relative al finanziamento del futuro contratto, né della incertezza che si potessero conseguire le compensazioni industriali offerte.

Una volta firmata la lettera di intento, si rifiutò di sospenderne o condizionarne gli effetti di fronte a rappresentati e ben fondati motivi di carenza di mezzi finanziari ed insufficienza delle compensazioni. Anzi - dopo aver fatto ricorso ad un sistema di finanziamento che importava il sacrificio di esigenze dell'Aeronautica e delle altre Armi - addivenne il 12 giugno 1971 alla firma del decreto di approvazione del contratto di acquisto degli aerei, in un momento in cui era già noto il pericolo di crisi economica della Compagnia venditrice.

Tutto il comportamento suddetto del Tanassi non fu dettato da una valutazione comparativa degli interessi da considerare per l'esercizio del suo potere discrezionale di Ministro, bensì dal fatto che egli aveva condizionato la sua firma del decreto di approvazione al pagamento della seconda rata delle tangenti pattuite, la quale gli venne appunto corrisposta il detto giorno 12 giugno 1971 per l'importo di circa trecentosessantamilioni.

Parallelamente a queste attività il personale interesse dell'imputato è stato rilevato nella pratica del prefinanziamento I.M.I., negli ordini e nelle pressioni ad organi interni all'Amministrazione militare e nelle raccomandazioni presso organi esterni all'Amministrazione medesima.

Anche successivamente alla firma del decreto di approvazione del contratto, il Tanassi non mancò di esercitare analoghe pressioni e raccomandazioni al fine della sollecita registrazione del decreto, col che, assolvendosi l'impegno assunto con gli originari patti corruttivi con la Lockheed, questa avrebbe provveduto alla corresponsione della restante parte delle tangenti pattuite. E una parte di queste - come si è visto - era destinata, e fu effettivamente corrisposta, tramite la Com.El., al Fanali, che appunto a tal fine, si è visto operare anche in quest'ultima fase della vicenda in concorso col Tanassi.

In conclusione va ripetuto che il comportamento complessivo dell'imputato dimostra che, a fronte della promessa di contributi politici, egli sin dal maggio 1970 aveva promesso di rimuovere e superare ogni ostacolo che si frapponeva o si sarebbe nel futuro eventualmente frapposto all'acquisto dei 14 aerei C 130. Con ciò egli evidentemente rinunciava preventivamente alla valutazione comparativa degli interessi contrapposti cui era nella specie deputato quale capo del Dicastero della Difesa.

Indipendentemente dalla consapevolezza che il Ministro doveva avere circa la inclusione dell'ammontare delle tangenti nel prezzo della fornitura, e da tutti gli altri rilievi sopra indicati, ciò basta a ravvisare un assorbente profilo di contrasto con i doveri di ufficio, onde consegue la qualificazione del reato come corruzione propria.

 

  1. Passando alla posizione dell'imputato Duilio Fanali, da tutto ciò che si è esposto nella prima parte di questa motivazione risulta provato che egli, in dipendenza di ampi studi dello stato maggiore dell'Aeronautica risalenti ad epoca anteriore all'inizio della campagna promozionale della Lockheed per la vendita dei C 130 in Italia, era già convinto della effettiva esigenza che la Difesa disponesse anche di un congruo numero di aerei logistici e che, tra questi, il C 130 fosse preferibile al Transall, sia sotto il profilo operativo che sotto quello economico e delle compensazioni industriali. E ciò in conformità dello stesso giudizio di Costarmaereo, che manifestava soltanto delle perplessità in merito alla adeguatezza delle compensazioni ed alla realizzabilità del prestito da parte del Governo U.S.A.

