Sentenza n. 190 del 2020

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SENTENZA N. 190

ANNO 2020

 

Commento alla decisione di

 

Guglielmo Leo

La Consulta esclude la manifesta irragionevolezza dei nuovi (ed elevati) minimi edittali di pena per la rapina impropria

 

per g.c. di Sistema Penale

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale promossi dal Tribunale ordinario di Torino con ordinanze del 9 maggio, del 27 maggio e dell’8 ottobre 2019, iscritte rispettivamente ai numeri 130, 156 e 241 del registro ordinanze 2019 e pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 37 e 41, prima serie speciale, dell’anno 2019 e n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Udito nell’udienza pubblica e nella camera di consiglio dell’8 luglio 2020 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

visto l’atto di costituzione di R. T., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

uditi gli avvocati Sonia Maria Cocca e Anna Scifoni per R. T., e l’avvocato dello Stato Maurizio Greco per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 9 luglio 2020.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 9 maggio 2019 (r.o. n. 130 del 2019), il Tribunale ordinario di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale.

Si procede nel giudizio a quo, mediante rito abbreviato, nei confronti di persona accusata del reato di rapina cosiddetta impropria (secondo comma dell’art. 628 cod. pen.). L’imputato, in particolare, dopo essersi impossessato di oggetti di scarso valore all’interno di un esercizio commerciale, avrebbe esercitato violenza nei confronti di una persona che tentava di fermarlo, riuscendo a divincolarsi e però restando bloccato, dopo pochi secondi, per l’intervento di personale di sorveglianza dello stesso esercizio commerciale.

1.1.– Il Tribunale rimettente, premesso un riferimento alla correttezza della qualificazione giuridica conferita al fatto, richiama l’identità di trattamento sanzionatorio tra il reato in contestazione e il delitto di rapina cosiddetta propria (primo comma dell’art. 628 cod. pen.), trattamento fra l’altro inasprito dall’art. 1, comma 8, lettera a), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), con l’aumento della sanzione minima edittale, nella specie detentiva, da tre a quattro anni di reclusione.

Una tale equiparazione tra le pene comminate per le due ipotesi di rapina, secondo il rimettente, contrasterebbe anzitutto con il principio di uguaglianza, data l’asserita disomogeneità strutturale delle relative fattispecie. Nel primo comma, infatti, l’art. 628 cod. pen. richiederebbe che la violenza alla persona o la minaccia siano finalizzati all’impossessamento della cosa mobile altrui, e per questo la condotta tipica paleserebbe una maggior gravità, sul piano obiettivo dell’azione come nei profili soggettivi. Nella fattispecie di rapina impropria, invece, l’uso della violenza o della minaccia per la commissione del reato non sarebbe programmato, avendo luogo solo dopo la sottrazione, per effetto di una «tensione istintiva alla libertà».

L’art. 3 Cost. sarebbe violato anche in un diverso profilo.

La condotta violenta o minacciosa, per quanto tenuta allo scopo di conseguire l’impunità o il profitto del reato, non integra il delitto previsto dal secondo comma dell’art. 628 cod. pen., quando non è immediatamente successiva alla sottrazione della cosa, con la conseguenza che l’agente viene sottoposto a un trattamento sanzionatorio più mite di quello concernente la rapina impropria, dato dalla punizione per il furto e da quella per il reato commesso in seguito (ad esempio, resistenza a pubblico ufficiale o violenza privata). Ebbene, il distinguo fondato sul connotato di immediatezza (o non) dell’azione di violenza o minaccia non giustificherebbe, secondo il rimettente, una differenza tanto marcata di trattamento, discutendosi, per entrambi i casi, d’una condotta reattiva con caratteristiche e finalità invariate. Una stessa punizione dovrebbe dunque accomunare tutte le ipotesi i cui comportamenti violenti o minacciosi siano tenuti per assicurare il possesso della cosa sottratta o garantire l’impunità del loro autore, a prescindere dalla loro prossimità temporale alla sottrazione della cosa mobile altrui. Le relative fattispecie, per tal via, resterebbero distinte da quelle in cui le condotte di violenza o minaccia siano proprio e invece strumentali alla sottrazione, da considerarsi più gravi e, dunque, legittimamente segnate da previsioni edittali più severe.

1.2.– Il Tribunale di Torino ritiene che la disciplina censurata violi anche il principio di offensività, desunto dal secondo comma dell’art. 25 Cost. Muovendo dall’assunto che pari livelli di gravità dell’offesa esigano risposte sanzionatorie corrispondenti, ritiene il rimettente che, invece, tali risposte dovrebbero differenziarsi già sul piano edittale nel caso di situazioni difformi, e comunque consentire, attraverso la previsione di una forbice sufficientemente ampia, una regolazione adeguata alle caratteristiche di ciascun caso concreto. Un caso di tentato furto con successiva violenza privata potrebbe essere trattato con la necessaria duttilità applicando gli artt. 56, 81, secondo comma, 624 e 610 cod. pen., ma la sua qualificazione come rapina impropria eliminerebbe in gran parte la possibilità di una modulazione della risposta sanzionatoria, schiacciando verso l’alto il valore minimo della pena irrogabile.

1.3.– Sarebbe violato infine, secondo il giudice a quo, il secondo (recte: terzo) comma dell’art. 27 Cost., poiché la funzionalità rieducativa della pena esigerebbe un rapporto di adeguata proporzione tra il fatto e la pena medesima, e tale rapporto sarebbe squilibrato, a fronte delle condotte di rapina impropria, riguardo a un minimo edittale pari a quattro anni per la reclusione.

1.4.– Sulle premesse indicate, il Tribunale di Torino chiede a questa Corte un intervento di ablazione del secondo comma dell’art. 628 cod. pen. L’eliminazione della disposizione implicherebbe per gli attuali casi di rapina impropria l’applicazione congiunta d’una fattispecie di furto e della figura di reato di volta in volta integrata dall’azione successiva alla sottrazione della cosa altrui (violenza privata, ad esempio, o resistenza a pubblico ufficiale). In questo quadro, grazie alle ampie possibilità di modulazione restituite al giudice, l’ordinamento potrebbe reagire in misura proporzionata ai fatti, senza punizioni eccessive e senza tuttavia indebolire, nel contempo, la risposta dello Stato a comportamenti criminali di più elevato spessore.

