SENTENZA N. 40
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 16, 18 e 25 della legge della Provincia di Bolzano del 29 marzo 1954, n. 1, modificata con successiva legge della stessa Provincia del 2 settembre 1954, n. 2, proposto con ordinanza 1 ottobre 1956 del Pretore di Brunico nel procedimento di volontaria giurisdizione su ricorso di Canins Giacomo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 3 novembre 1956 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 25 del 20 novembre 1956 ed iscritta al n. 316 del Reg. ord. 1956.
Udita nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1957 la relazione del Giudice Gaspare Ambrosini;
uditi gli avvocati Alberto Trabucchi e Karl Tinzl per
Ritenuto in fatto
Il 28 novembre
Contro la nomina di un consulente tecnico
disposta dal Pretore per la determinazione del valore del maso si oppose
con ricorso del 30 agosto 1956 uno dei coeredi, Giacomo Canins
fu Lorenzo, deducendo che gli artt. 16, 18 e 25 della
citata legge provinciale violano i principi generali dell'ordinamento giuridico
dello Stato, e in particolare le norme del Codice civile sulla successione
legittima e sulla divisone ereditaria, che, per l'art.
11 dello Statuto per
Con ordinanza n. 316 del 1 ottobre 1956 il Pretore di Brunico, rilevato che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Canins non era manifestamente infondata, ordinava la sospensione del procedimento e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale, disponendo le notificazioni di rito, che furono regolarmente eseguite. A cura della cancelleria, della ordinanza si diede comunicazione ai Presidenti delle due Camere.
L'ordinanza, per disposizione del Presidente della Corte costituzionale, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 3 novembre 1956 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige del 20 novembre 1956.
Nel giudizio di legittimità costituzionale si
é costituito il 20 novembre 1956 il Presidente della Giunta provinciale di
Bolzano, rappresentato dagli avvocati Karl Tinzl e Alberto Trabucchi. Nell'atto di costituzione e
nella successiva memoria integrativa la difesa della Provincia si richiama a quanto
é stato già deciso con la sentenza n. 4 del
1956 della Corte costituzionale, e sostiene che il regime del maso chiuso
non é in contrasto, anche per quanto riguarda le norme degli artt. 16, 18 e 25 della legge provinciale, con
Nell'udienza del 6 febbraio 1957, dopo la relazione del Giudice Ambrosini, la difesa della Giunta provinciale di Bolzano ha ulteriormente svolto le sue argomentazioni in favore della legittimità costituzionale delle suddette disposizioni della legge della Provincia di Bolzano del 29 marzo 1954, n. 1, modificata con successiva legge provinciale del 2 settembre 1954, n. 2.
Considerato in diritto
La legge della Provincia di Bolzano del 29 marzo 1954, n. 1,
modificata con quella successiva del 2 settembre 1954, n. 2, é stata due volte
oggetto dell'esame della Corte: una prima per la questione di legittimità
costituzionale delle norme contenute nell'art.
Con l'ordinanza ora in esame del Pretore di Brunico del 1 ottobre 1956, n. 316, é sollevata la
questione di legittimità costituzionale di altre norme
contenute nella stessa legge, e precisamente di quelle degli artt. 16 e 18, che danno la preferenza per l'assunzione del
"maso chiuso" al primogenito maschio nella successione legittima, e
dell'art. 25, comma primo, che consente all'assuntore di liquidare i coeredi in
base al valore di reddito del maso, norme che violerebbero i principi generali
dell'ordinamento giuridico stabiliti nel Codice civile in materia di
successione legittima e di divisione ereditaria, cui deve attenersi il
legislatore provinciale, in osservanza dell'art. 11 dello Statuto per
La maggiore estensione della potestà legislativa del Consiglio provinciale di Bolzano in materia di masi chiusi, già affermata dalla Corte nelle citate sentenze in base alla norma speciale contenuta nell'art. 11, n. 9, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, sarebbe di per sé sufficiente ad escludere la illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute negli artt. 16, 18 e 25 della suddetta legge provinciale.
Ma, a prescindere da questo rilievo preliminare, si osserva che gli artt. 16 e 18 di questa legge regolano il caso di successione legittima in un maso chiuso, e che a tale caso non é applicabile nessuno dei criteri adottati dall'art. 720 del Codice civile per l'attribuzione di immobili non divisibili caduti in eredità.
