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Corte di Giustizia delle Comunità europee (Seconda Sezione), 4 giugno 2009

 

C-241/07, JK Otsa TaluPõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

 

 

Nel procedimento C‑241/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Riigikohus (Estonia), con decisione 14 maggio 2007, pervenuta in cancelleria il 21 maggio 2007, nella causa

 

JK Otsa Talu

contro

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA),

 

LA CORTE (Seconda Sezione),

 

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, J. Makarczyk (relatore), L. Bay Larsen e dalla sig.ra C. Toader, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 aprile 2008,

considerate le osservazioni presentate:

        per la JK Otsa Talu OÜ, dall’avv. K. Sild, advokaat,

        per il governo estone, dal sig. L. Uibo, in qualità di agente,

        per il governo greco, dalla sig.ra S. Charitaki e dal sig. V. Kontolaimos, in qualità di agenti,

        per il governo polacco, dal sig. T. Nowakowski, in qualità di agente,

        per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra E. Randvere, dal sig. J. Schieferer e dalla sig.ra Z. Malůšková, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 ottobre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1         La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 2223 (GU L 379, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1257/1999»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra la JK Otsa Talu OÜ (in prosieguo: la «Otsa Talu»), succeduta alla Agrofarm AS (in prosieguo: la «Agrofarm»), ed il Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) (ufficio di informazione e dei registri agricoli; in prosieguo: il «PRIA») in merito al rifiuto di concedere un sostegno alla produzione a basso impatto ambientale nell’ambito del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola (FEAOG).

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

3        Il regolamento n. 1257/1999 definisce il quadro del sostegno comunitario per uno sviluppo rurale sostenibile.

4        Secondo il ventinovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1257/1999, gli strumenti agroambientali dovrebbero assumere un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda della società di servizi nel settore ambientale.

5        Conformemente al trentunesimo ‘considerando’ di tale regolamento, il regime di aiuti agroambientali dovrebbe continuare a incoraggiare gli agricoltori ad operare nell’interesse dell’intera società, introducendo o mantenendo metodi di produzione compatibili con le crescenti esigenze di tutela e miglioramento dell’ambiente, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica, nonché con la necessità di salvaguardare lo spazio naturale e il paesaggio.

6        L’art. 22 di detto regolamento ha il seguente tenore letterale:

«Il sostegno a metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell’ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (misure agroambientali) contribuisce alla realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie in materia di agricoltura, ambiente e benessere degli animali da allevamento.

Tale sostegno è inteso a promuovere:

a)      forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e con il miglioramento dell’ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica,

b)      l’estensivizzazione, favorevole all’ambiente, della produzione agricola e la gestione dei sistemi di pascolo a scarsa intensità,

c)      la tutela di ambienti agricoli ad alto valore naturale esposti a rischi,

d)      la salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli,

e)      il ricorso alla pianificazione ambientale nell’ambito della produzione agricola,

f)      il miglioramento del benessere degli animali».

7        L’art. 23 del regolamento n. 1257/1999 dispone quanto segue:

«1. Gli agricoltori ricevono un aiuto in compenso di impegni della durata minima di cinque anni a favore dell’agroambiente o del benessere degli animali. Ove necessario, può essere fissato un periodo più lungo per particolari tipi di impegni, a causa degli effetti di questi ultimi sull’ambiente o sul benessere degli animali.

2. Gli impegni a favore dell’agroambiente e del benessere degli animali oltrepassano l’applicazione delle normali buone pratiche agricole, comprese le buone pratiche inerenti al settore zootecnico.

Essi procurano servizi non forniti da altre misure di sostegno, quali il sostegno dei mercati o le indennità compensative».

8        Conformemente all’art. 24, n. 1, di tale regolamento:

«Il sostegno agli impegni a favore dell’agroambiente o del benessere degli animali viene concesso annualmente ed è calcolato in base ai seguenti criteri:

a) il mancato guadagno,

b) i costi aggiuntivi derivanti dall’impegno assunto e

c) la necessità di fornire un incentivo.

