Corte suprema di cassazione, sez. I pen.,

sent. 24 febbraio-16 maggio 2014, n. 20447

 

[…]

Ritenuto in fatto

 

1. Con sentenza in data 12 febbraio 2013 la Corte d'appello di Milano, in sede di rinvio disposto dalla Sezione Quinta della Corte di cassazione con pronuncia 19 settembre 2012, in parziale riforma della sentenza 4 novembre 2009 del Tribunale di quella sede appellata dal Procuratore della Repubblica e dalle parti civili, dichiarava Luciano Di Gregori, Raffaele Di Troia, Nicolò Pollari, Giuseppe Ciorra e Marco Mancini colpevoli del reato loro ascritto di concorso nel sequestro pluriaggravato di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, condannando Di Gregori, Di Troia e Ciorri alla pena di anni 6 di reclusione ciascuno, Mancini a quella di anni 9 di reclusione e Pollari ad anni 10 di reclusione, nonché tutti i predetti alle pene accessorie di legge ed, in solido con gli imputati giudicati a parte, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.

2. La Corte territoriale premetteva che il fatto storico del sequestro di persona ai danni di Abu Omar, commesso in Milano il 17 febbraio 2003, era certo, essendo ormai definitive le sentenze di condanne a carico dei 23 agenti americani della Cia che lo avevano organizzato ed eseguito nonché a carico del M.llo Pironi che aveva materialmente concorso all'atto esecutivo.

Abu Omar, Imam di Milano, era oggetto designato di un'operazione di extraordinary rendition da parte degli apparati statunitensi in quanto ritenuto vicino al terrorismo islamico e comunque a conoscenza di notizie utili in tale direzione. Si trattava dunque di apprenderlo fisicamente e trasferirlo, per sottoporlo poi a stringente e specifico interrogatorio. In tale quadro, l'addebito agli imputati odierni ricorrenti è - in assoluta sintesi - riconducibile al seguente schema accusatorio: - Pollari, all'epoca direttore del Sismi, aveva ricevuto da Jeff Castelli, responsabile della Cia in Italia, richiesta di collaborare all'operazione, in particolare di svolgere attività preparatorie; accolta la richiesta, aveva impartito le conseguenti direttive al Gen. Pignero (deceduto nel 2006) ed al Mancini; - Mancini (responsabile Sismi per il Nord Italia) aveva organizzato e dato esecuzione a tali attività preparatorie inviando, per sopralluoghi ed osservazioni finalizzate, Di Gregori (appartenente al centro Sismi di Bologna), Di Troia (appartenente al centro di Torino) e Ciorra (in servizio presso il centro Sismi di Milano).

3. Ricostruendo poi l'iter del processo, la Corte milanese ricordava:

a - essendo stato opposto il segreto di Stato ed attivato conflitto di attribuzione tra poteri, la Corte costituzionale, con sentenza 106/2009, aveva ricondotto l'area del segreto di Stato ai rapporti tra i Servizi italiani e stranieri ed agli interna corporis (assetti organizzativi ed operativi) del Servizio italiano; preso atto, e traendone le conseguenze processuali, in particolare sul regime di utilizzabilità degli atti, il Tribunale di Milano con sentenza 4 novembre 2009 dichiarava non doversi procedere a carico di tutti i predetti imputati ex art. 202, comma 3, c.p.p.

b - in secondo grado, su gravame del P.M. e delle parti civili, la Corte d'appello di Milano, pur inizialmente acquisite ex art. 513 c.p.p. le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dagli imputati Mancini, Di Troia, Di Gregori e Ciorra, ritenendo che l'opposizione del segreto in fase dibattimentale equivalesse a rifiuto di rispondere, ma depurate le stesse da quanto considerato coperto da segreto, e dunque ritenute le stesse irrilevanti sul piano probatorio, tanto da restituirle poi al P.M., con sentenza 15 dicembre 2010 confermava l'improcedibilità pronunciata in primo grado.

c - la Corte di cassazione, Sezione Quinta, con sentenza in data 19 settembre 2012, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale e delle parti civili, annullava con rinvio l'anzidetta sentenza di secondo grado nei confronti dei sopra indicati imputati. Quindi, al fine di tenere presenti ex art. 627, comma 3, c.p.p. i principi fissati in sede di legittimità, la Corte di rinvio ne riprendeva le argomentazioni nei suoi capisaldi:

- nella fattispecie si erano sviluppate dinamiche anomale, in quanto il segreto non era stato opposto dagli appartenenti al Sismi nella fase delle indagini preliminari, né in sede di perquisizione presso la sede centrale del Sismi a Roma, ma solo al dibattimento;

- la Corte costituzionale, nella citata sentenza 106/2009, aveva affermato che il sequestro di Abu Omar, come tale, non era coperto da segreto di Stato, esso gravando solo sui rapporti esterni dei servizi segreti e sugli interna corporis;

- la vigente disciplina normativa non contemplava un'immunità soggettiva generale ed assoluta degli appartenenti ai Servizi, l'art. 17 l. 124/2006 prevedendo un'esimente speciale su condotte di reato solo alle condizioni, nella fattispecie non ricorrenti, che le stesse fossero state singolarmente autorizzate e risultassero indispensabili alle finalità istituzionali (esclusa, comunque, una serie di reati tra cui quelli contro la libertà personale);

- dall'ambito applicativo del segreto di Stato, come circoscritto dalla citata sentenza della Corte costituzionale, se ne doveva derivare che esulava l'operato di singoli appartenenti al servizio che avessero agito al di fuori delle proprie funzioni istituzionali, e dunque a titolo personale;

- il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva sempre proclamato l'assoluta estraneità, sotto ogni profilo, del Governo e del Sismi a qualsivoglia risvolto riconducibile al sequestro Abu Omar (estraneità ribadita anche dal Pollari davanti al Parlamento Europeo), anche in considerazione che mai il Sismi avrebbe potuto partecipare ad un'azione illegale del tutto estranea alle proprie finalità istituzionali;

- nessun segreto gravava, pertanto, sulle fonti di prova afferenti singole condotte criminose poste in essere al di fuori dei doveri istituzionali;

- quanto all'apposizione tardiva del segreto di Stato, le acquisizioni avvenute in mancanza di opposizione di tale segreto erano legittime, dovendosi escludere una loro demolizione retroattiva, e dovendosene ammettere l'utilizzabilità, altrimenti l'apposizione tardiva del segreto di Stato finirebbe per equivalere a garanzia di impunità e non avendo senso apporre il segreto su notizie già ampiamente divulgate, in conformità, del resto, anche alla giurisprudenza della CEDU sul punto.

