Sentenza n. 212 del 2013

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SENTENZA N. 212

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Franco                        GALLO                                 Presidente

-           Luigi                           MAZZELLA                           Giudice

-           Gaetano                      SILVESTRI                                   "

-           Sabino                        CASSESE                                      "

-           Giuseppe                    TESAURO                                    "

-           Paolo Maria                NAPOLITANO                             "

-           Giuseppe                    FRIGO                                           "

-           Alessandro                 CRISCUOLO                                "

-           Paolo                          GROSSI                                        "

-           Giorgio                       LATTANZI                                   "

-           Aldo                           CAROSI                                        "

-           Marta                          CARTABIA                                  "

-           Sergio                         MATTARELLA                            "

-           Mario Rosario             MORELLI                                     "

-           Giancarlo                    CORAGGIO                                 "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, lettere a), b) e c), e comma 5, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 44 (Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 30 ottobre 2012 e iscritto al n. 176 del registro ricorsi 2012.

Udito nell’udienza pubblica del 2 luglio 2013 il Giudice relatore Marta Cartabia;

udito l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 26 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 30 ottobre 2012 e iscritto al n. 176 del registro ricorsi 2012, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 4, lettere a), b) e c), e comma 5, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 44 (Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale), per violazione degli artt. 81 e 117, terzo comma, della Costituzione.

1.1.– La normativa impugnata, all’art. 3, istituisce presso la direzione regionale competente in materia di tutela della salute l’Osservatorio regionale sulla sperimentazione animale (ORSA). All’art. 3, comma 4, lettere a), b) e c), in particolare, viene stabilito che i dati e le informazioni elaborati dall’ORSA siano raccolti in un Rapporto annuale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo contenente: a) l’elenco aggiornato degli stabilimenti di allevamento e degli stabilimenti fornitori autorizzati a livello regionale; b) il numero e le specie di animali utilizzati in esperimenti negli stabilimenti utilizzatori; c) le finalità e le tipologie dell’esperimento. Al comma 5 del medesimo articolo viene aggiunto che, al fine di assicurare la competenza professionale del personale operante, a vario titolo e livello, negli stabilimenti di allevamento, di fornitura e utilizzatori, l’ORSA coordina e programma corsi di formazione attinenti alle attività di competenza e alle specie utilizzate, insieme all’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo, che ne sostiene la spesa.

2.– Il ricorrente assume che quanto disposto all’art. 3, comma 4, limitatamente alle lettere b) e c), eccederebbe dalle competenze regionali.

L’attribuzione all’ORSA del trattamento dei dati e delle informazioni relativi all’utilizzo degli animali, senza specificarne le modalità di raccolta, elaborazione e pubblicazione, contrasterebbe con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute, di cui all’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici), in base al quale il trattamento dei dati e delle informazioni relative all’utilizzo di animali è, nell’interpretazione datane dal ricorrente, di esclusiva competenza del Ministero della salute. La norma statale, aggiunge la difesa erariale, prevede, al comma 1, che sia tale Ministero a raccogliere i dati statistici sull’utilizzazione di animali a fini sperimentali e a pubblicarli almeno ogni tre anni nella Gazzetta Ufficiale, specificando, al comma 2, che tali dati concernono il numero e le specie di animali utilizzati in esperimenti, distinguendo ulteriormente per categorie selezionate e per tipologia di esperimenti. Pertanto, la disposizione di cui all’art. 3, comma 4, limitatamente alle lettere b) e c), attribuendo alla Regione tale trattamento di dati, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost.

3.– La difesa statale affronta poi le censure relative alla disposizione contenuta nell’art. 3, comma 5, della legge reg. n. 44 del 2012, evocando a parametro gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. Questa disposizione regionale, nell’attribuire all’ORSA il compito di coordinare e programmare corsi di formazione per il personale che opera negli stabilimenti, prevedrebbe, nonostante la clausola di invarianza finanziaria di cui all’art. 4 della medesima legge, una nuova spesa per dette attività di formazione, omettendo però di quantificarla e di indicare gli specifici mezzi di copertura regionale, e imputandola a carico dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo.

In tal modo la norma regionale, nella parte in cui prevede che la spesa per i menzionati corsi di formazione gravi sull’Istituto zooprofilattico sperimentale, si porrebbe, in primo luogo, in contrasto con l’art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera h, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in base al quale gli istituti zooprofilattici sperimentali sono destinatari, oltre che di risorse regionali, anche di risorse statali finalizzate a scopi specifici, in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività da svolgere. L’art. 3, comma 5, della legge reg. n. 44 del 2012 determinerebbe pertanto il rischio che tali risorse statali siano distratte dalle finalità cui sono indirizzate.