I costi relativi agli investimenti non sono presi in considerazione nel calcolo dell’importo annuo dell’aiuto. I costi degli investimenti non rimunerativi necessari all’adempimento di un impegno possono essere presi in considerazione nel calcolo dell’importo annuo dell’aiuto.

(...)».

9        L’art. 37, nn. 1 e 4, di detto regolamento recita:

«1.      Il sostegno allo sviluppo rurale è concesso soltanto per misure conformi alla normativa comunitaria.

(…)

4.      Gli Stati membri possono stabilire condizioni ulteriori o più restrittive per la concessione del sostegno comunitario allo sviluppo rurale, purché tali condizioni siano coerenti con gli obiettivi e con i requisiti previsti dal presente regolamento».

10      Ai sensi dell’art. 39 dello stesso regolamento:

«1.      Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire la compatibilità e la coerenza tra le misure di sviluppo rurale ai sensi delle disposizioni di cui al presente capitolo.

2.      I piani di sviluppo rurale presentati dagli Stati membri devono comprendere una valutazione della compatibilità della coerenza delle misure di sostegno previste e un’indicazione dei provvedimenti adottati per garantire compatibilità e coerenza.

3.      Le misure di sostegno sono, ove necessario, riesaminate successivamente per garantire compatibilità e coerenza».

11      L’art. 41 del regolamento n. 1257/1999 dispone quanto segue:

«1.      I piani di sviluppo rurale sono redatti al livello geografico ritenuto più opportuno. Essi sono elaborati dalle autorità competenti designate dallo Stato membro e presentati dallo Stato membro alla Commissione, previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti, all’adeguato livello territoriale.

2.      Le misure di sostegno allo sviluppo rurale da applicare in una determinata zona sono comprese, ove possibile, in un unico piano. Qualora sia necessario redigere diversi piani, viene indicata la relazione tra le misure previste da tali piani e viene garantita la loro compatibilità e coerenza».

 La normativa nazionale

12      La legge per l’attuazione della politica agricola comune dell’Unione europea (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus), adottata il 24 marzo 2004 ed entrata in vigore il 1° maggio 2004 (RT I 2004, 24, 163), disciplina le questioni relative al procedimento di assegnazione dei sostegni allo sviluppo rurale che accompagnano la politica agricola comune.

13      Ai sensi dell’art. 42 di tale legge:

«1.      I sostegni allo sviluppo rurale che accompagnano la politica agricola comune (...) sono assegnati conformemente alle disposizioni del programma “piano di sviluppo rurale dell’Estonia per gli anni 2004‑2006” (“Eesti maaelu arengukava 2004‑2006”) (…) (in prosieguo: il “piano di sviluppo”). Le autorità previste da detto programma organizzano l’assegnazione degli aiuti e verificano la regolarità delle domande presentate al fine di ottenere il sostegno.

2.      Il ministro dell’Agricoltura stabilisce il tipo di sostegno allo sviluppo rurale concesso in un esercizio di bilancio, il tipo di attività finanziato in un esercizio di bilancio e le modalità di ripartizione delle risorse previste per il sostegno allo sviluppo rurale.

3.      Il diritto di domandare e ottenere il sostegno per lo sviluppo rurale non sussiste qualora la concessione di tale sostegno o il sostegno alle corrispondenti attività nei rispettivi esercizi di bilancio non siano previsti sulla base del n. 2 del presente articolo».

14      L’art. 43 di detta legge, relativo ai presupposti per ottenere il sostegno allo sviluppo rurale, ha il seguente tenore letterale:

«1.      Ha diritto di chiedere il sostegno allo sviluppo rurale chi integra i presupposti fissati nella presente legge e nel programma menzionato all’art. 42, n. 1, della presente legge.

2.      Il ministro per l’Agricoltura può fissare ulteriori presupposti per l’ottenimento del sostegno allo sviluppo rurale in relazione al richiedente e alle attività programmate nonché un elenco di quei territori per i quali accordare sostegni allo sviluppo rurale. Tali presupposti possono essere fissati specificatamente per ciascun tipo di sostegno».