4. Tanto rievocato, la Corte di rinvio, assumendo di doversi attenere a tali capisaldi, procedeva al giudizio nel corso del quale, respinte tutte le istanze difensive (sulle quali infra), acquisiva i verbali degli interrogatori degli imputati resi nella fase delle indagini preliminari (atteso che la Corte di cassazione aveva annullato le ordinanze della precedente Corte di appello che li aveva restituiti al P.M.); tutti gli imputati dichiaravano di opporre il segreto di Stato a cagione del quale era loro impedito di difendersi; le difese producevano le note in data 25 gennaio 2013 e 4 febbraio 2013 a firma del Direttore del AISE, la prima delle quali riaffermava la vigenza del segreto di Stato nei termini già indicati nelle precedenti note dei Presidenti del Consiglio pro tempore, la seconda delle quali precisava che le attività del personale del Sismi di cui ai verbali degli interrogatori degli imputati erano da ritenersi coperte dal segreto di Stato in quanto inquadrabili nel contesto delle attività istituzionali del Servizio di contrasto al terrorismo internazionale di matrice islamica.

Si dava quindi atto dell'attivazione di un nuovo conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, depositato in data 11 febbraio 2013, proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento alla sentenza 19 settembre 2012 della Corte di cassazione ed alle ordinanze 28 gennaio 2013 e 4 febbraio 2013 della stessa Corte d'appello di Milano, assumendo peraltro che ciò non imponeva la sospensione del processo.

5. Ciò posto, la sentenza della Corte di rinvio procedeva poi con le seguenti cadenze argomentative, così sintetizzabili:

- era vincolante per il giudice di rinvio l'interpretazione del segreto di Stato fornita dalla Corte suprema cui derivava l'individuazione del materiale probatorio utilizzabile o non utilizzabile;

- la Corte costituzionale, nella sentenza 106/2009, aveva specificato che il segreto di Stato sbarra il potere giurisdizionale solo nei limiti dell'atto o del documento cui il segreto accede ed a partire dal momento in cui l'esistenza del segreto ha formato oggetto di comunicazione all'Autorità giudiziaria procedente;

- il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con nota in data 11 novembre 2005, aveva attestato che il Governo ed il Sismi sono del tutto e sotto ogni profilo estranei rispetto a qualsivoglia risvolto riconducibile al sequestro di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar;

- successive note 26 luglio 2006, 6 ottobre 2008 e 15 novembre 2008 avevano rivendicato l'apposizione del segreto di Stato con circoscritto riguardo ai rapporti con servizi segreti stranieri ed alle modalità organizzative ed operative interne, fermo essendo che sul fatto del sequestro di Abu Omar non esisteva alcun segreto di Stato;

- le note in data 25 gennaio e 1° febbraio 2013, prodotte dalla difesa, non potevano avere rilievo, in particolare per ampliare nel senso richiesto l'area del segreto di Stato, sia per un motivo soggettivo, preliminare ed assorbente (esse provenivano non dal Presidente del Consiglio dei Ministri, unico titolare ex lege, ma dal Direttore dell'Aise), sia per una ragione oggettiva in quanto in contrasto con i precedenti pronunciati che escludevano le condotte finalizzate al sequestro per cui è processo dall'ambito delle attività istituzionali del Sismi;

- ciò posto, non vi era spazio per dar seguito alla richiesta difensiva di attivare l'interpello al Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 41 l. 124/2007;

- erano dunque acquisibili ex art. 513 c.p.p. i verbali delle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari dagli imputati Mancini, Di Gregori, Di Troia e Ciorra, posto che il loro opporre, al dibattimento, il segreto di Stato su aspetti non ad esso riconducibili, tenuto presente il suo circoscritto ambito come sopra già delineato (da Corte costituzionale e Cassazione), doveva essere equiparato a rifiuto di rispondere, con il limite di utilizzazione degli aspetti effettivamente coperti dal segreto; in tal senso non poteva essere censurato il P.G. che aveva omissato le parti ritenute riconducibili al segreto, nei termini già chiariti, operazione che autolimitava le fonti di prova per l'accusa e che non precludeva alla difesa, che era a conoscenza dell'intero verbale, di produrre, eventualmente, a sua discrezione, anche qualcuna delle parti omissate;

- ribaditi, dunque, i limiti di utilizzazione del materiale probatorio nei termini anzidetti, ma riaffermato anche che era dictum vincolante della Corte di cassazione che l'opposizione tardiva del segreto non precludeva comunque l'utilizzazione degli atti assunti in precedenza, il criterio di valutazione doveva tener conto che era escluso che si fosse trattato di un'operazione congiunta Cia-Sismi (dunque istituzionale) e che, pertanto ogni fonte di prova poteva essere valutata quale espressione di condotte o conoscenze assunte a titolo personale;

- quanto alla mancata lettura degli atti, ex art. 511 c.p.p., non ne derivava alcuna nullità, essendo stata già respinta dalla Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, la stessa questione proposta con riferimento alla prima sentenza d'appello;

- data quindi ragione della non necessità di procedere a rinnovazione dibattimentale (§. 8.3, ff. 56-60), si ponevano a base della decisione i seguenti supporti probatori, con fondamentale riferimento: - alle dichiarazioni del Pignero; - a quelle degli imputati Mancini, Di Gregorio, Di Troia e Ciorra; - ad alcune intercettazioni telefoniche; - alla registrazione fatta dal Mancini, all'insaputa del suo interlocutore, del suo colloquio intrattenuto con il Pignero in data 2 giugno 2006 (colloquio ritenuto apertamente ammissorio di tutti gli aspetti centrali della vicenda); - ai contributi dichiarativi di altri personaggi variamente coinvolti, quali il sottufficiale dell'Arma Pironi (uno degli esecutori materiali), il Col. D'Ambrosio (già capocentro del Sismi di Milano), gli addetti Sismi Scandone, Mascolo, e altri; - alle risultanze documentali;

