Alta Corte per
Decisione 11 luglio
1951 - 14 novembre 1951, n. 47
sul ricorso del Presidente della Regione contro la legge 7 marzo 1951, n.
206, concernente: « Approvazione della convenzione tra l’Amministrazione
finanziaria e l’Automobile Club d’Italia per la riscossione delle tasse
automobilistiche »
Presidente: SCAVONETTI; Relatore: ORTONA; P.M. EULA — Regione Siciliana (Avv. ORLANDO CASCIO) . Presidenza Consiglio (Avv. St. ARIAS).
(omissis)
Con la legge nazionale del 7 marzo 1951, n. 206, pubblicata il 9 aprile stesso anno sulla Gazzetta ufficiale, è stata approvata la convenzione fra l’Amministrazione finanziaria e l’Automobile Club d’Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche.
Detta convenzione è intesa a regolare il servizio di riscossione delle tasse di circolazione sugli autoveicoli, autoscafi e rimorchi, dovute nel territorio nazionale; e Conferisce l’incarico all’Automobile Club d’Italia di riscuotere le tasse medesime e di versarle mensilmente allo Stato, presso la tesoreria provinciale di Roma, e di dar conto al Ministero delle finanze dell’attività svolta nel territorio nazionale.
Lo Stato, a mezzo dell’Avvocatura generale ha dedotto in via principale che le tasse automobilistiche non sono state indicate esplicitamente nel bilancio della Regione 1947-48 e quindi non debbono essere riscosse dalla Regione a norma del D.L. 12 aprile 1948, n. 507; e che in effetti le tasse medesime spettano allo Stato, perché i relativi proventi sono destinati in parte alle provincie e per il resto alla costruzione e manutenzione delle strade nazionali, che sono a carico dello Stato anche in Sicilia, giusta l’art. 17 dello Statuto.
In via subordinata ha dedotto che, non avendo ancora
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
IN DIRITTO
L’Alta Corte osserva preliminarmente che la questione di legittimità costituzionale della legge nazionale 7 marzo 1951, n. 206, riguarda, e può riguardare, solo la riscossione delle tasse automobilistiche, non la ripartizione ed il conguaglio definitivo tra Stato e Regione, da effettuarsi successivamente a norma del D.L. 12 aprile 1948 n. 507.
Ora, in questi limiti, basta considerare ai fini della legittimità costituzionale
della cennata legge che, come l’Alta Corte ha
costantemente deciso, lo Stato ha potestà legislativa di provvedere nella
materia tributaria, per tutto il territorio nazionale, compresa
La decisione 18 ottobre 1950, n. 7, citata dalla difesa della Regione, e con la quale si è riconosciuta la potestà della Regione di regolare la riscossione dei tributi ad essa spettanti nell’ambito del territorio dell’isola, si riferisce appunto al caso di una legge regionale che aveva disciplinato tale materia.
ed ha di fatto proceduto alla riscossione a mezzo di tali organi.
Pertanto, non può dirsi costituzionalmente illegittima la legge nazionale che ha regolato la riscossione delle tasse automobilistiche, affidandola (come per il passato) ad un apposito organo (A.C.I); salva la questione successiva del versamento e della ripartizione dei tributi ai sensi della legge n. 507.
In tal modo non si verifica neppure una carenza di leggi per la riscossione in Sicilia delle cennate tasse, e non vi è quindi evasione fiscale con danno della Regione medesima o dello Stato.
P. Q. M.
L’Alta Corte rigetta il ricorso del Presidente della Regione Siciliana avverso la legge 7 marzo 1951, n. 206.