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Corte di Giustizia delle Comunità europee (Terza Sezione), 12 agosto 2008

 

C-296/08 PPU, Ignacio Pedro Santesteban Goicoechea

 

 

              Nel procedimento C‑296/08 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Chambre de l’Instruction de la Cour d’appel de Montpellier (Francia) con decisione 3 luglio 2008, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nel procedimento di estradizione a carico di

 

Ignacio Pedro Santesteban Goicoechea,

 

 

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus, J. N. Cunha Rodrigues, A. Ó Caoimh e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capo unità

vista la domanda del giudice del rinvio 3 luglio 2008, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, di sottoporre il rinvio pregiudiziale a un procedimento d’urgenza conformemente all’art. 104 ter del regolamento di procedura,

vista la decisione della Terza Sezione 7 luglio 2008 di accogliere detta domanda,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 agosto 2008,

considerate le osservazioni presentate:

        per il sig. I. P. Santesteban Goicoechea, dall’avv. Y. Molina Ugarte, avocat;

        per il governo francese, dalla sig.ra E. Belliard, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A.-L. During, in qualità di agenti;

        per il governo spagnolo, dall’Abogacía del Estado;

        per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra S. Grünheid e dal sig. R. Troosters, in qualità di agenti,

sentito l’avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 31 e 32 della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1; in prosieguo: la «decisione quadro»).

2        La domanda è stata sollevata nell’ambito di un procedimento instaurato dinanzi alla Chambre de l’Instruction de la Cour d’appel de Montpellier (sezione istruttoria della Corte d’appello di Montpellier) a seguito di una richiesta di estradizione presentata il 2 giugno 2008 dalle autorità spagnole.

 Contesto normativo

 Il diritto internazionale

3        La convenzione europea di estradizione è stata sottoscritta a Parigi il 13 dicembre 1957. All’art. 10, rubricato «Prescrizione», essa dispone quanto segue:

«L’estradizione non sarà consentita se la prescrizione dell’azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta».

4        La convenzione europea per la repressione del terrorismo è stata aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977.

 Il diritto dell’Unione europea

5        La convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea è stata stabilita sulla base dell’art. K.3 del Trattato sull’Unione europea con atto del Consiglio 10 marzo 1995 e sottoscritta in pari data da tutti gli Stati membri (GU C 78, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione 1995»).

6        Ai sensi del suo art. 1, n. 1:

«La presente convenzione intende facilitare, tra gli Stati membri dell’Unione europea, l’applicazione della convenzione europea di estradizione [del 13 dicembre 1957], completandone le disposizioni».

7        La convenzione relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea, detta «convenzione di Dublino», è stata stabilita sulla base dell’art. K.3 del Trattato sull’Unione europea con atto del Consiglio 27 settembre 1996 e sottoscritta in pari data da tutti gli Stati membri (GU C 313, pag. 11; in prosieguo: la «convenzione 1996»).

8        All’art. 1 essa dispone, in particolare, quanto segue:

«1.      La presente convenzione è intesa a completare le disposizioni e facilitare l’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea:

      della convenzione europea di estradizione, del 13 dicembre 1957 (...),

      della convenzione europea per la repressione del terrorismo, del 27 gennaio 1977 (...),

      della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell’accordo di Schengen, del 14 giugno 1985 [tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese], relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni [GU 2000, L 239, pag. 19], nelle relazioni tra gli Stati membri che sono parti di tale convenzione (…)».

9        L’art. 8, n. 1, della convenzione 1996 così recita:

«L’estradizione non può essere rifiutata per il motivo che secondo la legge dello Stato membro richiesto l’azione penale o la pena sono prescritte».

10      Ai sensi del suo art. 18, nn. 2 e 3, la convenzione 1996 entra in vigore novanta giorni dopo la notifica da parte dello Stato membro che procede per ultimo alla sua adozione dell’espletamento delle procedure all’uopo richieste dalle sue norme costituzionali. Conformemente a tale disposizione, la convenzione 1996 non è ancora in vigore poiché non tutti gli Stati membri hanno proceduto alla sua adozione.

11      L’art. 18, n. 4, della convenzione 1996 enuncia quanto segue:

«Sino all’entrata in vigore della presente convenzione ciascuno Stato membro può dichiarare, nel momento in cui procede alla notifica di cui al paragrafo 2 o in qualsiasi altro momento, che la presente convenzione è applicabile, per quanto lo concerne, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione. Queste dichiarazioni hanno efficacia novanta giorni dopo la data del loro deposito».

12      L’art. 18, n. 5, della convenzione 1996 precisa che quest’ultima si applica soltanto alle domande presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore o alla data della sua messa in applicazione nelle relazioni tra lo Stato membro richiesto e lo Stato membro richiedente.