15      Conformemente all’art. 44, n. 2, della stessa legge, intitolato «Domanda di sostegno allo sviluppo rurale e trattamento della domanda»:

«Il ministro dell’Agricoltura stabilisce i dettagli della domanda per ottenere il sostegno allo sviluppo rurale nonché il trattamento e la forma della stessa, i motivi per una riduzione dell’aiuto, e le aliquote separate per ciascun tipo di sostegno nonché i motivi del rigetto della domanda. Le regole per presentare la domanda di sostegno e il trattamento della stessa possono essere disciplinati separatamente per ciascun tipo di sostegno».

16      Le modalità relative alla concessione del sostegno allo sviluppo rurale sono disciplinate dal regolamento del ministro dell’Agricoltura 20 aprile 2004, n. 51 (RT I 2004, 51, 879), entrato in vigore il 1° maggio 2004.

17      L’art. 3, n. 1, di tale regolamento, intitolato «Presupposti per la concessione del sostegno», ha il seguente tenore letterale:

«Il sostegno (...) può essere chiesto da una persona fisica, da una persona giuridica, da una società o da un’altra associazione di persone priva di personalità giuridica, che eserciti un’attività agricola, (...), che operi nelle zone menzionate al punto 9.2 del capitolo 9 del piano di sviluppo e che soddisfi le condizioni fissate al punto 9.2 del capitolo 9 del piano di sviluppo e che:

1)      utilizzi terreni di almeno un ettaro, iscritti nel registro degli aiuti agricoli e dei lotti agricoli e formanti oggetto di una coltivazione agricola, messi a maggese, utilizzati per la produzione di foraggio o pascolo (...) ovvero temporaneamente non oggetto di produzione agricola;

2)      integri i presupposti ambientali generali in materia agricola elencati alla tabella 39 del capitolo 9 del piano di sviluppo in tutta l’impresa;

3)      si impegni a soddisfare gli obblighi di cui ai nn. 1 e 2, nonché i presupposti per la concessione del sostegno agroambientale per un periodo di cinque anni a decorrere dal termine fissato per la domanda del sostegno».

18      Il 21 aprile 2005, tale regolamento è stato modificato dal regolamento n. 43 del ministro dell’Agricoltura, in vigore dal 1° maggio 2005 (in prosieguo: il «regolamento n. 51 modificato»).

19      Ai sensi dell’art. 82, n. 7, del regolamento n. 51 modificato:

«Nel 2005 un soggetto può presentare domanda di sostegno per produzioni a basso impatto ambientale se nel 2004 al richiedente è stato accordato, tramite decisione, il sostegno a produzioni a basso impatto ambientale e il richiedente ha assunto l’impegno menzionato nell’art. 3, n. 1, sub 3».

20      Secondo il capitolo 9.2, punto 1), del piano di sviluppo, è previsto il sostegno alla produzione a basso impatto ambientale.

21      Ai sensi del punto 12.6.2. del piano di sviluppo, intitolato «Sostegno agroambientale»:

«L’esame della domanda e la decisione avvengono sulla base dei criteri per la concessione del sostegno e delle risorse finanziarie stanziate nel corrispondente anno per ciascuna misura. Se necessario, viene fissata una graduatoria delle domande per ordine di merito.

Se le risorse stanziate in bilancio non sono sufficienti per accogliere tutte le domande che soddisfano i detti requisiti, il ministro dell’Agricoltura può stabilire una procedura di riduzione dei sostegni agroambientali in base alla quale il sostegno viene ridotto proporzionalmente per tutti i richiedenti che integrano i presupposti per ottenere il pagamento del sostegno agroambientale, in base alla superficie rurale cui si riferisce la domanda o l’attività da finanziare ovvero su altra base».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

22      Il 26 maggio 2005, la Agrofarm ha presentato al PRIA una domanda di pagamenti per superficie e di sostegno ad una produzione a basso impatto ambientale. Avendo già effettuato nel 2004 i preparativi necessari, la Agrofarm era pronta a sottoscrivere l’impegno di attuare tale tipo di produzione, al fine di ottenere un sostegno in favore dello sviluppo rurale.

