Ordinanza n. 56 del 2011

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ORDINANZA N. 56

ANNO 2011

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo                         DE SIERVO                                                    Presidente

- Paolo                       MADDALENA                                                 Giudice

- Alfio                        FINOCCHIARO                                                    ”

- Alfonso                    QUARANTA                                                         ”

- Franco                     GALLO                                                                  ”

- Luigi                        MAZZELLA                                                           ”

- Gaetano                   SILVESTRI                                                            ”

- Sabino                     CASSESE                                                              ”

- Giuseppe                 TESAURO                                                             ”

- Paolo Maria             NAPOLITANO                                                     ”

- Giuseppe                 FRIGO                                                                   ”

- Alessandro               CRISCUOLO                                                        ”

- Paolo                       GROSSI                                                                 ”

- Giorgio                    LATTANZI                                                            ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall’art. 2, comma 25, lettera f), n. 3, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promossi dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo con due ordinanze del 6 marzo 2010, iscritte ai nn. 226 e 227 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Cuneo, con ordinanza del 6 marzo 2010 (r.o. n. 226 del 2010), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall’art. 2, comma 25, lettera f), n. 3, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui prevede, per i detenuti sottoposti al regime speciale di cui allo stesso art. 41-bis, «l’adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l’assoluta impossibilità di cuocere cibi»;

che il rimettente deve decidere sul reclamo proposto ai sensi dell’art. 35 ord. pen. da un detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo, sottoposto per due anni, con decreto del Ministro della giustizia del 3 dicembre 2009, al regime detentivo previsto dall’art. 41-bis, comma 2, ord. pen.;

che con il reclamo, per quanto testualmente riferito nell’ordinanza di rimessione, il detenuto lamenta che «l’amministrazione penitenziaria non gli consente di acquistare generi alimentari che per il loro utilizzo richiedono cottura, come la pasta, anche laddove si tratti di generi alimentari che si prestano ad essere consumati [anche] crudi, quali cipolla, aglio e basilico», e conclude chiedendo che venga ripristinata la possibilità di acquistare i generi da ultimo indicati;

che il giudice a quo ricostruisce l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale sul tema della necessaria tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti, richiamando la sentenza n. 26 del 1999 della Corte costituzionale, e la sentenza n. 5 [recte: n. 25079] del 2003 della Corte di cassazione, che hanno individuato nel procedimento disciplinato dagli artt. 14-ter e 69 ord. pen. lo strumento attraverso il quale i detenuti possono far valere le proprie posizioni soggettive nei confronti dell’Amministrazione;

che nella specie, secondo il rimettente, il reclamo concerne la materia del trattamento alimentare del detenuto, rientrante nell’ambito delle posizioni soggettive tutelabili con reclamo al magistrato di sorveglianza e secondo le forme indicate dall’art. 14-ter ord. pen.;

che non rileverebbe, infatti, la competenza esclusiva attribuita al Tribunale di sorveglianza di Roma dalla stessa legge n. 94 del 2009, sui reclami aventi ad oggetto la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime penitenziario speciale previsto dall’art. 41-bis ord. pen.;

che, quanto al contenuto del regime speciale di detenzione, il giudice a quo richiama la legge n. 94 del 2009, modificativa del predetto regime, e riferisce che, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, la Direzione della Casa Circondariale di Cuneo ha disposto, a partire dall’8 agosto 2009, per i detenuti sottoposti al regime speciale di cui all’art. 41-bis ord. pen.: a) il divieto di acquistare al sopravvitto o ricevere dall’esterno generi alimentari che, secondo l’uso comune, richiedono cottura, b) la facoltà di utilizzare fornelli personali autoalimentati soltanto per preparare bevande e per riscaldare liquidi e cibi cotti forniti dall’Amministrazione penitenziaria, c) la possibilità di detenere una macchinetta per la preparazione del caffè, un pentolino ed una padellina di lega leggera per scaldare i liquidi ed il cibo fornito dall’Amministrazione;

che il rimettente richiama, inoltre, la circolare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia del 4 agosto 2009 (GDAP n. 0286202-2009), ove si rinvengono, tra l’altro, le indicate specificazioni al divieto di cottura imposto dalla legge;

