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Corte di Giustizia delle Comunità europee (Seduta plenaria), 11 novembre 2003

 

C-488/01 P, Jean-Claude Martinez e Charles de GaulleParlamento europeo   

 

 

 

Nel procedimento C-488/01 P,

 

 

Jean-Claude Martinez,

 

deputato del Parlamento europeo,

residente in Montpellier (Francia),

rappresentato dai sigg. F. Wagner e

V. de Poulpiquet de Brescanvel, avocats,

ricorrente,

 

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 2 ottobre 2001, nelle cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99, Martinez e a./Parlamento (Racc. pag. II-2823),

 

procedimento in cui l'altra parte è:

 

 

Parlamento europeo,

 

rappresentato dai sigg. G. Garzón Clariana,

J. Schoo e H. Krück, in qualità di agenti,

con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto in primo grado,

 

Charles de Gaulle,

 

deputato del Parlamento europeo, residente in Parigi (Francia),

ricorrente in primo grado,

 

 

 

LA CORTE (seduta plenaria),

 

 

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans (relatore), C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric e dal sig. S. von Bahr, giudici,

 avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig. R. Grass

sentito l'avvocato generale, ha emesso la seguente

 

 

 

Ordinanza

 

 

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte l'11 dicembre 2001, l'on. Martinez ha proposto un ricorso a norma degli artt. 225 CE e 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia contro la sentenza del Tribunale di primo grado 2 ottobre 2001, cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99, Martinez e a./Parlamento (Racc. pag. II-2823; in prosieguo: la sentenza impugnata), con la quale tale giudice ha respinto il ricorso da lui proposto al fine di ottenere l'annullamento della decisione del Parlamento europeo 14 settembre 1999, riguardante l'interpretazione dell'art. 29, n. 1, del regolamento di tale istituzione e recante lo scioglimento, con effetto retroattivo, del Gruppo tecnico dei deputati indipendenti (TDI) ─ Gruppo misto (in prosieguo: l' atto controverso).

 

2 Con atto separato, depositato nella cancelleria della Corte il medesimo giorno, l'on. Martinez ha proposto, a norma dell'art. 242 CE, anche una domanda diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata. Tale domanda è stata tuttavia respinta con ordinanza del presidente della Corte 21 febbraio 2002, cause riunite C-486/01 P(R) e C-488/01 P(R), Front National e Martinez/Parlamento, Racc. pag. I-1843), con la motivazione, in particolare, che la concessione della detta sospensione non era idonea ad evitare il pregiudizio grave ed irreparabile fatto valere dal ricorrente.

 

Contesto giuridico

 

3 Il regolamento del Parlamento europeo, nella sua versione in vigore all'epoca dei fatti della controversia (GU 1999, L 202, pag. 1; in prosieguo: il regolamento), all'art. 29, intitolato Costituzione di gruppi politici, disponeva quanto segue:

 

1. I deputati possono organizzarsi in gruppi secondo le affinità politiche.

 

2. Un gruppo politico deve essere composto da deputati provenienti da più di uno Stato membro. Per costituire un gruppo politico occorre un numero minimo di ventitré se i deputati provengono da due Stati membri, di diciotto se provengono da tre Stati membri e di quattordici se provengono da quattro o più Stati membri.

 

3. Un deputato può appartenere a un solo gruppo politico.

 

4. La costituzione di un gruppo politico deve essere dichiarata al Presidente. Tale dichiarazione deve indicare la denominazione del gruppo, il nome dei suoi membri e la composizione dell'Ufficio di presidenza.

(...).

 

4 L'art. 30 del regolamento, relativo ai deputati non iscritti, prevedeva che:

 

1. I deputati non appartenenti ad alcun gruppo politico dispongono di una segreteria, secondo modalità fissate dall'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale.

 

2. L'Ufficio di presidenza disciplina inoltre la posizione e le prerogative parlamentari di tali deputati

.

 

5 Ai sensi dell'art. 180 del regolamento, relativo all'applicazione di questo:

 

1. Qualora sorgano dubbi in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento, il Presidente può, senza pregiudizio delle decisioni prese precedentemente in materia, deferire l'esame della questione alla commissione competente.

Il Presidente può deferire la questione alla commissione competente anche a seguito di una richiesta di decisione in merito a un richiamo al regolamento (articolo 142).

 

2. La commissione competente decide se sia necessario proporre una modifica del regolamento. In tal caso procede in conformità dell'articolo 181.

 

3. Se la commissione decide che è sufficiente un'interpretazione delle disposizioni del regolamento in vigore, comunica la sua interpretazione al Presidente, che ne informa il Parlamento.

 

4. Qualora un gruppo politico o almeno trentadue deputati contestino l'interpretazione della commissione, la questione è sottoposta al Parlamento che si pronuncia a maggioranza semplice, in presenza di almeno un terzo dei suoi membri. In caso di reiezione, la questione è rinviata in commissione.

 

5. Le interpretazioni che non sono state oggetto di contestazione e quelle approvate dal Parlamento vengono pubblicate nel regolamento, sotto forma di note in corsivo corredanti l'articolo o i rispettivi articoli, unitamente alle decisioni prese in materia di applicazione del regolamento.

 

6. Queste note esplicative costituiscono un precedente per la futura applicazione e interpretazione dei rispettivi articoli.

(...).

 

Fatti all'origine della controversia

 

6 Dalla sentenza impugnata emerge che, in seguito alla comunicazione al Presidente del Parlamento, il 19 luglio 1999, della costituzione di un nuovo gruppo politico denominato «Gruppo tecnico dei deputati indipendenti (TDI) ─ Gruppo misto» (in prosieguo: il «gruppo TDI»), la cui finalità dichiarata era di garantire a ogni deputato l'esercizio pieno del mandato parlamentare, i presidenti degli altri gruppi politici hanno sollevato contestazioni riguardo alla costituzione di tale gruppo a causa della mancanza di affinità politiche tra i suoi vari componenti. Di conseguenza, è stata sottoposta alla commissione per gli affari costituzionali del Parlamento (in prosieguo: la commissione per gli affari costituzionali), ai sensi dell'art. 180, n. 1, del regolamento, una domanda di interpretazione dell'art. 29, n. 1, dello stesso.