- tutto ciò, in una sicura convergenza probatoria, consentiva la ricostruzione in fatto nei seguenti termini (come sopra già sintetizzato): - Jeff Castelli, capo della Cia in Italia, aveva chiesto al Pollari, direttore centrale de Sismi, la collaborazione di suoi uomini; - costui aveva incaricato il Pignero, passandogli una busta datagli dal Castelli, con le indicazioni del caso, in cui figurava in cima il nome di Abu Omar quale obbiettivo della rendition; - a sua volta il Pignero aveva incaricato il Mancini (capocentro per il Nord Italia); - il Mancini aveva iniziato l'attività operativa, organizzando una riunione a Bologna cui avevano preso parte, tra gli altri, il Di Gregorio ed il Di Troia; - questi ultimi, accompagnati dal Ciorra, ritenuti tutti particolarmente affidabili, avevano eseguito a Milano alcuni sopralluoghi ed accertamenti, in vista di localizzare l'Abu Omar e verificare abitazione, movimenti, abitudini, prima in Via Quaranta e poi in Viale Jenner;

- risultava poi del tutto certo e provato che tutti i protagonisti della vicenda avevano ben chiaro che non si trattava di una mera attività di accertamento finalizzato ad operazioni lecite di polizia giudiziaria (tra l'altro era ben noto che l'Abu Omar era già sotto controllo della Digos di Milano), ma di concorrere al suo prelevamento illegale; era poi del pari certo e provato che l'esito di tali accertamenti fosse stato riferito agli agenti statunitensi operanti sul nostro territorio;

- vi era certa concorrenza causale, così disattesa anche l'ulteriore tesi difensiva di una desistenza attiva, sia per il contributo positivo fornito, sia per non avere impedito l'evento, data la loro qualificazione soggettiva, sia per avere rafforzato il proposito; non vi erano gli estremi per cause di giustificazione;

- quanto al trattamento sanzionatorio ed anche per il diniego delle attenuanti generiche, confermate le aggravanti contestate, doveva essere evidenziata la straordinaria gravità della vicenda nel suo complesso ivi compresi le considerazioni soggettive, con la determinazione delle singole pene come sopra già indicate;

- doveva altresì seguire la condanna risarcitoria in favore delle costituite parti civili, con assegnazione di una provvisionale negli stessi termini quantitativi già disposti dalle precedenti sentenze a carico dei coimputati già giudicati.

6. Avverso l'anzidetta sentenza di secondo grado, resa in sede di rinvio, ed avverso ordinanze pronunciate in quel giudizio, proponevano ricorso per cassazione gli imputati Luciano Di Gregori, Raffaele Di Troia, Nicolò Pollari, Giuseppe Ciorra e Marco Mancini che motivavano le rispettive impugnazioni, con atti dei loro difensori, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare argomentando nei seguenti termini (con l'avvertenza che non saranno qui ripetuti, se non per titoli, gli argomenti analoghi proposti da più imputati):

6.1. Di Gregori (con gli Avv. T.L. Milella e P. Capurro):

a] abnormità strutturale e funzionale della sentenza impugnata che, anziché attendere il giudizio della Corte costituzionale sul conflitto di attribuzione già sollevato dal Governo contro la pronuncia della Sezione Quinta della Corte di cassazione, aveva proceduto al giudizio attribuendosi, in modo anomalo, il potere di superare l'antinomia - che la difesa rileva - tra i principi fissati dalla Corte costituzionale nella sentenza 106/2009 ed il dictum della sentenza della Corte di cassazione;

b] di conseguenza, ritenere - come ha ritenuto la Corte di rinvio - che l'attività esplicata nella vicenda dagli imputati era stata a titolo personale e non istituzionale, significava sovrapporsi alle valutazioni, in ordine all'ampiezza del segreto di Stato, di spettanza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

c] mancata attivazione del potere-dovere di disporre la rinnovazione dell'istruttoria, sempre consentita in sede di rinvio in caso di annullamento per vizio di motivazione, non ammettendo le nuove prove richieste, pur dopo avere acquisito le note 25 gennaio 2013 e 1° febbraio 2013 del Direttore del Servizio AISE, Gen. Santini, che indicavano la natura istituzionale delle attività svolte dagli agenti del Sismi; in tal senso andava chiarita l'apparente incongruenza con la nota 11 novembre 2005 del Presidente del Consiglio dei Ministri che aveva escluso la riconducibilità ad operazioni istituzionali dei fatti in imputazione; si rendeva quindi necessario procedere, su tali temi, all'escussione del Gen. Santini, del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica nel Gennaio-Febbraio 2013 e quelli precedenti, dovendosi perciò lamentare che le ordinanza reiettive avessero lasciato inesplorato tale fondamentale profilo;

d] non consentita utilizzazione, ai fini della ritenuta colpevolezza, degli elementi refluenti dalla riunione di Bologna, espressamente dichiarata coperta dal segreto di Stato dalla sentenza 106/2009 della Corte costituzionale; in tal senso dovevano ritenersi illegittime l'acquisizione e l'utilizzazione del verbale di interrogatorio del Di Gregori in data 11 luglio 2006 - contenente dichiarazioni ritenute chiaramente confessorie - sul presupposto che la sua invocazione del segreto di Stato era da considerarsi impropria, con ciò esplicando un'argomentazione surrettizia e dimenticando l'art. 41 della l. 124/2007 che imponeva il divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato; in definitiva esso ricorrente se avesse risposto avrebbe violato il segreto di Stato cui era vincolato dalla sentenza della Corte costituzionale 106/2009, dalla l. 124/2007, dalle lettere del Presidente del Consiglio dei Ministri;

e] illegittimità dell'ordinanza 28 gennaio 2003 con la quale si rimetteva alla fase decisoria la valutazione del materiale utilizzabile, così lasciando la difesa nell'incertezza sul punto;

f] violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione e della disciplina del concorso nel reato, essendo stati applicati in maniera congetturale argomenti relativi ad altri imputati, non avendo comunque la riunione di Bologna funzione deliberativa e non avendo svolto esso ricorrente alcuna conseguente concreta attività avente efficacia causale nel contestato reato (inutile sopralluogo in via Quaranta); peraltro si trattava solo di un'attività di osservazione nella non specificata e non riferita - dal Mancini - finalità della richiesta degli statunitensi; del resto la zona era già presidiata dalla Digos, dal Ros e dalla Cia; egli non aveva mai fatto sopralluoghi né in viale Jenner né nei pressi dell'abitazione di Abu Omar; in definitiva contributo irrilevante sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo;

g] eccessività del trattamento sanzionatorio, mancata concessione delle attenuanti generiche, senza considerare l'incensuratezza e l'ostacolo difensivo costituito dal segreto di Stato;

h] ingiustificata ed immotivata liquidazione della provvisionale;

i] volersi disporre la sospensione dell'esecuzione della disposta provvisionale;

l] volersi disporre l'assegnazione del processo, per l'importanza delle questioni e per i contrasti insorti, alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