che, a parere del rimettente, la norma che stabilisce il divieto assoluto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al regime indicato contrasterebbe con gli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., oltre che con il principio di ragionevolezza;

che, in primo luogo, essa introdurrebbe una disparità di trattamento fra detenuti non giustificabile sulla base delle esigenze proprie del regime speciale, come emergerebbe dall’esame della disciplina in materia di acquisto di generi alimentari e di uso dei fornelli da parte dei detenuti sottoposti al regime ordinario;

che, in particolare, sono richiamati l’art. 9, ultimo comma, ord. pen., che consente l’acquisto di generi alimentari entro i limiti fissati dal regolamento; l’art. 14, commi 8 e 9, del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), il quale, a sua volta, stabilisce che i generi alimentari acquistati non devono eccedere il fabbisogno giornaliero di una persona e che non si possono accumulare generi alimentari eccedenti il fabbisogno settimanale; l’art. 13, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 230 del 2000, che consente l’uso di fornelli personali per riscaldare liquidi e cibi già cotti, nonché per la preparazione di bevande e cibi di facile e rapido approntamento; è inoltre richiamato il successivo comma 7 dello stesso art. 13, il quale ammette che il regolamento interno dell’Istituto di detenzione possa, senza carattere di continuità, consentire ai detenuti e agli internati la cottura di generi alimentari, stabilendo quelli ammessi e le modalità da osservare;

che, a fronte di tali previsioni, il rimettente evidenzia come, invece, la norma censurata ponga il divieto assoluto per il detenuto sottoposto al regime speciale previsto dall’art. 41-bis ord. pen. di cuocere cibi, senza che sia dato comprendere come siffatta prescrizione possa ridurre il rischio che il detenuto mantenga contatti con l’esterno;

che pertanto la portata del divieto sarebbe «puramente afflittiva», in quanto tale estranea alla funzione attribuita dalla legge all’istituto configurato nell’art. 41-bis ord. pen., e perciò irragionevole;

che il divieto non troverebbe giustificazione neppure nella diversa prospettiva di evitare che il detenuto possa assumere un ruolo di predominio all’interno dell’istituto penitenziario, aggregando intorno a sé altri detenuti, e ciò «non solo e non tanto perché la mera facoltà di cucinare cibi non sembra idonea a determinare tali effetti di predominio ed aggregazione, ma anche e soprattutto perché tali medesimi effetti il detenuto ben potrebbe ottenere tramite l’acquisto o la ricezione di generi alimentari che non richiedono cottura»;

che in proposito il rimettente sottolinea come al detenuto sottoposto al regime speciale sia comunque consentito acquistare al sopravvitto, o ricevere dall’esterno, generi alimentari che non richiedono cottura, nonché l’utilizzazione di fornelli personali per preparare bevande e per riscaldare liquidi, nonché il cibo fornito dall’Amministrazione penitenziaria;

che il divieto contenuto nella norma censurata introdurrebbe, in definitiva, un trattamento irragionevolmente deteriore per il detenuto sottoposto al regime speciale rispetto al detenuto in regime ordinario, non riconducibile alle finalità proprie dell’istituto della sospensione delle regole trattamentali;

che inoltre, tenuto conto del complesso delle limitazioni che il regime speciale comporta, il divieto di cuocere cibi si risolverebbe in un trattamento contrario al senso di umanità, con violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost.;

che, in punto di rilevanza, il giudice a quo richiama la disciplina contenuta negli artt. 35 e 69 ord. pen. – secondo cui spettano al magistrato di sorveglianza la vigilanza sull’esecuzione della custodia dei detenuti e il potere di impartire disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati – per affermare la propria legittimazione «a sollevare questioni di legittimità costituzionale inerenti le norme dell’ordinamento penitenziario oggetto della doglianza del reclamante», precisando di non poter procedere all’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata;

che, con atto depositato il 21 settembre 2010, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la non fondatezza della questione;