 

7 Con lettera 28 luglio 1999 il presidente di tale commissione ha comunicato l'interpretazione richiesta al Presidente del Parlamento. Tale lettera precisava, in particolare, quanto segue: «Nel corso della sua riunione del 27 e 28 luglio 1999, la commissione per gli affari costituzionali ha preso in esame la domanda d'interpretazione dell'art. 29, [n.] 1, del regolamento, rinviatale dalla conferenza dei presidenti durante la riunione del 21 luglio 1999.In seguito ad uno scambio di opinioni approfondito e con 15 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astensione, la commissione per gli affari costituzionali interpreta l'art. 29, [n.] 1, del regolamento come segue:La dichiarazione di costituzione del [gruppo TDI] non è conforme all'art. 29, [n.] 1, del [regolamento].Infatti, la dichiarazione di costituzione di tale gruppo, in particolare l'allegato 2 della lettera di costituzione indirizzata al Presidente del Parlamento europeo, esclude ogni affinità politica. Essa lascia ai diversi membri firmatari la più completa indipendenza politica in seno a tale gruppo.Vi propongo di inserire, come nota interpretativa del regolamento all'art. 29, [n.] 1, il seguente testo:Non è ammessa ai sensi di questo articolo la costituzione di un gruppo che apertamente neghi qualsiasi carattere politico o qualsiasi affinità politica tra i suoi componenti.(...)».

 

8 Durante la seduta plenaria del 13 settembre 1999 il Parlamento è stato informato dal suo Presidente del contenuto di tale lettera. Il gruppo TDI ha presentato, sulla base dell'art. 180, n. 4, del regolamento, una contestazione alla nota interpretativa proposta dalla commissione per gli affari costituzionali e tale nota è stata sottoposta al voto del Parlamento, il quale l'ha adottata a maggioranza dei suoi membri durante la seduta plenaria del 14 settembre 1999.

 

9 Ritenendo che pertanto tale voto arrecasse loro pregiudizio, gli onn. Martinez e de Gaulle, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 ottobre 1999, hanno proposto un ricorso diretto all'annullamento dell'atto controverso.

 

10 Con istanza separata gli onn. Martinez e de Gaulle hanno inoltre proposto, ai sensi dell'art. 242 CE, una domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto controverso. Con ordinanza 25 novembre 1999, causa T-222/99 R, Martinez e de Gaulle/Parlamento (Racc. pag. II-3397), il presidente del Tribunale ha accolto tale domanda, riservando le spese.

 

La sentenza impugnata

 

11 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato ricevibile il ricorso degli onn. Martinez e de Gaulle, ma lo ha dichiarato infondato.

 

Sulla ricevibilità

 

12 Quanto, in primo luogo, alla ricevibilità del detto ricorso, il Tribunale ha confutato come segue le eccezioni di irricevibilità sollevate dal Parlamento e relative, da una parte, al fatto che l'atto controverso non potrebbe essere oggetto di un controllo di legittimità da parte del giudice comunitario e, dall'altra, al fatto che l'atto suddetto non riguarderebbe direttamente e individualmente i ricorrenti ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE.

 

13 Per quanto riguarda l'eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento, relativa all'inoppugnabilità dell'atto controverso, il Tribunale ha statuito, ai punti 59-62 della sentenza impugnata, che un atto di questo tipo ─ laddove riguarda le condizioni di esercizio delle funzioni parlamentari dei deputati interessati ─ non può essere considerato alla stregua di un atto che rientra nell'organizzazione interna strictu sensu dei lavori del Parlamento, ma deve, di conseguenza, poter essere oggetto di un controllo di legittimità da parte del giudice comunitario, in conformità dell'art. 230, primo comma, CE.

 

14 Quanto all'eccezione con la quale il Parlamento aveva messo in dubbio la sussistenza delle condizioni di ricevibilità previste dall'art. 230, quarto comma, CE, il Tribunale, ai punti 65-72 della sentenza impugnata, ha considerato che i ricorrenti sono interessati direttamente e individualmente dall'atto controverso.

 

15 Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, il Tribunale, al punto 65 della sentenza impugnata, ha affermato più in particolare quanto segue: Quanto alla questione se l'atto 14 settembre 1999 riguardi direttamente i ricorrenti, il Tribunale constata, alla luce dell'analisi esposta sopra ai punti 59 e 60, che il detto atto impedisce, senza necessità di un'ulteriore misura, agli onn. Martinez e de Gaulle (...) di costituirsi, mediante il gruppo TDI, in gruppo politico ai sensi dell'art. 29 del regolamento, il che pregiudica direttamente le condizioni di esercizio della loro funzione. L'atto di cui sopra deve dunque ritenersi riguardare direttamente tali ricorrenti.

 

16 Quanto alla seconda delle dette condizioni, il Tribunale ha considerato, al punto 72 della sentenza impugnata, che l'atto controverso riguarda individualmente i ricorrenti a motivo di una situazione di fatto che caratterizza questi ultimi rispetto a qualsiasi altra persona.

 

17 Di conseguenza, il Tribunale ha respinto l'eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento e, al punto 75 della sentenza impugnata, ha affermato che il ricorso di annullamento degli onn. Martinez e de Gaulle doveva essere dichiarato ricevibile.

 

Nel merito

 

18 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il merito del ricorso, gli argomenti dei ricorrenti sono stati suddivisi in sei motivi dal Tribunale.

 

19 Quanto al primo motivo, secondo il quale l'atto controverso si fonderebbe su una lettura erronea dell'art. 29, n. 1, del regolamento, il Tribunale ha statuito, al punto 81 della sentenza impugnata, che [u]na disposizione del genere, posta in un articolo dedicato alla costituzione dei gruppi politici, dev'essere necessariamente interpretata nel senso che i deputati che scelgono di formare un gruppo presso il Parlamento possono farlo solo sulla base di affinità politiche. I termini stessi dell'art. 29, n. 1, del regolamento, insieme al titolo dell'articolo nel quale si inseriscono, inducono quindi a respingere la tesi dei ricorrenti basata sul carattere facoltativo del criterio relativo alle affinità politiche cui si fa riferimento in questa disposizione.