1.5.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato il 1° ottobre 2019, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

L’Avvocatura generale nega il fondamento del principale assunto del rimettente, e cioè che il preordinato ricorso alla violenza sia un profilo necessario ed esclusivo delle ipotesi di rapina propria. Ben possono esservi situazioni nelle quali l’agente ricorre al comportamento minaccioso o violento per superare, in danno del possessore della cosa da sottrarre, una resistenza non prevista. Allo stesso modo, possono ricorrere situazioni nelle quali è già programmata una condotta violenta da praticare dopo la sottrazione, al fine di conservare il possesso della cosa o di garantirsi l’impunità.

Le condotte delineate dai primi due commi dell’art. 628 cod. pen. non si distinguerebbero per la struttura del dolo, né per l’identificazione dei beni offesi (patrimonio e persona), ma solo per il momento nel quale il comportamento violento o minaccioso si inserisce in una serie causale sostanzialmente analoga: prima della sottrazione e al fine di realizzarla, oppure dopo la sottrazione e al fine di conseguirne i vantaggi.

Non sarebbe affatto irragionevole, dunque, l’equiparazione nel trattamento sanzionatorio. E non sarebbe irragionevole neppure la minor punizione dei casi in cui violenza o minaccia non seguano immediatamente la sottrazione, perché a quel punto non si tratterebbe più di comportamenti finalizzati a consolidare il possesso (già conseguito dall’agente), ma di condotte ormai estranee all’aggressione patrimoniale, già esaurita mediante un furto.

Il carattere proporzionale del trattamento sanzionatorio previsto dal secondo comma dell’art. 628 cod. pen. varrebbe anche – secondo l’interveniente – ad escludere il fondamento delle censure costruite sul principio di offensività, in assoluto e nel confronto con la previsione concernente la rapina propria, la quale, come detto, disegnerebbe un reato di capacità lesiva del tutto analoga.

Le medesime conclusioni, infine, sono proposte con riferimento al principio di finalizzazione rieducativa della pena, anche tenuto conto che l’ampiezza comunque propria della forbice edittale, e la possibilità che la pena sia mitigata per effetto di circostanze attenuanti, consentirebbero in ogni caso un trattamento proporzionato e dunque efficace anche in chiave di risocializzazione del reo.

1.6.– Con atto spedito il 30 settembre 2019, e pervenuto alla Corte costituzionale il 7 ottobre successivo, si è costituito R. T., imputato nel procedimento a quo, chiedendo l’accoglimento delle questioni sollevate.

In adesione agli argomenti del rimettente, la parte sostiene che le ipotesi di rapina propria e di rapina impropria sarebbero diverse sul piano soggettivo (solo nel primo caso la violenza o la minaccia sarebbero ineludibilmente programmate) e sul piano oggettivo (mancando nella seconda fattispecie la strumentalità della condotta violenta o minacciosa alla sottrazione della cosa).

Sempre richiamando gli argomenti indicati dal Tribunale di Torino, la parte osserva che la norma censurata romperebbe la corrispondenza tra quantità della pena ed effettiva capacità di offesa della rapina impropria, con l’ulteriore conseguenza di un pregiudizio della capacità rieducativa della sanzione inflitta, così violando gli artt. 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.

1.7.– In data 15 aprile 2020 l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato fuori termine una memoria difensiva.

2.– Con ordinanza del 27 maggio 2019 (r.o. n. 156 del 2019) il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen.

2.1.– Nella specie, l’imputazione di rapina impropria – per la quale si procede mediante rito abbreviato – riguarda il comportamento d’una persona sorpresa all’interno di un’automobile, mentre si impossessava di cose contenute nei vani porta oggetti. Riuscito a portarsi fuori dell’abitacolo, l’imputato aveva "strattonato” colui che aveva cercato di trattenerlo nel veicolo, ma era stato poi fermato a pochi metri dal mezzo, anche per l’intervento di alcuni passanti e di agenti delle forze di polizia.

Dopo avere argomentato circa la correttezza della qualificazione conferita al fatto (rapina impropria consumata) e circa una ritenuta modestia dell’episodio, dopo avere altresì registrato un nuovo e recente aumento del minimo della pena detentiva prevista dalla norma incriminatrice (portato a cinque anni dall’art. 6, comma 1, lettera a, della legge 26 aprile 2019, n. 36, recante «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa»), il rimettente ha sviluppato in larga parte gli argomenti proposti con l’ordinanza iscritta al r.o. n. 130 del 2019, in precedenza illustrata.

Riguardo alla comparazione con la rapina propria, nondimeno, propone il rimettente una deduzione ulteriore, fondata sul diverso ruolo dell’impossessamento nell’economia delle due fattispecie. Mentre infatti la rapina propria è consumata solo quando l’agente ha conseguito l’autonoma disponibilità della cosa sottratta al soggetto passivo, altrettanto non può dirsi per la rapina impropria, ove il reato si consuma a prescindere dall’impossessamento, che anzi difetta, nella generalità dei casi, perché la condotta violenta o minacciosa segue immediatamente la sottrazione, ed è appunto finalizzata «ad assicurare» il possesso della cosa (o in alternativa l’impunità dell’agente). L’irragionevolezza nella assimilazione del trattamento sanzionatorio, dunque, sarebbe ancora più marcata, così come l’irragionevolezza di un trattamento differenziale della fattispecie di rapina impropria rispetto all’ipotesi del furto non immediatamente seguito da condotte reattive.

Il Tribunale ribadisce, per il resto, i dubbi di compatibilità della norma censurata con gli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., reiterando la richiesta di mera e diretta ablazione della norma medesima.

2.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato il 29 ottobre 2019, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

Considerato che l’ordinanza di rimessione riprende per la gran parte gli argomenti già addotti con quella iscritta al r.o. n. 130 del 2019, anche l’Avvocatura generale riproduce pressoché testualmente i rilievi sviluppati nell’atto di intervento relativo a quel primo giudizio. Non manca peraltro di cogliere l’argomento aggiuntivo del rimettente, per il quale l’assimilazione del trattamento sanzionatorio tra rapina propria e impropria risulterebbe irragionevole una volta considerato che, nella seconda, l’impossessamento della cosa non è necessario per la consumazione del reato, e anzi normalmente fa difetto. Secondo l’interveniente, il rilievo «non sembra cogliere nel segno», posto che nel caso di specie, comunque, l’impossessamento sarebbe stato perfezionato.