6.2. Di Troia (Avv. A. Mittone e V. Ramella):

- con motivi principali:

a] la sua attività era stata svolta nell'ambito istituzionale, comandata dal Mancini, suo superiore; le note del Direttore del Servizio 25 gennaio 2013 e 1° febbraio 2013 ribadivano la copertura del segreto di Stato per tutta la vicenda; si imponeva, comunque, un approfondimento rispetto alla precedente nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Novembre 2005;

b] errata valutazione dell'addebitata responsabilità concorsuale nel sequestro; egli aveva la consapevolezza che si trattava di un'attività di controllo di un estremista islamico, mentre il tema dell'eventuale adesione alle richieste statunitensi era stato esplicitamente lasciato in sospeso dal Mancini e mai risolto; si trattava di effettuare dei sopralluoghi assolutamente preliminari in vista di possibili osservazioni, non di accertamenti veri e propri; peraltro quest'ultimi erano stati svolti dall'apposita squadra americana alle dipendenze di Bob Lady; in definitiva da un lato il concorso morale ascritto violava il principio di correlazione, dall'altro era evidente - ma non rilevato dalla sentenza di rinvio - che difettava qualsiasi efficacia causale tra la condotta di osservazione eseguita e l'evento di reato.

- con motivi aggiunti depositati il 20 giugno 2013:

a] eccessiva ed immotivata irrogazione della pena anche per l'ingiusto diniego delle circostanze attenuanti generiche; errata attribuzione dell'aggravante ex art. 112 c.p., per mancata conoscenza soggettiva del numero dei concorrenti; errato diniego dell'attenuante ex art. 114 c.p., nonostante sia stato descritto il ruolo marginale di esso ricorrente;

b] mancata motivazione in ordine al disposto risarcimento quanto alle conseguenze di danno; mancata motivazione in ordine alla disposta provvisionale; necessità di sospendere l'esecutività della provvisionale.

6.3. Pollari (avv. F. Coppi e T. Madia):

a] illegittimità delle ordinanze reiettive delle richieste della difesa di escussione dei testi indotti, pur ritenuti in precedenza pertinenti e rilevanti e contro l'indicazione della sentenza della cassazione, in violazione dei diritti difensivi;

b] illegittimità dell'ordinanza reiettiva della richiesta difensiva di ordinare al Presidente del Consiglio dei Ministri di esibire tutta la documentazione in suo possesso relativa alla vicenda per cui è processo, in violazione dei diritti difensivi e contro le indicazioni della sentenza della cassazione;

c] illegittimità del rifiuto della Corte di rinvio di rinnovare l'esame di esso imputato ricorrente;

d] illegittimità della mancata indicazione preliminare degli atti utilizzabili;

e] e f] illegittimità del rifiuto della Corte di rinvio di attivare la procedura di interpello di cui all'art. 41 della l. 124/2007 al fine di chiarire - come per i punti precedenti - elementi determinanti per la difesa del ricorrente; confusione tra la valutazione preliminare di essenzialità e decisione finale di merito;

g] errata utilizzazione di materiale probatorio coperto da segreto di Stato, essendosi la Corte di rinvio arrogato il diritto di stabilire essa l'area di incidenza del segreto di Stato, in contrasto con le note del Presidente del Consiglio dei Ministri e con il dictum della Corte costituzionale, dovendo ritenere coperti dal segreto i contatti con le autorità straniere e le direttive interne, anche se collegate a vicenda (il sequestro Abu Omar) di per sé non coperta dal segreto;

h] illegittimità della ritenuta colpevolezza sulla base di dichiarazioni di soggetti mai sottoposti al vaglio dibattimentale, dovendosi distinguere tra utilizzazione dei relativi verbali e valutazione dei contenuti;

i] vizio di motivazione illogica e travisamento della prova in ordine al fatto, ritenuto accertato, che esso Pollari abbia ricevuto da Jeff Castelli la lista delle persone oggetto di accertamenti richiesti al SISMI e che si trattasse di accertamenti finalizzati al sequestro di Abu Omar, e non una richiesta di normali accertamenti su soggetti pericolosi, e non piuttosto che sia stato lo stesso Pignero a ricevere direttamente dal Castelli tale richiesta; in tal senso mancata valutazione di elementi favorevoli all'imputato;

l] vizio di motivazione laddove la sentenza ritiene, solo in via congetturale, che il Pollari abbia comunicato alla Cia gli esiti degli accertamenti; mancata valutazione degli argomenti difensivi sul punto;

m] omessa valutazione dei dati che provavano che la Cia si sentiva autorizzata, per norme interne, ad effettuare operazioni di extraordinary renditions anche in violazione dell'altrui sovranità; peraltro la Cia di Milano aveva rapporti privilegiati con la Digos e i Ros, e quindi non necessitava della collaborazione del Sismi;

n] errata valutazione di un concorso nel reato, anche a titolo di rafforzamento morale, essendo pacifico ed acquisito che la determinazione al sequestro era già sicura e completa negli agenti Cia;

o] mancata considerazione della richiesta difensiva di confermare le sentenze di improcedibilità per sussistenza ed operatività del segreto di Stato;

p] vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, al diniego delle attenuanti generiche ed al riconoscimento dell'aggravante ex art. 605, comma 2, c.p.;

q] e r] vizio di motivazione in ordine alla misura della disposta provvisionale immediatamente esecutiva; richiesta di sospensione dell'esecuzione di tale provvisionale;

s] istanza di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

6.4. Ciorra (Avv. Pellicciotta):

a] mancato apprezzamento che trattavasi di attività istituzionale; mancato esercizio del dovere di stabilire quali parti del materiale probatorio fossero coperte dal segreto di Stato;

b] mancata attivazione della procedura di interpello prevista dall'art. 41 l. 124/2007;

c] violazione delle norme di legge in ordine all'acquisizione ed utilizzabilità dei verbali di interrogatorio effettuate per ritenuta insussistenza del segreto di Stato; mancata indicazione degli atti utilizzabili; mancata rinnovazione dell'istruttoria; illegittima utilizzazione dei verbali delle dichiarazioni dei coimputati pur in assenza di consenso di esso ricorrente;

d] illegittima utilizzazione della sentenza di non luogo a procedere a carico di Regondi e delle dichiarazioni di costui, non acquisite e comunque in mancanza di consenso;

e] violazione del diritto di esso ricorrente di ottenere l'escussione del teste richiesto, mai sentito, essendo stato prosciolto nei precedenti gradi;