Tuttavia la Lockheed, preoccupata che la soluzione dell'acquisto potesse incontrare resistenze specialmente per carenza di mezzi finanziari e che tali resistenze potessero indurre in sede interforze o a livello decisionale, a procrastinare l'acquisto predetto, cerca di assicurarsi l'incondizionato appoggio del Fanali mediante intesa corruttiva, che fu raggiunta con lui tra la fine di luglio e i primi di agosto 1969, per tramite di X.X., efficacemente pilotato dal Crociani, soggetto che per la sua diretta e antica esperienza nel campo delle forniture militari aveva larghe conoscenze nell'ambiente della Difesa.

Di fronte all'offerta di un corrispettivo commisurato al numero degli aerei il Fanali, mentre era in carica il Ministro Gui, svolse parte dell'impegno assunto (cioè di far comunque conseguire alla Lockheed la vendita dei C 130 all'Italia superando qualsiasi ostacolo o resistenza si frapponesse) col predisporre, mediante invio di promemoria al Ministro, l'animo di questi in favore dell'acquisto; col contribuire efficacemente in seno al Comitato dei Capi di Stato Maggiore alle indicazioni che furono riassunte nella relazione poi comunicata al Ministro medesimo; e successivamente col cercare di indurre quest'ultimo alla sollecita emanazione di una lettera di intento impegnativa.

Poiché il Ministro Gui emise invece una lettera di intento condizionata, il Fanali - dopo l'insediamento del Tanassi al Ministero della Difesa - svolse una molteplice attività, la quale dà prova del ritenuto concorso di lui col Tanassi nel reato di corruzione; concorso che inequivocabilmente si riflette nella sintonia, altrimenti inspiegabile, dei loro comportamenti nei momenti più delicati della vicenda. Come si constata, tra l'altro, nella ripresa delle trattative nell'aprile-maggio 1970, nell'azione parallela di entrambi gli imputati per la soluzione dei problemi del finanziamento e delle compensazioni, e nell'attività - sempre parallela - diretta a sdrammatizzare presso l'amministrazione Difesa la situazione di dissesto della Lockheed e a premere presso uffici interni od esterni fino alla registrazione del decreto di approvazione del contratto di acquisto dei C 130. Col che (come si è già detto nell'esame della posizione del Tanassi) la Lockheed avrebbe provveduto alla corresponsione dell'ultima parte delle tangenti pattuite.

Entrambi gli imputati - ripetesi ancora una volta - agiscono in perfetta consapevole consonanza nel comune intento di assolvere gli impegni da loro originariamente e rispettivamente assunti verso la Lockheed, e non perché la loro azione fosse, volta per volta, dettata dalla libera disinteressata valutazione degli interessi contrapposti dell'Amministrazione della Difesa e della Lockheed. Essi appaiono quindi stretti, per effetto del concorso, in unico reato di corruzione propria.

A tale conclusione non osta il fatto che la corruzione del Fanali rimontasse ad epoca (agosto 1969) anteriore rispetto a quella del Tanassi (aprile-maggio 1970).

Né d'altra parte tale diversità temporale comporta che nella primavera del 1970 si fosse realizzato col Fanali un secondo patto corruttivo autonomo rispetto a quello originario del 1969, giacché l'opera spiegata dal detto imputato in concorso col Tanassi costituisce l'ulteriore dispiegamento, con diverse modalità, di quello stesso iniziale impegno da lui assunto verso la Lockheed.

In altri termini, l'azione del Fanali di continuo appoggio alla Lockheed nel periodo Gui era stata promessa e fu realizzata sotto forma di pressioni nei riguardi del Ministro della difesa del tempo; e si esplicò poi diversamente durante la gestione del nuovo Ministro, Tanassi, in ragione della comune adesione al patto corruttivo, con una attività di sostegno mediante la quale il Fanali, con la sua autorità di capo di stato maggiore dell'Aeronautica, controbilanciava le osservazioni, le perplessità e le riserve da parte di Costarmaereo in modo che l'operato del Ministro potesse apparire nel complesso in sintonia con quello degli uffici militari.