2.3.– In data 15 aprile 2020 l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato fuori termine una memoria difensiva.

3.– Con ordinanza dell’8 ottobre 2019 (r.o. n. 241 del 2019), il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost., nonché all’art. 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.

3.1.– Si procede nel giudizio a quo, mediante rito abbreviato, per il delitto di tentata rapina impropria (artt. 56 e 628, secondo comma, cod. pen.). Secondo l’accusa, l’imputato aveva prelevato merce in esposizione all’interno di un negozio, nascondendola in una borsa e raggiungendo quindi l’uscita. Qui il proprietario dell’esercizio aveva chiesto di restituire la merce, ma l’uomo aveva reagito spingendolo con violenza, abbandonando la merce sottratta e cominciando una fuga quasi subito interrotta da agenti di polizia, che avevano casualmente assistito alla scena.

Il rimettente, assunta in via preliminare la correttezza della qualificazione giuridica conferita ai fatti, osserva come la pena edittale detentiva risulti conseguentemente compresa tra il minimo di un anno e otto mesi e il massimo di sei anni e otto mesi. Il giudice a quo aggiunge che, nel caso di condanna, ben difficilmente si perverrebbe all’irrogazione di una pena inferiore al minimo, finanche nel caso fossero riconosciute le attenuanti generiche o del danno di particolare tenuità (rispettivamente previste dagli artt. 62-bis e 62, numero 4, cod. pen.). All’imputato è infatti contestata la recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.), che nella specie dovrebbe essere effettivamente applicata, trattandosi di persona più volte condannata per furto e rapina, e più volte assoggettata in concreto all’esecuzione di pene detentive. Di conseguenza, il giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti potrebbe chiudersi al più nel senso della equivalenza (art. 69, ultimo comma, cod. pen.).

3.2.– Ciò premesso, il Tribunale ritiene che i valori edittali di pena per la rapina impropria, avuto speciale riguardo a quelli minimi (e anche alla diminuzione ex art. 56 cod. pen. per il tentativo), determinino una lesione dei principi di proporzionalità e di necessaria finalizzazione rieducativa della pena, di talché non varrebbe invocare il canone pur tradizionale della discrezionalità riservata al legislatore riguardo alle scelte sanzionatorie.

Più in particolare, il rimettente denuncia anzitutto una violazione del principio di uguaglianza formale, o ragionevolezza estrinseca, poiché la norma censurata determina l’uguale trattamento di situazioni asseritamente diseguali. Gli argomenti sono espressamente ripresi, anche mediante ampio ricorso alla citazione testuale, dalla motivazione dell’ordinanza r.o. n. 130 del 2019 in precedenza esposta, ritenendo il rimettente non rilevante il fatto che, nella specie, si ragioni di delitti tentati e non già consumati.

In secondo luogo – sempre in rapporto alla regola di uguaglianza sancita all’art. 3, primo comma, Cost. – la pena per la rapina impropria andrebbe omologata a quella applicabile nei casi in cui la condotta violenta o minacciosa, tenuta al fine di conservare il possesso della cosa sottratta o di garantirsi l’impunità, non sia tenuta immediatamente dopo la sottrazione. In tali casi l’applicazione congiunta delle norme sul furto e di quelle relative alla condotta finale condurrebbe alla determinazione di un trattamento sanzionatorio molto più moderato, sebbene, a parere del rimettente, si tratti di situazioni analoghe a quelle cui attualmente si riferisce la figura della rapina impropria.

Una ulteriore violazione dell’art. 3 Cost. – in questo caso nella prospettiva della ragionevolezza intrinseca e in rapporto agli artt. 25 e 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo riferito all’art. 49 della CDFUE) – è prospettata mediante ampi richiami alla giurisprudenza costituzionale, e in particolare agli argomenti della sentenza n. 236 del 2016: i parametri citati esigerebbero un connotato di proporzionalità delle previsioni sanzionatorie, nel segno dell’uguaglianza, dell’offensività e della finalizzazione rieducativa della pena, imponendo l’adozione di norme capaci di consentire il pieno adeguamento della sanzione alle caratteristiche del caso concreto.

Il Tribunale di Torino ritiene che il caso di specie rappresenti ottima dimostrazione del proprio assunto, poiché considera palesemente eccessiva una pena di un anno e otto mesi di reclusione per un tentativo di rapina impropria segnato dalla modestia del potenziale danno patrimoniale (quaranta euro) e della violenza esercitata sulla vittima (una semplice spinta).

3.3.– Il giudice rimettente, venendo alla formulazione del petitum, ricorda che il sindacato di costituzionalità sui valori sanzionatori è stato spesso subordinato dalla giurisprudenza costituzionale alla possibilità di identificare nell’ordinamento «grandezze già rinvenibili» e di rapportare ad esse l’intervento manipolatorio della Corte.

Ebbene, la semplice ablazione del secondo comma dell’art. 628 cod. pen. varrebbe, sempre secondo il rimettente, a introdurre per le attuali fattispecie di rapina impropria il trattamento già istituito per situazioni asseritamente omologabili. Lo scioglimento del reato complesso, in altre parole, implicherebbe la sussunzione delle condotte nelle fattispecie di furto (consumato o tentato) e in quelle di resistenza a pubblico ufficiale o violenza privata.

3.4.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato il 29 gennaio 2020, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate.

L’atto, sulla premessa delle forti analogie esistenti tra l’ordinanza iscritta al r.o. n. 241 del 2019 e i due precedenti atti di promovimento dello stesso Tribunale di Torino, ripropone gli argomenti già spesi nei relativi atti di intervento. In particolare, la differenza tra rapina propria e impropria non risiederebbe nella diversa intensità del dolo (che può essere d’impeto anche nella rapina propria, e risolversi nella premeditazione in quella impropria), o nella differente qualità dei beni offesi, perché l’unica variante sarebbe data dal ruolo strumentale della violenza o della minaccia, ferma restando l’aggressione al patrimonio e alla persona.

