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Corte di Giustizia delle Comunità europee (Prima Sezione), 14 maggio 2009

 

C-180/06, Renate IlsingerMartin Dreschers

 

 

Nel procedimento C‑180/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dall’Oberlandesgericht Wien (Austria), con decisione 29 marzo 2006, pervenuta in cancelleria il 7 aprile 2006, nella causa

 

Renate Ilsinger

 

contro

 

Martin Dreschers,

operante in veste di amministratore giudiziario della Schlank & Schick GmbH,

 

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič, A. Tizzano, E. Levits e J.-J. Kasel (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 luglio 2008,

considerate le osservazioni presentate:

        per il sig. Dreschers, operante in veste di amministratore giudiziario della Schlank & Schick GmbH, dall’avv. A. Matt, Rechtsanwalt;

        per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl nonché dalle sig.re S. Zeichen e M. Rüffenstein, in qualità di agenti;

        per il governo ceco, dai sigg. T. Boček e M. Smolek, in qualità di agenti;

        per il governo spagnolo, dal sig. M. Sampol Pucurull e dalla sig.ra B. Plaza Cruz, in qualità di agenti;

        per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello Stato;

        per il governo sloveno, dalla sig.ra T. Mihelič, in qualità di agente;

        per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re A.-M. Rouchaud-Joët e S. Grünheid nonché dal sig. W. Bogensberger, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 settembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia insorta tra la sig.ra Ilsinger, cittadina austriaca domiciliata in St. Pölten (Austria), ed il sig. Dreschers, operante in veste di amministratore giudiziario della Schlank & Schick GmbH (in prosieguo: la «Schlank & Schick»), società di vendite per corrispondenza di diritto tedesco con sede in Aquisgrana (Germania), dichiarata in stato di fallimento. Tale controversia ha ad oggetto la domanda della sig.ra Ilsinger intesa ad ottenere la condanna della detta società al pagamento di un premio.

 Contesto normativo

 Il regolamento n. 44/2001

3        Le regole di competenza dettate dal regolamento n. 44/2001 sono contenute nel suo capo II, composto dagli artt. 2‑31.

4        L’art. 2, n. 1, del regolamento n. 44/2001, inserito nella sezione 1 del capo II suddetto, intitolata «Disposizioni generali», dispone quanto segue:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

5        L’art. 3, n. 1, del detto regolamento, collocato nella medesima sezione 1, così dispone:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

6        Negli artt. 5-22 del regolamento n. 44/2001, che compongono le sezioni 2‑6 del capo II di quest’ultimo, sono stabilite regole di competenza a carattere speciale, imperativo od esclusivo.

7        In particolare, l’art. 5 del detto regolamento, contenuto nel capo II di quest’ultimo, e più precisamente nella sezione 2, intitolata «Competenze speciali», dispone quanto segue:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)      a)     in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b)      ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

        nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

        nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c)      la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

(...)».

8        Il tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001 enuncia quanto segue:

«Nei contratti (...) di consumo (...) è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali».

9        Sulla scorta di tale enunciato, nell’ambito del medesimo capo II del regolamento n. 44/2001 trovano posto gli artt. 15‑17, che compongono la sezione 4, intitolata «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori».

10      Il tenore dell’art. 15, n. 1, del regolamento è il seguente:

«Salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

a)      qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;

b)      qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni;

c)      in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività».

11      A norma dell’art. 15, n. 3, del regolamento n. 44/2001, «[l]a presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale».

12      In forza del successivo art. 16, n. 1, del regolamento, «[l]’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore».

13      Può derogarsi a tale regola di competenza solo nel rispetto delle condizioni enunciate all’art. 17 del medesimo regolamento.

14      Come risulta dai suoi ‘considerando’, il regolamento n. 44/2001 è succeduto alla convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1 e – per il testo modificato – pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), e dalla convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»). A partire dalla data della sua entrata in vigore, ossia il 1° marzo 2002, il regolamento sopra citato ha sostituito la convenzione di Bruxelles nei rapporti tra gli Stati membri, fatta eccezione per il Regno di Danimarca.

15      Al diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001, il Consiglio dell’Unione europea ha sottolineato la necessità di garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles e il regolamento stesso, anche per quanto riguarda l’interpretazione già fornita dalla Corte in merito alle corrispondenti disposizioni della convenzione suddetta.