f] vizio di motivazione e travisamento delle prove: esso ricorrente non aveva partecipato alla riunione di Bologna; egli non era consapevole delle finalità dei sopralluoghi cui aveva partecipato solo come autista; comunque Mancini gli aveva detto che l'intenzione degli americani era solo quella di parlare con Abu Omar; non c'è, comunque, prova che gli esiti degli accertamenti siano stati portati a conoscenza degli americani, per cui non può affermarsi aver cagionato un rafforzamento del proposito delittuoso; mancata considerazione delle dichiarazioni del Pironi che attestavano l'irrilevanza degli accertamenti fatti dagli uomini del Sismi; mancata considerazione delle dichiarazioni del Pignero secondo cui nessun accertamento su Abu Omar è stato trasmesso agli americani; mancata valutazione del memoriale di Abu Omar secondo cui costui in Egitto era stato trattato bene;

g] errato diniego della scriminate dell'adempimento di un dovere, non essendogli state riferite finalità illecite;

h] errato diniego dell'ipotesi dell'errore, ex art. 47 c.p., sulle finalità dell'azione, eventualmente colposo, il che induce inconfigurabilità del sequestro di persona colposo;

i] errata applicazione dell'aggravante del numero delle persone, circostanza non conosciuta da esso ricorrente;

l] errato diniego della diminuente della minima partecipazione;

m] errato diniego della desistenza volontaria;

n] vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e quanto alla dosimetria sanzionatoria;

o] vizio di motivazione in ordine alla disposta provvisionale; richiesta di sospensione dell'esecutività della stessa.

6.5. Mancini (avv. L. Panella e L.J. Lauri):

a] illegittima utilizzazione di notizie coperte da segreto di Stato; travisamento delle sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione;

b] illegittima utilizzazione degli interrogatori 7 luglio 2006 e 8 luglio 2006 resi da esso ricorrente e delle dichiarazioni di Stefano D'Ambrosio;

c] mancata attivazione dell'interpello richiesto ex art. 41 l. 124/2007;

d] errata equiparazione dell'opposizione del segreto di Stato al rifiuto di rispondere, alla base dell'illegittima utilizzazione ex art. 513 c.p.p. degli interrogatori resi in sede di indagini preliminari;

e] violazione dei diritti difensivi per l'utilizzazione di verbali di interrogatorio omissati unilateralmente dal P.M.;

f] mancata assunzione di prove decisive richieste dalla difesa;

g] omessa motivazione in ordine alla richiesta difensiva di esame degli imputati;

h] omessa rinnovazione del dibattimento;

i] motivazione incongruente;

l] utilizzazione degli interrogatori degli altri imputati in difetto di consenso;

m] violazione dell'art. 6 CEDU;

n] errato diniego delle attenuanti generiche;

o] eccessività della pena inflitta;

p] errata condanna al risarcimento dei danni; istanza di revoca o di sospensione della esecutorietà della disposta provvisionale.

7. Occorre qui dare poi atto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto depositato presso la Corte costituzionale in data il 3 luglio 2013, proponeva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato nei confronti della Corte d'appello di Milano in relazione alla sopra rievocata sentenza emessa, in sede di rinvio, in data 12 febbraio 2013.

8. Con decreto in data 22 luglio 2013 il Primo Presidente di questa Corte Suprema rigettava la richiesta, contenuta nelle impugnazioni dei ricorrenti Di Gregorio e Pollari, di assegnazione del procedimento alle Sezioni Unite.

9. Con sentenza n. 24 depositata il 13 febbraio 2014 la Corte costituzionale risolveva i sollevati conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato con esito riassunto dal seguente dispositivo, qui di seguito letteralmente riportato:

"La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara:

1. che non spettava alla Corte di cassazione annullare - con la sentenza n. 46340/12 del 19 settembre 2012 - il proscioglimento degli imputati Pollari Nicolò, Ciorra Giuseppe, Di Troia Raffaele, Di Gregori Luciano e Mancini Marco, nonché le ordinanze emesse il 22 ed il 26 Ottobre 2010, con le quali la Corte d'appello di Milano aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese dagli indagati nel corso delle indagini preliminari, sule presupposto che il segreto di Stato apposto in relazione alla vicenda del sequestro Abu Omar concernerebbe solo i rapporti tra il Servizio italiano e la Cia, nonché gli interna corporis che hanno tratto ad operazioni autorizzate dal Servizio, e non anche al fatto storico del sequestro in questione;

2. che non spettava alla Corte d'appello di Milano, quale giudice del rinvio, ammettere - con l'ordinanza del 28 Gennaio 2013 - le produzione, da parte della Procura Generale della Repubblica presso la medesima Corte, dei verbali relativi agli interrogatori resi nel corso delle indagini da Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori - atti dei quali era stata disposta la restituzione al Procuratore Generale da parte della stessa Corte d'appello con le ordinanze del 22 e 26 Ottobre 2010, poi annullate dalla Corte di cassazione con la sentenza innanzi indicata;

3. che non spettava alla Corte d'appello di Milano - in riferimento all'ordinanza pronunciata il 4 Febbraio 2013 - omettere l'interpello del Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori nel corso dell'udienza dello stesso 4 Febbraio 2013, invitando il Procuratore Generale a concludere e a svolgere la sua requisitoria con l'utilizzo di fonti di prova coperte da segreto di Stato;

4. che non spettava alla Corte d'appello di Milano - in relazione alla sentenza n. 985 del 12 Febbraio 2013 - affermare la penale responsabilità degli imputati Pollari Nicolò, Di Troia Raffaele, Ciorra Giuseppe, Mancini Marco e Di Gregori Luciano, in ordine al fatto-reato costituito dal sequestro di Abu Omar, sul presupposto che il segreto di Stato apposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione alla relativa vicenda, concernerebbe solo i rapporti tra il Servizio italiano e la Cia nonché gli interna corporis che hanno tratto ad operazioni autorizzate dal Servizio, e non anche quelli che appartengono comunque al fatto storico del sequestro in questione;

5. che non spettava alla Corte d'appello di Milano emettere la sentenza innanzi indicata sulla base dell'utilizzazione dei verbali relativi agli interrogatori resi dagli imputati nel corso delle indagini preliminari - di cui era stata disposta la restituzione al Procuratore Generale da parte della stessa Corte d'appello con le ricordate ordinanze del 22 e 26 Ottobre 2010 - senza che si fosse dato corso all'interpello del Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli anzidetti imputati nel corso della udienza del 4 Febbraio 2013, essendosi invitato il Procuratore Generale a concludere, in modo tale da consentirgli di svolgere la sua requisitoria utilizzando fonti di prova coperte dal segreto di Stato;

6. che spettava alla Corte d'appello di Milano non sospendere il procedimento penale a carico degli imputati Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori in pendenza del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

annulla, nelle corrispondenti parti, la sentenza della Corte di cassazione e quella della Corte d'appello di Milano, innanzi indicate, nonché le ordinanza anzidette, anch'esse nelle rispettive parti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 Febbraio 2014".