La natura di reato complesso sarebbe comune alle due fattispecie, che recepiscono nella severa determinazione della pena la peculiare gravità espressa, appunto, dalla combinazione d’una pluralità di offese. Per queste ragioni, riguardo alla rapina impropria, non si impone affatto – secondo l’Avvocatura generale – un trattamento analogo a quello che si otterrebbe scindendo il reato e irrogando le pene per il furto e per il reato commesso immediatamente dopo. Quanto ai comportamenti ancora successivi, la loro punizione autonoma (e più blanda) sarebbe del tutto logica, essendosi consolidata la nuova situazione possessoria ed essendosi consumate le possibilità di legittima difesa del precedente possessore.

Nella quantificazione delle pene per la rapina, lungi dal compiere scelte di manifesta sproporzione, il legislatore avrebbe ragionevolmente inteso reagire alla criminalità patrimoniale violenta. Le già indicate analogie tra le due figure di rapina, semmai, renderebbero manifestamente ingiustificato il trattamento più blando che, per la rapina impropria, sarebbe determinato dall’ablazione del secondo comma dell’art. 628 cod. pen.

La ragionevolezza della disciplina censurata, infine, varrebbe a privare di fondamento le censure fondate sull’asserita violazione del principio di offensività e del principio di necessaria finalizzazione rieducativa della pena. Del resto – conclude l’Avvocatura generale – l’ampio cursore tra i valori edittali minimo e massimo, congiuntamente al possibile intervento di fattispecie attenuanti, consente al giudice una quantificazione della pena adeguatamente regolata sulle caratteristiche del caso sottoposto al suo giudizio.

Considerato in diritto

1.– Con tre distinte ordinanze, di tenore in larga parte analogo (r.o. n. 130, n. 156 e n. 241 del 2019), il Tribunale ordinario di Torino solleva questioni di legittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.

I giudici rimettenti sottolineano che, per il reato di rapina cosiddetta impropria (sussistente quando l’autore adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione della cosa, per assicurare a sé o ad altri il possesso di quella o per procurare a sé o ad altri l’impunità), la disposizione censurata commina le stesse pene previste, al primo comma del medesimo art. 628 cod. pen., per la rapina cosiddetta propria (che si realizza quando l’autore, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene), con valore edittale minimo per la reclusione pari dapprima a quattro anni (da applicarsi nel giudizio che ha originato l’ordinanza r.o. n. 130 del 2019), e poi elevato a cinque anni ex art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 aprile 2019, n. 36, recante «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa» (da applicarsi nei giudizi che hanno originato le ordinanze r.o. n. 156 e n. 241 del 2019).

Posta questa premessa, nelle tre ordinanze, complessivamente considerate, si assume anzitutto che l’art. 628, secondo comma, cod. pen. violi l’art. 3 Cost., sotto vari profili.

Esso determinerebbe, per un primo verso, un uguale trattamento di situazioni diseguali, dato che nella rapina propria la violenza o minaccia alla persona sarebbero programmate quali mezzi essenziali per l’aggressione patrimoniale, mentre nella rapina impropria non sarebbero preordinate e si manifesterebbero solo eventualmente, dopo la sottrazione della cosa, quali comportamenti finalizzati alla conservazione della libertà. Si assume inoltre, nell’ordinanza iscritta al r.o. n. 156 del 2019, che, per la consumazione della rapina impropria, non sarebbe necessario neppure l’effettivo impossessamento della cosa mobile altrui, invece testualmente richiesto per l’integrazione della rapina propria, il che renderebbe ancor più irragionevole l’equiparazione delle due fattispecie sul piano sanzionatorio.

In secondo luogo, di converso, la disposizione censurata comporterebbe un trattamento difforme di situazioni eguali. Ritengono infatti i rimettenti che il legame cronologico tra la sottrazione della cosa e l’uso della violenza o minaccia – posto alla base della figura della rapina impropria mediante il ricorso all’avverbio «immediatamente» – sarebbe irrilevante, o comunque inidoneo a legittimare un trattamento punitivo eccedente quello previsto per il caso in cui la condotta minacciosa o violenta faccia seguito alla sottrazione, allo stesso modo e con le medesime finalità, ma in modo non immediato, integrando le fattispecie di furto e di violenza privata, minaccia o resistenza a pubblico ufficiale. In entrambe le ipotesi si sarebbe infatti in presenza di un attacco al patrimonio e di un attacco alla persona, di gravità analoga sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo.

Nelle ordinanze iscritte al r.o. n. 130 e n. 156 del 2019 si sostiene che l’art. 628, secondo comma, cod. pen. violerebbe anche l’art. 25, secondo comma, Cost., posto che il principio di offensività, espresso dall’indicata disposizione costituzionale, imporrebbe di regolare la sanzione penale in modo adeguato alla peculiarità dell’offesa recata da ciascun fatto concreto, ciò che invece non accadrebbe, a causa degli elevati valori edittali della disposizione censurata.

Secondo le due ordinanze da ultimo menzionate, sarebbe inoltre leso l’art. 27, terzo comma, Cost., posto che il principio di finalizzazione rieducativa della pena imporrebbe un rapporto di proporzionalità tra sanzione inflitta e gravità del reato commesso, ugualmente non conseguibile in virtù di quegli elevati valori edittali.

Nell’ordinanza iscritta al r.o. n. 241 del 2019, il rimettente ritiene che la violazione degli appena ricordati artt. 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. si accompagni alla violazione dell’art. 3 Cost., posto che il principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria, desumibile dai parametri indicati, esigerebbe previsioni punitive che consentano di adeguare le pene inflitte alla gravità del fatto e dell’offesa, ciò che non sarebbe possibile, sempre alla luce degli elevati valori edittali stabiliti dall’art. 628, secondo comma, cod. pen., anche riguardo all’ipotesi del tentativo.

Nella medesima ordinanza si prospetta, infine, la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 49 CDFUE, parametri che a loro volta esigerebbero previsioni rispettose del principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria.

2.– I tre giudizi di legittimità costituzionale hanno ad oggetto la stessa disposizione, censurata in relazione a parametri costituzionali in gran parte coincidenti, sotto profili analoghi e con argomentazioni sovrapponibili. Ponendo, pertanto, le stesse questioni, vanno riuniti e definiti con un’unica pronuncia.