 

  1. Quanto a Bruno Palmiotti, tesoriere della corrente del Tanassi del quale era segretario particolare, la ricostruzione dei fatti dimostra come, in piena consapevolezza, egli abbia partecipato all'attività criminosa del Tanassi, riscuotendo per conto del Ministro le due tangenti del giugno 1970 e del giugno 1971.

Tale consapevolezza emerge anzitutto dalla narrazione di Ovidio che attribuisce al Palmiotti la frase: « io so che devo ricevere prima 200.000.000 e poi vi sarà consegnata la lettera di intento », dalle deposizioni di Cowden e inoltre dal contenuto delle lettere 10 e 12 marzo 1971 sul prefinanziamento I.M.I., e del cablo 17 marzo 1971 di Cowden a Morrow (incontro di Ovidio con Tanassi ed il suo « assistente » ). Complesso probatorio, questo, che mostra oltre ad una generica informazione dell'imputato anche la sua diretta partecipazione in alcuni punti nodali della vicenda.

È anzi da credere ad Ovidio quando afferma che col Ministro non si parlò concretamente delle tangenti, ma si riservò tale compito al più modesto segretario particolare, il quale, peraltro, come già si è detto, trasse l'utile personale di 10 milioni, corrispostigli perché si era apprezzata la cortesia dimostrata.

Il comprovato dolo di partecipazione, oltre che di adesione per quegli aspetti tecnici della vicenda che trascendevano dai suoi compiti, porta a ritenere fondato l'addebito di concorso in corruzione propria, mossagli nell'atto di accusa, trovando qui applicazione il principio espresso dall'art. 110 c.p., con riferimento al tema di concorso di persone nel reato proprio.

 

  1. In ordine al lato attivo della corruzione, i tre imputati Antonio ed X.X. e Camillo Crociani, con ruoli distinti ma complementari, risultano - come si è visto - tutti parimenti coinvolti per l'intero arco temporale della vicenda.

In primo luogo, X.Y..

È certo in considerazione della sua persona che si determinò la scelta del « consulente locale » per l'intermediazione corruttiva al fine della promozione della vendita del C 130 al Governo italiano, dacché proprio Antonio, con le sue diffuse relazioni anche ad elevati livelli politici e con l'organizzazione e l'esperienza che gli derivavano dall'essere titolare in Roma di uno dei più avviati studi professionali, era in grado di rispondere alle reali aspettative della Lockheed.

Antonio affiancò a sé Ovidio, che già aveva introdotto nel precedente rapporto con la Lockheed California relativo alla vendita del P 3, designandolo, quindi, come parte formale nel successivo accordo con la Lockheed Georgia, in cui Antonio non intendeva apparire per motivi di opportunità e cautela intorno alla persona propria e delle autorità da lui avvicinabili.

Fu comunque Ovidio a sostenere poi il peso preponderante dell'attività volta a concretizzare il proposito corruttivo della Compagnia, attraverso sondaggi e contatti dai quali con precisione trasse l'ammontare delle tangenti da corrispondere. Tale ammontare (salvo le modeste variazioni connesse all'aumento del prezzo) è risultato poi in fatto rimesso dalla Lockheed ed effettivamente pagato, a coronamento del piano di corruzione, iniziato nel 1969.

Emerge con tutta evidenza che nel corso delle trattative, mentre durante la gestione del Ministro Gui X.X. mantenne rapporti personali e diretti col capo di stato maggiore dell'Aeronautica, nella seconda fase della vicenda egli agì anche a livello politico in contatti personali col Ministro Tanassi.

Il ruolo di protagonista palese della trattativa, in tal modo assolto da Ovidio, consentì al fratello Antonio, di rimanere - come intendeva - in posizione più discreta e defilata.