 La convenzione di Bruxelles

16      Le regole di competenza stabilite dalla convenzione di Bruxelles figurano nel titolo II di questa, che è composto dagli artt. 2‑24.

17      L’art. 2, primo comma, della convenzione di Bruxelles, inserito nel titolo II della stessa e, più in particolare, nella sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», enuncia la seguente norma di principio:

«Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato».

18      L’art. 3, primo comma, della detta convenzione, collocato nella medesima sezione, dispone quanto segue:

«Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù delle norme enunciate alle sezioni da 2 a 6 del presente titolo».

19      Gli artt. 5-18 della convenzione di Bruxelles, che costituiscono le sezioni 2-6 del suo titolo II, stabiliscono regole di competenza a carattere speciale, imperativo o esclusivo.

20      In particolare, l’art. 5 della convenzione, che è inserito nella sezione 2 del titolo II, intitolata «Competenze speciali», è così formulato:

«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

1)      in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; (...)

(…)».

21      All’interno del medesimo titolo II della convenzione di Bruxelles, gli artt. 13‑15 costituiscono la sezione 4, intitolata «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori».

22      L’art. 13, primo comma, della convenzione è così formulato:

«In materia di contratti conclusi da una persona per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in appresso denominata “consumatore”, la competenza è regolata dalla presente sezione, salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5:

1)      qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali,

2)      qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni,

3)      qualora si tratti di un altro contratto che abbia per oggetto una fornitura di servizio o di beni mobili materiali se:

a)      la conclusione del contratto è stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello Stato in cui il consumatore ha il proprio domicilio

e se

b)      il consumatore ha compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto».

23      L’art. 13, terzo comma, della convenzione di Bruxelles dispone che «[l]a presente sezione non si applica ai contratti di trasporto».

24      Ai sensi dell’art. 14, primo comma, della detta convenzione, «[l]’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio tale parte ha il proprio domicilio, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il consumatore».

25      Può derogarsi a tale regola di competenza solo nel rispetto delle condizioni enunciate all’art. 15 della medesima convenzione.

 La normativa nazionale

26      L’art. 5j della legge in materia di tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz), nel testo introdotto dalla legge sui contratti conclusi a distanza (Fernabsatz‑Gesetz, BGBl. I, 185/1999; in prosieguo: il «KSchG»), destinata a trasporre nell’ordinamento giuridico austriaco la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144, pag. 19), ed entrata in vigore il 1° ottobre 1999, così dispone:

«Gli imprenditori che inviano a determinati consumatori promesse di vincita o altre analoghe comunicazioni e che, per il modo in cui tali messaggi sono formulati, suscitano l’impressione che il consumatore abbia vinto un determinato premio, devono consegnare a costui tale premio; questo può essere richiesto anche in via giudiziaria».

27      Risulta dal fascicolo trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio che l’obiettivo perseguito dal citato art. 5j è di conferire al consumatore un diritto di azione al fine di ottenere giudizialmente l’adempimento di una «promessa di vincita», qualora questi sia stato indotto in errore per il fatto che un professionista lo ha contattato personalmente facendo nascere in lui l’impressione di aver vinto un premio, mentre invece il reale scopo dell’operazione era di incitarlo ad effettuare un ordinativo di prodotti o di servizi offerti dal detto professionista. Nell’interesse di un’efficace tutela contro pratiche di questo tipo, il consumatore gode così del diritto di reclamare l’adempimento di tale promessa secondo le norme civilistiche come se il professionista gli avesse offerto tale premio in forma giuridicamente vincolante. A tal fine, si considera esistente tra il professionista ed il consumatore interessato un rapporto giuridico.

 Causa principale e questioni pregiudiziali

28      Risulta dal fascicolo della causa principale che il 19 agosto 2002 la sig.ra Ilsinger ha ricevuto, al proprio indirizzo privato e in busta chiusa, una comunicazione a lei personalmente indirizzata, proveniente dalla Schlank & Schick. La busta, sulla quale comparivano le diciture «Documenti importanti!», «Si prega di aprire immediatamente» e «Personale», conteneva in particolare un messaggio nominativamente destinato alla sig.ra Ilsinger e che poteva far credere a quest’ultima di aver vinto un premio di EUR 20 000.