 

20 Ai punti 85 e 92 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato peraltro che l'atteggiamento adottato in passato dal Parlamento nei confronti delle dichiarazioni di costituzione di altri gruppi politici e la mancanza di reazione da parte del Parlamento dinanzi al comportamento eterogeneo dei membri di un medesimo gruppo politico in occasione di votazioni in seduta plenaria non possono essere interpretati come prova del carattere facoltativo del requisito relativo alle affinità politiche di cui all'art. 29, n. 1, del regolamento. Infatti, l'atteggiamento del Parlamento nei confronti delle dichiarazioni di costituzione di altri gruppi politici tradurrebbe semplicemente una valutazione diversa da quella del caso di specie (...) per quel che riguarda il rispetto dell'esigenza di affinità politiche, mentre l'eterogeneità dei voti dei membri di uno stesso gruppo politico non deve essere considerata come un indizio di mancanza di affinità politiche tra i suoi membri, ma come la manifestazione del principio d'indipendenza del mandato di deputato, sancito dagli artt. 4, n. 1, dell'atto 20 settembre 1976, relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto (GU L 278, pag. 5), e 2 del regolamento.

 

21 Quanto al secondo motivo, relativo alla violazione del principio della parità di trattamento e delle disposizioni del regolamento, nonché all'assenza di fondamento normativo dell'atto controverso, in quanto il Parlamento avrebbe ingiustamente controllato la conformità del gruppo TDI con l'art. 29, n. 1, del regolamento e ritenuto che i componenti di tale gruppo non presentassero affinità politiche, il Tribunale ha innanzi tutto rilevato, al punto 101 della sentenza impugnata, che, come risulta dall'art. 180 del regolamento, il Parlamento è competente a vigilare, eventualmente tramite la consultazione della commissione per gli affari costituzionali, sull'applicazione e sull'interpretazione corrette delle disposizioni del suo regolamento interno. A tale titolo, esso è, in particolare, competente ad accertare, come ha fatto nel caso di specie, il rispetto da parte di un gruppo la cui costituzione viene dichiarata al Presidente del Parlamento in conformità all'art. 29, n. 4, del regolamento del requisito delle affinità politiche posto dal n. 1 di questo stesso articolo. Negare che il Parlamento sia competente per tale controllo equivarrebbe a costringerlo a privare quest'ultima disposizione di qualsiasi effetto utile.

 

22 Esaminando poi la questione dell'estensione del potere discrezionale di cui il Parlamento dispone in ragione di tale competenza di controllo, il Tribunale, al punto 102 della sentenza impugnata, ha rilevato che né l'art. 29 né alcun'altra disposizione del regolamento definiscono il concetto di affinità politiche. Al punto 103 della stessa sentenza esso ha considerato, di conseguenza, che deputati che dichiarino di organizzarsi in gruppo in applicazione [dell'art. 29 del regolamento] si presume condividano affinità politiche, per quanto minime. Al punto 104 della detta sentenza, il Tribunale ha tuttavia affermato che la detta presunzione non può essere considerata inconfutabile, in quanto il Parlamento dispone, a titolo della sua competenza di controllo, del potere di accertare il rispetto del requisito posto dall'art. 29, n. 1, del regolamento, qualora (...) i deputati che dichiarano di costituire un gruppo escludano apertamente qualsiasi affinità politica tra loro, violando così palesemente il summenzionato requisito.

 

23 Esaminando, infine, il merito della valutazione effettuata nella fattispecie dal Parlamento per quanto riguarda il mancato rispetto, da parte del gruppo TDI, del requisito di affinità politiche, il Tribunale ─ al termine di un'analisi approfondita del contenuto della dichiarazione di costituzione del detto gruppo nonché di una lettera indirizzata dai deputati della Lista Bonino agli altri deputati il 13 settembre 1999 ─ ha concluso, al punto 120 della sentenza impugnata, che il Parlamento ha giustamente considerato che la dichiarazione di costituzione del gruppo TDI rifletteva un'assenza totale e manifesta di affinità politiche tra i componenti del detto gruppo. In tal modo, il Parlamento non è assurto a giudice delle affinità politiche dei membri di tale gruppo, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti. Esso ha solo constatato, alla luce della summenzionata dichiarazione, che questi ultimi negavano apertamente qualsiasi affinità di tale natura, fornendo così loro stessi la prova contraria alla presunzione confutabile relativa alle affinità politiche (...). Di conseguenza, esso non aveva altra scelta che concludere per l'inosservanza da parte del gruppo TDI dell'art. 29, n. 1, del regolamento, al fine di non privare questa disposizione di qualsiasi effetto utile.

 

24 Quanto al terzo motivo, relativo ad una violazione del principio della parità di trattamento nei confronti dei membri del gruppo TDI, il Tribunale, dopo aver dichiarato ricevibile l'eccezione di illegittimità sollevata in relazione agli artt. 29, n. 1, e 30 del regolamento, l'ha respinta in quanto infondata.

 

25 In particolare, il Tribunale ha rilevato, al punto 149 della sentenza impugnata, che tali disposizioni costituisc[ono] misure di organizzazione interna giustificate con riguardo alle caratteristiche proprie del Parlamento, ai suoi obblighi di funzionamento e alle responsabilità ed agli obiettivi assegnatigli dal Trattato [CE]. Esso ha aggiunto, al punto 152, della stessa sentenza che la distinzione introdotta tra due categorie di deputati dagli artt. 29, n. 1, e 30 del regolamento è giustificata dal fatto che i deputati appartenenti ad un gruppo politico ─ contrariamente a quelli che siedono come deputati non iscritti alle condizioni stabilite dall'Ufficio di presidenza del Parlamento ─ soddisfano un'esigenza del regolamento imposta dal perseguimento di obiettivi legittimi. Il Tribunale ha più in particolare sottolineato, a tale riguardo, la necessità di organizzare efficacemente i lavori e le procedure dell'istituzione per consentire l'espressione di volontà politiche comuni e l'emergere di compromessi, l'importanza delle responsabilità del Parlamento nello svolgimento dei compiti conferiti alla Comunità dal Trattato e nel procedimento di adozione di atti comunitari necessari all'adempimento di tali compiti, nonché la necessità di trascendere i particolarismi politici locali e di promuovere l'integrazione europea perseguita dal detto Trattato.