13      I ‘considerando’ 3-5 della decisione quadro sono così redatti:

«(3)   Tutti o alcuni degli Stati membri aderiscono ad una serie di convenzioni nel settore dell’estradizione. Tra queste si possono annoverare la convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e la convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977. I paesi nordici possiedono leggi sull’estradizione redatte in modo identico.

(4)       Inoltre, gli Stati membri hanno concluso tra loro le seguenti tre convenzioni concernenti in tutto o in parte l’estradizione, che fanno parte dell’acquis dell’Unione: la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni nelle relazioni tra gli Stati membri parte della convenzione (...), del 19 giugno 1990, la convenzione [1995] e la convenzione [1996].

(5)       L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia».

14      Questo, invece, il tenore dell’undicesimo ‘considerando’ della decisione quadro:

«Il mandato d’arresto europeo dovrebbe sostituire tra gli Stati membri tutti i precedenti strumenti in materia di estradizione, comprese le disposizioni del titolo III della convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen che riguardano tale materia».

15      L’art. 31 della decisione quadro, rubricato «Relazioni con gli altri strumenti giuridici», è redatto nei seguenti termini:

«1.      Fatta salva la loro applicazione nelle relazioni tra Stati membri e paesi terzi, le disposizioni contenute nella presente decisione quadro sostituiscono, a partire dal 1° gennaio 2004, le corrispondenti disposizioni delle convenzioni seguenti applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra gli Stati membri:

a)      convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, il relativo protocollo addizionale del 15 ottobre 1975, il relativo secondo protocollo aggiuntivo del 17 marzo 1978 e la convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977 per la parte concernente l’estradizione;

b)      accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione del 26 maggio 1989;

c)      convenzione [1995];

d)      convenzione [1996];

e)      titolo III, capitolo 4, della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

2.      Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell’adozione della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di quest’ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.

Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo l’entrata in vigore della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre il contenuto di quest’ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato, segnatamente fissando termini più brevi di quelli dell’articolo 17, estendendo l’elenco dei reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, riducendo ulteriormente i motivi di rifiuto di cui agli articoli 3 e 4 o abbassando la soglia di cui all’articolo 2, paragrafo 1 o 2.

Gli accordi e le convenzioni di cui al secondo comma non possono in alcun caso pregiudicare le relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi.

Gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente decisione quadro gli accordi e le intese esistenti di cui al primo comma che vogliono continuare ad applicare.

Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese come previsto al secondo comma.

3.      Laddove gli accordi e le convenzioni di cui al paragrafo 1 si applichino a territori degli Stati membri ovvero a territori per i quali uno Stato membro si assume la competenza per le relazioni esterne, ai quali non si applica la presente decisione quadro, tali strumenti continuano a disciplinare le relazioni esistenti tra tali territori e gli altri Stati membri».

16      L’art. 32 della decisione quadro, rubricato «Disposizione transitoria», prevede:

«Le richieste di estradizione ricevute anteriormente al 1° gennaio 2004 continueranno ad essere disciplinate dagli strumenti esistenti in materia di estradizione. Le richieste ricevute a partire dal 1° gennaio 2004 saranno soggette alle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro. Tuttavia ogni Stato membro può, al momento dell’adozione della presente decisione quadro da parte del Consiglio, fare una dichiarazione secondo cui in qualità di Stato dell’esecuzione esso continuerà a trattare le richieste relative a reati commessi prima di una data da esso precisata conformemente al sistema di estradizione applicabile anteriormente al 1° gennaio 2004. La data in questione non può essere posteriore al 7 agosto 2002. Tale dichiarazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale [delle Comunità europee] e può essere ritirata in qualsiasi momento».

17      Conformemente all’art. 32 della decisione quadro, la Repubblica francese ha reso la seguente dichiarazione (GU 2002, L 190, pag. 19):

«[L]a Francia dichiara che in qualità di Stato dell’esecuzione continuerà a trattare le richieste relative a reati commessi prima del 1° novembre 1993 – data di entrata in vigore del trattato sull’Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 – secondo il sistema di estradizione applicabile anteriormente al 1° gennaio 2004».

 La normativa nazionale

18      La legge n. 204 del 9 marzo 2004, recante adeguamento della giustizia agli sviluppi della criminalità (JORF del 10 marzo 2004, pag. 4567), ha trasposto la decisione quadro, introducendo a tal fine nel codice di procedura penale francese gli articoli da 695‑11 a 695‑51.

19      La medesima legge ha previsto altresì le disposizioni di attuazione delle convenzioni 1995 e 1996.

20      La legge n. 1345 del 9 dicembre 2004 ha autorizzato la ratifica della convenzione 1996 (JORF del 10 dicembre 2004, pag. 20876).