In secondo luogo, a parere del ricorrente, l’imputazione unilaterale, da parte della legge regionale abruzzese, all’Istituto delle spese per attività destinate a essere svolte solo nel territorio della Regione Abruzzo si porrebbe in contrasto con l’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 270 del 1993. Questa disposizione statale, ribadita dall’art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183) prevede il concerto tra le Regioni interessate per la disciplina delle modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli istituti zooprofilattici interregionali. Concerto che qui verrebbe a mancare, nonostante l’Istituto “G. Caporale” faccia capo sia alla Regione Abruzzo sia alla Regione Molise.

Il ricorrente, di conseguenza, ritiene esistente, con riferimento a entrambi i profili di censura, la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. per contrasto con i principi fondamentali in materia di salute e di coordinamento della finanza pubblica, di cui ai menzionati artt. 2, comma 5, e 6 del d.lgs. n. 270 del 1993 e art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 106 del 2012.

La difesa dello Stato ritiene, infine, che l’art. 3, comma 5, nell’omettere di quantificare la spesa relativa ai corsi di formazione e di indicare i relativi mezzi di copertura regionale, si ponga in contrasto con l’art. 81 Cost.

4.– La Regione Abruzzo non si è costituita.

 

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 26 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 30 ottobre 2012 e iscritto al n. 176 del registro ricorsi 2012, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 4, lettere a), b) e c), e comma 5, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 44 (Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale), per violazione degli artt. 81 e 117, terzo comma, della Costituzione.

2.– Il ricorso ha ad oggetto due diverse disposizioni della legge regionale n. 44 del 2012, che introduce l’Osservatorio regionale sulla sperimentazione animale (ORSA) e ne disciplina le funzioni.

La prima censura riguarda l’art. 3, comma 4, lettere a), b) e c), ove si stabilisce che l’ORSA raccoglie dati e informazioni in un Rapporto annuale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La seconda riguarda l’art. 3, comma 5, che attribuisce all’ORSA il compito di coordinare e programmare corsi di formazione professionale.

3.– La prima questione deve essere dichiarata inammissibile.

Quanto all’impugnata lettera a) dell’art. 3, comma 4, essa, ancorché menzionata nella premessa e nelle conclusioni del ricorso, non ha poi formato oggetto di specifico rilievo nel corpo motivazionale, restando non esplicitata alcuna ragione di censura. Pertanto, per costante giurisprudenza di questa Corte, la relativa questione deve essere dichiarata inammissibile (da ultimo sentenza n. 22 del 2013).

Quanto alle censure relative alle lettere b) e c) della medesima disposizione, esse risultano invero del tutto generiche e insufficientemente argomentate, anzitutto perché la legge regionale non è stata adeguatamente inquadrata nel contesto della normativa statale di riferimento, di cui il ricorso evoca, quale parametro interposto, l’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici), senza richiamare altre disposizioni parimenti rilevanti sul punto in discussione, e specificamente gli artt. 7, comma 1, e 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, la cui lettera evidenzia che la documentazione che confluisce nel sistema informativo regionale attivato dall’ORSA è quella che la stessa normativa statale prevede debba essere in possesso della Regione.

Inoltre, erronea è l’individuazione, operata dal ricorso, della tutela della salute come titolo competenziale rilevante. Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di precisare (sentenza n. 166 del 2004), la protezione e tutela degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali rientra nella materia “ricerca scientifica”.

Per tali ragioni, sul punto il ricorso risulta viziato da insuperabili motivi d’inammissibilità.

4.– L’art. 3, comma 5, della legge reg. Abruzzo n. 44 del 2012, ugualmente censurato, stabilisce che, al fine di assicurare la competenza professionale del personale coinvolto nelle attività di sperimentazione, l’ORSA coordina e programma corsi di formazione assieme all’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo, che ne sostiene la spesa. Secondo il ricorrente, tale disposizione violerebbe l’art. 81, quarto comma, e l’art. 117, terzo comma, Cost., relativamente alla competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

4.1.– La questione è fondata.

Nonostante il successivo art. 4 della medesima legge regionale preveda che dalle disposizioni dell’atto normativo in esame non debbano derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, la norma impugnata stabilisce, contraddicendo la suddetta previsione d’invarianza finanziaria, che i costi dell’attività di programmazione e coordinamento dei corsi di formazione facenti capo all’ORSA e all’Istituto zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise siano sostenuti da quest’ultimo. Le spese relative ai corsi da programmare, tuttavia, non sono quantificate, né viene indicato ove debbano essere reperite le risorse necessarie per sostenerle, come esige invece l’art. 81, quarto comma, Cost.

Vengono dunque a mancare i requisiti essenziali che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, debbono essere rispettati da tutte le leggi di spesa, ossia l’indicazione della «misura, e la copertura, dell’impegno finanziario richiesto» affinché le disposizioni possano trovare attuazione (ex plurimis, sentenza n. 214 del 2012).

4.2.– Restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 44 (Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità dell’articolo 3, comma 4, lettere a), b) e c), della legge reg. Abruzzo n. 44 del 2012, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013.