23      Con decisione 19 dicembre 2005, n. 1-3134/74, il direttore generale del PRIA ha respinto la domanda della Agrofarm, in quanto detto sostegno non poteva essere accordato per i lotti agricoli che non formavano oggetto di un valido impegno diretto ad una produzione a basso impatto ambientale.

24      Il 1° febbraio 2006, la Agrofarm ha proposto un ricorso dinanzi al Tartu halduskohus (giudice amministrativo di Tartu), sostenendo in particolare che, con l’adozione del regolamento n. 51 modificato, il ministro dell’Agricoltura ha violato i principi di proporzionalità e di parità di trattamento. Con sentenza 28 aprile 2006, il Tartu halduskohus ha respinto tale ricorso, dichiarando essenzialmente che il regolamento n. 51 modificato non può aver pregiudicato i diritti della ricorrente.

25      La Otsa Talu, succeduta nei diritti della Agrofarm, ha impugnato detta sentenza dinanzi al Tartu ringkonnakohus (giudice d’appello di Tartu). Dopo aver ricordato che il regolamento n. 1257/1999 ostava all’introduzione di regole non paritarie rispetto ai richiedenti aiuti in materia agroambientale, la Otsa Talu ha rilevato che, a causa della tardiva adozione del regolamento n. 51 modificato, intervenuta un mese prima della data limite di presentazione delle domande di aiuti per il 2005, sono stati violati i principi del legittimo affidamento e dello Stato di diritto. Il Tartu ringkonnakohus ha respinto l’appello con sentenza 7 settembre 2006, constatando sostanzialmente che il regolamento n. 51 modificato non era in contrasto con il diritto comunitario.

26      La Otsa Talu ha quindi proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio. Essa ha fatto valere che il regolamento n. 51 modificato era incompatibile con il diritto comunitario, in particolare con l’art. 24, n. 1, del regolamento n. 1257/1999, ai sensi del quale il sostegno agli impegni agroambientali viene concesso annualmente. Inoltre, secondo la Otsa Talu, il regolamento n. 51 modificato è altresì contrario al punto 12.6.2. del piano di sviluppo, il quale prevede che, in caso di mancanza di copertura finanziaria, l’importo complessivo degli aiuti in materia agroambientale da versare a tutti i richiedenti che integrano i presupposti deve essere ridotto proporzionalmente.

27      Il PRIA, invece, ha sostenuto dinanzi al giudice del rinvio che, per quanto riguarda l’interpretazione della natura del sostegno a favore dello sviluppo rurale di cui trattasi, tale sostegno non costituisce un aiuto sociale, che occorre ripartire su base generale, bensì un aiuto le cui condizioni di erogazione derivano dalle esigenze e dalle priorità della politica agricola dello Stato.

28      Secondo il giudice del rinvio, il problema che si pone nella causa principale consiste nel sapere se sia legittimo modificare, durante il periodo di sostegno, i presupposti per l’assegnazione degli aiuti in materia agroambientale in modo da restringere la categoria dei richiedenti aventi diritto. Esso rileva che la normativa comunitaria vigente non contiene disposizioni di dettaglio circa l’assegnazione di detti aiuti.

29      Secondo il giudice del rinvio, è conforme all’obiettivo del sostegno allo sviluppo rurale, come previsto dal regolamento n. 1257/1999, sostenere ogni anno i nuovi richiedenti che sono pronti a sottoscrivere un impegno di produzione a basso impatto ambientale. Tale approccio sarebbe conforme al principio di parità di trattamento, nonché all’obiettivo di garantire una migliore protezione dell’ambiente. Inoltre, il giudice del rinvio sostiene che il termine «annualmente», menzionato all’art. 24 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che è possibile aderire ogni anno al regime di sostegno allo sviluppo rurale.

30      Di conseguenza, il giudice del rinvio dubita del fatto che sia conforme al regolamento n. 1257/1999 il presupposto secondo cui il richiedente deve già essere stato destinatario di una decisione di concessione di un sostegno a favore dello sviluppo rurale durante l’esercizio precedente per poter aspirare ad un sostegno siffatto per l’esercizio successivo.