 

26 Peraltro, ai punti 155 e 165 della sentenza impugnata il Tribunale ha constatato che le disparità di trattamento tra i deputati non iscritti ed i deputati membri di un gruppo politico derivano non dall'atto controverso o dal combinato disposto dagli artt. 29, n. 1, e 30 del regolamento, ma da varie altre disposizioni interne del Parlamento, elencate al punto 156 della stessa sentenza, contro le quali non è stata sollevata alcuna eccezione di illegittimità.

 

27 Quanto all'argomento secondo cui l'atto controverso comporterebbe una discriminazione ingiustificata, in quanto vieta la costituzione del gruppo TDI, mentre nella presente legislatura ed in quelle precedenti è stata ammessa la costituzione di diversi altri gruppi tecnici, il Tribunale ha statuito, al punto 171 della sentenza impugnata, che, poiché il Parlamento aveva giustamente constatato l'inesistenza del gruppo TDI per non conformità della sua dichiarazione di costituzione all'art. 29, n. 1, del regolamento, in quanto i componenti di tale gruppo avevano apertamente escluso qualsiasi affinità politica tra loro e negato qualsiasi carattere politico al gruppo medesimo, i ricorrenti non possono, ad ogni modo, fruttuosamente avvalersi della diversa valutazione operata dal Parlamento nei confronti di dichiarazioni precedenti di costituzione dei gruppi parlamentari. Esso ha precisato, al punto 172 della stessa sentenza, che i ricorrenti non hanno contestato la tesi del Parlamento secondo cui, a differenza dei deputati che hanno dichiarato la costituzione del gruppo TDI, quelli che hanno dichiarato la costituzione di detti diversi altri gruppi non hanno mai escluso esplicitamente qualsiasi affinità politica tra loro.

 

28 Quanto agli argomenti relativi alla tutela del legittimo affidamento, il Tribunale, al punto 184 della sentenza impugnata, ha affermato che la mancanza di opposizione da parte del Parlamento alla dichiarazione di costituzione di gruppi che non presentavano le stesse caratteristiche del gruppo TDI non può essere considerata come una precisa assicurazione che ha fatto nascere nei deputati che hanno dichiarato la costituzione di tale gruppo fondate aspettative circa la conformità della costituzione di tale gruppo all'art. 29, n. 1, del regolamento. Al punto 185 della stessa sentenza, il Tribunale rileva a tale riguardo che la conformità del gruppo TDI con tale disposizione è stata contestata dal momento della dichiarazione di costituzione di tale gruppo e che non risulta dal fascicolo che i deputati che hanno proceduto a tale dichiarazione abbiano ricevuto, tra il momento della contestazione della legittimità del loro gruppo e l'adozione dell'atto controverso, una precisa assicurazione da parte di un qualsiasi organo del Parlamento, tale da far sorgere in capo a loro un legittimo affidamento.

 

29 Infine, per quanto riguarda l'argomento dei ricorrenti secondo cui l'esistenza di affinità politiche tra i membri di taluni gruppi politici sarebbe apparsa dubbia al momento di recenti votazioni su questioni politiche delicate, laddove i membri del gruppo TDI avrebbero dato prova, in tale occasione, di grande coerenza politica, il Tribunale ha constatato, al punto 191 della sentenza impugnata, da una parte, che i ricorrenti non hanno fornito alcun elemento tale da dimostrare che questi gruppi abbiano apertamente negato ─ come ha fatto il gruppo TDI ─ qualsiasi affinità politica e, dall'altra, che l'eterogeneità dei voti espressi dai membri di uno stesso gruppo politico su questioni particolari non può, a tale riguardo, essere considerata come un elemento di tale natura.

 

30 Quanto al quarto motivo, relativo alla violazione del principio di democrazia, il Tribunale ha constatato, al punto 200 della sentenza impugnata, che, sebbene il principio di democrazia costituisca uno degli elementi fondamentali dell'Unione europea (...), tale principio non si oppone a che il Parlamento adotti misure di organizzazione interna miranti, al pari del combinato disposto degli artt. 29, n. 1, e 30 del regolamento, a consentirgli di adempiere nel modo migliore, in funzione delle sue caratteristiche, il ruolo istituzionale e gli obiettivi assegnatigli dai Trattati (...). A tale riguardo, esso ha ricordato che, se è vero che i deputati non iscritti sono privati, nell'esercizio delle loro funzioni, del beneficio di una serie di prerogative parlamentari, finanziarie, amministrative e materiali riconosciute ai gruppi politici, una tale situazione non deriva né dal combinato disposto degli artt. 29, n. 1, e 30 del regolamento né dall'atto controverso, ma dagli elementi della regolamentazione interna del Parlamento individuati sopra al punto 156 della stessa sentenza, la cui legittimità non è stata contestata dai ricorrenti.

 

31 Quanto al quinto motivo, relativo alla violazione del principio della libertà di associazione, il Tribunale ha constatato, al punto 232 della sentenza impugnata, che, anche ammettendo che tale principio possa applicarsi all'organizzazione interna del Parlamento, esso non riveste carattere assoluto, in quanto l'esercizio del diritto di associazione può essere assoggettato a restrizioni rispondenti a ragioni legittime, purché tali restrizioni non si risolvano, considerato lo scopo perseguito, in un intervento sproporzionato e inammissibile tale da pregiudicare la sostanza stessa di tale diritto. Nella fattispecie, il Tribunale, al punto 233 della stessa sentenza, ha considerato che il principio della libertà di associazione non si oppone a che, nell'ambito del suo potere di organizzazione interna, il Parlamento subordini la costituzione nel suo seno di un gruppo di deputati all'obbligo di affinità politiche dettato dal perseguimento di obiettivi legittimi e vieti, come risulta dall'atto controverso, la costituzione di un gruppo che, come il gruppo TDI, viola palesemente tale obbligo.