Infatti, l'art. 720 dispone che tali beni devono essere compresi per l'intero nella porzione di quello dei coeredi che ha diritto alla quota maggiore; ipotesi questa che non si ha nella vocazione legittima dei figli prevista negli artt. 16 e 18 della legge provinciale, i quali succedono in quote eguali.
L'art. 720 stabilisce, in secondo luogo, che i beni indivisibili possono essere dati ai coeredi che ne richiedono congiuntamente la attribuzione; ma questo sistema non vale riguardo al maso chiuso per il quale é essenziale la individualità del titolare. L'espediente della vendita agli incanti, infine, previsto dall'art. 720 quando nessuno dei coeredi chieda l'attribuzione, non solo si fonda su una ipotesi inversa a quella della legge provinciale fondata sulla richiesta di assunzione, ma non corrisponde alle finalità dell'istituto del maso chiuso, che nella tradizione sono legate al nucleo familiare del de cuius.
Le esigenze della migliore produzione e gli scopi di natura familiare, di cui il legislatore costituzionale, con il maso chiuso, ha permesso il riconoscimento e la tutela per soddisfare le istanze della popolazione alto - atesina, inspirano tutto il regolamento dell'istituto e le stesse norme degli artt. 16 e 18 della legge provinciale. Questa, sulla base di una presunzione tratta da un fatto normale se non costante, designa come assuntore preferito colui che, essendo più a lungo vissuto accanto al titolare dell'azienda agricola, può di questa conoscere meglio di altri il più efficace sistema di conduzione e può avere un maggiore attaccamento al fondo avito.
Per quanto riguarda poi l'art. 25, primo comma, della legge impugnata, secondo il quale la stima delle quote ereditarie é fatta in base al valore di reddito del "maso", si osserva che tale criterio di valutazione non é nuovo nella legislazione agraria, il cui regime giuridico é specialmente informato ai principi pubblicistici (come nel caso dell'art. 42 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, relativo alla fissazione della indennità della espropriazione dei territori compresi in piani di bonifica, e dell'art. 4 del D.L.C.P.S. 6 ottobre 1946, n. 89, che, in materia di concessione delle terre incolte ai contadini, si riferisce alla media dei prodotti ottenuti nell'ultimo quinquennio); e che, comunque, non contrasta, nel caso in esame, col principio dell'art. 726 Cod. civile. Questo articolo, infatti, fa bensì riferimento al valore venale dei beni, ma sul presupposto che essi vadano venduti. Il maso chiuso, invece, pur non essendo inalienabile, é organizzato come un bene destinato a rimanere nelle mani dell'erede, che ha diritto a chiederne l'assunzione. Dal che deriva che questi, in realtà, si avvantaggia soltanto del reddito che trae dal fondo. Onde non é esatto che egli, liquidando ai coeredi il valore delle quote in base al reddito del maso, venga a godere nei loro confronti di un privilegio iniquo ed in contrasto con la norma dell'art. 566 Cod. civile.
L'assuntore, infatti, finché é titolare del maso chiuso, non ha altro introito che quello del reddito che da esso ricava, restando così in condizione sostanzialmente uguale a quella dei coeredi.
E questa parità continua anche quando egli, dopo avere assunto il maso, lo venda e ne ricavi un prezzo superiore a quello che era stato computato nella divisione ereditaria in base al valore di reddito, giacché in questo caso deve dividere coi coeredi il maggior prezzo, come dispone espressamente l'art. 30 della stessa legge in questione della Provincia di Bolzano.
Il sistema, a dunque, di questa legge realizza un perfetto equilibrio tra i successori legittimi, nelle due differenti ipotesi: di permanenza del maso nelle mani dell'assuntore o di vendita dello stesso dopo l'assunzione.
E pertanto, anche sotto questo profilo, non si ha la violazione del principio fondamentale della eguaglianza sancito nell'art. 3 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza
del Pretore di Brunico del 1
ottobre 1956, n. 316, sulla legittimità costituzionale delle norme contenute
negli artt. 16, 18 e 25 della legge della Provincia
di Bolzano del 29 marzo 1954, n. 1, modificata con successiva legge della
stessa Provincia del 2 settembre 1954, n. 2 (sull'ordinamento dei masi chiusi),
in riferimento alle norme contenute nell'art. 11 dello
Statuto per
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1957.
Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO
Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1957.