3.– In tutti i propri atti di intervento l’Avvocatura generale dello Stato chiede, in via preliminare, che le questioni vengano dichiarate inammissibili. Tale richiesta, tuttavia, è motivata esclusivamente con argomenti di merito, volti a negare l’irragionevolezza della disposizione censurata o il difetto di proporzionalità della sanzione edittale. Le relative eccezioni, di conseguenza, vanno respinte.

Si deve peraltro rilevare una diversa ragione di inammissibilità concernente la questione sollevata, nel giudizio introdotto dall’ordinanza r.o. n. 241 del 2019, con riguardo al primo comma dell’art. 117 Cost., relativamente all’art. 49 della CDFUE.

Nella stessa CDFUE è espressamente stabilito, all’art. 51, che le disposizioni della Carta medesima «si applicano […] agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell'Unione». La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito, in coerenza con un costante orientamento della Corte di giustizia dell’Unione europea, che le norme sovranazionali in questione possono essere invocate nel giudizio di legittimità costituzionale solo a condizione che «la fattispecie sottoposta all'esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo […] e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto» (sentenza n. 80 del 2011).

Su tale premessa, si è più volte rilevato come il giudice rimettente sia chiamato a dare contezza delle ragioni per cui la disciplina censurata vale ad attuare il diritto dell’Unione. In mancanza, la prospettazione dei motivi di asserito contrasto tra la norma denunciata e il parametro costituzionale risulta generica, con conseguente inammissibilità della relativa questione (sentenze n. 279 del 2019, n. 37 del 2019, n. 194 del 2018, n. 111 del 2017, n. 63 del 2016).

Poiché l’ordinanza di rimessione iscritta al r.o. n. 241 del 2019 non contiene i riferimenti appena indicati, la questione concernente l’art. 117, primo comma, Cost., con essa sollevata, deve essere dichiarata inammissibile.

4.– Come si è visto, le ordinanze di rimessione pongono anzitutto in evidenza profili di asserito contrasto fra l’art. 628, secondo comma, cod. pen., e l’art. 3 Cost., sia per lesione del principio di uguaglianza formale, sia per violazione del principio di ragionevolezza.

Tre sono, più precisamente, i profili sottolineati dai rimettenti.

La prima censura scaturisce dalla comparazione tra la fattispecie di rapina impropria e quella di rapina propria, e attiene ai profili soggettivi delle condotte criminose. È qui contestata la parificazione del trattamento sanzionatorio nelle due ipotesi, in spregio a una differenza ritenuta invece fondamentale dai giudici a quibus: nella rapina propria, il ricorso alla violenza, quale mezzo per la sottrazione della cosa, sarebbe preordinato, se non addirittura premeditato, così da manifestare una forte intensità di dolo e una determinazione criminale particolarmente spiccata; per la rapina impropria, il ricorso alla violenza sarebbe invece soltanto eventuale, ed esprimerebbe un atteggiamento meno significativo sul piano della pericolosità, essendo in sostanza dovuto alla comprensibile volontà di sottrarsi alla punizione e di conservare la libertà.

La seconda censura, sempre all’esito della comparazione tra rapina propria e impropria, riguarda la soglia prevista per la consumazione del reato. Nella prima fattispecie, è richiesto il completo perfezionamento dell’aggressione all’altrui patrimonio (non solo la sottrazione in danno della vittima, ma anche l’impossessamento a vantaggio del reo), mentre nella seconda il reato è integrato già solo dalla sottrazione della cosa, senza che sia necessaria l’instaurazione di una nuova situazione possessoria in capo all’agente: si sarebbe, dunque, in presenza di una lesione asseritamente meno grave del bene oggetto della tutela.

Mentre i due profili fin qui considerati dovrebbero condurre, nella logica dei rimettenti, alla differenziazione dei valori edittali di pena previsti al primo e al secondo comma dell’art. 628 cod. pen., la considerazione del terzo profilo di censura indurrebbe invece alla ricerca di una corrispondenza tra la sanzione per la rapina impropria e quella irrogabile per fatti di furto, cui facciano seguito reati finalizzati a evitare la punizione o ad assicurare il possesso già conseguito della cosa mobile altrui.

A differenziare le due situazioni – notano i rimettenti – è attualmente il dato della "immediatezza”, o meno, della violenza o della minaccia rispetto al compimento della sottrazione. Tuttavia, a loro avviso, questa sola differenza non varrebbe a giustificare la diversità delle conseguenze sanzionatorie previste per l’una e per l’altra ipotesi. Ciò, anzitutto, perché la nozione di "immediatezza” sarebbe incerta e foriera di prassi giurisprudenziali divergenti. Inoltre, la (più o meno) immediata sequenza tra furto e violenza o minaccia non inciderebbe né sulla gravità obiettiva del fatto (resterebbero immutati i beni giuridici e le forme della loro lesione) né sui profili soggettivi del fatto medesimo (sempre segnati da un dolo di furto e dalla particolare strumentalità della violenza o della minaccia che al furto conseguono).

5.– Secondo i giudici a quibus, i vulnera lamentati andrebbero superati non già attraverso la ricerca di una dosimetria sanzionatoria alternativa per il reato di cui all’art. 628, secondo comma, cod. pen., ma, più semplicemente, attraverso la radicale ablazione della previsione incriminatrice. La relativa dichiarazione di illegittimità costituzionale varrebbe, sia ad eliminare l’identico, e illegittimo, trattamento sanzionatorio di situazioni eterogenee, sia a introdurre un analogo trattamento per situazioni assimilabili, mediante la riespansione delle figure già confluite nel reato complesso e con la conseguente "sostituzione” della fattispecie di rapina impropria con quelle di furto e dei reati commessi "in sequenza” (violenza o resistenza a pubblico ufficiale, ad esempio).

6.– Il percorso motivazionale dei rimettenti non può essere condiviso in nessuno dei suoi passaggi e le questioni di legittimità costituzionale così argomentate sono pertanto non fondate.

6.1.– Non è vero, anzitutto, che le due condotte di rapina punite dall’art. 628 cod. pen. rivelino necessariamente differenze in termini di capacità criminale del soggetto agente.