21      Il decreto n. 770 dell’8 luglio 2005 reca pubblicazione di detta convenzione (JORF del 10 luglio 2005, pag. 11358). È precisato che essa trova applicazione a partire dal 1° luglio 2005.

 Causa principale e questioni pregiudiziali

22      L’11 ottobre 2000, sul fondamento della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, il governo spagnolo presentava richiesta di estradizione del sig. Santesteban Goicoechea per fatti che sarebbero stati commessi sul territorio spagnolo nei mesi di febbraio e marzo 1992 e qualificati come reati di detenzione di armi da guerra, detenzione illecita di esplosivi, uso illegittimo di un veicolo a motore altrui, sostituzione di targhe di veicoli e appartenenza ad organizzazione terroristica. Sulla richiesta, il 19 giugno 2001, la Chambre de l’Instruction della Corte d’appello di Versailles rendeva parere sfavorevole facendo valere che secondo la legislazione francese i fatti sui quali si fondava la domanda di estradizione erano prescritti.

23      Il 31 marzo 2004 le autorità giudiziarie spagnole spiccavano nei confronti del sig. Santesteban Goicoechea un mandato di arresto europeo relativo ai medesimi reati elencati nella domanda di estradizione dell’11 ottobre 2000. Nelle osservazioni scritte il governo francese faceva presente di non aver dato seguito al mandato. Tenuto conto della data dei fatti e della dichiarazione resa in conformità dell’art. 32 della decisione quadro, detto mandato poteva valere, infatti, solo come domanda di arresto provvisorio, da trattare secondo il sistema di estradizione applicabile anteriormente al 1° gennaio 2004, vale a dire secondo la convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957. Orbene, secondo la legislazione francese la prescrizione dei fatti sarebbe stata acquisita. In ogni caso, il sig. Santesteban Goicoechea scontava in Francia una pena detentiva, per cui l’eventuale consegna allo Stato membro richiedente avrebbe potuto essere effettuata solo dopo che detta pena fosse stata eseguita.

24      Il sig. Santesteban Goicoechea doveva essere rimesso in libertà il 6 giugno 2008. Come è stato precisato all’udienza dal governo spagnolo, siccome era impossibile avvalersi di un mandato di arresto europeo considerate, da un lato, la data dei fatti e, dall’altro, la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 32 della decisione quadro ricordata dalle autorità francesi, il 27 maggio 2008 lo Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional (Spagna) avanzava una richiesta di arresto provvisorio per i medesimi fatti, in vista di una domanda di estradizione a norma della convenzione 1996. Il 28 maggio 2008 il sig. Santesteban Goicoechea veniva posto sotto custodia cautelare in attesa di estradizione dal procuratore della Repubblica francese.

25      Il 2 giugno 2008 le autorità spagnole sollecitavano l’estradizione del sig. Santesteban Goicoechea sul fondamento della convenzione 1996.

26      Il procuratore generale chiedeva alla Chambre de l’Instruction della Corte d’appello di Montpellier di voler emettere parere favorevole alla domanda delle autorità spagnole.

27      Il sig. Santesteban Goicoechea rifiutava di essere consegnato alle autorità spagnole adducendo in particolare che il Regno di Spagna non può invocare le disposizioni della convenzione 1996.

28      Il giudice del rinvio ha osservato che, all’art. 31, la decisione quadro prevede di sostituire con effetto 1° gennaio 2004 le disposizioni corrispondenti delle convenzioni nel prosieguo espressamente elencate, applicabili in materia di estradizione tra gli Stati membri. Tra di esse, all’art. 31, n. 1, lett. d), figurerebbe la convenzione 1996.

29      L’art. 31, n. 2, della decisione quadro prevederebbe la possibilità che gli Stati membri interessati continuino ad applicare gli accordi bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell’adozione della decisione quadro, a condizione, tuttavia, che notifichino tali accordi nei tre mesi successivi all’entrata in vigore della decisione. Ebbene, il Regno di Spagna non avrebbe notificato alcunché in proposito.

30      Il giudice del rinvio s’interroga altresì sull’interpretazione dell’art. 32 della decisione quadro, visto che nel procedimento principale è invocata una convenzione applicabile in Francia dal 1° luglio 2005.