 

32 Infine, quanto al sesto e ultimo motivo, fondato su un'inosservanza delle prassi parlamentari comuni agli Stati membri, il Tribunale ha dichiarato, al punto 240 della sentenza impugnata, che, anche ammesso che la giurisprudenza secondo la quale il giudice comunitario, garantendo la tutela dei diritti fondamentali, è tenuto ad ispirarsi alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri si applichi, per analogia, alle tradizioni parlamentari comuni a questi ultimi, l'atto controverso, laddove vieta la costituzione di gruppi i cui componenti neghino, come nel caso di specie, qualsiasi affinità politica tra loro, non può essere ritenuto in contrasto con una tradizione parlamentare comune agli Stati membri. A tale riguardo esso ha precisato, ai punti 241 e 242 della stessa sentenza, che le indicazioni fornite dai ricorrenti nelle loro memorie pongono, tutt'al più, in risalto che la costituzione di gruppi tecnici o misti è ammessa in alcune assemblee parlamentari nazionali, ma non consentono, al contrario, di escludere che i parlamenti nazionali che, come il Parlamento, subordinano la costituzione nel loro seno di un gruppo ad un obbligo di affinità politiche tra i componenti dello stesso adottino, nei confronti di una dichiarazione di costituzione di gruppo analoga a quella del gruppo TDI, un'interpretazione identica a quella adottata dal Parlamento nell'atto controverso. Secondo il Tribunale, le dette indicazioni non autorizzano neanche a concludere che la costituzione di un gruppo come il gruppo TDI, che gli stessi membri espressamente dichiarano essere privo di qualsiasi carattere politico, sia possibile nella maggior parte dei parlamenti nazionali.

 

33 Di conseguenza, il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento dinanzi ad esso proposto.

 

Ricorso presentato dinanzi alla Corte

 

34 Nel suo ricorso, l'on. Martinez chiede, in sostanza, alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di accogliere le sue conclusioni presentate in primo grado o, in alternativa, di rinviare la causa al Tribunale e di condannare il Parlamento alle spese dei due gradi di giudizio.

 

35 L'on. Martinez fa valere sei motivi a sostegno del suo ricorso. Essi sono relativi, in primo luogo, al fatto che l'atto controverso si fonderebbe su una lettura erronea dell'art. 29, n. 1, del regolamento; in secondo luogo, all'assenza di fondamento normativo del controllo effettuato dal Parlamento sulla conformità a tale articolo della dichiarazione di costituzione del gruppo TDI e alla violazione del principio della parità di trattamento nonché delle disposizioni del regolamento; in terzo luogo, alla violazione del principio della parità di trattamento nei confronti dei membri del gruppo TDI; in quarto luogo, alla violazione del principio di democrazia; in quinto luogo, alla violazione del principio della libertà di associazione e, infine, ad un'inosservanza delle prassi parlamentari comuni agli Stati membri.

 

36  Il Parlamento chiede che il ricorso sia respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato, e che l'on. Martinez venga condannato alle spese.

 

37 In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 119 del suo regolamento di procedura, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza udienza di trattazione.

 

Sul primo motivo

 

38 Quanto al primo motivo, l'on. Martinez sostiene che l'atto controverso si fonda su una lettura erronea dell'art. 29, n. 1, del regolamento. Egli fa valere, a tale riguardo, che il concetto di affinità politiche menzionato in tale disposizione deve essere inteso nel senso che autorizza i raggruppamenti di deputati che oltrepassano le frontiere statali e favorisce la formazione di solidarietà ideologiche o di altro tipo a scapito delle appartenenze nazionali. Nella specie, la solidarietà perseguita sarebbe la volontà dei membri del gruppo TDI di godere degli stessi diritti e vantaggi concessi ai membri di altri gruppi politici. Secondo l'on. Martinez ─ che a tal proposito rileva l'esistenza, nel Parlamento attuale, di un altro gruppo avente un forte carattere tecnico che non è stato oggetto di contestazioni, vale a dire il Gruppo per l'Europa delle democrazie e delle diversità ─, il Parlamento avrebbe commesso un abuso di potere rifiutando la costituzione del gruppo TDI ed il Tribunale avrebbe applicato erroneamente la detta disposizione.

 

39 Occorre ricordare al riguardo che, dal momento che un ricorrente contesta l'interpretazione o l'applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere discussi di nuovo nel corso di un'impugnazione (v. sentenza 13 luglio 2000, causa C-210/98 P, Salzgitter/Commissione, Racc. pag. I-5843, punto 43). Infatti, se un ricorrente non potesse basare in tal modo la sua impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d'impugnazione sarebbe privato di una parte di significato (v., in particolare, sentenza 6 marzo 2003, causa C-41/00 P, Interporc/Commissione, Racc. pag. I-2125, punto 17).

 

40 Tuttavia risulta dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura di quest'ultima che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, sentenze 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punto 34; 8 gennaio 2002, causa C-248/99 P, Francia/Monsanto e Commissione, Racc. pag. I-1, punto 68, e Interporc/Commissione, cit., punto 15).

 

41 Orbene, nella specie, l'on. Martinez non ha indicato nel suo primo motivo le ragioni per cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto respingendo, rispettivamente ai punti 108-119 e 81-89 della sentenza impugnata, gli argomenti che aveva presentato in primo grado, ma si è limitato a riprodurre i detti argomenti.

 

42 Il primo motivo deve di conseguenza essere dichiarato manifestamente irricevibile.

 

Sul secondo motivo

 

43 Con il suo secondo motivo l'on. Martinez contesta, in sostanza, la legittimità del controllo effettuato dal Parlamento sulla conformità all'art. 29, n. 1, del regolamento della dichiarazione di costituzione del gruppo TDI ed i risultati di tale controllo.

 

44 Con la prima parte di tale motivo, l'on. Martinez sostiene che il Tribunale ha erroneamente interpretato l'art. 180 del regolamento affermando, alla prima frase del punto 101 della sentenza impugnata, che il Parlamento è competente a vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione delle disposizioni del suo regolamento interno. Infatti, secondo il ricorrente, le disposizioni del detto art. 180 consentono solo al Parlamento di adire la commissione per gli affari costituzionali per un parere, ma non attribuiscono in alcun caso a quest'ultimo un potere di controllo relativo alla corretta applicazione e interpretazione delle disposizioni del detto regolamento.