29      Il giorno dopo, al fine di ottenere il pagamento della vincita promessa, la sig.ra Ilsinger ha staccato da una busta acclusa al plico inviatole un tagliando recante un numero identificativo e, seguendo l’invito a tal fine rivoltole nella lettera, ha incollato tale tagliando sul «certificato di richiesta della vincita» spedendolo di ritorno alla Schlank & Schick.

30      La sig.ra Ilsinger afferma di avere contemporaneamente trasmesso un ordinativo di prodotti in prova. Tale affermazione viene contestata dalla Schlank & Schick, la quale sostiene invece che nessuna merce è stata ordinata dall’interessata. Per contro, è pacifico che l’attribuzione del premio asseritamente vinto da quest’ultima non era subordinata ad un ordinativo di questo tipo.

31      Il 23 dicembre 2002, non avendo ancora ottenuto il pagamento della vincita richiesta, la sig.ra Ilsinger ha a tale scopo adito il Landesgericht St. Pölten, essendo il suo domicilio ubicato nella circoscrizione di tale giudice. L’azione da lei proposta nei confronti della Schlank & Schick era fondata sull’art. 5j del KSchG, in combinato disposto con l’art. 16, n. 1, del regolamento n. 44/2001.

32      La Schlank & Schick ha allora sollevato un’eccezione di incompetenza del giudice adito, con la quale ha fatto valere in sostanza che le disposizioni degli artt. 15 e 16 del regolamento n. 44/2001 non sono applicabili alla controversia instaurata dinanzi a tale giudice, dal momento che esse presuppongono l’esistenza di un contratto concluso a titolo oneroso, che però mancherebbe nel caso di specie. La partecipazione al gioco a premi non sarebbe stata subordinata all’invio di alcun ordinativo, neppure a titolo di prova senza impegno e con diritto di restituzione dei prodotti. Inoltre, la sig.ra Ilsinger non avrebbe ordinato alcun prodotto e non potrebbe dunque beneficiare di alcuna tutela come consumatrice. La Schlank & Schick aggiunge che, anche supponendo l’esistenza di un diritto di natura contrattuale ai sensi dell’art. 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, i giudici austriaci non sarebbero competenti, in quanto il luogo di adempimento della presunta obbligazione sarebbe situato in Germania.

33      Dopo l’avvio della procedura di liquidazione dei beni della Schank & Schick, il sig. Dreschers, operante in veste di amministratore giudiziario di tale società, ha riproposto nell’interesse di quest’ultima gli argomenti sopra illustrati ed ha chiesto la prosecuzione del procedimento.

34      Con ordinanza in data 15 giugno 2004 il Landesgericht St. Pölten ha respinto l’eccezione di incompetenza sollevata dalla Schlank & Schick e, con sentenza in pari data, ha rigettato nel merito la domanda proposta dalla sig.ra Ilsinger, giudicando che l’attribuzione della vincita o la partecipazione alla distribuzione del premio promesso dalla Schlank & Schick non erano subordinate ad un ordinativo di merci a carattere vincolante e che, di conseguenza, la questione se l’interessata avesse o no effettuato un ordinativo di prodotti in prova era irrilevante.

35      Le due parti hanno proposto appello contro tali provvedimenti dinanzi al giudice del rinvio.

36      Dopo aver rilevato che, nel caso di specie, risulta soddisfatta la condizione enunciata all’art. 68, n. 1, CE, l’Oberlandesgericht Wien ritiene che un’interpretazione dell’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001 sia necessaria per consentirgli di emettere la propria decisione.

37      A suo avviso, infatti, è importante stabilire se un’azione quale quella oggetto della causa principale possa ricadere sotto la previsione della citata disposizione del regolamento, qualora la promessa ingannevole di vincita miri ad incitare alla conclusione di un contratto di vendita di beni mobili e dunque a preparare un contratto di consumo, ma tra le parti non esista ancora alcun contratto sinallagmatico.

38      Secondo il giudice del rinvio, l’art. 15 del regolamento n. 44/2001 non fa espresso riferimento a un contratto di questo tipo, sicché sembrerebbe possibile ammettere l’esistenza di una competenza del foro stabilito per i contratti conclusi da consumatori ai sensi della norma suddetta, e ciò anche quando il consumatore si sia limitato a trasmettere un ordinativo di prodotti in prova, senza però esservi stato obbligato dal professionista, o addirittura non abbia effettuato alcun ordinativo, così come sostiene la Schlank & Schick.

