Sentenza n. 3 del 1966
 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 3

ANNO 1966

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, n. 5, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1965 dal Tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di Zona Carlo, iscritta al n. 101 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 3 luglio 1965.

Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione del Giudice Aldo Sandalli.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ordinanza emessa il 6 maggio 1965 nel giudizio penale a carico di Zona Carlo il Tribunale di Varese, ritenutane la rilevanza ai fini del decidere, e consideratala non manifestamente infondata, rimetteva a questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, n. 5, del Codice penale (in base al quale l'interdizione perpetua dai pubblici uffici priva il condannato "degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di altro ente pubblico"), per il fatto che la perdita delle pensioni e degli assegni, da esso prevista, contrasterebbe con gli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 38, secondo comma, e 47, primo comma, della Costituzione. Ciò: 1) a causa della disparità di trattamento tra correi a seconda che il trattamento di quiescenza sia dovuto a essi a carico di un ente pubblico o di un soggetto privato; 2) a causa del carattere non rieducativo della pena accessoria in esame, essendo questa destinata a rendere più difficile il reinserimento del condannato nella vita sociale; 3) a causa della imposizione della perdita di somme costituenti - come l'indennità di buonuscita - una forma di risparmio coattivo, con conseguente indebito arricchimento da parte dell'ente; 4) a causa della imposizione della perdita di somme derivanti da provvidenze di natura previdenziale e destinate ad assicurare al lavoratore mezzi adeguati alle sue esigenze di vita in caso di invalidità e vecchiaia, e costituenti, peraltro, una forma di retribuzione differita.

É evidente che, pur non menzionandolo espressamente, l'ordinanza chiama in questione, con questo ultimo riferimento, anche l'art. 36 della Costituzione, attinente al diritto dei lavoratori alla retribuzione.

L'ordinanza, letta in udienza presente l'imputato, é stata notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 13 maggio 1965 e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento l'8 dello stesso mese. Essa é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 1965, n. 163, edizione speciale.

Innanzi a questa Corte nessuno si é costituito. Pertanto la causa é stata trattata in camera di consiglio.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il giudizio in esame trae origine da un reato commesso da un impiegato di un ente pubblico assistenziale, avente diritto, in quanto tale, a un trattamento di quiescenza a carico della pubblica Amministrazione; e la questione di legittimità sottoposta alla Corte con l'ordinanza di rimessione é tutta articolata con esclusivo riferimento alla privazione dei lavoratori, nei confronti dei quali sia stata comminata una pena cui si accompagni la interdizione dai pubblici uffici, dei trattamenti economici ad essi spettanti, nei confronti di pubbliche Amministrazioni, in conseguenza appunto del rapporto di lavoro. Il giudizio della Corte relativo alla legittimità della disposizione dell'art. 28, secondo comma, n. 5, del Codice penale, sottoposta al suo esame - in base alla quale l'interdizione dai pubblici uffici comporta la privazione "degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico" - deve essere perciò limitato alla ipotesi in cui il condannato sia privato dei diritti anzidetti, e non va esteso alle ipotesi relative a trattamenti economici non aventi titolo in un rapporto di lavoro (quali le pensioni di guerra, le pensioni "di grazia" e simili).

Entro i riferiti limiti la Corte ritiene fondata la questione, ai sensi degli artt. 36 e 3 della Costituzione.

Con riferimento all'art. 36, é da osservare che la retribuzione dei lavoratori - tanto quella corrisposta nel corso del rapporto di lavoro, quanto quella differita, a fini previdenziali, alla cessazione di tale rapporto, e corrisposta, sotto forma di trattamento di liquidazione o di quiescenza, a seconda dei casi, allo stesso lavoratore e ai suoi aventi causa - rappresenta, nel vigente ordine costituzionale (che, tra l'altro, l'art. 1 della Costituzione definisce fondato sul lavoro), una entità fatta oggetto, sul piano morale e su quello patrimoniale, di particolare protezione. L'art. 36 garantisce espressamente il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato ed in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. E non appare compatibile con i principi ispiratori di questo precetto costituzionale collegare indiscriminatamente (come fa l'art. 28, n. 5, del Codice penale, integrato dall'art. 29), per il personale degli enti pubblici e i loro aventi causa, la perdita di tale diritto al fatto che il titolare di esso abbia riportato la condanna a una certa pena detentiva.