Il suo apporto non mancò comunque di manifestarsi ulteriormente e sino alla conclusione della vicenda, realizzandosi con interventi di carattere legale in occasione della formulazione della lettera di intenti del Tanassi, della pratica relativa al finanziamento ponte I.M.I.-Eximbank, della definizione della clausola di fideiussione; e, soprattutto, col mettere a disposizione del fratello Ovidio le somme in contanti occorrenti per il pagamento anticipato del Ministro, sia nel giugno 1970 che nel giugno 1971, cui fa riscontro la diretta utilizzazione dei dollari in tali date rimessi in Italia dalla Lockheed; e predisponendo una formale copertura delle erogazioni contributive per cui utilizzò la società Tezorefo da lui di fatto gestita.

Camillo Crociani - uomo « molto introdotto » negli ambienti sia politici che militari, secondo i suoi stessi difensori « potente al punto che poteva influenzare anche designazioni ad incarichi ministeriali » - si affiancò, a sua volta, ai X., svolgendo un ruolo chiave per la definizione dell'intesa corruttiva a livello militare nei confronti del generale Fanali.

Egli curò poi personalmente di corrispondere al Fanali le somme a questo destinate dalla Lockheed, e a ciò provvide, predisponendone la copertura, con formale imputazione alla società Com.El. a lui appartenente e consegnando in varie soluzioni al Fanali assegni circolari intestati a persone di pura fantasia.

Analogo ruolo il Crociani svolse anche per la definizione della contestuale e parallela intesa a livello politico, verosimilmente sin dalla sua fase iniziale, come inducono a ritenere i suoi stretti legami con esponenti della parte politica cui era destinata gran parte della rimessa Lockheed del dicembre 1969; la circostanza, riferita dal Cowden, che la stessa Com.El. sembrava inizialmente dovere assicurare la copertura anche della erogazione politica (per questa solo in un secondo tempo essendosi deciso di far ricorso alla copertura tramite la società Tezorefo di X.Y.); la constatazione infine che certamente il Crociani una volta subentrato Tanassi al Dicastero della difesa, avvalendosi delle sue relazioni con il segretario particolare Palmiotti e dei suoi collegamenti anche con ambienti del partito socialdemocratico italiano, consentì ad Ovidio di porsi in contatto con il Ministro coinvolgendolo nel patto corruttivo.

Il Crociani, come si è visto, operò ancora, in veste di suggeritore dl Ovidio, in direzione del superamento dell'ostacolo finanziario e nella trattativa collaterale del prestito I.M.I.

Resta così dimostrato che i tre imputati agirono in concorso tra loro, nella reciproca consapevolezza dei rispettivi apporti dall'inizio alla fine della vicenda.

Al reato da loro commesso va riconosciuta la qualificazione di corruzione attiva propria, giacché - prescindendo da ogni altro rilievo - essi, ottenendo dal Fanali e dal Tanassi la promessa di superare comunque gli ostacoli presenti e futuri che impedissero l'acquisto dei C 130, erano ben consapevoli che i corrotti si impegnavano preventivamente, contro i doveri del loro ufficio, a non esercitare quel potere di libero apprezzamento dei contrapposti interessi che era inerente alle loro funzioni.

 

  1. A tutti gli imputati è stata contestata nell'atto di accusa l'aggravante di cui al n. 1 cpv. dell'art. 319 c.p. A quelli presenti in aula sono state contestate anche le aggravanti di cui all'art. 15 l. cost. 11 marzo 1953 n. 1 (eccezionale gravità del reato) e all'art. 61, n. 7, c.p. per avere cagionato un danno di rilevante gravità alla Pubblica Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p. è stata. infine, contestata al Tanassi, al Fanali, al Palmiotti, a Ovidio e ad X.Y. la continuazione in ordine alla corruzione.

Per ciò che attiene alla circostanza aggravante speciale prevista al n. 1 del capoverso dell'art. 319 c.p., appare evidente che la stessa sussiste pienamente. Si è in precedenza ricordato come l'oggetto stesso della controprestazione cui gli imputati Tanassi e Fanali si erano impegnati fosse proprio quello della conclusione del contratto di acquisto di aerei C 130 H della società Lockheed. Acquirente di 14 C 130 fu in effetti l'Amministrazione della difesa, e risulta anche concretato il requisito di legge dell'appartenenza degli imputati Tanassi e Fanali all'amministrazione contraente.