39      Alla luce di tali fatti, l’Oberlandesgericht Wien ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il diritto riconosciuto ai consumatori dall’art. 5j del (...) KSchG (...) di poter chiedere in via giudiziaria agli imprenditori il premio apparentemente vinto, qualora questi ultimi inviino (abbiano inviato) promesse di vincita o altre analoghe comunicazioni a determinati consumatori e, per il modo in cui tali messaggi sono formulati, suscitino (abbiano suscitato) l’impressione che il consumatore abbia vinto un determinato premio, senza che la riscossione della vincita fosse subordinata ad un’ordinazione di merce od anche ad una semplice ordinazione in prova e senza che sia stata ordinata della merce, ma ciononostante il destinatario della comunicazione abbia richiesto il premio, costituisca, ai sensi del regolamento (...) n. 44/2001 (...), un diritto di natura contrattuale oppure un diritto a questo assimilabile a norma dell’art. 15, n. 1, lett. c), del detto regolamento.

2)      In caso di soluzione negativa della questione sub 1):

         Se sussista un diritto ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001 nel caso in cui il diritto al pagamento del premio non sia stato subordinato ad un’ordinazione di merce, ma ciononostante il destinatario della comunicazione abbia ordinato dei prodotti».

 Sulle questioni pregiudiziali

40      Con le sue due questioni, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le regole di competenza stabilite dal regolamento n. 44/2001 debbano essere interpretate nel senso che l’azione giudiziale con la quale un consumatore mira ad ottenere la condanna di una società di vendite per corrispondenza alla consegna di un premio da lui apparentemente vinto, senza che l’attribuzione di tale premio fosse subordinata ad un ordinativo di prodotti offerti in vendita dalla detta società, abbia natura contrattuale ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento sopra citato, eventualmente a condizione che il consumatore abbia comunque trasmesso un simile ordinativo.

41      Al fine di statuire su tali questioni, occorre anzitutto rilevare che, nella misura in cui il regolamento n. 44/2001 ha ormai sostituito la convenzione di Bruxelles nei rapporti tra gli Stati membri, fatta eccezione per il Regno di Danimarca, l’interpretazione fornita dalla Corte in riferimento a tale convenzione vale anche per il regolamento di cui sopra, qualora le disposizioni dell’uno e dell’altra possano essere qualificate come equivalenti. Occorre aggiungere che, nel sistema istituito dal detto regolamento, l’art. 15, n. 1, lett. c), di quest’ultimo occupa, come risulta dal suo tredicesimo ‘considerando’, il medesimo posto e assolve la medesima funzione di tutela della parte più debole che l’art. 13, primo comma, punto 3, della convenzione di Bruxelles.

42      Riguardo a quest’ultima, è importante ricordare come la Corte abbia già statuito che, qualora un consumatore sia stato contattato al suo domicilio mediante la lettera inviatagli da un venditore professionista al fine di indurlo ad ordinare merce offerta alle condizioni da questi stabilite ed abbia effettivamente formulato tale ordine nello Stato contraente dove ha il proprio domicilio, all’azione con la quale tale consumatore esige in sede giurisdizionale, nei confronti di detto venditore, la consegna di un premio apparentemente vinto è applicabile il succitato art. 13, primo comma, punto 3, della convenzione di Bruxelles (sentenza 11 luglio 2002, causa C‑96/00, Gabriel, Racc. pag. I‑6367, punti 53, 55, 59 e 60).

43      Infatti, da un lato, ai punti 48‑52 della citata sentenza Gabriel, la Corte ha giudicato che nel caso di specie risultava soddisfatto il presupposto di applicazione dell’art. 13, primo comma, punto 3, della convenzione di Bruxelles, relativo all’esistenza di un «contratto concluso da» un consumatore con un venditore professionista, ai sensi di questa medesima disposizione, fondando tale conclusione sulla circostanza che l’accordo di volontà delle due parti, concretizzatosi nell’offerta di merci effettuata dalla società di vendite per corrispondenza e nell’accettazione di tale offerta da parte del consumatore al momento della successiva ordinazione di prodotti, aveva dato vita ad un contratto concluso tra le parti suddette, caratterizzato da obblighi reciproci ed interdipendenti tra le stesse e riguardante uno degli oggetti descritti dalla disposizione suddetta, vale a dire, nella fattispecie, la fornitura di beni mobili materiali.

