Ordinanza n. 115 del 1976
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ORDINANZA N. 115

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto 3 febbraio 1976, emanato dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, e del telegramma del Ministro per le finanze in data 29 marzo 1976 n. 15/01615, in relazione ai quali il Presidente della Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione con ricorso notificato il 21 aprile 1976, depositato il 23 successivo, ed iscritto al n. 22 del registro conflitti 1976.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1976 il Giudice relatore Guido Astuti;

uditi l'avv. Guido Aula, per la Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Regione siciliana, con il ricorso di cui in epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto emanato dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, il 3 febbraio 1976, " Norme per l'attuazione dell'art. 17, terzo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, concernente disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 del 24 febbraio 1976, e del telegramma del Ministro per le finanze in data 29 marzo 1976 n. 15/01615, confermativo della disposizione dell'art. 1 di detto decreto circa l'obbligo delle aziende di credito delegate dai contribuenti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di eseguire il pagamento stesso alle sezioni di tesoreria provinciale;

che in tale ricorso la Regione siciliana assume che il decreto impugnato, in quanto possa in esso configurarsi un difetto di specifica previsione, e il successivo telegramma ministeriale, sono illegittimi, in quanto invadono l'ambito della competenza della Regione in violazione degli artt. 36, 43, 20 dello Statuto speciale e 2, 6, 8 delle Norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché degli artt. 113 e 134 della Costituzione, e 39 e 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87; e pertanto chiede l'annullamento degli atti impugnati, previa occorrendo declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge n. 576 del 1975, dalla Regione stessa denunciata in via incidentale ed eventuale, in riferimento alle norme sopra ricordate;

che la Regione prospetta il pericolo del grave danno che per essa conseguirebbe dal ritardo nell'acquisizione della disponibilità delle imposte sul reddito di sua spettanza;

che peraltro l'Assessore per le finanze della Regione siciliana, con circolare in data 11 marzo 1976, n. 11332 ha disposto che, nell'ambito del territorio della Sicilia, le aziende di credito delegate al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale dei redditi ai sensi dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, devono effettuare il versamento della predetta imposta alla competente Cassa regionale - gestione Banco di Sicilia - e non alla locale sezione di tesoreria provinciale dello Stato; ed inoltre, successivamente all'impugnato telegramma ministeriale, con decreto 1 aprile 1976, n. 173, ha confermato tale disposizione, precisando (art. 1) che le aziende di credito "devono eseguire il versamento dell'imposta direttamente all'Ufficio provinciale di Cassa regionale - gestione Banco di Sicilia - nella cui circoscrizione ha sede la dipendenza che ha ricevuto dal contribuente l'ordine di pagamento, con imputazione delle somme relative al capo terzo - capitolo 1020/art. 9 - dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione"; e dichiarando (art. 2) che "restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto ministeriale 3 febbraio 1976, non incompatibili con la norma di cui al precedente art. 1".

Considerato che, essendo sopravvenuto il decreto assessoriale 1 aprile 1976, n. 173, non sussistono, allo stato, le gravi ragioni che possono giustificare l'accoglimento dell'istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 28 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto 3 febbraio 1976, emanato dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, e del telegramma del Ministro per le finanze in data 29 marzo 1976 n. 15/01615, proposta dalla Regione siciliana con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Luigi BROSIO - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 6 maggio 1976.