31      Esso rileva inoltre che, ai sensi del piano di sviluppo, in caso di mancanza delle risorse di bilancio, è prevista l’adozione di un procedimento di riduzione proporzionale per tutti i richiedenti che integrano i presupposti per la concessione del sostegno a favore dello sviluppo rurale.

32      Secondo il giudice del rinvio, il fatto di restringere la categoria dei beneficiari non costituisce una soluzione proporzionata per risolvere le difficoltà derivanti dall’insufficienza delle risorse di bilancio e, piuttosto, si sarebbe dovuto ridurre proporzionalmente il sostegno allo sviluppo rurale accordato a tutti i richiedenti che inizialmente integravano i presupposti per beneficiarne, come era previsto dal piano di sviluppo.

33      In tale contesto, il Riigikohus ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali::

«1)       Se sia conforme alla finalità di un sostegno a misure agroambientali ai sensi degli artt. 22-24 del [regolamento n. 1257/1999] il fatto che

a)      continui ad essere concesso un sostegno solo a quei richiedenti che sono già stati beneficiari, nel quadro del corrispondente programma, di una decisione di concessione di un sostegno a misure agroambientali nel corso del precedente esercizio di bilancio e che sono soggetti ad un impegno correlato con misure agroambientali, ovvero

b)      in ogni esercizio di bilancio vengano concessi sostegni anche ai nuovi richiedenti che siano disposti ad assumere impegni agroambientali e che orientano corrispondentemente i loro metodi di produzione secondo i detti presupposti.

2)       Qualora la soluzione della questione 1 dovesse andare nel senso dell’ipotesi b), se il combinato disposto di cui agli artt. 24, n. 1, 37, n. 4, e 39 del [regolamento n. 1257/1999] – qualora risultasse che, nel quadro del programma, non fossero più disponibili stanziamenti a bilancio sufficienti per l’assegnazione del primo sostegno – consenta a uno Stato membro di:

a)      modificare la normativa e i presupposti originari per la domanda e per la concessione del sostegno a misure agroambientali e prevedere che il sostegno possa essere domandato solo qualora, nel precedente esercizio di bilancio, il richiedente abbia beneficiato di una decisione di concessione del sostegno e sia pertanto assoggettato ad un impegno agroambientale in vigore, ovvero

b)      ridurre in pari proporzione il sostegno a tutti i richiedenti che integrano i presupposti per un sostegno a misure agroambientali».

 Sulle questioni pregiudiziali

34      Con le sue due questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se le disposizioni dell’art. 24, n. 1, del regolamento n. 1257/1999, in combinato disposto con gli artt. 37, n. 4, e 39 di tale regolamento, ostino a che uno Stato membro modifichi, a causa dell’insufficienza delle risorse di bilancio, i presupposti per l’assegnazione del sostegno a favore dello sviluppo rurale in modo da restringere la categoria dei richiedenti aventi diritto ai soli agricoltori che abbiano già fruito di una decisione di concessione di un sostegno siffatto ai sensi del precedente esercizio di bilancio.

35      A tale riguardo, va rammentato che, per quanto riguarda gli obiettivi del regolamento n. 1257/1999 relativi alle misure agroambientali, emerge dal ventinovesimo e dal trentunesimo ‘considerando’ di detto regolamento che gli strumenti agroambientali contribuiscono allo sviluppo sostenibile delle zone rurali e che il regime di aiuti agroambientali dovrebbe continuare a incoraggiare gli agricoltori ad operare nell’interesse dell’intera società, introducendo o mantenendo metodi di produzione compatibili con le crescenti esigenze di tutela dell’ambiente.

36      I presupposti generali per l’assegnazione del sostegno accordato ai metodi di produzione agricola finalizzati, in particolare, alla conservazione dello spazio naturale sono definiti agli artt. 22‑24 del regolamento n. 1257/1999, dai quali risulta che le misure agroambientali sono caratterizzate dall’impegno quinquennale, sottoscritto dagli agricoltori interessati, a praticare un’agricoltura rispettosa dell’ambiente. In cambio degli impegni agroambientali, l’aiuto è assegnato annualmente dagli Stati in base al mancato guadagno o ai costi aggiuntivi derivanti dall’impegno assunto.