 

45 A tale riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che dai termini stessi dell'art. 180, n. 1, del regolamento risulta che qualora sorgano dubbi in merito all'applicazione o all'interpretazione del regolamento, o nel caso di un richiamo al regolamento ai sensi dell'art. 142 di quest'ultimo, il Presidente del Parlamento può deferire l'esame della questione alla commissione competente, formulazione che suffraga la tesi secondo cui il Parlamento può vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione delle disposizioni del suo regolamento interno.

 

46 Occorre constatare, in secondo luogo, che i nn. 2-5 dell'art. 180 del regolamento conferiscono alla commissione adita il potere di proporre emendamenti al regolamento (n. 2) o interpretazioni dello stesso che si presumono adottate se non sono state oggetto di contestazioni o che, qualora siano state oggetto di contestazioni da parte di un gruppo politico o di almeno trentadue deputati, possono essere adottate dal Parlamento a maggioranza dei voti espressi in presenza di almeno un terzo dei suoi membri (nn. 3-5).

 

47 Dalla lettura di tali disposizioni, combinata con quella dell'art. 180, n. 6, del regolamento, secondo cui le dette interpretazioni costituiscono un precedente per la futura applicazione ed interpretazione degli articoli in questione, risulta chiaramente che il Parlamento dispone del potere di controllo che l'on. Martinez gli nega.

 

48 Ne consegue che il Tribunale non ha commesso un errore di diritto affermando, al punto 101 della sentenza impugnata, che il Parlamento, ai sensi del detto art. 180, è competente a vigilare, eventualmente tramite la consultazione della commissione per gli affari costituzionali, sulla corretta applicazione e interpretazione delle disposizioni del suo regolamento interno.

 

49 La prima parte del secondo motivo deve di conseguenza essere dichiarata manifestamente infondata.

 

50 Con la seconda parte del secondo motivo, l'on. Martinez contesta al Tribunale di aver commesso un duplice errore. Da una parte, quest'ultimo affermerebbe erroneamente, all'art. 104 della sentenza impugnata, che la presunzione collegata all'esistenza di affinità politiche tra deputati che dichiarano di organizzarsi in gruppo è una presunzione confutabile poiché il semplice fatto di adottare una posizione comune e di costituire un gruppo per garantire a tutti i deputati il pieno esercizio del loro mandato parlamentare rifletterebbe proprio l'esistenza di affinità politiche ai sensi dell'art. 29, n. 1, del regolamento. D'altra parte, il Tribunale si sbaglierebbe, affermando, al punto 122 della stessa sentenza, che il fatto che nessuna iniziativa presentata a nome del gruppo TDI sia stata presentata da deputati appartenenti a più di una componente di tale gruppo conforta la totale mancanza di affinità politiche tra le componenti di questo. Secondo il ricorrente, infatti, in più occasioni, componenti politiche diverse del gruppo TDI si sono associate allo scopo di presentare un documento.

 

51 Quanto, in primo luogo, all'argomento del ricorrente secondo cui il fatto di adottare una posizione comune e di costituire un gruppo per garantire a tutti i deputati il pieno esercizio del loro mandato parlamentare rifletterebbe l'esistenza di affinità politiche, occorre rilevare che, come emerge in particolare dai punti 110-119 della sentenza impugnata, nella fattispecie è stata fornita la prova contraria della presunzione relativa all'esistenza di affinità politiche solo in quanto i deputati che hanno dichiarato la costituzione del gruppo TDI hanno espressamente escluso qualsiasi affinità politica tra loro, esclusione che non è stata confutata nell'ambito della presente impugnazione.

 

52 Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente giudicato, al punto 120 della detta sentenza, che il Parlamento non è assurto a giudice delle affinità politiche dei membri del gruppo TDI, ma si è limitato a constatare, alla luce della dichiarazione di costituzione del detto gruppo, che i suoi membri negavano apertamente qualsiasi affinità di tale natura, fornendo così essi stessi la prova contraria della presunzione confutabile relativa alle affinità politiche.

 

53 Quanto, in secondo luogo, all'argomento secondo cui, in più occasioni, componenti politiche diverse del gruppo TDI si sarebbero associate allo scopo di presentare un documento, elemento che conforterebbe l'esistenza di affinità politiche tra le dette componenti, occorre ricordare che, come emerge dagli artt. 225 CE e 58 dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è quindi il solo competente ad accertare e valutare i fatti pertinenti nonché a giudicare il valore da attribuire agli elementi di prova che gli sono stati sottoposti, salvo il caso di snaturamento dei detti fatti o elementi di prova (v., in tal senso, sentenze 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punti 49 e 66; 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatsatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I-8375, punto 194, e 7 novembre 2002, cause riunite C-24/01 P e C-25/01 P, Glencore e Compagnie Continentale/Commissione, Racc. pag. I-10119, punto 65).

 

54 Orbene, nella fattispecie, l'on. Martinez non ha fornito alla Corte elementi idonei a dimostrare l'esistenza di uno snaturamento degli elementi di prova sottoposti al Tribunale o di un'inesattezza materiale degli accertamenti di quest'ultimo riguardo ai documenti del fascicolo. Il ricorrente conferma al contrario, nella sua impugnazione, che gli elementi fatti valere a sostegno dell'affermazione secondo cui vi sarebbero affinità politiche tra le componenti del gruppo TDI sono tutti successivi all'atto controverso.

 

    55 La seconda parte del secondo motivo deve, di conseguenza, essere dichiarata in parte manifestamente infondata e in parte manifestamente irricevibile.

 

56 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre quindi respingere integralmente il secondo motivo.

 

Sul terzo motivo

 

57 Con il terzo motivo, che si suddivide in tre parti, l'on. Martinez fa valere una violazione del principio di parità di trattamento nei confronti dei membri del gruppo TDI.