In entrambi i casi, si tratta di condotte consapevoli e volontarie, in cui l’oggetto del dolo comprende, sia l’impossessamento della cosa mobile altrui, sia il ricorso alla violenza o alla minaccia. In entrambi, soprattutto, le condotte sono considerate nel contesto unitario di una medesima aggressione patrimoniale.

La diversa fisionomia del dolo dipenderà piuttosto, nel singolo caso, dal rapporto tra azione sulla cosa e condotta rivolta contro la persona, con la conseguenza che, nella rapina impropria, il dolo potrà eventualmente indirizzarsi, più che sul consolidamento della situazione possessoria, sul conseguimento dell’impunità. Nondimeno, anche nella rapina impropria, l’aggressione contro l’incolumità o la libertà morale della vittima può essere finalizzata a conseguire l’impossessamento della cosa, perfino in situazioni in cui non sarebbe affatto necessaria per evitare la punizione (ad esempio, quando la persona offesa – sorpresa in un luogo solitario – tenti il recupero delle cose sottratte senza la volontà o la possibilità di fermare l’agente).

In secondo luogo, è arbitraria tanto la generalizzazione per cui il rapinatore punibile ai sensi del primo comma dell’art. 628 cod. pen. agisce sempre secondo una volontà preordinata di ricorso alla violenza (se non addirittura in una condizione di vera "premeditazione”), quanto l’analoga generalizzazione che vede il responsabile di una rapina impropria agire con un dolo istantaneo, quasi insorto contro i suoi piani originari. Con riferimento alla prima ipotesi, può infatti osservarsi come spesso la violenza alla persona, quale strumento mirato alla sottrazione, sia frutto delle contingenze maturate nel corso di un furto, e non sia come tale programmato (si pensi solo alla resistenza inaspettatamente opposta dalla vittima di un furto con strappo). E, con riferimento alla seconda, è perfettamente concepibile che il ricorso alla violenza come mezzo per conseguire l’impunità o assicurare il possesso della cosa sia realmente programmato, a titolo eventuale o perfino come passaggio ineliminabile per il perfezionamento del reato patrimoniale (si pensi alla sicura necessità di superare controlli in uscita dal luogo della sottrazione).

In entrambe le figure di rapina, insomma, ferma restando la voluta compresenza di un’aggressione al patrimonio e di un’aggressione alla persona, possono riscontrarsi situazioni variabili in punto di dolo e, più in generale, di capacità criminale desumibile dal fatto: situazioni appunto diverse in fatto, ma non distinguibili in principio. Del resto, la variabilità delle situazioni trova fisiologica risposta differenziante nell’utilizzo delle possibilità offerte dall’ampiezza della cornice edittale, secondo la valutazione giudiziale del caso concreto.

6.2.– Non convince nemmeno l’argomento relativo alla soglia di consumazione del reato, che sarebbe più arretrata nella fattispecie di rapina impropria e dovrebbe quindi implicare una minore gravità del fatto sul piano obiettivo della lesione.

L’argomento relativo ai requisiti per la consumazione della rapina impropria, strettamente connesso al tema della configurabilità del delitto nella forma tentata, è stato oggetto di ampio dibattito, e anche di divergenze, in giurisprudenza e in dottrina. Nel diritto vivente, consolidatosi a seguito d’una pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione in punto di ammissibilità del tentativo (sentenza 19 aprile – 12 settembre 2012, n. 34952), è ormai riconosciuto che il reato si consuma a seguito della sottrazione della cosa altrui, senza che sia necessaria l’instaurazione di una nuova e autonoma situazione di possesso in capo all’agente (da ultimo, ex multis, Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 22 febbraio – 8 marzo 2017, n. 11135). Del resto, soccorre nello stesso senso il dato letterale: l’art. 628 cod. pen. distingue tra sottrazione e impossessamento, includendo nel primo comma entrambi i fattori come elementi costitutivi sul piano materiale, e indicando invece l’impossessamento, nel secondo comma, quale obiettivo "da assicurare” mediante l’azione violenta o minacciosa, attuata «immediatamente dopo la sottrazione».

Si può concedere che i rimettenti non errino, quando osservano che, nelle due forme di rapina, non è perfetta, al di là della sequenza diversamente ordinata, la sovrapposizione tra gli elementi costitutivi del reato. È priva di fondamento, però, la pretesa che una siffatta differenza imponga un diverso trattamento sanzionatorio delle due fattispecie, soprattutto perché l’opzione legislativa, che invece lo parifica, non è certo qualificabile come frutto di irragionevolezza manifesta, la sola che giustificherebbe l’intervento di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 212, n. 155, n. 115, n. 112, n. 88 e n. 40 del 2019, nonché ordinanza n. 66 del 2020).

Infatti, il tratto qualificante delle previsioni confluite nell’art. 628 cod. pen. è dato dal ricorso a una condotta violenta o minacciosa nel medesimo contesto – di tempo e di luogo – di una aggressione patrimoniale, e proprio questo vale a giustificare la costruzione di un reato complesso, di cui sono elementi costitutivi (o circostanze aggravanti) più fatti che costituirebbero reato per sé stessi (art. 84 cod. pen.). Soprattutto, la combinazione di tali elementi comporta non irragionevolmente un trattamento sanzionatorio diverso rispetto a quello che sarebbe applicabile in base al cumulo delle figure componenti, come meglio si dirà.

Questa essendo la fondamentale ratio del delitto di rapina (anche nella forma impropria) quale reato complesso, si comprende come il legislatore non abbia assegnato rilievo, sul piano dei valori edittali di pena, all’elemento differenziale costituito dalla mancata instaurazione di una situazione possessoria in capo all’agente: elemento che nulla sottrae al nucleo comune ed essenziale delle forme di aggressione patrimoniale mediante violenza o minaccia. Si aggiunga che la mancanza di una nuova situazione di possesso è solo eventuale, perché la rapina impropria resta tale, con valori di pena invariati, anche quando l’agente consegue, sia l’impossessamento della cosa, sia l’impunità, approdando a una piena, nuova e indisturbata condizione di possesso. L’irrilevanza di quest’ultimo ed eventuale segmento della sequenza, sul piano astratto della previsione edittale di pena, conferma che, nell’economia del secondo comma dell’art. 628 cod. pen., il disvalore del fatto non è condizionato dal perfezionamento "definitivo” dell’aggressione, ma dalla contestualità e dal finalismo delle due componenti essenziali della condotta tipica.

