Sentenza n. 72 del 1963
 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 72

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHLARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 162 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1962 dal Pretore di Chiavari nel procedimento penale a carico di Fichera Giuseppe, iscritta al n. 126 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Antonino Papaldo.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel procedimento penale a carico di Fichera Giuseppe, imputato di contravvenzione all'art. 162 della legge di pubblica sicurezza, il Pretore di Chiavari ha emesso l'ordinanza del 2 maggio 1962, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 25 giugno, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento il 30 dello stesso mese e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962, con la quale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità del predetto art. 162 in riferimento agli artt. 13 e 16 della Costituzione. Il Pretore rileva che il condannato che ha espiato la pena ha adempiuto agli obblighi sanciti nella sentenza di condanna e non gli si dovrebbe imporre alcuna limitazione alla libertà personale, qual'é quella di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, specie nel caso in cui non debba essere sottoposto a libertà vigilata.

Nel giudizio davanti a questa Corte nessuno si é costituito.

 

Considerato in diritto

 

La disposizione contenuta nel secondo comma dell' art. 162 della legge di pubblica sicurezza, in base alla quale é consentita la traduzione in stato di arresto dei pregiudicati pericolosi davanti all'autorità di polizia, contrasta con la norma del secondo comma dell'art. 13 della Costituzione, giacché l'ordine di arresto proviene non dall'autorità giudiziaria ma da quella di pubblica sicurezza.

La disposizione del secondo comma dell'art. 162 non corrisponde nemmeno alle previsioni del terzo comma dello stesso art. 13. La disposizione non si riferisce ad alcuna situazione di necessità ed urgenza, non potendosi ritenere idonea a creare tale situazione la circostanza della pericolosità del soggetto; la disposizione, inoltre, affida esclusivamente all'autorità di pubblica sicurezza la valutazione della pericolosità e non assicura alcun intervento, né preventivo né successivo, dell'autorità giudiziaria.

Per queste ragioni, che hanno lo stesso fondamento di quelle enunciate dalla Corte altre volte ed in particolare con la sentenza del 14 giugno 1956, n. 2, deve dichiararsi la illegittimità della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 162.

É ugualmente illegittima, per contrasto con l'art. 16 della Costituzione, la norma contenuta nella parte del primo comma dello stesso art. 162 in cui si dispone che l'autorità di pubblica sicurezza provvede, se necessario, del foglio di via obbligatorio le persone che si presentano.

La disposizione apparirebbe superflua, ove dopo l'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, le parole "se necessario " potessero intendersi nel senso che il foglio di via obbligatorio possa essere rilasciato solo nei casi previsti dall'art. 2 della detta legge.

Non si può contestare che alle persone delle quali si occupa l'art. 162 possano applicarsi le misure previste dall'art. 2 e da tutte le altre disposizioni della stessa legge del 1956, come può applicarsi ogni altra legittima restrizione della libertà personale e della libertà di movimento, quando siano previste dalla legge e siano osservate, nella forma e nella sostanza, le norme dettate a garanzia di chi a quelle restrizioni é sottoposto; e pertanto, se si fosse potuto considerare come pleonastica la disposizione contenuta nell'ultima parte del primo comma dell'art. 162, si sarebbe potuto dichiarare non fondata la relativa questione di legittimità costituzionale. Ma una interpretazione in tal senso non é ammissibile, in quanto la disposizione, nel suo chiaro contenuto, attribuisce una autonoma potestà all'autorità di pubblica sicurezza, la quale, se questa disposizione restasse in vigore, potrebbe trarre da essa il potere di rilasciare il foglio di via obbligatorio anche nei casi non contemplati dalla legge del 1956.

Occorre, dunque, dichiarare in contrasto con l'art. 16 della Costituzione la disposizione ora esaminata, pur riconoscendo che la eliminazione dall'art. 162 delle ultime parole del primo comma non significa che nei confronti delle persone indicate dalla stessa disposizione non si possano applicare le misure restrittive della libertà personale e di movimento previste da altre disposizioni, se ne ricorrano i presupposti.

Non é fondata la questione di legittimità nei confronti della prima parte del primo comma dell'art. 162, là dove questo dispone che i condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all'ammonizione (evidentemente nel senso che a questa parola deve essere attribuito dopo l'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1956) o che debbano essere sottoposti alla libertà vigilata, hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza detentive, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza locale.

La disposizione non contrasta con l'art. 13 della Costituzione, in quanto l'obbligatoria presentazione all'ufficio non costituisce, di per sé, restrizione di libertà personale nel senso varie volte definito da questa Corte (si veda, fra le altre, la sentenza n. 30 del 22 marzo 1962).

Ciò premesso, appare priva di base l'osservazione secondo cui la norma sarebbe illegittima in quanto imporrebbe altre limitazioni di libertà personale al condannato che, avendo espiato la pena, ha adempiuto agli obblighi sanciti nella sentenza di condanna.

La norma non contrasta neppure con l'art. 16 della Costituzione.

Non occorre stabilire se l'art. 162 imponga uno di quegli adempimenti che, pur implicando la necessità di qualche limitazione di soggiorno o di circolazione, non determinano, secondo quel che ha chiarito una precedente sentenza della Corte (8 marzo 1962, n. 20), una violazione dell'art. 16. La disposizione é nell'ambito delle limitazioni ammesse dalla norma costituzionale. Trattasi, infatti, di un obbligo imposto dalla legge, per motivi di sicurezza, a persone precisamente determinate dalla legge stessa con criteri generali e su basi assolutamente obbiettive.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara, in riferimento agli articoli 13 e 16 della Costituzione:

a) l'illegittimità delle norme contenute nel secondo comma dell'art. 162 della legge di pubblica sicurezza e nella parte del primo comma dell'articolo stesso là dove é detto "che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario";

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale delle altre disposizioni contenute nello stesso art. 162.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1963.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.

 

 

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1963.