10. Il 20 febbraio 2014 la difesa dell'imputato Marco Mancini depositava memoria con la quale si chiede che, preso atto della decisione della Consulta, si voglia annullare senza rinvio l'impugnata sentenza.

Note d'udienza, con analoghe conclusioni, depositavano poi le difese degli imputati Raffaele Di Troia e Luciano Di Gregori.

 

Considerato in diritto

 

1. La decisione che questa Corte di legittimità è chiamata oggi a pronunciare non può non essere profondamente incisa e radicalmente contrassegnata da quella sopra riportata n. 24/2014 della Corte costituzionale - di cui occorre istituzionalmente prendere atto - fino a porsi quale effetto consequenziale, diretto e costituzionalmente ineludibile, della stessa.

I ricorsi degli imputati diventano pertanto oggi, e solo oggi, fondati sulla forza dirompente - in quanto dilacerante ogni diverso tessuto decisorio finora assunto - del sopravvenuto ultimo dictum del Giudice del conflitto tra poteri.

2. Nessuno invero, in particolare la dottrina costituzionalista, aveva dubitato - non autorizzandolo né il testo, né la complessiva coerenza argomentativa di quelle autorevoli sentenze - che il quadro consolidato che usciva dalle precedenti decisioni che la Corte costituzionale aveva pronunciato sui sollevati conflitti, nel presente processo, sul delicatissimo tema del segreto di Stato, involgente capisaldi dell'assetto democratico del Paese, fosse quello che la Corte di cassazione, Sezione Quinta, aveva lucidamente delineato nella sua sentenza 19 settembre 2012 e che la Corte d'appello di Milano, quale giudice del disposto rinvio, aveva doverosamente (ex art. 627, comma 3, c.p.p.) e senza fraintendimenti recepito: la sentenza n. 106/2009, fedele al compito suo proprio di leggere gli ambiti dei poteri costituzionalmente attribuiti ai vari poteri dello Stato, aveva ricondotto ed in termini oggettivi circoscritto il segreto di Stato ai rapporti tra i Servizi italiani e quelli stranieri ed agli interna corporis, intesi come assetti organizzativi ed operativi di ambito istituzionale.

Del resto per anni le autorità competenti non avevano abbassato il nero sipario del segreto, pur consapevoli che imputati e testi, appartenenti ai Servizi, stavano riferendo sui fatti; i Presidenti del Consiglio dei Ministri, succedutisi pro tempore, avevano affermato, appunto, che Governo e Sismi, in quanto tali, erano estranei al sequestro di Obu Omar; infine, avevano sostenuto che il segreto di Stato si limitava ai rapporti con i Servizi stranieri ed agli assetti interni organizzativi ed operativi (interna corporis), senza coprire esplicitamente e direttamente le condotte degli imputati: da tutto ciò partivano le considerazioni della citata sentenza n. 106/2009 che, pur ribadendo che l'individuazione in concreto delle notizie da segretare è frutto di un apprezzamento della competente autorità amministrativa, in una valutazione che in senso ampio si può definire politica, tuttavia svincolavano il segreto da una concezione latamente oggettiva (quasi per genus: tutti gli atti e le condotte di un certo ambito) per riportarlo - così anche autorevoli commentatori - sul terreno finalistico e strumentale, dunque necessariamente istituzionale; né la risoluzione di un conflitto di attribuzione potrebbe essere mai affermazione astratta, priva di un concreto contenuto di riferimento, pena il dissolvimento della stessa funzione cui la Consulta è istituzionalmente chiamata.

Il bene della giurisdizione, di primario valore costituzionale, in quanto funzione dello Stato, poteva cedere, nell'equilibrio dei poteri, solo a quello della sopravvivenza stessa dello Stato come comunità associata: il confine tracciato era dunque quello del minor sacrificio dell'uno rispetto all'altro, nei termini anzidetti, secondo un filone valoriale da sempre mantenuto dalla Consulta, custode degli equilibri costituzionali, ogni qual volta siano a confrontarsi principi di rango primario.

Non poteva non seguire, in assoluta coerenza logico-giuridica, e nel rispetto della dinamica processuale nonché di tutte le acquisite evidenze, che: a) il sequestro di Abu Omar, in sé, come fatto storico già accertato, non era coperto dal segreto di Stato; b) il Sismi, quale organismo dello Stato, era estraneo a qualsivoglia risvolto riconducibile a detto sequestro, non potendo partecipare ad azioni illegali al di fuori delle proprie funzioni istituzionali, come sempre proclamato dal Presidente del Consigli dei Ministri; c) nessun segreto gravava, né poteva gravare, alla stregua dei predetti chiarissimi dicta, sulle singole condotte criminose poste in essere al di fuori dei doveri istituzionali, tutto ciò non incidendo né sui rapporti tra i Servizi italiani, proclamati estranei in quanto tali, e quelli stranieri, né sugli interna corporis che rimanevano avulsi da condotte eterodosse; d) l'opposizione tardiva del segreto di Stato, formulata dagli imputati al dibattimento, ma non in sede di indagini, si poneva contro il quadro attributivo già disegnato in via oggettiva dalla Corte costituzionale, avente forza cogente nel presente processo; da tale ultimo presupposto seguiva il corollario che le prove già acquisite, per nulla incise dal segreto di Stato come sopra delimitato (sentenza Corte cost. 106/2009), erano ben utilizzabili.