6.3.– I ripetuti riferimenti compiuti al tema della contestualità dell’aggressione a beni giuridici diversi introducono alla valutazione della terza ipotesi di preteso contrasto con l’art. 3 Cost., asseritamente derivante, a differenza delle prime due, da un’indebita diversificazione nel trattamento di situazioni analoghe, quali la rapina impropria da una parte e il furto seguito da reati volti a evitare la punizione o ad assicurare il possesso già conseguito della cosa mobile altrui, dall’altra parte.

Privi di pregio, anzitutto, sono i rilievi che contestano la capacità descrittiva del connotato di "immediatezza” che, secondo il tenore della norma incriminatrice censurata, deve legare l’azione violenta o minacciosa alla compiuta sottrazione della cosa mobile altrui. L’avverbio «immediatamente», ampiamente e univocamente utilizzato non solo nel diritto penale, esprime infatti un significato non particolarmente controvertibile. Esso è nella specie coniugato a un fatto ben determinato (l’avvenuta sottrazione) e ciò accentua la chiarezza del dato letterale: non deve trascorrere un lasso di tempo apprezzabile tra sottrazione e condotta violenta o minacciosa.

Nel diritto vivente, poi, la portata della prescrizione è resa ancor più netta dal riferimento che la giurisprudenza compie tradizionalmente alla nozione di flagranza (e in particolare di "quasi flagranza”) tratta dal diritto processuale penale. Nella vigente disposizione del codice di rito, questa designa la condizione di chi «subito dopo il reato, è inseguito […] ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima» (art. 382 codice di procedura penale). La prossimità cronologica vale a rendere inequivoca l’attinenza al reato delle cose o delle tracce riferibili all’agente, senza che, in proposito, siano necessarie particolari indagini o indicazioni di terzi. In difetto, la condizione di flagranza deve essere esclusa (Corte di cassazione, sezioni unite, 24 novembre 2015 – 21 settembre 2016, n. 39131).

Dunque, trattando del delitto di rapina impropria, e pur talvolta affermando che l’unità di contesto tra condotta violenta o minacciosa e azione di spossessamento non viene necessariamente meno quando si registri il decorso di un (breve) lasso di tempo tra l’una e l’altra, la giurisprudenza recupera un sicuro criterio di interpretazione della fattispecie incriminatrice, escludendone l’integrazione quando mancherebbe la possibilità di identificare una condizione di "quasi flagranza” (tra le decisioni più recenti in tal senso, in conformità a numerosissimi precedenti, Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 26 giugno – 16 ottobre 2012, n. 40421).

Ciò premesso, non è corretto l’assunto, comune ai rimettenti, secondo cui il connotato di immediatezza, o la sua assenza, sarebbero indifferenti ai fini della valutazione del fatto, nei suoi profili soggettivi e oggettivi di gravità. Tutt’al contrario, la contestualità del rischio per il patrimonio e per l’incolumità o la libertà morale della persona dilata la dimensione del fatto criminoso oltre la mera somma dei suoi fattori: sul piano obiettivo, per l’allarme sociale, per la diminuita difesa della vittima sorpresa dall’aggressione e per la mancanza di alternative utili alla tutela del suo patrimonio, per il particolare rischio di conseguenze sul piano della incolumità dovuto alla concitazione normalmente propria dell’evento, per la peculiare forza offensiva di una spoliazione fondata non solo sulla sottrazione ma anche sulla violenza; sul piano soggettivo, per la forte determinazione criminale espressa da chi, nell’opzione tra rinuncia al beneficio patrimoniale e suo perseguimento mediante l’aggressione alla persona, si determina per la seconda, che presenta le caratteristiche appena indicate.

Per queste ragioni, il legislatore ha ritenuto di dar vita a una fattispecie complessa, fondata proprio sulla contestualità della complessiva azione criminosa, di cui i rimettenti negano il rilievo.

Una tale opzione attiene pienamente all’ampia discrezionalità che caratterizza le scelte di politica penale e sanzionatoria. Alla ricerca di rimedi per l’eliminazione di pene avvertite quali sproporzionate, i giudici a quibus finiscono per contestare frontalmente l’opzione in parola, proponendosi di "sciogliere” il reato complesso, e così di ottenere, attraverso una radicale pronuncia di ablazione, la "automatica” sostituzione della fattispecie originaria, tramite la riespansione di altre figure di reato contro il patrimonio (delle varie fattispecie di furto, e poi, in sequenza, di quelle di violenza privata o resistenza a pubblico ufficiale, in primis). In tal modo, ben più che la sola sproporzione per eccesso del trattamento sanzionatorio (di cui si dirà tra breve), le ordinanze introduttive dell’odierno giudizio finiscono per porre in discussione la stessa legittimità di figure criminose che riflettono e valorizzano la concomitanza delle lesioni tipiche di più fattispecie, e che sono frutto di valutazioni legislative non afflitte da manifesta irragionevolezza.

6.4.– Del resto, il rilievo del carattere di immediatezza, e la "specialità” del trattamento che ne deriva – in virtù dell’applicazione del secondo comma dell’art. 628 cod. pen. riguardo alle condotte in cui la sottrazione è seguita da una condotta violenta o minacciosa – non sono affatto limitate al trattamento sanzionatorio, ma si inseriscono armonicamente nel sistema delle norme sostanziali e processuali vigenti.

Nei confronti dell’agente che attui violenza o minaccia nel medesimo contesto della sottrazione (o in contesti assimilabili, attraverso la nozione già precisata di "quasi flagranza”), il soggetto passivo del reato e perfino i terzi – fermo restando il requisito della proporzionalità – sono autorizzati a usare una violenza di segno contrario, cioè a difendere direttamente il diritto aggredito, in applicazione dell’art. 52 cod. pen., rompendo addirittura il monopolio dello Stato circa l’uso della coercizione per la prevenzione e la repressione dei reati. Ricorrono, in breve, i presupposti della legittima difesa. Rilievi analoghi valgono a maggior ragione per gli agenti di polizia, i quali, alla luce del valore sintomatico del fatto e dell’evidenza della prova connessa alla condizione di flagranza prima descritta, devono anche procedere all’arresto dell’interessato, di propria iniziativa e senza il previo intervento dell’autorità giudiziaria.