 

58 Con la prima parte di questo motivo, l'on. Martinez sostiene che, al punto 165 della sentenza impugnata, il Tribunale sembra riconoscere l'esistenza di discriminazioni operate tra i deputati membri di un gruppo politico ed i deputati non iscritti, ma si limita ad indicare che disparità di trattamento siffatte derivano non dall'atto controverso, bensì da disposizioni del regolamento diverse dall'art. 29, n. 1, dello stesso ovvero da disposizioni di natura amministrativa, la cui legittimità non è stata contestata dinanzi ad esso. Orbene, anche se l'eccezione di illegittimità non fosse stata sollevata con riferimento a tali disposizioni, il Tribunale avrebbe dovuto trarre le conseguenze giuridiche di tali discriminazioni, che esso non può in alcun caso avallare.

 

59 A tale riguardo basta constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'on. Martinez, il Tribunale non ha per nulla avallato le disparità di trattamento esistenti tra i deputati membri dei gruppi politici ed i deputati non iscritti, in quanto tale giudice ha, al contrario, invitato il Parlamento, al punto 157 della sentenza impugnata, a verificare se tali disparità di trattamento tra queste due categorie di deputati siano tutte necessarie e giustificate in vista dei legittimi obiettivi perseguiti da tale istituzione e, all'occorrenza, a rimediare alle disparità contenute nelle disposizioni di organizzazione interna del Parlamento che non soddisfino tale requisito di necessità e che potrebbero quindi essere giudicate discriminatorie in occasione di un controllo di legittimità che venisse richiesto al giudice comunitario a proposito di atti del Parlamento adottati in applicazione di tali disposizioni.

 

60 In più occasioni e, in particolare, ai punti 155, 165 e 210 della sentenza impugnata, il Tribunale ha tuttavia precisato che le dette disparità di trattamento, la cui esistenza non è stata contestata dal Parlamento, derivano non dall'atto controverso, né dal combinato disposto degli artt. 29, n. 1, e 30 del regolamento, ma da varie altre disposizioni di organizzazione interna del Parlamento, identificate al punto 156 della stessa sentenza, la cui legittimità non è stata messa in discussione dal ricorrente dinanzi al Tribunale.

 

61 Inoltre, poiché l'on. Martinez non contesta di non aver fatto valere l'illegittimità delle dette disposizioni dinanzi al Tribunale, non può essere contestato a quest'ultimo di non aver tratto le conseguenze giuridiche dalle disparità di trattamento che fa valere.

 

62 La prima parte del terzo motivo deve, di conseguenza, essere dichiarata manifestamente infondata.

 

63 Con la seconda parte del terzo motivo, l'on. Martinez fa valere, da una parte, di essere oggetto di un trattamento discriminatorio in quanto, in occasione della costituzione di altri gruppi tecnici, non è mai stato svolto alcun esame preventivo in merito alla loro dichiarazione di costituzione presentata in buona e debita forma dal numero di deputati necessari e, dall'altra, che, sulla scorta di tali circostanze, il gruppo TDI poteva legittimamente confidare nell'interpretazione costante effettuata dal Parlamento dell'art. 29, n. 1, del regolamento.

 

64 A tale riguardo basta constatare che, in tale parte del terzo motivo, l'on. Martinez non ha indicato le ragioni per cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto respingendo ai punti 183-186 della sentenza impugnata gli argomenti che aveva presentato in primo grado, ma si è limitato a riprodurre tali argomenti.

 

65 Conformemente alla giurisprudenza citata al punto 40 della presente ordinanza, occorre quindi dichiarare la seconda parte del terzo motivo manifestamente irricevibile.

 

66 Con la terza parte del terzo motivo, l'on. Martinez sostiene che il Tribunale ha ingiustamente respinto gli elementi diretti a dimostrare la coerenza dei voti espressi dai membri del gruppo TDI, in quanto si trattava di fatti successivi all'atto controverso, mentre tali fatti sarebbero stati idonei a chiarire a tale giudice le affinità politiche reali esistenti tra i membri del gruppo TDI.

 

67 A tale riguardo occorre rilevare che tale censura si basa su una lettura manifestamente erronea della sentenza impugnata.

 

68 Da una parte, infatti, affermando al punto 189 della sentenza impugnata che la fondatezza della valutazione del Parlamento relativa alla non conformità della dichiarazione di costituzione del gruppo TDI all'art. 29, n. 1, del regolamento non era tale da essere inficiata dall'omogeneità dei voti dei membri di tale gruppo alle recenti sessioni, il Tribunale ha esplicitamente rinviato ai punti 123 e 124 della stessa sentenza, in cui ha rilevato, in particolare, che la convergenza dei suffragi osservata a livello del gruppo TDI poteva nascondere una profonda divergenza nelle motivazioni politiche individuali alla base del voto di ciascuno dei suoi membri e non può quindi essere considerata come indizio dell'esistenza di affinità politiche tra i membri del detto gruppo.

 

69 D'altra parte, al punto 191 della sentenza impugnata, il Tribunale ha anche considerato che, per i motivi esposti al punto 91 della stessa sentenza, l'eterogeneità dei voti espressi su questioni particolari dai membri di uno stesso gruppo politico non può essere considerata come un elemento atto a dimostrare la negazione esplicita di qualsiasi affinità politica tra questi ultimi. Al detto punto 91, il Tribunale ha affermato, infatti, che l'eterogeneità dei voti dei membri di uno stesso gruppo politico doveva essere considerata non come un indizio di mancanza di affinità politiche fra tali membri, ma come la manifestazione del principio d'indipendenza del mandato di deputato.

 

70 Ne consegue che il rigetto da parte del Tribunale degli elementi diretti a dimostrare la coerenza dei voti espressi dai membri del gruppo TDI non è per niente basato sulla semplice circostanza che tali voti sarebbero tutti successivi all'atto controverso.

 

71 Ciò premesso, occorre dichiarare manifestamente infondata la terza parte del terzo motivo e respingere integralmente il terzo motivo.

Sul quarto motivo

 

72 Nell'ambito del suo quarto motivo, l'on. Martinez fa valere una violazione del principio di democrazia. Secondo il ricorrente, tale principio osta a che le condizioni di esercizio di un mandato parlamentare vengano pregiudicate dalla non appartenenza del titolare di quest'ultimo ad un gruppo politico e sarebbe irrilevante, a tal proposito, il fatto che le disparità di trattamento tra deputati non iscritti e deputati membri di un gruppo politico derivino non dall'atto controverso, ma da disposizioni del regolamento contro le quali non è stata sollevata alcuna eccezione di illegittimità.