44      Dall’altro lato, ai punti 38 e 54‑58 della medesima sentenza Gabriel, la Corte ha considerato che la promessa di vincita era indissolubilmente legata all’ordinazione di merci e dunque alla conclusione di un contratto a titolo oneroso, ed ha così affermato che l’azione giudiziale con cui il consumatore mira a far condannare il venditore professionista alla consegna di un premio apparentemente vinto deve poter essere instaurata dinanzi allo stesso giudice competente a conoscere del contratto concluso dal detto consumatore, al fine di evitare, nella misura del possibile, il moltiplicarsi dei fori competenti relativamente ad un medesimo contratto.

45      Occorre altresì ricordare che, ai punti 37, 38 e 44 della sentenza 20 gennaio 2005, causa C‑27/02, Engler (Racc. pag. I‑481), la Corte ha invece escluso l’applicazione del medesimo art. 13, primo comma, punto 3, della convenzione di Bruxelles in un caso in cui il consumatore aveva chiesto il versamento della vincita promessa, malgrado che l’attribuzione del premio asseritamente vinto non fosse subordinata alla condizione che egli ordinasse delle merci presso la società di vendita ed egli in effetti non avesse effettuato alcun ordine.

46      La Corte ha fondato tale soluzione sul fatto che, in quel caso, l’invio di una lettera contenente la promessa ingannevole di attribuzione di un premio non era stato seguito dalla conclusione di un contratto da parte del consumatore con la società di vendite per corrispondenza, in quanto non era stato effettuato alcun ordinativo di prodotti offerti in vendita da quest’ultima, là dove invece l’applicazione dell’art. 13, primo comma, punto 3, della convenzione di Bruxelles è subordinata – come risulta dal testo stesso della norma – a varie condizioni, tra le quali figura appunto quella relativa alla conclusione di un contratto siffatto da parte del consumatore (sentenza Engler, cit., punti 36‑38 e 40).

47      Secondo la Corte, una simile soluzione è suffragata dalla collocazione che le speciali regole di competenza in materia di contratti conclusi da consumatori, enunciate negli artt. 13‑15 della convenzione di Bruxelles, trovano nel sistema previsto da quest’ultima, regole che impongono un’interpretazione restrittiva degli articoli suddetti, la quale non può andare oltre le ipotesi espressamente previste dalla convenzione stessa. Pertanto, l’obiettivo che costituisce il fondamento delle dette disposizioni, vale a dire assicurare una protezione adeguata del consumatore in quanto parte ritenuta debole, non consente di giungere ad un diverso risultato (sentenza Engler, cit., punti 39 e 41‑43).

48      Tuttavia, è importante constatare che il testo dell’art. 15, n. 1, del regolamento n. 44/2001, di cui il giudice del rinvio sollecita l’interpretazione nell’ambito della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, non coincide integralmente con quello dell’art. 13, primo comma, della convenzione di Bruxelles.

49      Più precisamente, mentre tale art. 13, primo comma, limitava l’ambito di applicazione del proprio punto 3 ai contratti «[aventi] per oggetto una fornitura di servizio o di beni mobili materiali», l’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001 è formulato in termini più generali e più ampi.

50      Infatti, tranne alcuni contratti di trasporto che l’art. 15, n. 3, del detto regolamento esclude dall’ambito di applicazione delle regole di competenza in materia di contratti di consumo, il n. 1, lett. c), del medesimo art. 15 contempla la totalità dei contratti, indipendentemente dal loro oggetto, se ed in quanto siano stati conclusi da un consumatore con un professionista e rientrino nell’ambito delle attività commerciali o professionali di quest’ultimo. Inoltre, gli specifici presupposti di applicazione che tali contratti devono soddisfare, i quali venivano enunciati in maniera dettagliata all’art. 13, primo comma, punto 3, lett. a) e b), della convenzione di Bruxelles, risultano attualmente formulati in termini più generali all’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001, affinché sia assicurata una migliore tutela dei consumatori in considerazione dei nuovi mezzi di comunicazione e dello sviluppo del commercio elettronico.

