Sentenza n. 13 del 1967
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SENTENZA N. 13

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI, 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, recante "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", in relazione all'art. 1 della legge 9 ottobre 1964, n. 991, promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1966 dal Pretore di Latina nel procedimento penale a carico di Manzo Francesco, iscritta al n. 181 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 15 ottobre 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri:

udita nell'udienza pubblica del 18 gennaio 1967 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel procedimento penale a carico di Francesco Manzo, imputato del reato di cui agli artt. 35, secondo comma, 102 e 108 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, il Pretore di Latina, con ordinanza 15 luglio 1966, ritualmente notificata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 15 ottobre 1966, riteneva non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto decreto delegato in relazione agli artt. 73, terzo comma, e 76 della Costituzione, nonché della legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, in relazione all'art. 76 della Costituzione.

Secondo l'ordinanza, la legge delega, promulgata il 9 ottobre 1964 e pubblicata il 28 dello stesso mese, si dovrebbe considerare pubblicata in ritardo con violazione del precetto contenuto nell'art. 73, comma terzo, della Costituzione, secondo il quale "le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione". E poiché la legge delega fissa all'art. 1 il termine di tre mesi dalla sua entrata in vigore per l'emanazione della legge delegata, é da ritenere che, per effetto del ritardo arbitrariamente interposto nella pubblicazione della legge delega, l'emanazione della legge delegata sarebbe al di là dei limiti temporali stabiliti dalla legge di delegazione.

Inoltre, poiché a norma dell'art. 76 della Costituzione, l'esercizio della funzione legislativa può essere dalle Camere delegato al Governo "soltanto per tempo limitato", e poiché il suddetto requisito di validità della legge di delegazione può ritenersi sussistente solo in quanto, per la delimitazione del tempo di esercizio della delega, si faccia riferimento a momenti e fatti non suscettibili di risultare influenzati dalla facoltà del Governo, la legge delega sarebbe altresì in contrasto sia con l'art. 73, comma terzo, della Costituzione sia con le norme poste col R.D. 24 settembre 1931, n. 1256, per il fatto che il termine iniziale per l'esercizio del potere legislativo delegato sia stato stabilito con riferimento alla data di pubblicazione della legge delega.

Con memoria depositata il 4 novembre 1966 si é costituita l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con riguardo al primo profilo di illegittimità l'Avvocatura ha richiamato la sentenza n. 163 del 19 dicembre 1963, con la quale questa Corte dichiarò infondata la stessa questione, statuendo che si ha valida prefissione del termine iniziale di esercizio del potere delegato quando il dies quo sia fatto coincidere, come nell'attuale fattispecie, con la data di entrata in vigore della legge di delegazione, sempre che in tali casi si sia adempiuto al precetto dell'art. 73 della Costituzione in ordine alla pronta pubblicazione della legge.

Quanto alla censura relativa all'arbitrario ritardo che sarebbe stato frapposto alla pubblicazione della legge di delegazione, l'Avvocatura ha eccepito che, attese le complesse operazioni di pubblicazione delle leggi, non sarebbe arbitrario l'intervallo intercorso tra la data di promulgazione (9 ottobre) e quella di pubblicazione della legge delega (28 ottobre). E pertanto non esisterebbe, nella specie, alcuna violazione delle invocate norme costituzionali.

 

Considerato in diritto

 

L'ordinanza parte sostanzialmente dal principio enunciato da questa Corte nella sentenza del 6 - 19 dicembre 1963, n. 163, secondo cui si ha valida prefissione del termine iniziale di esercizio della delegazione legislativa anche quando la data di decorrenza sia fatta coincidere con quella dell'entrata in vigore della legge delega. Ma il Pretore rileva che l'arbitrario ritardo nella pubblicazione della legge delega - ritardo che si sarebbe verificato in violazione dell'art. 73 della Costituzione e delle norme poste con il R.D. 24 settembre 1931, n. 1256, sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi - avrebbe reso possibile l'emanazione delle norme delegate al di là dei limiti stabiliti dalla legge di delegazione.

Il rilievo non é fondato.

Vero é che nella predetta sentenza la Corte ha affermato che, allorquando si adotti il criterio di far decorrere il termine dalla data di entrata in vigore della legge delega, deve esigersi un rigoroso adempimento dell'obbligo, imposto dall'art. 73 della Costituzione, di procedere alle operazioni necessarie a rendere efficace la legge medesima subito dopo che sia intervenuta la promulgazione.

Ma é chiaro che deve trattarsi di un ritardo arbitrario; un ritardo, cioè, che abbia per effetto l'emanazione del decreto legislativo al di là dei limiti di tempo stabiliti dalla legge delegante.

Ora, nella specie, é da escludere che ci sia stato un ritardo tra la promulgazione (9 ottobre) e la pubblicazione (28 ottobre) della legge delega; comunque, anche se si potesse ritenere che la pubblicazione dopo una ventina di giorni non corrisponda rigorosamente alla norma contenuta nell'art. 73, terzo comma, della Costituzione (il testo unico delle norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi é fuori causa in questa sede), é certo che nel caso attuale non può parlarsi di ritardo arbitrario agli effetti dell'osservanza dei termini a norma dell'art. 76 della Costituzione.

L'adempimento del precetto contenuto nell'art. 73 non é qui prospettabile sotto l'angolo visuale della legittimità del conferimento della delega, in quanto la legge di delegazione sia stata pubblicata in ritardo, bensì sotto quello della legittimità del decreto legislativo, in quanto emanato oltre il termine. Ma, a questi effetti, non basta che esista un qualsiasi ritardo nella pubblicazione: occorre che il ritardo sia arbitrario, che, cioè, sia tale da indicare uno spostamento dell'inizio del termine di esercizio della delega.

Ora, nella specie, mentre nulla fa ritenere che l'intervallo tra la data di promulgazione e quella di pubblicazione della legge delega sia stato preordinato all'effetto di eludere il termine fissato per l'esercizio della delega, non può dirsi che l'intervallo sia stato tanto lungo da costituire, anche senza ed oltre l'intenzione degli organi governativi, causa di prolungamento del termine stesso,

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, in relazione all'art. 1 della legge 9 ottobre 1964, n. 991, ed in riferimento agli artt. 73 e 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI  - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI 

 

Depositata in cancelleria il 9 febbraio 1967.