37      Al fine di garantire la trasparenza delle misure previste, gli Stati membri, conformemente all’art. 41 del regolamento n. 1257/1999, redigono i piani di sviluppo rurale, che comprendono, segnatamente, la descrizione delle misure di sostegno a favore dello sviluppo rurale, come le misure agroambientali, nonché una tabella finanziaria generale indicativa che rechi una sintesi delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie. Detti programmi sono presentati alla Commissione, che li valuta sulla base della loro coerenza rispetto a tale regolamento, senza che per questo tale valutazione conferisca loro la natura di misura di diritto comunitario (v., in tal senso, sentenza 19 settembre 2002, causa C‑336/00, Huber, Racc. pag. I‑7699, punti 39 e 40).

38      Alla luce dell’obiettivo del regolamento n. 1257/1999, che mira a promuovere lo sviluppo agroambientale e rurale in generale, gli Stati membri devono sforzarsi di procedere ad una gestione adeguata delle loro risorse finanziarie, tale da consentire a ciascun richiedente avente diritto ai sensi dello stesso regolamento di poter beneficiare del sostegno a favore dello sviluppo rurale.

39      Occorre tuttavia osservare che, ai sensi degli artt. 37, n. 4, e 39, n. 3, del regolamento n. 1257/1999, gli Stati membri possono stabilire condizioni ulteriori o più restrittive per la concessione del sostegno comunitario allo sviluppo rurale, purché esse siano coerenti con gli obiettivi e con i requisiti previsti da detto regolamento e purché, ove necessario, le misure di sostegno possano essere riesaminate successivamente per garantire compatibilità e coerenza.

40      Pertanto, la programmazione del regime di aiuti agroambientale può evolvere, e l’adeguamento di detto regime dev’essere svolto nel rispetto degli obiettivi del regolamento n. 1257/1999.

41      Nella causa principale, secondo il rapporto del comitato di controllo istituito conformemente all’art. 48, n. 3, del regolamento n. 1257/1999, le domande di aiuto a favore dello sviluppo rurale per il 2004 sono state il doppio di quelle previste dal piano di sviluppo.

42      Alla luce del numero di domande evase nel 2004, si è constatato che le risorse previste per il finanziamento del sostegno finalizzato ad una produzione a basso impatto ambientale non erano sufficienti per accettare nuove domande nel 2005 e nel 2006.

43      È vero che il piano di sviluppo redatto dal ministro dell’Agricoltura estone prevedeva, al suo punto 12.6.2, una risposta alla situazione di insufficienza di bilancio sotto forma di riduzione proporzionale di detto sostegno per tutti i richiedenti che integravano i presupposti per beneficiarne.

44      Tuttavia, una riduzione siffatta rappresentava una mera facoltà, come peraltro risulta espressamente da detto piano.

45      D’altra parte, come fatto valere sostanzialmente in udienza dal governo estone, se tale Stato avesse deciso di ridurre proporzionalmente l’importo del sostegno a favore dello sviluppo rurale tanto per i beneficiari di detto sostegno per il 2004 quanto per i nuovi richiedenti il sostegno per il 2005, sarebbe stato impossibile compensare i costi aggiuntivi ed il mancato guadagno dei primi.

46      Inoltre, fermi restando la compatibilità e la coerenza con gli obiettivi e le disposizioni del regolamento n. 1257/1999, nonché il rispetto dei principi generali del diritto comunitario, che gli Stati membri sono tenuti ad osservare in sede di attuazione delle regolamentazioni comunitarie (v., in tal senso, sentenza 14 settembre 2006, cause riunite da C‑181/04 a C‑183/04, Elmeka, Racc. pag. I‑8167, punto 31 e giurisprudenza ivi citata), come i principi di parità di trattamento, di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità, le autorità nazionali avevano la possibilità di ricorrere ad una misura diversa da quella prevista dal piano di sviluppo.

