ORDINANZA N. 143
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Ugo DE SIERVO Presidente
- Paolo MADDALENA Giudice
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo
Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
- Paolo GROSSI “
- Giorgio LATTANZI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale aventi ad oggetto: l’art. 2, comma 212, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»; gli artt. 9 e 10, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia – Testo A), così come modificati dall’art. 2, comma 212, lettere a) e b),
della legge n. 191 del 2009, e l’art. 30, comma 1, del predetto d.P.R. n. 115
del 2002; l’art. 10, comma 6-bis, n.
2 del T.U. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 2, comma 212, legge n.
191 del 2009, e l’art. 23, comma 10, della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale); promossi con ordinanze emesse, rispettivamente,
dal Giudice di pace di Ficarolo il 24 febbraio 2010, dal Giudice di pace di
Varazze il 27 aprile 2010 e dal Giudice di pace di Fermo il 22 aprile 2010,
iscritte ai nn. 254, 258 e 345 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 38 e 46, prima serie speciale, dell’anno
2010.
Visti gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 marzo
2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che, con ordinanza del
24 febbraio 2010, il Giudice di pace di Ficarolo ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale in via incidentale dell’art. 2, comma 212, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2010)»;
che, secondo il rimettente,
la norma censurata, introducendo il comma 6-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ha previsto
l’obbligo del pagamento del contributo unificato − pari a euro 30,00
oltre ad euro 8,00 per bollo, fino ad un massimo di euro 170,00 − anche
in caso di proposizione di un ricorso innanzi al Giudice di Pace avverso
sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale);
che, sottolinea il
rimettente, tale disposizione, incidendo sulle procedure della predetta legge
n. 689 del 1981, frappone un ostacolo all’accesso alla giurisdizione, dato che
numerose sanzioni amministrative, opponibili con il rimedio de quo, prevedono il pagamento di somme
inferiori od uguali al contributo minimo di cui sopra, con la conseguenza che
la censurata disposizione determinerebbe una vanificazione della tutela
giurisdizionale offerta con l’annullamento di dette sanzioni;
che, peraltro, osserva il
rimettente, la maggioranza delle sanzioni opposte è accompagnata dalla
decurtazione dei punti della patente di guida, con la conseguenza che la
materia del contendere assume un valore indeterminato, per cui il contributo
unificato sale ad euro 170,00;
che è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo, preliminarmente,
l’inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza
della stessa nel giudizio a quo,
atteso che il rimettente non avrebbe dimostrato in qual modo il mancato
pagamento del contributo unificato di iscrizione della causa determinerebbe
l’improcedibilità dell’opposizione e, nel merito, chiedendo che sia dichiarata
l’infondatezza della questione;
che, con ordinanza del 27
aprile 2010, il Giudice di Pace di Varazze ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 9 e 10, comma 6-bis,
del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia. - Testo A), così come modificati dall’art 2, comma 212, lettere a) e b),
legge n. 191 del 2009, e dell’art. 30, comma 1, del predetto d.P.R. n. 115 del
2002;
che, riferisce il
rimettente, in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, intentato,
contro il Comune di Varazze per violazione di una norma del Codice della
strada, il ricorrente, contestualmente al deposito del ricorso, aveva provveduto
al versamento di euro 30,00 per contributo unificato di iscrizione a ruolo, ed
euro 8,00 come contributo forfettario per le notifiche a carico dell’ufficio;
che il rimettente, riservata
la decisione, ritiene che le norme censurate contrastino con gli artt. 3, 24,
53 e 113, Cost.;
che, quanto alla dedotta
violazione dell’art. 3 Cost., il rimettente sottolinea la manifesta
irrazionalità di una disciplina normativa che prevede il pagamento di euro
30,00 per controversie il cui valore è ricompreso tra euro 1,00 ed euro
1.100,00 e il pagamento di euro 1.110,00 per procedimenti di valore superiore a
euro 520.000,00 (ultimo scaglione);
che, quanto al contrasto con
gli artt. 24 e 113 della Costituzione, egli sottolinea come l’arbitrio del
legislatore nel fissare gli importi dei vari scaglioni del contributo
unificato, venga a collidere con il diritto di difesa, giacché, se, come nel
caso di specie, per una causa del valore di 38,00 euro è richiesto il
versamento di tasse giudiziarie per lo stesso importo, risulta, di fatto,
vanificato l’assunto che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti, dal momento che l’interesse a proporre l’azione giudiziaria,
stante la sua antieconomicità, non sarà certo né patrimoniale, né ripristinatorio della propria sfera giuridica violata da un
atto asseritamente illegittimo, ma, evidentemente, potrà essere solo quello
morale, privo di rilevanza giuridica;
che, quanto al contrasto con
l’art. 53 della Costituzione, il rimettente sottolinea che il contributo unificato,
pur essendo una tassa giudiziaria, ha una natura peculiare, in quanto non
risulta parametrato nella sua entità al costo del
servizio, ma − in modo non proporzionale e irrazionale − al valore
della controversia, ponendosi in contrasto con l’art. 53 Cost. e con il
principio di capacità contributiva;
che, secondo il rimettente,
la questione sarebbe rilevante per la decisione del caso concreto poiché,
nell’ipotesi di accoglimento del ricorso con compensazione delle spese di lite,
la sentenza non consentirebbe al ricorrente, pur vittorioso, di ottenere una
effettiva tutela, giacché il bene della vita che intendeva difendere
rivolgendosi al giudice, e cioè l’integrità del proprio patrimonio, rimarrebbe
ugualmente compromesso, ancorché modestamente, dalla tassa versata all’Erario;
che è intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che il ricorso sia
dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza, dato che questa, essendo
stata ancorata dal rimettente all’eventualità che, in caso di compensazione
delle spese di lite, il ricorrente veda la sua tutela patrimoniale vanificata,
sarebbe meramente ipotetica, non essendo prevedibile se le spese saranno
effettivamente compensate;
che, nel merito, il
Presidente del Consiglio, quanto alla questione sollevata con riferimento
all’art. 3 Cost., sottolinea che il contributo unificato per l’iscrizione a
ruolo, sostituendo una serie di tasse precedentemente in vigore, si propone uno
scopo di semplificazione amministrativa per l’utente del servizio giustizia, ed
è peraltro articolato in fasce proporzionali ai vari scaglioni di valore della
causa, per cui non può considerarsi irragionevole;
che, quanto alla dedotta
violazione dell’art. 53 Cost., il resistente afferma che la manifestazione di
capacità contributiva cui sottende la tassa, nel caso di un azione in giudizio,
sarebbe rappresentata dalla decisione del soggetto di adire il giudice, non dal
possibile risultato utile della causa;
che, infine, quanto alla
presunta violazione degli artt. 24 e 113 Cost., il Presidente del Consiglio
ricorda che, come
che, inoltre, sempre con riferimento
allo stesso parametro, secondo il resistente l’eventuale mancato pagamento del
contributo non determina inammissibilità del ricorso e, dunque, in ogni caso,
non preclude la tutela giurisdizionale;
che, con ordinanza del 22
aprile 2010, il Giudice di pace di Fermo ha sollevato, con riferimento agli
artt. 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 10, comma 6-bis, del d.P.R.