Quanto al Palmiotti, è, poi, appena il caso di ricordare come sia stato chiarito che lo stesso deve essere ritenuto concorrente nel reato attribuito al Tanassi, di talché la ricordata aggravante è applicabile anche nei suoi confronti per tale attività di concorso.

Ritiene invece la Corte di dover escludere l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, c.p. E ciò in considerazione del fatto che il prezzo pagato dall'amministrazione, pur comprensivo dell'ammontare delle tangenti, fu, comunque, valutato equo da Costarmaereo. Elemento questo che osta ad una configurazione del danno in termini di rilevante gravità.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per ciò che attiene all'aggravante di cui all'art. 15 l. cost. n. 1 del 1953, pure contestata in udienza agli imputati presenti. Per vero, la legge, nel riferirsi a circostanze che rivelino « l'eccezionale gravità » del fatto, immediatamente rende chiaro che il reato ministeriale di qualunque tipo esso sia, non è di per sé eccezionalmente grave, ma che nell'ambito del tipo di reato che si esamina occorre svolgere un giudizio di comparazione tra la fattispecie concreta in giudizio ed altre possibili fattispecie, con riguardo alla natura, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo dell'azione, alla gravità del danno o al pericolo cagionato.

Sotto il profilo soggettivo, poi, la norma si pone con tutta evidenza il proposito di adeguare la pena ai reati i cui effetti, per le cariche pubbliche che alcuni tra gli autori ricoprivano, non possono dirsi adeguatamente sanzionati mediante l'applicazione delle pene previste nelle leggi che i detti reati prevedono e puniscono.

Le conclusioni cui la Corte è pervenuta circa la qualità tecnica degli aerei acquistati e la loro rispondenza ad effettiva esigenza dell'Aeronautica italiana, la esclusione della rilevante gravità del danno patrimoniale, consentono di negare che nella specie vi sia stata una così rilevante lesione del pubblico interesse (quale invece si sarebbe avuto in caso - ad esempio - di comprovato indebolimento della capacità difensiva della Nazione, derivato dal delitto) da giustificare l'applicazione dell'aggravante di che trattasi, tra l'altro neppure evidenziata, nella contestazione, con la precisione di riferimenti obiettivi che la necessaria genericità delle norme avrebbe richiesto.

Quanto, infine, alla continuazione, la sopra illustrata (v. nn. 108 e 109) saldatura logica tra i comportamenti del Tanassi e del Fanali agenti in concorso tra loro, l'esclusione per il primo della imputazione relativa al compenso speciale di dollari 50.000, la identità delle promesse fatte da entrambi alla Lockheed, l'unicità del risultato che si proponevano di raggiungere (acquisto degli aerei), dimostrano che non di più corruzioni si tratta, ma, rispettivamente dal lato attivo e passivo, di un unico fatto corruttivo con modalità articolate. Ciò porta ad escludere l'applicabilità dell'art. 81 cpv. c.p.

 

  1. Quanto ai criteri, di cui all'art. 133 c.p., per la determinazione della misura della pena da irrogare a ciascuno degli imputati riconosciuti colpevoli, la Corte ha ben presente la gravità del delitto di corruzione propria, tanto più evidente quando a commettere i fatti di reato sono stati anche soggetti che hanno agito nell'esercizio delle funzioni l'uno di Ministro del Governo della Repubblica, l'altro di Capo di Stato Maggiore di una delle sue forze armate. Il comportamento di costoro non solo ha offeso i beni giuridici oggetto della specifica tutela penale, ma ha anche attentato alla credibilità delle istituzioni democratiche.

