Sentenza n. 26 del 1976
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SENTENZA N. 26

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Dott. Luigi OGGIONI, Presidente

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (divieto delle associazioni di carattere militare), promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 19 febbraio 1972, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1972.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1975 il Giudice relatore Enzo Capalozza;

uditi l'avv. Umberto Coronas, per la Provincia di Bolzano, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 19 febbraio 1972 e depositato il 29 successivo, il Presidente della Provincia di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, secondo comma, 5, nn. 3 e 4, e 51 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, ed all'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 14 febbraio 1948, n. 43, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità dell'art. 3 e, ove necessario, dell'art. 2 della legge censurata.

Detto art. 2 vieta alle associazioni ed organizzazioni dipendenti o collegate con partiti politici o aventi anche indirettamente fini politici di dotare di uniformi i propri aderenti, eccettuando solo le associazioni od organizzazioni costituite a fine sportivo e gli istituti di carattere culturale ed educativo.

Il successivo articolo, più genericamente, autorizza il ministro per l'interno a vietare, per determinati periodi di tempo, l'uso in pubblico di uniformi o divise di associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura. Per questa sua formulazione onnicomprensiva, sarebbe applicabile a tutte le associazioni operanti nella Provincia di Bolzano e si porrebbe, pertanto, in contrasto sia con le garanzie costituzionali, dettate a tutela delle caratteristiche etniche e culturali delle minoranze linguistiche, sia con la specifica competenza legislativa della provincia in tema di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare e di usi e costumi locali, in quanto applicabile alla libera associazione degli "Schutzen", operante nella Provincia di Bolzano, con il compito di preservare la tradizionale organizzazione di tiratori tirolesi.

Non essendo l'associazione collegata a partiti politici, non potrebbe valere per essa il divieto di cui all'art. 2, la cui ampia formulazione, per altro, induca a prospettare la questione di legittimità costituzionale anche per tale norma che, se interpretata nel senso da renderla applicabile alla specie, sarebbe lesiva dei medesimi precetti costituzionali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, si é ritualmente costituito, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o, per la sua reiezione, nel merito.

Osserva l'Avvocatura che con l'applicabilità diretta ed immediata delle nuove norme statutarie, introdotte con la legge costituzionale n. 1 del 1971, si avrebbe una caducazione delle norme impugnate, accertabile secondo i normali criteri ermeneutici sulla successione di norme, ad opera del giudice ordinario.

Parimenti inammissibile sarebbe il ricorso nell'ipotesi di permanenza in vigore delle precedenti leggi statali, e cioé in forza del principio di continuità, argomentabile, fra l'altro, dagli artt. 56 e 57 della legge cost. n. 1 del 1971 e 92 della legge cost. n. 5 del 1948, sino a che esse non vengano debitamente adeguate ai principi introdotti dalle recenti modifiche statutarie.

Nel merito, deduce che nello stesso ricorso si sarebbe riconosciuto che l'associazione degli "Schutzen" non rientrerebbe nelle previsioni del denunziato art. 2; e che, comunque, i poteri attribuiti alle amministrazioni statali per la sicurezza del Paese e per la tutela dell'incolumità dell'ordine pubblico non potrebbero venir meno con le attribuzioni conferite alla Provincia di Bolzano, la quale, comunque, troverebbe una sufficiente protezione dei suoi interessi nel sindacato giurisdizionale degli atti di volta in volta emanati dalla pubblica amministrazione.

Considerato in diritto

1. - La Provincia di Bolzano ha chiesto che sia dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 3 e, ove necessario, l'art. 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare), che violerebbero le garanzie costituzionali poste a tutela delle caratteristiche etniche e culturali delle minoranze linguistiche, nonché la competenza legislativa statutariamente attribuita alla Provincia per la tutela del patrimonio storico, artistico e popolare e degli usi e costumi locali, di cui sarebbe espressione l'associazione degli Schutzen, operante in tale Provincia (artt. 2, secondo comma, 5, nn. 3 e 4, e 51 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1; art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5).

2. - Le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato non possono essere attese.

Non può invero valere il principio di continuità, non essendo la Provincia abilitata a rimuovere, con propria legge le suddette norme di fonte statale, che attengono all'ordine pubblico, del tutto estraneo all'ambito provinciale (e regionale).

Criterio, questo, più volte seguito dalla giurisprudenza di questa Corte; vedasi la sentenza n. 13 del 1974, l'ordinanza n. 269 del 1974, le sentenze nn. 86 e 239 del 1975.

3. - Nel merito - come, del resto, la stessa provincia riconosce - é da precisare che l'art. 2 del decreto legislativo n. 43 del 1948 ha un ambito limitato alle "associazioni dipendenti o collegate con partiti politici o aventi anche indirettamente fini politici", e non può quindi riguardare il tipo di associazione indicato nel ricorso. Il quale, pertanto, sotto questo aspetto é palesemente infondato.

Quanto all'art. 3, che consente al ministero dell'interno per un tempo determinato di vietare "l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di tutte le associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura", non mancano nell'ordinamento i normali mezzi di garanzia amministrativa e giurisdizionale, sicché anche sotto questo profilo la questione non ha fondamento sul piano costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare), proposta dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano con ricorso 19 febbraio 1972, in riferimento agli artt. 2, secondo comma, 5, nn. 3 e 4 , 51 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e all'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.

Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1976.