31      In tali circostanze la Chambre de l’Instruction della Corte d’appello di Montpellier ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)       Se il difetto di notifica ai sensi dell’art. 31, n. 2, della decisione quadro (...) da parte di uno Stato membro, nella fattispecie [il Regno di] Spagna, dell’intenzione di continuare ad applicare accordi bilaterali o multilaterali comporti, dato l’uso del termine “sostituisc[e]” all’art. 31 di detta decisione quadro, l’impossibilità per tale Stato membro di avvalersi nei rapporti con un altro Stato, nella fattispecie la [Repubblica francese], che ha reso una dichiarazione ai sensi dell’art. 32 della decisione quadro, di procedure diverse da quella del mandato di arresto europeo.

In caso di risposta negativa alla questione precedente:

2)      Se le riserve avanzate dallo Stato dell’esecuzione permettano a quest’ultimo di applicare [la convenzione 1996], dunque anteriore al 1° gennaio 2004, entrata però in vigore nello Stato dell’esecuzione successivamente alla data del 1° gennaio 2004 stabilita all’art. 32 della decisione quadro».

 Sul procedimento d’urgenza

32      Con lettera 3 luglio 2008, pervenuta alla cancelleria della Corte lo stesso giorno, la Chambre de l’Instruction della Corte d’appello di Montpellier ha chiesto che il rinvio pregiudiziale fosse trattato con il procedimento di urgenza previsto all’art. 104 ter del regolamento di procedura.

33      Il giudice del rinvio ha motivato la richiesta con l’argomento che il sig. Santesteban Goicoechea, scontata la pena del carcere, è ancora detenuto a titolo di custodia cautelare in attesa di estradizione disposta nel quadro del procedimento di estradizione in cui si è maturata la questione pregiudiziale.

34      La Terza Sezione della Corte, sentito l’avvocato generale, ha deciso, il 7 luglio 2008, di accogliere la domanda del giudice nazionale e di trattare il rinvio pregiudiziale con procedimento d’urgenza.

 Sulla competenza della Corte

35      Dalla decisione del giudice del rinvio risulta che la domanda di pronuncia pregiudiziale è fondata sull’art. 234 CE, mentre l’interpretazione richiesta ha ad oggetto la decisione quadro, una misura adottata ai sensi del titolo VI del Trattato UE.

36      Occorre però rilevare subito che, in conformità dell’art. 46, lett. b), UE, le disposizioni dei Trattati CE e CEEA relative alle competenze della Corte e all’esercizio di tali competenze, tra le quali figura l’art. 234 CE, sono applicabili a quelle del titolo VI del Trattato UE, alle condizioni previste dall’art. 35 UE. Ne risulta che il regime previsto all’art. 234 CE è destinato ad applicarsi alla competenza pregiudiziale della Corte ai sensi dell’art. 35 UE, fatte salve le condizioni previste da tale disposizione (v., in questo senso, sentenze 16 giugno 2005, causa C‑105/03, Pupino, punti 19 e 28, e 28 giugno 2007, causa C‑467/05, Dell’Orto, Racc. pag. I‑5557, punto 34).

37      La Repubblica francese ha comunicato, con una dichiarazione del 14 marzo 2000 avente effetto dall’11 luglio 2000, di accettare la competenza della Corte di giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale sugli atti di cui all’art. 35 UE conformemente alle modalità stabilite nel n. 3, lett. b), di tale articolo (GU 2005, L 327, pag. 19).

38      In tale contesto, il fatto che la decisione di rinvio non richiami l’art. 35 UE, ma si riferisca all’art. 234 CE, non può, da solo, determinare l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, tanto più che il Trattato UE non stabilisce, né espressamente né implicitamente, in quale forma il giudice nazionale debba presentare la domanda di pronuncia pregiudiziale (v. sentenza Dell’Orto, cit., punto 36).

39      Peraltro, come il governo francese precisa nelle osservazioni, anche se dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato francese risulta che le Chambres de l’Instruction delle Corti di appello esercitano, allorché rendono il proprio parere su una richiesta di estradizione, una competenza amministrativa, non è possibile concludere che tali organi non sono giurisdizioni nel senso dell’art. 234 CE.

40      Secondo una giurisprudenza costante, infatti, per valutare se l’organo remittente possiede le caratteristiche di un giudice ai sensi dell’art. 234 CE, questione unicamente di diritto comunitario, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali l’origine legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v., in particolare, sentenza 31 maggio 2005, causa C‑53/03, Syfait e a., Racc. pag. I‑4609, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi a loro pende una lite e se essi sono stati chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale (v., in particolare, sentenze Syfait e a., cit., punto 29, e 27 aprile 2006, causa C‑96/04, Standesamt Stadt Niebüll, Racc. pag. I‑3561, punto 13).

