Ordinanza n. 48 del 2020

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ORDINANZA N. 48

ANNO 2020

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente: Marta CARTABIA;

 

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Puglia 17 dicembre 2018, n. 57, recante «Integrazione alla legge regionale 1° dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18-22 febbraio 2019, depositato in cancelleria il 26 febbraio 2019, iscritto al reg. ric. n. 33 del 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2019.

 

Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;

 

udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2020 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

 

deliberato nella camera di consiglio del 12 febbraio 2020.

 

Ritenuto che, con ricorso notificato il 18-22 febbraio 2019, depositato il 26 febbraio 2019 e iscritto al reg. ric. n. 33 del 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Puglia 17 dicembre 2018, n. 57, recante «Integrazione alla legge regionale 1° dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici)», in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere g), h), e l), della Costituzione;

 

che l’art. 1 della legge reg. Puglia n. 57 del 2018 introduce gli artt. 10-bis, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies e 10-sexies nella legge della Regione Puglia 1° dicembre 2017, n. 49, recante «Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici»;

 

che le disposizioni, inserite dall’art. 1 della legge reg. Puglia n. 57 del 2018, in particolare, parificano gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche alle strutture ricettive non alberghiere (art. 10-bis, comma 1, della legge reg. Puglia n. 49 del 2017), istituiscono un Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere con l’attribuzione di un codice identificativo di struttura (art. 10-ter, comma 1, della legge reg. Puglia n. 49 del 2017), prevedono per tutte le strutture ricettive non alberghiere, e dunque anche per le locazioni turistiche, l’obbligo di indicare un apposito codice identificativo di struttura, limitato al solo territorio regionale, che dovrà obbligatoriamente essere citato al fine di agevolare i controlli in tutti i supporti di pubblicizzazione e commercializzazione dell’offerta utilizzati (digitali, scritti, stampati) (art. 10-quater, comma 1, della legge regionale n. 49 del 2017);

 

che le disposizioni citate sarebbero lesive del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.) in quanto assimilerebbero indebitamente, mediante l’obbligo di indicazione del codice identificativo di struttura, «[i]l rapporto di locazione – che è un rapporto tra privati – […] a una vera e propria attività economica di tipo turistico-ricettivo (struttura ricettiva non alberghiera) con tutte le conseguenze che da ciò derivano e, peraltro, nel solo territorio della Regione Puglia», in contrasto con la disciplina del codice civile e con la normativa statale dettata dall’art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);

 

che la legge reg. Puglia n. 57 del 2018, nel modificare la legge regionale n. 49 del 2017, commina inoltre sanzioni pecuniarie per l’inosservanza dell’obbligo di riportare il codice identificativo di struttura, per le indicazioni erronee o ingannevoli di tale codice (art. 10-quater, comma 4, legge reg. Puglia n. 49 del 2017) e per la pubblicizzazione, promozione o commercializzazione di attività prive di codice identificativo di struttura o di attività provviste di un codice erroneo o ingannevole (art. 10-quater, comma 5, legge reg. Puglia n. 49 del 2017), e dispone che le funzioni di vigilanza, di controllo e di irrogazione delle sanzioni siano svolte dai Comuni, ferma restando la competenza dell’autorità di pubblica sicurezza e dell’autorità sanitaria nei relativi settori (art. 10-quinquies, comma 1, della legge reg. Puglia n. 49 del 2017);

 

che, ad avviso del ricorrente, le disposizioni indicate, introdotte dall’impugnato art. 1 della legge reg. Puglia n. 57 del 2018, invaderebbero la competenza esclusiva statale nella materia dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera g, Cost.) e nella materia dell’ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.), in quanto, con lo stabilire che l’attività di controllo e vigilanza di pertinenza dell’autorità di pubblica sicurezza sia svolta «su impulso della Sezione regionale competente in materia di turismo», demanderebbero «a organi e amministrazioni dello Stato compiti ulteriori rispetto a quelli individuati con la legge statale, in violazione dei limiti alla potestà legislativa a essa Regione spettante»;

 

che si è costituita in giudizio la Regione Puglia, con atto depositato il 29 marzo 2019, chiedendo di dichiarare inammissibili o infondate le questioni proposte in via principale;

 

che le questioni promosse sarebbero inammissibili per erronea individuazione dei parametri costituzionali, per inadeguata motivazione in ordine ai profili di illegittimità costituzionale e per omessa sperimentazione di un’interpretazione adeguatrice;

 

che le questioni riguardanti le locazioni con finalità turistiche sarebbero comunque infondate nel merito, in quanto il legislatore regionale, al fine di «conoscere la complessiva offerta turistica del territorio regionale», avrebbe disciplinato soltanto adempimenti di carattere amministrativo, che non inciderebbero sui contratti di locazione con finalità turistiche e non produrrebbero discriminazioni di sorta;

 

che la disciplina impugnata, volta a «potenziare la tutela degli operatori del comparto turistico anche sotto il profilo della puntuale conoscenza del rapporto tra la domanda ed offerta turistica», sarebbe espressione della competenza regionale residuale nella materia del turismo e non invaderebbe la competenza statale esclusiva nella materia dell’ordinamento civile;

 

che, quanto alle sanzioni pecuniarie, non si ravviserebbe la paventata invasione di competenza, in quanto «la disciplina in tema di sanzioni accede a quella sostanziale», che spetterebbe alla competenza residuale regionale in materia di turismo;

 

che la segnalazione delle situazioni di irregolarità non inciderebbe in alcun modo «sulle competenze statali in materia di ordine pubblico, di sicurezza e di organizzazione degli uffici statali»;

 

che, con atto depositato in data 21 maggio 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione, su conforme delibera del Consiglio dei ministri assunta nella seduta dell’8 maggio 2019;

 

che il Presidente della Giunta regionale della Puglia, in conformità alla delibera della Giunta regionale assunta nella seduta n. 1400 del 30 luglio 2019, ha accettato la rinuncia, con atto depositato in cancelleria il 19 settembre 2019.

 

Considerato che la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex multis, ordinanza n. 268 del 2019).

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara estinto il processo.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 2020.

 

F.to:

 

Marta CARTABIA, Presidente

 

Silvana SCIARRA, Redattore

 

Filomena PERRONE, Cancelliere

 

Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2020.