Completamente diverso è, invece, il quadro che si presenta laddove difetti il requisito della immediatezza. La vittima del furto non è autorizzata in alcun modo a utilizzare violenza o minaccia al fine di riottenere il possesso della cosa, e anzi, se procede in tal senso, si espone a proprie responsabilità penali (si pensi alla fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone: art. 393 cod. pen.). Deve dunque rivolgersi alla giurisdizione, proponendo un’azione possessoria (art. 1168 cod. civ.).

Sul piano penale, soprattutto, l’autore del fatto non può più essere arrestato, e l’eventuale applicazione di una misura cautelare nei suoi confronti (salva l’ipotesi di un fermo ex art. 384 cod. proc. pen., che comunque può intervenire solo in casi particolari, a fronte del rischio di fuga) richiede una valutazione giudiziale, sia riguardo alla gravità degli indizi di colpevolezza, sia riguardo alla ricorrenza delle esigenze cautelari indicate nell’art. 274 cod. proc. pen.

Come si è detto, aspetti differenziali di tale importanza dipendono dal connotato di immediatezza, che impone di distinguere nettamente la rapina impropria dai furti seguiti da violenza o minaccia. Essi non costituiscono, come asseriscono i giudici a quibus, il risultato di una distinzione illogica, ma sono al contrario corollario della coerente collocazione dell’art. 628, secondo comma, cod. pen. in un sistema complesso di disposizioni, sostanziali e processuali, dal quale non sarebbe giustificato, e tanto meno costituzionalmente imposto, espungerlo.

7.– Le ordinanze di rimessione censurano il secondo comma dell’art. 628 cod. pen. anche per violazione del secondo comma dell’art. 25 Cost., in rapporto al principio di necessaria offensività dei fatti penalmente rilevanti. È sollevata altresì questione in riferimento al terzo comma dell’art. 27 Cost., riguardo al principio di proporzionalità delle pene quale presupposto per l’efficacia delle pene medesime in chiave di rieducazione del condannato, che non deve percepire la sanzione inflittagli come ingiusta ed eccessiva.

7.1.– Le censure complessivamente proposte dai rimettenti in riferimento ai parametri appena menzionati presentano alcune apprezzabili differenze, spaziando fra un sindacato di proporzionalità della pena condotto mediante comparazione con la sanzione prevista per altre fattispecie ritenute assimilabili (o meno) a quella di rapina impropria, e un sindacato invece condotto direttamente, in termini assoluti, sull’entità del minimo edittale.

Pur tenendo conto di ciò, l’impianto generale delle questioni sollevate è essenzialmente retto da una logica comparativa. In particolare, l’argomentazione dei rimettenti sulla sproporzione per eccesso della sanzione minima concernente la rapina impropria si fonda soprattutto sull’equiparazione asseritamente indebita di tale sanzione rispetto a quella prevista per un reato considerato più grave (la rapina propria), o sul superamento, che si vorrebbe indebito, di soglie fissate per reati considerati di gravità pari (il furto seguito da violenza o minaccia).

Ne consegue che, una volta stabilita la non fondatezza dei rilievi direttamente riferiti ai principi di uguaglianza e ragionevolezza, non v’è ragione per non estendere la medesima conclusione alle questioni sollevate in riferimento ai parametri ora in esame.

7.2.– Con specifico riguardo alle censure in tema di proporzionalità della pena, deve aggiungersi come il rapido e marcato incremento dei valori edittali per la rapina impropria – che in larga parte ha originato le censure qui in esame – non rappresenta una scelta isolata, ma si inserisce nel quadro di una complessiva, e severa, strategia di contrasto alle aggressioni patrimoniali segnate da violenza o minaccia.

Anzitutto, come si è visto, gli aumenti di pena relativi alla fattispecie qui in questione sono il frutto di una disposizione dettata anche per il delitto di rapina propria, punito al primo comma dell’art. 628 cod. pen., al cui testo il secondo comma fa riferimento in punto di valori edittali della pena. Tali aumenti, operati una prima volta mediante il comma 8 dell’art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), si aggiungono a quelli disposti, nello stesso contesto normativo, riguardo al furto con strappo o in abitazione (art. 624-bis cod. pen., come modificato ex art. 1, comma 6, della citata legge n. 103 del 2017) e riguardo al delitto di estorsione (art. 629 cod. pen., nel testo modificato ex art. 1, comma 9, della stessa legge). Va ricordato anche il contemporaneo incremento di pena in caso di ricorrenza delle aggravanti specifiche per il furto sanzionato ex art. 624 cod. pen. (art. 625 cod. pen., nel testo novellato dal comma 7 dell’art. 1 della legge n. 103 del 2017), parte delle quali connotate dall’esercizio di violenza sulle cose.

La stessa ispirazione ha mosso modificazioni ancor più recenti, che hanno interessato le previsioni sanzionatorie delle fattispecie di furto con strappo o in abitazione: l’art. 5 della legge 26 aprile 2019, n. 36 (Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa) ha infatti ulteriormente innalzato i valori minimi (e in qualche caso anche i massimi) fissati nei commi primo e terzo dell’art. 624-bis cod. pen. Alla medesima novella si deve altresì l’ulteriore incremento della sanzione comminata per i delitti di rapina, realizzato modificando i commi primo, terzo e quarto dell’art. 628 cod. pen. (art. 6 della citata legge n. 36 del 2019).

Considerata in un simile contesto, manca perciò, nella disposizione censurata, quel connotato di anomalia che avrebbe potuto rappresentare il sintomo di una irragionevolezza intrinseca della previsione punitiva.

Tuttavia, proprio considerando il complesso degli interventi in cui gli aumenti di pena ora in questione si inseriscono, questa Corte non può esimersi dal rilevare che la pressione punitiva attualmente esercitata riguardo ai delitti contro il patrimonio è ormai diventata estremamente rilevante. Essa richiede perciò attenta considerazione da parte del legislatore, alla luce di una valutazione, complessiva e comparativa, dei beni giuridici tutelati dal diritto penale e del livello di protezione loro assicurato.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, sollevate dal Tribunale ordinario di Torino, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., sollevata dal Tribunale ordinario di Torino in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, con l’ordinanza r.o. n. 241 del 2019.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2020.