41      È fuori discussione che le Chambres de l’Instruction delle Corti di appello soddisfano dette condizioni di origine legale, di carattere permanente e di indipendenza. Il loro intervento in materia di estradizione è obbligatorio e la procedura che applicano ha carattere giurisdizionale, con contraddittorio a beneficio non solo del diretto interessato ma anche del Pubblico Ministero. Esse verificano la legalità dell’estradizione e rendono un parere motivato. Un eventuale parere sfavorevole, divenuto definitivo, mette fine al procedimento di estradizione e comporta che la persona sottoposta a custodia in attesa di estradizione sia rimessa d’ufficio in libertà. Inoltre, come il governo francese ha illustrato nelle osservazioni, la Cour de cassation ammette, dal 1984, il ricorso per cassazione contro i pareri delle Chambres de l’Instruction che si presumono viziati nella forma o nella procedura. Una possibilità di ricorso, questa, ormai consacrata dall’art. 696-15 del codice di procedura penale francese. Infine, quando è investita di un ricorso contro il parere di una chambre de l’Instruction nell’interesse della legge, la Cour de cassation si pronuncia sulle condizioni di fondo dell’estradizione.

42      Tutto ciò considerato, la Corte di giustizia è competente a rispondere alle questioni sollevate.

 Sulle questioni pregiudiziali

43      In limine, il sig. Santesteban Goicoechea chiede alla Corte di dichiarare contrario ai principi generali del diritto vigenti nel territorio dell’Unione, in particolare ai principi di certezza del diritto, legittimità e irretroattività della legge penale più sfavorevole, applicargli la convenzione 1996 per fatti rispetto ai quali la Chambre de l’Instruction de la Cour d’appel de Versailles già ha dichiarato, con sentenza 19 giugno 2001, l’acquisita prescrizione secondo la legislazione francese e reso parere sfavorevole all’estradizione.

44      Egli fa valere che, quand’anche le convenzioni di estradizione trovino applicazione a fatti anteriori alla loro entrata in vigore, una nuova convenzione di estradizione non potrebbe avere l’effetto di rimettere in discussione situazioni ormai decise.

45      Ebbene, si deve constatare che l’argomentazione preliminare del sig. Santesteban Goicoechea, poiché concerne i problemi di applicazione successiva nel tempo della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e della convenzione 1996, esula dal contesto della risposta alle questioni pregiudiziali e dall’interpretazione degli artt. 31 e 32 della decisione quadro.

46      È opportuno ricordare che, a norma dell’art. 35 UE, spetta al giudice nazionale e non alle parti nella causa principale adire la Corte. La facoltà di determinare le questioni da sottoporre alla Corte è quindi riservata al giudice nazionale e le parti non possono modificarne il tenore (v., in particolare, quanto all’art. 234 CE, sentenze 9 dicembre 1965, causa 44/65, Singer, Racc. pag. 951, in particolare pag. 959, nonché 17 settembre 1998, causa C‑412/96, Kainuun Liikenne e Pohjolan Liikenne, Racc. pag. I‑5141, punto 23).

47      Peraltro, rispondere alla richiesta avanzata dal sig. Santesteban Goicoechea, menzionata al punto 43 della presente sentenza, sarebbe incompatibile con il ruolo assegnato alla Corte dall’art. 35 UE e con l’obbligo della Corte di dare ai governi degli Stati membri e alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’art. 23 del suo Statuto, tenuto conto del fatto che, in base alla suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio (v., in particolare, quanto all’art. 234 CE, sentenze 20 marzo 1997, causa C‑352/95, Phytheron International, Racc. pag. I‑1729, punto 14, e Kainuun Liikenne e Pohjolan Liikenne, cit., punto 24).

 Sulla prima questione

48      Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 31 della decisione quadro debba essere interpretato nel senso che, tenuto conto del termine «sostituisc[e]» impiegato nel suo n. 1, il difetto di notifica, da parte di uno Stato membro quale il Regno di Spagna, dell’intenzione di applicare accordi bilaterali o multilaterali conformemente all’art. 31, n. 2, di detta decisione rende impossibile a tale Stato membro avvalersi di procedure di estradizione diverse da quella del mandato di arresto europeo nelle relazioni con un altro Stato membro, nella fattispecie la Repubblica francese, che ha reso una dichiarazione ai sensi dell’art. 32 della decisione quadro.

49      Il sig. Santesteban Goicoechea sostiene che il termine «sostituisc[e]» non è minimamente ambiguo e che, non avendo il Regno di Spagna notificato di voler mantenere l’applicazione della convenzione 1996, tale convenzione non può essere applicata tra il Regno di Spagna e la Repubblica francese. Le interpretazioni proposte dal governo francese e dalla Commissione nelle rispettive osservazioni scritte sarebbero mere deduzioni.

50      Il governo francese, il governo spagnolo e la Commissione ritengono, al contrario, che l’art. 31 della decisione quadro non possa trovare applicazione nel procedimento principale.