47      A tale riguardo, va rilevato che il sistema di concessione del sostegno a favore dello sviluppo rurale previsto dal regolamento n. 51 modificato mira a sostenere gli agricoltori che hanno sottoscritto impegni agroambientali, contribuendo alla continuità del sostegno accordato durante tutto il periodo di programmazione.

48      Considerato il contesto derivante dall’insufficienza delle risorse di bilancio constatate in Estonia nel corso del 2005, la scelta operata dal legislatore, diretta a limitare la categoria degli agricoltori che potevano beneficiare del sostegno a favore dello sviluppo rurale ai soli agricoltori che avevano già sottoscritto impegni agroambientali durante l’esercizio precedente, rientra nel margine discrezionale di cui dispongono gli Stati membri in forza del regolamento n. 1257/1999.

49      Inoltre, per quanto riguarda il principio di parità di trattamento, occorre rilevare che un agricoltore che presenta una domanda di sostegno a favore dello sviluppo rurale per la prima volta non si trova nella medesima situazione di un agricoltore che, in forza di una decisione di assegnazione già adottata, è tenuto a rispettare un certo numero di obblighi nell’ambito del suo impegno diretto a praticare un’agricoltura a basso impatto ambientale, impegno che, come emerge dagli artt. 23 e 24 del regolamento n. 1257/1999, oltrepassa la mera applicazione delle normali buone pratiche agricole e può effettivamente generare costi aggiuntivi ed un mancato guadagno che lo Stato si impegna a compensare.

50      Pertanto il principio della parità di trattamento, il quale esige che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato, non osta a che uno Stato membro adotti una misura come il regolamento n. 51 modificato (sentenza 6 dicembre 2005, cause riunite C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 e C‑194/04, ABNA e a., Racc. pag. I‑10423, punto 63).

51      Per quanto riguarda il principio del legittimo affidamento, che gli Stati membri devono rispettare in sede di attuazione delle regolamentazioni comunitarie (v. giurisprudenza citata al punto 46 della presente sentenza), occorre ricordare che, nel settore della politica agricola comune, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle autorità competenti (v. in tal senso, in materia di organizzazione comune dei mercati, sentenza 7 settembre 2006, causa C‑310/04, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I‑7285, punto 81).

52      Analogamente, la Otsa Talu non poteva legittimamente aspettarsi che il regime di aiuti agroambientale restasse invariato durante l’intero periodo corrispondente.

53      Occorre infine rilevare che il principio di proporzionalità non osta ad una misura come il regolamento n. 51 modificato. Infatti, la Repubblica d’Estonia, dopo aver proceduto ad una valutazione globale delle conseguenze derivanti dall’insufficienza di bilancio constatata nel 2005, ha potuto optare per una misura come quella di cui trattasi nella causa principale per realizzare l’obiettivo perseguito dalla regolamentazione comunitaria, cioè uno sviluppo rurale rispettoso dell’ambiente, senza eccedere i limiti di quanto necessario per la realizzazione di detto obiettivo.

54      Alla luce di quanto precede, le questioni sollevate devono essere risolte dichiarando che le disposizioni dell’art. 24, n. 1, del regolamento n. 1257/1999, in combinato disposto con gli artt. 37, n. 4, e 39 di tale regolamento, non ostano a che uno Stato membro restringa, per insufficienza delle risorse di bilancio, la categoria dei beneficiari del sostegno a favore dello sviluppo rurale ai soli agricoltori che abbiano già fruito di una decisione di concessione di un sostegno siffatto ai sensi dell’ esercizio di bilancio precedente.

 Sulle spese

55      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Le disposizioni dell’art. 24, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 2223, in combinato disposto con gli artt. 37, n. 4, e 39 di detto regolamento, non ostano a che uno Stato membro restringa, per insufficienza delle risorse di bilancio, la categoria dei beneficiari del sostegno a favore dello sviluppo rurale ai soli agricoltori che abbiano già fruito di una decisione di concessione di un sostegno siffatto ai sensi dell’esercizio di bilancio precedente.

                           

                    (Seguono le firme)