Nello stesso tempo, la Corte non ignora che l'episodio portato alla propria cognizione si è verificato anteriormente all'entrata in vigore della l. 2 maggio 1974 n. 195: in una situazione, cioè, nella quale la pratica diffusa delle contribuzioni, non sempre illecite, a partiti politici, può aver indebolito la sensibilità giuridica e morale di taluno dei colpevoli.

E ritiene, Infine, la Corte che la propria sentenza tragga il suo valore più che dalla misura della pena dal reciso giudizio di condanna dei comportamenti incriminati, dal fermo monito, in essa contenuto, al rispetto de1 dovere di fedeltà alla Repubblica che compete ai pubblici ufficiali, specie se investiti dalle più elevate funzioni.

 

  1. La Corte stima di applicare al Tanassi le attenuanti di cui all'art. 61-bis c.p., in considerazione della sua condizione di incensurato.

Tali attenuanti possono essere considerate equivalenti all'aggravante contestata.

La Corte ritiene quindi equa, ai sensi dell'art. 133 c.p., la pena di anni due e mesi quattro di reclusione e di L. 400.000 di multa. Segue per legge, ai sensi dell'art. 31 c.p., la condanna all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, che deve essere inflitta per il periodo di anni due, mesi sei e gironi venti, così determinato tenendo anche conto della pena pecuniaria (art. 37 c.p.).

In applicazione dell'art. 15 l. cost. n. 1 della11 marzo 1953, la Corte irroga infine al Tanassi la decadenza dall'ufficio di deputato.

Quanto al Fanali, considerazioni in ordine al suo valoroso passato militare, ad una trascorsa tragica esperienza familiare e al suo convincimento circa la bontà dell'acquisto da lui propugnato, in direzione del quale si era orientato prima ed indipendentemente dalle sollecitazioni corruttive, inducono la Corte a riconoscergli le attenuanti di cui all'art. 62-bis ed a considerarle prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 319 cpv. n. 1 c.p. E pertanto, partendo dalla pena base di anni due di reclusione e 250.000 lire di multa (così determinata ai sensi dell'art. 133 c.p.), si ritiene irrogare la pena di anni uno e mesi nove di reclusione e di L. 200.000 di multa.

Presumendosi che il Fanali si asterrà nel futuro dal commettere altri reati, la Corte ordina che l'esecuzione della pena come sopra inflitta resti sospesa per anni cinque alle condizioni di legge.

Consegue la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per il periodo di anni uno, mesi dieci e giorni dieci, così commisurato tenendo anche conto della pena pecuniaria.

Quanto al Palmiotti, la sua minima partecipazione al fatto, per la scarsa rilevanza del ruolo esecutivo da lui svolto, insieme al suo stato di incensurato nonché alla sua posizione personale, che gli avrebbe reso difficile non ottemperare a un ordine, induce la Corte a riconoscergli le attenuanti di cui all'art. 114 e 62-bis c.p., da considerarsi prevalenti sull'aggravante di cui al n. 1 dell'art. 319 cpv. c.p. Pertanto, partendo dalla pena base di anni due di reclusione e L. 180.000 di multa, ritenuta equa ai sensi dell'art. 133 c.p., la Corte stima di irrogare la pena di anni uno e mesi sei di reclusione e L. 120.000 di multa. Nella previsione che il Palmiotti si asterrà in futuro dal commettere altri reati, la Corte ritiene che possa disporsi la sospensione condizionale della pena come sopra inflitta.

Anche al Palmiotti va irrogata la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, che consegue all'affermazione di responsabilità penale relativamente al delitto di cui all'art. 319 c.p. Tale pena accessoria va determinata, tenendo anche conto della pena pecuniaria, nel periodo di anni uno, mesi sei e giorni ventiquattro.

Quanto a Ovidio e X.Y. e a Camillo Crociani, è appena il caso di notare che le pronunciate assoluzioni dell'Antonelli, della Fava, dell'Olivi e del Max Melca comportano l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 112, n. 1 c.p.