51      Ebbene, risulta dai suoi ‘considerando’ 5, 7 e 11 che la decisione quadro, al fine di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alle procedure di estradizione allora applicabili, intende sostituire il sistema multilaterale di estradizione tra gli Stati membri fondato sulla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 con un sistema di consegna tra le autorità giudiziarie. Ilconsiderando’ 11 precisa che «[i]l mandato d’arresto europeo dovrebbe sostituire tra gli Stati membri tutti i precedenti strumenti in materia di estradizione».

52      I ‘considerando’ 3 e 4 della decisione quadro menzionano le convenzioni applicabili fra tutti o alcuni degli Stati membri nonché le convenzioni concluse dagli Stati membri e ormai parte dell’acquis dell’Unione, tra le quali la convenzione 1996.

53      Conformemente all’obiettivo indicato nel preambolo della decisione quadro, l’art. 31, n. 1, della medesima prevede la sostituzione tra gli Stati membri delle convenzioni ch’esso stesso elenca con il sistema del mandato di arresto europeo introdotto dalla decisione quadro. Fra tali convenzioni figurano quelle citate ai ‘considerando’ 3 e 4 della decisione quadro e dunque anche la convenzione 1996.

54      L’art. 31, n. 2, della decisione quadro permette agli Stati membri di continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell’adozione della decisione medesima o di concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo la sua entrata in vigore nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di detta decisione e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.

55      Tale disposizione non può, però, riferirsi alle convenzioni citate all’art. 31, n. 1, della decisione quadro, giacché quest’ultima ha proprio lo scopo di sostituire dette convenzioni introducendo un sistema più semplice ed efficace. Come la Commissione ha fatto presente nelle osservazioni e il governo spagnolo ha sottolineato all’udienza, l’art. 31, n. 2, della decisione quadro riguarda altre convenzioni, con le quali gli Stati membri vanno oltre la decisione quadro agevolando o semplificando le procedure di consegna, ma sempre nell’ambito del mandato di arresto europeo.

56      Ne consegue che la convenzione 1996 non fa parte degli accordi o delle intese bilaterali o multilaterali per i quali l’art. 31, n. 2, della decisione quadro prevede la possibilità di notifica.

57      D’altra parte, il sistema del mandato di arresto europeo si applica solo alle condizioni previste dalla decisione quadro, in particolare, conformemente al suo art. 32, solo alle domande ricevute dopo il 1° gennaio 2004 e sempre che lo Stato membro dell’esecuzione non abbia reso alcuna dichiarazione ai sensi di tale disposizione al fine di circoscrivere l’ambito di applicazione temporale del nuovo sistema.

58      Pertanto, come ha precisato la Commissione, la sostituzione, prevista all’art. 31, n. 1, della decisione quadro, delle convenzioni ivi elencate non comporta la cessazione di tali convenzioni, che restano pertinenti qualora uno Stato membro abbia reso apposita dichiarazione a norma dell’art. 32 della decisione medesima, nonché in altri contesti in cui il sistema del mandato di arresto europeo non sarebbe applicabile.

59      Ne consegue che gli artt. 31 e 32 della decisione quadro riguardano situazioni distinte che si escludono a vicenda. Infatti, mentre l’art. 31, rubricato «Relazioni con gli altri strumenti giuridici», tratta delle conseguenze dell’applicazione del sistema del mandato di arresto europeo sulle convenzioni internazionali in materia di estradizione, l’art. 32, rubricato «Disposizione transitoria», riguarda l’ipotesi in cui tale ultimo sistema non trovi applicazione.

60      Nella fattispecie, la Repubblica francese ha reso una dichiarazione a norma dell’art. 32 della decisione quadro in cui ha precisato che, in qualità di Stato dell’esecuzione, continuerà a trattare le richieste relative a reati commessi prima del 1° novembre 1993, data dell’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, secondo il sistema di estradizione applicabile anteriormente al 1° gennaio 2004.

61      Tale è la richiesta avanzata dalle autorità spagnole nei confronti del sig. Santesteban Goicoechea, visto che i fatti a lui contestati sarebbero stati commessi nei mesi di febbraio e marzo 1992.

62      Siccome il sistema del mandato di arresto europeo previsto dalla decisione quadro non è applicabile a tale domanda, l’art. 31 di detta decisione non è pertinente.

63      Occorre pertanto risolvere la prima questione pregiudiziale rispondendo che l’art. 31 della decisione quadro deve essere interpretato nel senso che riguarda esclusivamente l’ipotesi di applicazione del sistema del mandato di arresto europeo, applicazione che non ricorre allorché l’estradizione concerne reati commessi prima della data stabilita dallo Stato membro richiesto in una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 32 della decisione quadro.

