Sentenza n. 92 del 1963
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SENTENZA N. 92

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, prima parte, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1962 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra Tassinari Ottorino, Tassinari Giuseppe e Zugni-Tauro Sola contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 141 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 del 6 ottobre 1962.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli atti di costituzione in giudizio del Ministro per le finanze e di Tassinari Ottorino, Tassinari Giuseppe e Zugni-Tauro Sola;

udita nell'udienza pubblica del 24 aprile 1963 la relazione del Giudice Costantino Mortati;

uditi l'avv. Sergio Micolitti, per i Tassinari e Zugni-Tauro, e il sostituto avvocato generale dello Stato Stefano Varvesi, per il Ministro delle finanze e per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Con atto di citazione del 3 maggio 1961 i signori Tassinari Ottorino e Giuseppe, nonché Zugni-Tauro Sola (che nel 1943 si erano resi acquirenti della nuda proprietà di tre parti di uno stabile in Padova, del quale nel 1950 erano divenuti pieni proprietari, in seguito a rinuncia dell'usufrutto) convenivano avanti al Tribunale di Venezia l'Amministrazione delle finanze per sentire dichiarare priva di giuridico fondamento la pretesa da questa fatta valere di commisurare l'imposta di consolidazione con riferimento al valore dell'immobile al momento della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà. Nel corso del giudizio sollevavano eccezione di incostituzionalità dell'art. 1 del R.D.L. 12 aprile 1943, n. 234, nella considerazione che la progressività dell'imposta di registro dal medesimo prevista é divenuta inoperante per effetto della eccezionale svalutazione monetaria intercorsa, che é venuta a rendere irrisori i valori assoggettabili alle aliquote minori, e ciò in violazione dell'art. 53 della Costituzione che tale progressività prescrive. Il Tribunale di Venezia, mentre dichiarava non fondata l'eccezione di incostituzionalità proposta nei termini ora indicati, ne sollevava d'ufficio una diversa nei confronti dell'art. 21 della legge di registro approvata col R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, nella considerazione che detto articolo stabilisce, nel caso di trasferimento a titolo oneroso della nuda proprietà con successiva riunione ad essa dell'usufrutto, criteri di determinazione del valore dei beni trasferiti, ai fini dell'imposta di consolidazione, diversi da quelli che il precedente art. 20 applica allorché il trasferimento sia stato effettuato a titolo gratuito, poiché mentre per quest'ultimo la tassazione, sia del trasferimento e sia della successiva riunione dell'usufrutto, si ragguaglia al valore che l'immobile aveva al tempo del passaggio della proprietà, viceversa per il primo l'imposta stessa si applica sulla differenza fra il prezzo tassato all'atto dell'alienazione ed il valore della piena proprietà, da determinare al successivo momento della riunione. Ora allorquando eventi vari, e fra gli altri quelli della svalutazione monetaria, importino notevoli mutamenti nel valore del bene trasferito, può venire a verificarsi una violazione del principio consacrato negli artt. 53 e 3 della Costituzione, secondo cui a parità di capacità contributiva deve corrispondere parità di tributo.

Avendo ritenuto la questione così sollevata rilevante per la risoluzione della controversia ad esso sottoposta, il Tribunale con sua ordinanza 18 giugno 1962 ha sospeso la pronuncia di merito e disposto l'invio degli atti alla Corte. L'ordinanza debitamente comunicata e notificata é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1962, n. 252.

Nel giudizio avanti alla Corte si sono costituite le parti private Tassinari e Zugni-Tauro, rappresentate e difese dagli avvocati Giulio Reggiani, Gastone Nulli e Sergio Micolitti, con deduzioni 10 ottobre 1962, e, con atti 4 agosto 1962, si é costituito il Ministro per le finanze ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato.