Per X.X. ritiene la Corte di riconoscere le :attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p., in ragione e della incensuratezza e della avanzata età da stimarsi equivalenti alla ritenuta aggravante di cui all'art. 319 cpv. n. 1 c.p. Ciò posto, si considera equa, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., la pena di anni due e mesi quattro di reclusione e L. 400.000 di multa.

In ragione della incensuratezza e degli acquisiti meriti sul piano scientifico, la Corte ritiene di concedere pure all'imputato X.Y. le attenuanti generiche che atteso il suo coinvolgimento relativamente più limitato nella fase dei diretti contatti corruttivi, si stimano di intensità tale da prevalere sull'aggravante di cui all'art. 319, n. 1 c.p. Per cui appare in definitiva equa, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., la pena di anni due e mesi due di reclusione e L. 300.000 di multa.

Per il Crociani infine - esclusa la concessione delle attenuanti generiche, in considerazioni di vari negativi aspetti della sua personalità come lo svolgimento di attività affaristiche parallelamente e in contrasto con la sua qualità di imprenditore pubblico, il possesso di ingenti redditi di non spiegabile provenienza, la scarsa correttezza che già nel 1951 gli aveva valso l'inibizione all'ingresso al Ministero della difesa - si ritiene equa, ai sensi dell'art. 133 c.p. per il reato di corruzione aggravata ascrittogli al capo di imputazione, la pena di anni due e mesi quattro di reclusione e L. 400.000 di multa.

 

  1. É stata inoltre richiesta, nei confronti degli imputati per i quali il collegio dei commissari di accusa ha sollecitato l'affermazione della penale responsabilità, la confisca dei beni, in applicazione dell'art. 15 l. cost. 11 marzo 1953 n. 1, secondo il quale « la Corte può infliggere altresì le sanzioni... amministrative adeguate al fatto ».

Peraltro l'art. 15 menzionato, riferendosi a misure giuridiche di particolare natura e di diversa disciplina, enuncia pur sempre, attraverso la qualificazione di « sanzione », la loro funzione repressiva come conseguenza del reato e mezzo integrativo della pena. Con la tipica caratteristica dell'irrevocabilità. La confisca è invece nel nostro sistema normalmente una misura di sicurezza, come tale autonoma di fronte alla pena e al reato che non ne sono nemmeno un presupposto costante, ancorché il più delle volte ne rappresentino l'occasione: non ha quindi una finalità repressiva come la « sanzione » ma è dettata dalla previsione della probabilità di un impiego socialmente nocivo di cose e di beni che non vi sono sottoposti per il solo fatto dell'appartenenza al soggetto ma per divieti o limitazione di fabbricazione, d'uso, di detenzione o di alienazione, o per particolari rapporti col reato commesso (v. ad es. artt. 240 c.p., 301 e 334 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, 9 l. 22 maggio 1975 n. 152, 3 l. 8 agosto 1977 n. 533, ecc.); e può essere modificata o revocata, fino a che non sia integralmente eseguita.

Si deve allora osservare che le misure di sicurezza, e le « sanzioni » alle quali fa riferimento il citato art. 15, hanno in comune unicamente la natura amministrativa e la garanzia giurisdizionale della loro applicazione, ma offrono caratteristiche differenti e rispondono a presupposti e a scopi diversi.

Ne consegue che la richiesta confisca, non applicabile sotto il profilo penale nemmeno su quella parte dei beni che si potrebbero sospettare, peraltro senza prova, come prodotto o profitto del reato affermato, non può d'altro canto essere accordata e conseguentemente inflitta come sanzione amministrativa per il palese contrasto con i richiamati principi dell'ordinamento giuridico.