51      Ne consegue che, da un lato, la Corte ha senza dubbio statuito che l’applicazione dell’art. 13, primo comma, della convenzione di Bruxelles è limitata ai contratti che abbiano dato origine ad obbligazioni reciproche e interdipendenti tra le due parti contraenti, e ciò ha fatto peraltro fondandosi espressamente sul tenore letterale della detta disposizione che contempla «una fornitura di servizio o di beni mobili materiali» (v. citate sentenze Gabriel, punti 48‑50, ed Engler, punti 34 e 36); ma, dall’altro, l’ambito di applicazione dell’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001 risulta ormai non più limitato alle fattispecie nelle quali le parti abbiano contratto impegni sinallagmatici.

52      È tuttavia giocoforza constatare che il detto art. 15 trova applicazione soltanto nei limiti in cui l’azione giudiziale in questione si ricolleghi ad un contratto concluso tra un consumatore e un professionista.

53      Infatti, l’art. 15, n. 1, del regolamento n. 44/2001 – come risulta dal testo stesso sia della sua parte introduttiva sia della lettera c) in esso contenuta – esige che un «contratto» sia stato «concluso» dal consumatore con una persona che svolge attività commerciali o professionali. Tale constatazione è inoltre suffragata dal titolo della sezione 4 inserita nel capo II del detto regolamento, la quale ospita l’art. 15 in questione e disciplina la «[c]ompetenza in materia di contratti conclusi da consumatori». È importante altresì sottolineare che, per quanto riguarda la condizione relativa alla conclusione di un contratto, il detto art. 15 è formulato in termini sostanzialmente identici a quelli dell’art. 13 della convenzione di Bruxelles.

54      Relativamente a tale condizione, è certo concepibile, nell’ambito dell’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001, che una delle parti si limiti a manifestare la propria accettazione, senza assumere essa stessa un qualsivoglia obbligo giuridico nei confronti dell’altra parte del contratto (v. punto 51 della presente sentenza). È tuttavia indispensabile, ai fini dell’esistenza di un contratto ai sensi della disposizione sopra citata, che l’altra parte suddetta assuma un tale obbligo giuridico, sottoponendo un’offerta vincolante, sufficientemente chiara e precisa riguardo al suo oggetto ed alla sua portata, per dar vita ad un rapporto di natura contrattuale quale contemplato da questa medesima disposizione.

55      Orbene, quest’ultimo requisito può ritenersi soddisfatto soltanto nel caso in cui, nell’ambito di una promessa di vincita quale quella in questione nella causa principale, sia esistito un impegno giuridicamente vincolante assunto dalla società di vendite per corrispondenza. In altri termini, quest’ultima deve aver chiaramente espresso la propria volontà di essere vincolata da tale impegno, in caso di accettazione della controparte al riguardo, dichiarandosi incondizionatamente disposta a pagare il premio in questione ai consumatori che ne abbiano fatto richiesta. Spetta al giudice del rinvio valutare se tale requisito sia soddisfatto nella controversia sottoposta alla sua cognizione.

56      Se tale situazione non dovesse essersi verificata nel caso di specie, un’operazione commerciale del tipo di quella che ha dato origine alla detta controversia non potrebbe essere considerata come avente di per sé natura contrattuale o come collegata ad un contratto nel senso di cui all’art. 15 del regolamento n. 44/2001 nella sua formulazione attuale.

57      In quest’ultima ipotesi, una situazione siffatta sarebbe tutt’al più idonea ad essere qualificata come di natura precontrattuale o quasi‑contrattuale e potrebbe allora, se del caso, ricadere unicamente sotto l’art. 5, punto 1, del detto regolamento, disposizione alla quale va riconosciuto, in virtù tanto del suo tenore letterale quanto della sua collocazione nel sistema di tale regolamento, un ambito di applicazione più esteso di quello dell’art. 15 del medesimo (v. per analogia, riguardo alla convenzione di Bruxelles, sentenza Engler, cit., punti 44 e 49).