 Sulla seconda questione

64      Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 32 della decisione quadro debba essere interpretato nel senso che osta all’applicazione, da parte dello Stato membro dell’esecuzione, della convenzione 1996 qualora essa sia divenuta applicabile in tale Stato solo dopo il 1° gennaio 2004.

65      Secondo il sig. Santesteban Goicoechea, ammettere che l’espressione «sistema di estradizione applicabile anteriormente al 1° gennaio 2004», che ricorre all’art. 32 della decisione quadro, comprenda la convenzione 1996, applicabile tra il Regno di Spagna e la Repubblica francese soltanto dopo il 1° luglio 2005, sarebbe contrario alla lettera e allo spirito della dichiarazione resa dalla Repubblica francese a norma del detto art. 32.

66      I governi francese e spagnolo nonché la Commissione ritengono che l’espressione «sistema di estradizione applicabile anteriormente al 1° gennaio 2004» serva, nella decisione quadro, a stabilire una distinzione tra, da un lato, il sistema di estradizione costituito dalle convenzioni in vigore al momento dell’adozione di detta decisione e citate nel preambolo nonché all’art. 31, n. 1, della stessa e, dall’altro, il sistema del mandato di arresto europeo elaborato dalla decisione medesima che ne prevederebbe l’applicazione alle domande presentate dopo il 1° gennaio 2004. Tale espressione non intenderebbe «congelare» l’assetto delle convenzioni citate al detto art. 31, n. 1, né impedire il miglioramento del sistema di estradizione fondato sulla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.

67      Il governo francese, il governo spagnolo e la Commissione fanno valere altresì che le convenzioni 1995 e 1996 non erano ancora in vigore alla data del 1° gennaio 2004, che non lo sono tuttora e che perderebbero ogni effetto utile se gli Stati membri non potessero più adottare le procedure richieste dai rispettivi ordinamenti nazionali per dar loro attuazione. Ora, tali convenzioni costituirebbero un acquis dell’Unione che gli Stati membri sarebbero tenuti ad integrare e resterebbero utili nei casi in cui il sistema del mandato di arresto europeo non trova applicazione nonché nei rapporti di estradizione con gli Stati terzi associati nell’ambito dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985. Del resto, il Consiglio avrebbe incoraggiato gli Stati membri a continuare a ratificarle nonostante l’adozione della decisione quadro.

68      La Commissione osserva infine che la Repubblica francese potrebbe in ogni momento ritirare la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 32 della decisione quadro, con la conseguenza di far diventare il sistema del mandato di arresto europeo immediatamente applicabile. Risulta pertanto difficile capire in cosa l’applicazione della convenzione 1996, una volta entrato in vigore il sistema della decisione quadro, impedisca la progressione parziale verso il mandato di arresto europeo.

69      Ebbene, emerge tanto dal preambolo quanto dagli artt. 31 e 32 della decisione quadro che con l’espressione «sistema di estradizione applicabile anteriormente al 1° gennaio 2004» l’art. 32 allude in particolare a tutte le convenzioni citate ai ‘considerando’ 3 e 4 nonché all’art. 31, n. 1, della decisione quadro. Tali convenzioni sono basate sulla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, in quanto la modificano o la completano. In particolare, la convenzione 1996 dichiara, all’art. 1, di mirare a completare le disposizioni e a facilitare l’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione anzitutto della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.

70      Tuttavia, come la Commissione ha precisato all’udienza, l’utilizzo del termine «applicabile» non può comportare che le convenzioni citate diventino applicabili unicamente perché la decisione quadro è entrata in vigore. Infatti, perché una convenzione sia applicabile tra due Stati membri, entrambi devono essere vincolati da detta convenzione.

71      Il termine «applicabile» non può essere riferito unicamente alle convenzioni che sarebbero state effettivamente applicabili tra gli Stati membri alla data del 1° gennaio 2004.

72      Infatti, il sistema di dichiarazione previsto alla terza e alla quarta frase dell’art. 32 della decisione quadro intende permettere, in via eccezionale, di estendere il regime previsto alla prima frase del medesimo articolo a richieste ricevute dopo il 1° gennaio 2004. Così, come nulla vieta di rendere applicabili negli Stati membri interessati, tra la data dell’adozione della decisione quadro e il 1° gennaio 2004, strumenti esistenti in materia di estradizione, nulla osta a che uno Stato membro renda applicabile, dopo il 1° gennaio 2004, una convenzione facente parte del regime di estradizione sostituito dal sistema del mandato di arresto europeo a situazioni cui detto sistema non si applica.