 

73 A tale riguardo occorre rilevare che il Tribunale ha giudicato, al punto 200 della sentenza impugnata, che il principio di democrazia non si oppone a che il Parlamento adotti misure di organizzazione interna miranti, al pari del combinato disposto degli artt. 29, n. 1, e 30 del regolamento, a consentirgli di adempiere nel modo migliore, in funzione delle sue caratteristiche, il ruolo istituzionale e gli obiettivi assegnatigli dai Trattati. Il Tribunale ha fatto riferimento ai punti 144-149 della detta sentenza nei quali è stata motivata tale conclusione.

 

74 Orbene, il ricorrente non ha presentato alcun argomento idoneo a dimostrare che la motivazione del Tribunale al riguardo era viziata da un errore di diritto.

 

75 Per quanto riguarda peraltro la constatazione del Tribunale secondo cui le disparità di trattamento tra deputati non iscritti e deputati membri di un gruppo politico non deriverebbero dall'atto controverso, ma da disposizioni di organizzazione interna del Parlamento contro le quali non è stata sollevata alcuna eccezione, occorre rilevare che l'on. Martinez non può contestare al Tribunale di non aver tratto le conseguenze giuridiche da tali disparità di trattamento, poiché, come è stato rilevato al punto 61 della presente ordinanza, egli non contesta di non aver messo in discussione la legittimità di tali disposizioni.

 

76 Pur ammettendo che egli intenda rimettere in questione la legittimità delle dette disposizioni con il presente ricorso, occorre rilevare che, ai sensi di una costante giurisprudenza, consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non ha fatto valere dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Orbene, nell'ambito di un ricorso del genere, la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado (v., in particolare, sentenze Commissione/Brazzelli Lualdi e a., cit., punto 59; 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/Commissione, Racc. pag. I-3111, punto 62, e Glencore e Compagnie Continentale/Commissione, cit., punto 62).

 

77 Ne consegue che il quarto motivo deve essere dichiarato manifestamente infondato e, nella parte in cui la ricorrente intende sollevare un nuovo motivo dinanzi alla Corte, manifestamente irricevibile.

 

Sul quinto motivo

 

78 Con il quinto motivo, l'on. Martinez fa valere una violazione del principio della libertà di associazione da parte del Tribunale, che non avrebbe per nulla dimostrato la ragione per cui la restrizione alla libertà di associazione, basata sul requisito di affinità politiche tra i membri di un gruppo, costituisce una misura legittima.

 

79 A tale riguardo, basta rilevare che il Tribunale, al punto 233 della sentenza impugnata, ha effettuato un rinvio esplicito ai punti 145-149 della detta sentenza, che contengono un'esposizione approfondita dei motivi per i quali la strutturazione del Parlamento in gruppi basati su affinità politiche risponde ad obiettivi legittimi.

 

80 Ciò premesso, occorre dichiarare manifestamente infondato il quinto motivo.

 

Sul sesto motivo

 

81 Quanto al sesto motivo, l'on. Martinez contesta infine al Tribunale l'inosservanza delle prassi parlamentari comuni agli Stati membri. Egli fa valere, più in particolare, che il Tribunale avrebbe commesso un errore ritenendo che gli esempi di diritto comparato dedotti a sostegno del suo ricorso non siano significativi.

 

82 A tale riguardo, occorre ricordare che, se il Tribunale, al punto 241 della sentenza impugnata, ha rilevato che le indicazioni fornite dal ricorrente pongono in risalto che la costituzione di gruppi tecnici o misti è ammessa in alcune assemblee parlamentari nazionali, esso ha aggiunto, al punto seguente della detta sentenza, che indicazioni di questo tipo non consentono invece di escludere che i parlamenti nazionali che, come il Parlamento, subordinano la costituzione nel loro seno di un gruppo ad un obbligo di affinità politiche adottino, nei confronti di una dichiarazione di costituzione di gruppo analoga a quella del gruppo TDI, un'interpretazione identica a quella adottata dal Parlamento nell'atto controverso. Secondo il Tribunale, indicazioni di questo tipo a maggior ragione non autorizzano a concludere che la costituzione di un gruppo come il gruppo TDI, che gli stessi membri espressamente dichiarano essere privo di qualsiasi carattere politico, sia possibile nella maggior parte dei parlamenti nazionali.

 

83 Nella fattispecie, basta constatare che risulta sia dalla formulazione stessa del sesto motivo sia dalla lettura del passaggio della sentenza impugnata contestato nell'ambito di tale motivo che il ricorrente tenta qui di rimettere in questione la valutazione di elementi di prova effettuata dal Tribunale. Orbene, come è stato rilevato al punto 53 della presente ordinanza, una tale valutazione non può essere sottoposta alla Corte nell'ambito di un'impugnazione, salvo il caso di snaturamento dei detti elementi.

 

84 Non essendo stato dedotto dal ricorrente un tale snaturamento, occorre dichiarare manifestamente irricevibile il sesto motivo.

 

85 Poiché i motivi dedotti dall'on. Martinez a sostegno della sua impugnazione sono in parte manifestamente irricevibili ed in parte manifestamente infondati, quest'ultima deve essere integralmente respinta.


Sulle spese

 

86 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la cui applicabilità è estesa al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Parlamento ne ha fatto domanda, l'on. Martinez, rimasto soccombente, va condannato alle spese del presente giudizio. Oltre alle proprie spese, l'on. Martinez sopporta anche le spese sostenute dal Parlamento nell'ambito del procedimento sommario nella causa C-488/01 P(R).

 

 

Per questi motivi, la Corte (seduta plenaria)

 

così provvede:

 

1) L'impugnazione è respinta.

 

2) L'on. Martinez è condannato alle spese del presente giudizio.

 

3) L'on. Martinez sopporterà anche le spese sostenute dal Parlamento europeo nell'ambito del procedimento sommario nella causa C-488/01 P(R).

 

                       (Seguono le firme)