58      Pertanto, alla luce di tali elementi e in assenza di diversità di redazione sostanziali tra l’art. 15 del regolamento n. 44/2001 e l’art. 13 della convenzione di Bruxelles riguardo al requisito della conclusione di un contratto tra le parti, occorre concludere che la giurisprudenza risultante dalle citate sentenze Gabriel e Engler, concernente la seconda delle due disposizioni sopra citate, deve essere trasposta nel contesto del detto art. 15 ai fini della valutazione di una fattispecie quale quella in questione nella causa principale. Infatti, ove sussista una siffatta somiglianza di redazione tra una disposizione della convenzione di Bruxelles e una disposizione del regolamento n. 44/2001, è importante garantire, conformemente al diciannovesimo ‘considerando’ di quest’ultimo, la continuità dell’interpretazione di tali due testi normativi, la quale costituisce altresì il mezzo per assicurare il rispetto del principio di certezza del diritto che costituisce uno dei loro fondamenti.

59      Occorre di conseguenza affermare che, stante la formulazione attuale dell’art. 15 del regolamento n. 44/2001, il n. 1, lett. c), di tale articolo non può applicarsi ad un’azione giudiziale quale quella intentata nella causa principale, qualora il professionista non si sia contrattualmente impegnato a pagare il premio promesso al consumatore che ne rivendichi il versamento. In tale ipotesi, il citato art. 15, n. 1, lett. c), è applicabile ad un’azione giudiziale siffatta soltanto a condizione che la promessa ingannevole di vincita sia stata seguita dalla conclusione di un contratto da parte del consumatore con la società di vendite per corrispondenza, concretizzatasi in un ordinativo trasmesso a quest’ultima.

60      Occorre dunque risolvere le questioni sollevate dichiarando che, in una situazione quale quella oggetto della causa principale, nella quale un consumatore mira ad ottenere, a norma della legislazione dello Stato membro nel cui territorio egli ha il proprio domicilio e dinanzi al tribunale del luogo di tale domicilio, la condanna di una società di vendite per corrispondenza, stabilita in un altro Stato membro, alla consegna di un premio da lui apparentemente vinto, e

        qualora la detta società, allo scopo di incitare tale consumatore a concludere un contratto, gli abbia inviato, come destinatario nominativamente designato, una comunicazione idonea a destare in lui l’impressione che gli verrà attribuito un premio qualora ne solleciti il pagamento restituendo il «certificato di richiesta di vincita» allegato alla comunicazione suddetta,

        ma senza che l’attribuzione del premio sia subordinata ad un ordinativo di prodotti offerti in vendita da tale società o ad un ordinativo in prova,

le regole di competenza enunciate dal regolamento n. 44/2001 devono essere così interpretate:

        un’azione giudiziale siffatta proposta dal consumatore ricade sotto l’art. 15, n. 1, lett. c), del detto regolamento a condizione che il venditore professionista si sia giuridicamente impegnato a pagare tale premio al consumatore medesimo;

        qualora tale condizione non sia soddisfatta, un’azione di questo tipo ricade sotto la citata disposizione del regolamento n. 44/2001 soltanto nel caso in cui il consumatore abbia effettivamente trasmesso un ordinativo al suddetto venditore professionista.

 Sulle spese

61      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

In una situazione quale quella oggetto della causa principale, nella quale un consumatore mira ad ottenere, a norma della legislazione dello Stato membro nel cui territorio egli ha il proprio domicilio e dinanzi al tribunale del luogo di tale domicilio, la condanna di una società di vendite per corrispondenza, stabilita in un altro Stato membro, alla consegna di un premio da lui apparentemente vinto, e

        qualora la detta società, allo scopo di incitare tale consumatore a concludere un contratto, gli abbia inviato, come destinatario nominativamente designato, una comunicazione idonea a destare in lui l’impressione che gli verrà attribuito un premio qualora ne solleciti il pagamento restituendo il «certificato di richiesta di vincita» allegato alla comunicazione suddetta,

        ma senza che l’attribuzione del premio sia subordinata ad un ordinativo di prodotti offerti in vendita da tale società o ad un ordinativo in prova,

le regole di competenza enunciate dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere così interpretate:

        un’azione giudiziale siffatta proposta dal consumatore ricade sotto l’art. 15, n. 1, lett. c), del detto regolamento a condizione che il venditore professionista si sia giuridicamente impegnato a pagare tale premio al consumatore medesimo;

        qualora tale condizione non sia soddisfatta, un’azione di questo tipo ricade sotto la citata disposizione del regolamento n. 44/2001 soltanto nel caso in cui il consumatore abbia effettivamente trasmesso un ordinativo al suddetto venditore professionista.

             

                    (Seguono le firme)