Ordinanza n. 268 del 2019

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ORDINANZA N. 268

ANNO 2019

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente: Aldo CAROSI;

Giudici: Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettere a) e d), della legge della Regione Campania 11 aprile 2018, n. 18 (Interventi regionali per il recupero, il reimpiego e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali inutilizzati in corso di validità), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 12-13 giugno 2018, depositato in cancelleria il 18 giugno 2018, iscritto al n. 39 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione Campania;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 2019 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettere a) e d), della legge della Regione Campania 11 aprile 2018, n. 18 (Interventi regionali per il recupero, il reimpiego e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali inutilizzati in corso di validità), in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione;

che la legge regionale in cui si inserisce la norma impugnata prevede, tra le azioni di contrasto alla povertà sanitaria, il riutilizzo di medicinali ancora integri e in corso di validità;

che, in particolare, la disposizione censurata demanda a un provvedimento della Giunta regionale la puntuale definizione delle caratteristiche dei medicinali idonei alla raccolta, alla restituzione e alla donazione, nonché l’individuazione delle verifiche obbligatorie su detti medicinali e il soggetto competente ad effettuarle;

che, ad avviso del ricorrente, detta previsione contrasterebbe sia con l’art. 2, comma 1, lettera g-bis), della legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi), che individua dettagliatamente i prodotti farmaceutici destinati alla donazione a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, sia con l’art. 2, commi 350, 351 e 352, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», finalizzato al contenimento della spesa farmaceutica regionale, da realizzarsi anche attraverso misure volte al recupero dei farmaci inutilizzati in corso di validità;

che si è costituita in giudizio la Regione Campania, deducendo, con successiva memoria, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso statale alla luce delle modifiche apportate alle norme impugnate dalla legge della Regione Campania 29 dicembre 2018, n. 60 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2019), il cui art. 1, comma 42, ha inserito nelle disposizioni censurate l’espresso rinvio alla normativa statale di riferimento, in guisa da accentuare il carattere meramente operativo e organizzativo della disciplina regionale in esame;

che, in data 29 marzo 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia all’impugnazione, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2019;

che la Regione Campania, in conformità alla deliberazione n. 193 del 7 maggio 2019 della Giunta regionale, ha accettato la rinuncia con atto depositato in cancelleria il 27 maggio 2019.

Considerato che la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (da ultimo, ordinanza n. 190 del 2019).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2019.

F.to:

Aldo CAROSI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2019.