che la difesa dello Stato osserva come la norma censurata trovi giustificazione nelle peculiari esigenze di tutela sottese alla disciplina del regime di detenzione speciale, previsto dall’art. 41-bis, comma 2, ord. pen., le quali varrebbero altresì a legittimare la disparità di trattamento con i detenuti sottoposti al regime ordinario;

che, infine, quanto alla censura prospettata in riferimento all’art. 27, terzo comma, Cost., l’Avvocatura generale ritiene che il divieto di cuocere cibi, pur presentando contenuto afflittivo, non costituisca una misura incompatibile con il parametro evocato;

che il Magistrato di sorveglianza di Cuneo, con ordinanza del 6 marzo 2010 (r.o. n. 227 del 2010), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. – questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge n. 354 del 1975, come modificato dall’art. 2, comma 25, lettera f), n. 3 della legge n. 94 del 2009 nella parte in cui prevede, per i detenuti sottoposti al regime speciale di cui allo stesso art. 41-bis, «l’adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l’assoluta impossibilità di cuocere cibi»;

che il rimettente solleva inoltre, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 32, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, nella parte in cui limita la permanenza all’aperto dei detenuti sottoposti al regime speciale a non più di due ore al giorno;

che il giudice a quo deve decidere sul reclamo proposto ai sensi dell’art. 35 ord. pen. da un detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo, sottoposto per due anni, con decreto del Ministro della giustizia del 27 aprile 2009, al regime previsto dall’art. 41-bis, comma 2, ord. pen.;

che con il reclamo, per quanto testualmente riferito nell’ordinanza, il detenuto lamenta che le restrizioni introdotte dalla legge n. 94 del 2009, concernenti la durata della permanenza all’aperto e il divieto di cuocere cibi, violerebbero gli artt. 3, 13, 21, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 111 e 113 Cost., ponendosi altresì in contrasto con i principi affermati in materia dalle sentenza della Corte costituzionale nn. 349 e 410 del 1993, n. 351 del 1996 e n. 376 del 1997, e conclude «chiedendo, pertanto, al giudice adito di sollevare questione di legittimità costituzionale […]»;

che il rimettente evidenzia come, a seguito dell’approvazione della legge n. 94 del 2009, la Direzione della Casa Circondariale di Cuneo abbia disposto l’applicazione, a partire dall’8 agosto 2009, di regole più restrittive, in forza delle quali, tra l’altro, la durata complessiva della permanenza all’aperto è ridotta a due ore al giorno, di cui una da trascorrere, a scelta, in appositi locali adibiti a biblioteca, palestra, socialità; è fatto divieto di acquistare al sopravvitto o di ricevere dall’esterno generi alimentari che, secondo l’uso comune, richiedono la cottura per essere consumati; l’utilizzazione dei fornelli personali autoalimentati è ammessa esclusivamente per preparare bevande e per riscaldare liquidi, nonché il cibo cotto fornito dall’Amministrazione;

che è richiamata la circolare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia del 4 agosto 2009 (GDAP n. 0286202-2009), che ha disposto le indicate specificazioni, integrando le regole e i divieti fissati con legge;

che il giudice a quo ripropone, in larga parte – con riguardo sia ai profili processuali sia al merito delle censure prospettate nella questione avente ad oggetto la norma che pone il divieto di cottura dei cibi – gli argomenti esposti nella precedente ordinanza di rimessione (reg. ord. n. 226 del 2010), alla cui sintesi si rinvia;

che, in merito alla diversa questione concernente la durata della permanenza all’aperto per non più di due ore al giorno, il rimettente reputa la corrispondente previsione di legge incompatibile in primo luogo con l’art. 27, terzo comma, Cost., in quanto integrante un trattamento contrario al senso di umanità;

che lo stesso rimettente richiama la disciplina della permanenza all’aperto dei detenuti in regime ordinario, prevista dall’art. 10 ord. pen., evidenziando come la disposizione indicata – che fissa il limite minimo di due ore al giorno all’aria aperta, riducibile ad un’ora soltanto per motivi eccezionali – trovi applicazione anche nei confronti dei detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare, in forza del richiamo contenuto nell’art. 14-quater ord. pen., e come, in senso conforme, disponesse il previgente sistema di regime speciale, ai sensi dell’art. 41-bis ord. pen.;

