Regolamento per i ricorsi in materia di impiego del personale della Corte costituzionale
(approvato dalla Corte con delibera 8 aprile 1960)
(G.U. n. 161 del 2 luglio 1960, ed. spec.)
1. - I provvedimenti comunque attinenti alla materia dell'impiegosono comunicati in via amministrativa dall'Ufficio del Segretario generalemediante consegna di una copia all'interessato, che ne rilascia ricevuta. Se nonsi può procedere alla comunicazione mediante consegna di una copia delprovvedimento a mani dell'interessato o se questi rifiuta di darne ricevuta, lacomunicazione è effettuata con piego raccomandato con ricevuta diritorno.
Nel caso in cui gli atti sopra indicati siano resi noti attraversopubblicazioni ufficiali della Corte destinate al personale, l'inserzione inqueste tiene luogo di comunicazione individuale nei confronti del personale inattività di servizio.
2. - Avverso i provvedimenti definitivi è ammesso ricorsoalla Corte da parte degli interessati ai sensi dell'art. 14 della legge 11 marzo1953, n. 87 modificato con l'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 265 .
La Corte conosce della legittimità e del merito del provvedimentoimpugnato.
3. - Il ricorso deve essere depositato nell'Ufficio del Segretariogenerale entro il termine di giorni trenta dalla data in cui il provvedimento èstato comunicato o pubblicato a norma dell'art. 1 o dalla data in cuil'interessato ne ha avuto piena cognizione.
4. - Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione del nome e cognome del ricorrente e il suo recapito;
b) gli estremi del provvedimento che si impugna;
c) l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi su cui il ricorso si fonda;
d) la sottoscrizione del ricorrente o di un suo mandatario speciale.
5. - Nel termine di dieci giorni dal deposito del ricorso l'Ufficiodel Segretario generale comunica il ricorso ai controinteressati. Entro lostesso termine l'Ufficio provvede a formare un fascicolo contenente gli atti chesi riferiscono al ricorso. Gli atti anzidetti devono restare, nelle ored'ufficio, a disposizione degli interessati, i quali, personalmente o a mezzo dimandatari speciali, possono esaminarli e ottenere copie del provvedimentoimpugnato.
6. - Nei dieci giorni dalla scadenza del termine indicato nell'art.precedente, il ricorrente e gli interessati a resistere al ricorso possonopresentare documenti.
Nei dieci giorni successivi, le parti possono prendere visione dei documentidepositati. Il ricorrente può proporre motivi aggiunti desunti daidocumenti contenuti nel fascicolo previsto dall'articolo precedente o depositatidalle parti resistenti, sempre che detti motivi ineriscano a fatti non noti alricorrente al momento della proposizione del ricorso. Le parti interessate aresistere al ricorso possono proporre ricorso incidentale.
Nei dieci giorni successivi le parti possono presentare memorie.
7. - Le parti, in occasione del primo atto col quale intervengononel procedimento, devono indicare il proprio recapito; in mancanza, qualunquecomunicazione è fatta presso l'Ufficio del Segretario generale.
Il deposito degli atti e delle memorie vale in ogni caso come comunicazionea tutte le altre parti, le quali possono prenderne visione.
8. - Scaduto il termine indicato nel terzo comma dell'art. 6, ilSegretario generale presenta gli atti al Presidente, il quale nomina un giudiceper l'istruzione e la relazione.
9. - Il giudice relatore, se rileva che il ricorso non sia statocomunicato a tutti gli interessati, dispone che l'Ufficio del Segretariogenerale provveda a tale comunicazione. In questo caso, a decorrere dalla datain cui la comunicazione è stata effettuata, si applicano le disposizionicontenute nell'art. 6.
Il giudice relatore, se ritiene che occorra acquisire altri documenti ocompiere qualche atto istruttorio, ordina che vi si proceda, stabilendo itermini ed i modi per l'esecuzione.
Compiuta l'istruttoria, i relativi atti sono depositati presso l'Ufficio delSegretario generale che ne dà comunicazione alle parti. A decorrere dalladata di tale comunicazione si applicano le disposizioni contenute nell'art. 6.
10. - Compiuta la fase preliminare del procedimento, il Presidenteconvoca la Corte.
Almeno dieci giorni prima della data di convocazione, il decreto ècomunicato dall'Ufficio del Segretario generale alle parti.
11. - Per la convocazione e la composizione della Corte nella sedutadi trattazione del ricorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizionicontenute negli artt. 5 e 6 del Regolamento generale 22 aprile 1958, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 3 maggio 1958, n. 107 (1) e quellecontenute negli artt. 16 e 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti allaCorte costituzionale 16 marzo 1956, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica 24 marzo 1956, n. 71.
La seduta non è pubblica. Vi sono ammesse soltanto le parti che neabbiano fatto richiesta. Le parti possono presentarsi personalmente o farsirappresentare da un mandatario speciale.
Dopo che il giudice relatore ha esposto le questioni dedotte dalle parti, leparti presenti o i loro mandatari possono svolgere succintamente i motivi dellerispettive conclusioni.
(1) Ora del vigente Regolamento generale (approvato il 20 gennaio 1966).
12. - La Corte può adottare i provvedimenti indicatinell'art. 9. In tal caso si applicano le disposizioni contenute nello stessoarticolo ed in quello da esso richiamato; si osservano successivamente le normee gli articoli 10 e 11.
13. - La Corte, ove accolga il ricorso, revoca in tutto o in parteil provvedimento impugnato o lo modifica.
La decisione è succintamente motivata.
14. - I provvedimenti sono depositati nell'Ufficio del Segretariogenerale, che ne cura la comunicazione alle parti.
All'esecuzione attendono esclusivamente gli Uffici della Corte.
15. - Per tutte le comunicazioni occorrenti nel procedimentodisciplinato dal presente Regolamento vale la disposizione contenuta nell'art.1.