I rappresentanti delle parti private, mentre ribadiscono le considerazioni risultanti dall'ordinanza circa l'incostituzionalità della differenza di trattamento fra i trasferimenti onerosi e quelli gratuiti, sostengono poi che la violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione deve essere dichiarata anche sotto tre altri aspetti. E cioé, in primo luogo, per la sperequazione di situazione che viene a verificarsi per l'acquisto di beni aventi lo stesso valore economico, secondo che esso abbia ad oggetto l'intera, oppure solo la nuda proprietà, in quanto, a parità di capacità contributiva, l'acquirente viene ad essere (allorché intervenga il fenomeno della svalutazione) diversamente gravato nei due casi. In secondo luogo pel fatto che, commisurandosi l'imposta di consolidazione ai nuovi valori monetari, si dà luogo all'aumento delle aliquote dell'imposta quali previste dall'art. 1 del R.D. L. n. 234 del 1943, mentre d'altra parte, nel procedere alla detrazione della somma pagata per l'imposta al momento dell'acquisto della nuda proprietà non si provvede al ragguaglio della medesima ai detti nuovi valori. In terzo luogo, perché il deprezzamento della moneta ha fatto venire meno, di fatto, per le prime tre aliquote la progressività disposta dal citato art. 1 del D. n. 234, data la irrisorietà che hanno assunto i valori ad esse corrispondenti, mentre le rimanenti due aliquote non sono sufficienti ad assicurare il criterio di progressività imposto dal secondo comma dell'art. 53. Concludono chiedendo l'accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità.

L'Avvocatura generale dello Stato, per dimostrare l'infondatezza dell'eccezione, mette in rilievo come il sistema della pluralità delle imposizioni, quale risulta anche dall'art. 23 della Costituzione, comporta l'autonomia di ciascuna di esse, e pertanto il principio di proporzionalità rispetto alla capacità contributiva di ogni contribuente, posto dal primo comma dell'art. 53 della Costituzione, deve essere fatto valere con riferimento agli indici specifici di ciascun tributo, e non già sulla base del confronto tra imposte fra loro diverse. Ciò premesso, l'Avvocatura osserva che la donazione e la vendita sono istituti distinti sotto l'aspetto giuridico, cosicché la differenza del trattamento fiscale nei casi di cessione della nuda proprietà e di successivo consolidamento in essa dell'usufrutto, a seconda del carattere gratuito o oneroso della cessione stessa, non può andare incontro a censure di incostituzionalità in confronto all'art. 53. Non lo può neppure con riferimento all'art. 3, essendo pacifico che il principio di eguaglianza non solo non esclude ma impone che a situazioni differenti oggettivamente si faccia corrispondere diversa disciplina. Si rende pertanto vano ricercare sia la natura da attribuire all'imposta di consolidazione nel caso di trasferimenti onerosi, e sia le ragioni suscettibili di giustificare la differenza del trattamento fiscale rispetto a quelli gratuiti, perché tali ricerche, se interessano la dottrina finanziaria o la politica legislativa, rimangono del tutto estranee al presente giudizio. Conclude chiedendo che venga dichiarata non fondata la questione sollevata con l'ordinanza del Tribunale di Venezia.

Nella discussione orale i rappresentanti delle parti private e del Presidente del Consiglio hanno ribadito le rispettive tesi defensionali.

 

Considerato in diritto

 

1. - L'esame della Corte deve essere limitato alla questione di costituzionalità, negli esatti termini in cui é stata formulata nell'ordinanza di rimessione, e non può quindi rivolgersi alle eccezioni sollevate dalla difesa delle parti private, riferentisi a differenti disposizioni di legge.

2. - La incostituzionalità del primo comma dell'art. 21 della legge del registro é stata prospettata dal Tribunale di Venezia sotto l'aspetto del contrasto che la differenza del trattamento tributario disposto pei casi di riunione di usufrutto alla nuda proprietà acquistata a titolo oneroso rispetto a quello praticato, a tenore del precedente art. 20, per gli acquisti a titolo gratuito, presenta con l'art. 53, in quanto nei due tipi di trasferimento vi é identità dei presupposti sui quali si instaura il rapporto tributario ed in entrambi si palesa un'eguale capacità contributiva; mentre, d'altra parte, la rilevata eguaglianza di situazione fra le due fattispecie non può rimanere influenzata dalla diversità del titolo di acquisto, risultando questa neutralizzata dalla funzione perequativa che deriva dall'assoggettamento dei rispettivi atti di acquisto a differenti aliquote di imposta.