che invece, prosegue il giudice a quo, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, si è determinata l’ulteriore compressione della durata della permanenza all’aria aperta ad un’ora al giorno, che costituisce anche il limite minimo di cui all’art. 10, secondo comma, ord. pen.;

che, inoltre, mentre il citato art. 10 ammette la riduzione ad un’ora della permanenza all’aria solo in presenza di «motivi eccezionali», nella nuova disciplina del regime speciale tale evenienza è sganciata «da ogni valutazione di eccezionalità e si pone, anzi di fatto, come regime ordinario dei detenuti sottoposti all’art. 41-bis ord. pen.»;

che il rimettente evidenzia la particolare afflittività della previsione, da porsi necessariamente in relazione alle altre limitazioni che caratterizzano il regime speciale, con il risultato di determinare un azzeramento delle opportunità di trattamento fruibili dai detenuti sottoposti a tale regime;

che del resto, osserva ancora il rimettente, la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 410 del 1993, ha ritenuto che il regime di sorveglianza particolare, disciplinato dall’art. 14-bis ord. pen., «nella sua concreta applicazione viene ad assumere contenuto largamente coincidente con il regime differenziato introdotto con il provvedimento ex art. 41-bis, comma 2, di sospensione del trattamento penitenziario», affermando, nella successiva sentenza n. 351 del 1996, che «non può mancare la individuazione di parametri normativi per la concretizzazione del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, e che da questo punto di vista le indicazioni fornite dal legislatore con il quarto comma dell’art. 14-quater appaiono particolarmente pregnanti»;

che il giudice a quo richiama in proposito gli standard elaborati dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), secondo cui l’effettuazione di almeno un’ora al giorno di esercizio all’aria aperta costituisce il minimo irrinunciabile;

che la norma censurata contrasterebbe, inoltre, con l’art. 32, primo comma, Cost. essendo la permanenza all’aperto «per un congruo periodo di tempo, con la possibilità di effettuare esercizi fisici», funzionale al mantenimento di buone condizioni di salute del detenuto «e ad ovvie esigenze di carattere igienico-sanitarie», là dove il regime finora descritto non consentirebbe di soddisfare adeguatamente il fondamentale diritto alla salute;

che in punto di rilevanza il rimettente motiva, come già nel precedente atto di promovimento (r. o. n. 226 del 2010), mediante il richiamo alla disciplina contenuta negli artt. 35 e 69 ord. pen., che attribuisce al magistrato di sorveglianza la vigilanza sull’esecuzione della custodia dei detenuti e il potere di impartire disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati, per poi affermare la propria legittimazione «a sollevare questioni di legittimità costituzionale inerenti le norme dell’ordinamento penitenziario oggetto della doglianza del reclamante»;

che, con atto depositato il 21 settembre 2010, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso chiedendo che la questione venga dichiarata in parte inammissibile e in parte non fondata;

che, secondo la difesa dello Stato, la questione avente ad oggetto la previsione che limita la permanenza all’aperto dei detenuti sottoposti al regime speciale a non più di due ore risulterebbe inammissibile, non essendo chiaro se il rimettente richieda la rimozione completa della norma, e quindi l’applicazione del regime ordinario, ovvero una diversa quantificazione, all’interno del regime speciale, delle ore d’aria fruibili;

che pertanto, a parere dell’Avvocatura generale, l’ambivalenza del petitum dovrebbe condurre alla declaratoria di inammissibilità della questione (sono richiamate la sentenza n. 190 del 2010 e l’ordinanza n. 411 del 2007 della Corte costituzionale), ma l’esito non sarebbe diverso se anche si dovesse ritenere che il rimettente si sia limitato a denunciare l’insufficienza delle ore di permanenza all’aperto, essendo precluso alla Corte costituzionale di sovrapporre le proprie scelte a quelle del legislatore, una volta verificato il rispetto del limite minimo di un’ora al giorno di permanenza all’aperto (è nuovamente richiamata la sentenza n. 190 del 2010);

che, infine, con riguardo alla questione concernente la previsione che ha introdotto, per i detenuti sottoposti al regime speciale, il divieto di cuocere cibi, la difesa dello Stato ribadisce, nella prospettiva della non fondatezza delle censure, quanto già esposto con l’intervento depositato nel giudizio introdotto dall’ordinanza r.o. n. 226 del 2010.