n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 2, comma 212, legge n. 191 del 2009,
e dell’art. 23, decimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);
che il rimettente chiede che
le norme citate siano dichiarate illegittime nella parte in cui prevedono
l’obbligo di versamento del contributo unificato per tutti i procedimenti
istaurati con ricorso previsti dall’art. 23 della legge n. 689 del 1981 – con
riferimento ai ricorsi iscritti alla data del 1º gennaio 2010 – avverso verbali
di accertamento o ordinanze ingiunzioni ex
legge n. 689 del 1981 e, quindi, anche per i ricorsi riferibili a verbali
notificati prima dell’entrata in vigore della legge n. 191 del 2009;
che, secondo il rimettente,
tale normativa sarebbe in contrasto con gli artt. 24 e 25 della Carta Costituzionale
sia perché prevede impropriamente un pagamento di imposte o tasse riferito a ad
atti o provvedimenti già in essere, sia perché il pagamento di detta imposta o
tassa – il contributo unico appunto – disincentiverebbe i cittadini, rendendo
oltremodo gravoso l’esercizio del diritto di giustizia per contestare la
violazione di legge di accertamenti amministrativi illegittimi, essendo spesso
il contributo elevato ed a volte di pari importo della sanzione amministrativa
contestata.
Considerato che l’identità di
alcune delle disposizioni impugnate e la sostanziale corrispondenza delle
doglianze proposte e dei parametri invocati rendono opportuna la riunione dei
giudizi;
che, quanto alle questioni
sollevate dai giudici di pace di Ficarolo e di Fermo,
questi ritengono di doversi pronunciare in merito al mancato versamento del
contributo unificato da parte dei ricorrenti;
che tale condotta omissiva,
invero, è stata fondata da questi ultimi proprio sulla asserita illegittimità
costituzionale delle norme censurate;
che, tuttavia, poiché il
giudizio sottoposto all’esame dei rimettenti non ha ad oggetto la verifica di
tale obbligazione tributaria, la rilevanza della questione potrebbe ravvisarsi
solo nell’ipotesi in cui il pagamento del contributo unificato costituisse una
condizione di ammissibilità o di procedibilità del giudizio cui accede tale
adempimento;
che i rimettenti non
indicano in base a quale disposizione l’inadempimento dell’obbligazione
tributaria – che, in base agli artt. 16, 247 e 249 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, determina l’attivazione, da parte
della cancelleria del magistrato dove è depositato l’atto introduttivo del
giudizio, della procedura per la riscossione coattiva del contributo stesso,
nonché l’applicazione della sanzione di cui all’art. 71 del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro) − possa comportare l’ulteriore sanzione
processuale dell’improcedibilità della domanda;
che, più in generale, essi
non spiegano in che modo la pronuncia di illegittimità costituzionale richiesta
inciderebbe sulle decisioni ad essi sottoposte;
che, dunque, le ordinanze di
rimessione sono manifestamente inammissibili per insufficiente motivazione
sulla rilevanza;
che, quanto alla questione
sollevata dal Giudice di pace di Varazze, quest’ultima, a differenza delle
altre, è stata sollevata d’ufficio, nonostante l’avvenuto, spontaneo pagamento
del contributo da parte del ricorrente;
che, dunque, poiché le norme
censurate, che impongono il pagamento del contributo, sono già state
spontaneamente applicate dal ricorrente, l’asserito vulnus ai principi costituzionali invocati e, in particolare,
all’effettività della tutela giurisdizionale sarebbe, in ipotesi, determinato
da una norma di cui il rimettente non deve fare applicazione nel giudizio a quo;
che pertanto, la questione è
manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi
motivi
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2,
comma 212, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», sollevata, con
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Ficarolo con l’ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e
10, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia. - Testo A), così come modificati dall’art 2, comma 212, lettere a) e b),
della legge n. 191 del 2009, e dell’art. 30, comma 1, del predetto d.P.R. n.
115 del 2002, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 della
Costituzione, dal Giudice di Pace di Varazze con l’ordinanza indicata in
epigrafe;
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10,
comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del
2002, come modificato dall’art. 2, comma 212, legge n. 191 del 2009, e
dell’art. 23, decimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata,
in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione, dal Giudice di pace di Fermo con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile
2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2011.