Ma era altresì del tutto evidente, con argomento di assoluta quanto ovvia priorità logica - che diventa priorità giuridica sia per lo stesso dictum della già citata pronuncia della Corte costituzionale n. 106/2009, sia per le reiterate pronunce della CEDU in materia - che l'opposizione processuale del segreto, ove questo sia già ampiamente divulgato, non ha senso, venendo meno la ragione stessa della tutela privilegiata della notizia; vale solo aggiungere che l'argomento risulta nella concreta fattispecie quanto mai esaltato ove si consideri che la divulgazione delle notizie in sede processuale era stata fatta dagli stessi imputati, funzionari del Sismi, e che nessun rappresentante di tale organo si ebbe ad opporre, accampando il segreto (per il maggior bene della salus reipublicae), in sede di perquisizione nella stessa sede centrale dell'organismo. Quanto mai logica, da tale finora indiscusso duplice postulato (è un vero nonsenso segretare notizie di pubblico dominio; il Sismi, quale ente istituzionale, è estraneo al sequestro), la successiva inferenza che neppure era concepibile quella che è stata chiamata demolizione retroattiva del materiale acquisito che si sarebbe tradotta in mera impunità soggettiva, del tutto estranea al sistema, quanto estranea a testo e sostanza della citata sentenza n. 106/2009. Del resto gli stessi imputati, riferendo liberamente delle proprie condotte, e - alcuni, almeno - invocando o i limiti oggettivi del proprio coinvolgimento, o la propria buona fede in ordine ai fini dei compiuti sopralluoghi, ovvero registrando le conversazioni, chiaramente ponevano la vicenda - la cui marcata illegalità era a tutti ben evidente - fuori dei perimetri istituzionali dell'organo di appartenenza; dunque l'iniziale inerzia processuale sul fronte del segreto coinvolgeva due piani: - presa d'atto che le notizie erano ormai divulgate (piano funzionale), - tener fuori lo Stato da una vicenda quanto mai illegale (piano sostanziale).

3. Su tale quadro è intervenuta, con la forza che le è propria, la sentenza n. 24 del 2014 della Corte costituzionale, sopra trascritta nella sua parte dispositiva.

Non si possono avere esitazioni nel definire tale pronuncia decisamente innovativa, sia nel panorama generale della giurisprudenza della Consulta, in relazione ai precedenti in materia, in quanto - come è saltato con evidenza agli occhi di ogni lettore - sembra abbattere alla radice la possibilità stessa di una verifica di legittimità, continenza e ragionevolezza dell'esercizio del potere di segretazione in capo alla competente autorità amministrativa, con compressione del dovere di accertamento dei reati da parte dell'autorità giudiziaria che inevitabilmente finisce per essere rimessa alla discrezionalità dell'autorità politica - il che non può non indurre ampie e profonde riflessioni che vanno al di là del caso singolo -, sia nella concreta incidenza nel presente procedimento, posto che esso si era mosso finora proprio e fedelmente sulla strada tracciata dalle precedenti pronunce, di diverso segno, emesse nello specifico dalla stessa Corte costituzionale.

Del resto i Presidenti del Consiglio succedutisi pro tempore - giova ribadire - avevano sempre proclamato l'assoluta estraneità sotto ogni profilo del Governo e del Sismi a qualsivoglia risvolto riconducibile al sequestro Abu Omar (cui, peraltro, mai avrebbero potuto partecipare a titolo istituzionale), mentre la riconduzione del segreto di Stato ai rapporti del Sismi con servizi stranieri ed agli interna corporis (Corte costituzionale 106/2009) non poteva che essere riferita unicamente ad attività istituzionale lecita.

In tale coerente contesto - finora chiaro e definito - le due produzioni difensive alla Corte di rinvio sembravano, a buona logica (normale e giuridica), non poter produrre sostanziali novità sul tema: - la nota 25 gennaio 2013 (con cui il Direttore dell'AISE comunicava il pensiero del Presidente del Consiglio in proposito) perché, pur confermando il segreto di Stato come apposto ed opposto nel procedimento de quo dai Presidenti del Consiglio pro tempore, con ciò stesso non faceva altro che confermare l'estraneità del Governo e del Sismi, come tali, all'intera vicenda; - la nota 1° febbraio 2013 (proveniente ancora dal Direttore dell'AISE) perché non direttamente riferibile al titolare del potere di segretazione (il Presidente del Consiglio); peraltro quest'ultima nota introduceva un profilo (le condotte degli imputati dovevano ritenersi inquadrabili nel contesto delle attività istituzionali del Servizio di contrasto al terrorismo internazionale di matrice islamica) da un lato in netto contrasto con quanto finora sempre sostenuto dal titolare della segretazione (il Presidente del Consiglio), che aveva sempre escluso coinvolgimenti istituzionali, dall'altro processualmente ininfluente, posto che la più volte citata sentenza 106/2009 aveva escluso la possibilità di retroattiva demolizione del materiale probatorio fino ad allora legittimamente acquisito.

Però, proprio da tali note di provenienza degli stessi Servizi la Corte costituzionale nella sua sentenza 10 febbraio 2014 - tanto ampia nella parte rievocativa (ff. 1-9), quanto stringata nella parte valutativa (ff. 9-12), oltre che totalmente silente circa la pur autorevole tesi dottrinale che ritiene non più opponibile il segreto in relazione a fatti oramai divenuti di pubblico dominio - prende le mosse e declina argomenti, peraltro pur assumendo di volersi porre nel solco dei principi tradizionalmente enunciati dalla giurisprudenza costituzionale in materia.

A questo punto non può questa Corte di legittimità che riportarsi all'incipit delle proprie considerazioni [v. sopra, al §.1 del Considerato in diritto] ove si è richiamato l'obbligo istituzionale - che si intende qui rispettare con leale neutralità - di prendere atto dell'ultima pronuncia della Corte costituzionale quale giudice dei sollevati conflitti di poteri. Vengono così in evidenza - ed è di necessità qui richiamare - i passaggi-chiave delle proposizioni argomentative della Corte costituzionale, proprio per poterne poi trarre le conclusioni agli effetti della presente decisione; del resto la pronuncia in esame termina proprio (dopo aver proceduto ad annullamenti ablativi dei ritenuti sconfinamenti) rimettendo alle valutazioni di questa autorità gli effetti sul piano processuale "competerà, poi, alla autorità giudiziaria valutare le conseguenze che, sul piano processuale, scaturiscono dalla pronuncia di annullamento".