La Corte non intende escludere in via assoluta la possibilità di misure del genere di quella in esame a carico di trattamenti economici traenti titolo da un rapporto di lavoro. Non può ritenersi conforme alla Costituzione però che una sanzione siffatta venga collegata puramente e semplicemente all'entità della pena detentiva inflitta, così come attualmente dispone l'art. 29 del Codice penale.

É da aggiungere poi, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, che la disposizione denunciata non appare conciliabile col fatto che il trattamento retributivo avente titolo in un rapporto di lavoro riveste carattere non dissimile, nella sostanza, - e anche a tale riguardo ha decisiva importanza l'art. 36 -, a seconda che sia posto a carico di una pubblica Amministrazione o di un soggetto privato.

In tale situazione, la disparità fatta dall'art. 28, n. 5, del Codice penale correlato con l'art. 29, in danno delle persone retribuite a carico di enti pubblici e dei loro aventi causa, ai fini della automatica e indiscriminata perdita, in conseguenza della interdizione dai pubblici uffici per qualsiasi causa, del trattamento economico collegato al rapporto di lavoro, non appare ispirata a ragioni sufficienti a giustificarla, né poggiata su idonea base.

Ritiene perciò la Corte che, con riferimento ai diritti collegatisi a un rapporto di lavoro, la norma del n. 5 dell'art. 28 del Codice penale sia, nella attuale formulazione, costituzionalmente illegittima.

2. - Rimane in tal modo assorbita la questione se la disposizione denunciata contrasti anche con gli artt. 27, 38 e 47 della Costituzione.

3. - La Corte ritiene che la dichiarazione di illegittimità costituzionale debba essere estesa - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - anche al terzo comma dell'art. 28 del Codice penale, riguardante la interdizione temporanea dai pubblici uffici, nella parte in cui dispone che per la sua durata questa priva il condannato della capacità di acquistare, esercitare o godere quei diritti contemplati nel n. 5 del comma precedente, la privazione dei quali in conseguenza della interdizione perpetua viene dichiarata illegittima. Ma naturalmente tale estensione della dichiarazione di illegittimità deve esser contenuta negli stessi limiti in cui viene dichiarata la illegittimità del secondo comma n. 5.

4. - Inoltre la dichiarazione di illegittimità deve essere estesa, fin da ora, alle seguenti altre disposizioni, che sono tra le più importanti di quelle aventi il medesimo contenuto:

1) art. 183, comma primo, lett. a, e comma terzo, del T.U. 21 febbraio 1895, n. 70, sulle pensioni civili e militari;

2) art. 29, comma primo, lett. a, e comma quarto, del R.D.L. 31 dicembre 1925, n. 2383, sul trattamento di quiescenza dei salariati statali;

3) art. 43, comma primo, n. 1, e comma secondo, del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali;

4) art. 42, comma primo, n. 1, e comma secondo, e art. 43 della legge 25 luglio 1941, n. 934, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali;

5) art. 36, comma primo, e art. 37, comma primo, della legge 6 luglio 1939, n. 1035, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, n. 5, del Codice penale, limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro;

dichiara inoltre, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale:

1) del terzo comma dello stesso art. 28 del Codice penale, nei medesimi limiti;

2) dell'art. 183, comma primo, lett. a, e comma terzo, del T.U. 21 febbraio 1895, n. 70, sulle pensioni civili e militari;

3) dell'art. 29, comma primo, lett. a, e comma quarto, del R.D.L. 31 dicembre 1925, n. 2383, sul trattamento di quiescenza dei salariati statali;

4) dell'art. 43, comma primo, n. 1, e comma secondo, del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali;

5) dell'art. 42, comma primo, n. 1, e comma secondo, e dell'art. 43 della legge 25 luglio 1941, n. 934, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali;

6) dell'art. 36, comma primo, e dell'art. 37, comma primo, della legge 6 luglio 1939, n. 1035, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1966.

 

 

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO

 

Depositata in cancelleria il 13 gennaio 1966.