Considerato che il Magistrato di sorveglianza di Cuneo, con due ordinanze di contenuto parzialmente analogo (r.o. numeri 226 e 227 del 2010), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall’art. 2, comma 25, lettera f), n. 3, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui prevede, per i detenuti sottoposti al regime speciale di cui allo stesso art. 41-bis, «l’adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l’assoluta impossibilità di cuocere cibi»;

che lo stesso rimettente, con la sola ordinanza r.o. n. 227 del 2010, solleva, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 32, primo comma, Cost., ulteriore questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui limita la permanenza all’aperto dei detenuti sottoposti al regime speciale a non più di due ore al giorno;

che a parere del giudice a quo entrambe le previsioni censurate, che hanno modificato in senso peggiorativo il contenuto del regime di sospensione delle regole trattamentali previsto dall’art. 41-bis ord. pen., contrasterebbero con il principio di necessaria finalizzazione rieducativa della pena, sancito dall’art. 27, terzo comma, Cost.;

che, inoltre, il divieto di cuocere cibi costituirebbe una limitazione priva di giustificazione rispetto alle finalità ed esigenze, di ordine e sicurezza, proprie del regime speciale di detenzione, risultando irragionevolmente afflittiva e discriminatoria;

che, infine, la riduzione della permanenza all’aperto a due ore, di cui una soltanto di esposizione all’aria aperta, secondo le specificazioni impartite dall’Amministrazione, non consentirebbe di soddisfare adeguatamente le esigenze di salute dei detenuti, e in tal senso sarebbe incompatibile con il diritto fondamentale sancito dall’art. 32, primo comma, Cost.;

che le questioni indicate, per la parziale identità di oggetto, possono essere definite congiuntamente;

che la questione sollevata con l’ordinanza r.o. n. 226 del 2010, avente ad oggetto l’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), ord. pen. nella parte in cui sancisce il divieto assoluto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al regime speciale, è manifestamente inammissibile in quanto carente di motivazione sulla rilevanza;

che infatti, dopo aver specificato come il detenuto reclamante chieda di poter acquistare generi alimentari consumabili anche senza cottura, il rimettente non espone le ragioni per le quali ritiene di dover fare applicazione della norma censurata, la quale si limita a porre il divieto di procedere alla cottura dei cibi;

che dall’ordinanza di rimessione non si desume, in particolare, perché il giudice a quo riferisca il divieto contestato dal ricorrente alla norma censurata e non alla connessa circolare dell’Amministrazione, cui si deve la diversa e generalizzata preclusione all’acquisto od alla ricezione dall’esterno di «generi alimentari che per il loro utilizzo richiedano cottura»;

che entrambe le questioni sollevate con l’ordinanza n. 227 del 2010 risultano manifestamente inammissibili per carenza di pregiudizialità;

che invero, per quanto riferito dal rimettente, il procedimento principale sembra introdotto da un reclamo direttamente rivolto a contestare le ulteriori restrizioni trattamentali concernenti la permanenza all’aperto e il divieto di cuocere cibi;

che la coincidenza di oggetto tra giudizio principale e procedimento incidentale di incostituzionalità, per costante giurisprudenza di questa Corte, è causa di inammissibilità della questione (da ultimo, ordinanza n. 220 del 2010);

che il rimettente, del resto, ha precluso ogni possibile controllo sulla rilevanza delle questioni, omettendo di precisare se il reclamante avesse formulato richieste finalizzate ad ottenere l’attenuazione delle predette limitazioni nei suoi confronti, e sulla base di quali esigenze;

che la carenza di motivazione in punto di rilevanza è causa di manifesta inammissibilità della questione (ex plurimis, ordinanze n. 37 e n. 220 del 2010).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater , lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall’art. 2, comma 25, lettera f), n. 3, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 32, primo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2011.