3. - In ordine a questa presentazione della questione l'Avvocatura dello Stato ha fatto osservare come, se pure fosse vera l'esigenza della unitarietà di disciplina giuridica nei due casi, non vi sarebbe nessun elemento per decidere se per il suo conseguimento debba adottarsi l'uno anziché l'altro dei due criteri disposti dalla legge; e ciò impedirebbe di valutare se la censura sia stata validamente rivolta contro l'art. 21 piuttosto che contro l'art. 20. Si deve tuttavia osservare come, se pure é vero che denunciato é l'art. 21 (ciò che si rendeva necessario, dato che di esso si richiedeva l'applicazione nel caso sottoposto al giudice di merito), é vero altresì che la denuncia investe la disuguaglianza della disciplina giuridica stabilita per rapporti ritenuti eguali fra loro, sicché non sarebbe necessario per la sua soluzione prendere posizione in ordine alla preferenza da accordare all'uno o all'altro dei procedimenti di tassazione previsti dai detti articoli, poiché, ove dalla divergenza stessa dovesse derivare una ragione di incostituzionalità, spetterebbe al potere legislativo la scelta del modo attraverso cui giungere alla sua eliminazione.

4. - La Corte però ritiene che la incostituzionalità denunciata non sussiste. Può ammettersi che il primo comma dell'art. 53, nel sancire non già solo il dovere delle prestazioni tributarie, ma altresì il principio della correlazione di queste con la capacità contributiva di ciascuno, imponga al legislatore, oltre all'obbligo di non disporre prestazioni che siano in contrasto con i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione a tutela della persona, altresì l'obbligo di commisurare il carico tributario in modo uniforme nei confronti dei vari soggetti, allorché sia dato riscontrare per essi una perfetta identità della situazione di fatto presa in considerazione dalla legge al fine dell'imposizione del tributo. Ed é a questa ultima esigenza, esattamente ricollegata dall'ordinanza al principio generale di eguaglianza sancito nell'art. 3 della Costituzione, che si fa richiamo per contestare la costituzionalità dell'art. 21.

Senonché é da escludere che nella specie si verifichi la condizione richiesta per potere invocare il detto principio. Non é esatto, infatti, che il trasferimento a titolo oneroso della nuda proprietà di un bene, cui successivamente segua la riunione ad essa dell'usufrutto, sia da considerare espressione di una capacità contributiva in tutto equivalente a quella da presumere sussistente allorché il trasferimento medesimo si effettui a titolo gratuito. Né é esatto che la differenza di aliquota dell'imposta di registro, da applicare in misura proporzionale in un caso e progressiva nell'altro - differenza che si adegua essa stessa alla diversità delle situazioni e ne é testimonianza -, sia sufficiente di per sé sola a ricostituire la equivalenza dei due rapporti generatori dell'obbligazione tributaria.

Infatti, la diversità del titolo giuridico dell'acquisto nei due casi influisce sulla funzione che, ai fini tributari, l'acquisto adempie - secondo la valutazione discrezionale del legislatore, non sindacabile in questa sede quando si sia mantenuta entro limiti razionali - di indice rivelatore della ricchezza.

Non si contesta che l'anzidetto sistema di imposizione possa dar luogo ad inconvenienti, secondo é stato prospettato dalla dottrina, ed apparire non in tutto in armonia con i principi - cui la legge si informa in materia di imposta sui trasferimenti, come quelli in esame, i quali non siano sottoposti a condizione. Ma é da escludere che inconvenienti e disarmonie, da valutare in sede di politica legislativa, siano configurabili quali vizi di incostituzionalità.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge di registro approvata con R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269, in riferimento all'art. 53 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE

COSTANTINO MORTATI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1963.