Orbene, i passaggi in parola (ai punti 5 e 6 del considerato in diritto della sentenza in esame) sono i seguenti:

a. nell'ambito del segreto di Stato il Presidente del Consiglio dei Ministri gode di un ampio potere discrezionale sul cui esercizio è escluso qualsiasi sindacato dei giudici comuni, perché il giudizio sui mezzi idonei a garantire la sicurezza dello Stato ha natura politica;

b. tanto induce una preminenza dell'interesse della salvaguardia della sicurezza nazionale rispetto alle esigenze dell'accertamento giurisdizionale, e ciò vale anche quando la fonte di prova segretata risultasse essenziale e mancassero altre fonti di prova;

c. risulta quindi inibito agli organi dell'azione e della giurisdizione l'espletamento di atti che incidano - rimuovendolo - sul perimetro tracciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nell'atto o negli atti con i quali ha indicato l'oggetto del segreto, un oggetto che soltanto a quell'organo spetta individuare;

d. ciò posto, con specifico riferimento all'affermazione della Cassazione secondo cui il segreto non poteva coprire le condotte extrafunzionali, nessuna limitazione poteva derivare in ordine a tali fatti in dipendenza di una riconducibilità o meno degli stessi a formali deliberazioni governative o dei vertici dei Servizi;

e. tale considerazione è supportata dalla presa d'atto che la stessa contestazione del formale addebito di reato prevede l'aggravante di cui al secondo comma, n. 2, dell'art. 605 c.p. (fatto commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni) e fa riferimento sia al collegamento con la rete CIA in Italia, sia all'utilizzo di una struttura del SISMI;

f. il fatto stesso che il Presidente del Consiglio dei Ministri, pur a conoscenza dei fatti per cui è processo, anziché prendere i provvedimenti imposti dall'art. 18 l. 124/2007, ove avesse rilevato condotte violatrici, abbia invece perseguito la via di sollevare i proposti conflitti, deve far concludere per l'implausibilità della tesi che vorrebbe ricondurre i fatti ad iniziative personali;

g. in conclusione risultano coperti da segreto di Stato, ritualmente apposto, le direttive e gli ordini che sarebbero stati impartiti dal Direttore del Sismi agli appartenenti al medesimo organismo ancorché fossero in qualche modo collegati al fatto di reato, con la conseguenza dello sbarramento al potere giurisdizionale.

Un'analisi quanto mai asettica di tali proposizioni porta a rilevare come le prime tre (di cui alle precedenti lettere a, b, c) abbiano chiaro contenuto definitorio e delimitativo, in senso giurisprudenziale, la quarta e la quinta (lettere d ed e) impingano direttamente nei fatti processuali, dandone una lettura, la sesta (lettera f) sia francamente remissiva (se non tautologica), mentre la settima (lettera g) si pone come abduttiva.

Seguono (al §. 7 del considerato in diritto) gli annullamenti - da rimandare all'art. 38 della l. 11 marzo 1953, n. 87: "La Corte Costituzionale risolve il conflitto... e, ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla" - pronunciati tutti con la formula "non spettava": 1. alla Corte di cassazione annullare il proscioglimento degli imputati; 2. alla Corte d'appello di Milano, in sede di giudizio di rinvio, affermare la penale responsabilità degli imputati; così come non spettava pronunciare la condanna sulla base della utilizzazione processuale dei verbali relativi agli interrogatori resi dagli imputati nel corso delle indagini. - Segue ancora quello che può definirsi un anticipato dispositivo: a questa dichiarazione di non spettanza consegue l'annullamento in parte qua dei corrispettivi atti giurisdizionali, ribadito al §. 9: segue l'annullamento degli atti che hanno integrato la menomazione, nella parte e per i profili che qualificano ciascuna dichiarazione di non spettanza. Segue infine l'articolato dispositivo già sopra riportato (v. sopra al §. 9 del ritenuto in fatto) nel quale sono espressamente annullate - sia pur nelle corrispondenti parti - la sentenza della Corte di cassazione e quella della Corte d'appello di Milano in sede di rinvio.

4. Orbene, posti i dichiarati annullamenti sul presupposto dello sconfinamento dei poteri - esito specifico della risoluzione del conflitto - e poste le dichiarate inutilizzabilità che di quegli annullamenti sono l'esplicito presupposto logico-giuridico, non resta a questa Corte che prendere atto da un lato che non residuano, e non possono residuare, prove esterne a quell'ampio perimetro così inaspettatamente tracciato dalla sentenza ultima della Corte costituzionale, dall'altro che i pronunciati annullamenti da parte della stessa Consulta, pur formalmente aperti ad ulteriori conclusioni in capo all'Autorità giudiziaria competente, cui è rimesso l'esito finale, in sostanza chiudono ex se il cerchio decisorio.

Sul primo punto, di per sé sufficientemente conclusivo, basterà leggere ciò che la stessa sentenza, qui in esame, afferma nella proposizione finale del suo §. 6: "pare arduo negare che la copertura del segreto... si proietti su tutti i fatti, notizie e documenti concernenti le eventuali direttive operative, gli interna corporis di carattere organizzativo e operativo, nonché i rapporti con i Servizi stranieri, anche se riguardanti le renditions ed il sequestro di Abu Omar".- "Fatti, notizie e documenti" relativi al coinvolgimento del Sismi, e dei suoi funzionari, nel sequestro di Abu Omar vanno dunque espunti dal presente procedimento: tale è il dictum francamente demolitorio della sentenza n. 24 emessa in data 10 febbraio 2014 dalla Corte costituzionale.

Quanto al secondo profilo, esso propone una questione processuale - tanto interessante sul piano teorico, quanto oziosa sul piano pratico - su cui, dati i presupposti fin qui analizzati, risulta ultroneo sviluppare approfondimenti: quale possa essere la formula che l'Autorità giudiziaria competente (allo stato questa Corte di cassazione) debba adottare, posto che essa si trova a dover comunque decidere, come incontestabilmente gli compete, su ricorsi proposti contro sentenza già oggetto di esplicito annullamento da parte della Corte costituzionale; del resto si è già visto come il pronunciato annullamento, pur adottato in parte qua (i coinvolgimenti nel segreto di Stato), in sostanza si ponga come del tutto totalizzante.

Peraltro, viene in proposito di necessità leggere ed applicare il comma 3 dell'art. 202 c.p.p. che regola la specifica materia e che, imponendo esito di improcedibilità, come tale soverchia ogni altro possibile epilogo (compresi quelli di merito pure invocati dai ricorrenti imputati) e si rende applicabile in ogni stato e grado del procedimento.

Restano inevitabilmente assorbiti tutti gli altri profili dedotti dalle parti.

Si rende ineludibile, in definitiva, nei confronti di tutti i ricorrenti imputati, l'esito di cui al seguente dispositivo.

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Luciano Di Gregori, Raffaele Di Troia, Nicolò Pollari, Giuseppe Ciorra e Marco Mancini perché l'azione penale non poteva essere proseguita per l'esistenza del segreto di Stato.

Depositata il 16 maggio 2014.