Per gli esposti motivi la richiesta va quindi respinta.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

 

La Corte, visti gli artt. 28 e 34 l. 25 gennaio 1962 n. 20 e l'art. 479 c.p.p. assolve:

Luigi Gui dall'imputazione del reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio aggravato di cui al capo A) dell'atto di accusa per non aver commesso il fatto;

X.X. d'Ovidio e X.Y. d'Ovidio dall'imputazione di truffa aggravata loro ascritta al capo B) dell'atto di accusa per non aver commesso il fatto;

Vittorio Antonelli e Maria Fava dall'imputazione di concorso nel reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, aggravato, loro ascritto al capo D) dell'atto di accusa perché il fatto non costituisce reato;

Luigi Olivi e Victor Max Melca dall'imputazione di concorso nel reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, aggravato, loro ascritto al capo E) dell'atto di accusa perché il fatto addebitato non sussiste.

Visti gli artt. 28 e 34 l. 25 gennaio 1962 n. 20, 15 cpv. l. cost. 11 marzo 1953 n. 1, 483 e 488 c.p.p., 319, parte I e cpv. n. 1, 321, no, ll4, 133, 163, 62-bis , 69, 31 e 28 c.p. :

dichiara Mario Tanassi colpevole del reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, aggravato, ascrittogli al capo A) dell'atto di accusa e, in concorso di circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla circostanza aggravante di cui al cpv. n. 1 dell'art. 319 c.p., escluse la continuazione e le altre aggravanti contestate, lo condanna ad anni due e mesi quattro di reclusione e a lire 400.000 di multa; lo condanna inoltre all'interdizione dai pubblici uffici per il periodo di anni due, mesi sei e giorni venti; e gli infligge la sanzione costituzionale della decadenza dall'ufficio di deputato;

dichiara Duilio Fanali colpevole del reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, aggravato, ascrittogli al capo A) dell'atto di accusa e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata circostanza aggravante di cui al cpv. n. 1 dell'art. 319 c.p., escluse la continuazione e le altre aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione e lire 200.000 di multa; ordina che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per anni cinque alle condizioni di legge; lo condanna inoltre all'interdizione dai pubblici uffici per il periodo di anni uno, mesi dieci e giorni dieci;

dichiara Bruno Palmiotti colpevole del reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, aggravato, ascrittogli al capo A} dell'atto di accusa e, in concorso delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 114 parte I c.p. ritenute prevalenti sulla contestata circostanza aggravante di cui al cpv. n. 1 dell'art. 319 c.p., escluse la continuazione e le altre aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e lire 120.000 di multa; ordina che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per anni cinque alle condizioni di legge; lo condanna inoltre all'interdizione dai pubblici uffici per il periodo di anni uno, mesi sei e giorni ventiquattro;

dichiara X.X. d'Ovidio colpevole del reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, aggravato, ascrittogli al capo C) dell'atto di accusa e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante del cpv. n. 1 dell'art. 319 c.p., escluse la continuazione e le altre aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e lire 400.000 di multa;

dichiara X.Y. d'Ovidio colpevole del reato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio aggravato, ascrittogli al capo C) dell'atto di accusa e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata circostanza aggravante di cui al cpv. n. 1 dell'art. 319 c.p., escluse la continuazione e le altre aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni due e mesi due di reclusione e lire 300.000 di multa;

dichiara Camillo Crociani colpevole del reato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, aggravato, ascrittogli al capo D) dell'atto di accusa, e lo condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e lire 400.000 di multa;

condanna Mario Tanassi, Duilio Fanali, Bruno Palmiotti, X.X. d'Ovidio, X.Y. d'Ovidio e Camillo Crociani in solido tra di loro al pagamento delle spese processuali;

condanna Mario Tanassi, Duilio Fanali, Ovidio Ufebvre d'Ovidio, X.Y. d'Ovidio e Camillo Crociani ciascuno per la propria parte al pagamento delle spese di mantenimento in carcere;

dispone che copia autentica del presente dispositivo venga immediatamente trasmessa per l'esecuzione al Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma.

Visto l'art. 477, ultimo comma, c.p.p. dispone la trasmissione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma degli atti processuali con riferimento all'attività di Luigi Olivi, come da separata ordinanza.

 

Roma, 1 marzo 1979.