73      Come hanno giustamente sostenuto i governi francese e spagnolo nonché la Commissione, l’indicazione della data del 1° gennaio 2004 serve essenzialmente a stabilire il limite tra l’ambito di applicazione del sistema di estradizione previsto dalle convenzioni e quello del sistema del mandato di arresto europeo elaborato nella decisione quadro e destinato ad essere applicato, in linea di principio, a tutte le domande presentate dopo il 1° gennaio 2004.

74      Mettere in atto convenzioni come quella del 1996 non pregiudica il sistema del mandato di arresto europeo previsto dalla decisione quadro poiché, conformemente all’art. 31, n. 1, di detta decisione, convenzioni siffatte possono essere utilizzate solo quando il sistema del mandato di arresto europeo non trova applicazione.

75      Di conseguenza, mettere in atto convenzioni in materia di estradizione posteriormente al 1° gennaio 2004 può solo avere lo scopo di migliorare il sistema di estradizione in circostanze in cui il sistema del mandato di arresto europeo non è applicabile. Come è stato osservato al punto 58 della presente sentenza, infatti, le convenzioni in materia di estradizione restano pertinenti nei casi oggetto di apposita dichiarazione di uno Stato membro a norma dell’art. 32 della decisione quadro, ma anche in altre situazioni in cui il sistema del mandato di arresto europeo non sarebbe applicabile.

76      Tale scopo non è certo contrario agli obiettivi della decisione quadro poiché, come risulta dal suo ‘considerando’ 5, quest’ultima intende, con l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alle procedure di estradizione in vigore al momento della sua adozione.

77      L’applicazione, tra due Stati membri, della convenzione 1996 è inoltre conforme agli obiettivi dell’Unione. In proposito occorre ricordare che tale convenzione fa parte dell’acquis dell’Unione e che, con atto 27 settembre 1996, il Consiglio ne ha raccomandato l’adozione agli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

78      Infine, come ha ricordato la Commissione, l’art. 32 della decisione quadro prevede espressamente che una dichiarazione resa da uno Stato membro a norma di tale disposizione possa essere ritirata in qualsiasi momento, ciò che comporterebbe, se non è precisato altro, l’applicazione immediata del sistema del mandato di arresto europeo anche a fatti anteriori alla data indicata nella dichiarazione così ritirata.

79      Tenuto conto di questa facoltà di ritirare la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 32 della decisione quadro, non si può utilmente sostenere che uno Stato membro che l’ha resa non abbia anche la facoltà di dichiarare applicabile la convenzione 1996 dopo il 1° gennaio 2004 per disciplinare, in particolare, le situazioni in cui il sistema del mandato di arresto europeo non si applica, atteso che, come ha sottolineato la Commissione, tale convenzione va nella stessa direzione del mandato di arresto europeo contribuendo a facilitare le estradizioni tra gli Stati membri.

80      Secondo una giurisprudenza costante, le norme di procedura si applicano, come si ritiene in generale, a tutte le controversie pendenti all’atto della loro entrata in vigore, a differenza delle norme sostanziali, che, in linea di principio, non riguardano situazioni maturate anteriormente alla loro entrata in vigore (sentenza Dell’Orto, cit., punto 48). L’art. 18, n. 5, della convenzione 1996 prevede che quest’ultima si applichi alle domande presentate posteriormente alla data della sua attuazione nelle relazioni tra lo Stato membro richiesto e quello richiedente. Da parte sua l’art. 32 della decisione quadro stabilisce che per le richieste ricevute a partire dal 1° gennaio 2004 vale il sistema del mandato di arresto europeo. Anche se né le une né le altre si applicano alle domande pendenti, bensì a quelle presentate dopo una certa data, tutte e due le nuove normative si applicano alle domande concernenti fatti accaduti anteriormente alla data della loro attuazione.

81      Tutto ciò considerato, occorre risolvere la seconda questione rispondendo che l’art. 32 della decisione quadro deve essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione, da parte dello Stato membro dell’esecuzione, della convenzione 1996, anche se quest’ultima è divenuta applicabile in tale Stato posteriormente al 1° gennaio 2004.

 Sulle spese

82      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

                        Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)      L’art. 31 della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che riguarda esclusivamente l’ipotesi di applicazione del sistema del mandato di arresto europeo, applicazione che non ricorre allorché l’estradizione concerne reati commessi prima della data stabilita dallo Stato membro richiesto in una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 32 della decisione.

2)      L’art. 32 della decisione quadro 2002/584 non osta all’applicazione, da parte dello Stato membro dell’esecuzione, della convenzione relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea, stabilita con atto del Consiglio 27 settembre 1996 e sottoscritta in pari data da tutti gli Stati membri, anche se tale convenzione è divenuta applicabile in detto Stato solo posteriormente al 1° gennaio 2004.

                         (Seguono le firme)