ORDINANZA N.
195
ANNO 2011
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Paolo MADDALENA Presidente
- Alfio FINOCCHIARO Giudice
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo
Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), introdotto dall’art.
2, comma 212, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010)», promosso dal Giudice di pace di Rimini nel
procedimento vertente tra Picci Raffaello e il Comune
di Riccione con ordinanza del 16 marzo 2010, iscritta al n. 2 del registro
ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3,
prima serie speciale, dell’anno 2011.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito
nella camera di consiglio dell’11
maggio 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che, con ordinanza del 16 marzo 2010, il Giudice di
pace di Rimini ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma
6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
– Testo A), introdotto dall’art. 2, comma 212, lettera b), della legge 23
dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»;
che, riferisce il rimettente, con
ricorso depositato il 4 gennaio 2010, R.P. aveva proposto opposizione contro il
verbale redatto da Agenti del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale
Riccione e Coriano il 14 agosto 2009, notificato al
ricorrente l’11 novembre 2009, con il quale veniva contestata la violazione
dell’art. 158, comma 1, del codice della strada (divieto di sosta);
che, secondo il rimettente, in forza
della norma censurata, un cittadino, legittimato alla opposizione avverso un
provvedimento ritenuto ingiusto, è stato costretto al pagamento del contributo
unificato;
che, pertanto, la questione sarebbe
rilevante nel giudizio a quo poiché l’imposizione di tale contributo ai giudizi
di opposizione a ordinanza ingiunzione non sarebbe equa, in caso di
accertamento della fondatezza del ricorso, anche qualora fosse posta a carico
dell’Amministrazione soccombente;
che, invero, detta norma, darebbe luogo
ad una grave disparità di trattamento tra i cittadini, precludendo ai meno
abbienti di poter proporre validamente le proprie ragioni in sede giudiziaria e
realizzando in tal modo una violazione non soltanto dell’art. 3 Cost., che
sancisce il principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge,
ma altresì dell’art. 24 Cost.;
che, infatti, per effetto della
disposizione censurata, i cittadini meno facoltosi si vedrebbero indirettamente
privati della possibilità di tutelare i propri diritti in via giudiziaria, con
grave pregiudizio al diritto di difesa riconosciuto come inviolabile dall’art.
24 Cost.;
che, in relazione alla disparità fra
cittadini introdotta dalla norma de qua, non rileverebbe la circostanza che i
soggetti meno abbienti possono comunque presentare il ricorso al Prefetto (che
non prevede il pagamento del contributo in questione), in quanto il ricorso al
giudice di pace resterebbe un mezzo di tutela riservato unicamente ai cittadini
economicamente più abbienti;
che, il principio della inviolabilità
del diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti ed interessi legittimi in ogni stato e grado del procedimento, sarebbe
stato ribadito nella sentenza di questa
Corte n. 114 del 2004, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’art. 204-bis, comma 30, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies del d.l.
27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada),
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, relativo
all’obbligo di versare presso la cancelleria del Giudice di pace una somma a
titolo di cauzione, all’atto del deposito di ricorso contro una sanzione per
violazione dello stesso codice della strada;
che le motivazioni formulate in quella
sentenza, secondo il rimettente, ben possono essere ritenute applicabili alla
norma de qua;
che, secondo il Giudice di pace
rimettente, anche nella norma censurata, come nel caso dell’obbligo di
versamento della cauzione, l’imposizione, in via generalizzata, del pagamento
del contributo unificato all’atto del deposito del ricorso in opposizione a
sanzione amministrativa non è in alcun modo funzionale alle esigenze del
processo, mostrandosi piuttosto come provvedimento introdotto al fine di
restringere il campo dei possibili ricorrenti contro le sanzioni
amministrative, scoraggiandone la tutela giurisdizionale;
che è intervenuto nel giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri ed ha eccepito preliminarmente
l’inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza
nel giudizio a quo, dal momento che l’inadempimento, da parte del ricorrente,
della prestazione patrimoniale imposta dalla censurata disposizione, a
differenza da quella censurata nel precedente citato dal rimettente (sentenza n. 114 del
2004), non determinerebbe l’inammissibilità del gravame;
che, secondo l’interveniente, in ogni
caso il rimettente non spiega in che modo il costo corrispondente al contributo
unificato dovuto possa incidere nella decisione di adire o meno l’autorità
giudiziaria;
che il Presidente del Consiglio,
inoltre, ha eccepito la estrema genericità delle motivazioni poste a base
dell’ordinanza di rimessione, evidenziando che, anche ammesso che
l’obbligatorietà del contributo possa determinare un fattore di dissuasione
alla proposizione del ricorso, non sarebbe stato individuato in che modo detto
costo possa incidere, con modalità discriminatorie, nel caso in cui il giudizio
abbia ad oggetto l’impugnazione di un verbale di accertamento della polizia stradale;
che, nel merito, il Presidente del
Consiglio ha chiesto che sia dichiarata l’infondatezza del ricorso, dal momento
che la ripartizione in fasce di valore dell’entità del contributo assicurerebbe
che la copertura dei costi di giustizia sia posta a carico degli utenti in
proporzione ai servizi offerti.
Considerato che, in base a quanto riferisce il rimettente nella
propria ordinanza, il contributo unificato è stato già versato spontaneamente
da parte del ricorrente;
che, dunque, la norma censurata, che
impone il pagamento del predetto contributo, è già stata spontaneamente
applicata dal ricorrente;
che, pertanto, l’asserito vulnus ai
principi costituzionali invocati e, in particolare, a quello dell’uguaglianza
dei cittadini di fronte alla legge ed a quello dell’effettività della tutela
giurisdizionale sarebbe, in ipotesi, determinato da una norma di cui il
rimettente non deve fare applicazione nel giudizio a quo;
che pertanto, come recentemente
affermato da questa Corte in caso analogo (ordinanza n. 143
del 2011), la questione è manifestamente inammissibile per difetto di
rilevanza nel giudizio a quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 6-bis, del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia. - Testo A), così come modificati dall’art 2,
comma 212, lettera b), della legge 21 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per
la formazione del bilancio dello Stato – legge finanziaria 2010), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Rimini
con l’ordinanza indicata in epigrafe;
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 giugno
2011.