Ordinanza n. 44 del 1962
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ORDINANZA N. 44

ANNO 1962

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 ottobre 1961 dalla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale di Udine su ricorso di Giovanni Marin e Ernesta D'Antoni, iscritta al n. 199 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 323 del 30 dicembre 1961;

2) ordinanza emessa il 13 ottobre 1961 dalla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale di Udine su ricorso di Giovanni Marin e Ernesta D'Antoni, iscritta al n. 200 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 323 del 30 dicembre 1961;

3) ordinanza emessa il 20 novembre 1961 dalla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale di Udine su ricorso di Giuseppe Chiaradia, iscritta al n. 218 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 20 gennaio 1962; Ritenuto che con le suddette ordinanze é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, in riferimento agli artt. 102, 103 e 108 della Costituzione;

che, in questa sede, nelle cause nn. 199 e 200 é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri e si sono costituite le parti private; Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 42 del 3 luglio 1961, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570;

che la stessa questione, successivamente proposta con motivi nuovi non diversi da quelli che si adducono nelle presenti cause, é stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 11 del 27 febbraio 1962 della Corte costituzionale;

che nelle presenti cause viene per la prima volta impugnato l'art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, per i motivi che sono stati addotti, anche nelle cause precedenti, in relazione al citato art. 82 del T.U. n. 570 del 1960;

che, in particolare, la Corte costituzionale nelle predette pronunce ha ritenuto che le leggi emanate al riguardo successivamente alla Costituzione, fra le quali é compreso il denunziato art. 43 della legge n. 136 del 1956, hanno nella sostanza riprodotto il sistema - giurisdizionale già disciplinato nelle leggi precedenti, sistema che la Costituzione non ha soppresso in generale, ma di cui essa ha soltanto disposto la revisione;

che, non essendoci motivi in contrario, le pronunce precedenti vanno confermate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

riunite le cause elencate in epigrafe:

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, proposta con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 102, 103 e 108 della Costituzione, ed ordina il rinvio degli atti alla Giunta provinciale amministrativa di Udine.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1962.

Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI

 

Depositata in cancelleria il 26 aprile 1962.